Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 27/01/2025, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
Seconda sezione civile in persona del giudice onorario di pace Dott.ssa Maria Cristina Bongiorno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2992/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi civile, avente ad oggetto: appalto, altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c.,
promossa da e , rappresentato e difeso, giusta delega in atti, Parte_1 Parte_2
dall'Avv. Odoardo Redaelli Spreafico, domiciliati presso lo studio dell'Avv. Linda
Oliva,
parte attrice contro
rappresentata e difesa, giusta delega in atti, Controparte_1
dall'Avv. Piero Sandrini e dall'Avv. Filomena Barrese, domiciliata presso lo studio di quest'ultima,
parte convenuta- opposta
Si premette che, - ai sensi dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” (e non più anche “la concisa esposizione dello svolgimento del processo”); - ai sensi dell'art. 118, 1° comma, disp. attuaz., c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la
Pertanto, con riguardo allo svolgimento del processo saranno richiamati unicamente gli eventi rilevanti ai fini della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la parte attrice chiedeva al
Tribunale di:
Si costituiva, tempestivamente, la parte convenuta, rassegnando le seguenti conclusioni:
In esito alla prima udienza, tenutasi con trattazione scritta, erano concessi i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c. e la causa era coassegnata a questo giudice. Ammesse ed assunte le prove orali, la proposta conciliativa avanzata da parte attrice rimaneva priva di riscontro a causa dell'indisponibilità della convenuta.
Fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, la causa era trattenuta in decisione con la concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. ante-riforma per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
La domanda è infondata e dev'essere respinta per i motivi che seguono.
FATTO E DIRITTO
La parte attrice deduce di aver richiesto alla convenuta la fornitura e posa in opera di tre vetrate scorrevoli con annesse zanzariere e due porte con zanzariera, conformi ed idonee all'uso; la posa in opera era terminata il
20/3/2012 e gli attori avevano regolarmente saldato la fattura di € 10.450,00 emessa dalla convenuta;
nell'inverno 2015/2016 si erano verificate delle infiltrazioni d'acqua nella camera da letto, che la stessa convenuta aveva ricondotto alla mancata tenuta dei profili dei serramenti, non correttamente impermeabilizzati;
la convenuta aveva riconosciuto il vizio e provveduto a sigillare i profili con il silicone;
nell'inverno del 2017/2018 il fenomeno si era ripetuto e gli attori avevano chiesto invano l'intervento della convenuta;
il professionista incaricato dagli attori aveva redatto una relazione tecnica sui vizi e difetti delle opere, quantificando i costi per il ripristino e la sostituzione con nuovi infissi;
la convenuta aveva respinto le contestazioni e la pretesa risarcitoria degli attori, che erano tenuti quindi a proporre un giudizio ex art. 696 bis c.p.c. ai fini della composizione della lite;
il c.t.u. aveva accertato la sussistenza dei vizi denunciati dagli attori per complessivi € 6.700,00 ma il divario tra le posizioni delle parti non aveva consentito il buon esito del tentativo di conciliazione;
nelle more, gli attori erano stati costretti a cambiare le vetrate, sostenendo la spesa di
€ 11.576,00 e la convenuta non aveva aderito all'invito degli attori ad una convenzione di negoziazione assistita antecedente la causa.
Costituitasi in giudizio, la parte convenuta eccepisce che non siano stati denunciati dagli attori vizi e/o difformità dei serramenti della camera da letto prima del 3/5/2018 né che la stessa convenuta abbia mai riconosciuto tali vizi e/o difformità ed eseguito degli interventi sui serramenti;
a luglio 2016 gli attori avevano richiesto un sopralluogo, durante il quale gli addetti della convenuta avevano constatato che l'infiltrazione era dovuta ad un tappeto di erba sintetica sul terrazzo che impediva il deflusso dell'acqua verso lo scarico mentre l'intervento a cavallo tra il 2017 e il 2018 era stato chiesto per sistemare la chiusura delle porte e non per denunciare infiltrazioni;
la convenuta aveva contestato sia l'ammissibilità del ricorso ex art. 696 bis c.p.c. che l'elaborato peritale del c.t.u., eccependo, sul quantum della pretesa, che i serramenti presi come base del calcolo sono diversi e qualitativamente migliori di quelli acquistati dagli attori nel 2012; l'infondatezza e la temerarietà della domanda attorea è rilevabile dalla perizia di parte fatta predisporre nel 2018, sei anni dopo la fornitura e posa dei serramenti, di cui la convenuta pure contesta il contenuto.
La domanda non è sorretta da un'adeguata prova documentale: la parte attrice si
è limitata a produrre le pec del 2017, con le quali sollecita l'intervento della convenuta per problemi di chiusura delle porte finestre, e del 2018, in cui sono riferiti danni da infiltrazioni di pioggia nella zona sala “similari a quelli avvenuti lo scorso anno nella zona camera da letto”, non denunciati;
la relazione peritale, che ha un limitato valore legale in quanto il tecnico di fiducia non risponde della veridicità delle informazioni;
e la pec di messa in mora del legale.
Non prodotta e, perciò, non suscettibile di valutazione della sua ammissibilità e rilevanza, la consulenza tecnica preventiva depositata nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c., finalizzato alla composizione della lite nella fase antecedente a quella processuale.
La parte convenuta, peraltro, ha depositato sia il preventivo e la relativa fattura per la fornitura e posa in opera di serramenti scorrevoli, sia la “documentazione appalto”, citata da parte attrice, ovvero la pratica di agibilità per ristrutturazione dell'immobile con ampliamento - che non riguarda i nuovi infissi - in cui sono chiaramente individuati il titolare e responsabile dei lavori ( , il Parte_1
direttore dei lavori (arch. e una diversa impresa esecutrice Persona_1
( . Parte_3 Il rapporto intercorso tra le parti, in effetti, può dirsi un contratto misto vendita ed appalto in cui, secondo la Suprema Corte, “al fine di stabilire la disciplina applicabile, compresa quella della garanzia per vizi, deve aversi riguardo al criterio della prevalenza causale sulla base della volontà delle parti, sicché si ha appalto quando la prestazione dell'opera ed il lavoro costituiscono lo scopo essenziale, mentre si ha compravendita quando il risultato perseguito dalle parti
è essenzialmente il trasferimento del bene, e la prestazione dell'opera è prevista al solo fine di assicurare l'utilità del bene ceduto” (Cass. civ., sez. II, ord. n. 17855 del 22/6/2023).
Pare evidente, nella fattispecie, che sia prevalente la disciplina della compravendita, dato che il venditore è obbligato unicamente a rendere utilizzabili i serramenti scorrevoli, completi di tutti gli accessori per il corretto funzionamento e maniglieria in ottone, effettuandone la posa in opera
(compresa nel prezzo).
Al contratto de quo sono quindi applicabili le norme del d. lgs. n. 206/2005
(codice del consumo), antecedente alle modifiche entrate in vigore il 1°/1/2022.
In particolare, secondo la disciplina consumeristica, il venditore è responsabile nei confronti del consumatore di qualsiasi difetto di conformità del bene che si manifesti entro il termine di due anni dalla consegna;
salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestino entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data;
il consumatore decade dai suoi diritti nei confronti del venditore se non denuncia il difetto di conformità entro due mesi dalla scoperta;
e, in ogni caso, l'azione per valere i difetti di conformità si prescrive nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene.
Nel caso di specie, nonostante la normativa più favorevole - rispetto a quella del codice civile - non sono invocabili i rimedi a disposizione del consumatore, in quanto:
- non vi è prova della denuncia di vizi o difetti di conformità per la mancata tenuta dei profili dei serramenti nel corso dell'inverno 2015/2016 mentre il 13-14/12/2017 gli attori lamentavano problemi alle serrature di due porte finestre e il 16/4/2018, erano genericamente denunciati danni da infiltrazioni in una delle stanze dell'abitazione;
- la denuncia, oltre che generica e parziale, relativamente a 2/3 porte o vetrate e non all'intera fornitura, riguarda asseriti difetti di conformità che si sarebbero manifestati quasi sei anni dopo la consegna, esclusa dunque la presunzione dell'esistenza di tali difetti al momento della vendita;
- ne consegue, in accoglimento dell'eccezione di parte convenuta, che l'azione per far valere tali vizi o difetti è irrimediabilmente prescritta sin dal maggio 2016.
Tantomeno, sono provati gli asseriti interventi riparativi della convenuta - in data non specificata - mediante sigillatura dei profili difettosi con il silicone, quale preteso riconoscimento dei vizi o difetti.
Inattendibili, al riguardo, i testimoni che hanno dichiarato, l'uno, di non essere stato presente durante la posa degli infissi e di non ricordare quando gli operai della convenuta avrebbero usato il silicone;
l'altra, qualificatasi come progettista e direttore dei lavori (diversa da quella indicata nei documenti urbanistici e sconosciuta al testimone che si è occupato della posa degli infissi), di aver contestato l'uso massivo del silicone nel marzo 2012 e non in occasioni successive.
A conclusioni non diverse si giungerebbe qualora al rapporto de quo fosse applicabile - e non lo è - la disciplina dell'appalto.
In primis, il committente, prima di ricevere la consegna ha il diritto e anche l'onere di verificare l'opera e se la riceve senza riserve l'opera si considera accettata ancorché non si sia proceduto alla verifica (art. 1665 c.c.); in tal caso,
l'accettazione è tacita o presunta.
Con una recente pronuncia, la Suprema Corte è tornata sul tema, richiamandosi a consolidata giurisprudenza, secondo la quale l'accettazione non si esaurisce con la semplice presa in consegna dell'opera (la traditio), ma esige, al contrario, che il committente esprima (anche per facta concludentia) il gradimento dell'opera stessa, (Cass. civ., sez. II, ord. n. 4021 del 9/2/2023), con una manifestazione negoziale che comporta effetti ben determinati, quali l'esonero dell'appaltatore da ogni responsabilità per i vizi e le difformità (art. 1667, comma
I, c.c.).
Come nella fattispecie, è configurabile quale accettazione non già la mera presa in consegna delle opere ma tale circostanza unita a quella dell'avvenuto pagamento, da parte della committenza, del corrispettivo
(Cass. civ, II, sent. n. 10452 del 3/6/2020).
A ciò si aggiunga, anche in caso di denuncia tempestiva, che l'azione si prescrive, comunque, in due anni dalla consegna dell'opera.
Il rigetto della domanda principale assorbe ogni ulteriore pretesa, anche in subordine, ivi compresa la rifusione delle spese del procedimento ex art. 696 bis c.p.c., che restano a carico di parte attrice.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
respinge la domanda di e nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...]
e condanna e a rifondere a Controparte_1 Parte_1 Parte_2
le spese processuali, che liquida in € 5.077,00 ex Controparte_1
d.m. n. 147/2022 (valori medi per fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale), oltre 15% per spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Brescia il 24/1/2025
Il giudice onorario di pace
Maria Cristina Bongiorno
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.