TRIB
Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/10/2025, n. 8910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8910 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NAPOLI – XIV Sezione Civile in persona del giudice dott.ssa UR AN
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n°6395 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2023 avente ad
OGGETTO: Appello avverso sentenza giudice di pace
TRA
rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. AB NI Sarno, , presso il cui C.F._2 studio in Portici (NA) alla Via A. Diaz n. 2 elettivamente domicilia
APPELLANTE
E
, , rapp.ta e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Fausta Longobardi, , ed C.F._3 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Napoli alla Via
RN VA n. 87.;
APPELLATO
E
– UTG DI NAPOLI, ; CP_2 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI: come in atti e come da note di trattazione per l'odierna udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso in appello, regolarmente notificato alle parti appellate,
impugnava la sentenza n. 29545/2022 del Giudice di Parte_1 Pace di Napoli, depositata in data 29.08.2022 e non notificata, con la quale veniva accolta l'opposizione proposta avverso la cartella esattoriale n. 07820190009468740001, compensando integralmente le spese processuali.
L'appellante impugnava la predetta sentenza per violazione degli artt.
91 e 92 c.p.c. in quanto veniva illegittimamente disposta la compensazione delle spese, in mancanza dei presupposti contemplati dalla norma
Per questo motivo, in parziale riforma della sentenza gravata, chiedeva di accertare e dichiarare il proprio diritto ad ottenere il ristoro di spese ed onorari del doppio grado di giudizio, da attribuirsi all'avv. Sarno dichiaratosi antistatario.
Si costituiva l'appellata e chiedeva il Controparte_1 rigetto dell'appello con vittoria di spese processuali.
Benché regolarmente citato, sceglieva di restare contumace l'appellata
Controparte_3
---
Con unico motivo di appello ha lamentato l'illegittima Parte_1 compensazione delle spese disposta dal giudice di prime cure, in violazione dell'art. 92 comma II c.p.c.
In primo luogo, giova rilevare che l'art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo modificato dalla L. 162/2014, disponeva che il giudice può compensare le spese, in tutto o in parte, se vi è soccombenza reciproca o nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza. Inoltre, con la sentenza n. 77 del 19.04.2018 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 92, comma 2, c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, oltre quelle nominativamente indicate. Il Giudice delle Leggi muove da un'analisi funzionale della norma e rileva come la ratio giustificatrice di entrambe le fattispecie (mutamento giurisprudenziale e novità della questione) sia il “sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa che altera i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti” e che determina una situazione di “assoluta incertezza, in diritto o in fatto, della lite” medesima.
In altri termini, è piuttosto agevole cogliere detta ratio giustificativa nell'esigenza di tutela del legittimo affidamento della parte che abbia confidato in una ragionevole chance di successo frustrata dalla sopravvenienza di circostanze inattese e imprevedibili. Se così è, essa può rinvenirsi anche in “altre analoghe fattispecie di sopravvenuto mutamento dei termini della controversia senza che nulla possa addebitarsi alle parti”: tra queste, la legge di interpretazione autentica;
lo ius superveniens e la sopravvenuta dichiarazione d'incostituzionalità di una disposizione;
e altre analoghe sopravvenienze, “connotate da pari gravità ed eccezionalità ma non iscrivibili in un rigido catalogo di ipotesi nominate” e che vanno perciò necessariamente “rimesse alla prudente valutazione del giudice della controversia” ; come pure “altre analoghe situazioni di assoluta incertezza, in diritto o in fatto, della lite, parimenti riconducibili a gravi ed eccezionali ragioni”.
Peraltro, la suddetta tipizzazione violerebbe anche il principio del giusto processo ex art. 111, comma 1°, Cost. e il diritto alla tutela giurisdizionale ex art. 24, comma 1°, Cost., giacche la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti. In definitiva “assoluta novità” e “mutamento della giurisprudenza” vanno, considerate ipotesi aventi “carattere paradigmatico” e
“funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale” che per effetto dell'intervento correttivo della Corte costituzionale è stata nuovamente estesa alla sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni, che ove esplicitate dal Giudicante nella motivazione possono legittimamente fondare la valutazione di compensazione delle spese.
Nel caso di specie, al giudizio di primo grado risultava applicabile il testo dell'art. 92, secondo comma, c.p.c. come emendato dalla Corte costituzionale, sicché la compensazione delle spese poteva legittimamente disporsi anche per gravi ed eccezionali ragioni.
Tanto premesso, nella specie si rileva che, a fronte dell'integrale accoglimento della domanda (atteso che al momento della proposizione del giudizio di primo grado la cartella esattoriale impugnata era sospesa), il giudice di primo grado ha compensato le spese senza fornire alcuna motivazione al riguardo. Nello scarno provvedimento del Giudice di primo grado qui impugnato non è desumibile, invero, alcuna motivazione circa la regolamentazione delle spese, neanche con riferimento a formule generiche.
Né è possibile invocare come ragione a base della compensazione nei confronti di l'eccepita mancanza di Controparte_1 legittimazione passiva del Concessionario. Invero, secondo il granitico indirizzo interpretativo della Suprema Corte di Cassazione - consolidatosi a partire dalla sentenza del 27 luglio 2007, n. 16412 - “il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario;
senza che tra i due soggetti sia configurabile alcun litisconsorzio necessario. Resta, peraltro, fermo, in presenza di contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva, l'onere per l'agente della riscossione di chiamare in giudizio l'ente impositore, ex art. 39 del D.L.vo 13 aprile 1999 n. 112; così da andare indenne dalle eventuali conseguenze negative della lite” (ex plurimis, di recente, Cass. n. 5062/2022; conf. Cass. 22756/2021; Cass. n.
16983/2021; Cass. n. 26092/2020). Ciò in quanto - come precisato dagli stessi giudici di legittimità - l'omessa notifica dell'atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo (n. 10528/2017; Cass. n. 8295/2018; conf.
Cass.12512/2021).
Pertanto, nessun difetto di legittimazione passiva può riscontrarsi in capo all'Agente della Riscossione anche in considerazione del fatto che, nel caso di specie, sono stati altresì eccepiti vizi attinenti alla regolarità
e/o validità dell'atto esecutivo.
Per le ragioni appena esposte, quindi, l'appello risulta fondato e per l'effetto le parti appellate vanno condannate, in solido, alla refusione delle spese processuali in favore dell'opponente/appellante, che si liquidano come in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al DM
55/2014, in ragione della esigua complessità delle questioni giuridiche affrontate e con esclusione della fase istruttoria, in quanto non ha avuto luogo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sezione XIV, in persona del Giudice dott.ssa
UR AN definitivamente pronunziando sull'appello iscritto al n.
R.G. 6395/2023, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
1. Accoglie l'appello e per l'effetto condanna l' Controparte_1
e la in solido, alla refusione delle spese
[...] Controparte_3 processuali del primo grado di giudizio in favore di che Parte_1 liquida in euro 264,00 per spese vive ed in euro 762,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA, da attribuirsi all'avv.
AB NI Sarno.
2. Condanna l' e la Controparte_1 Controparte_3 in solido, alla refusione delle spese processuali del secondo grado di giudizio in favore di che liquida in euro 382,50 per Parte_1 spese vive ed in euro 1.700,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA, da attribuirsi all'avv. AB NI Sarno
Napoli, 8.10.2025 Il Giudice
dott.ssa UR AN
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NAPOLI – XIV Sezione Civile in persona del giudice dott.ssa UR AN
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n°6395 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2023 avente ad
OGGETTO: Appello avverso sentenza giudice di pace
TRA
rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. AB NI Sarno, , presso il cui C.F._2 studio in Portici (NA) alla Via A. Diaz n. 2 elettivamente domicilia
APPELLANTE
E
, , rapp.ta e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Fausta Longobardi, , ed C.F._3 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Napoli alla Via
RN VA n. 87.;
APPELLATO
E
– UTG DI NAPOLI, ; CP_2 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI: come in atti e come da note di trattazione per l'odierna udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso in appello, regolarmente notificato alle parti appellate,
impugnava la sentenza n. 29545/2022 del Giudice di Parte_1 Pace di Napoli, depositata in data 29.08.2022 e non notificata, con la quale veniva accolta l'opposizione proposta avverso la cartella esattoriale n. 07820190009468740001, compensando integralmente le spese processuali.
L'appellante impugnava la predetta sentenza per violazione degli artt.
91 e 92 c.p.c. in quanto veniva illegittimamente disposta la compensazione delle spese, in mancanza dei presupposti contemplati dalla norma
Per questo motivo, in parziale riforma della sentenza gravata, chiedeva di accertare e dichiarare il proprio diritto ad ottenere il ristoro di spese ed onorari del doppio grado di giudizio, da attribuirsi all'avv. Sarno dichiaratosi antistatario.
Si costituiva l'appellata e chiedeva il Controparte_1 rigetto dell'appello con vittoria di spese processuali.
Benché regolarmente citato, sceglieva di restare contumace l'appellata
Controparte_3
---
Con unico motivo di appello ha lamentato l'illegittima Parte_1 compensazione delle spese disposta dal giudice di prime cure, in violazione dell'art. 92 comma II c.p.c.
In primo luogo, giova rilevare che l'art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo modificato dalla L. 162/2014, disponeva che il giudice può compensare le spese, in tutto o in parte, se vi è soccombenza reciproca o nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza. Inoltre, con la sentenza n. 77 del 19.04.2018 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 92, comma 2, c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, oltre quelle nominativamente indicate. Il Giudice delle Leggi muove da un'analisi funzionale della norma e rileva come la ratio giustificatrice di entrambe le fattispecie (mutamento giurisprudenziale e novità della questione) sia il “sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa che altera i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti” e che determina una situazione di “assoluta incertezza, in diritto o in fatto, della lite” medesima.
In altri termini, è piuttosto agevole cogliere detta ratio giustificativa nell'esigenza di tutela del legittimo affidamento della parte che abbia confidato in una ragionevole chance di successo frustrata dalla sopravvenienza di circostanze inattese e imprevedibili. Se così è, essa può rinvenirsi anche in “altre analoghe fattispecie di sopravvenuto mutamento dei termini della controversia senza che nulla possa addebitarsi alle parti”: tra queste, la legge di interpretazione autentica;
lo ius superveniens e la sopravvenuta dichiarazione d'incostituzionalità di una disposizione;
e altre analoghe sopravvenienze, “connotate da pari gravità ed eccezionalità ma non iscrivibili in un rigido catalogo di ipotesi nominate” e che vanno perciò necessariamente “rimesse alla prudente valutazione del giudice della controversia” ; come pure “altre analoghe situazioni di assoluta incertezza, in diritto o in fatto, della lite, parimenti riconducibili a gravi ed eccezionali ragioni”.
Peraltro, la suddetta tipizzazione violerebbe anche il principio del giusto processo ex art. 111, comma 1°, Cost. e il diritto alla tutela giurisdizionale ex art. 24, comma 1°, Cost., giacche la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti. In definitiva “assoluta novità” e “mutamento della giurisprudenza” vanno, considerate ipotesi aventi “carattere paradigmatico” e
“funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale” che per effetto dell'intervento correttivo della Corte costituzionale è stata nuovamente estesa alla sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni, che ove esplicitate dal Giudicante nella motivazione possono legittimamente fondare la valutazione di compensazione delle spese.
Nel caso di specie, al giudizio di primo grado risultava applicabile il testo dell'art. 92, secondo comma, c.p.c. come emendato dalla Corte costituzionale, sicché la compensazione delle spese poteva legittimamente disporsi anche per gravi ed eccezionali ragioni.
Tanto premesso, nella specie si rileva che, a fronte dell'integrale accoglimento della domanda (atteso che al momento della proposizione del giudizio di primo grado la cartella esattoriale impugnata era sospesa), il giudice di primo grado ha compensato le spese senza fornire alcuna motivazione al riguardo. Nello scarno provvedimento del Giudice di primo grado qui impugnato non è desumibile, invero, alcuna motivazione circa la regolamentazione delle spese, neanche con riferimento a formule generiche.
Né è possibile invocare come ragione a base della compensazione nei confronti di l'eccepita mancanza di Controparte_1 legittimazione passiva del Concessionario. Invero, secondo il granitico indirizzo interpretativo della Suprema Corte di Cassazione - consolidatosi a partire dalla sentenza del 27 luglio 2007, n. 16412 - “il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario;
senza che tra i due soggetti sia configurabile alcun litisconsorzio necessario. Resta, peraltro, fermo, in presenza di contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva, l'onere per l'agente della riscossione di chiamare in giudizio l'ente impositore, ex art. 39 del D.L.vo 13 aprile 1999 n. 112; così da andare indenne dalle eventuali conseguenze negative della lite” (ex plurimis, di recente, Cass. n. 5062/2022; conf. Cass. 22756/2021; Cass. n.
16983/2021; Cass. n. 26092/2020). Ciò in quanto - come precisato dagli stessi giudici di legittimità - l'omessa notifica dell'atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo (n. 10528/2017; Cass. n. 8295/2018; conf.
Cass.12512/2021).
Pertanto, nessun difetto di legittimazione passiva può riscontrarsi in capo all'Agente della Riscossione anche in considerazione del fatto che, nel caso di specie, sono stati altresì eccepiti vizi attinenti alla regolarità
e/o validità dell'atto esecutivo.
Per le ragioni appena esposte, quindi, l'appello risulta fondato e per l'effetto le parti appellate vanno condannate, in solido, alla refusione delle spese processuali in favore dell'opponente/appellante, che si liquidano come in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al DM
55/2014, in ragione della esigua complessità delle questioni giuridiche affrontate e con esclusione della fase istruttoria, in quanto non ha avuto luogo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sezione XIV, in persona del Giudice dott.ssa
UR AN definitivamente pronunziando sull'appello iscritto al n.
R.G. 6395/2023, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
1. Accoglie l'appello e per l'effetto condanna l' Controparte_1
e la in solido, alla refusione delle spese
[...] Controparte_3 processuali del primo grado di giudizio in favore di che Parte_1 liquida in euro 264,00 per spese vive ed in euro 762,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA, da attribuirsi all'avv.
AB NI Sarno.
2. Condanna l' e la Controparte_1 Controparte_3 in solido, alla refusione delle spese processuali del secondo grado di giudizio in favore di che liquida in euro 382,50 per Parte_1 spese vive ed in euro 1.700,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA, da attribuirsi all'avv. AB NI Sarno
Napoli, 8.10.2025 Il Giudice
dott.ssa UR AN