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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 07/11/2025, n. 745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 745 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. nel procedimento r.g.n. 1557/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 07/11/2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 18/06/2025 da , rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. MIRTO ANDREA, e da rappresentato e difeso dall'avv. SPERINO Parte_2
LUIGI, tendente ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in CAPUA (CE) in data 19/12/1998; rilevato che dal matrimonio è nato un figlio , maggiorenne ma non economicamente Per_1 autosufficiente;
lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data certificata nell'accordo di separazione (16/09/2019), raggiunto a seguito di negoziazione assistita e autorizzato dal
PM; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1) I coniugi e vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto;
Pt_2 Pt_1
2) il sig. verserà a titolo di mantenimento per il figlio la somma di € 500,00 oltre le spese Parte_2 Per_1 extra documentate;
3) nessuno dei coniugi chiede somme a titolo di mantenimento;
2
4) i coniugi e dichiarano, infine, di aver regolato e definito ogni altro rapporto patrimoniale in Pt_1 Pt_2 dipendenza del pregresso matrimonio;
rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
letto il parere favorevole del P.M.; visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in CAPUA (CE) il 19/12/1998 da
, nata a [...] il [...], e da Parte_1 Parte_2 nato a [...] l'[...], alle condizioni sopra richiamate;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CAPUA (CE) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R.
03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 113, parte II, serie A, Uff. 1, anno
1998);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 07/11/2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. nel procedimento r.g.n. 1557/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 07/11/2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 18/06/2025 da , rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. MIRTO ANDREA, e da rappresentato e difeso dall'avv. SPERINO Parte_2
LUIGI, tendente ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in CAPUA (CE) in data 19/12/1998; rilevato che dal matrimonio è nato un figlio , maggiorenne ma non economicamente Per_1 autosufficiente;
lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data certificata nell'accordo di separazione (16/09/2019), raggiunto a seguito di negoziazione assistita e autorizzato dal
PM; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1) I coniugi e vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto;
Pt_2 Pt_1
2) il sig. verserà a titolo di mantenimento per il figlio la somma di € 500,00 oltre le spese Parte_2 Per_1 extra documentate;
3) nessuno dei coniugi chiede somme a titolo di mantenimento;
2
4) i coniugi e dichiarano, infine, di aver regolato e definito ogni altro rapporto patrimoniale in Pt_1 Pt_2 dipendenza del pregresso matrimonio;
rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
letto il parere favorevole del P.M.; visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in CAPUA (CE) il 19/12/1998 da
, nata a [...] il [...], e da Parte_1 Parte_2 nato a [...] l'[...], alle condizioni sopra richiamate;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CAPUA (CE) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R.
03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 113, parte II, serie A, Uff. 1, anno
1998);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 07/11/2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese