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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 16/09/2025, n. 1209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1209 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Gemma Di Stefano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 2366 del 2024, e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. LO DICO GIUSEPPE, Parte_1 giusta procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. ILARDO GIANTONY, giusta procura depositata telematicamente
-resistente -
Oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
Conclusioni: come in atti.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 23.7.2024 parte ricorrente adiva il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c.. Premetteva di aver presentato ricorso per accertamento tecnico preventivo al fine di accertare i requisiti sanitari per beneficiare assegno ordinario di invalidità e L. 222/1984 revocatogli in sede di revisione, all'esito del quale aveva presentato rituale dissenso e nel termine di legge incardinato il ricorso di merito chiedendo il riconoscimento e la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione delle prestazioni assistenziali oggetto della sua pretesa, con il favore delle spese. Si costituiva in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso, con condanna alle CP_1 spese. La causa, istruita tramite CTU medica, veniva decisa all'esito del deposito di note ex art. 127 ter in sostituzione dell'udienza del 16.9.2025.
1 Motivi della decisione Va innanzitutto rilevata la tempestività del ricorso, proposto nel termine decadenziale - decorrente dal deposito della dichiarazione di dissenso alla CTU- di cui al comma 6 dell'art. 445 bis cpc. Va, altresì, premesso che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto il vaglio del requisito sanitario e così, deve ritenersi, anche la fase di opposizione. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato con riferimento alla fase dell'opposizione che: “Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata
“solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n. 6084/2014). La spiegata domanda di condanna deve quindi essere rigettata.
Ciò detto, la presente fase di cognizione ordinaria trae origine dal dissenso manifestato dai ricorrenti nei confronti delle conclusioni del CTU e culmina in una sentenza espressamente definita come inappellabile (art. 445-bis, ult. co., c.p.c.). L'ausiliario nominato in questa fase di merito ha espresso diagnosi di “Artrosi del rachide lombare con ernie discali multiple in soggetto con esiti di pregressi interventi chirurgici di artroprotesi d'anca bilateralmente con segni di mobilizzazione a sinistra”.
Il CTU ha osservato che il ricorrente, da circa due anni svolgeva attività di muratore e di addetto al controllo degli accessi in cantiere, entrambe caratterizzate da un significativo impegno fisico, con movimentazione manuale di carichi, posture incongrue e movimenti ripetitivi, fattori aggravanti per le sue condizioni cliniche. Nel corso della visita medica, l'Ausiliario ha riscontrato una limitazione funzionale della flesso-estensione del rachide lombare e della mobilità delle anche, in particolare a sinistra, con una riduzione della capacità lavorativa stimata inferiore a un terzo rispetto alla piena efficienza e rilevato che la mobilizzazione dell'artroprotesi coxo-femorale sinistra, confermata da una scintigrafia ossea trifasica, influiva negativamente sulla deambulazione e sull'esecuzione di movimenti tipici delle attività edili. Inoltre, dalla documentazione clinica e strumentale acquisita, il CTU ha evidenziato la presenza di ernie discali lombari, artrosi bilaterale delle anche e mobilizzazione dello stelo protesico sinistro, con segni radiografici e RMN progressivamente peggiorativi nel tempo. Il perito ha dunque concluso ritenendo che il quadro patologico accertato
“determina una riduzione della capacità lavorativa del ricorrente in occupazioni
2 confacenti alle sue attitudini (lavoratore edile) a meno di 1/3, come esige la legge per poter beneficiare di assegno ordinario di invalidità”, a far data da settembre 2023. Le conclusioni cui è pervenuto il CTU (alla cui relazione ampiamente si rimanda), basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal CTU in occasione della visita peritale. Alla luce di quanto fin qui esposto il ricorso deve essere accolto. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Spese di CTU di ambo le fasi in capo a , come da separati decreti. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e accerta la sussistenza del requisito sanitario ex L. 222/84 per il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità, a far data da settembre 2023. rigetta la richiesta di condanna al pagamento dei ratei;
spese a carico di , che si liquidano in euro 2.000,00 oltre spese, IVA e CPA se CP_1 dovute, da distrarsi al procuratore antistatario. Spese di CTU a carico di come da separato decreto. CP_1
Così deciso in Agrigento, 16/09/2025
Il Giudice
Gemma Di Stefano
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