Sentenza 15 luglio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 15/07/2022, n. 1234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1234 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/07/2022
N. 01234/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00875/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 875 del 2021, proposto da
CE HE, rappresentato e difeso dall'avvocato Davide Salvatore Pierri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, viale Ugo Foscolo n. 51;
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Ilaria De Leonardis, Marcella Mattia e Raffaele Tedone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la declaratoria
della illegittimità del silenzio rifiuto serbato dall’INPS in occasione dell’istanza di accesso agli atti formulata dal ricorrente in data 8.3.2021 e ricevuta il 16.3.2021, con conseguente ordine all’I.N.P.S. di ostendere e rilasciare la documentazione richiesta al ricorrente, facilitando il medesimo, o proprio espresso delegato, ad apposita estrazione di copia fotostatica di quanto visionato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 giugno 2022 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti il difensore avv. D. S. Pierri per la parte ricorrente;
Premesso che il Sig. CE HE ha proposto ricorso innanzi a questo T.A.R. per la declaratoria dell’illegittimità del diniego di accesso, formatosi per silentium sull’istanza inoltrata all’INPS in data 16.3.2021, con conseguente ordine all’INPS di ostendere copia della documentazione richiesta, “ inerente il denunciato rapporto di lavoro intercorso tra il sig. HE CE e la Ditta EN ER GI […] dal 01.07.1980 al 05.02.1983 ”;
Premesso, altresì, che, a sostegno del ricorso, il ricorrente ha addotto la sussistenza dell’interesse e della legittimazione alla richiesta ostensiva, tesa a conoscere in modo analitico e specifico la propria posizione contributiva;
Rilevato che l’INPS si è costituito in giudizio, instando per il rigetto del ricorso;
Rilevato che all’udienza del 24 maggio 2022 è stato dato avviso alle parti, ex art. 73, ult. comma, c.p.a., di possibili profili di irricevibilità del ricorso per tardività;
Ritenuto che il ricorso sia irricevibile per tardività, in quanto l’istanza di accesso per cui vi è causa è stata ricevuta dall’INPS in data 16.3.2021, sicché il silenzio sulla stessa si è formato in data 16.4.2021, mentre il ricorso risulta passato alla notifica il 27.5.2021, quindi ben oltre il termine di 30 giorni di cui all’art. 116, comma 1, c.p.a.;
Ritenuto, peraltro, che - ove non fosse stato tardivamente presentato - l’atto introduttivo del presente giudizio sarebbe risultato comunque inammissibile per l’omessa evocazione in giudizio della ditta EN ER GI, in quanto controinteressata;
Ritenuto che, per le considerazioni sopra esposte, il ricorso vada dichiarato irricevibile;
Ritenuto, infine, che - stante la definizione in rito - le spese di giudizio possano essere compensate tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 29 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario
Nino Dello Preite, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO