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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 10/04/2025, n. 551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 551 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1100/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1100/2025 R.G. avente ad oggetto: revisione ex art. 337 quinques c.c., promossa
DA
nata il [...] a Botosani in [...], residente a [...]
n°1, C.F: elettivamente domiciliata in Via sant'Anna n° 162 presso lo C.F._1 studio dell'Avv. Giovanna Maria Grazia Criscione, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
CONTRO
nato in [...] il [...] attualmente residente a [...] CP_1
RESISTENTE - contumace
Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza ex art 473-bis 28 c.p.c del 05.03.2025, tenutasi in forma cartolare, sulle conclusioni precisate come in atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che ha chiesto a questo Tribunale la revisione delle Parte_1
condizioni di cui al decreto n. 15199/2015 del 09.10.2015 reso dal Tribunale di Ragusa in data
08.10.2015 e pubblicato il 09.10.2015, di regolamentazione dell'affidamento del figlio minore
[...]
nato in data [...], dalla relazione extra coniugale con , in ragione Persona_1 CP_1
della persistente grave condotta di inadempienza sia materiale che morale posta in essere dal padre in danno al figlio minore, affetto, peraltro, da severa patologia autistica legalmente accertata, mantenuto ed accudito in via esclusiva dalla madre, genitore collocatario del figlio medesimo;
che, in particolare, la ricorrente, rilevata la persistente difficoltà di reperibilità del resistente e di comunicazione con il medesimo, il quale avrebbe negli anni palesato un totale disinteresse per le esigenze di cura del minore, ha chiesto disporsi, in luogo dell'affidamento condiviso, ad entrambi i genitori, oggi in atto tra le parti, l'affidamento esclusivo del figlio minore , alla Persona_1 medesima, ex art. 337 quater c.c. stante il pregiudizio creato al minore, specie nell'accesso alle cure mediche specialistiche di cui il bambino ha bisogno;
che all'udienza di comparizione delle parti, ex art. 473-bis.21, dinnanzi al Presidente delegato di giorno 26.09.2024, stante l'impossibilità di ascolto del padre resistente, non essendo il CP_1
neppure comparso, sebbene regolarmente citato in giudizio (con notifica a mani proprie),
[...]
rilevato quanto documentato in atti dalla sola parte ricorrente e quanto dalla stessa personalmente riferito, è stato provvisoriamente disposto, a modifica del decreto del 8/10/2015 reso da questo
Tribunale, l'affidamento esclusivo del minore , nato a [...] il 19 dicembre Persona_1
2013, alla madre, nata a [...] il [...], e rinviato il presente Parte_1 giudizio all'udienza di discussione del 5 marzo 2025, ex art 473-bis.28, tenutasi in forma cartolare, ed ivi posta in decisione con riserva di riferire al Collegio, sulle conclusioni precisate come in atti;
che il resistente non si è costituito in giudizio, rimanendo contumace, sebbene regolarmente citato in giudizio a mani proprie;
che il Pubblico Ministero a cui sono stati inviati gli atti in data 05.03.2025, nulla ha apposto;
che, preliminarmente, va dichiarata la contumacia del resistente non costituitosi in CP_1
giudizio benché regolarmente citato;
che va ritenuta l'accoglibilità del ricorso di parte ricorrente per i motivi di seguito illustrati;
che occorre muovere, ai fini del decidere, dalla regola generale per cui il figlio minore ha diritto ad un modello di famiglia bigenitoriale (art. 337 ter c.c.), di guisa che l'affidamento ad un solo genitore rappresenta l'eccezione a tale regola e va quindi disposto ove ricorrano gravi motivi, segnatamente qualora l'affidamento anche all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore stesso: ne consegue che la scelta dell'affidamento esclusivo richiede un provvedimento motivato del giudice (art. 337 quater c.c.); che in generale il giudice decide per l'affidamento esclusivo in presenza di due principali cause
(Cass. 15 settembre 2011 n. 18867, Cass. 17 dicembre 2009 n. 26587, Cass. 18 giungo 2008 n.
16593): quando l'affidamento condiviso risulterebbe oggettivamente pregiudizievole per il minore;
quando risulta che un genitore è manifestatamente incapace o non idoneo ad assumere il compito di curare e educare il minore;
che, in sostanza, la regola dell'affidamento condiviso dei figli è derogabile solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole ” per l'interesse del minore: ciò si verifica, in particolare, nell'ipotesi in cui l'altro genitore si sia reso totalmente inadempiente agli obblighi di assistenza morale e materiale verso i figli, essendo tale comportamento indicativo della inidoneità ad affrontare le maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente;
che, nella specie, dalla documentazione in atti (cfr. querela depositata in data 28/02/2015; Relazione dei Servizi sociali del 18/01/2016; Decreto di Omologa del 19/03/2018; Certificato del C.S.R.del
09/10/2023), nonché dalle dichiarazioni rese dalla stessa ricorrente all'udienza di comparizione del
05.03.2025, e non da ultimo rilevato il comportamento processuale mantenuto dal resistente - rimasto contumace nonostante l'intervenuta notifica a mani proprie del ricorso introduttivo, e successivamente trasferitosi ad un indirizzo sito in Giarratana (cfr. certificato anagrafico aggiornato depositato in atti) nel quale tuttavia risulta sconosciuto (cfr. ulteriore notifica in atti) - appare come fatto certo e non contestato un palese disinteresse del padre nei confronti dell'esigenze di cura, assistenza, educazione e mantenimento del figlio minore, totalmente abbandonato alla responsabilità della madre, unico genitore che assiste integralmente e sotto il profilo economico e sotto quello morale il bambino;
Persona_1
che, invero, in primo luogo rileva come, anche a seguito della regolamentazione dettata da codesto
Tribunale nell'anno 2015, nell'interesse del minore, lo stesso si sia sottratto all'obbligo di corrispondere alla madre il relativo mantenimento oltre ad avere-secondo la ricostruzione dedotta dal medesima ricorrente – del tutto disatteso ogni forma di diritto di visita in uno al minore stesso.
E' costante la giurisprudenza nel ritenere come l'inadempienza ed il disinteresse di un genitore verso i figli, che viola o tralascia i propri doveri genitoriali, manifestandosi indifferente nei confronti del figlio, non contribuendo al suo mantenimento, non adoperandosi per porre in essere una effettiva frequentazione dei minori, costituiscono cause legittimanti l'assunzione del provvedimento di affidamento esclusivo, nell'interesse del minore (ex multis Cass. 31 dicembre
2020 n. 29999; Cass. 17 dicembre 2009 n. 26587; Trib. Torino 27 febbraio 2019 n. 944 “se il padre non adempie l'obbligo di mantenimento o esercita in modo discontinuo il diritto di visita”; Trib.
Bologna 13 maggio 2014; Trib. Velletri 26 aprile 2021; Trib. Rimini 29 ottobre 2019 n. 833); che a ciò si aggiunga come, tali inadempienze poste in essere dal padre, e specie la sua irreperibilità, nei confronti del figlio minore, appaino ancor più gravi, nel caso di specie, stante la severa forma di autismo (cfr documentazione in atti), di cui il minore è affetto, e che richiede, con continuità la necessità per la madre di ottenere l'autorizzazione del padre per la sottoposizione del minore ad eventuali cure specialistiche, con potenziale pregiudizio per il bambino stesso;
che, pertanto, nel caso in esame può ritenersi venuto meno il presupposto del regime di affidamento condiviso, il quale si basa sulla condivisione della responsabilità e in primo luogo dei doveri verso la prole, e che evidentemente richiede la presenza di entrambi i genitori, laddove - ove questi si renda, di fatto, irreperibile - non è possibile il mantenimento del regime dell'affidamento condiviso,
e va disposto l'affidamento super esclusivo in favore della ricorrente, in particolare quanto a tutte le questioni riguardanti il minore (salute, istruzione, educazione, ecc.) tenendo conto della capacità, inclinazione naturale ed aspirazioni del minore stesso, le stesse , potranno essere adottate dalla ricorrente anche senza il consenso del padre;
Parte_1 CP_1
Ritenuto che stante la contumacia del resistente le spese possono essere compensate.
P. Q. M.
Visto l'art. 337 quinques c.c. in accoglimento del ricorso, proposto da Parte_1
a parziale modifica del decreto n. decreto n. 15199/2015 del 09.10.2015 reso dal Tribunale di
Ragusa in data 08.10.2015 e pubblicato il 09.10.2015, dispone l'affidamento super esclusivo, per come in motivazione del figlio minore nato in data [...], alla madre, Persona_1
nata a [...] il [...], ferme restando ogni altra condizione;
Parte_1
Spese compensate;
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 10.04.2025
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1100/2025 R.G. avente ad oggetto: revisione ex art. 337 quinques c.c., promossa
DA
nata il [...] a Botosani in [...], residente a [...]
n°1, C.F: elettivamente domiciliata in Via sant'Anna n° 162 presso lo C.F._1 studio dell'Avv. Giovanna Maria Grazia Criscione, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
CONTRO
nato in [...] il [...] attualmente residente a [...] CP_1
RESISTENTE - contumace
Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza ex art 473-bis 28 c.p.c del 05.03.2025, tenutasi in forma cartolare, sulle conclusioni precisate come in atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che ha chiesto a questo Tribunale la revisione delle Parte_1
condizioni di cui al decreto n. 15199/2015 del 09.10.2015 reso dal Tribunale di Ragusa in data
08.10.2015 e pubblicato il 09.10.2015, di regolamentazione dell'affidamento del figlio minore
[...]
nato in data [...], dalla relazione extra coniugale con , in ragione Persona_1 CP_1
della persistente grave condotta di inadempienza sia materiale che morale posta in essere dal padre in danno al figlio minore, affetto, peraltro, da severa patologia autistica legalmente accertata, mantenuto ed accudito in via esclusiva dalla madre, genitore collocatario del figlio medesimo;
che, in particolare, la ricorrente, rilevata la persistente difficoltà di reperibilità del resistente e di comunicazione con il medesimo, il quale avrebbe negli anni palesato un totale disinteresse per le esigenze di cura del minore, ha chiesto disporsi, in luogo dell'affidamento condiviso, ad entrambi i genitori, oggi in atto tra le parti, l'affidamento esclusivo del figlio minore , alla Persona_1 medesima, ex art. 337 quater c.c. stante il pregiudizio creato al minore, specie nell'accesso alle cure mediche specialistiche di cui il bambino ha bisogno;
che all'udienza di comparizione delle parti, ex art. 473-bis.21, dinnanzi al Presidente delegato di giorno 26.09.2024, stante l'impossibilità di ascolto del padre resistente, non essendo il CP_1
neppure comparso, sebbene regolarmente citato in giudizio (con notifica a mani proprie),
[...]
rilevato quanto documentato in atti dalla sola parte ricorrente e quanto dalla stessa personalmente riferito, è stato provvisoriamente disposto, a modifica del decreto del 8/10/2015 reso da questo
Tribunale, l'affidamento esclusivo del minore , nato a [...] il 19 dicembre Persona_1
2013, alla madre, nata a [...] il [...], e rinviato il presente Parte_1 giudizio all'udienza di discussione del 5 marzo 2025, ex art 473-bis.28, tenutasi in forma cartolare, ed ivi posta in decisione con riserva di riferire al Collegio, sulle conclusioni precisate come in atti;
che il resistente non si è costituito in giudizio, rimanendo contumace, sebbene regolarmente citato in giudizio a mani proprie;
che il Pubblico Ministero a cui sono stati inviati gli atti in data 05.03.2025, nulla ha apposto;
che, preliminarmente, va dichiarata la contumacia del resistente non costituitosi in CP_1
giudizio benché regolarmente citato;
che va ritenuta l'accoglibilità del ricorso di parte ricorrente per i motivi di seguito illustrati;
che occorre muovere, ai fini del decidere, dalla regola generale per cui il figlio minore ha diritto ad un modello di famiglia bigenitoriale (art. 337 ter c.c.), di guisa che l'affidamento ad un solo genitore rappresenta l'eccezione a tale regola e va quindi disposto ove ricorrano gravi motivi, segnatamente qualora l'affidamento anche all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore stesso: ne consegue che la scelta dell'affidamento esclusivo richiede un provvedimento motivato del giudice (art. 337 quater c.c.); che in generale il giudice decide per l'affidamento esclusivo in presenza di due principali cause
(Cass. 15 settembre 2011 n. 18867, Cass. 17 dicembre 2009 n. 26587, Cass. 18 giungo 2008 n.
16593): quando l'affidamento condiviso risulterebbe oggettivamente pregiudizievole per il minore;
quando risulta che un genitore è manifestatamente incapace o non idoneo ad assumere il compito di curare e educare il minore;
che, in sostanza, la regola dell'affidamento condiviso dei figli è derogabile solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole ” per l'interesse del minore: ciò si verifica, in particolare, nell'ipotesi in cui l'altro genitore si sia reso totalmente inadempiente agli obblighi di assistenza morale e materiale verso i figli, essendo tale comportamento indicativo della inidoneità ad affrontare le maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente;
che, nella specie, dalla documentazione in atti (cfr. querela depositata in data 28/02/2015; Relazione dei Servizi sociali del 18/01/2016; Decreto di Omologa del 19/03/2018; Certificato del C.S.R.del
09/10/2023), nonché dalle dichiarazioni rese dalla stessa ricorrente all'udienza di comparizione del
05.03.2025, e non da ultimo rilevato il comportamento processuale mantenuto dal resistente - rimasto contumace nonostante l'intervenuta notifica a mani proprie del ricorso introduttivo, e successivamente trasferitosi ad un indirizzo sito in Giarratana (cfr. certificato anagrafico aggiornato depositato in atti) nel quale tuttavia risulta sconosciuto (cfr. ulteriore notifica in atti) - appare come fatto certo e non contestato un palese disinteresse del padre nei confronti dell'esigenze di cura, assistenza, educazione e mantenimento del figlio minore, totalmente abbandonato alla responsabilità della madre, unico genitore che assiste integralmente e sotto il profilo economico e sotto quello morale il bambino;
Persona_1
che, invero, in primo luogo rileva come, anche a seguito della regolamentazione dettata da codesto
Tribunale nell'anno 2015, nell'interesse del minore, lo stesso si sia sottratto all'obbligo di corrispondere alla madre il relativo mantenimento oltre ad avere-secondo la ricostruzione dedotta dal medesima ricorrente – del tutto disatteso ogni forma di diritto di visita in uno al minore stesso.
E' costante la giurisprudenza nel ritenere come l'inadempienza ed il disinteresse di un genitore verso i figli, che viola o tralascia i propri doveri genitoriali, manifestandosi indifferente nei confronti del figlio, non contribuendo al suo mantenimento, non adoperandosi per porre in essere una effettiva frequentazione dei minori, costituiscono cause legittimanti l'assunzione del provvedimento di affidamento esclusivo, nell'interesse del minore (ex multis Cass. 31 dicembre
2020 n. 29999; Cass. 17 dicembre 2009 n. 26587; Trib. Torino 27 febbraio 2019 n. 944 “se il padre non adempie l'obbligo di mantenimento o esercita in modo discontinuo il diritto di visita”; Trib.
Bologna 13 maggio 2014; Trib. Velletri 26 aprile 2021; Trib. Rimini 29 ottobre 2019 n. 833); che a ciò si aggiunga come, tali inadempienze poste in essere dal padre, e specie la sua irreperibilità, nei confronti del figlio minore, appaino ancor più gravi, nel caso di specie, stante la severa forma di autismo (cfr documentazione in atti), di cui il minore è affetto, e che richiede, con continuità la necessità per la madre di ottenere l'autorizzazione del padre per la sottoposizione del minore ad eventuali cure specialistiche, con potenziale pregiudizio per il bambino stesso;
che, pertanto, nel caso in esame può ritenersi venuto meno il presupposto del regime di affidamento condiviso, il quale si basa sulla condivisione della responsabilità e in primo luogo dei doveri verso la prole, e che evidentemente richiede la presenza di entrambi i genitori, laddove - ove questi si renda, di fatto, irreperibile - non è possibile il mantenimento del regime dell'affidamento condiviso,
e va disposto l'affidamento super esclusivo in favore della ricorrente, in particolare quanto a tutte le questioni riguardanti il minore (salute, istruzione, educazione, ecc.) tenendo conto della capacità, inclinazione naturale ed aspirazioni del minore stesso, le stesse , potranno essere adottate dalla ricorrente anche senza il consenso del padre;
Parte_1 CP_1
Ritenuto che stante la contumacia del resistente le spese possono essere compensate.
P. Q. M.
Visto l'art. 337 quinques c.c. in accoglimento del ricorso, proposto da Parte_1
a parziale modifica del decreto n. decreto n. 15199/2015 del 09.10.2015 reso dal Tribunale di
Ragusa in data 08.10.2015 e pubblicato il 09.10.2015, dispone l'affidamento super esclusivo, per come in motivazione del figlio minore nato in data [...], alla madre, Persona_1
nata a [...] il [...], ferme restando ogni altra condizione;
Parte_1
Spese compensate;
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 10.04.2025
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti