TRIB
Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 01/09/2025, n. 3627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3627 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9646/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE V CIVILE
in persona del dott. Raffaele Del Porto in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9646 del ruolo generale dell'anno 2020 vertente tra
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) C.F._2 attori, con l'avv. Vincenzo Colellabella
e
ONroparte_1
(C.F. )
[...] P.IVA_1 convenuta, con l'avv. Massimo Iolita
Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 3.4.2025 e perciò, per entrambe, come da rispettivi fogli depositati telematicamente.
MOTIVAZIONE
1. Svolgimento del processo.
pagina 1 di 8 La causa è stata promossa da e che, con citazione notificata in data Parte_1 Parte_2
9.9.2020, hanno convenuto in giudizio ONroparte_1
(già e da ora, per brevità,
[...] ONroparte_2
ON
, per ottenerne la condanna al risarcimento di € 50.000,00=, oltre ai “danni patiti e patiendi”, interessi e spese, “per aver erroneamente permesso l'incasso dell'assegno n. 1643553836-02 dell'importo di €. 50.000,00 a soggetto diverso dall'indicato e/o legittimo prenditore”.
ON si è costituita in giudizio contestando la fondatezza della domanda attrice e ha concluso, in via principale, per il suo rigetto e, in via subordinata, per la riduzione dell'entità del risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1227, 1° comma, c.c.
La causa, istruita mediante produzione di documenti, acquisiti anche in ottemperanza all'ordine di esibizione adottato ai sensi dell'art. 210 c.p.c., è stata trattenuta in decisione all'udienza del 3.4.2025 sulle conclusioni (anche istruttorie) delle parti richiamate in epigrafe.
2. Fatto.
I fatti effettivamente rilevanti ai fini della decisione sono, nella loro materialità, sostanzialmente pacifici tra le parti e, per la maggior parte, riscontrati documentalmente;
la causa può essere perciò decisa senza necessità di ulteriore istruttoria.
In particolare, deve ritenersi provato che:
a) nel 2009 gli attori venivano contattati dal promotore finanziario che proponeva loro CP_4 un investimento consistente nell'acquisto di una “polizza vita emessa dalla società inglese EUROSAVE
INVESTMENT LT” al prezzo di € 50.000,00=;
b) gli attori aderivano alla proposta e la consegnava al l'assegno non trasferibile n. Pt_2 CP_4
1643553836-02, tratto sul c/c cointestato con l , emesso in favore di tale “EURO SAVE” per Pt_1
l'importo di € 50.000,00= (doc. 3 di parte attrice;
conforme anche la copia dell'assegno acquisita ex art. 210 c.p.c.);
ON c) l'assegno veniva negoziato presso gli sportelli di e il relativo importo veniva accreditato sul c/c n. 08/000813678 intestato a “S.A.T. S.N.C.-EUROSAVE INVESTMENT LT”, acceso presso la ON stessa (doc. 7 di parte attrice); pagina 2 di 8 d) il prodotto finanziario inizialmente acquistato dagli attori e quello successivamente acquistato in sostituzione del primo erano verosimilmente inesistenti (vedi decreto che dispone il giudizio prodotto ON dalla stessa al doc. 12, che menziona alla pag. 21 anche gli odierni attori fra le persone offese);
e) nel mese di agosto 2015 il avvertiva gli attori di essere stato vittima di una truffa perpetrata CP_4 da tale broker assicurativo cui aveva a sua volta consegnato l'assegno, il quale lo Persona_1 aveva distratto, versandolo sul conto di un'altra società;
ON f) l'assegno veniva posto all'incasso presso verosimilmente dal intermediario Per_1 finanziario che collaborava con il (la circostanza, allegata chiaramente dagli attori e rimasta CP_4 priva di specifica contestazione da parte della banca convenuta, risulta, come si dirà, sostanzialmente irrilevante ai fini della decisione);
g) UR ES LT era una società di diritto anglosassone, cessata nel 2013 (vedi visura prodotta dagli attori, doc. n. 6).
3. Diritto.
Per giurisprudenza ormai costante, “la responsabilità dell'istituto negoziatore per il pagamento di un assegno non trasferibile a soggetto non legittimato, prevista dall'art. 43, comma 2, del r.d. n. 1736 del
1933, ha natura contrattuale, ragion per cui la banca è sempre ammessa a fornire la prova liberatoria della non imputabilità a sé dell'erronea identificazione” (di recente, Cass. 25888/2024, da cui è tratta la massima;
sulla natura contrattuale per c.d. “contatto sociale” della responsabilità della banca si vedano
Cass. SS.UU. n. 14712/2007 e Cass. SS.UU. n. 12477/2018).
La Corte di cassazione ha anche chiarito “in tema di responsabilità della banca negoziatrice, per aver consentito l'incasso di un assegno di traenza a persona non legittimata, il giudizio di diligenza professionale, compiuto dal giudice di merito per integrare la clausola generale ed elastica dell'art.
1176, comma 2, c.c., costituisce attività di interpretazione della norma, non limitata al mero profilo di ricostruzione fattuale, e, trattandosi di giudizio di diritto, è censurabile in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., ove si ponga in contrasto con i principi dell'ordinamento e con gli standard valutativi esistenti nella realtà sociale. […]” (Cass. 26972/2024).
pagina 3 di 8 La stessa Corte ha poi ulteriormente precisato che “ai fini della responsabilità della banca negoziatrice, per avere consentito l'incasso di un assegno cd. di traenza da parte di persona diversa dal beneficiario, la diligenza del funzionario che ha ricevuto il titolo, non va valutata soltanto in relazione all'attività di controllo effettuata in ordine alla rispondenza della persona che presenta il titolo al reale beneficiario, ma anche tenendo conto di altre circostanze "anomale" che possano destare l'oggettivo sospetto della non rispondenza del soggetto presentatore dell'assegno al beneficiario. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva affermato la responsabilità di per un assegno di traenza portato all'incasso da cliente non ONroparte_5 abituale dell'ufficio postale, sito in una parte del territorio italiano molto distante dal suo luogo di residenza, il quale aveva aperto nell'occasione un deposito postale, prelevando le somme riscosse solo qualche giorno dopo)” (così Cass. 9842/2021).
4. Responsabilità della banca per la negoziazione degli assegni.
Richiamate le considerazioni svolte sub. 3., incombeva senz'altro sulla banca l'onere di dar prova del proprio esatto adempimento e perciò di aver correttamente operato nella negoziazione dell'assegno per cui è causa presso i propri sportelli.
Onere che nel caso in esame non può ritenersi assolto.
La banca convenuta non ha infatti fornito idonea prova, in primo luogo, della legittimazione del soggetto che ha provveduto alla negoziazione dell'assegno mediante la sua girata per l'incasso.
Si è già detto che gli attori individuano tale soggetto in e che tale circostanza, pur Persona_1 non espressamente riconosciuta, non è stata specificamente contestata dalla banca, che non ha, in ogni caso, provveduto a indicare l'eventuale diverso soggetto che lo ha negoziato.
Ciò premesso, le risultanze istruttorie (vedi visure relative alle società Euro Save ES LT e
S.A.T. s.n.c. di ON RO & C.) non consentono di ritenere in alcun modo provato che il fosse munito dei poteri necessari per poter negoziare l'assegno, né, come ricordato, la banca Per_1 ha fornito l'indicazione del nominativo del soggetto eventualmente diverso che ha negoziato l'assegno e della spettanza in capo a questi dei relativi poteri di girata.
pagina 4 di 8 Non possono poi non essere evidenziate le anomalie relative alla emissione e alla negoziazione dell'assegno per cui è causa.
Il titolo risulta infatti emesso in favore di tale “EURO SAVE”, senza alcuna ulteriore specificazione relativa alla natura del soggetto indicato quale beneficiario (società di persone, di capitali o altro) e alla sua nazionalità (è del tutto pacifico in causa che UR Investement Ltd era una società di diritto inglese); indicazione da ritenersi perciò del tutto carente e inidonea a consentire la sicura identificazione del soggetto beneficiario.
Altrettanto anomala appare poi l'intestazione del c/c sul quale è stato accreditato l'importo dell'assegno, cointestato in modo del tutto inusuale a due società: la prima, società di persone di diritto italiano (S.A.T. s.n.c.), la seconda, società di capitali di diritto inglese (Euro Save ES LT).
Elementi tutti che imponevano alla banca un atteggiamento di maggiore prudenza nella negoziazione del titolo sulla scorta dei (condivisibili) criteri indicati da Cass. n. 9842/2021 citata.
Il tribunale non ignora la recente sentenza n. 3815 ord. in data 24.9.2024 (sempre di questo tribunale) richiamata dalla difesa della banca convenuta in memoria di replica, che, affrontando un caso sostanzialmente analogo a quello in esame, ha escluso la responsabilità della
[...]
che non appare tuttavia condivisibile perché non tiene in adeguato conto i ricordati – noti – Parte_3 criteri di distribuzione degli oneri di allegazione e prova che operano nella materia e ritiene, di conseguenza, assolto da parte della banca l'onere di provare la diligenza del proprio operato, trascurando tuttavia di valutare le anomalie – già evidenziate – relative alla intestazione dell'assegno e alla cointestazione del c/c sul quale è stato accreditato.
Si aggiunga che, quantomeno nel caso in esame, difetta del tutto la prova della negoziazione dell'assegno da parte di un soggetto munito dei relativi poteri e che, in ogni caso, appare del tutto discutibile che un assegno emesso in favore di tale “EURO SAVE” possa ritenersi legittimamente negoziato mediante accreditamento del relativo importo su un c/c cointestato, come ricordato, a “S.A.T.
S.N.C.-EUROSAVE INVESTMENT LT”.
5. Danno e nesso causale.
pagina 5 di 8 Accertata la responsabilità della banca per la negligente negoziazione dell'assegno, va altresì accertata la sussistenza di un danno patito dagli attori e del nesso causale fra la condotta della banca e il danno.
Questo tribunale, nell'affrontare un ulteriore caso sostanzialmente analogo a quello in esame (sentenza n. 1683 ord. in data 5.7.2023), ha difatti osservato che: “Sussiste idoneo nesso causale fra la condotta negligente di entrambe le banche e il danno lamentato dall'attore.
L'orientamento costante della giurisprudenza legittimità che ha affrontato casi analoghi a quello in esame afferma difatti che “in tema di responsabilità civile, nell'imputazione di un evento dannoso per omissione colposa il giudizio causale assume come termine iniziale la condotta omissiva del comportamento dovuto;
il giudice, pertanto, è tenuto ad accertare se l'evento sia ricollegabile all'omissione (causalità omissiva) nel senso che esso non si sarebbe verificato se (causalità ipotetica)
l'agente avesse posto in essere la condotta doverosa impostagli, con esclusione di fattori alternativi.
L'accertamento del rapporto di causalità ipotetica passa attraverso l'enunciato "controfattuale", che pone al posto dell'omissione il comportamento alternativo dovuto, onde verificare se la condotta doverosa avrebbe evitato il danno lamentato dal danneggiato […]” (fra le altre, Cass. 15709/2011 da cui è tratta la massima;
conforme la più recente 18770/2019 dettata in tema di responsabilità del collegio sindacale per omesso controllo sull'operato degli amministratori di società di capitali).
Nel caso in esame la ricostruzione “controfattuale ipotetica” impone di ritenere che la corretta esecuzione dei controlli affidati alla banca trattaria e, soprattutto, alla banca negoziatrice […] avrebbe consentito di rilevare l'alterazione dell'assegno e la sua intestazione a soggetto, in realtà, inesistente, evitando il pagamento del titolo in favore di un soggetto diverso, che ha poi provveduto a distrarre le somme incassate.
È palese che [G.] sia stato vittima di una frode alla quale le banche risultano - del tutto verosimilmente - estranee e che il e il avrebbero potuto sottrarre in altri modi le CP_4 Per_1 somme loro consegnate dal [G.] per l'apparente acquisto di prodotti finanziari.
Va tuttavia rimarcato che, nel caso in esame, il [G.] ha provveduto alla consegna dell'importo richiestogli dal a mezzo del ricordato assegno tratto su la banca [F.] e che il pagamento CP_4 dell'assegno in favore di una società riferibile al è stato reso possibile proprio Per_1 dall'omissione dei controlli affidati, quantomeno, alla banca negoziatrice;
il che vale a confermare la
pagina 6 di 8 sussistenza di idoneo nesso causale, in concreto, fra la condotta negligente addebitata alle banche e il danno lamentato dal [G.].
4.5. Il mancato pagamento da parte del [G.] dell'importo portato dal titolo per una seconda volta non
è d'ostacolo all'affermazione della responsabilità risarcitoria degli istituti di credito, dovendosi affermare, in casi quale quello in esame, la sussistenza del requisito del danno.
Il [G.] ha difatti emesso l'assegno per cui è causa per l'acquisto di un prodotto finanziario rivelatosi inesistente e la distrazione della somma da parte degli autori della frode ha determinato una definitiva perdita patrimoniale per il [G.], che ha definitivamente perduto tale somma, a fronte del totale difetto di una reale controprestazione”.
Considerazioni che meritano conferma nel caso in esame, ove la condotta diligente della banca avrebbe consentito di evitare l'accreditamento della somma portata dall'assegno emesso in favore di “EURO
SAVE” sul c/c dalla quale è stata poi distratta.
Le risultanze istruttorie non consentono infine di ravvisare una responsabilità concorrente dei danneggiati e è infatti del tutto pacifico in causa che il fosse un promotore Pt_1 Pt_2 CP_4 finanziario iscritto nell'apposito albo.
Gli odierni attori hanno poi, come detto, provveduto al pagamento per cui è causa mediante emissione di un assegno bancario non trasferibile, intestato al soggetto loro indicato dal al quale hanno CP_4 consegnato il titolo.
Di qui la necessità di ritenere la sussistenza di un atteggiamento di affidamento del tutto incolpevole degli attori, attenutisi alle indicazioni “non sospette” loro fornite dal CP_4
6. Conclusioni.
Accertata la responsabilità della convenuta, la stessa va condannata al pagamento, in favore degli CP_1 attori, della somma di € 50.000,00= a titolo di risarcimento del danno.
Trattandosi di credito risarcitorio, e perciò di valore, l'importo di € 50.000,00= deve essere assoggettato a rivalutazione secondo l'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dalla data di negoziazione dell'assegno (6.11.2009) a oggi.
pagina 7 di 8 Spettano poi sulla somma indicata, rivalutata di anno in anno sempre dal 6.11.2009 al saldo, gli interessi legali nella misura di cui all'art. 1284, 1° comma, c.c., dal 6.11.2009 alla data del giorno anteriore alla domanda giudiziale (8.9.2020) e nella misura di cui all'art. 1284, 4° comma, c.c., dal
9.9.2020 al saldo.
Non compete il risarcimento di ulteriori danni, non avendo gli attori fornito idonea prova al riguardo
(gli attori non hanno, in realtà, nemmeno allegato il preteso rendimento che sarebbe stato loro garantito dall'investimento della somma in titoli di Stato).
7. Spese.
Le spese seguono la soccombenza.
ON va perciò condannata al pagamento, in favore dell' e della della somma di € Pt_1 Pt_2
545,00= per spese e di € 7.616,00= per onorari (riconosciuti, come da nota spese, i valori medi per tutte le fasi, per le cause di valore da € 26.000,01= a € 52.000,00=), oltre 15% per spese forfettarie e accessori di legge.
PQM
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, accoglie parzialmente la domanda attrice e, per l'effetto, condanna la convenuta
[...] al pagamento, in favore degli attori e ONroparte_6 Parte_1
della somma di € 50.000,00=, oltre rivalutazione e interessi come specificato in Parte_2 motivazione, nonché della somma di € 545,00= per spese e di € 7.616,00= per onorari, oltre 15% per spese forfettarie e accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese di lite.
Così deciso in Brescia, il 29.8.2025.
Il giudice dott. Raffaele Del Porto
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE V CIVILE
in persona del dott. Raffaele Del Porto in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9646 del ruolo generale dell'anno 2020 vertente tra
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) C.F._2 attori, con l'avv. Vincenzo Colellabella
e
ONroparte_1
(C.F. )
[...] P.IVA_1 convenuta, con l'avv. Massimo Iolita
Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 3.4.2025 e perciò, per entrambe, come da rispettivi fogli depositati telematicamente.
MOTIVAZIONE
1. Svolgimento del processo.
pagina 1 di 8 La causa è stata promossa da e che, con citazione notificata in data Parte_1 Parte_2
9.9.2020, hanno convenuto in giudizio ONroparte_1
(già e da ora, per brevità,
[...] ONroparte_2
ON
, per ottenerne la condanna al risarcimento di € 50.000,00=, oltre ai “danni patiti e patiendi”, interessi e spese, “per aver erroneamente permesso l'incasso dell'assegno n. 1643553836-02 dell'importo di €. 50.000,00 a soggetto diverso dall'indicato e/o legittimo prenditore”.
ON si è costituita in giudizio contestando la fondatezza della domanda attrice e ha concluso, in via principale, per il suo rigetto e, in via subordinata, per la riduzione dell'entità del risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1227, 1° comma, c.c.
La causa, istruita mediante produzione di documenti, acquisiti anche in ottemperanza all'ordine di esibizione adottato ai sensi dell'art. 210 c.p.c., è stata trattenuta in decisione all'udienza del 3.4.2025 sulle conclusioni (anche istruttorie) delle parti richiamate in epigrafe.
2. Fatto.
I fatti effettivamente rilevanti ai fini della decisione sono, nella loro materialità, sostanzialmente pacifici tra le parti e, per la maggior parte, riscontrati documentalmente;
la causa può essere perciò decisa senza necessità di ulteriore istruttoria.
In particolare, deve ritenersi provato che:
a) nel 2009 gli attori venivano contattati dal promotore finanziario che proponeva loro CP_4 un investimento consistente nell'acquisto di una “polizza vita emessa dalla società inglese EUROSAVE
INVESTMENT LT” al prezzo di € 50.000,00=;
b) gli attori aderivano alla proposta e la consegnava al l'assegno non trasferibile n. Pt_2 CP_4
1643553836-02, tratto sul c/c cointestato con l , emesso in favore di tale “EURO SAVE” per Pt_1
l'importo di € 50.000,00= (doc. 3 di parte attrice;
conforme anche la copia dell'assegno acquisita ex art. 210 c.p.c.);
ON c) l'assegno veniva negoziato presso gli sportelli di e il relativo importo veniva accreditato sul c/c n. 08/000813678 intestato a “S.A.T. S.N.C.-EUROSAVE INVESTMENT LT”, acceso presso la ON stessa (doc. 7 di parte attrice); pagina 2 di 8 d) il prodotto finanziario inizialmente acquistato dagli attori e quello successivamente acquistato in sostituzione del primo erano verosimilmente inesistenti (vedi decreto che dispone il giudizio prodotto ON dalla stessa al doc. 12, che menziona alla pag. 21 anche gli odierni attori fra le persone offese);
e) nel mese di agosto 2015 il avvertiva gli attori di essere stato vittima di una truffa perpetrata CP_4 da tale broker assicurativo cui aveva a sua volta consegnato l'assegno, il quale lo Persona_1 aveva distratto, versandolo sul conto di un'altra società;
ON f) l'assegno veniva posto all'incasso presso verosimilmente dal intermediario Per_1 finanziario che collaborava con il (la circostanza, allegata chiaramente dagli attori e rimasta CP_4 priva di specifica contestazione da parte della banca convenuta, risulta, come si dirà, sostanzialmente irrilevante ai fini della decisione);
g) UR ES LT era una società di diritto anglosassone, cessata nel 2013 (vedi visura prodotta dagli attori, doc. n. 6).
3. Diritto.
Per giurisprudenza ormai costante, “la responsabilità dell'istituto negoziatore per il pagamento di un assegno non trasferibile a soggetto non legittimato, prevista dall'art. 43, comma 2, del r.d. n. 1736 del
1933, ha natura contrattuale, ragion per cui la banca è sempre ammessa a fornire la prova liberatoria della non imputabilità a sé dell'erronea identificazione” (di recente, Cass. 25888/2024, da cui è tratta la massima;
sulla natura contrattuale per c.d. “contatto sociale” della responsabilità della banca si vedano
Cass. SS.UU. n. 14712/2007 e Cass. SS.UU. n. 12477/2018).
La Corte di cassazione ha anche chiarito “in tema di responsabilità della banca negoziatrice, per aver consentito l'incasso di un assegno di traenza a persona non legittimata, il giudizio di diligenza professionale, compiuto dal giudice di merito per integrare la clausola generale ed elastica dell'art.
1176, comma 2, c.c., costituisce attività di interpretazione della norma, non limitata al mero profilo di ricostruzione fattuale, e, trattandosi di giudizio di diritto, è censurabile in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., ove si ponga in contrasto con i principi dell'ordinamento e con gli standard valutativi esistenti nella realtà sociale. […]” (Cass. 26972/2024).
pagina 3 di 8 La stessa Corte ha poi ulteriormente precisato che “ai fini della responsabilità della banca negoziatrice, per avere consentito l'incasso di un assegno cd. di traenza da parte di persona diversa dal beneficiario, la diligenza del funzionario che ha ricevuto il titolo, non va valutata soltanto in relazione all'attività di controllo effettuata in ordine alla rispondenza della persona che presenta il titolo al reale beneficiario, ma anche tenendo conto di altre circostanze "anomale" che possano destare l'oggettivo sospetto della non rispondenza del soggetto presentatore dell'assegno al beneficiario. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva affermato la responsabilità di per un assegno di traenza portato all'incasso da cliente non ONroparte_5 abituale dell'ufficio postale, sito in una parte del territorio italiano molto distante dal suo luogo di residenza, il quale aveva aperto nell'occasione un deposito postale, prelevando le somme riscosse solo qualche giorno dopo)” (così Cass. 9842/2021).
4. Responsabilità della banca per la negoziazione degli assegni.
Richiamate le considerazioni svolte sub. 3., incombeva senz'altro sulla banca l'onere di dar prova del proprio esatto adempimento e perciò di aver correttamente operato nella negoziazione dell'assegno per cui è causa presso i propri sportelli.
Onere che nel caso in esame non può ritenersi assolto.
La banca convenuta non ha infatti fornito idonea prova, in primo luogo, della legittimazione del soggetto che ha provveduto alla negoziazione dell'assegno mediante la sua girata per l'incasso.
Si è già detto che gli attori individuano tale soggetto in e che tale circostanza, pur Persona_1 non espressamente riconosciuta, non è stata specificamente contestata dalla banca, che non ha, in ogni caso, provveduto a indicare l'eventuale diverso soggetto che lo ha negoziato.
Ciò premesso, le risultanze istruttorie (vedi visure relative alle società Euro Save ES LT e
S.A.T. s.n.c. di ON RO & C.) non consentono di ritenere in alcun modo provato che il fosse munito dei poteri necessari per poter negoziare l'assegno, né, come ricordato, la banca Per_1 ha fornito l'indicazione del nominativo del soggetto eventualmente diverso che ha negoziato l'assegno e della spettanza in capo a questi dei relativi poteri di girata.
pagina 4 di 8 Non possono poi non essere evidenziate le anomalie relative alla emissione e alla negoziazione dell'assegno per cui è causa.
Il titolo risulta infatti emesso in favore di tale “EURO SAVE”, senza alcuna ulteriore specificazione relativa alla natura del soggetto indicato quale beneficiario (società di persone, di capitali o altro) e alla sua nazionalità (è del tutto pacifico in causa che UR Investement Ltd era una società di diritto inglese); indicazione da ritenersi perciò del tutto carente e inidonea a consentire la sicura identificazione del soggetto beneficiario.
Altrettanto anomala appare poi l'intestazione del c/c sul quale è stato accreditato l'importo dell'assegno, cointestato in modo del tutto inusuale a due società: la prima, società di persone di diritto italiano (S.A.T. s.n.c.), la seconda, società di capitali di diritto inglese (Euro Save ES LT).
Elementi tutti che imponevano alla banca un atteggiamento di maggiore prudenza nella negoziazione del titolo sulla scorta dei (condivisibili) criteri indicati da Cass. n. 9842/2021 citata.
Il tribunale non ignora la recente sentenza n. 3815 ord. in data 24.9.2024 (sempre di questo tribunale) richiamata dalla difesa della banca convenuta in memoria di replica, che, affrontando un caso sostanzialmente analogo a quello in esame, ha escluso la responsabilità della
[...]
che non appare tuttavia condivisibile perché non tiene in adeguato conto i ricordati – noti – Parte_3 criteri di distribuzione degli oneri di allegazione e prova che operano nella materia e ritiene, di conseguenza, assolto da parte della banca l'onere di provare la diligenza del proprio operato, trascurando tuttavia di valutare le anomalie – già evidenziate – relative alla intestazione dell'assegno e alla cointestazione del c/c sul quale è stato accreditato.
Si aggiunga che, quantomeno nel caso in esame, difetta del tutto la prova della negoziazione dell'assegno da parte di un soggetto munito dei relativi poteri e che, in ogni caso, appare del tutto discutibile che un assegno emesso in favore di tale “EURO SAVE” possa ritenersi legittimamente negoziato mediante accreditamento del relativo importo su un c/c cointestato, come ricordato, a “S.A.T.
S.N.C.-EUROSAVE INVESTMENT LT”.
5. Danno e nesso causale.
pagina 5 di 8 Accertata la responsabilità della banca per la negligente negoziazione dell'assegno, va altresì accertata la sussistenza di un danno patito dagli attori e del nesso causale fra la condotta della banca e il danno.
Questo tribunale, nell'affrontare un ulteriore caso sostanzialmente analogo a quello in esame (sentenza n. 1683 ord. in data 5.7.2023), ha difatti osservato che: “Sussiste idoneo nesso causale fra la condotta negligente di entrambe le banche e il danno lamentato dall'attore.
L'orientamento costante della giurisprudenza legittimità che ha affrontato casi analoghi a quello in esame afferma difatti che “in tema di responsabilità civile, nell'imputazione di un evento dannoso per omissione colposa il giudizio causale assume come termine iniziale la condotta omissiva del comportamento dovuto;
il giudice, pertanto, è tenuto ad accertare se l'evento sia ricollegabile all'omissione (causalità omissiva) nel senso che esso non si sarebbe verificato se (causalità ipotetica)
l'agente avesse posto in essere la condotta doverosa impostagli, con esclusione di fattori alternativi.
L'accertamento del rapporto di causalità ipotetica passa attraverso l'enunciato "controfattuale", che pone al posto dell'omissione il comportamento alternativo dovuto, onde verificare se la condotta doverosa avrebbe evitato il danno lamentato dal danneggiato […]” (fra le altre, Cass. 15709/2011 da cui è tratta la massima;
conforme la più recente 18770/2019 dettata in tema di responsabilità del collegio sindacale per omesso controllo sull'operato degli amministratori di società di capitali).
Nel caso in esame la ricostruzione “controfattuale ipotetica” impone di ritenere che la corretta esecuzione dei controlli affidati alla banca trattaria e, soprattutto, alla banca negoziatrice […] avrebbe consentito di rilevare l'alterazione dell'assegno e la sua intestazione a soggetto, in realtà, inesistente, evitando il pagamento del titolo in favore di un soggetto diverso, che ha poi provveduto a distrarre le somme incassate.
È palese che [G.] sia stato vittima di una frode alla quale le banche risultano - del tutto verosimilmente - estranee e che il e il avrebbero potuto sottrarre in altri modi le CP_4 Per_1 somme loro consegnate dal [G.] per l'apparente acquisto di prodotti finanziari.
Va tuttavia rimarcato che, nel caso in esame, il [G.] ha provveduto alla consegna dell'importo richiestogli dal a mezzo del ricordato assegno tratto su la banca [F.] e che il pagamento CP_4 dell'assegno in favore di una società riferibile al è stato reso possibile proprio Per_1 dall'omissione dei controlli affidati, quantomeno, alla banca negoziatrice;
il che vale a confermare la
pagina 6 di 8 sussistenza di idoneo nesso causale, in concreto, fra la condotta negligente addebitata alle banche e il danno lamentato dal [G.].
4.5. Il mancato pagamento da parte del [G.] dell'importo portato dal titolo per una seconda volta non
è d'ostacolo all'affermazione della responsabilità risarcitoria degli istituti di credito, dovendosi affermare, in casi quale quello in esame, la sussistenza del requisito del danno.
Il [G.] ha difatti emesso l'assegno per cui è causa per l'acquisto di un prodotto finanziario rivelatosi inesistente e la distrazione della somma da parte degli autori della frode ha determinato una definitiva perdita patrimoniale per il [G.], che ha definitivamente perduto tale somma, a fronte del totale difetto di una reale controprestazione”.
Considerazioni che meritano conferma nel caso in esame, ove la condotta diligente della banca avrebbe consentito di evitare l'accreditamento della somma portata dall'assegno emesso in favore di “EURO
SAVE” sul c/c dalla quale è stata poi distratta.
Le risultanze istruttorie non consentono infine di ravvisare una responsabilità concorrente dei danneggiati e è infatti del tutto pacifico in causa che il fosse un promotore Pt_1 Pt_2 CP_4 finanziario iscritto nell'apposito albo.
Gli odierni attori hanno poi, come detto, provveduto al pagamento per cui è causa mediante emissione di un assegno bancario non trasferibile, intestato al soggetto loro indicato dal al quale hanno CP_4 consegnato il titolo.
Di qui la necessità di ritenere la sussistenza di un atteggiamento di affidamento del tutto incolpevole degli attori, attenutisi alle indicazioni “non sospette” loro fornite dal CP_4
6. Conclusioni.
Accertata la responsabilità della convenuta, la stessa va condannata al pagamento, in favore degli CP_1 attori, della somma di € 50.000,00= a titolo di risarcimento del danno.
Trattandosi di credito risarcitorio, e perciò di valore, l'importo di € 50.000,00= deve essere assoggettato a rivalutazione secondo l'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dalla data di negoziazione dell'assegno (6.11.2009) a oggi.
pagina 7 di 8 Spettano poi sulla somma indicata, rivalutata di anno in anno sempre dal 6.11.2009 al saldo, gli interessi legali nella misura di cui all'art. 1284, 1° comma, c.c., dal 6.11.2009 alla data del giorno anteriore alla domanda giudiziale (8.9.2020) e nella misura di cui all'art. 1284, 4° comma, c.c., dal
9.9.2020 al saldo.
Non compete il risarcimento di ulteriori danni, non avendo gli attori fornito idonea prova al riguardo
(gli attori non hanno, in realtà, nemmeno allegato il preteso rendimento che sarebbe stato loro garantito dall'investimento della somma in titoli di Stato).
7. Spese.
Le spese seguono la soccombenza.
ON va perciò condannata al pagamento, in favore dell' e della della somma di € Pt_1 Pt_2
545,00= per spese e di € 7.616,00= per onorari (riconosciuti, come da nota spese, i valori medi per tutte le fasi, per le cause di valore da € 26.000,01= a € 52.000,00=), oltre 15% per spese forfettarie e accessori di legge.
PQM
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, accoglie parzialmente la domanda attrice e, per l'effetto, condanna la convenuta
[...] al pagamento, in favore degli attori e ONroparte_6 Parte_1
della somma di € 50.000,00=, oltre rivalutazione e interessi come specificato in Parte_2 motivazione, nonché della somma di € 545,00= per spese e di € 7.616,00= per onorari, oltre 15% per spese forfettarie e accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese di lite.
Così deciso in Brescia, il 29.8.2025.
Il giudice dott. Raffaele Del Porto
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 8 di 8