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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 02/12/2025, n. 4910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4910 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. R.G. n. 4444/2025
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno - I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice relatore
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4444/2025 R.G. avente ad oggetto: separazione giudiziale e divorzio vertente
TRA
(C.F. ), rapp.to e difeso come in atti Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Del Grosso Ciro, elett.te domiciliato come in atti, in virtù di procura in atti RICORRENTE
E
(CF. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del giorno 2.12.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato 16.6.2025 [nato a [...] Parte_1
1 Proc. R.G. n. 4444/2025
(SA) in data 16.4.1943 (C.F. )], premesso di aver contratto C.F._1 matrimonio con [nata a [...] il [...] (C.F. CP_1
)] in data 26.8.2010 in Salerno (SA) e che dall'unione erano C.F._3 nati due figli, maggiorenni ed autosufficienti, chiedeva pronunciarsi la separazione dal coniuge e, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, lo scioglimento del matrimonio.
Il ricorrente chiedeva, inoltre, l'assegnazione della casa familiare in favore della resistente, senza previsione di alcun obbligo di mantenimento né in favore di quest'ultima né in favore dei figli.
Sabato restava contumace nonostante la regolare notifica del ricorso. CP_1
Alla udienza del 2.12.2025 il G.D. sentiva il ricorrente ed invitava il difensore alla discussione orale ex art. 473-bis.22 c.p.c. nel corso della quale il ricorrente rinunciava alla domanda di assegnazione della casa familiare alla resistente.
Il G.D., preso atto, assegnava la causa al Collegio per la decisione.
A) A mente dell'art. 151 c.c. va esaminata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione giudiziale, avanzata dal ricorrente ed alla quale la resistente non si è opposta, alla luce della considerazione che la riforma del 1975 ha espunto dal nostro sistema il concetto “separazione” come
“sanzione” basata sulla colpa ed ha introdotto il concetto di “rimedio” ad una situazione di intollerabilità della convivenza e/o di grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso in esame è da rilevare un obiettivo deteriorarsi dei rapporti coniugali con conseguente progressivo scemare dell'affectio maritalis, come può inferirsi dalla stessa esposizione dei fatti fornita dal ricorrente e dal disinteresse mostrato dalla resistente, la quale non ha ritenuto di comparire all'udienza; di tal che, deve sicuramente dirsi venuta meno ogni possibilità di ipotizzare una ripresa del vincolo solidaristico ed affettivo che la convivenza coniugale comporta.
Deve, dunque, accogliersi la domanda di separazione personale dei coniugi, parti del presente giudizio.
2 Proc. R.G. n. 4444/2025
B) Va osservato che con il ricorso, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., il ricorrente ha richiesto anche la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Rilevato che, non essendo la domanda di divorzio ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi, trascorso un anno dalla udienza di comparizione dei coniugi (2.12.2025), possa verificare la volontà delle parti costituite di non volersi riconciliare perché il
Tribunale possa di seguito emettere la sentenza di divorzio.
Le spese di lite verranno regolate con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
- Dichiara la separazione personale di [nato a [...] Parte_1
TI (SA) in data 16.4.1943 (C.F. )] e C.F._1 CP_1
[nata a [...] il [...] (C.F. )]; C.F._3
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile di Salerno (SA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
- Spese di lite al definitivo;
- Provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 2.12.2025
Il Giudice est. dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi
3
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno - I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice relatore
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4444/2025 R.G. avente ad oggetto: separazione giudiziale e divorzio vertente
TRA
(C.F. ), rapp.to e difeso come in atti Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Del Grosso Ciro, elett.te domiciliato come in atti, in virtù di procura in atti RICORRENTE
E
(CF. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del giorno 2.12.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato 16.6.2025 [nato a [...] Parte_1
1 Proc. R.G. n. 4444/2025
(SA) in data 16.4.1943 (C.F. )], premesso di aver contratto C.F._1 matrimonio con [nata a [...] il [...] (C.F. CP_1
)] in data 26.8.2010 in Salerno (SA) e che dall'unione erano C.F._3 nati due figli, maggiorenni ed autosufficienti, chiedeva pronunciarsi la separazione dal coniuge e, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, lo scioglimento del matrimonio.
Il ricorrente chiedeva, inoltre, l'assegnazione della casa familiare in favore della resistente, senza previsione di alcun obbligo di mantenimento né in favore di quest'ultima né in favore dei figli.
Sabato restava contumace nonostante la regolare notifica del ricorso. CP_1
Alla udienza del 2.12.2025 il G.D. sentiva il ricorrente ed invitava il difensore alla discussione orale ex art. 473-bis.22 c.p.c. nel corso della quale il ricorrente rinunciava alla domanda di assegnazione della casa familiare alla resistente.
Il G.D., preso atto, assegnava la causa al Collegio per la decisione.
A) A mente dell'art. 151 c.c. va esaminata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione giudiziale, avanzata dal ricorrente ed alla quale la resistente non si è opposta, alla luce della considerazione che la riforma del 1975 ha espunto dal nostro sistema il concetto “separazione” come
“sanzione” basata sulla colpa ed ha introdotto il concetto di “rimedio” ad una situazione di intollerabilità della convivenza e/o di grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso in esame è da rilevare un obiettivo deteriorarsi dei rapporti coniugali con conseguente progressivo scemare dell'affectio maritalis, come può inferirsi dalla stessa esposizione dei fatti fornita dal ricorrente e dal disinteresse mostrato dalla resistente, la quale non ha ritenuto di comparire all'udienza; di tal che, deve sicuramente dirsi venuta meno ogni possibilità di ipotizzare una ripresa del vincolo solidaristico ed affettivo che la convivenza coniugale comporta.
Deve, dunque, accogliersi la domanda di separazione personale dei coniugi, parti del presente giudizio.
2 Proc. R.G. n. 4444/2025
B) Va osservato che con il ricorso, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., il ricorrente ha richiesto anche la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Rilevato che, non essendo la domanda di divorzio ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi, trascorso un anno dalla udienza di comparizione dei coniugi (2.12.2025), possa verificare la volontà delle parti costituite di non volersi riconciliare perché il
Tribunale possa di seguito emettere la sentenza di divorzio.
Le spese di lite verranno regolate con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
- Dichiara la separazione personale di [nato a [...] Parte_1
TI (SA) in data 16.4.1943 (C.F. )] e C.F._1 CP_1
[nata a [...] il [...] (C.F. )]; C.F._3
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile di Salerno (SA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
- Spese di lite al definitivo;
- Provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 2.12.2025
Il Giudice est. dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi
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