Articolo 5 della Legge 27 marzo 2001, n. 122
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1 maggio 2005
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3 dicembre 2005
Art. 5. (Societa' di forestazione controllate dal Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica.
Trasferimento di risorse finanziarie alla regione Calabria) 1. Il termine del 31 dicembre 1994, di cui all' articolo 21, comma 1, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32 , convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104 , relativo al trasferimento alle regioni dei contratti in essere delle societa' di forestazione gia' controllate dalla societa' Finanziaria agricola meridionale (FINAM) spa in liquidazione, e' fissato in tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Qualora le regioni territorialmente competenti non subentrino nei rapporti contrattuali di cui al comma 1 entro il termine perentorio indicato al medesimo comma 1, i liquidatori delle societa' di forestazione, nominati ai sensi dell' articolo 6 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 , e successive modificazioni, procedono agli atti necessari per l'estinzione di tutti i rapporti giuridici facenti capo alle societa', anche mediante cessione a terzi dei rapporti contrattuali.
3. Per gli oneri conseguenti agli interventi da attuare con l'accordo di programma-quadro per la riqualificazione ambientale nei settori della manutenzione del territorio, della forestazione e difesa del suolo sottoscritto nell'ambito dell'intesa istituzionale di programma tra Governo e regione Calabria, stipulata il 19 ottobre 1999, previa approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) nella riunione del 29 settembre 1999, e' autorizzata, in aggiunta alle risorse gia' disponibili, a carico del bilancio della regione Calabria, e alle risorse trasferite a carico del bilancio dello Stato, la spesa di 66.000 milioni di lire per l'anno 2001.
4. All'onere di cui al comma 3 si provvede per l'anno 2001 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 , come da ultimo rifinanziata dalla Tabella D della legge 23 dicembre 2000, n. 388 .
5. L'Istituto di sperimentazione per la pioppicoltura di Casale Monferrato e connesse unita' di ricerca forestale di Roma-Casalotti e aziende sperimentali di Mezzi, Cesurni e Ovile, nonche' l'azienda di San Giovanni Arcimusa, gia' concessi in comodato nell'ambito della liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta e della Societa' agricola e forestale per le piante da cellulosa e da carte - SAF spa al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, sono devoluti a titolo gratuito al Ministero delle politiche agricole e forestali per essere utilizzati nell'ambito della riforma degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria.
Fino all'attuazione di tale riforma al personale addetto alle strutture devolute al Ministero delle politiche agricole e forestali si applicano le disposizioni dell' articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 337 . Qualora le regioni nel cui territorio sono situati ne facciano richiesta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli altri beni patrimoniali non occorrenti alla liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta sono devoluti a titolo gratuito alle regioni medesime per essere destinati ad attivita' di ricerca e sperimentazione agraria ed all'adempimento dei loro fini istituzionali in materia di forestazione, agricoltura e tutela ambientale.
6. Il termine di cui al comma 26 dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 , e' ulteriormente prorogato di tre mesi.
7. Per la prosecuzione degli interventi relativi al progetto speciale promozionale per le aree interne del Mezzogiorno per la valorizzazione dei prodotti agricoli tipici, approvato con deliberazione del CIPE n. 132 del 6 agosto 1999 , pubblicata nel supplemento ordinario n. 189 alla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 29 ottobre 1999, e' autorizzata la spesa di lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002.
7-bis. Nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7, il commissario ad acta per le attivita' di cui all' articolo 19, comma 4, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104 , puo' operare, anche attraverso specifiche convenzioni con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), interventi a sostegno di produzioni agricole colpite da crisi di mercato, anche in aree diverse da quelle di cui al comma 7, purche' classificate come svantaggiate, con possibilita' di destinare le produzioni ritirate a finalita' di utilita' sociale. ((Nell'ambito dei predetti limiti e per un importo massimo di 560.000 euro, il commissario ad acta opera anche attraverso specifiche convenzioni con l'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) S.p.a., per l'attivita' inerente la prosecuzione degli interventi relativi al progetto speciale promozionale per le aree interne del Mezzogiorno per la valorizzazione dei prodotti agricoli tipici, di cui alla delibera CIPE n. 132 del 6 agosto 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 29 ottobre 1999.)) 8. Per la prosecuzione degli interventi relativi al progetto speciale per gli interventi di forestazione produttiva e protettiva nelle aree a rischio idrogeologico della Campania, approvato con la citata deliberazione del CIPE n. 132 del 6 agosto 1999 , e' autorizzata la spesa di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002.
9. Agli oneri derivanti dai commi 7 e 8, pari a lire 130 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64 .
Entrata in vigore il 3 dicembre 2005
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