Sentenza 18 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/06/2025, n. 4920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4920 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'udienza del 18 giugno 2025 la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 11012 R.G. 2024
TRA
, Parte_1 elettivamente domiciliato in Portici al Corso Garibaldi n.85, presso lo studio legale degli avv.ti Leopoldo Spedaliere e Luciano Spedaliere, da cui è rapp.to e difeso, giusta procura in atti RICORRENTI
E
n persona del legale rapp.te p.t. CP_1
elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Massimo Stanzione, 12, presso lo studio legale dell'avv. Mario De Mathia, rapp.ta e difesa dagli avv.ti prof. Marco Marazza e Domenico De Feo giusta procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: franchigia spostamento tra domicilio e lavoro, nullità accordo collettivo 27 marzo 2013
FATTO E DIRITTO IL RICORSO INTRODUTTIVO Il ricorrente in epigrafe indicato deduce di essere dipendente della CP_1
convenuta, con inquadramento attuale al livello 5° del CCNL
[...]
Telecomunicazioni, con mansioni di tecnico di rete on field, per il cui
Deduce che con l'accordo collettivo aziendale di prossimità del 27 marzo 2013, con il dichiarato obiettivo di migliorare la produttività aziendale, era stato introdotto l'istituto della cosiddetta franchigia, in base al quale era stata individuata una durata convenzionale del tempo per la copertura del tempo di spostamento dal luogo di domicilio del lavoratore, se coincidente con il luogo di ricovero dell'automezzo sociale – 30 minuti -, ovvero dal luogo di ricovero dell'automezzo aziendale in dotazione presso la sede sociale più vicina al domicilio del lavoratore – 15 minuti -, al luogo del primo intervento e viceversa al ritorno.
Deduce che, per effetto di tale disposizione, il tempo necessario alla copertura del tragitto "luogo di ricovero del mezzo/luogo del primo intervento" e così in ordine all'ultimo intervento fino al luogo di ricovero dell'autoveicolo, è a carico del tecnico per una c.d. franchigia (non retribuita) pari, per il caso del ricorrente (che ha sempre avuto l'autoveicolo nel garage presso la sede aziendale di San Sebastiano al Vesuvio, più vicina al proprio domicilio), a 15 minuti a tratta;
conseguentemente, a fronte di un orario di lavoro giornaliero rimasto soltanto formalmente pari a 7 ore e 38 minuti, vi è dall'accordo del 27/3/2013 un arco temporale, per il ricorrente, di un massimo di 30 minuti giornalieri (15 + 15), durante il quale il lavoratore svolge le medesime attività (per le quali in precedenza era regolarmente retribuito), senza tuttavia più maturare il diritto a retribuzione.
Asserisce che il predetto periodo temporale deve essere, invece, considerato, a tutti gli effetti, normativi, contrattuali, retributivi, "orario di lavoro".
Asserisce pertanto la nullità parziale delle clausole dell'accordo collettivo perché contrarie ai principi dell'ordinamento comunitario e nazionale in tema di tempi di lavoro e riposo.
Richiama la giurisprudenza id merito e di legittimità che ha accolta analoga pretesa dei lavoratori, evidenziando che con accordo del luglio 2019 era stata prevista la n modifica della disciplina dell'inizio della prestazione di lavoro in conformità alla tesi propugnata da parte ricorrente.
Chiede pertanto accertare e dichiarare l'illegittimità dell'accordo di cui sopra nella parte relativa alla disciplina della c.d. franchigia, con accertamento e declaratoria del diritto del ricorrente all'inclusione nell'orario di lavoro del tempo per lo spostamento dalla sede di ricovero dell'automezzo sociale, sia essa presso il proprio domicilio, oppure presso la sede aziendale in atti più vicina allo stesso, al luogo del primo intervento della giornata, nonché del tempo occorrente per il rientro dal luogo dell'ultimo intervento alla sede di ricovero dell'autoveicolo, nella misura complessiva, da luglio 2013 al 18 luglio 2019, di 30 minuti giornalieri (15 per primo intervento + 15 per ultimo intervento), e, per l'effetto, - condannare al pagamento in suo favore della somma CP_2 di Euro 9.306,20, in subordine anche in via equitativa ex art. 432 c.p.c.
LA COSTITUZIONE DELLA CONVENUTA
Si è costituita la società convenuta, resistendo al ricorso con vari argomenti in fatto ed in diritto.
Eccepisce in primo luogo l'inammissibilità della domanda di accertamento della nullità parziale dell'accordo collettivo aziendale, stante la inscindibilità delle clausole dell'accordo e del collegamento con altri accordi stipulati in pari data e evidenziando che in tal modo verrebbero meno gli obblighi assunti dall'azienda, anche per il mantenimento dei livelli occupazionali, con pregiudizio per le organizzazioni sindacali stipulanti e i lavoratori del settore, che potrebbe avere effetti negativi da una pronuncia di nullità radicale dell'accordo.
Eccepisce, quindi, la inammissibilità della domanda per la mancata quantificazione del tempo di lavoro e delle pretese differenze retributive nonché la prescrizione quinquennale del relativo diritto.
Deduce, inoltre, l'infondatezza della eccepita nullità della clausola contrattuale, non potendosi ritenere il tempo considerata dalla “franchigia” quale tempo di lavoro.
Contesta gli avversi conteggi, formulando una propria ipotesi di spettanze per un importo inferiore a quella preteso ex adverso.
Conclude per il rigetto del ricorso.
LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E LA DECISIONE
Costituito regolarmente il contraddittorio all'udienza del 18 dicembre 2024, Rinviata la causa per la discussione, all'esito dell'odierna udienza la stessa viene decisa.
Il ricorso appare meritevole di accoglimento secondo le ragioni che seguono. Le questioni da cui dipende la decisione della controversia risultano affrontate e decise anche in sede di legittimità in senso favorevole alla tesi propugnata da parte ricorrente e lo Scrivente ritiene, anche a mutamento di precedente personale orientamento espresso in passato su analoga questione, di doversi conformare ai precedenti resi dalla giurisprudenza di legittimità, anche ai sensi dell'art. 118 disp att c.p.c. e in ossequio al principio di nomofilachia espresso dalla Corte di cassazione.
Così Cass. n. 18008\2024 ha sancito in ordine alla preliminare eccezione di parte resistente di inammissibilità della domanda di declaratoria di nullità parziale dell'accordo impugnato dal ricorrente, per la previsione di una clausola di inscindibilità delle clausole contrattuali, che “ L'art. 1419, co. 1, c.c., prevede che la nullità parziale, ossia limitata a singole clausole, si traduca in nullità totale del contratto soltanto se risulti che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto colpita dalla nullità. Al riguardo questa Corte ha già precisato che “Il concetto di nullità parziale, di cui all'art. 1419, comma 1, c.c., esprime il generale favore dell'ordinamento per la conservazione, ove possibile, degli atti di autonomia negoziale, ancorché difformi dallo schema legale, ed il carattere eccezionale dell'estensione all'intero contratto della nullità che ne colpisce una parte o una clausola;
conseguentemente, spetta a chi ha interesse alla totale caducazione dell'assetto di interessi programmato l'onere di provare l'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, mentre è precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto” (Cass. ord. n. 18794/2023). Nel caso di specie la società non ha chiesto né ha eccepito la nullità totale dell'accordo aziendale, bensì ha invocato l'inammissibilità della domanda, istituto che si colloca – in modo eclettico rispetto alle questioni affrontate – su un piano processuale piuttosto che sostanziale. Dunque, in mancanza di prospettazione di nullità totale dell'accordo aziendale, esattamente la Corte territoriale ha dato atto che la clausola nulla è stata sostituita di diritto dalla norma imperativa. Inoltre, proprio il meccanismo della sostituzione automatica, prevista dall'art. 1339 c.c. e richiamato dall'art. 1419, co. 2, c.c., ha una valenza inderogabile. Pertanto, da un lato impedisce in radice la possibilità di estendere la nullità parziale di qualche clausola all'intero contratto;
dall'altro rende a sua volta nulle eventuali clausole cc.dd. di inscindibilità, sicché la decisione dei giudici d'appello si rivela conforme a diritto. La sostituzione automatica delle clausole, infatti, opera in un duplice senso: ristabilisce un determinato equilibrio contrattuale secondo una precisa scelta del legislatore che si impone alle parti private in modo inderogabile ed assicura la conservazione del contratto, impedendo al giudice la valutazione (altrimenti possibile) di essenzialità di quella clausola per il consenso di uno o di entrambi i contraenti. piuttosto che sostanziale. Dunque, in mancanza di prospettazione di nullità totale dell'accordo aziendale, esattamente la Corte territoriale ha dato atto che la clausola nulla è stata sostituita di diritto dalla norma imperativa. Inoltre, proprio il meccanismo della sostituzione automatica, prevista dall'art. 1339 c.c. e richiamato dall'art. 1419, co. 2, c.c., ha una valenza inderogabile. Pertanto, da un lato impedisce in radice la possibilità di estendere la nullità parziale di qualche clausola all'intero contratto;
dall'altro rende a sua volta nulle eventuali clausole cc.dd. di inscindibilità, sicché la decisione dei giudici d'appello si rivela conforme a diritto. La sostituzione automatica delle clausole, infatti, opera in un duplice senso: ristabilisce un determinato equilibrio contrattuale secondo una precisa scelta del legislatore che si impone alle parti private in modo inderogabile ed assicura la conservazione del contratto, impedendo al giudice la valutazione (altrimenti possibile) di essenzialità di quella clausola per il consenso di uno o di entrambi i contraenti.”
Deve per tali ragioni ritenersi priva di pregio l'eccezione di inammissibilità proposta dalla convenuta.
La medesima pronuncia ha quindi statuito, nel merito, richiamando la propria consolidata giurisprudenza, che “Il tempo preparatorio della prestazione lavorativa rientra nell'orario di lavoro se le relative operazioni si svolgano sotto la direzione e il controllo del datore di lavoro;
ne consegue che - in ipotesi di personale tecnico "on field", addetto all'installazione e alla manutenzione degli impianti presso le abitazioni e i locali dei clienti, dotato di un terminale aziendale attraverso il quale visualizzare i luoghi degli interventi da compiere, "timbrare" l'orario di inizio del lavoro e ricevere le disposizioni datoriali - sono da considerare nulli gli accordi collettivi che prevedano una franchigia temporale, entro la quale è posto a carico dei lavoratori il tempo necessario per il trasferimento dal luogo di ricovero del mezzo aziendale a quello del primo intervento, nonché, alla fine della giornata lavorativa, per il tragitto inverso” (Cass. n. 37286/2021).
La nozione di orario di lavoro rilevante nel caso in esame è quella introdotta dal D. Lgs. 66/2003, che, nell'attuare le direttive 93/104/CE e 2000/34/CE, si è posta l'obiettivo di dettare una disciplina uniforme della materia, nel pieno rispetto dell'autonomia negoziale collettiva e dei profili di disciplina del rapporto di lavoro connessi all'organizzazione del lavoro (art. 1 D. Lgs. cit.).
Ai sensi dell'art. 1, comma 2, D. Lgs. cit., per “orario di lavoro” si deve intendere (lettera a) “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio delle sue attività o funzioni”, mentre è “periodo di riposo” (lettera b) “qualsiasi periodo che non rientra nell'orario di lavoro”. Tali definizioni sono del pari rinvenibili nella normativa comunitaria (dir. 93/104/CE e 2000/34/CE), la quale persegue manifestamente lo scopo di garantire prescrizioni minime di sicurezza e di salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro (art. 1, par. 1 dir. 93/104/CE e art. 153, par. 1, lett. a, TFUE), per rendere migliori le condizioni di vita del lavoratore. Si tratta, in altri termini, di una disciplina che può essere derogata dal legislatore nazionale e della contrattazione collettiva soltanto nel caso in cui si introducano disposizioni più favorevoli alla protezione della sicurezza e della salute del lavoratore (art. 15 dir. 93/104/CE).
Sotto il profilo dei contenuti sostanziali, si evidenzia che la disciplina dettata dalle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE è rimasta sostanzialmente inalterata nel tempo, anche a seguito dell'emanazione della direttiva 2003/88/CE, la quale si è limitata a codificare la direttiva 93/104/CE, conservandone l'impianto normativo originario.
A tale dato normativo devono essere aggiunti i criteri applicati dalla Corte di Giustizia UE (nella pronuncia del 10-09-2015 in causa C-266/14, Federacion de Servicios Privados del sindicato Comisiones obreras contro Controparte_3
) in cui si è chiarito che “l'articolo 2, punto 1, della direttiva 2003/88/CE
[...] del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso che, in circostanza come quelle che caratterizzano il procedimento principale, nelle quali i lavoratori non hanno un luogo di lavoro fisso o abituale, costituisce orario di lavoro, ai sensi di tale disposizione, il tempo di spostamento che tali lavoratori impiegano per gli spostamenti quotidiani tra il loro domicilio ed i luoghi in cui si trovano il primo e l'ultimo cliente indicati dal loro datore di lavoro”.
Alla stregua di questi elementi normativi e giurisprudenziali, richiamati nei precedenti anche di merito di altri giudici della sezione lavoro del Tribunale id Napoli, deve quindi ritenersi che il tempo occorrente per raggiungere il luogo di svolgimento della prestazione è parte dell'orario di lavoro qualora si verifichino due condizioni: che vi sia un nesso funzionale tra lo spostamento e l'attività lavorativa, nel senso che il primo sia strumentale al compimento della seconda, che altrimenti non sia possibile espletare;
l'altra è che il lavoratore sia a disposizione del datore di lavoro anche durante lo spostamento.
Ebbene, nel caso di specie si ritiene ricorrano entrambe le condizioni. Infatti, la mancanza di una sede fissa di lavoro è una caratteristica intrinseca della prestazione lavorativa dei tecnici on field, obbligati a spostarsi più volte nel corso della giornata lavorativa, in relazione ai siti di ciascuna work request. In ordine al secondo requisito, la sua ricorrenza emerge dal fatto che il datore di lavoro, nella fase di spostamento del tecnico, può esercitare il suo potere direttivo e conseguentemente il lavoratore ha la possibilità di ricevere ed è obbligato ad eseguire le disposizioni datoriali.
Sul punto, la difesa del lavoratore ha dedotto – e la circostanza non è contestata– di essere dotato di un cellulare/terminale aziendale (terminale FAS), che rappresenta l'unico mezzo attraverso cui comunicare con la società datrice. Il telefono cellulare è quindi uno strumento essenziale per lo svolgimento della prestazione lavorativa: esso consente infatti – anche durante i tempi di spostamento – la visualizzazione degli ordini di intervento giornalieri, la timbratura dell'orologio marca-tempo, la geolocalizzazione dei lavoratori (anche ai fini della sicurezza del lavoratore) ed ogni altra comunicazione tra azienda e lavoratori, comprese eventuali modifiche delle attività da eseguire durante la giornata.
E' quindi innegabile che i tecnici, quale il ricorrente, sono soggetti all'eterodirezione di anche durante lo spostamento da e per le work CP_1 requests, ricevendo le relative disposizioni di servizio al momento del ritiro del veicolo aziendale;
ed è altresì escluso che, durante questo lasso di tempo, il lavoratore possa dedicarsi ad attività personali (non essendo consentito utilizzare l'auto aziendale per scopi extralavorativi).
Ritiene quindi il giudicante che la clausola di cui all'accordo del 27-03-2013, nel rimodulare il momento di inizio e di cessazione della prestazione lavorativa, sia contraria alla norma imperativa di cui all'art.1 D. Lgs. 66/2003, attuativo delle direttive 93/104/CE, 2000/34/CE e 2003/88/CE, ed alla nozione di orario di lavoro come enucleata dalla richiamata della Corte di Giustizia richiamata.
In conclusione, deve affermarsi che il tempo impiegato dal lavoratore per trasferirsi dal luogo in cui è custodita l'auto aziendale alla prima Work Request e per rientrare dall'ultima Work Request al luogo di ricovero del veicolo, fa parte dell'orario di lavoro secondo la nozione di questo fissata dalla normativa italiana e comunitaria, che è imperativa e non derogabile in peius dalle parti.
Alla luce del richiamato principio di conservazione del contratto, mediante il meccanismo sostitutivo di cui all'art. 1419 c.c., appare corretto circoscrivere la dichiarazione di nullità alle sole clausole dell'accordo del 27 marzo 2013 ritenute viziate.
Dalle allegazioni di cui al ricorso introduttivo risultano, del resto, adeguatamente specificate le circostanze poste a fondamento della richiesta di condanna al pagamento di differenze retributive, avendo parte istante precisato le modalità di inizio e fine della propria prestazione di lavoro, con riferimento alla durata prevista dall'accordo in esame per la fattispecie di ritiro e consegna del veicolo presso una specifica sede aziendale – San Sebastiano
-.
Questo Giudice, condividendo l'orientamento espresso più volte dalla Corte di Appello di Napoli (v. ex multis n. 1854/2022), osserva inoltre che il tempo impiegato per percorrere il tragitto all'andata tra la sede e il luogo dell'intervento e al ritorno tra il luogo dell'intervento e la sede aziendale ove riporre il mezzo di trasporto, è stato calcolato dallo stesso accordo sindacale e non è in contestazione. La prova che la franchigia oraria imposta al dipendente fosse di 60 minuti al giorno (30 ad inizio turno e 30 a fine turno) ovvero di 30 minuti (15 ad inizio turno e 15 a fine turno), a seconda che l'auto aziendale sia presso il proprio domicilio ovvero presso la sede aziendale più vicina al suo domicilio, emerge infatti dalla lettura dell'accordo sindacale del 27 marzo 2013 la cui applicazione è pacifica e non superata dalle allegazioni difensive della resistente.
Circa la quantificazione delle somme dovute va evidenziato che la pretesa attorea è limitata al periodo sino al luglio 2019, tenuto conto che l'accordo sindacale 18 luglio 2019, circa la previsione relativa alle nuove modalità di attestazione oraria, ha assunto concreta valenza, in particolare, per il solo personale Tecnico On Field che custodisce l'autoveicolo presso una sede aziendale, e quindi anche per lo stesso odierno ricorrente, atteso egli ha appunto parcheggiato l'autoveicolo sociale presso la sede aziendale di San Sebastiano, avendo disposto che, a far data dal luglio 2019, il dipendente in parola (cioè il tecnico on field che ha il parcheggio dell'autoveicolo sociale in dotazione presso la sede aziendale): “sarà tenuto ad attestare l'inizio della prestazione lavorativa al momento del ritiro dell'automezzo sociale presso il sito individuato dall'Azienda”, e parimenti “… la fine della prestazione lavorativa al termine dell'orario di servizio presso il sito di ricovero dell'automezzo sociale”.
Deve ancora rilevarsi che parte ricorrente ha inteso aderire specificamente alle risultanze dei conteggi analitici depositati dalla difesa della resistente, che pertanto si ritiene possano essere posti a fondamento ella quantificazione della pretesa in questa sede e con riguardo alla pronuncia di condanna.
Deve infine ritenersi priva di fondamento l'eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente, in ossequio ai principi giurisprudenziali (Cass. n. 26246/2022, richiamata dalla giurisprudenza di cui sopra) , secondo cui “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro), e riguardando la azionata pretesa, crediti di lavoro, azionati dopo l'entrata in vigore della legge n. 92/2012 e in costanza di rapporto.
Parte resistente va pertanto condannata al pagamento della somma di euro 8.068,13, oltre alla maggiorazione per interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalla maturazione dei crediti al saldo.
La regolamentazione delle spese segue per due terzi la soccombenza, con liquidazione come in dispositivo in favore di parte ricorrente, restando per il resto le spese compensate in ragione della presenza di orientamenti difformi e del personale mutamento di orientamento dello Scrivente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) dichiara la nullità parziale dell'accordo del 27-3- 2013 nella parte in cui sottrae dal computo dell'orario di lavoro, il periodo di franchigia di 30 ovvero 15 minuti e per l'effetto, dichiara che il tempo impiegato dal ricorrente nello spostamento dal luogo di ricovero dell'auto aziendale al primo intervento, così come il tempo impiegato per il compimento del percorso tra la sede dell'ultimo intervento della giornata lavorativa alla sede di ricovero dell'auto aziendale è da considerarsi orario di lavoro;
2) per l'effetto condanna al pagamento in favore del Controparte_4 ricorrente della somma di Euro 8.068,13, oltre alla maggiorazione per interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalla maturazione dei crediti al saldo;
3) condanna parte resistente alla rifusione, in favore della parte ricorrente, di due terzi delle spese di lite, che liquida in euro 2000,00 per onorario, oltre rimborso forfetario spese generali al 15 %, oltre Iva e CPA come per legge, compensando le spese per il resto. .
Napoli, 18.6.2025
Il Giudice del lavoro Dott. Luigi Ruoppolo