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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 29/10/2025, n. 583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 583 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Pesaro Sezione Civile
Il Tribunale di Pesaro, in persona della dott.ssa IA SA ET, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale n. 343/2025 avente ad oggetto: Prestazione d'opera intellettuale promossa da
Avv. nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1
con studio in Senigallia, Via Abbagnano n. 10, C.F._1
o dall'Avv. Gabriele Sartini, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Senigallia, Via Testaferrata n. 16, in virtù di procura speciale alle liti in calce al ricorso;
- ricorrente- nei confronti di
, nato a [...] il [...], C.F. Controparte_2
e , nata a [...] C.F._2 Controparte_3
.F. entrambi residenti in [...]C.F._3
(PU), Via Garibaldi n. 43/C;
- resistenti contumaci –
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione o difesa, accertare e dichiarare che i Sigg.ri (c.f. Controparte_2
nato a [...] il [...] e C.F._2 Controparte_3
) nata a [...] C.F._3 entrambi residenti a [...] sono tenuti al
pagina 1 di 4 pagamento nei confronti del ricorrente Avv. (c.f. Controparte_1
nato a [...] il [...], ionale C.F._1 in Senigallia, Via Abbagnano n. 10, della complessiva somma di € 7.850,38, oltre interessi maturati e maturandi, al tasso legale, dal 18.01.2023 e per l'effetto condannarli al pagamento, in solido tra loro, della relativa somma. Con vittoria di spese e compenso professionale del presente giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 281-undecies c.p.c. e 14 D.Lgs. 150/2011, ritualmente notificato, l'Avv. ha adito l'intestato Tribunale, chiedendo la Controparte_1 condanna di e di , in solido, al pagamento del Controparte_2 Controparte_3 credito vant rofes loro favore nell'ambito del procedimento di mediazione n. 20/2020 e nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 596/2019 emesso in data 11.6.2019 (con il quale era stato ingiunto agli opponenti il pagamento della somma di € 22.027,45, oltre interessi e spese, a titolo di restituzione di un finanziamento erogato per l'acquisto di un'autovettura, originariamente concesso da Finconsumo Banca S.p.A), giudizio rubricato al n. R.G. 1295/2019, conclusosi con sentenza n. 708/2022 del Tribunale di Pesaro. I resistenti, pur regolarmente citati, non si sono costituiti in giudizio e, pertanto, all'udienza del 26.5.2025, sono stati dichiarati contumaci. Disposto il rinvio della prima udienza, pendendo trattative per il bonario componimento, all'udienza del 20.10.2025 la causa, di natura documentale, all'esito della discussione orale è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3, c.p.c. Va premesso, in tema di onere probatorio, che il professionista che agisce per ottenere il soddisfacimento dei crediti inerenti ad attività prestata a favore del cliente ha l'onere di dimostrare sia l'an del credito vantato, sia l'entità della prestazione eseguita, al fine di consentire la determinazione quantitativa del compenso (Cass. Civ. n. 2176/97; Cass. civ., sez. II, ord. 31 gennaio 2023, n. 2788). Nel caso in esame risulta documentalmente provato sia il conferimento dell'incarico, avvenuto con contratto sottoscritto in data 16.9.2019 (cfr. doc. 1), sia la prestazione espletata nell'ambito del procedimento di mediazione n. 20/2020 e nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 596/2019, rubricato al n. R.G. 1295/2019, conclusosi con sentenza n. 708/2022 del Tribunale di Pesaro. Nessuna contestazione è stata sollevata dai resistenti, rimasti contumaci, in ordine all'esattezza dell'adempimento. Già con racc. a/r del 28.12.2022, ricevuta in data 18.1.2023 (v. doc. n. 6), l'avvocato aveva inviato alla sig.ra preavviso di parcella con CP_1 CP_3 richiesta d ento del proprio compe fessionale, senza ricevere riscontro, né contestazioni in ordine all'entità del compenso. L'attività difensiva svolta dal ricorrente risulta documentata dagli atti processuali, dai verbali di udienza e dai documenti prodotti sub docc. nn. 2, 3, 4 e 5 (in pagina 2 di 4 particolare: domanda di mediazione del 21.1.2020; verbale primo incontro di mediazione dell'8.6.2020; atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo del 19.9.2019; note di trattazione scritta del 15.5.2020; note di replica del 18.5.2020; memoria ex art. 183, comma VI, n. 1 c.p.c. del 15.10.2020; memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c. del 16.11.2020; memoria ex art. 183, comma VI, n. 3 c.p.c. del 4.12.2020; note di trattazione scritta del 9.12.2020; note di trattazione scritta del 25.11.2021; note di trattazione scritta del 30.5.2022; comparsa conclusionale del 28.7.2022). Il contratto d'opera intellettuale, disciplinato agli artt. 2229 e ss. c.c., costituisce contratto naturalmente, ancorché non essenzialmente (Cass. n. 7003/01), oneroso e, in presenza di un esatto adempimento, la retribuzione spettante al prestatore deve essere determinata avuto riguardo ai criteri di liquidazione indicati dall'art. 2233 c.c. e, quanto al compenso di avvocato, in assenza di un diverso accordo avente forma scritta, ratione temporis dal D.M. 55/2014 (recante: Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247). In particolare, nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, come nelle altre ipotesi di lavoro autonomo, l'onerosità è elemento normale, anche se non essenziale, sicché, per esigere il pagamento, il professionista deve provare il conferimento dell'incarico e l'adempimento dello stesso, e non anche la pattuizione di un corrispettivo, mentre è onere del committente dimostrare l'eventuale accordo sulla gratuità della prestazione (Cass., Sez. II, 23.11.2016 n. 23893; Cass. civ., sez. II, ord. 18 novembre 2024, n. 29617). Nel caso in esame, in assenza di prova di accordi fra le parti derogatori della disciplina suppletiva ex art. 2233 c.c., l'opera professionale svolta dall'avvocato nei confronti della resistente deve essere liquidata sulla base dei parametri indicati nel D.M. 55/2014, posto che l'attività difensiva si è conclusa nel 2022. Tenuto conto della prova fornita in relazione all'attività svolta, della difficoltà e del pregio dell'opera, la somma di € 7.850,38 richiesta da parte ricorrente (comprensiva anche del compenso per la mediazione, nonché di spese vive ed accessori di legge, come specificato in dettaglio alle pagine 2 e 3 del ricorso introduttivo) appare congrua, in quanto conforme ai valori medi dei parametri di cui sopra. Deve, pertanto, liquidarsi in favore del ricorrente l'importo di € 7.850,38, oltre interessi legali decorrenti dalla messa in mora (18.1.2023) al saldo. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in conformità ai medesimi parametri di cui sopra, secondo valori medi per le fasi di studio e introduttiva e minimi per le fasi di trattazione e decisionale, attesa l'esiguità dell'attività difensiva svolta in tali fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 343/2025 R.G., così provvede: a) in accoglimento del ricorso, dichiara tenuti e condanna e Controparte_2
al pagamento, in solido tra loro, in favo Controparte_3 CP_1 pagina 3 di 4 della somma di € 7.850,38, oltre interessi legali dalla messa in mora al CP_1
b) condanna i resistenti in solido alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 3.387,00 per compenso ed in € 264,00 per spese non imponibili, oltre rimborso forfetario 15% e Cpa 4%, oltre Iva se dovuta. Così deciso in Pesaro, il 29.10.2025
IL GIUDICE
IA SA ET
pagina 4 di 4
Il Tribunale di Pesaro, in persona della dott.ssa IA SA ET, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale n. 343/2025 avente ad oggetto: Prestazione d'opera intellettuale promossa da
Avv. nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1
con studio in Senigallia, Via Abbagnano n. 10, C.F._1
o dall'Avv. Gabriele Sartini, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Senigallia, Via Testaferrata n. 16, in virtù di procura speciale alle liti in calce al ricorso;
- ricorrente- nei confronti di
, nato a [...] il [...], C.F. Controparte_2
e , nata a [...] C.F._2 Controparte_3
.F. entrambi residenti in [...]C.F._3
(PU), Via Garibaldi n. 43/C;
- resistenti contumaci –
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione o difesa, accertare e dichiarare che i Sigg.ri (c.f. Controparte_2
nato a [...] il [...] e C.F._2 Controparte_3
) nata a [...] C.F._3 entrambi residenti a [...] sono tenuti al
pagina 1 di 4 pagamento nei confronti del ricorrente Avv. (c.f. Controparte_1
nato a [...] il [...], ionale C.F._1 in Senigallia, Via Abbagnano n. 10, della complessiva somma di € 7.850,38, oltre interessi maturati e maturandi, al tasso legale, dal 18.01.2023 e per l'effetto condannarli al pagamento, in solido tra loro, della relativa somma. Con vittoria di spese e compenso professionale del presente giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 281-undecies c.p.c. e 14 D.Lgs. 150/2011, ritualmente notificato, l'Avv. ha adito l'intestato Tribunale, chiedendo la Controparte_1 condanna di e di , in solido, al pagamento del Controparte_2 Controparte_3 credito vant rofes loro favore nell'ambito del procedimento di mediazione n. 20/2020 e nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 596/2019 emesso in data 11.6.2019 (con il quale era stato ingiunto agli opponenti il pagamento della somma di € 22.027,45, oltre interessi e spese, a titolo di restituzione di un finanziamento erogato per l'acquisto di un'autovettura, originariamente concesso da Finconsumo Banca S.p.A), giudizio rubricato al n. R.G. 1295/2019, conclusosi con sentenza n. 708/2022 del Tribunale di Pesaro. I resistenti, pur regolarmente citati, non si sono costituiti in giudizio e, pertanto, all'udienza del 26.5.2025, sono stati dichiarati contumaci. Disposto il rinvio della prima udienza, pendendo trattative per il bonario componimento, all'udienza del 20.10.2025 la causa, di natura documentale, all'esito della discussione orale è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3, c.p.c. Va premesso, in tema di onere probatorio, che il professionista che agisce per ottenere il soddisfacimento dei crediti inerenti ad attività prestata a favore del cliente ha l'onere di dimostrare sia l'an del credito vantato, sia l'entità della prestazione eseguita, al fine di consentire la determinazione quantitativa del compenso (Cass. Civ. n. 2176/97; Cass. civ., sez. II, ord. 31 gennaio 2023, n. 2788). Nel caso in esame risulta documentalmente provato sia il conferimento dell'incarico, avvenuto con contratto sottoscritto in data 16.9.2019 (cfr. doc. 1), sia la prestazione espletata nell'ambito del procedimento di mediazione n. 20/2020 e nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 596/2019, rubricato al n. R.G. 1295/2019, conclusosi con sentenza n. 708/2022 del Tribunale di Pesaro. Nessuna contestazione è stata sollevata dai resistenti, rimasti contumaci, in ordine all'esattezza dell'adempimento. Già con racc. a/r del 28.12.2022, ricevuta in data 18.1.2023 (v. doc. n. 6), l'avvocato aveva inviato alla sig.ra preavviso di parcella con CP_1 CP_3 richiesta d ento del proprio compe fessionale, senza ricevere riscontro, né contestazioni in ordine all'entità del compenso. L'attività difensiva svolta dal ricorrente risulta documentata dagli atti processuali, dai verbali di udienza e dai documenti prodotti sub docc. nn. 2, 3, 4 e 5 (in pagina 2 di 4 particolare: domanda di mediazione del 21.1.2020; verbale primo incontro di mediazione dell'8.6.2020; atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo del 19.9.2019; note di trattazione scritta del 15.5.2020; note di replica del 18.5.2020; memoria ex art. 183, comma VI, n. 1 c.p.c. del 15.10.2020; memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c. del 16.11.2020; memoria ex art. 183, comma VI, n. 3 c.p.c. del 4.12.2020; note di trattazione scritta del 9.12.2020; note di trattazione scritta del 25.11.2021; note di trattazione scritta del 30.5.2022; comparsa conclusionale del 28.7.2022). Il contratto d'opera intellettuale, disciplinato agli artt. 2229 e ss. c.c., costituisce contratto naturalmente, ancorché non essenzialmente (Cass. n. 7003/01), oneroso e, in presenza di un esatto adempimento, la retribuzione spettante al prestatore deve essere determinata avuto riguardo ai criteri di liquidazione indicati dall'art. 2233 c.c. e, quanto al compenso di avvocato, in assenza di un diverso accordo avente forma scritta, ratione temporis dal D.M. 55/2014 (recante: Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247). In particolare, nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, come nelle altre ipotesi di lavoro autonomo, l'onerosità è elemento normale, anche se non essenziale, sicché, per esigere il pagamento, il professionista deve provare il conferimento dell'incarico e l'adempimento dello stesso, e non anche la pattuizione di un corrispettivo, mentre è onere del committente dimostrare l'eventuale accordo sulla gratuità della prestazione (Cass., Sez. II, 23.11.2016 n. 23893; Cass. civ., sez. II, ord. 18 novembre 2024, n. 29617). Nel caso in esame, in assenza di prova di accordi fra le parti derogatori della disciplina suppletiva ex art. 2233 c.c., l'opera professionale svolta dall'avvocato nei confronti della resistente deve essere liquidata sulla base dei parametri indicati nel D.M. 55/2014, posto che l'attività difensiva si è conclusa nel 2022. Tenuto conto della prova fornita in relazione all'attività svolta, della difficoltà e del pregio dell'opera, la somma di € 7.850,38 richiesta da parte ricorrente (comprensiva anche del compenso per la mediazione, nonché di spese vive ed accessori di legge, come specificato in dettaglio alle pagine 2 e 3 del ricorso introduttivo) appare congrua, in quanto conforme ai valori medi dei parametri di cui sopra. Deve, pertanto, liquidarsi in favore del ricorrente l'importo di € 7.850,38, oltre interessi legali decorrenti dalla messa in mora (18.1.2023) al saldo. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in conformità ai medesimi parametri di cui sopra, secondo valori medi per le fasi di studio e introduttiva e minimi per le fasi di trattazione e decisionale, attesa l'esiguità dell'attività difensiva svolta in tali fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 343/2025 R.G., così provvede: a) in accoglimento del ricorso, dichiara tenuti e condanna e Controparte_2
al pagamento, in solido tra loro, in favo Controparte_3 CP_1 pagina 3 di 4 della somma di € 7.850,38, oltre interessi legali dalla messa in mora al CP_1
b) condanna i resistenti in solido alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 3.387,00 per compenso ed in € 264,00 per spese non imponibili, oltre rimborso forfetario 15% e Cpa 4%, oltre Iva se dovuta. Così deciso in Pesaro, il 29.10.2025
IL GIUDICE
IA SA ET
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