CGT1
Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVI, sentenza 13/02/2026, n. 2474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2474 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2474/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 26, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
PERONE ERNESTO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16512/2025 depositato il 01/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srls Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 0000037407012022 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 591/2026 depositato il
19/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: presente
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 srls ricorreva contro l' avviso di accertamento N 00003740701/2022 notificato in data 05/07/2025 emesso dalla Regione Campania, Direzione provinciale di Napoli - Tassa automobilistica
Regionale per € 1.221,86, sanzione € 366,56, Interessi € 73,31 per una complessiva somma pari ad
€ 1.661,73.
Dopo aver premesso di svolgere attività di rivendita auto e moto rappresentava che con l'atto impugnato veniva contestata la mancata corresponsione dell'addizionale erariale sulle tasse automobilistiche, ex l'articolo 23, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011, n° 98 come modificato dall'articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 201/2011, per il veicolo targato Targa_1, acquistato nel mese di gennaio dell'anno 2022 e rivenduto nel mese di maggio del 2024.
Eccepiva la violazione a falsa applicazione dell'art.5 del d.l. n.953 del 30 dicembre 1982 avendosi posto in essere tutti gli adempimenti necessari per la sospensione della tassa per il periodo di presa in carico, come da documentazione allegata. Chiedeva l'annullamento dell'avviso di accertamento con il favore delle spese di lite con distrazione al difensore.
Si costituiva in giudizio la Regione Campania e ribadiva che ai sensi dell'art.5, comma 43, della d.l.n.953/1982, convertito dalla lege n.53/1983, la sospensione del pagamento per le imprese che effettuano il commercio di tali beni è “… interrotto a decorrere dal periodo fisso immediatamente successivo a quello di scadenza di validità delle tasse corrisposte e fino al mese in cui avviene la rivendita.” .
Nella specie, l'auto veniva acquistata dal rivenditore il 20-1-2022 e rivenduta il 13-5-2024, per cui non poteva essere sospesa per il 2022 in quanto già scaduta. Allegava sentenze CGT di II della Campania
n.17553/02/024 e CGT di I grado di Napoli 9085/04/2025 che confermavano la tesi dell'amministrazione.
Chiedeva il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente al rifusione delle spese di lite.
Presentava memorie illustrative la società in data 22-12-2025 ed insisteva per l'annullamento dell'atto di accertamento
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato
Ritiene la Corte infondato il ricorso della società contribuente e pertanto lo rigetta.
Recita l'art. 5, comma 43, d.l. 953/1982 che “al pagamento delle tasse di cui al comma precedente sono tenuti coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento stabilito con decreto del Ministero delle Finanze da emanarsi ai sensi dell'art. 18 l. 21 maggio 1955 n.463, risultano essere proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, dal pubblico registro automobilistico, per i veicoli in esso iscritti, e dai registri di immatricolazione per i rimanenti veicoli ed autoscafi… Per i veicoli ed autoscafi consegnati, per la rivendita, alle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio dei medesimi, l'obbligo del pagamento delle tasse automobilistiche e e i tributi connessi è interrotto a decorrere dal periodo fisso immediatamente successivo a quello di scadenza di validità delle tasse corrisposte e fino al mese in cui avviene la rivendita”.
Risulta evidente dalla norma riportata che, per le imprese che esercitano il commercio di autoveicoli, l'obbligo del pagamento della tassa è interrotto dal periodo immediatamente successivo a quello di scadenza della tassa già corrisposta, per cui potrà essere sospesa solo se è in corso di validità e non se è già scaduta.
Nella specie, non essendo stata corrisposta la tassa entro la precedente scadenza ed essendo pacifica la acquisizione del rivenditore dal 20-1-2022, risulta già spirato il termine per la decorrenza della nuova tassa.
Il rivenditore poi non prova quale era il mese di scadenza dell'ultimo bollo pagato.
Pertanto, questa Corte in aderenza e condividendo quanto già statuito nelle sentenze allegate dalla Regione
Campania, non sussistendo validi motivi per potersene discostare, rigetta il ricorso e ritiene legittima la pretesa della resistente Regione Campania.
Le spese seguono la soccombenza e vengo liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese di lite a carico della parte soccombente che si liquidano in € 200,00.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 26, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
PERONE ERNESTO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16512/2025 depositato il 01/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srls Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 0000037407012022 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 591/2026 depositato il
19/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: presente
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 srls ricorreva contro l' avviso di accertamento N 00003740701/2022 notificato in data 05/07/2025 emesso dalla Regione Campania, Direzione provinciale di Napoli - Tassa automobilistica
Regionale per € 1.221,86, sanzione € 366,56, Interessi € 73,31 per una complessiva somma pari ad
€ 1.661,73.
Dopo aver premesso di svolgere attività di rivendita auto e moto rappresentava che con l'atto impugnato veniva contestata la mancata corresponsione dell'addizionale erariale sulle tasse automobilistiche, ex l'articolo 23, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011, n° 98 come modificato dall'articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 201/2011, per il veicolo targato Targa_1, acquistato nel mese di gennaio dell'anno 2022 e rivenduto nel mese di maggio del 2024.
Eccepiva la violazione a falsa applicazione dell'art.5 del d.l. n.953 del 30 dicembre 1982 avendosi posto in essere tutti gli adempimenti necessari per la sospensione della tassa per il periodo di presa in carico, come da documentazione allegata. Chiedeva l'annullamento dell'avviso di accertamento con il favore delle spese di lite con distrazione al difensore.
Si costituiva in giudizio la Regione Campania e ribadiva che ai sensi dell'art.5, comma 43, della d.l.n.953/1982, convertito dalla lege n.53/1983, la sospensione del pagamento per le imprese che effettuano il commercio di tali beni è “… interrotto a decorrere dal periodo fisso immediatamente successivo a quello di scadenza di validità delle tasse corrisposte e fino al mese in cui avviene la rivendita.” .
Nella specie, l'auto veniva acquistata dal rivenditore il 20-1-2022 e rivenduta il 13-5-2024, per cui non poteva essere sospesa per il 2022 in quanto già scaduta. Allegava sentenze CGT di II della Campania
n.17553/02/024 e CGT di I grado di Napoli 9085/04/2025 che confermavano la tesi dell'amministrazione.
Chiedeva il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente al rifusione delle spese di lite.
Presentava memorie illustrative la società in data 22-12-2025 ed insisteva per l'annullamento dell'atto di accertamento
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato
Ritiene la Corte infondato il ricorso della società contribuente e pertanto lo rigetta.
Recita l'art. 5, comma 43, d.l. 953/1982 che “al pagamento delle tasse di cui al comma precedente sono tenuti coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento stabilito con decreto del Ministero delle Finanze da emanarsi ai sensi dell'art. 18 l. 21 maggio 1955 n.463, risultano essere proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, dal pubblico registro automobilistico, per i veicoli in esso iscritti, e dai registri di immatricolazione per i rimanenti veicoli ed autoscafi… Per i veicoli ed autoscafi consegnati, per la rivendita, alle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio dei medesimi, l'obbligo del pagamento delle tasse automobilistiche e e i tributi connessi è interrotto a decorrere dal periodo fisso immediatamente successivo a quello di scadenza di validità delle tasse corrisposte e fino al mese in cui avviene la rivendita”.
Risulta evidente dalla norma riportata che, per le imprese che esercitano il commercio di autoveicoli, l'obbligo del pagamento della tassa è interrotto dal periodo immediatamente successivo a quello di scadenza della tassa già corrisposta, per cui potrà essere sospesa solo se è in corso di validità e non se è già scaduta.
Nella specie, non essendo stata corrisposta la tassa entro la precedente scadenza ed essendo pacifica la acquisizione del rivenditore dal 20-1-2022, risulta già spirato il termine per la decorrenza della nuova tassa.
Il rivenditore poi non prova quale era il mese di scadenza dell'ultimo bollo pagato.
Pertanto, questa Corte in aderenza e condividendo quanto già statuito nelle sentenze allegate dalla Regione
Campania, non sussistendo validi motivi per potersene discostare, rigetta il ricorso e ritiene legittima la pretesa della resistente Regione Campania.
Le spese seguono la soccombenza e vengo liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese di lite a carico della parte soccombente che si liquidano in € 200,00.