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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXV, sentenza 19/02/2026, n. 2866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2866 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2866/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PRISCO EMILIO, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16989/2025 depositato il 09/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R. Bracco N.20 80133 Napoli NA
Email_2elettivamente domiciliato presso
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi 31 80142 Napoli NA
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259020939637 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259020939637 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2897/2026 depositato il 16/02/2026
Richieste delle parti: come da scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso proposto contro l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate Riscossione
Il ricorrente si è ritualmente costituito in giudizio.
L'Agenzia delle Entrate si è a sua volta costituita con controdeduzioni.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione è rimasta contumace. Il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato a questa XXV sezione.
Il presidente di sezione ha nominato il giudice indicato in epigrafe e ha fissato per la trattazione l'udienza dell'11/2/26; la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione e nei termini di legge il ricorrente ha depositato due memorie illustrative.
All'udienza odierna il Giudice si è riservato la decisione, che ha assunto all'esito della deliberazione in camera di consiglio pronunziando la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente impugna l'intimazione di pagamento di cui in epigrafe deducendo l'omessa notifica dell'avviso di accertamento sotteso, la prescrizione del tributo, la decadenza dalla pretesa, il difetto di sottoscrizione dell'atto e la mancata indicazione delle modalità di impugnazione.
L'Agenzia delle Entrate controdeduce di aver ritualmente notificato l'avviso di accertamento, con conseguente interruzione del termine di prescrizione, ed evidenzia che la mancata indicazione delle modalità di impugnazione non determina la nullità dell'atto.
Con una memoria illustrativa il ricorrente insiste nei motivi di impugnazione, osservando che la notifica dell'avviso è stata tentata ad un indirizzo errato.
Il ricorso è fondato. Invero, va richiamato il consolidato principio di diritto secondo cui “la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa.
Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli - rimanendo esposto all'eventuale successiva azione dell'amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria: con la conseguenza che spetta al giudice di merito - la cui valutazione se congruamente motivata non sarà censurabile in sede di legittimità - interpretare la domanda proposta dal contribuente al fine di verificare se egli abbia inteso far valere la nullità dell'atto consequenziale in base all'una o all'altra opzione” (Cass. SS.UU 5791/08, 16412 del 2007)."
Ebbene, l'art. 60 Dpr 600 del 1973 comma 4) dispone che "salvo quanto previsto dai commi precedenti ed in alternativa a quanto stabilito dall'articolo 142 del codice di procedura civile, la notificazione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo della residenza estera rilevato dai registri dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero”: pertanto, la notificazione degli atti fiscali al cittadino residente all'estero deve essere effettuata mediante la spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo risultante dall'A.I.R.E.
Nel caso di specie l'Agenzia delle Entrate ha documentato che l'avviso di accertamento prodromico è stato notificato mediante una lettera raccomandata spedita all'indirizzo di
Wissmanstrasse 45, e che l'iter notificatorio si è perfezionato per compiuta giacenza.
Tuttavia, detta notifica risulta nulla per l'erroneità dell'indirizzo di spedizione: infatti, il ricorrente ha provato di essere iscritto all'AIRE e dalla relativa certificazione emerge che egli è residente a [...]all'indirizzo di Urbanstrasse 131 e non di Wissmanstrasse 45.
Pertanto, risulta fondata l'eccezione relativa all'omessa notifica dell'avviso di accertamento sotteso all'intimazione di pagamento impugnata, della quale quindi si impone l'annullamento. Alla soccombenza segue la condanna alle spese, che si regolano come da dispositivo e che si pongono a carico della sola Agenzia delle Entrate, atteso che il rilevato vizio di notifica attiene alla fase impositiva.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 350,00 oltre accessori di legge se dovuti, spese generali nella misura del 15 e CUT (ove versato). Così deliberato in Napoli, in data 11 febbraio 2026
Il giudice monocratico
EM PR
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PRISCO EMILIO, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16989/2025 depositato il 09/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R. Bracco N.20 80133 Napoli NA
Email_2elettivamente domiciliato presso
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi 31 80142 Napoli NA
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259020939637 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259020939637 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2897/2026 depositato il 16/02/2026
Richieste delle parti: come da scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso proposto contro l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate Riscossione
Il ricorrente si è ritualmente costituito in giudizio.
L'Agenzia delle Entrate si è a sua volta costituita con controdeduzioni.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione è rimasta contumace. Il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato a questa XXV sezione.
Il presidente di sezione ha nominato il giudice indicato in epigrafe e ha fissato per la trattazione l'udienza dell'11/2/26; la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione e nei termini di legge il ricorrente ha depositato due memorie illustrative.
All'udienza odierna il Giudice si è riservato la decisione, che ha assunto all'esito della deliberazione in camera di consiglio pronunziando la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente impugna l'intimazione di pagamento di cui in epigrafe deducendo l'omessa notifica dell'avviso di accertamento sotteso, la prescrizione del tributo, la decadenza dalla pretesa, il difetto di sottoscrizione dell'atto e la mancata indicazione delle modalità di impugnazione.
L'Agenzia delle Entrate controdeduce di aver ritualmente notificato l'avviso di accertamento, con conseguente interruzione del termine di prescrizione, ed evidenzia che la mancata indicazione delle modalità di impugnazione non determina la nullità dell'atto.
Con una memoria illustrativa il ricorrente insiste nei motivi di impugnazione, osservando che la notifica dell'avviso è stata tentata ad un indirizzo errato.
Il ricorso è fondato. Invero, va richiamato il consolidato principio di diritto secondo cui “la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa.
Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli - rimanendo esposto all'eventuale successiva azione dell'amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria: con la conseguenza che spetta al giudice di merito - la cui valutazione se congruamente motivata non sarà censurabile in sede di legittimità - interpretare la domanda proposta dal contribuente al fine di verificare se egli abbia inteso far valere la nullità dell'atto consequenziale in base all'una o all'altra opzione” (Cass. SS.UU 5791/08, 16412 del 2007)."
Ebbene, l'art. 60 Dpr 600 del 1973 comma 4) dispone che "salvo quanto previsto dai commi precedenti ed in alternativa a quanto stabilito dall'articolo 142 del codice di procedura civile, la notificazione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo della residenza estera rilevato dai registri dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero”: pertanto, la notificazione degli atti fiscali al cittadino residente all'estero deve essere effettuata mediante la spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo risultante dall'A.I.R.E.
Nel caso di specie l'Agenzia delle Entrate ha documentato che l'avviso di accertamento prodromico è stato notificato mediante una lettera raccomandata spedita all'indirizzo di
Wissmanstrasse 45, e che l'iter notificatorio si è perfezionato per compiuta giacenza.
Tuttavia, detta notifica risulta nulla per l'erroneità dell'indirizzo di spedizione: infatti, il ricorrente ha provato di essere iscritto all'AIRE e dalla relativa certificazione emerge che egli è residente a [...]all'indirizzo di Urbanstrasse 131 e non di Wissmanstrasse 45.
Pertanto, risulta fondata l'eccezione relativa all'omessa notifica dell'avviso di accertamento sotteso all'intimazione di pagamento impugnata, della quale quindi si impone l'annullamento. Alla soccombenza segue la condanna alle spese, che si regolano come da dispositivo e che si pongono a carico della sola Agenzia delle Entrate, atteso che il rilevato vizio di notifica attiene alla fase impositiva.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 350,00 oltre accessori di legge se dovuti, spese generali nella misura del 15 e CUT (ove versato). Così deliberato in Napoli, in data 11 febbraio 2026
Il giudice monocratico
EM PR