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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 04/04/2025, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 1697/2021
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 3.4.2025 ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Locri, alla Via Dromo n°36/A, presso lo studio dell'Avv. FIAMINGO ANTONIO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente contro
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. NUCERA AMALIA MANUELA, giusta procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliato presso la sede di Locri, in CP_1
C.so Margherita di Savoia, n. 54; resistente
OGGETTO: malattia professionale.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con ricorso ritualmente notificato l'istante in epigrafe indicato, premesso di aver svolto, dal 1968 al 1987, la mansione di operaio presso un colorificio e in seguito di aver lavorato, dal 1994 sino a tutt'oggi, alle dipendenze del Controparte_2
in qualità di collaboratore scolastico;
dedotto che nello svolgimento delle attività lavorative veniva frequentemente esposto ad elevati sforzi fisici, era ed è costretto a stare in piedi per periodi prolungati di tempo nonché a movimentare carichi pesanti, a subire repentini sbalzi di temperatura e, infine, a svolgere la propria attività lavorativa nelle vicinanze di ambienti rumorosi;
dedotto che dall'esposizione ai rischi summenzionati derivava una malattia professionale, con diagnosi “spondiloartrosi con discopatie multiple tratto lombare del rachide L3-L4 L4-L5, spalla dolorosa bilaterale da tendinopatia, gonalgia bilaterale, epicondilite bilaterale dei gomiti, tendinopatia polso dx, bronchite cronica ed ipoacusia bilaterale”; dedotto ancora di aver denunciato tale quadro patologico all' con domande dell'8.6.2015, da cui CP_1
sono scaturite le pratiche nn. 500559032, 500559033, 500559034, 500559035,
500559036, 500559037 e 500559038; allegato che l' con provvedimenti del CP_1
21.8.2015 e del 26.8.2015 rigettava le domande rilevando che non risultava pervenuta alcuna documentazione medica a sostegno;
allegato di aver proposto opposizione avverso tali determinazioni ex art. 104 TU DPR 1124/65, ma che con comunicazioni del 6.11.2018 l'istituto rigettava le domande rilevando l'insufficienza della documentazione allegata per esprimere un giudizio medico-legale; lamentata l'erroneità dei provvedimenti adottati dall' e dedotta l'esistenza del nesso CP_1
causale tra le mansioni lavorative svolte e le patologie denunciate;
concludeva chiedendo “1) accertare e dichiarare che il ricorrente per la causali di cui al ricorso
è portatore di postumi permanenti complessivamente invalidanti nella misura di almeno il 22%, o comunque pari o superiore al 6%; 2) conseguentemente condannare l' , in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, a CP_1
corrispondere al ricorrente la rendita di legge ex art. 13, comma 2°, lett. a) e b), del decreto legislativo n. 38/2000 – ovvero, in linea subordinata e salvo gravame,
l'indennizzo in capitale previsto dal medesimo citato art. 13 al comma 2°, lett. a), che rinvia alla tabella ex DM 45/2019 – per l'importo che giudizialmente verrà determinato (anche a mezzo C.T.U. contabile, ove ritenuto necessario), con riferimento al grado di invalidità permanente complessivamente accertato in corso di causa, con decorrenza dalla domanda amministrativa (08.06.2015), ovvero – salvo gravame – da quella stabilita dal CTU, con rivalutazione monetaria e/o interessi legali, come per legge, dal giorno della maturazione del diritto e fino al soddisfo;
3) condannare, altresì, il medesimo istituto al pagamento di spese e compensi – maggiorati di rimborso spese generali, IVA e CAP, come per legge – da distrarsi in favore del sottoscritto difensore, che dichiara di avere anticipato le prime e non riscossi i secondi (art. 93 cpc)”.
Si costituiva in giudizio l' , evidenziando preliminarmente che il ricorrente ha CP_1
avanzato domanda giudiziale per il riconoscimento delle lesioni “spondiloartrosi con discopatie multiple del tratto lombare” che in realtà sono residuate dall'infortunio oggetto di giudizio pendente presso codesto Tribunale, recante RG. N. 2411/2019, con conseguente possibile duplicazione del giudizio sulla medesima patologia e chiedendo dunque la riunione dei giudizi data la connessione oggettiva e soggettiva tra gli stessi sussistenti;
nel merito chiedeva il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto e diritto.
Espletata la prova orale e autorizzato il deposito della CTU e della sentenza n.
465/2022, emessa a definizione del giudizio RG. N. 2411/2019, ritenuta la causa sufficientemente istruita, a seguito dell'udienza del 3.4.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, è stata adottata la sentenza che segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato e va rigettato per i motivi di seguito esposti.
In ipotesi, come nel caso di specie, di riconducibilità delle patologie denunciate alla malattia professionale, è onere del ricorrente dare prova non solo dell'esistenza della malattia ma anche dell'esposizione a rischio e della sussistenza di nesso di causalità tra rischio e malattia, soprattutto nel caso in cui, come quello in esame, tali elementi siano contestati dall . CP_3 Ebbene, si ritiene che nel caso di specie il ricorrente non abbia minimamente ottemperato all'onere di allegazione e di prova sullo stesso gravante.
Al riguardo si evidenzia che il ricorso si rileva già gravemente lacunoso, essendo caratterizzato da affermazioni apodittiche e mancando una specifica descrizione tanto delle mansioni espletate, quanto delle caratteristiche morbigene delle attività asseritamente svolte e del nesso eziologico tra l'esposizione al rischio e le patologie denunciate.
Il ricorrente ha difatti dedotto del tutto genericamente di lavorare come collaboratore scolastico e di essere stato costantemente sottoposto a sforzi fisici prolungati. In particolare, lo stesso ha descritto le proprie mansioni consistenti nella “accoglienza e la vigilanza degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione;
la ricezione del pubblico;
la pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi;
la custodia e la sorveglianza generica sui locali scolastici, la collaborazione con i docenti”, ha aggiunto inoltre che “Le mansioni avanti descritte sono per lo più svolte quotidianamente ed in posizione eretta. Inoltre, il ricorrente è spesso impegnato nello spostamento di gravosi pesi, come banchi, cattedre, supporti didattici o scatole contenente materiale di archivio”.
È evidente, dunque, che il ricorrente si è limitato a una generica elencazione di mansioni cui può essere addetto un collaboratore scolastico senza tuttavia fornire alcun elemento specifico con riferimento, ad esempio, all'entità dei pesi sollevati/trasportati, agli sforzi fisici effettivamente compiuti nello svolgimento delle proprie mansioni, agli strumenti eventualmente utilizzati, né tantomeno deducendo quale nesso sussisterebbe tra le mansioni in concreto svolte e le patologie denunciate.
Allo stesso tempo, la prova testimoniale non ha fornito alcun riscontro alle generiche asserzioni di cui al ricorso.
I testi escussi all'udienza del 24.5.2023, e , non Tes_1 Testimone_2
hanno fornito alcuna prova in merito alla sussistenza del nesso di causalità tra le patologie denunciate e le mansioni svolte dal ricorrente. In particolare,
[...] , fratello del ricorrente, si è limitato ad affermare che nel corso degli anni Tes_1
andava a trovarlo sul posto di lavoro, sia quando era un operaio presso il colorificio che quando è divenuto collaboratore scolastico, e che in tali occasioni lo ha visto movimentare scatoloni o banchi di scuola ma per qualche minuto;
il teste Tes_2
non ha mai visto il ricorrente svolgere la mansione di collaboratore
[...]
scolastico, ma solo di operaio, in quanto si recava presso il colorificio quando aveva la necessità di acquistare della pittura e in tali occasioni ha dichiarato di aver visto il ricorrente sollevare delle latte di pittura.
Alla luce di quanto sopra, è evidente dunque che la chiesta CTU sarebbe risultata meramente esplorativa.
Si evidenzia, peraltro, che la “spondiloartrosi con discopatie multiple del tratto lombare”, ossia patologia che nel presente giudizio il ricorrente pretenderebbe di ascrivere a malattia professionale sviluppata nello svolgimento dell'attività lavorativa risulta sostanzialmente sovrapponibile a quella oggetto della sentenza n. 465/2022 in cui è stata accertata la sua riconducibilità ad infortunio sul lavoro occorso al ricorrente in data 5.6.2014.
In virtù delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere rigettato.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura minima di cui al dispositivo, in ragione della semplicità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell' , Parte_1 CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida in € 2.697,00 oltre spese generali 15%, IVA e CPA.
Locri, 04/04/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 1697/2021
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 3.4.2025 ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Locri, alla Via Dromo n°36/A, presso lo studio dell'Avv. FIAMINGO ANTONIO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente contro
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. NUCERA AMALIA MANUELA, giusta procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliato presso la sede di Locri, in CP_1
C.so Margherita di Savoia, n. 54; resistente
OGGETTO: malattia professionale.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con ricorso ritualmente notificato l'istante in epigrafe indicato, premesso di aver svolto, dal 1968 al 1987, la mansione di operaio presso un colorificio e in seguito di aver lavorato, dal 1994 sino a tutt'oggi, alle dipendenze del Controparte_2
in qualità di collaboratore scolastico;
dedotto che nello svolgimento delle attività lavorative veniva frequentemente esposto ad elevati sforzi fisici, era ed è costretto a stare in piedi per periodi prolungati di tempo nonché a movimentare carichi pesanti, a subire repentini sbalzi di temperatura e, infine, a svolgere la propria attività lavorativa nelle vicinanze di ambienti rumorosi;
dedotto che dall'esposizione ai rischi summenzionati derivava una malattia professionale, con diagnosi “spondiloartrosi con discopatie multiple tratto lombare del rachide L3-L4 L4-L5, spalla dolorosa bilaterale da tendinopatia, gonalgia bilaterale, epicondilite bilaterale dei gomiti, tendinopatia polso dx, bronchite cronica ed ipoacusia bilaterale”; dedotto ancora di aver denunciato tale quadro patologico all' con domande dell'8.6.2015, da cui CP_1
sono scaturite le pratiche nn. 500559032, 500559033, 500559034, 500559035,
500559036, 500559037 e 500559038; allegato che l' con provvedimenti del CP_1
21.8.2015 e del 26.8.2015 rigettava le domande rilevando che non risultava pervenuta alcuna documentazione medica a sostegno;
allegato di aver proposto opposizione avverso tali determinazioni ex art. 104 TU DPR 1124/65, ma che con comunicazioni del 6.11.2018 l'istituto rigettava le domande rilevando l'insufficienza della documentazione allegata per esprimere un giudizio medico-legale; lamentata l'erroneità dei provvedimenti adottati dall' e dedotta l'esistenza del nesso CP_1
causale tra le mansioni lavorative svolte e le patologie denunciate;
concludeva chiedendo “1) accertare e dichiarare che il ricorrente per la causali di cui al ricorso
è portatore di postumi permanenti complessivamente invalidanti nella misura di almeno il 22%, o comunque pari o superiore al 6%; 2) conseguentemente condannare l' , in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, a CP_1
corrispondere al ricorrente la rendita di legge ex art. 13, comma 2°, lett. a) e b), del decreto legislativo n. 38/2000 – ovvero, in linea subordinata e salvo gravame,
l'indennizzo in capitale previsto dal medesimo citato art. 13 al comma 2°, lett. a), che rinvia alla tabella ex DM 45/2019 – per l'importo che giudizialmente verrà determinato (anche a mezzo C.T.U. contabile, ove ritenuto necessario), con riferimento al grado di invalidità permanente complessivamente accertato in corso di causa, con decorrenza dalla domanda amministrativa (08.06.2015), ovvero – salvo gravame – da quella stabilita dal CTU, con rivalutazione monetaria e/o interessi legali, come per legge, dal giorno della maturazione del diritto e fino al soddisfo;
3) condannare, altresì, il medesimo istituto al pagamento di spese e compensi – maggiorati di rimborso spese generali, IVA e CAP, come per legge – da distrarsi in favore del sottoscritto difensore, che dichiara di avere anticipato le prime e non riscossi i secondi (art. 93 cpc)”.
Si costituiva in giudizio l' , evidenziando preliminarmente che il ricorrente ha CP_1
avanzato domanda giudiziale per il riconoscimento delle lesioni “spondiloartrosi con discopatie multiple del tratto lombare” che in realtà sono residuate dall'infortunio oggetto di giudizio pendente presso codesto Tribunale, recante RG. N. 2411/2019, con conseguente possibile duplicazione del giudizio sulla medesima patologia e chiedendo dunque la riunione dei giudizi data la connessione oggettiva e soggettiva tra gli stessi sussistenti;
nel merito chiedeva il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto e diritto.
Espletata la prova orale e autorizzato il deposito della CTU e della sentenza n.
465/2022, emessa a definizione del giudizio RG. N. 2411/2019, ritenuta la causa sufficientemente istruita, a seguito dell'udienza del 3.4.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, è stata adottata la sentenza che segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato e va rigettato per i motivi di seguito esposti.
In ipotesi, come nel caso di specie, di riconducibilità delle patologie denunciate alla malattia professionale, è onere del ricorrente dare prova non solo dell'esistenza della malattia ma anche dell'esposizione a rischio e della sussistenza di nesso di causalità tra rischio e malattia, soprattutto nel caso in cui, come quello in esame, tali elementi siano contestati dall . CP_3 Ebbene, si ritiene che nel caso di specie il ricorrente non abbia minimamente ottemperato all'onere di allegazione e di prova sullo stesso gravante.
Al riguardo si evidenzia che il ricorso si rileva già gravemente lacunoso, essendo caratterizzato da affermazioni apodittiche e mancando una specifica descrizione tanto delle mansioni espletate, quanto delle caratteristiche morbigene delle attività asseritamente svolte e del nesso eziologico tra l'esposizione al rischio e le patologie denunciate.
Il ricorrente ha difatti dedotto del tutto genericamente di lavorare come collaboratore scolastico e di essere stato costantemente sottoposto a sforzi fisici prolungati. In particolare, lo stesso ha descritto le proprie mansioni consistenti nella “accoglienza e la vigilanza degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione;
la ricezione del pubblico;
la pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi;
la custodia e la sorveglianza generica sui locali scolastici, la collaborazione con i docenti”, ha aggiunto inoltre che “Le mansioni avanti descritte sono per lo più svolte quotidianamente ed in posizione eretta. Inoltre, il ricorrente è spesso impegnato nello spostamento di gravosi pesi, come banchi, cattedre, supporti didattici o scatole contenente materiale di archivio”.
È evidente, dunque, che il ricorrente si è limitato a una generica elencazione di mansioni cui può essere addetto un collaboratore scolastico senza tuttavia fornire alcun elemento specifico con riferimento, ad esempio, all'entità dei pesi sollevati/trasportati, agli sforzi fisici effettivamente compiuti nello svolgimento delle proprie mansioni, agli strumenti eventualmente utilizzati, né tantomeno deducendo quale nesso sussisterebbe tra le mansioni in concreto svolte e le patologie denunciate.
Allo stesso tempo, la prova testimoniale non ha fornito alcun riscontro alle generiche asserzioni di cui al ricorso.
I testi escussi all'udienza del 24.5.2023, e , non Tes_1 Testimone_2
hanno fornito alcuna prova in merito alla sussistenza del nesso di causalità tra le patologie denunciate e le mansioni svolte dal ricorrente. In particolare,
[...] , fratello del ricorrente, si è limitato ad affermare che nel corso degli anni Tes_1
andava a trovarlo sul posto di lavoro, sia quando era un operaio presso il colorificio che quando è divenuto collaboratore scolastico, e che in tali occasioni lo ha visto movimentare scatoloni o banchi di scuola ma per qualche minuto;
il teste Tes_2
non ha mai visto il ricorrente svolgere la mansione di collaboratore
[...]
scolastico, ma solo di operaio, in quanto si recava presso il colorificio quando aveva la necessità di acquistare della pittura e in tali occasioni ha dichiarato di aver visto il ricorrente sollevare delle latte di pittura.
Alla luce di quanto sopra, è evidente dunque che la chiesta CTU sarebbe risultata meramente esplorativa.
Si evidenzia, peraltro, che la “spondiloartrosi con discopatie multiple del tratto lombare”, ossia patologia che nel presente giudizio il ricorrente pretenderebbe di ascrivere a malattia professionale sviluppata nello svolgimento dell'attività lavorativa risulta sostanzialmente sovrapponibile a quella oggetto della sentenza n. 465/2022 in cui è stata accertata la sua riconducibilità ad infortunio sul lavoro occorso al ricorrente in data 5.6.2014.
In virtù delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere rigettato.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura minima di cui al dispositivo, in ragione della semplicità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell' , Parte_1 CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida in € 2.697,00 oltre spese generali 15%, IVA e CPA.
Locri, 04/04/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi