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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 02/04/2025, n. 542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 542 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 2718/2021 R.A.C.L., promossa da
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Parte_1
Iglesias, presso lo studio dell'avv. Federico Melis, che lo rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, ricorrente contro
Controparte_1 elettivamente domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Cabiddu per procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 4 novembre 2021, ha agito in giudizio Parte_1 nei confronti dell' per ottenere il riconoscimento del diritto all'indennizzo per danno CP_1 biologico da malattie professionali (“ernia discale lombare;
sindrome da sovraccarico biomeccanico delle spalle bilateralmente – tendinite del sovraspinato (tendinite cuffia dei rotatori); meniscopatia degenerativa bilaterale”), a suo dire contratte a causa della propria attività di autista e disinfestatore nel centro anti-insetti provinciale, come da domande amministrative dell'8 gennaio 2021, rigettate dall' . CP_1
L' ha resistito in giudizio. CP_1
2. La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
2.1. L'istruzione probatoria ha consentito di accertare lo svolgimento da parte di
[...] dell'attività di operaio disinfestatore, tra la metà degli anni Ottanta e il 2020 Parte_1
circa, addetto alla guida dei mezzi aziendali nelle missioni verso i luoghi di intervento, anche attraverso strade sterrate;
addetto non occasionalmente alla disinfestazione mediante la movimentazione di pompe a spalla (con portata di 12 litri), lungo terreni dissestati (cfr.
pagina 1 di 3 deposizioni testimoniali raccolte all'udienza del 10 novembre 2023).
2.2. Il consulente tecnico d'ufficio, dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti, con relazione depositata il 19 agosto 2024, ha riscontrato a carico del ricorrente “una rigidità dolorosa del rachide lombare, esito di patologia degenerativa artrosica e protrusioni discali multilivello di questo distretto;
una rigidità dolorosa della spalla destra, esito di tendinopatia della cuffia dei muscoli rotatori e conflitto subacromion- deltoideo, tendinopatia degenerativa della spalla sinistra, esiti di meniscectomia artroscopica destra in ginocchio varo bilaterale > a destra” (pagg. 8 e 9 della relazione).
Lo stesso consulente, tenendo conto delle lavorazioni sopra ricostruite, ha riconosciuto l'origine professionale delle patologie, alle quali ha associato un danno biologico complessivo del 17 percento (“riconosco al signor per gli esiti della patologia del rachide lombare, Pt_1
valore di danno biologico del 7%; per gli esiti della patologia della spalla destra, valore di danno biologico del 4%; per gli esiti della patologia degenerativa della spalla sinistra, con buona articolarità e funzione, valore di danno biologico del 3%; per gli esiti della patologia del ginocchio destro valore di danno biologico del 4%, considerati gli esiti della meniscectomia e della condropatia, strumentalmente dimostrata”).
Le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio devono condividersi perché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici.
Ritiene pertanto il giudicante che il ricorrente abbia diritto all'indennizzo rapportato a un danno biologico stimabile nella misura complessiva del 17 percento a far data dalle domande amministrative dell'8 gennaio 2021.
L' deve perciò essere condannato alla costituzione della rendita in favore del CP_1
ricorrente, con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa, e al pagamento dei ratei scaduti, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria con decorrenza di legge dalla maturazione dei singoli ratei al saldo.
3.1. In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' deve essere CP_1
condannato alla rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella per la materia previdenziale.
Lo scaglione di valore di riferimento è quello compreso tra euro 5.200,01 ed euro
26.000,00.
3.2. Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore del difensore con procura del ricorrente, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
pagina 2 di 3 3.3. Devono essere definitivamente poste a carico del resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate e poste provvisoriamente a suo carico con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
- dichiara che ha diritto di percepire un indennizzo in rendita Parte_1
commisurato al danno biologico stimato nella misura del 17 percento, con decorrenza di legge dalle domande amministrative dell'8 gennaio 2021;
- condanna l' alla costituzione della rendita in favore del ricorrente, rapportata ad CP_1
un danno biologico accertato nella misura sopra indicata, con decorrenza di legge dalle domande amministrative dell'8 gennaio 2021, e al pagamento dei ratei scaduti, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria con decorrenza di legge dalla maturazione dei singoli ratei al saldo;
- condanna l' alla rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali, che CP_1
liquida in euro 2.905,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avvocato di parte ricorrente;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già CP_1
liquidate e poste provvisoriamente a suo carico con separato decreto.
Cagliari, 2 aprile 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 2718/2021 R.A.C.L., promossa da
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Parte_1
Iglesias, presso lo studio dell'avv. Federico Melis, che lo rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, ricorrente contro
Controparte_1 elettivamente domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Cabiddu per procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 4 novembre 2021, ha agito in giudizio Parte_1 nei confronti dell' per ottenere il riconoscimento del diritto all'indennizzo per danno CP_1 biologico da malattie professionali (“ernia discale lombare;
sindrome da sovraccarico biomeccanico delle spalle bilateralmente – tendinite del sovraspinato (tendinite cuffia dei rotatori); meniscopatia degenerativa bilaterale”), a suo dire contratte a causa della propria attività di autista e disinfestatore nel centro anti-insetti provinciale, come da domande amministrative dell'8 gennaio 2021, rigettate dall' . CP_1
L' ha resistito in giudizio. CP_1
2. La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
2.1. L'istruzione probatoria ha consentito di accertare lo svolgimento da parte di
[...] dell'attività di operaio disinfestatore, tra la metà degli anni Ottanta e il 2020 Parte_1
circa, addetto alla guida dei mezzi aziendali nelle missioni verso i luoghi di intervento, anche attraverso strade sterrate;
addetto non occasionalmente alla disinfestazione mediante la movimentazione di pompe a spalla (con portata di 12 litri), lungo terreni dissestati (cfr.
pagina 1 di 3 deposizioni testimoniali raccolte all'udienza del 10 novembre 2023).
2.2. Il consulente tecnico d'ufficio, dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti, con relazione depositata il 19 agosto 2024, ha riscontrato a carico del ricorrente “una rigidità dolorosa del rachide lombare, esito di patologia degenerativa artrosica e protrusioni discali multilivello di questo distretto;
una rigidità dolorosa della spalla destra, esito di tendinopatia della cuffia dei muscoli rotatori e conflitto subacromion- deltoideo, tendinopatia degenerativa della spalla sinistra, esiti di meniscectomia artroscopica destra in ginocchio varo bilaterale > a destra” (pagg. 8 e 9 della relazione).
Lo stesso consulente, tenendo conto delle lavorazioni sopra ricostruite, ha riconosciuto l'origine professionale delle patologie, alle quali ha associato un danno biologico complessivo del 17 percento (“riconosco al signor per gli esiti della patologia del rachide lombare, Pt_1
valore di danno biologico del 7%; per gli esiti della patologia della spalla destra, valore di danno biologico del 4%; per gli esiti della patologia degenerativa della spalla sinistra, con buona articolarità e funzione, valore di danno biologico del 3%; per gli esiti della patologia del ginocchio destro valore di danno biologico del 4%, considerati gli esiti della meniscectomia e della condropatia, strumentalmente dimostrata”).
Le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio devono condividersi perché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici.
Ritiene pertanto il giudicante che il ricorrente abbia diritto all'indennizzo rapportato a un danno biologico stimabile nella misura complessiva del 17 percento a far data dalle domande amministrative dell'8 gennaio 2021.
L' deve perciò essere condannato alla costituzione della rendita in favore del CP_1
ricorrente, con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa, e al pagamento dei ratei scaduti, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria con decorrenza di legge dalla maturazione dei singoli ratei al saldo.
3.1. In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' deve essere CP_1
condannato alla rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella per la materia previdenziale.
Lo scaglione di valore di riferimento è quello compreso tra euro 5.200,01 ed euro
26.000,00.
3.2. Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore del difensore con procura del ricorrente, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
pagina 2 di 3 3.3. Devono essere definitivamente poste a carico del resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate e poste provvisoriamente a suo carico con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
- dichiara che ha diritto di percepire un indennizzo in rendita Parte_1
commisurato al danno biologico stimato nella misura del 17 percento, con decorrenza di legge dalle domande amministrative dell'8 gennaio 2021;
- condanna l' alla costituzione della rendita in favore del ricorrente, rapportata ad CP_1
un danno biologico accertato nella misura sopra indicata, con decorrenza di legge dalle domande amministrative dell'8 gennaio 2021, e al pagamento dei ratei scaduti, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria con decorrenza di legge dalla maturazione dei singoli ratei al saldo;
- condanna l' alla rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali, che CP_1
liquida in euro 2.905,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avvocato di parte ricorrente;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già CP_1
liquidate e poste provvisoriamente a suo carico con separato decreto.
Cagliari, 2 aprile 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
pagina 3 di 3