Sentenza 1 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza 01/12/2025, n. 2652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2652 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02652/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01189/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1189 del 2024, proposto da
RE BA, rappresentato e difeso dall'avvocato RE BA, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile n. 182;
per l'ottemperanza
del decreto ingiuntivo n. 989/2024 emesso dal Giudice di Pace di Palermo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 il dott. AR LO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso, ritualmente notificato e depositato, l’Avv. RE BA ha chiesto l’ottemperanza al Decreto Ingiuntivo n. 989/2024, emesso in data 5.02.2024 dal Giudice di Pace di Palermo e depositato in pari data, non opposto e dichiarato esecutivo in data 11.04.2024, con il quale il Ministero della Giustizia è stato condannato al pagamento della somma di €. 1076,40, oltre interessi legali e alla refusione delle spese della procedura monitoria liquidate in €. 280,00 per compensi e in €. 21,50 per spese vive, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Ha precisato il ricorrente che il predetto decreto ingiuntivo è stato eseguito dal Ministero limitatamente all’importo di € 1.076,40 e che il ricorso per l’ottemperanza è volto pertanto a conseguire il pagamento delle spese della procedura di ingiunzione e ulteriori interessi legali sulle predette spese di procedura, maturati e maturandi fino al soddisfo.
Il ricorrente ha chiesto anche la vittoria delle spese e la nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento della p.a.
Alla camera di consiglio del 27 novembre 2025 il procuratore di parte ricorrente ha rappresentato che, dopo il deposito del presente ricorso, è intervenuto il pagamento integrale delle somme dovute e ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con vittoria di spese; indi la causa è stata posta in decisione.
Tenuto conto dell’esecuzione integrale, in corso di causa, del titolo da ottemperare mediante il pagamento delle somme ivi liquidate, non rimane che dichiarare cessata la materia del contendere, essendo stata interamente soddisfatta la pretesa sostanziale fatta valere in giudizio.
Ad una sommaria delibazione del caso, appaiono fondate le ragioni della parte ricorrente.
Consta, infatti, che il decreto ingiuntivo dispone la condanna pecuniaria del Ministero resistente, che lo stesso è passato in giudicato ed è stato dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c. per mancata opposizione e che sono state rispettate le formalità ed i termini previsti dalla legge in punto di notifica della pronunzia all’Amministrazione debitrice.
Di converso, il Ministero della Giustizia, essendosi costituito con atto di pura forma, non ha obiettato di avere già corrisposto, prima della notificazione del ricorso, la somma dovuta. Al contrario, il pagamento in corso di causa degli importi residui di cui al citato decreto ingiuntivo (confessoriamente riferito dal ricorrente) conferma l’esistenza – al tempo della proposizione del ricorso – della posizione debitoria della parte resistente in relazione al medesimo titolo esecutivo.
Le spese del giudizio, ai sensi degli artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c., seguono la soccombenza virtuale del Ministero resistente e si liquidano - in favore della parte ricorrente - avendo riguardo, analogicamente, ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le “procedure esecutive mobiliari”, relativamente alla fase studio e istruttoria/trattazione, tenuto conto dello scaglione di valore applicabile e della non particolare complessità delle questioni giuridiche affrontate (v. Cons. Stato, Sez. III, 25 marzo 2016, n. 1247; 30 gennaio 2015, n. 453).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 200,00 (duecento/00), per compensi, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge e oltre contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN TE, Presidente
AR LO, Primo Referendario, Estensore
Andrea Illuminati, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR LO | AN TE |
IL SEGRETARIO