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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 16/06/2025, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI UDINE in persona del Giudice dott.ssa Giovanna Mullig ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2462/2021 di Ruolo Generale il 15.7.2021 vertente t r a
), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( e ) - C.F._2 Parte_3 C.F._3
rappresentati e difesi dall'avv. MATTIUZZO FLAVIO ) e con C.F._4
domicilio eletto presso Indirizzo Telematico;
- parti attrici -
e
) e CP_1 C.F._5 CP_2
( ) – rappresentati e difesi, per ultimo, dall'avv. CONTI C.F._6
MAURIZIO ( ) VIA CRISPI, 55 33100 UDINE e con domicilio C.F._7
eletto presso Indirizzo Telematico;
- parti convenute -
Oggetto: Servitù
Causa assunta in decisione all'udienza del 12/11/2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parti attrici:
“NEL MERITO
1. accertarsi l'inesistenza di diritti di servitù di transito, di acquedotto, di elettrodotto e di ogni altro tipo sul mappale n. 1078 foglio 17 NCEU Comune di Gemona del Friuli ed in particolare sulla strada che è stata realizzata su tale fondo e posta a servizio degli immobili sovra edificati, a favore dei mappali di proprietà di nn. CP_2
1178, 1185, 227, foglio 17 NCEU Comune di Gemona, nonché a favore dei mappali di proprietà di nn. 216, 217, 218, foglio 17 NCEU Comune di CP_1
Gemona del Friuli;
2. respingersi la domanda riconvenzionale svolta dai convenuti nei confronti degli attori, in ordine a tutti i tipi di servitù con essa richiesti;
3. spese e competenze (compensi, rimborsi forfettari, anticipazioni, CTU, CTP, CPA, e
IVA) di lite rifuse.
IN ISTRUTTORIA: ove si ritenesse di dover rimettere in istruttoria la causa si insiste per l'ammissione delle prove, già richieste in citazione e nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c., che non hanno ancora avuto sfogo.”
Per parti convenute:
“Nel merito: accertata la pattuizione, l'esistenza e la natura di uso pubblico della servitù di transito, acquedotto, elettrodotto e di ogni altro tipo contestata e negata dagli attori, rigettarne la relativa domanda difettando il presupposto dell'azione negatoria, ovvero un pericolo attuale e concreto che i convenuti ostacolino al proprietario il pieno godimento del bene.
Spese di lite integralmente rifuse, gravate di IVA e contributo previdenziale.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli attori chiedono l'accertamento negativo di qualsiasi tipo di servitù sulla strada insistente sul loro mappale n. 1078 e a favore dei fondi dei convenuti n. 1178,
1185 e 227 intestati a , e a favore dei fondi n. 216, 217 e 218 intestati a CP_2
. CP_1
I convenuti chiedono in via riconvenzionale l'accertamento della servitù di uso pubblico di transito, acquedotto, elettrodotto contestata dagli attori.
La causa è stata istruita con l'escussione di n. 4 testimoni.
La domanda attorea è fondata.
Gli attori hanno allegato la proprietà del mappale n. 1078 in atto di citazione.
Tale assunto non è stato contestato dai convenuti sicché, ai sensi dell'art. 115
c.p.c., la proprietà degli attori deve ritenersi pacifica. Inoltre, gli stessi convenuti hanno riconosciuto il diritto dominicale in capo agli attori nel momento in cui hanno affermato l'esistenza di un diritto parziario su di esso (cfr. pag. 6 e pag. 8 comparsa di risposta).
I convenuti affermano l'esistenza di una servitù di uso pubblico sul terreno degli attori.
2 La domanda è infondata.
Non risulta infatti alcuna pattuizione inerente alla costituzione di una servitù di uso pubblico a favore dei convenuti.
Nel doc. 8 attoreo, infatti, il dante causa degli attori si impegnava a compiere una serie di cessioni di impianti da lui costruiti al Comune di Gemona a condizione che questo, però, “ne ravvisasse l'opportunità” o qualora “lo ritenga opportuno o necessario”.
Ebbene, non constano atti del dai quali desumere tale volontà sicché gli CP_3
impegni manifestati da non hanno mai trovato concreta attuazione Parte_4
perché mai è stata manifestata la volontà di acquisire detti impianti da parte del
[...]
Anzi, come precisato dal teste , interrogato all'udienza del CP_4 Testimone_1
26.1.2023, il ha rinunciato addirittura anche alla espropriazione dgli impianti, CP_3
evidentemente non ritenendone opportuna l'acquisizione.
Peraltro, la strada che corre sul mappale n. 1078 è una strada chiusa perché non collegata ad alcuna via pubblica e priva di illuminazione pubblica, oltre che segnalata sempre come strada privata;
come tale va quindi esclusa dal novero degli impegni del
(cfr. punto 2: “le strade che non siano a fondo cieco”). Pt_4
L'esistenza di una ipotetica servitù di acquedotto non include anche altre forme di servitù che dovevano trovare ben altra modalità di prova.
Peraltro, la teste ha precisato che i convenuti hanno sempre utilizzato per Pt_1
i loro transiti le pubbliche strade comunali via Velden via Praviolai e via dei Pretors
(cfr. udienza 26.1.2023).
Non vi è quindi un provvedimento della P.A. costitutivo del diritto di servitù di uso pubblico, né sussistono i presupposti della servitù pubblica come individuati da
Cass. civ., sez. II, 29.11.2017 n. 28632: “Perché si costituisca per usucapione una servitù pubblica di passaggio su una strada privata, è necessario che concorrano contemporaneamente le seguenti condizioni: 1) l'uso generalizzato del passaggio da parte di una collettività indeterminata di individui, considerati "uti cives" in quanto portatori di un interesse generale, non essendo sufficiente un'utilizzazione "uti singuli", cioè finalizzata a soddisfare un personale esclusivo interesse per il più agevole accesso ad un determinato immobile di proprietà privata;
2) l'oggettiva idoneità del bene a soddisfare il fine di pubblico interesse perseguito tramite l'esercizio della servitù; 3) il
3 protrarsi dell'uso per il tempo necessario all'usucapione.” in quanto nessuno di questi presupposti è stato oggetto di prova da parte dei convenuti, così come non è stata fornita alcuna prova di una eventuale dicatio ad patriam.
In definitiva La domanda riconvenzionale va respinta con conseguente accoglimento della domanda attorea.
Pertanto, va accertato che non risulta alcuna servitù né pubblica, nè privata, a carico del fondo attoreo n. 1078 e a favore dei fondi n. 1178, 1185 e 227 intestati a , CP_2
e a favore dei fondi n. 216, 217 e 218 intestati a . CP_1
Le spese seguono la soccombenza di parti convenute e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. 2462/2021 R.G., ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, accerta e dichiara che non esiste alcuna servitù né pubblica, né privata, a carico del fondo attoreo del Comune di
Gemona del Friuli, foglio 17, mappale n. 1078 e a favore dei fondi, dello stesso
Comune e sullo stesso foglio, mappali n. 1178, 1185 e 227 intestati a CP_2
, e a favore dei fondi n. 216, 217 e 218 intestati a;
[...] CP_1
2. rigetta la domanda riconvenzionale;
3. condanna parti convenute, in solido tra loro, al pagamento, in favore di parti attrici, delle spese di lite che liquida in complessivi euro 5.077,00 per compensi, oltre spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a. come per legge, oltre anticipazioni pari ad euro 545,00.
Così deciso in Udine, il 16/06/2025.
Il Giudice
(dr.ssa Giovanna Mullig)
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