Art. 1.
Per il conseguimento dei propri fini istituzionali lo Istituto centrale di statistica puo' anche istituire uffici di corrispondenza regionali o interregionali.
Per il conseguimento dei propri fini istituzionali lo Istituto centrale di statistica puo' anche istituire uffici di corrispondenza regionali o interregionali.