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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/06/2025, n. 906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 906 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13811/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice
Dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Rel.
Ha pronunciato il seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 – 337 bis e segg. c.c. e 473 bis e ss c.p.c. iscritto al n. r.g. 13811/2023 promossa da:
elettivamente domiciliata in Via Drovetti n. 14, Torino presso lo studio Parte_1 dell'avv. DONATI SIMONA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE contro
elettivamente domiciliato in Largo Montebello n. 35, Torino presso lo studio CP_1 dell'avv. TRIPODI MARIA GRAZIA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo alla minore: , nata il [...]. Persona_1
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente: come da note scritte congiunte depositate il 07/04/2025.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La minore è nata dalla relazione tra , non coniugati, Parte_1 CP_1
i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso depositato in data 01/06/2023 ha chiesto al Tribunale Parte_1
l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto alla previsione di un contributo per il mantenimento della figlia minore. Ritualmente fissata udienza, si costituiva in giudizio . CP_1
All'udienza del 16/11/2023 le parti venivano sentite e veniva loro formulata una proposta. Il Giudice,
a fronte dell'adesione dei difensori delle parti, provvedeva in via provvisoria e urgente in conformità al raggiunto accordo, rinviando a successiva udienza.
All'udienza del 18/06/2024 venivano nuovamente sentite le parti. I procuratori chiedevano rinvio per l'acquisizione delle relazioni sei Servizi sociali. Alla successiva udienza del 29/10/2024 il Giudice provvedeva a modificare i provvedimenti provvisori precedentemente assunti a fronte dell'accordo tra le parti.
All'udienza dell'11/03/2025 i difensori delle parti chiedevano breve rinvio per il deposito di note congiunte. Il Giudice, pertanto, rinviava a successiva udienza, disponendo che la stessa si svolgesse mediante trattazione scritta.
Il 07/04/2024 le parti, nel rispetto dei termini assegnati, depositavano note scritte contenenti le conclusioni congiunte. Il Giudice, quindi, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi e, soprattutto, a quelli della prole minorenne, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti e desunto dalle indagini svolte.
Nulla si dispone in punto spese di lite atteso il raggiunto accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., artt. 337 bis e segg. c.c. e 473-bis. e ss c.p.c.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
DISPONE l'affidamento della minore ad entrambi i genitori con esercizio anche disgiunto della responsabilità genitoriale in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione, con collocazione prevalente e residenza anagrafica della minore presso la madre.
DISPONE che, mediante progressivi accordi tra i genitori, anche alla luce della maggior autonomia di spostamento che verrà acquisita dal SI al conseguimento della patente di guida, si possa CP_1
gradualmente pervenire al seguente calendario di visite padre-figlia, indicativamente dal mese di maggio 2025:
- salvo diverso accordo tra i genitori, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore a weekend alternati dal venerdì pomeriggio, quando il padre andrà a prendere la figlia a scuola, sino alla domenica sera, in orario da concordarsi, quando la riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
- nella settimana in cui avrà la figlia con sé nel weekend, il padre la terrà altresì un pomeriggio infrasettimanale, senza pernottamento, indicativamente il mercoledì dall'uscita da scuola, con successivo riaccompagnamento presso l'abitazione materna, tenuto conto degli impegni lavorativi della SIa e del SI , nonché degli impegni scolastici e delle attività che saranno Pt_1 CP_1
svolte dalla minore;
- nella settimana in cui non avrà la figlia con sé nel weekend, il padre la terrà due pomeriggi infrasettimanali, senza pernottamento, indicativamente il martedì e il venerdì, dall'uscita da scuola, con successivo riaccompagnamento presso l'abitazione materna tenuto conto degli impegni lavorativi della SIa e del SI , nonché degli impegni scolastici e delle attività che saranno Pt_1 CP_1
svolte dalla minore;
- durante le vacanze di Natale, negli anni dispari, trascorrerà con il padre la settimana dal Per_1
23 dicembre al 30 dicembre, e con la madre la settimana dal 31 dicembre al 6 gennaio;
negli anni pari, trascorrerà con la madre la settimana dal 23 dicembre al 30 dicembre e con il padre la settimana dal 31 dicembre al 6 gennaio, in ogni caso sempre con alternanza del giorno della Vigilia e del Natale;
- per il compleanno della minore, se i genitori non riescono ad organizzarlo insieme, la stessa trascorrerà il proprio compleanno ad anni alterni con ciascun genitore;
- la minore trascorrerà con i genitori i rispettivi compleanni nonché la Festa della Mamma e del Papà;
- la minore trascorrerà con i genitori, ad anni alterni, il giorno di Pasqua e Pasquetta;
- ulteriori vacanze, ponti, festività civili e religiose (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 24 giugno, 1° novembre, 8 dicembre) alternati e ad anni alterni;
- le vacanze estive saranno concordate tra i genitori entro il 30.05 di ogni anno. Ogni genitore avrà diritto a tenere con sé la bambina almeno tre settimane anche non consecutive, di cui consecutive massimo due settimane.
PRENDE ATTO che i genitori si rilasciano reciproca autorizzazione preventiva ad iscrivere la figlia minore sul proprio passaporto nonché a trascorrere all'estero una settimana all'anno, stabilendo sin d'ora che, in tal caso, dovrà essere fornito adeguato e tempestivo preavviso, comprensivo di ogni indicazione utile riguardo al viaggio, alla durata, alla destinazione, all'indirizzo in cui la minore alloggerà. Eventuali periodi di durata superiore dovranno essere preventivamente concordati.
DISPONE che il sig. si impegni a corrispondere a titolo di contributo al mantenimento per la CP_1
figlia la somma mensile di euro 250,00 oltre al 50% delle spese straordinarie come previste dal
Protocollo di Intesa del Tribunale di Torino.
PRENDE ATTO che l'assegno unico sarà percepito integralmente dalla sig.ra come già avviene Pt_1
attualmente. PRENDE ATTO che ogni altra questione non specificamente contemplata nelle presenti condizioni
è rimessa all'accordo tra i genitori.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
23.05.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Valentina Giuditta Soria Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice
Dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Rel.
Ha pronunciato il seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 – 337 bis e segg. c.c. e 473 bis e ss c.p.c. iscritto al n. r.g. 13811/2023 promossa da:
elettivamente domiciliata in Via Drovetti n. 14, Torino presso lo studio Parte_1 dell'avv. DONATI SIMONA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE contro
elettivamente domiciliato in Largo Montebello n. 35, Torino presso lo studio CP_1 dell'avv. TRIPODI MARIA GRAZIA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo alla minore: , nata il [...]. Persona_1
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente: come da note scritte congiunte depositate il 07/04/2025.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La minore è nata dalla relazione tra , non coniugati, Parte_1 CP_1
i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso depositato in data 01/06/2023 ha chiesto al Tribunale Parte_1
l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto alla previsione di un contributo per il mantenimento della figlia minore. Ritualmente fissata udienza, si costituiva in giudizio . CP_1
All'udienza del 16/11/2023 le parti venivano sentite e veniva loro formulata una proposta. Il Giudice,
a fronte dell'adesione dei difensori delle parti, provvedeva in via provvisoria e urgente in conformità al raggiunto accordo, rinviando a successiva udienza.
All'udienza del 18/06/2024 venivano nuovamente sentite le parti. I procuratori chiedevano rinvio per l'acquisizione delle relazioni sei Servizi sociali. Alla successiva udienza del 29/10/2024 il Giudice provvedeva a modificare i provvedimenti provvisori precedentemente assunti a fronte dell'accordo tra le parti.
All'udienza dell'11/03/2025 i difensori delle parti chiedevano breve rinvio per il deposito di note congiunte. Il Giudice, pertanto, rinviava a successiva udienza, disponendo che la stessa si svolgesse mediante trattazione scritta.
Il 07/04/2024 le parti, nel rispetto dei termini assegnati, depositavano note scritte contenenti le conclusioni congiunte. Il Giudice, quindi, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi e, soprattutto, a quelli della prole minorenne, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti e desunto dalle indagini svolte.
Nulla si dispone in punto spese di lite atteso il raggiunto accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., artt. 337 bis e segg. c.c. e 473-bis. e ss c.p.c.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
DISPONE l'affidamento della minore ad entrambi i genitori con esercizio anche disgiunto della responsabilità genitoriale in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione, con collocazione prevalente e residenza anagrafica della minore presso la madre.
DISPONE che, mediante progressivi accordi tra i genitori, anche alla luce della maggior autonomia di spostamento che verrà acquisita dal SI al conseguimento della patente di guida, si possa CP_1
gradualmente pervenire al seguente calendario di visite padre-figlia, indicativamente dal mese di maggio 2025:
- salvo diverso accordo tra i genitori, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore a weekend alternati dal venerdì pomeriggio, quando il padre andrà a prendere la figlia a scuola, sino alla domenica sera, in orario da concordarsi, quando la riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
- nella settimana in cui avrà la figlia con sé nel weekend, il padre la terrà altresì un pomeriggio infrasettimanale, senza pernottamento, indicativamente il mercoledì dall'uscita da scuola, con successivo riaccompagnamento presso l'abitazione materna, tenuto conto degli impegni lavorativi della SIa e del SI , nonché degli impegni scolastici e delle attività che saranno Pt_1 CP_1
svolte dalla minore;
- nella settimana in cui non avrà la figlia con sé nel weekend, il padre la terrà due pomeriggi infrasettimanali, senza pernottamento, indicativamente il martedì e il venerdì, dall'uscita da scuola, con successivo riaccompagnamento presso l'abitazione materna tenuto conto degli impegni lavorativi della SIa e del SI , nonché degli impegni scolastici e delle attività che saranno Pt_1 CP_1
svolte dalla minore;
- durante le vacanze di Natale, negli anni dispari, trascorrerà con il padre la settimana dal Per_1
23 dicembre al 30 dicembre, e con la madre la settimana dal 31 dicembre al 6 gennaio;
negli anni pari, trascorrerà con la madre la settimana dal 23 dicembre al 30 dicembre e con il padre la settimana dal 31 dicembre al 6 gennaio, in ogni caso sempre con alternanza del giorno della Vigilia e del Natale;
- per il compleanno della minore, se i genitori non riescono ad organizzarlo insieme, la stessa trascorrerà il proprio compleanno ad anni alterni con ciascun genitore;
- la minore trascorrerà con i genitori i rispettivi compleanni nonché la Festa della Mamma e del Papà;
- la minore trascorrerà con i genitori, ad anni alterni, il giorno di Pasqua e Pasquetta;
- ulteriori vacanze, ponti, festività civili e religiose (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 24 giugno, 1° novembre, 8 dicembre) alternati e ad anni alterni;
- le vacanze estive saranno concordate tra i genitori entro il 30.05 di ogni anno. Ogni genitore avrà diritto a tenere con sé la bambina almeno tre settimane anche non consecutive, di cui consecutive massimo due settimane.
PRENDE ATTO che i genitori si rilasciano reciproca autorizzazione preventiva ad iscrivere la figlia minore sul proprio passaporto nonché a trascorrere all'estero una settimana all'anno, stabilendo sin d'ora che, in tal caso, dovrà essere fornito adeguato e tempestivo preavviso, comprensivo di ogni indicazione utile riguardo al viaggio, alla durata, alla destinazione, all'indirizzo in cui la minore alloggerà. Eventuali periodi di durata superiore dovranno essere preventivamente concordati.
DISPONE che il sig. si impegni a corrispondere a titolo di contributo al mantenimento per la CP_1
figlia la somma mensile di euro 250,00 oltre al 50% delle spese straordinarie come previste dal
Protocollo di Intesa del Tribunale di Torino.
PRENDE ATTO che l'assegno unico sarà percepito integralmente dalla sig.ra come già avviene Pt_1
attualmente. PRENDE ATTO che ogni altra questione non specificamente contemplata nelle presenti condizioni
è rimessa all'accordo tra i genitori.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
23.05.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Valentina Giuditta Soria Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.