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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 31/03/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 683/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 683/2024 promossa da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. FANIZZI ALESSANDRA e elettivamente domiciliati in VIA
TORINO, 7 11100 AOSTA presso lo studio dell'avv. FANIZZI ALESSANDRA
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
In punto: SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
Sulle seguenti conclusioni dei coniugi formulate in ricorso e nelle note scritte:
“Voglia il Tribunale ill.mo, dichiarando i coniugi di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte,
pronunciare sentenza di divorzio alle medesime condizioni di cui alla sentenza di separazione ordinando all'Ufficiale dello stato civile di l'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
CONDIZIONI pagina 1 di 7 1) i coniugi vivranno separati rispettandosi e senza interferire nelle rispettive vite private, con facoltà per entrambi di stabilire la propria residenza ove lo ritengano più opportuno.
2) La figlia minore resterà affidata in via condivisa ad Per_1
entrambi i genitori.
3) La figlia resterà presso ciascun genitore secondo il seguente calendario bisettimanale:
1 Settimana :
dal lunedì all'uscita di scuola sino al martedì all'entrata a scuola con il padre dal martedì all'uscita di scuola sino al giovedì mattina all'entrata a scuola con la madre dal giovedì all'uscita di scuola sino al venerdì all'entrata a scuola con il padre dal venerdì
all'uscita di scuola sino alla domenica prima di pranzo con la madre.
2 Settimana
Dalla domenica a pranzo sino al martedì all'entrata a scuola con il padre
dal martedì all'uscita di scuola sino al giovedì mattina all'entrata scuola con la madre dal giovedì all'uscita di scuola sino alla domenica prima di pranzo con il padre dalla domenica a pranzo sino al lunedì all'entrata di scuola con la madre
4) Nelle vacanze estive resterà con ciascun genitore 3 Per_1
settimane, di cui due consecutive. I genitori concorderanno tali periodi entro il 31 marzo di ogni anno. Durante le vacanze natalizie resterà ad anni alterni con i genitori dal 23 dicembre al 30 Per_1
dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio. Le vacanze di Pasqua e quelle invernali saranno suddivise a metà fra i genitori
5) In ordine ai tempi e alle modalità di collocamento di Per_1
presso i genitori, sono fatti salvi altri e diversi accordi che i pagina 2 di 7 genitori adoterranno nel rispetto delle esigenze e delle necessità
della minore e secondo i loro rispettivi impegni lavorativi relativi all'attività principale.
6) La casa coniugale di proprietà esclusiva del marito e i mobili che l'arredano restano assegnati al marito. La sig.ra Parte_2
che sta reperendo per sé e per la minore una nuova collocazione abitativa, avrà facoltà di permanervi sino a che non avrà reperito tale collocazione e comunque non oltre il 30.09.2024.
7) Il sig. verserà alla sig.ra la somma di Pt_1 Parte_2
euro 6.500 entro il 30.09.2024 a titolo di restituzione di quanto prestato dalla sig.ra per l'acquisto dei mobili che Parte_2
arredano la casa coniugale.
8) Allorquando la madre muterà la propria residenza presso la sua nuova collocazione abitativa, acquisirà la residenza Per_1
anagrafica presso la madre.
9) A titolo di contributo perequativo per il mantenimento della figlia minore il padre si obbliga a versare in favore della madre,
entro il giorno 5 di ogni mese la somma mensile di euro 350,00, a decorrere dalla collocazione della madre presso la nuova abitazione,
somma rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT per famiglie di impiegati ed operai.
10) I genitori si obbligano a concorrere, nella misura del 50%
ciascuno, alle spese straordinarie scolastiche, alle spese sanitarie non coperte dal SSN, alle spese sportive e ricreative, secondo quanto disposto dal Protocollo sulle spese approvato da questo Tribunale che le parti dichiarano di avere letto e condiviso e che sottoscritto dalle stesse si allega al presente atto e che di seguito si trascrivono -spese scolastiche che non richiedono il preventivo pagina 3 di 7 accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) rette asilo nido richieste in istituti pubblici o privati ma convenzionati;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico, quest'ultimo indicato ad inizio anno scolastico o successivamente integrato, riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) abbonamento trasporto pubblico;
-spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b)
tasse universitarie delle università private e università pubbliche,
dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
-spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a)
un corso per attività extrascolastica a livello amatoriale (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese di manutenzione e consumo, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
d) spesa per ricariche telefoniche nei limiti di quindici euro mese per figlio;
-spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive agonistiche ,
ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; b) spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie da impegni dettati dall'attività lavorativa principale di entrambi i genitori, malattia dei minori o del genitore , fatta salva la disponibilità dell'altro genitore;
c) viaggi e vacanze, trascorsi pagina 4 di 7 autonomamente dal figlio;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f)
spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
g) spese per la patente;
h) spese per acquisto di materiale informatico, tecnologico,
telefonico, multimediale, ecc;
-spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante ed erogate in regime di convenzione;
b) farmaci e presidi prescritti dal medico curante;
c)
trattamenti sanitari ed urgenti non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) ticket sanitari.;
11) Le parti convengono che l'assegno unico ed universale per la figlia minore a carico sia attribuito interamente alla madre.
12) Le spese della presente procedura sono integralmente compensate fra le parti.
I coniugi dichiarano di rinunciare all'impugnazione della sentenza.”
DELL'UFFICIO DEL P.M.
“ visti gli atti, lette le richieste, conclude esprimendo parere favorevole alla pronuncia con rinuncia ai termini di impugnazione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del deposito del ricorso in data 11 giugno 2024 e delle note di udienza di cui all'art. 127 c. 3 c.p.c i coniugi dimostravano di non aver alcun interesse affettivo l'uno nei confronti dell' altro e di desiderare con fermezza di porre termine al vincolo matrimoniale.
E' quindi senz'altro venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Essendo decorsi più di sei mesi dal 31 luglio 2024, data di comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale nella pagina 5 di 7 procedura di separazione personale (art. 2 l. 55/2015) e poiché -
come pacifico tra le parti – non risulta ripresa la convivenza tra i coniugi dopo la pronunzia della separazione, sussiste ogni presupposto per l' accoglimento della domanda, alle condizioni in essa specificate.
Appare adeguato compensare tra le parti, che hanno proposto congiuntamente la domanda nel proprio comune interesse, le spese di causa.
P.Q.M.
ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, definitivamente decidendo;
PRONUNCIA
Lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Aosta
il 20 giugno 2016 tra:
nato ad [...] il [...] (c.f. Parte_1 C.F._1
e nata a [...] il [...] (c.f. Parte_2
) C.F._2
Matrimonio trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del
Comune di Aosta al n°27, parte I;
alle condizioni indicate in epigrafe.
M A N D A
alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere, al passaggio in giudicato della presente sentenza, alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AOSTA per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Deliberata ad Aosta nella Camera di Consiglio del 31 marzo 2025
pagina 6 di 7 Il Presidente
Dr. Giuseppe Colazingari
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 683/2024 promossa da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. FANIZZI ALESSANDRA e elettivamente domiciliati in VIA
TORINO, 7 11100 AOSTA presso lo studio dell'avv. FANIZZI ALESSANDRA
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
In punto: SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
Sulle seguenti conclusioni dei coniugi formulate in ricorso e nelle note scritte:
“Voglia il Tribunale ill.mo, dichiarando i coniugi di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte,
pronunciare sentenza di divorzio alle medesime condizioni di cui alla sentenza di separazione ordinando all'Ufficiale dello stato civile di l'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
CONDIZIONI pagina 1 di 7 1) i coniugi vivranno separati rispettandosi e senza interferire nelle rispettive vite private, con facoltà per entrambi di stabilire la propria residenza ove lo ritengano più opportuno.
2) La figlia minore resterà affidata in via condivisa ad Per_1
entrambi i genitori.
3) La figlia resterà presso ciascun genitore secondo il seguente calendario bisettimanale:
1 Settimana :
dal lunedì all'uscita di scuola sino al martedì all'entrata a scuola con il padre dal martedì all'uscita di scuola sino al giovedì mattina all'entrata a scuola con la madre dal giovedì all'uscita di scuola sino al venerdì all'entrata a scuola con il padre dal venerdì
all'uscita di scuola sino alla domenica prima di pranzo con la madre.
2 Settimana
Dalla domenica a pranzo sino al martedì all'entrata a scuola con il padre
dal martedì all'uscita di scuola sino al giovedì mattina all'entrata scuola con la madre dal giovedì all'uscita di scuola sino alla domenica prima di pranzo con il padre dalla domenica a pranzo sino al lunedì all'entrata di scuola con la madre
4) Nelle vacanze estive resterà con ciascun genitore 3 Per_1
settimane, di cui due consecutive. I genitori concorderanno tali periodi entro il 31 marzo di ogni anno. Durante le vacanze natalizie resterà ad anni alterni con i genitori dal 23 dicembre al 30 Per_1
dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio. Le vacanze di Pasqua e quelle invernali saranno suddivise a metà fra i genitori
5) In ordine ai tempi e alle modalità di collocamento di Per_1
presso i genitori, sono fatti salvi altri e diversi accordi che i pagina 2 di 7 genitori adoterranno nel rispetto delle esigenze e delle necessità
della minore e secondo i loro rispettivi impegni lavorativi relativi all'attività principale.
6) La casa coniugale di proprietà esclusiva del marito e i mobili che l'arredano restano assegnati al marito. La sig.ra Parte_2
che sta reperendo per sé e per la minore una nuova collocazione abitativa, avrà facoltà di permanervi sino a che non avrà reperito tale collocazione e comunque non oltre il 30.09.2024.
7) Il sig. verserà alla sig.ra la somma di Pt_1 Parte_2
euro 6.500 entro il 30.09.2024 a titolo di restituzione di quanto prestato dalla sig.ra per l'acquisto dei mobili che Parte_2
arredano la casa coniugale.
8) Allorquando la madre muterà la propria residenza presso la sua nuova collocazione abitativa, acquisirà la residenza Per_1
anagrafica presso la madre.
9) A titolo di contributo perequativo per il mantenimento della figlia minore il padre si obbliga a versare in favore della madre,
entro il giorno 5 di ogni mese la somma mensile di euro 350,00, a decorrere dalla collocazione della madre presso la nuova abitazione,
somma rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT per famiglie di impiegati ed operai.
10) I genitori si obbligano a concorrere, nella misura del 50%
ciascuno, alle spese straordinarie scolastiche, alle spese sanitarie non coperte dal SSN, alle spese sportive e ricreative, secondo quanto disposto dal Protocollo sulle spese approvato da questo Tribunale che le parti dichiarano di avere letto e condiviso e che sottoscritto dalle stesse si allega al presente atto e che di seguito si trascrivono -spese scolastiche che non richiedono il preventivo pagina 3 di 7 accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) rette asilo nido richieste in istituti pubblici o privati ma convenzionati;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico, quest'ultimo indicato ad inizio anno scolastico o successivamente integrato, riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) abbonamento trasporto pubblico;
-spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b)
tasse universitarie delle università private e università pubbliche,
dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
-spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a)
un corso per attività extrascolastica a livello amatoriale (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese di manutenzione e consumo, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
d) spesa per ricariche telefoniche nei limiti di quindici euro mese per figlio;
-spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive agonistiche ,
ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; b) spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie da impegni dettati dall'attività lavorativa principale di entrambi i genitori, malattia dei minori o del genitore , fatta salva la disponibilità dell'altro genitore;
c) viaggi e vacanze, trascorsi pagina 4 di 7 autonomamente dal figlio;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f)
spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
g) spese per la patente;
h) spese per acquisto di materiale informatico, tecnologico,
telefonico, multimediale, ecc;
-spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante ed erogate in regime di convenzione;
b) farmaci e presidi prescritti dal medico curante;
c)
trattamenti sanitari ed urgenti non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) ticket sanitari.;
11) Le parti convengono che l'assegno unico ed universale per la figlia minore a carico sia attribuito interamente alla madre.
12) Le spese della presente procedura sono integralmente compensate fra le parti.
I coniugi dichiarano di rinunciare all'impugnazione della sentenza.”
DELL'UFFICIO DEL P.M.
“ visti gli atti, lette le richieste, conclude esprimendo parere favorevole alla pronuncia con rinuncia ai termini di impugnazione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del deposito del ricorso in data 11 giugno 2024 e delle note di udienza di cui all'art. 127 c. 3 c.p.c i coniugi dimostravano di non aver alcun interesse affettivo l'uno nei confronti dell' altro e di desiderare con fermezza di porre termine al vincolo matrimoniale.
E' quindi senz'altro venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Essendo decorsi più di sei mesi dal 31 luglio 2024, data di comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale nella pagina 5 di 7 procedura di separazione personale (art. 2 l. 55/2015) e poiché -
come pacifico tra le parti – non risulta ripresa la convivenza tra i coniugi dopo la pronunzia della separazione, sussiste ogni presupposto per l' accoglimento della domanda, alle condizioni in essa specificate.
Appare adeguato compensare tra le parti, che hanno proposto congiuntamente la domanda nel proprio comune interesse, le spese di causa.
P.Q.M.
ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, definitivamente decidendo;
PRONUNCIA
Lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Aosta
il 20 giugno 2016 tra:
nato ad [...] il [...] (c.f. Parte_1 C.F._1
e nata a [...] il [...] (c.f. Parte_2
) C.F._2
Matrimonio trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del
Comune di Aosta al n°27, parte I;
alle condizioni indicate in epigrafe.
M A N D A
alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere, al passaggio in giudicato della presente sentenza, alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AOSTA per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Deliberata ad Aosta nella Camera di Consiglio del 31 marzo 2025
pagina 6 di 7 Il Presidente
Dr. Giuseppe Colazingari
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