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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XIV, sentenza 11/02/2026, n. 876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 876 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 876/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 14, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
DE MARCO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2934/2025 depositato il 23/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Messina - Viale San Martino N. 234 98122 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1527 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 23/4/2025 Ricorrente_1 chiedeva l'annullamento dell'avviso di accertamento n. 1527 notificato in data 13/2/2025 emesso dall'Agenzia delle Entrate per l'importo di € 2.052,00 a titolo di IMU 2020. Eccepiva: difetto di potere;
difetto di sottoscrizione;
difetto di motivazione;
Si costituiva il comune di Messina, cui il ricorso veniva notificato a mezzo pec in data 14/4/2025, depositando documentazione relativa al conferimento di incarico ed assumendo la fondatezza dell'accertamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è privo di fondamento.
Inammissibile è l'eccezione di difetto di potere in capo al firmatario dell'atto. L'atto è sottoscritto dal dirigente del dipartimento. L'Amministrazione non è tenuta ad allegare alcuna delibera di conferimento di incarico al dirigente o altro documento analogo. Ove il ricorrente ritenga che l'atto sia stato sottoscritto da un usurpatore
è suo onere dimostrare l'assunto, nonchè presentare le reative denunce configurandosi ipotesi di reato. In ogni caso l'Amministrazione ha depositato copia della delibera di conferimento incarico.
L'atto è ritualmente sottoscritto mediante firma a stampa, ai sensi dell'art. 1 comma 87 L. 54/95 e dell'art. 15 D.L. 78/09. Potere riconosciuto dalla legge anche agli enti locali senza particolari adempimenti (cfr. Cass.
29820/2021). Inoltre conformemente al disposto di cui all'art. 40 D. Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) ed al conseguente DPCM 13/11/2014, che obbliga le pubbliche amministrazioni a formare gli originali di propri documenti in modo digitale.
Incomprensibile è l'eccezione di difetto di motivazione, dal momento che l'avviso elenca puntualmente i presupposti della pretesa impositiva, individuando gli immobili, la rendita catastale e l'aliquota. Ovviamente non esiste alcun onere di produzione della delibera con la quale sono state fissate le aliquote, trattandosi di atto normativo legalmente conosciuto a seguito della pubblicazione in albo pretorio. Copa della delibera
è stata, peraltro, depositata dal resistente.
Confonde, quindi, il ricorrente i principi dell'onere della prova. Il ricorrente assume di avere corrisposto il tributo: in tal caso è suo onere dimostrare l'avvenuto pagamento, non essendo, ovviamente, possibile per l'Amministrazione provare un fattoi negativo. Il ricorrente non ha documentato in alcun modo il pagamento dell'imposta, né in tutto, né in parte.
Il ricorso, pertanto, va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in € 950,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 950,00 oltre accessori di legge.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 14, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
DE MARCO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2934/2025 depositato il 23/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Messina - Viale San Martino N. 234 98122 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1527 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 23/4/2025 Ricorrente_1 chiedeva l'annullamento dell'avviso di accertamento n. 1527 notificato in data 13/2/2025 emesso dall'Agenzia delle Entrate per l'importo di € 2.052,00 a titolo di IMU 2020. Eccepiva: difetto di potere;
difetto di sottoscrizione;
difetto di motivazione;
Si costituiva il comune di Messina, cui il ricorso veniva notificato a mezzo pec in data 14/4/2025, depositando documentazione relativa al conferimento di incarico ed assumendo la fondatezza dell'accertamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è privo di fondamento.
Inammissibile è l'eccezione di difetto di potere in capo al firmatario dell'atto. L'atto è sottoscritto dal dirigente del dipartimento. L'Amministrazione non è tenuta ad allegare alcuna delibera di conferimento di incarico al dirigente o altro documento analogo. Ove il ricorrente ritenga che l'atto sia stato sottoscritto da un usurpatore
è suo onere dimostrare l'assunto, nonchè presentare le reative denunce configurandosi ipotesi di reato. In ogni caso l'Amministrazione ha depositato copia della delibera di conferimento incarico.
L'atto è ritualmente sottoscritto mediante firma a stampa, ai sensi dell'art. 1 comma 87 L. 54/95 e dell'art. 15 D.L. 78/09. Potere riconosciuto dalla legge anche agli enti locali senza particolari adempimenti (cfr. Cass.
29820/2021). Inoltre conformemente al disposto di cui all'art. 40 D. Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) ed al conseguente DPCM 13/11/2014, che obbliga le pubbliche amministrazioni a formare gli originali di propri documenti in modo digitale.
Incomprensibile è l'eccezione di difetto di motivazione, dal momento che l'avviso elenca puntualmente i presupposti della pretesa impositiva, individuando gli immobili, la rendita catastale e l'aliquota. Ovviamente non esiste alcun onere di produzione della delibera con la quale sono state fissate le aliquote, trattandosi di atto normativo legalmente conosciuto a seguito della pubblicazione in albo pretorio. Copa della delibera
è stata, peraltro, depositata dal resistente.
Confonde, quindi, il ricorrente i principi dell'onere della prova. Il ricorrente assume di avere corrisposto il tributo: in tal caso è suo onere dimostrare l'avvenuto pagamento, non essendo, ovviamente, possibile per l'Amministrazione provare un fattoi negativo. Il ricorrente non ha documentato in alcun modo il pagamento dell'imposta, né in tutto, né in parte.
Il ricorso, pertanto, va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in € 950,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 950,00 oltre accessori di legge.