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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/11/2025, n. 16721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16721 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I R O M A ___ _ ___
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale ordinario di Roma, seconda sezione civile, in persona del giudice dott.
RI AT, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 9370 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, posta in deliberazione il 14 maggio 2025 e vertente
TRA
Parte_1
(avv. Gianluca Fontanella)
attrice
E
Controparte_1
(Avvocatura Generale dello Stato)
- contumace Controparte_2
opposti
CONCLUSIONI
Nelle note ex art. 127-ter c.p.c., depositate entro il termine del 16.4.2025, il difensore della così concludeva, richiamando le Parte_1 Parte_1 conclusioni formulate nell'atto introduttivo: “accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia della cartella di pagamento n. 097 2020 0171271520 000 notificata in data 20.1.2022 e non dovuta dall'odierna parte opponente la pretesa creditoria ivi portata per i motivi sopra esposti. Con vittoria di spese, onorari e competenze, da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – La società ha proposto opposizione avverso la cartella Parte_1 di pagamento n. 09720200171271520000, con cui le era stato ingiunto il pagamento dell'importo complessivo pari ad euro 2.086,48 nell'interesse del Ministro della TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Giustizia - Tribunale di Roma, a titolo di “Cassa depositi e prestiti - cassa ammenda”
e “spese processuali” in forza della sentenza emessa in data 23.05.2018”.
A sostegno dell'opposizione la ha eccepito: Parte_1
a) ai sensi dell'art. 617, comma 1, c.p.c., l'illegittimità della cartella esattoriale opposta, deducendo che questa non riportava con sufficiente precisione i dati del titolo giudiziale in forza del quale sarebbe derivata la formazione del ruolo riportato e che pertanto non consentiva di identificare il titolo da cui derivava la pretesa dell'Amministrazione né, di conseguenza, di esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa;
b) ai sensi dell'art. 615, comma 2, c.p.c., che qualora la sentenza indicata nella cartella di pagamento fosse identificabile nella sentenza n. 29269/2018 della Corte
Suprema di Cassazione depositata in data 23.5.2018, questa sarebbe stata emessa nei confronti di un soggetto ricorrente (l , c.f. ) Controparte_3 P.IVA_1 diverso da sé (avente c.f. come riportato nella cartella); P.IVA_2
c) ancora ai sensi dell'art. 615, comma 2, c.p.c., che, in ogni caso, essa aveva estinto in data 21.2.2020 la pretesa creditoria, avendo provveduto al pagamento della somma richiesta per lo stesso titolo ad un altro ricorrente, , con Persona_1 la cartella di pagamento n. 02020190024853015000, dal contenuto speculare a quello della cartella opposta, attesa la natura di debito solidale della condanna al pagamento in favore della . Controparte_4
Il che ha contestato la fondatezza dei motivi di opposizione, Controparte_1 chiedendone il rigetto, deducendo: (i) l'insussistenza di un vulnus del diritto di difesa, posto che l'opponente è stata in grado di individuare il titolo da cui deriva la pretesa oggetto della cartella, la quale era stata comunque adeguatamente motivata per relationem; (ii) l'insussistenza di una reale alterità soggettiva tra
[...]
; (iii) la mancata estinzione del credito, attesa Controparte_5 la natura non solidale dell'obbligazione di recupero delle spese di giustizia rispetto alla quale ciascuno dei quindici ricorrenti era debitore nei confronti dell'Erario. L è rimasta contumace. Controparte_2
2 – L'opposizione proposta dalla ARTISTI 7607 società cooperativa non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
2.1 In ordine alla corretta risoluzione della presente controversia occorre preliminarmente rilevare che la prima contestazione formulata dall'opponente investe la regolarità della cartella esattoriale n. 09720200171271520000, atteso il difetto di motivazione della stessa, per generico riferimento al provvedimento giudiziario indicato come “sentenza emessa in data 23.5.2018”, da cui sarebbe derivata la richiesta di recupero delle spese di giustizia.
Ciò premesso, il tribunale osserva che il generico riferimento agli atti presupposti indicati nel “dettaglio addebiti” non comporta la nullità della cartella, qualora il contribuente impugni la cartella anche nel merito, dimostrando in tal modo, di avere
2 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione, per averli puntualmente contestati, esercitando il proprio diritto di difesa (in tal senso Cass. n.3707/2016).
Nel caso in esame, in cui la stessa opponente ha specificamente indicato gli estremi del titolo esecutivo, pure producendolo in giudizio, e ha anche formulato puntuali contestazione afferenti al merito della pretesa, deve radicalmente escludersi che la
– pur sussistente – genericità dell'indicazione del titolo non abbia consentito alla debitrice di individuare la fonte del credito oggetto dell'intimazione di pagamento.
Il motivo di opposizione agli atti esecutivi è pertanto infondato.
2.2 Per quanto attiene al secondo motivo di opposizione, il tribunale ritiene che la non corretta indicazione del debitore nella cartella di pagamento non consente di pervenire alla conclusione che l'effettivo destinatario della richiesta di pagamento non sia, in concreto, l'opponente . Ciò si desume Pt_1 Parte_1 dalla circostanza che quest'ultima – sostenendo (v. pag. 3 dell'atto di citazione) di essere “l'unico soggetto da ritenersi tenuto al versamento della somma richiesta in favore della delle – ha affermato e documentato di avere estinto CP_4 CP_4 il credito, di identica natura, vantato dall'erario nei confronti di uno degli altri ricorrenti, unitamente alla , nel procedimento definito dalla Corte di Parte_1
Cassazione penale con la sentenza n. 29269/2018, che aveva dichiarato l'inammissibilità del ricorso.
2.3 Per quanto attiene al terzo motivo di opposizione, si evidenzia che, anche sulla scorta di quanto sopra esposto, la pretesa creditoria riportata nella cartella esattoriale ha fonte nella sentenza, richiamata nel dettaglio addebiti, n. 29269/2018 della Corte Suprema di Cassazione depositata in data 23.5.2018 (allegato n. 2 fascicolo opponente), pronunciata nei confronti della unitamente ad altri Parte_1
14 ricorrenti, con la quale era stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso proposto avverso il decreto di archiviazione emesso in data 18.11.2016 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma, nel procedimento distinto dal n.
22678/2016 r.g. GIP.
In particolare, il credito attiene alla partita n. , iscritta da Equitalia Giustizia P.IVA_3 il 23.4.2020 per il recupero dell'importo totale di € 2.060,00, costituito dalle spese processuali, pari a € 60,00, e dalla sanzione pari a € 2.000,00, in favore della Cassa delle ammende, oggetto della condanna pronunciata dalla Corte di Cassazione con la citata sentenza n. 29269/2018.
Come sopra anticipato, nel caso specifico il credito iscritto a ruolo è conseguenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso a norma dell'art. 616 c.p.p., che pone a carico della “parte privata che lo ha proposto” il pagamento delle spese del procedimento e il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende,
a titolo di sanzione pecuniaria.
Questa, in caso di pluralità di ricorrenti, non è irrogata in solido a coloro che vi sono condannati, bensì a ciascuno di questi singolarmente;
non si estende ad essa,
3 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
infatti, nel silenzio della legge, il vincolo solidale al pagamento delle spese del giudizio anticipate dall'erario, previsto in caso di comune soccombenza ed è peraltro inapplicabile la presunzione di solidarietà ex art. 1294 c.c. ad una sanzione il cui titolo viene a risolversi in un debito di natura personale (in tal senso, Cass. pen., sez. IV, sent. n. 11191/2015 e sez. III, ord. n. 118/1994).
Alla luce di quanto sopra esposto, il tribunale ritiene che il pagamento effettuato in data 21.1.2020 (allegato n. 4 fasc. opponente) con cui la Artisti 7607 ha estinto il debito di non è idoneo a liberare tutti gli altri ricorrenti destinatari Persona_1 della pronuncia di inammissibilità, attesa la non configurabilità di un'obbligazione solidale tra i debitori ricorrenti nei confronti dell'erario.
Anche il terzo motivo di opposizione è pertanto infondato.
3 – Alla soccombenza segue la condanna dell'opponente al pagamento in favore della controparte costituita delle spese di giudizio, liquidate in dispositivo (d'ufficio, in difetto di presentazione della relativa nota) secondo i criteri previsti dal D.M.
Giustizia n. 55 del 2014, con riferimento allo scaglione tariffario corrispondente al valore del credito oggetto della riscossione coattiva e all'attività processuale effettivamente svolta (sole fasi di studio e introduttiva).
Nulla in ordine alle spese processuali nel rapporto tra l'opponente e l
[...]
, stante la contumacia di quest'ultima. Controparte_2
P. Q. M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, eccezione, difesa ed istanza, definitivamente decidendo sull'opposizione agli atti esecutivi e all'esecuzione avverso la cartella di pagamento n. 09720200171271520000, proposta dalla
ARTISTI 7607 società cooperativa nei confronti del Controparte_1
e dell , così provvede: Controparte_2
a) rigetta l'opposizione;
b) condanna la alla rifusione delle spese di lite in Parte_1 favore del , che liquida in € 850,00 per compensi, oltre ad Controparte_1 eventuali spese prenotate a debito;
c) nulla in ordine alle spese nel rapporto processuale tra l'opponente e l
[...]
. Controparte_2
Così deciso in Roma, il 29.11.2025
Il Giudice RI AT
4
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I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale ordinario di Roma, seconda sezione civile, in persona del giudice dott.
RI AT, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 9370 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, posta in deliberazione il 14 maggio 2025 e vertente
TRA
Parte_1
(avv. Gianluca Fontanella)
attrice
E
Controparte_1
(Avvocatura Generale dello Stato)
- contumace Controparte_2
opposti
CONCLUSIONI
Nelle note ex art. 127-ter c.p.c., depositate entro il termine del 16.4.2025, il difensore della così concludeva, richiamando le Parte_1 Parte_1 conclusioni formulate nell'atto introduttivo: “accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia della cartella di pagamento n. 097 2020 0171271520 000 notificata in data 20.1.2022 e non dovuta dall'odierna parte opponente la pretesa creditoria ivi portata per i motivi sopra esposti. Con vittoria di spese, onorari e competenze, da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – La società ha proposto opposizione avverso la cartella Parte_1 di pagamento n. 09720200171271520000, con cui le era stato ingiunto il pagamento dell'importo complessivo pari ad euro 2.086,48 nell'interesse del Ministro della TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Giustizia - Tribunale di Roma, a titolo di “Cassa depositi e prestiti - cassa ammenda”
e “spese processuali” in forza della sentenza emessa in data 23.05.2018”.
A sostegno dell'opposizione la ha eccepito: Parte_1
a) ai sensi dell'art. 617, comma 1, c.p.c., l'illegittimità della cartella esattoriale opposta, deducendo che questa non riportava con sufficiente precisione i dati del titolo giudiziale in forza del quale sarebbe derivata la formazione del ruolo riportato e che pertanto non consentiva di identificare il titolo da cui derivava la pretesa dell'Amministrazione né, di conseguenza, di esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa;
b) ai sensi dell'art. 615, comma 2, c.p.c., che qualora la sentenza indicata nella cartella di pagamento fosse identificabile nella sentenza n. 29269/2018 della Corte
Suprema di Cassazione depositata in data 23.5.2018, questa sarebbe stata emessa nei confronti di un soggetto ricorrente (l , c.f. ) Controparte_3 P.IVA_1 diverso da sé (avente c.f. come riportato nella cartella); P.IVA_2
c) ancora ai sensi dell'art. 615, comma 2, c.p.c., che, in ogni caso, essa aveva estinto in data 21.2.2020 la pretesa creditoria, avendo provveduto al pagamento della somma richiesta per lo stesso titolo ad un altro ricorrente, , con Persona_1 la cartella di pagamento n. 02020190024853015000, dal contenuto speculare a quello della cartella opposta, attesa la natura di debito solidale della condanna al pagamento in favore della . Controparte_4
Il che ha contestato la fondatezza dei motivi di opposizione, Controparte_1 chiedendone il rigetto, deducendo: (i) l'insussistenza di un vulnus del diritto di difesa, posto che l'opponente è stata in grado di individuare il titolo da cui deriva la pretesa oggetto della cartella, la quale era stata comunque adeguatamente motivata per relationem; (ii) l'insussistenza di una reale alterità soggettiva tra
[...]
; (iii) la mancata estinzione del credito, attesa Controparte_5 la natura non solidale dell'obbligazione di recupero delle spese di giustizia rispetto alla quale ciascuno dei quindici ricorrenti era debitore nei confronti dell'Erario. L è rimasta contumace. Controparte_2
2 – L'opposizione proposta dalla ARTISTI 7607 società cooperativa non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
2.1 In ordine alla corretta risoluzione della presente controversia occorre preliminarmente rilevare che la prima contestazione formulata dall'opponente investe la regolarità della cartella esattoriale n. 09720200171271520000, atteso il difetto di motivazione della stessa, per generico riferimento al provvedimento giudiziario indicato come “sentenza emessa in data 23.5.2018”, da cui sarebbe derivata la richiesta di recupero delle spese di giustizia.
Ciò premesso, il tribunale osserva che il generico riferimento agli atti presupposti indicati nel “dettaglio addebiti” non comporta la nullità della cartella, qualora il contribuente impugni la cartella anche nel merito, dimostrando in tal modo, di avere
2 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione, per averli puntualmente contestati, esercitando il proprio diritto di difesa (in tal senso Cass. n.3707/2016).
Nel caso in esame, in cui la stessa opponente ha specificamente indicato gli estremi del titolo esecutivo, pure producendolo in giudizio, e ha anche formulato puntuali contestazione afferenti al merito della pretesa, deve radicalmente escludersi che la
– pur sussistente – genericità dell'indicazione del titolo non abbia consentito alla debitrice di individuare la fonte del credito oggetto dell'intimazione di pagamento.
Il motivo di opposizione agli atti esecutivi è pertanto infondato.
2.2 Per quanto attiene al secondo motivo di opposizione, il tribunale ritiene che la non corretta indicazione del debitore nella cartella di pagamento non consente di pervenire alla conclusione che l'effettivo destinatario della richiesta di pagamento non sia, in concreto, l'opponente . Ciò si desume Pt_1 Parte_1 dalla circostanza che quest'ultima – sostenendo (v. pag. 3 dell'atto di citazione) di essere “l'unico soggetto da ritenersi tenuto al versamento della somma richiesta in favore della delle – ha affermato e documentato di avere estinto CP_4 CP_4 il credito, di identica natura, vantato dall'erario nei confronti di uno degli altri ricorrenti, unitamente alla , nel procedimento definito dalla Corte di Parte_1
Cassazione penale con la sentenza n. 29269/2018, che aveva dichiarato l'inammissibilità del ricorso.
2.3 Per quanto attiene al terzo motivo di opposizione, si evidenzia che, anche sulla scorta di quanto sopra esposto, la pretesa creditoria riportata nella cartella esattoriale ha fonte nella sentenza, richiamata nel dettaglio addebiti, n. 29269/2018 della Corte Suprema di Cassazione depositata in data 23.5.2018 (allegato n. 2 fascicolo opponente), pronunciata nei confronti della unitamente ad altri Parte_1
14 ricorrenti, con la quale era stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso proposto avverso il decreto di archiviazione emesso in data 18.11.2016 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma, nel procedimento distinto dal n.
22678/2016 r.g. GIP.
In particolare, il credito attiene alla partita n. , iscritta da Equitalia Giustizia P.IVA_3 il 23.4.2020 per il recupero dell'importo totale di € 2.060,00, costituito dalle spese processuali, pari a € 60,00, e dalla sanzione pari a € 2.000,00, in favore della Cassa delle ammende, oggetto della condanna pronunciata dalla Corte di Cassazione con la citata sentenza n. 29269/2018.
Come sopra anticipato, nel caso specifico il credito iscritto a ruolo è conseguenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso a norma dell'art. 616 c.p.p., che pone a carico della “parte privata che lo ha proposto” il pagamento delle spese del procedimento e il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende,
a titolo di sanzione pecuniaria.
Questa, in caso di pluralità di ricorrenti, non è irrogata in solido a coloro che vi sono condannati, bensì a ciascuno di questi singolarmente;
non si estende ad essa,
3 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
infatti, nel silenzio della legge, il vincolo solidale al pagamento delle spese del giudizio anticipate dall'erario, previsto in caso di comune soccombenza ed è peraltro inapplicabile la presunzione di solidarietà ex art. 1294 c.c. ad una sanzione il cui titolo viene a risolversi in un debito di natura personale (in tal senso, Cass. pen., sez. IV, sent. n. 11191/2015 e sez. III, ord. n. 118/1994).
Alla luce di quanto sopra esposto, il tribunale ritiene che il pagamento effettuato in data 21.1.2020 (allegato n. 4 fasc. opponente) con cui la Artisti 7607 ha estinto il debito di non è idoneo a liberare tutti gli altri ricorrenti destinatari Persona_1 della pronuncia di inammissibilità, attesa la non configurabilità di un'obbligazione solidale tra i debitori ricorrenti nei confronti dell'erario.
Anche il terzo motivo di opposizione è pertanto infondato.
3 – Alla soccombenza segue la condanna dell'opponente al pagamento in favore della controparte costituita delle spese di giudizio, liquidate in dispositivo (d'ufficio, in difetto di presentazione della relativa nota) secondo i criteri previsti dal D.M.
Giustizia n. 55 del 2014, con riferimento allo scaglione tariffario corrispondente al valore del credito oggetto della riscossione coattiva e all'attività processuale effettivamente svolta (sole fasi di studio e introduttiva).
Nulla in ordine alle spese processuali nel rapporto tra l'opponente e l
[...]
, stante la contumacia di quest'ultima. Controparte_2
P. Q. M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, eccezione, difesa ed istanza, definitivamente decidendo sull'opposizione agli atti esecutivi e all'esecuzione avverso la cartella di pagamento n. 09720200171271520000, proposta dalla
ARTISTI 7607 società cooperativa nei confronti del Controparte_1
e dell , così provvede: Controparte_2
a) rigetta l'opposizione;
b) condanna la alla rifusione delle spese di lite in Parte_1 favore del , che liquida in € 850,00 per compensi, oltre ad Controparte_1 eventuali spese prenotate a debito;
c) nulla in ordine alle spese nel rapporto processuale tra l'opponente e l
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. Controparte_2
Così deciso in Roma, il 29.11.2025
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