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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 09/01/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI LOCRI Comparto lavoro e previdenza
Nella causa iscritta al n RG 2922 2019
Il Giudice designato, dott. Enrico Rizzo, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 9 Gennaio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
con motivi contestuali della decisione nel procedimento avente n. di RG L: 2922/2019
Il sig. nato a [...] il [...] e residente in [...] CF: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Marando e dal Dott. Giuseppe C.F._1
Giampaolo, giusta procura in atti;
Ricorrente nei confronti di
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. ti Amalia CP_1
Manuela Nucera e Antonio D'Agostino, giusta procura in atti;
Resistente
e di cui si espongono le seguenti ragioni in fatto e diritto
Con ricorso iscritto al ruolo generale il 07.10.2019 il sig. adiva l'intestato Parte_1 Tribunale e conveniva in giudizio l' in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 per ivi vedersi accertare e dichiarare, previo riconoscimento della natura professionale delle patologie denunciate, una inabilità permanente con un grado di invalidità dal 4 al 22 %; per l'effetto condannare l' , in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento CP_1 dell'indennizzo in capitale e/o della relativa rendita corrispondente al grado di inabilità accertato, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo, come per legge, dalla data ritenuta di giustizia. Si costituiva l' in persona del legale rappresentate pro tempore, ed insisteva per CP_1 il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto. Veniva ritualmente eseguita CTU medico- legale sulla persona del ricorrente. All'odierna udienza, la causa veniva trattenuta in camera di consiglio.
Il ricorso va accolto. Dalla CTU resa dalla Dott.ssa si evince che: “Dall'esito dell'esame obiettivo, dallo Persona_1 studio dei documenti sanitari in fascicolo processuale, dalla raccolta anamnestica sia patologica che lavorativa, si evince chiaramente che il sig. è affetto dalle patologie di cui alla Parte_1 diagnosi e che tra le stesse e l'attività lavorativa svolta dell'interessato esiste un nesso di causalità
e pertanto possono essere considerate tecnopatie che determinano una inabilità complessiva del
16%. La decorrenza del beneficio deve identificarsi nel momento della richiesta all'istituto (ovvero marzo 2016) di riconoscimento delle tecnopatie. Deve essere liquidata dall'istituto la differenza tra il 10% riconosciuto dall' ed il 16% effettivo. Per il danno biologico complessivo del 16% è CP_1 stato praticato il calcolo a scalare previsto dalla formula Gabrielli.”
Vista ed esaminata la CTU della quale questo Istruttore condivide e sposa gli aspetti logico- scientifici, la domanda del ricorrente è meritevole di accoglimento.
Le spese e competenze di lite seguono la soccombenza.
PQM
II Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, dott. Enrico Rizzo definitivamente pronunciando nel giudizio promosso dal sig. nei confronti Parte_2 dell' in persona del Legale Rappresentante pro-tempore, disattesa ogni contraria istanza, CP_1 eccezione e deduzione, così provvede: 1) Accoglie il ricorso per le argomentazioni addotte in parte motiva;
2) Riconosce alla parte ricorrente una inabilità permanente pari al 6% con decorrenza dalla data della domanda amministrativa ovvero marzo 2016;
3) Condanna l' , in persona del Legale Rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1 delle spese e competenze di lite che liquida in € 1800,00, oltre spese generali, Iva e Cpa, come per legge da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario;
4) Condanna l' al pagamento delle spese di CTU in favore della Dott.ssa CP_1 Per_1 che liquida in € 290,00 oltre accessori di legge se dovuti;
[...]
Locri (RC) 09.01.2025 IL GIUDICE
Dott. Enrico Rizzo
Provvedimento redatto attraverso l'applicativo “ Consolle del Magistrato” in data 09/01/2025 e depositato alle ore 16,54