Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 15/07/2025, n. 13984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 13984 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 13984/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12335/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12335 del 2023, proposto da GA s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Cino Benelli e Sandro Guerra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.re.com.) Toscana, non costituito in giudizio;
nei confronti
RO ME s.a.s. di IS HE e AF IT s.p.a., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- della determina n. 39 Fascicolo n. GU14/583824/2023, notificata il 23 giugno 2023, recante “DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA centro ME sas - GA Spa”, adottata dal Co.re.com. Toscana;
- di ogni atto e provvedimento ad essa presupposto e conseguente, ancorché incognito.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 9 luglio 2025 la dott.ssa Marianna Scali e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il presente ricorso ha ad oggetto la determina, come in epigrafe specificata, con la quale il Comitato Regionale per le Comunicazioni della Toscana (di seguito anche solo Co.re.com), nell’ambito del procedimento di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche di cui all’allegato “A” della delibera 203/18/CONS, ha accolto parzialmente l’istanza presentata da RO ME s.a.s. di IS HE (di seguito anche solo RO ME), nei confronti di GA s.p.a., odierna ricorrente (di seguito anche solo GA).
La controversia sottoposta al Co.re.com., e oggi riproposta innanzi a questo Tribunale, ha origine dal procedimento di migrazione dell’utenza bussiness n. 0574/620192, intestata a RO ME, da GA, in qualità di operatore “donating”, a AF s.p.a. (di seguito AF), in qualità di operatore “recipient”.
In particolare, RO ME, nell’ambito del procedimento innanzi al Co.re.com., aveva contestato disservizi e l’addebito di costi non dovuti nei confronti di AF e GA.
Va sin da subito detto che in sede di procedura conciliativa, RO ME e AF raggiungevano un accordo transattivo.
Per ciò che attiene invece alle contestazioni nei confronti di GA, in assenza di accordo tra le parti, il Co.re.com. decideva nel merito la controversia e, in parziale accoglimento delle richieste di RO ME, dichiarava:
- indebita la prosecuzione della fatturazione, da parte di GA, per la linea dati, in epoca successiva al 16 giugno 2022, data della migrazione dell’utenza di RO ME verso AF;
- non dovuto l’addebito da parte di GA nei confronti di RO ME dei costi di “recesso anticipato” (in particolare quelli di cessazione della linea e di chiusura del contratto);
- dovuto, in favore di RO ME, un indennizzo pari ad euro € 52,50 per mancata riposta al “reclamo” dallo stesso inoltrato a mezzo PEC il 29 agosto 2022 nei confronti di GA.
Parte ricorrente, nell’impugnare la predetta delibera, fa valere due motivi di ricorso come di seguito rubricati:
“ PRIMO MOTIVO: VIOLAZIONE DELL’ART. 15 DIRETTIVA 2002/58/UE. VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 3 D.L. N. 7/2007, CONV. NELLA L. N. 40/2007. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1218 E 2697 C.C. E DELL’ART. 115 C.P.C. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 123, COMMA 2 E 132 D. LGS. N. 196/2013. VIOLAZIONE DELL’ALLEGATO “A” ALLA DELIBERA AGCOM 487/18/CONS. VIOLAZIONE DELL’ART. 4 DELLA DELIBERA N. 252/16/CONS. VIOLAZIONE DELL’ART. 1, LETT. D) DELIBERA 179/03/CSP. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA O ERRONEA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ MANIFESTA E TRAVISAMENTO. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA ”;
“ SECONDO MOTIVO: VIOLAZIONE DELL’ART. 1227 C.C. VIOLAZIONE DELL’ART. 12, COMMA 1 DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI INDENNIZZI APPLICABILI NELLA DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE TRA UTENTI E OPERATORI DI COMUNICAZIONI ELETTRONICHE DI CUI ALL’ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 347/18/CONS. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA O ERRONEA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA ”.
2. L’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni si è costituita per resistere al gravame.
3. All’esito dell’udienza pubblica del 9 luglio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è infondato.
4.1. Con il primo motivo GA, sotto un primo profilo, contesta che il Co.re.com abbia ritenuto, nell’ambito del provvedimento impugnato, “indebita” la fatturazione successiva al 16 giugno 2022, data di migrazione dell’utenza n. 0574/620192. È infatti accaduto che, successivamente alla migrazione, GA abbia continuato a fatturare per una diversa linea dati, la 0574/14753570, che RO ME dichiarava non aver mai attivato e che comunque riteneva essere cessata a seguito della richiesta di migrazione.
Ciò posto GA contesta la conclusione del Co.re.com., contenuta nel provvedimento impugnato, secondo cui nel contratto a suo tempo stipulato con RO ME non vi fosse alcun riferimento alla “linea dati impianto 0574/14753570”, che il servizio ADSL fosse “già compreso nell’offerta della linea n. 0574 620192” e che, conseguentemente GA non avrebbe potuto addebitare costi per tale linea.
GA, a sostegno della erroneità della esposta valutazione del Co.re.com., evidenzia quanto segue: « il contratto stipulato con l’operatore telefonico (doc. 2) recava un chiaro riferimento ai servizi di connettività “Comunica Easy” e “Comunica Fibra Upgrade” 30m/3M/1.5M/512Kbps afferenti alla contestata linea dati 0574/14753570. Tali servizi sono stati mantenuti attivi fino alla fine del mese di agosto dell’anno 2022 quando, in data 29 agosto 2022, per la prima volta la RO ME ha esercitato il diritto di recesso (doc. 4) (…)».
La censura è priva di fondamento.
Dall’esame della documentazione in atti emerge che il contratto all’epoca stipulato dall’utente con ON (oggi GA) si riferiva espressamente alla sola numerazione 0574/620192 e che la relativa offerta comprendeva sia la linea telefonica che l’ADSL. Pertanto, la circostanza che nella richiesta di migrazione non sia stata inserita anche la linea dati 0574/14753570 si spiega in ragione del fatto che RO ME, ragionevolmente, non sapeva che la propria offerta contenesse l’attivazione anche di tale linea dati; attivazione alla quale peraltro non aveva interesse considerato che sulla linea 0574/620192 – questa sì indicata nel contratto - era già previsto il traffico dati.
Le presenti conclusioni non sono messe in discussione dal rilievo, su cui insiste parte ricorrente, che in effetti il contratto indicava i servizi di connettività «Comunica Easy» e «Comunica Fibra Upgrade» 30m/3M/1.5M/512Kbps i quali afferivano, sostiene GA, alla contestata linea dati 0574/14753570. È opinione del Collegio, difatti, che il mancato riferimento nel contratto alla predetta numerazione impediva a RO ME di comprendere che tali servizi si riferissero a tale linea invece che a quella 0574/620192, l’unica indicata nel contratto.
Deve peraltro evidenziarsi che, in ossequio ai principi di buona fede contrattuale, a fronte di un contratto di contenuto così ambiguo, ed in presenza di una richiesta di migrazione dell’utente da GA verso nuovo operatore, la predetta Società, in caso di dubbi sull’effettiva portata della richiesta, avrebbe dovuto chiedere chiarimenti all’utente e non continuare a fatturare per una linea dati che non era menzionata nell’offerta contrattuale in discussione.
Ne deriva la legittimità dello storno per la fatturazione della linea 0574/14753570, disposto dal Co.re.com..
4.2. Sempre nell’ambito del primo motivo, sotto un secondo profilo, la società ricorrente contesta la conclusione del Co.re.com, secondo la quale spettasse ad GA l’onere di “ provare per tabulas la sussistenza di traffico telefonico e delle singole connessioni, al fine di giustificare la fatturazione di importi successivi ” alla richiesta di migrazione. GA, in relazione a tale profilo, ha lamentato la violazione dell’art. 2697 c.c. e 115 c.p.c. in tema di riparto dell’onere probatorio, deducendo l’impossibilità, alla luce del quadro normativo di riferimento e della giurisprudenza europea, di produrre i tabulati telefonici al fine di dimostrare le singole connessioni dell’utente.
La censura è priva di fondamento, tenuto conto che:
- avendo GA disposto la fatturazione per una linea non indicata nel contratto era suo onere dimostrare il fatto costitutivo del credito fatto valere;
- GA, per un principio di vicinanza della prova, avrebbe potuto agevolmente dimostrare le connessioni ed il traffico, laddove per l’utente, viceversa, sarebbe stata “diabolica” la prova del fatto negativo (non aver effettuato traffico sulla linea contestata).
Le presenti conclusioni non sono inficiate dal rilievo, su cui insiste parte ricorrente, che, ai sensi dell’articolo 132 del d.lgs. n. 196/2003 (che pone stringenti limitazioni alla produzione dei tabulati a soggetti diversi dall’autorità giudiziaria) e dell’articolo 123 del d.lgs. n. 196/2003 (che limita a soli 6 mesi il periodo di trattamento dei dati relativi al traffico), all’operatore sarebbe preclusa la possibilità di dimostrare la sussistenza del traffico per cui è stata disposta la fatturazione. L’operatore, difatti, per dimostrare l’asserito traffico sulla numerazione 0574/14753570, come evidenziato dalla difesa del Co.re.com., avrebbe potuto limitarsi a produrre gli screenshot delle schermate dei sistemi interni, ovvero i documenti utilizzati dagli operatori che attestano il traffico in forma anonima/aggregata.
Ne deriva l’infondatezza anche del profilo di doglianza in scrutinio.
4.3. Sotto un terzo profilo, sempre contenuto nell’ambito del primo motivo, parte ricorrente contesta che il Co.re.com. abbia erroneamente ritenuto illegittimo l’addebito in fattura (dell’importo di euro 79,90) operato da GA nei confronti di RO ME per costi di cessazione linea e chiusura contratto a titolo di “ Disattivazione Servizi delibera Agcom 487/18/CONS Contributo di attivazione/installazione del 01-08-2022 ”.
Ai fini dello scrutinio di tale profilo di doglianza è opportuno richiamare la normativa di riferimento per come riportata nella delibera impugnata.
Ai sensi dell’art. 4 della delibera AGCOM n. 252/16/CONS, in fase di pubblicizzazione dell’offerta, gli operatori sono tenuti a comunicare, con le modalità di cui all’articolo 4, il dettaglio dei costi delle offerte e delle varie spese previste nel piano nella pagina web “trasparenza tariffaria”, evidenziando, per ciascuna offerta, tutte le spese che l’utente dovrà sostenere in corrispondenza di ogni mese in cui il recesso potrebbe essere esercitato. Tale disposizione prevede altresì che analoghe informazioni debbano essere fornite in fase di sottoscrizione del contratto, sia verbalmente sia attraverso idonea informativa – chiara e sintetica – da allegare al contratto.
Orbene, nel caso di specie, parte ricorrente non ha dimostrato, né nel corso del procedimento amministrativo, né nel corso del presente giudizio, di aver provveduto alla corretta informativa sui costi di recesso, e, tantomeno, ha spiegato le modalità di calcolo di tali costi; il che impedisce di ritenere che gli stessi fossero stati preventivamente accettati dall’utente e quindi a lui opponibili. Deve dunque affermarsi la correttezza dell’operato del Co.re.com. anche in relazione a tale profilo.
4.4. Con ulteriore profilo di doglianza contenuto nel primo motivo, parte ricorrente si duole del fatto che il Co.re.com abbia riconosciuto la spettanza dell’indennizzo in favore dell’utente nonostante lo stesso non abbia sporto un reclamo formale ma una semplice disdetta e che, comunque, l’operatore avrebbe fornito una risposta nei tempi stabiliti (45 giorni).
La doglianza è priva di fondamento.
Va anzitutto rilevato che non merita condivisione la tesi di parte ricorrente secondo cui la PEC del 29 agosto 2022 vada qualificata come una semplice manifestazione dell’esercizio del diritto di recesso.
RO ME, difatti, con la pec 29 agosto 2022, non solo ha richiesto la cessazione della linea (rappresentando di aver già richiesto in precedenza l’“annullamento” del contratto), ma ha anche richiesto l’emissione di note di credito per le fatture nel frattempo emesse. È del tutto evidente che in suddetta missiva l’utente stava segnalando un disservizio all’operatore e formulando una specifica richiesta (di storno).
Va parimenti dichiarata priva di fondamento l’affermazione del ricorrente secondo cui l’operatore avrebbe fornito una risposta al reclamo nei tempi stabiliti e, segnatamente, il giorno stesso in cui ha ricevuto la richiamata pec.
Ai fini dello scrutinio di tale profilo di doglianza si rende necessario richiamare il disposto dell’art. 8, comma 4, della delibera AGCOM n. 179/03/CSP (nonché del successivo articolo 11, comma 2, della medesima delibera), il quale prevede che la risposta al reclamo debba essere adeguatamente motivata e fornita entro il termine indicato nel contratto (e comunque non superiore a 45 giorni dal ricevimento della richiesta).
Nel caso di specie, la PEC (del 29 agosto 2022) con la quale l’operatore asserisce di aver fornito risposta si limita a riscontrare quanto segue « (…) come richiesto provvediamo alla disattivazione dei servizi attivi. Non vediamo ulteriori comunicazioni ricevute, vi chiediamo gentilmente di reinoltrarcele per verifica (…) ». È evidente come tale comunicazione non consenta all’utente finale di comprendere per quale motivo la fatturazione è proseguita nonostante il completamento della migrazione e dunque non possa considerarsi propriamente una risposta al reclamo.
Ne deriva la correttezza della conclusione del Co.re.com. in ordine alla legittimità dell’addebito dell’indennizzo a carico dell’operatore, non avendo parte ricorrente dimostrato di aver fornito una chiara risposta al reclamo di RO ME nei tempi previsti dalla normativa regolamentare.
5. Con il secondo motivo di ricorso, formulato in via subordinata, parte ricorrente, dopo aver evidenziato che l’accordo transattivo concluso da RO ME e AF prevedeva il pagamento, da parte di quest’ultima, in favore dell’istante, della somma di euro 14,64 euro, sostiene che dall’indennizzo addebitato a suo carico andrebbe sottratto quanto già ottenuto da RO ME da AF.
La censura è priva di fondamento, atteso che la transazione con AF attiene a condotte e disservizi diversi da quelli lamentato nei confronti di GA. Le due misure indennitarie (peraltro di importo più che modico), pertano, non sono fra loro compensabili.
La ricorrente inoltre lamenta che « l’Autorità non abbia logicamente considerato ai sensi dell’art. 1227 c.c., in sede di quantificazione dell’indennizzo, l’inerzia della parte istante, avendo quest’ultima richiesto la disattivazione dei servizi di connettività soltanto in data 29 agosto 2022 ».
La censura non merita accoglimento, tenuto conto che, come chiarito in precedenza, RO ME poteva ragionevolmente ritenere di aver attiva solo la numerazione per cui aveva richiesto la migrazione. La circostanza che la disattivazione dei servizi di connettività per la linea 0574/14753570 sia stata richiesta soltanto in data 29 agosto 2022 deriva dal fatto che solo con il perdurare della fatturazione, e nonostante il perfezionamento della migrazione richiesta, RO ME si è reso conto che GA aveva attivato una linea non richiesta e che comunque doveva ritenersi cessata con il perfezionamento della migrazione. Nessuna inerzia colposa è pertanto addebitabile all’utente.
Ne deriva l’infondatezza anche del secondo motivo.
6. La peculiarità della questione trattata giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Mele, Presidente
Marianna Scali, Primo Referendario, Estensore
Giuseppe Bianchi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marianna Scali | Francesco Mele |
IL SEGRETARIO