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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 05/03/2025, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, pronunzia la presente
S E N T E N Z A nel proc. n. 5139/2023 RG promosso da
Parte_1 con l'avv. Roberto Fiscon contro
Controparte_1 con l'avv. Francesco Mercurio
OGGETTO: azione di inefficacia ex art. 64 l.fall. e/o revocatoria ex artt. 66 l. fall. e 2901 c.c..
e/o azione di arricchimento ex art. 2041 c.c.
MOTIVAZIONE
1. Con decreto inaudita altera parte del 14.03.2023 emesso nel procedimento cautelare n. 1707/2023 RG, questo tribunale, in accoglimento del ricorso proposto dal Parte_1
[...
“ritenuto che gli elementi allegati e riscontrati in ordine al fumus boni iuris in relazione al prospettabile atto revocabile (pagamento di debito “altrui” con rinuncia al regresso) e al pericolo nel ritardo, segnatamente evidenziato da abituali pregresse condotte spregiudicate dell'amministratore unico di Immobiliare Millenium volte a sottrarre i beni alla garanzia dei creditori inducono il convincimento della veromiglianza della prospettazione di parte ricorrente a tutela delle ragioni da far valere in sede di merito”, autorizzava “il sequestro conservativo di ogni e qualsiasi bene mobile, immobile e credito appartenente alla società fino _1 alla concorrenza del credito di euro 1.600.000,00 vantato dal Fallimento ricorrente, oltre interessi, rivalutazione e spese”.
2. Instaurato il contraddittorio, con ordinanza del 15.06.2023, il predetto decreto di sequestro veniva confermato. A sostegno di tale decisione, questo tribunale osservava che
“Con ricorso depositato in data 7 marzo 2023 il (già EX NG s.r.l.) Parte_1 chiedeva l'emissione di un sequestro conservativo ante causam nei confronti della società fino ALammontare di € 1.600.000,00, affermando di volere Controparte_2
1 ottenere, nel merito, la dichiarazione di inefficacia ai sensi dell'art. 64 l.fall. e/o di revocabilità ai sensi degli artt. 66 l.fall. e 2901 c.c. della rinuncia del diritto di surroga e regresso posta in essere dalla fallita a favore della Immobiliare Millenium dopo aver eseguito un pagamento di
€ 1.600.000,00, con mezzi propri, in favore di a estinzione di un Controparte_3 debito ipotecario gravante sulla villa di (debito che quest'ultima nei Controparte_2 PT rapporti interni con si era accollata). Quanto al fumus boni iuris, la curatela ha evidenziato PT che nel maggio 2015 la società , amministrata da , costituiva la società Persona_1
(sempre amministrata da ), conferendo la villa in Controparte_2 Persona_1
GO, gravata da un mutuo di oltre due milioni di euro garantito ipotecariamente nei confronti di Banca Padovana;
mutuo che si era accollata. La Banca, come peraltro
CP_2
PT riconosciuto, nell'aprile 2015 notificava a , e i coniugi , un atto di
CP_2 Per_1 precetto fondato sul mutuo del 7.04.2010 che si era accollata, chiedendo il
CP_2 pagamento della complessiva somma di € 2.234.820,65 (si veda doc. avv. n. 4) e poi, nel maggio 2015, visto l'esito infruttuoso del precetto, dava avvio ad un'esecuzione immobiliare
PT nei confronti di , di e dei garanti, coniugi . Il precetto e l'esecuzione
CP_2 Per_1 vennero avviati dalla Banca sulla base del mutuo fondiario del 07.04.2010 anche nei confronti
PT di , in quanto l'accollo di detto mutuo da parte di non era stato un accollo
CP_2
PT liberatorio. Quindi, mentre nei rapporti interni tra e , quest'ultima doveva
CP_2 provvedere a pagare detto mutuo, il creditore Banca aveva la possibilità di agire nei confronti
PT sia di che di . A seguito di un accordo siglato con la Banca nell'ottobre 2017,
CP_2
PT
, ed il OR si impegnavano a versare in favore dell'istituto di credito CP_2 Per_1 PT una somma complessiva di € 1.800.000,00, di cui € 1.600.000,00 vennero versati da ed i restanti € 200.000,00 vennero versati in parte (per € 107.089,52) dal OR Persona_1
(tramite il ricavato della vendita di un mezzo di un rudere di cui era comproprietario con il fratello) e i restanti € 97.000,00 tramite versamenti effettuati della società DT OU (altra società facente capo alla famiglia ). A seguito di detto versamento, di complessivi € Per_1
1.800.000,00, la Banca nel 2018 ha rinunciato ALesecuzione immobiliare de qua e ALipoteca gravante sulla villa in GO, abitata dalla famiglia , che è rimasta (ed è Per_1 tuttora) di proprietà della società , libera da qualsivoglia debito bancario e iscrizione CP_2 PT ipotecaria. Nel contempo - già ALepoca pacificamente insolvente e con debiti erariali milioniari - dopo aver effettuato il versamento di € 1.600.000,00 alla Banca per estinguere il debito che si era accollata, ha rinunciato espressamente al diritto di surroga e CP_2 regresso nei confronti di e, dopo essere stata messa in liquidazione nell'aprile Controparte_2
2019, è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Padova nell'aprile 2020 su istanza dell
[...] PT
. Alla data di fallimento era completamente priva di qualsivoglia Controparte_4 bene e/o attività e l è stata ammessa al passivo di per € Controparte_4 PT1
2.665.000.00 per tributi e contributi non versati sistematicamente e continuativamente dal
2 2011 al fallimento. La rinuncia di cui al punto che precede, in quanto atto a titolo gratuito e PT lesivo degli interessi dei creditori della fallita , sarà oggetto di azione di inefficacia da parte della curatela. Per quanto concerne il periculum in mora, la curatela ha evidenziato che il OR PT
, amministratore sia di che di , è soggetto particolarmente abile che, Per_1 CP_2 grazie alle complesse operazioni di cui sopra si è sinteticamente detto (e meglio indicate nel ricorso per sequestro), è riuscito a “salvare” la propria villa in GO, liberandola da PT qualsiasi debito e/o iscrizione ipotecaria, ha trasferito la redditizia attività aziendale di alla società IA RL (altra società facente capo alla famiglia ) lasciando, nel Per_1 contempo, “morire” con i consistenti debiti erariali. Il Giudice designato, con PT1 provvedimento del 14 marzo 2023, ritenuto che gli elementi allegati e riscontrati in ordine al fumus boni iuris in relazione al prospettabile atto revocabile (pagamento di debito “altrui” con rinuncia al regresso) e al pericolo nel ritardo, segnatamente evidenziato da abituali pregresse condotte spregiudicate dell'amministratore unico di Immobiliare Millenium volte a sottrarre i beni alla garanzia dei creditori inducono il convincimento della verosimiglianza della prospettazione di parte ricorrente a tutela delle ragioni da far valere in sede di merito, autorizzava inaudita altera parte il sequestro conservativo di ogni e qualsiasi bene mobile, immobile e credito appartenente alla società fino alla concorrenza del credito di CP_2 euro 1.600.000,00 vantato dal Fallimento ricorrente, oltre interessi, rivalutazione e spese. La società si è costituita in giudizio con memoria depositata in data 17 Controparte_2 aprile 2023, nella quale, contestando quanto esposto dalla curatela, chiedeva la revoca dei provvedimenti assunti dal Giudice con il decreto del 14 marzo 2023, con conseguente ordine di cancellazione del sequestro dai Registri Immobiliari e condanna della curatela alla rifusione delle spese. All'udienza del 20 aprile 2023, il Giudice relatore, dopo ampia discussione, su richiesta delle parti, ha assegnato al termine per il deposito di memoria ed eventuale Parte_1 documentazione fino al 12 maggio 2023 e alla resistente termine per deposito di CP_2 memoria ed eventuale documentazione fino al 31 maggio 2023, rinviando per discussione ALudienza del 15 giugno 2023. Le tesi difensive della resistente rimangono poco apprezzabili;
risulta invero inverosimile che l'amministratore di un ente creditizio abbia rinunciato al proprio credito di oltre due milioni di euro e ALipoteca sulla villa in GO in virtù di un versamento di soli € 107.000,00 pari a circa il 5% dell'importo del credito. E' chiaro ed incontrovertibile sulla scorta della documentazione in atti che l'impegno di esdebitare la società
nei confronti della (ossia di transare il debito ipotecario di oltre due CP_2 Parte_2 milioni di euro che si era accollata ed oggetto del precetto) era stato assunto CP_2 solidalmente sia da che dal OR i quali si impegnavano nei confronti di PT1 Per_1
a provvedere, con mezzi propri a liberare dal debito ipotecario della stessa CP_2 CP_2 nei confronti della Banca entro il 31 dicembre 2018, rinunciando altresì ad ogni diritto di surroga e regresso nei confronti di per ogni pagamento effettuato in favore della Banca. CP_2
3 PT Quindi è evidente che sia che il OR si impegnavano congiuntamente per Per_1 transare con mezzi propri il debito ipotecario di nei confronti della Banca CP_2 PT Padovana/Lucrezia. Dipoi è incontrovertibile che non ha versato a l'importo di € CP_5 PT 1.600.000,00 a saldo e stralcio del proprio debito;
ha versato € 1.600.000,00 quale quota parte del complessivo accordo di € 1.800.000,00 raggiunto con la Banca al fine di ottenere la cancellazione del debito ipotecario accollato da di € 2.200.000,00 di cui ALatto di CP_2 precetto e dell'ipoteca gravante sulla villa di GO. In buona sostanza, è chiaro ed evidente che, a fronte del complessivo versamento di somme in favore della Banca da parte sia di che di (quest'ultimo per la modesta somma di € 107.000,00), PT1 Persona_1
è stata liberata da ogni debito e da ogni garanzia ipotecaria sul proprio patrimonio CP_2 immobiliare (la villa del OR ) e, contestualmente, sia sia il OR , Per_1 PT1 Per_1 per i versamenti dagli stessi effettuati in favore della Banca al fine di ottenere la liberazione di dal debito ipotecario di oltre due milioni di euro, hanno rinunciato a ogni diritto di CP_2 regresso e/o surroga nei confronti di . Tanto basta per considerare integrato il fumus CP_2 boni iuris. Quanto al periculum si ravvisano pacifici gran parte degli elementi enucleati in PT ricorso sicchè l'atteggiamento del OR , amministratore unico di nonché Persona_1 di , risulta essere sempre stato volto ad utilizzare le risorse della fallita a discapito CP_2 della massa dei creditori (in particolare dALRA) solo ed esclusivamente per mantenere la proprietà e la disponibilità della prestigiosa villa in cui abita e tutto ciò si ritiene integri i presupposti del periculum in mora”.
3. Avverso detta ordinanza di conferma del sequestro conservativo,
[...] proponeva reclamo. _1
Con ordinanza collegiale del 19.07.2023 (collegio di cui lo scrivente era componente), questo tribunale respingeva il reclamo.
Nella motivazione, il collegio osservava che “Il reclamo si fonda in primo luogo sulla censura ALaffermazione del fumus della pretesa creditoria del , in dipendenza del Parte_1 fatto che non vi sarebbe stato alcun diritto di regresso della fallita nei confronti della PT1
Immobiliare Millenium per effetto del pagamento di €.1.600.000,00 eseguito dalla stessa
PT1 in bonis in favore di , in quanto tale pagamento sarebbe stato effettuato Controparte_6 per il soddisfacimento del solo debito della stessa , laddove il pagamento satisfattorio del
PT1 credito di verso , garantito da ipoteca sull'immobile di proprietà CP_5 Controparte_1 di quest'ultima, andrebbe ravvisato esclusivamente in quello effettuato da in Persona_1 proprio, per €.107.089,52 e dalla DT OU s.r.l. per €.90.000,00. In particolare la reclamante ha sottolineato che il diritto di regresso deriva dal pagamento e che pertanto la mera assunzione dell'obbligazione da parte di , in assenza del pagamento stesso, è irrilevante
PT1 al fine di configurare un diritto di surroga e regresso di , oggetto di rinuncia a titolo gratuito
PT1
e come tale colpito da inefficacia. In merito va osservato che, contrariamente a quanto
4 sostenuto dalla reclamante, risulta documentato che il credito fatto valere da
[...]
(quale cessionaria di ), saldato con il pagamento da CP_6 Controparte_7 PT parte di di €.1.600.000,00, oltre a quello effettuato da per €.107.089,52 Persona_1
e dalla DT OU s.r.l. per €.90.000,00, è rappresentato dalla somma di €.2.236.380,96, PT oggetto del precetto in data 17.4.2015 a carico di (allora EX NG), di
[...]
e della di lui moglie, , derivante dal mutuo fondiario in data 7.4.2010 Per_1 Persona_2
(doc.4 reclamante). Tale mutuo fondiario è esattamente quello che si Controparte_1
è accollata, fino a concorrenza della somma di €.2.300.835,31, nell'atto costitutivo in data
19.5.2015 (doc.4 reclamato), avendo ricevuto a titolo di conferimento di capitale, dalla socia
EX NG, proprio l'immobile di GO (villa, altro fabbricato abitativo e terreni) ipotecato a garanzia del predetto mutuo, tanto che il pignoramento conseguente il precetto suindicato è avvenuto a carico della neo costituita , essendo nelle more Controparte_1 intervenuti la costituzione della società e il conferimento dell'immobile ipotecato. La reclamante PT ha sostenuto in giudizio che il complessivo debito di verso sarebbe Controparte_6 stato pari a circa 6 milioni di euro e che pertanto il pagamento dalla stessa effettuato era funzionale al saldo di esso, mentre per la quota di oltre €.2.000.000,00 a carico di _1
, il pagamento sarebbe stato pari ad €.207.000,00 e corrisposto da
[...] Persona_1
e da DT OU. Tale assunto non risulta sostenuto da adeguate evidenze probatorie poiché la notificazione della cessione a , inviata da (doc.3 Controparte_3 Parte_3 reclamante), fa riferimento ad un debito di oltre €.6.000.000,00 al 31.12.2015, ma si tratta di PT indicazione da presumersi correlata ALammontare originario dei finanziamenti ricevuti da PT dal 1999 al 2010 (allora , divenuta EX NG e poi ), laddove si consideri che CP_8 Cont l'originaria creditrice, dell , aveva intimato il precetto suindicato soltanto CP_7 qualche mese prima della cessione per il mutuo fondiario contratto nel 2010, con il quale è plausibile che la avesse saldato i debiti pregressi verso la stessa banca, dato che il mutuo PT1 stesso era destinato a “finanziare esigenze di liquidità”. Infatti non sembra altrimenti spiegabile il fatto che la banca agisse esecutivamente soltanto in forza del mutuo fondiario contratto nel
2010 (docc.
4-13 reclamante) e non dei precedenti contratti di mutuo fondiario e di apertura di credito (doc.10-11-12 reclamante), e dunque per debiti più antichi. A conferma di tale rilievo appare la dichiarazione contenuta nella lettera impegno sottoscritta da , quale Persona_1 PT rappresentante di in data 30.7.2017 (doc.18 reclamato), per l'assunzione del piano di risanamento del debito di , nella quale si legge: “la complessiva Controparte_1 posizione debitoria di nonché di nei confronti della Parte_1 Controparte_1
cessionaria quest'ultima della posizione creditoria oggi Controparte_3 rappresentata dal complessivo pignoramento immobiliare realizzato su proprietà immobiliari intestate alla e pendente avanti il Tribunale di Padova con RGE Controparte_1
n.469/2015”. Dalla lettura di tale attestazione di risulta dunque che l'intero debito della PT1
5 stessa alla data del 30.7.2017 era quello oggetto del precetto e cioè quello oggetto di PT1 accollo da . Va dato atto che nell'atto di transazione con Controparte_1 Parte_4
(doc. 7 reclamante) si fa riferimento anche al mutuo del 2001 e
[...] Controparte_6 ALapertura di credito del 2005 (non invece al mutuo del 1999, già estinto interamente, in coincidenza con la conclusione del mutuo fondiario del 2001, come risulta dalla compravendita in data 7.11.2017 – doc.9 reclamante), ma tale richiamo è certamente necessario in dipendenza del fatto che al saldo del solo, intero debito ancora esistente a carico di , PT1 avrebbero dovuto far seguito anche le cancellazioni delle iscrizioni ipotecarie effettuate in favore della stessa creditrice in forza dei richiamati rapporti, cancellazioni necessarie per liberare l'immobile di SA della e venderlo a terzi per realizzare il prezzo di PT1
€.1.600.000,00, girato a , quale prima tranche del saldo concordato in via transattiva. CP_5
Va poi sottolineato che l'intesa transattiva è successiva al deposito della perizia di stima dell'esperto nominato nella procedura esecutiva, che ha valutato il complesso del valore dei beni pignorati in circa €.1.850.000,00 (doc.6 reclamante), con ciò evidentemente favorendo la transazione per un importo di €.1.800.000,00, comprensivo anche di altri modesti debiti del o della moglie (quali garanti di Milestone s.r.l. e Giaciermipiace s.r.l.), dato che Per_1
l'esecutante non aveva prospettive di un maggior ricavo ALesito della procedura esecutiva, anche ai fini del saldo di altri debiti garantiti dal , i cui immobili erano stati pignorati Per_1 per la garanzia del debito di . In ogni caso la complessiva operazione conclusa con la PT1
transazione sub doc.7 ha avuto ad oggetto, per espressa pattuizione delle parti, il pagamento, PT congiuntamente, da parte di e del (oltre alla DT OU, intervenuta quale terza Per_1 con la somma di €.90.000,00) della somma complessiva di €.1.800.000,00 a saldo, anche e principalmente, del maggior debito oggetto del precetto, gravante sulla _1
, con la conseguenza che la rinuncia al diritto di surroga e regresso verso
[...] quest'ultima, senza alcuna corrispettivo da parte di , configura “prima facie” un atto a titolo PT1 gratuito per l'importo da essa versato di €.1.600.000,00, e cioè un atto inefficace, ai sensi dell'art. 64 L.F. Appare irrilevante ai fini in discussione il fatto, sottolineato dalla reclamante, che nell'atto di compravendita del bene di SA sia esclusa dagli effetti remissori del pagamento fatto da la cancellazione dell'ipoteca sul bene di , PT1 Controparte_1 trattandosi di garanzia estranea al rapporto oggetto del contratto, intervenuto fra e la PT1 terza acquirente, Immobiliare Faro, come pure il fatto che a seguito di tale pagamento CP_5 abbia acconsentito alla cancellazione delle sole ipoteche iscritte sull'immobile compravenduto, dato che il saldo della transazione sarebbe intervenuto al pagamento dell'ulteriore somma di
€.200.000,00 entro il 20.10.2019 (doc. 7), e dunque era del tutto logico che la creditrice liberasse il bene da vendere e conservasse la garanzia ipotecaria sui beni di GO
(non oggetto di liquidazione) fino al saldo. Analogamente irrilevanti al fine di una diversa valutazione appaiono le risultanze delle scritture contabili delle società interessate, ed in
6 particolare il fatto che al 31.12.2017 la avesse azzerato contabilmente il suo debito verso PT1
e che avesse invece mantenuto l'iscrizione dell'intero debito CP_3 Controparte_1 di €.2.175.968,00, trattandosi ALevidenza della conseguenza del fatto che aveva PT1 ottenuto la cancellazione delle ipoteche e venduto il proprio immobile libero, mentre aveva ancora un immobile gravato dALipoteca, formalmente quale Controparte_1 terza datrice, nei rapporti con la banca ma in realtà quale effettiva debitrice, per effetto dell'accollo, nei rapporti interni con la , debito che sarebbe stato estinto verso la banca PT1 soltanto con il pagamento del saldo della somma di €.1.800.000,00, non ancora avvenuto.
Altresì irrilevante appare il fatto che il pagamento di sia intervenuto in epoca precedente PT1 alla presentazione del piano di risanamento di , avvenuta nel 2018, Controparte_1 poiché la “lettera di impegno irrevocabile” allegata, con la quale e il si sono PT1 Per_1 obbligati a “promuovere e realizzare un'attività di negoziazione e transazione della complessiva posizione debitoria di nonché di nei confronti Parte_1 Controparte_1 della ” e di “ottenere la liberazione di , in Controparte_3 Controparte_1 adempimento a quanto sopra esposto da ogni impegno nei confronti di
[...]
”, nonché hanno precisato che “ e dichiarano di non Controparte_3 Parte_1 Persona_1 aver nulla a che pretendere per qualsiasi titolo o ragione nei confronti della stessa
[...]
risulta datata 30.7.2017 e dunque la transazione conclusa con Controparte_1 [...]
in epoca precedente alla presentazione del piano (nell'ottobre 2017) e i CP_3 pagamenti in essa previsti appaiono costituire mera esecuzione in via anticipata di tale lettera impegno. Va aggiunto che, anche in assenza della lettera impegno, essendo il debito oggetto di accollo da parte di , il pagamento da parte della debitrice originaria, Controparte_1
, avrebbe comunque comportato il diritto di surroga e regresso di quest'ultima. In definitiva PT1 del tutto correttamente il primo giudice ha ritenuto che la liberazione di Controparte_1 dal debito garantito sia avvenuta per effetto del complessivo pagamento effettuato (insieme ad altri) da e che via sia il fumus che la seguente rinuncia ALazione di surroga e regresso PT1 da parte della stessa in bonis costituisca atto a titolo gratuito, affetto da inefficacia per il PT1
. Quanto al “periculum in mora” va osservato che risulta pienamente condivisibile Parte_1 quanto rilevato dal primo giudice circa la valenza della condotta del legale rappresentante della quale indice del concreto pericolo di perdita della garanzia del credito, Controparte_1 in assenza della misura cautelare concessa. Invero, ferma restando la rilevante entità del credito, a fronte dell'unico immobile di cui risulta essere proprietaria la reclamante (stimato a bilancio della del valore di oltre €.
2.000.000 e in sede esecutiva stimato Controparte_1 nel minor valore di €.525.000,00 – doc.6 reclamante), va sottolineato che assume nella specie valenza rilevante il profilo soggettivo. Invero, come ben sottolineato dal ricorrente, odierno reclamato, la condotta posta in essere dal legale rappresentante della reclamante,
[...]
, nella gestione delle società da lui amministrate e partecipate dallo stesso e/o dai Per_1
7 suoi familiari, appare indice di una disinvolta propensione a gestire i patrimoni in modo da spostare le componenti di maggior rilievo, sottraendole ai creditori. Particolarmente significativa è l'operazione attraverso la quale il ha costituito la Per_1 _1
esclusivamente per conferirle la villa nella quale abitava gravata da ipoteca e
[...] PT prossima al pignoramento a carico di , liberandola con le modalità sopra descritte. Nella stessa direzione va il trasferimento delle quote di , inizialmente Controparte_1 appartenenti a , a società facenti capo ai congiunti del (dapprima DT OU e PT1 Per_1 quindi Beltalia s.r.l. - docc.12-14-15 reclamato). Significativa poi la circostanza del pagamento delle utenze della villa utilizzata come abitazione dal mediante risorse della Per_1 PT1
(doc.30), nonostante quest'ultima non fosse, né la proprietaria, né socia della proprietaria,
. In tale contesto il fatto dedotto in reclamo che il , in quanto Controparte_1 Per_1 amministratore di tutte le società interessate, abbia lasciato insoluti debiti di verso l'RA PT1 per pagare i dipendenti ed abbia in proprio versato alcune somme ALRA (in realtà il doc.20 non sembra attestare alcun pagamento ALRA ma solo una comunicazione a per una PT1 definizione agevolata del debito, verosimilmente non seguita da pagamenti, dato il successivo fallimento), non fa venir meno un profilo intenzionale nella sottrazione delle risorse di PT1 destinate al pagamento dei creditori il che esclude una prognosi positiva circa la conservazione della garanzia per i creditori da parte della società dallo stesso amministrata, odierna reclamante. L'ordinanza di sequestro va dunque integralmente confermata”.
4. Nel presente giudizio di merito, ha avuto luogo un'istruttoria meramente documentale.
Previo deposito degli scritti difensivi finali, la causa passa ora in decisione.
5. Ciò premesso, questo tribunale osserva che il presente giudizio di merito non conduce a modificare le conclusioni alle quali sono concordemente giunti i due giudici della fase cautelare, considerando che le tematiche odierne ricalcano sostanzialmente quelle già esaminate nelle due fasi cautelari.
Va ora precisato che, ai sensi dell'art. 2704 c.c., la rinuncia al regresso o surroga di cui alla lettera di impegno irrevocabile del 30.07.2017 (doc. 24 att.), ha acquistato data certa solo con la sua iscrizione presso il registro delle imprese l'8.11.2018, con la conseguenza che, alla data del fallimento dichiarato il 29.05.2020, non era ancora decorso il termine biennale di cui ALart. 64 del R.D. 16.03.1942, n. 267, il quale - come noto - prevede che sono privi di effetto rispetto ai creditori, se compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, gli atti a titolo gratuito, esclusi i regali d'uso e gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilità, in quanto la liberalità sia proporzionata al patrimonio del donante.
In merito alla questione dell'imputazione del pagamento di euro 1.600.000,00, è decisivo osservare che nella cit. lettera 30.07.2017-8.11.2028, ha espressamente dato PT1
8 atto dell'inesistenza – nei confronti della Banca di credito cooperativo dell'alta padovana – di debiti diversi da quello per cui è causa, con la conseguenza che in ogni caso, a prescindere dALesistenza di ulteriori debiti, è chiara la sua volontà di imputare il pagamento a tale debito e non ad altri. Lo stesso risulta espressamente dal punto 4.1 (“obiettivi e presupposti”) e dal punto 4.2 (“assumptions del piano”) del piano iscritto l'8.11.2018 dalla odierna convenuta (v. doc. 24, pagg. 7 e 8, att.), ove viene fatta anche espressa menzione di una mail di Parte_3 del 25.09.2018: da ciò si desume che l'accordo transattivo con lo stesso di cui alle Parte_3 mail 23-25.10.2017 (di cui ai docc. 17 e 18 conv.), era stato superato.
La rinuncia di ad ogni suo credito nei confronti della convenuta, costituisce PT1 senz'altro un atto a titolo gratuito che incorre nella sanzione prevista dal cit. art. 64.
Le spese di giudizio, comprese quelle delle due fasi cautelari, seguono la soccombenza.
P Q M
definitivamente pronunziando, dichiara l'inefficacia della rinunzia 30.07.2017-23.10.2018 e condanna a pagare al la somma di euro Controparte_1 Parte_1
1.600.000,00 con interessi legali dal 29.05.2020 al saldo.
Condanna la stessa a rifondere al le spese di giudizio, comprese quelle delle due Parte_1 fasi cautelari, liquidate complessivamente in euro 49.716,16 per compenso professionale, oltre accessori di legge e spese generali.
Pone infine anche le spese prenotate a debito a carico della stessa convenuta.
Padova, 5 marzo 2025
Il giudice dott. Roberto Beghini
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IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, pronunzia la presente
S E N T E N Z A nel proc. n. 5139/2023 RG promosso da
Parte_1 con l'avv. Roberto Fiscon contro
Controparte_1 con l'avv. Francesco Mercurio
OGGETTO: azione di inefficacia ex art. 64 l.fall. e/o revocatoria ex artt. 66 l. fall. e 2901 c.c..
e/o azione di arricchimento ex art. 2041 c.c.
MOTIVAZIONE
1. Con decreto inaudita altera parte del 14.03.2023 emesso nel procedimento cautelare n. 1707/2023 RG, questo tribunale, in accoglimento del ricorso proposto dal Parte_1
[...
“ritenuto che gli elementi allegati e riscontrati in ordine al fumus boni iuris in relazione al prospettabile atto revocabile (pagamento di debito “altrui” con rinuncia al regresso) e al pericolo nel ritardo, segnatamente evidenziato da abituali pregresse condotte spregiudicate dell'amministratore unico di Immobiliare Millenium volte a sottrarre i beni alla garanzia dei creditori inducono il convincimento della veromiglianza della prospettazione di parte ricorrente a tutela delle ragioni da far valere in sede di merito”, autorizzava “il sequestro conservativo di ogni e qualsiasi bene mobile, immobile e credito appartenente alla società fino _1 alla concorrenza del credito di euro 1.600.000,00 vantato dal Fallimento ricorrente, oltre interessi, rivalutazione e spese”.
2. Instaurato il contraddittorio, con ordinanza del 15.06.2023, il predetto decreto di sequestro veniva confermato. A sostegno di tale decisione, questo tribunale osservava che
“Con ricorso depositato in data 7 marzo 2023 il (già EX NG s.r.l.) Parte_1 chiedeva l'emissione di un sequestro conservativo ante causam nei confronti della società fino ALammontare di € 1.600.000,00, affermando di volere Controparte_2
1 ottenere, nel merito, la dichiarazione di inefficacia ai sensi dell'art. 64 l.fall. e/o di revocabilità ai sensi degli artt. 66 l.fall. e 2901 c.c. della rinuncia del diritto di surroga e regresso posta in essere dalla fallita a favore della Immobiliare Millenium dopo aver eseguito un pagamento di
€ 1.600.000,00, con mezzi propri, in favore di a estinzione di un Controparte_3 debito ipotecario gravante sulla villa di (debito che quest'ultima nei Controparte_2 PT rapporti interni con si era accollata). Quanto al fumus boni iuris, la curatela ha evidenziato PT che nel maggio 2015 la società , amministrata da , costituiva la società Persona_1
(sempre amministrata da ), conferendo la villa in Controparte_2 Persona_1
GO, gravata da un mutuo di oltre due milioni di euro garantito ipotecariamente nei confronti di Banca Padovana;
mutuo che si era accollata. La Banca, come peraltro
CP_2
PT riconosciuto, nell'aprile 2015 notificava a , e i coniugi , un atto di
CP_2 Per_1 precetto fondato sul mutuo del 7.04.2010 che si era accollata, chiedendo il
CP_2 pagamento della complessiva somma di € 2.234.820,65 (si veda doc. avv. n. 4) e poi, nel maggio 2015, visto l'esito infruttuoso del precetto, dava avvio ad un'esecuzione immobiliare
PT nei confronti di , di e dei garanti, coniugi . Il precetto e l'esecuzione
CP_2 Per_1 vennero avviati dalla Banca sulla base del mutuo fondiario del 07.04.2010 anche nei confronti
PT di , in quanto l'accollo di detto mutuo da parte di non era stato un accollo
CP_2
PT liberatorio. Quindi, mentre nei rapporti interni tra e , quest'ultima doveva
CP_2 provvedere a pagare detto mutuo, il creditore Banca aveva la possibilità di agire nei confronti
PT sia di che di . A seguito di un accordo siglato con la Banca nell'ottobre 2017,
CP_2
PT
, ed il OR si impegnavano a versare in favore dell'istituto di credito CP_2 Per_1 PT una somma complessiva di € 1.800.000,00, di cui € 1.600.000,00 vennero versati da ed i restanti € 200.000,00 vennero versati in parte (per € 107.089,52) dal OR Persona_1
(tramite il ricavato della vendita di un mezzo di un rudere di cui era comproprietario con il fratello) e i restanti € 97.000,00 tramite versamenti effettuati della società DT OU (altra società facente capo alla famiglia ). A seguito di detto versamento, di complessivi € Per_1
1.800.000,00, la Banca nel 2018 ha rinunciato ALesecuzione immobiliare de qua e ALipoteca gravante sulla villa in GO, abitata dalla famiglia , che è rimasta (ed è Per_1 tuttora) di proprietà della società , libera da qualsivoglia debito bancario e iscrizione CP_2 PT ipotecaria. Nel contempo - già ALepoca pacificamente insolvente e con debiti erariali milioniari - dopo aver effettuato il versamento di € 1.600.000,00 alla Banca per estinguere il debito che si era accollata, ha rinunciato espressamente al diritto di surroga e CP_2 regresso nei confronti di e, dopo essere stata messa in liquidazione nell'aprile Controparte_2
2019, è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Padova nell'aprile 2020 su istanza dell
[...] PT
. Alla data di fallimento era completamente priva di qualsivoglia Controparte_4 bene e/o attività e l è stata ammessa al passivo di per € Controparte_4 PT1
2.665.000.00 per tributi e contributi non versati sistematicamente e continuativamente dal
2 2011 al fallimento. La rinuncia di cui al punto che precede, in quanto atto a titolo gratuito e PT lesivo degli interessi dei creditori della fallita , sarà oggetto di azione di inefficacia da parte della curatela. Per quanto concerne il periculum in mora, la curatela ha evidenziato che il OR PT
, amministratore sia di che di , è soggetto particolarmente abile che, Per_1 CP_2 grazie alle complesse operazioni di cui sopra si è sinteticamente detto (e meglio indicate nel ricorso per sequestro), è riuscito a “salvare” la propria villa in GO, liberandola da PT qualsiasi debito e/o iscrizione ipotecaria, ha trasferito la redditizia attività aziendale di alla società IA RL (altra società facente capo alla famiglia ) lasciando, nel Per_1 contempo, “morire” con i consistenti debiti erariali. Il Giudice designato, con PT1 provvedimento del 14 marzo 2023, ritenuto che gli elementi allegati e riscontrati in ordine al fumus boni iuris in relazione al prospettabile atto revocabile (pagamento di debito “altrui” con rinuncia al regresso) e al pericolo nel ritardo, segnatamente evidenziato da abituali pregresse condotte spregiudicate dell'amministratore unico di Immobiliare Millenium volte a sottrarre i beni alla garanzia dei creditori inducono il convincimento della verosimiglianza della prospettazione di parte ricorrente a tutela delle ragioni da far valere in sede di merito, autorizzava inaudita altera parte il sequestro conservativo di ogni e qualsiasi bene mobile, immobile e credito appartenente alla società fino alla concorrenza del credito di CP_2 euro 1.600.000,00 vantato dal Fallimento ricorrente, oltre interessi, rivalutazione e spese. La società si è costituita in giudizio con memoria depositata in data 17 Controparte_2 aprile 2023, nella quale, contestando quanto esposto dalla curatela, chiedeva la revoca dei provvedimenti assunti dal Giudice con il decreto del 14 marzo 2023, con conseguente ordine di cancellazione del sequestro dai Registri Immobiliari e condanna della curatela alla rifusione delle spese. All'udienza del 20 aprile 2023, il Giudice relatore, dopo ampia discussione, su richiesta delle parti, ha assegnato al termine per il deposito di memoria ed eventuale Parte_1 documentazione fino al 12 maggio 2023 e alla resistente termine per deposito di CP_2 memoria ed eventuale documentazione fino al 31 maggio 2023, rinviando per discussione ALudienza del 15 giugno 2023. Le tesi difensive della resistente rimangono poco apprezzabili;
risulta invero inverosimile che l'amministratore di un ente creditizio abbia rinunciato al proprio credito di oltre due milioni di euro e ALipoteca sulla villa in GO in virtù di un versamento di soli € 107.000,00 pari a circa il 5% dell'importo del credito. E' chiaro ed incontrovertibile sulla scorta della documentazione in atti che l'impegno di esdebitare la società
nei confronti della (ossia di transare il debito ipotecario di oltre due CP_2 Parte_2 milioni di euro che si era accollata ed oggetto del precetto) era stato assunto CP_2 solidalmente sia da che dal OR i quali si impegnavano nei confronti di PT1 Per_1
a provvedere, con mezzi propri a liberare dal debito ipotecario della stessa CP_2 CP_2 nei confronti della Banca entro il 31 dicembre 2018, rinunciando altresì ad ogni diritto di surroga e regresso nei confronti di per ogni pagamento effettuato in favore della Banca. CP_2
3 PT Quindi è evidente che sia che il OR si impegnavano congiuntamente per Per_1 transare con mezzi propri il debito ipotecario di nei confronti della Banca CP_2 PT Padovana/Lucrezia. Dipoi è incontrovertibile che non ha versato a l'importo di € CP_5 PT 1.600.000,00 a saldo e stralcio del proprio debito;
ha versato € 1.600.000,00 quale quota parte del complessivo accordo di € 1.800.000,00 raggiunto con la Banca al fine di ottenere la cancellazione del debito ipotecario accollato da di € 2.200.000,00 di cui ALatto di CP_2 precetto e dell'ipoteca gravante sulla villa di GO. In buona sostanza, è chiaro ed evidente che, a fronte del complessivo versamento di somme in favore della Banca da parte sia di che di (quest'ultimo per la modesta somma di € 107.000,00), PT1 Persona_1
è stata liberata da ogni debito e da ogni garanzia ipotecaria sul proprio patrimonio CP_2 immobiliare (la villa del OR ) e, contestualmente, sia sia il OR , Per_1 PT1 Per_1 per i versamenti dagli stessi effettuati in favore della Banca al fine di ottenere la liberazione di dal debito ipotecario di oltre due milioni di euro, hanno rinunciato a ogni diritto di CP_2 regresso e/o surroga nei confronti di . Tanto basta per considerare integrato il fumus CP_2 boni iuris. Quanto al periculum si ravvisano pacifici gran parte degli elementi enucleati in PT ricorso sicchè l'atteggiamento del OR , amministratore unico di nonché Persona_1 di , risulta essere sempre stato volto ad utilizzare le risorse della fallita a discapito CP_2 della massa dei creditori (in particolare dALRA) solo ed esclusivamente per mantenere la proprietà e la disponibilità della prestigiosa villa in cui abita e tutto ciò si ritiene integri i presupposti del periculum in mora”.
3. Avverso detta ordinanza di conferma del sequestro conservativo,
[...] proponeva reclamo. _1
Con ordinanza collegiale del 19.07.2023 (collegio di cui lo scrivente era componente), questo tribunale respingeva il reclamo.
Nella motivazione, il collegio osservava che “Il reclamo si fonda in primo luogo sulla censura ALaffermazione del fumus della pretesa creditoria del , in dipendenza del Parte_1 fatto che non vi sarebbe stato alcun diritto di regresso della fallita nei confronti della PT1
Immobiliare Millenium per effetto del pagamento di €.1.600.000,00 eseguito dalla stessa
PT1 in bonis in favore di , in quanto tale pagamento sarebbe stato effettuato Controparte_6 per il soddisfacimento del solo debito della stessa , laddove il pagamento satisfattorio del
PT1 credito di verso , garantito da ipoteca sull'immobile di proprietà CP_5 Controparte_1 di quest'ultima, andrebbe ravvisato esclusivamente in quello effettuato da in Persona_1 proprio, per €.107.089,52 e dalla DT OU s.r.l. per €.90.000,00. In particolare la reclamante ha sottolineato che il diritto di regresso deriva dal pagamento e che pertanto la mera assunzione dell'obbligazione da parte di , in assenza del pagamento stesso, è irrilevante
PT1 al fine di configurare un diritto di surroga e regresso di , oggetto di rinuncia a titolo gratuito
PT1
e come tale colpito da inefficacia. In merito va osservato che, contrariamente a quanto
4 sostenuto dalla reclamante, risulta documentato che il credito fatto valere da
[...]
(quale cessionaria di ), saldato con il pagamento da CP_6 Controparte_7 PT parte di di €.1.600.000,00, oltre a quello effettuato da per €.107.089,52 Persona_1
e dalla DT OU s.r.l. per €.90.000,00, è rappresentato dalla somma di €.2.236.380,96, PT oggetto del precetto in data 17.4.2015 a carico di (allora EX NG), di
[...]
e della di lui moglie, , derivante dal mutuo fondiario in data 7.4.2010 Per_1 Persona_2
(doc.4 reclamante). Tale mutuo fondiario è esattamente quello che si Controparte_1
è accollata, fino a concorrenza della somma di €.2.300.835,31, nell'atto costitutivo in data
19.5.2015 (doc.4 reclamato), avendo ricevuto a titolo di conferimento di capitale, dalla socia
EX NG, proprio l'immobile di GO (villa, altro fabbricato abitativo e terreni) ipotecato a garanzia del predetto mutuo, tanto che il pignoramento conseguente il precetto suindicato è avvenuto a carico della neo costituita , essendo nelle more Controparte_1 intervenuti la costituzione della società e il conferimento dell'immobile ipotecato. La reclamante PT ha sostenuto in giudizio che il complessivo debito di verso sarebbe Controparte_6 stato pari a circa 6 milioni di euro e che pertanto il pagamento dalla stessa effettuato era funzionale al saldo di esso, mentre per la quota di oltre €.2.000.000,00 a carico di _1
, il pagamento sarebbe stato pari ad €.207.000,00 e corrisposto da
[...] Persona_1
e da DT OU. Tale assunto non risulta sostenuto da adeguate evidenze probatorie poiché la notificazione della cessione a , inviata da (doc.3 Controparte_3 Parte_3 reclamante), fa riferimento ad un debito di oltre €.6.000.000,00 al 31.12.2015, ma si tratta di PT indicazione da presumersi correlata ALammontare originario dei finanziamenti ricevuti da PT dal 1999 al 2010 (allora , divenuta EX NG e poi ), laddove si consideri che CP_8 Cont l'originaria creditrice, dell , aveva intimato il precetto suindicato soltanto CP_7 qualche mese prima della cessione per il mutuo fondiario contratto nel 2010, con il quale è plausibile che la avesse saldato i debiti pregressi verso la stessa banca, dato che il mutuo PT1 stesso era destinato a “finanziare esigenze di liquidità”. Infatti non sembra altrimenti spiegabile il fatto che la banca agisse esecutivamente soltanto in forza del mutuo fondiario contratto nel
2010 (docc.
4-13 reclamante) e non dei precedenti contratti di mutuo fondiario e di apertura di credito (doc.10-11-12 reclamante), e dunque per debiti più antichi. A conferma di tale rilievo appare la dichiarazione contenuta nella lettera impegno sottoscritta da , quale Persona_1 PT rappresentante di in data 30.7.2017 (doc.18 reclamato), per l'assunzione del piano di risanamento del debito di , nella quale si legge: “la complessiva Controparte_1 posizione debitoria di nonché di nei confronti della Parte_1 Controparte_1
cessionaria quest'ultima della posizione creditoria oggi Controparte_3 rappresentata dal complessivo pignoramento immobiliare realizzato su proprietà immobiliari intestate alla e pendente avanti il Tribunale di Padova con RGE Controparte_1
n.469/2015”. Dalla lettura di tale attestazione di risulta dunque che l'intero debito della PT1
5 stessa alla data del 30.7.2017 era quello oggetto del precetto e cioè quello oggetto di PT1 accollo da . Va dato atto che nell'atto di transazione con Controparte_1 Parte_4
(doc. 7 reclamante) si fa riferimento anche al mutuo del 2001 e
[...] Controparte_6 ALapertura di credito del 2005 (non invece al mutuo del 1999, già estinto interamente, in coincidenza con la conclusione del mutuo fondiario del 2001, come risulta dalla compravendita in data 7.11.2017 – doc.9 reclamante), ma tale richiamo è certamente necessario in dipendenza del fatto che al saldo del solo, intero debito ancora esistente a carico di , PT1 avrebbero dovuto far seguito anche le cancellazioni delle iscrizioni ipotecarie effettuate in favore della stessa creditrice in forza dei richiamati rapporti, cancellazioni necessarie per liberare l'immobile di SA della e venderlo a terzi per realizzare il prezzo di PT1
€.1.600.000,00, girato a , quale prima tranche del saldo concordato in via transattiva. CP_5
Va poi sottolineato che l'intesa transattiva è successiva al deposito della perizia di stima dell'esperto nominato nella procedura esecutiva, che ha valutato il complesso del valore dei beni pignorati in circa €.1.850.000,00 (doc.6 reclamante), con ciò evidentemente favorendo la transazione per un importo di €.1.800.000,00, comprensivo anche di altri modesti debiti del o della moglie (quali garanti di Milestone s.r.l. e Giaciermipiace s.r.l.), dato che Per_1
l'esecutante non aveva prospettive di un maggior ricavo ALesito della procedura esecutiva, anche ai fini del saldo di altri debiti garantiti dal , i cui immobili erano stati pignorati Per_1 per la garanzia del debito di . In ogni caso la complessiva operazione conclusa con la PT1
transazione sub doc.7 ha avuto ad oggetto, per espressa pattuizione delle parti, il pagamento, PT congiuntamente, da parte di e del (oltre alla DT OU, intervenuta quale terza Per_1 con la somma di €.90.000,00) della somma complessiva di €.1.800.000,00 a saldo, anche e principalmente, del maggior debito oggetto del precetto, gravante sulla _1
, con la conseguenza che la rinuncia al diritto di surroga e regresso verso
[...] quest'ultima, senza alcuna corrispettivo da parte di , configura “prima facie” un atto a titolo PT1 gratuito per l'importo da essa versato di €.1.600.000,00, e cioè un atto inefficace, ai sensi dell'art. 64 L.F. Appare irrilevante ai fini in discussione il fatto, sottolineato dalla reclamante, che nell'atto di compravendita del bene di SA sia esclusa dagli effetti remissori del pagamento fatto da la cancellazione dell'ipoteca sul bene di , PT1 Controparte_1 trattandosi di garanzia estranea al rapporto oggetto del contratto, intervenuto fra e la PT1 terza acquirente, Immobiliare Faro, come pure il fatto che a seguito di tale pagamento CP_5 abbia acconsentito alla cancellazione delle sole ipoteche iscritte sull'immobile compravenduto, dato che il saldo della transazione sarebbe intervenuto al pagamento dell'ulteriore somma di
€.200.000,00 entro il 20.10.2019 (doc. 7), e dunque era del tutto logico che la creditrice liberasse il bene da vendere e conservasse la garanzia ipotecaria sui beni di GO
(non oggetto di liquidazione) fino al saldo. Analogamente irrilevanti al fine di una diversa valutazione appaiono le risultanze delle scritture contabili delle società interessate, ed in
6 particolare il fatto che al 31.12.2017 la avesse azzerato contabilmente il suo debito verso PT1
e che avesse invece mantenuto l'iscrizione dell'intero debito CP_3 Controparte_1 di €.2.175.968,00, trattandosi ALevidenza della conseguenza del fatto che aveva PT1 ottenuto la cancellazione delle ipoteche e venduto il proprio immobile libero, mentre aveva ancora un immobile gravato dALipoteca, formalmente quale Controparte_1 terza datrice, nei rapporti con la banca ma in realtà quale effettiva debitrice, per effetto dell'accollo, nei rapporti interni con la , debito che sarebbe stato estinto verso la banca PT1 soltanto con il pagamento del saldo della somma di €.1.800.000,00, non ancora avvenuto.
Altresì irrilevante appare il fatto che il pagamento di sia intervenuto in epoca precedente PT1 alla presentazione del piano di risanamento di , avvenuta nel 2018, Controparte_1 poiché la “lettera di impegno irrevocabile” allegata, con la quale e il si sono PT1 Per_1 obbligati a “promuovere e realizzare un'attività di negoziazione e transazione della complessiva posizione debitoria di nonché di nei confronti Parte_1 Controparte_1 della ” e di “ottenere la liberazione di , in Controparte_3 Controparte_1 adempimento a quanto sopra esposto da ogni impegno nei confronti di
[...]
”, nonché hanno precisato che “ e dichiarano di non Controparte_3 Parte_1 Persona_1 aver nulla a che pretendere per qualsiasi titolo o ragione nei confronti della stessa
[...]
risulta datata 30.7.2017 e dunque la transazione conclusa con Controparte_1 [...]
in epoca precedente alla presentazione del piano (nell'ottobre 2017) e i CP_3 pagamenti in essa previsti appaiono costituire mera esecuzione in via anticipata di tale lettera impegno. Va aggiunto che, anche in assenza della lettera impegno, essendo il debito oggetto di accollo da parte di , il pagamento da parte della debitrice originaria, Controparte_1
, avrebbe comunque comportato il diritto di surroga e regresso di quest'ultima. In definitiva PT1 del tutto correttamente il primo giudice ha ritenuto che la liberazione di Controparte_1 dal debito garantito sia avvenuta per effetto del complessivo pagamento effettuato (insieme ad altri) da e che via sia il fumus che la seguente rinuncia ALazione di surroga e regresso PT1 da parte della stessa in bonis costituisca atto a titolo gratuito, affetto da inefficacia per il PT1
. Quanto al “periculum in mora” va osservato che risulta pienamente condivisibile Parte_1 quanto rilevato dal primo giudice circa la valenza della condotta del legale rappresentante della quale indice del concreto pericolo di perdita della garanzia del credito, Controparte_1 in assenza della misura cautelare concessa. Invero, ferma restando la rilevante entità del credito, a fronte dell'unico immobile di cui risulta essere proprietaria la reclamante (stimato a bilancio della del valore di oltre €.
2.000.000 e in sede esecutiva stimato Controparte_1 nel minor valore di €.525.000,00 – doc.6 reclamante), va sottolineato che assume nella specie valenza rilevante il profilo soggettivo. Invero, come ben sottolineato dal ricorrente, odierno reclamato, la condotta posta in essere dal legale rappresentante della reclamante,
[...]
, nella gestione delle società da lui amministrate e partecipate dallo stesso e/o dai Per_1
7 suoi familiari, appare indice di una disinvolta propensione a gestire i patrimoni in modo da spostare le componenti di maggior rilievo, sottraendole ai creditori. Particolarmente significativa è l'operazione attraverso la quale il ha costituito la Per_1 _1
esclusivamente per conferirle la villa nella quale abitava gravata da ipoteca e
[...] PT prossima al pignoramento a carico di , liberandola con le modalità sopra descritte. Nella stessa direzione va il trasferimento delle quote di , inizialmente Controparte_1 appartenenti a , a società facenti capo ai congiunti del (dapprima DT OU e PT1 Per_1 quindi Beltalia s.r.l. - docc.12-14-15 reclamato). Significativa poi la circostanza del pagamento delle utenze della villa utilizzata come abitazione dal mediante risorse della Per_1 PT1
(doc.30), nonostante quest'ultima non fosse, né la proprietaria, né socia della proprietaria,
. In tale contesto il fatto dedotto in reclamo che il , in quanto Controparte_1 Per_1 amministratore di tutte le società interessate, abbia lasciato insoluti debiti di verso l'RA PT1 per pagare i dipendenti ed abbia in proprio versato alcune somme ALRA (in realtà il doc.20 non sembra attestare alcun pagamento ALRA ma solo una comunicazione a per una PT1 definizione agevolata del debito, verosimilmente non seguita da pagamenti, dato il successivo fallimento), non fa venir meno un profilo intenzionale nella sottrazione delle risorse di PT1 destinate al pagamento dei creditori il che esclude una prognosi positiva circa la conservazione della garanzia per i creditori da parte della società dallo stesso amministrata, odierna reclamante. L'ordinanza di sequestro va dunque integralmente confermata”.
4. Nel presente giudizio di merito, ha avuto luogo un'istruttoria meramente documentale.
Previo deposito degli scritti difensivi finali, la causa passa ora in decisione.
5. Ciò premesso, questo tribunale osserva che il presente giudizio di merito non conduce a modificare le conclusioni alle quali sono concordemente giunti i due giudici della fase cautelare, considerando che le tematiche odierne ricalcano sostanzialmente quelle già esaminate nelle due fasi cautelari.
Va ora precisato che, ai sensi dell'art. 2704 c.c., la rinuncia al regresso o surroga di cui alla lettera di impegno irrevocabile del 30.07.2017 (doc. 24 att.), ha acquistato data certa solo con la sua iscrizione presso il registro delle imprese l'8.11.2018, con la conseguenza che, alla data del fallimento dichiarato il 29.05.2020, non era ancora decorso il termine biennale di cui ALart. 64 del R.D. 16.03.1942, n. 267, il quale - come noto - prevede che sono privi di effetto rispetto ai creditori, se compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, gli atti a titolo gratuito, esclusi i regali d'uso e gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilità, in quanto la liberalità sia proporzionata al patrimonio del donante.
In merito alla questione dell'imputazione del pagamento di euro 1.600.000,00, è decisivo osservare che nella cit. lettera 30.07.2017-8.11.2028, ha espressamente dato PT1
8 atto dell'inesistenza – nei confronti della Banca di credito cooperativo dell'alta padovana – di debiti diversi da quello per cui è causa, con la conseguenza che in ogni caso, a prescindere dALesistenza di ulteriori debiti, è chiara la sua volontà di imputare il pagamento a tale debito e non ad altri. Lo stesso risulta espressamente dal punto 4.1 (“obiettivi e presupposti”) e dal punto 4.2 (“assumptions del piano”) del piano iscritto l'8.11.2018 dalla odierna convenuta (v. doc. 24, pagg. 7 e 8, att.), ove viene fatta anche espressa menzione di una mail di Parte_3 del 25.09.2018: da ciò si desume che l'accordo transattivo con lo stesso di cui alle Parte_3 mail 23-25.10.2017 (di cui ai docc. 17 e 18 conv.), era stato superato.
La rinuncia di ad ogni suo credito nei confronti della convenuta, costituisce PT1 senz'altro un atto a titolo gratuito che incorre nella sanzione prevista dal cit. art. 64.
Le spese di giudizio, comprese quelle delle due fasi cautelari, seguono la soccombenza.
P Q M
definitivamente pronunziando, dichiara l'inefficacia della rinunzia 30.07.2017-23.10.2018 e condanna a pagare al la somma di euro Controparte_1 Parte_1
1.600.000,00 con interessi legali dal 29.05.2020 al saldo.
Condanna la stessa a rifondere al le spese di giudizio, comprese quelle delle due Parte_1 fasi cautelari, liquidate complessivamente in euro 49.716,16 per compenso professionale, oltre accessori di legge e spese generali.
Pone infine anche le spese prenotate a debito a carico della stessa convenuta.
Padova, 5 marzo 2025
Il giudice dott. Roberto Beghini
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