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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 08/09/2025, n. 860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 860 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 9187/2024
TRIBUNALE DI PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Padova composto dai magistrati:
Barbara De Munari Presidente
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N.V.G.9187/2024 promosso con ricorso congiunto di separazione e divorzio depositato in data 30.7.2024 da
, con gli avvocati Veronese Simone e Dal Zotto Otello, come da Parte_1
mandato in atti;
e
, con gli avvocati Veronese Simone e Dal Zotto Otello, come da CP_1
mandato in atti;
- Ricorrenti -
Con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
In punto: cessazione effetti civili matrimonio
Conclusioni congiunte delle parti in ordine al divorzio
Per i ricorrenti:
“
1. Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra il dott. e la dott.ssa in CO TO (TV) in data Parte_1 CP_1
22.09.2007, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio Comune di CO
TO (TV) al n. 69, parte 2°, serie A, anno 2007, ordinando all'Ufficiale dello stato civile del Comune di CO TO di eseguire le annotazioni di rito.
2. Confermarsi l'affido congiunto del figlio minore , il quale: - manterrà la Persona_1 residenza presso l'abitazione di Padova almeno fino al termine del ciclo di frequentazione
1 della scuola primaria “Maria Montessori” di Padova;
- trasferirà la residenza presso
l'abitazione di Bassano del Grappa (VI), al fine di frequentare la scuola media inferiore presso l'istituto scolastico che i genitori individueranno, di comune accordo, nel comprensorio del Comune di Bassano del Grappa (VI), salvo non si verifichino circostanze che rendano evidentemente preferibile una scelta differente, tenendo prioritariamente conto dell'interesse e delle aspirazioni del bambino.
3. Confermarsi il collocamento paritario del figlio minore presso entrambi i Persona_1
genitori, dichiarando che gli stessi continueranno a stare con il figlio minore Persona_1
con la più ampia elasticità delle modalità di visita e pernottamento e con facoltà per entrambi i genitori di fare visita/pernottare con il minore presso ambo le abitazioni di
Padova e Bassano del Grappa (VI).
4. Confermarsi, in ogni caso, che i genitori potranno continuare a concordare, di volta in volta, anche i momenti di vacanza/festività e ricorrenze del minore, con la possibilità di trascorrerle insieme nell'esclusivo e primario interesse dello stesso.
5. Confermarsi l'onere in capo ad entrambi i genitori di continuare a provvedere direttamente al mantenimento ordinario del figlio minore durante la Persona_1 permanenza di quest'ultimo presso ciascuno di essi.
6. Confermarsi che il padre continui a farsi carico del 100% delle spese straordinarie, scolastiche, mediche, ludico-sportive, comprese le vacanze studio, del figlio , con Per_1
detrazioni in ragione di quanto versato e/o come per legge.
7. Nulla in ordine all'assegnazione della/e casa/e familiari, per i motivi dedotti in narrativa.
8. Confermarsi che nulla è dovuto per il reciproco mantenimento delle parti, essendo i coniugi patrimonialmente ed economicamente autosufficienti ed indipendenti.
9. Confermarsi che entrambi i genitori: - prestano il reciproco consenso al rilascio/rinnovo del passaporto e del documento equipollente del figlio;
- concordano che l'assegno Per_1
unico familiare continui ad essere percepito integralmente dalla dott.ssa , CP_1
mentre le detrazioni continueranno ad essere ripartite in ragione delle spese sostenute e/o come per legge.
10. Nulla per le spese”.
FATTO E DIRITTO
e hanno contratto matrimonio concordatario il 22.9.2007 in Parte_1 CP_1
CO TO (TV) e trascritto nel relativo registro al n.69, Parte II, Serie A dell'anno
2007.
2 Con riguardo alla domanda di separazione personale dei coniugi, l'udienza ex art.473 bis 51
c.p.c. si è tenuta il 1.10.2024 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. e la separazione è stata pronunciata con sentenza n.930/2024 pubblicata in data 10.12.2024, passata in giudicato.
Con separata ordinanza, la causa è stata rimessa sul ruolo per la pronuncia della sentenza di divorzio e a tal fine è stata fissata l'udienza del 18.6.2025 in trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
Le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso, così come confermate con note scritte depositate telematicamente per l'udienza del
18.6.2025.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l.
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dall'udienza ex art.473 bis 51 c.p.c. tenutasi il
1.10.2024.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono coerenti con quelle della separazione e con la situazione personale ed economica rappresentata, prive di profili d'illegittimità e adeguatamente tutelanti l'interesse del figlio minore anche in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c. e, pertanto, va preso atto delle stesse.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra Pt_1
e contratto il 22.9.2007 in CO TO (TV)
[...] CP_1
e trascritto nel relativo registro parte II serie A n.69 anno 2007 del Comune di
CO TO (TV);
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti sulle condizioni di divorzio riportati in epigrafe;
4. nulla per le spese.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 4 settembre 2025
3 Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Barbara De Munari
4
TRIBUNALE DI PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Padova composto dai magistrati:
Barbara De Munari Presidente
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N.V.G.9187/2024 promosso con ricorso congiunto di separazione e divorzio depositato in data 30.7.2024 da
, con gli avvocati Veronese Simone e Dal Zotto Otello, come da Parte_1
mandato in atti;
e
, con gli avvocati Veronese Simone e Dal Zotto Otello, come da CP_1
mandato in atti;
- Ricorrenti -
Con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
In punto: cessazione effetti civili matrimonio
Conclusioni congiunte delle parti in ordine al divorzio
Per i ricorrenti:
“
1. Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra il dott. e la dott.ssa in CO TO (TV) in data Parte_1 CP_1
22.09.2007, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio Comune di CO
TO (TV) al n. 69, parte 2°, serie A, anno 2007, ordinando all'Ufficiale dello stato civile del Comune di CO TO di eseguire le annotazioni di rito.
2. Confermarsi l'affido congiunto del figlio minore , il quale: - manterrà la Persona_1 residenza presso l'abitazione di Padova almeno fino al termine del ciclo di frequentazione
1 della scuola primaria “Maria Montessori” di Padova;
- trasferirà la residenza presso
l'abitazione di Bassano del Grappa (VI), al fine di frequentare la scuola media inferiore presso l'istituto scolastico che i genitori individueranno, di comune accordo, nel comprensorio del Comune di Bassano del Grappa (VI), salvo non si verifichino circostanze che rendano evidentemente preferibile una scelta differente, tenendo prioritariamente conto dell'interesse e delle aspirazioni del bambino.
3. Confermarsi il collocamento paritario del figlio minore presso entrambi i Persona_1
genitori, dichiarando che gli stessi continueranno a stare con il figlio minore Persona_1
con la più ampia elasticità delle modalità di visita e pernottamento e con facoltà per entrambi i genitori di fare visita/pernottare con il minore presso ambo le abitazioni di
Padova e Bassano del Grappa (VI).
4. Confermarsi, in ogni caso, che i genitori potranno continuare a concordare, di volta in volta, anche i momenti di vacanza/festività e ricorrenze del minore, con la possibilità di trascorrerle insieme nell'esclusivo e primario interesse dello stesso.
5. Confermarsi l'onere in capo ad entrambi i genitori di continuare a provvedere direttamente al mantenimento ordinario del figlio minore durante la Persona_1 permanenza di quest'ultimo presso ciascuno di essi.
6. Confermarsi che il padre continui a farsi carico del 100% delle spese straordinarie, scolastiche, mediche, ludico-sportive, comprese le vacanze studio, del figlio , con Per_1
detrazioni in ragione di quanto versato e/o come per legge.
7. Nulla in ordine all'assegnazione della/e casa/e familiari, per i motivi dedotti in narrativa.
8. Confermarsi che nulla è dovuto per il reciproco mantenimento delle parti, essendo i coniugi patrimonialmente ed economicamente autosufficienti ed indipendenti.
9. Confermarsi che entrambi i genitori: - prestano il reciproco consenso al rilascio/rinnovo del passaporto e del documento equipollente del figlio;
- concordano che l'assegno Per_1
unico familiare continui ad essere percepito integralmente dalla dott.ssa , CP_1
mentre le detrazioni continueranno ad essere ripartite in ragione delle spese sostenute e/o come per legge.
10. Nulla per le spese”.
FATTO E DIRITTO
e hanno contratto matrimonio concordatario il 22.9.2007 in Parte_1 CP_1
CO TO (TV) e trascritto nel relativo registro al n.69, Parte II, Serie A dell'anno
2007.
2 Con riguardo alla domanda di separazione personale dei coniugi, l'udienza ex art.473 bis 51
c.p.c. si è tenuta il 1.10.2024 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. e la separazione è stata pronunciata con sentenza n.930/2024 pubblicata in data 10.12.2024, passata in giudicato.
Con separata ordinanza, la causa è stata rimessa sul ruolo per la pronuncia della sentenza di divorzio e a tal fine è stata fissata l'udienza del 18.6.2025 in trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
Le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso, così come confermate con note scritte depositate telematicamente per l'udienza del
18.6.2025.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l.
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dall'udienza ex art.473 bis 51 c.p.c. tenutasi il
1.10.2024.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono coerenti con quelle della separazione e con la situazione personale ed economica rappresentata, prive di profili d'illegittimità e adeguatamente tutelanti l'interesse del figlio minore anche in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c. e, pertanto, va preso atto delle stesse.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra Pt_1
e contratto il 22.9.2007 in CO TO (TV)
[...] CP_1
e trascritto nel relativo registro parte II serie A n.69 anno 2007 del Comune di
CO TO (TV);
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti sulle condizioni di divorzio riportati in epigrafe;
4. nulla per le spese.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 4 settembre 2025
3 Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Barbara De Munari
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