Art. 30. (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GIUGNO 1994, N. 408, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 AGOSTO 1994, N. 483 )) .
(( COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GIUGNO 1994, N. 408, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 AGOSTO 1994, N. 483 )) .
(( COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GIUGNO 1994, N. 408, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 AGOSTO 1994, N. 483 )) .
(( COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GIUGNO 1994, N. 408, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 AGOSTO 1994, N. 483 )) .
(( COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GIUGNO 1994, N. 408, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 AGOSTO 1994, N. 483 )) .
(( COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GIUGNO 1994, N. 408, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 AGOSTO 1994, N. 483 )) .
Su richiesta dei rappresentanti di cui al numero 1 del primo comma dell'articolo 31, il capo dell'ufficio consolare mette a disposizione i locali utilizzati dallo Stato italiano che risultino idonei allo svolgimento della propaganda elettorale per i partiti presenti con propria lista e si adopera, su richiesta degli stessi rappresentanti di cui sopra, a reperire locali adeguati, qualora cio' sia necessario, anche a titolo oneroso per i richiedenti.
(( COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GIUGNO 1994, N. 408, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 AGOSTO 1994, N. 483 )) .
(( COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GIUGNO 1994, N. 408, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 AGOSTO 1994, N. 483 )) .
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(( COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GIUGNO 1994, N. 408, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 AGOSTO 1994, N. 483 )) .
(( COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GIUGNO 1994, N. 408, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 AGOSTO 1994, N. 483 )) .
Su richiesta dei rappresentanti di cui al numero 1 del primo comma dell'articolo 31, il capo dell'ufficio consolare mette a disposizione i locali utilizzati dallo Stato italiano che risultino idonei allo svolgimento della propaganda elettorale per i partiti presenti con propria lista e si adopera, su richiesta degli stessi rappresentanti di cui sopra, a reperire locali adeguati, qualora cio' sia necessario, anche a titolo oneroso per i richiedenti.