Decreto cautelare 24 dicembre 2025
Sentenza 9 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 09/04/2026, n. 1060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1060 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01060/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02799/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2799 del 2025, proposto da
Noi Società Cooperativa Sociale, in relazione alla procedura CIG B46DCFFE11, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Clarizia, Giovanni La Fauci e Giulio Vitellozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Siracusa, rappresentato e difeso dall'avvocato Susanna Bufardeci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Sirio Società Cooperativa Sociale e Società Cooperativa Sociale Esperia 2000, rappresentate e difese dagli avvocati Emanuele Carta, Salvatore Della Corte, Luca Ruggiero e Fabio Ruggiero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) della determinazione n. 5063 in data 28 novembre 2025 e la comunicazione in data 2 dicembre 2025; b) della relazione istruttoria del responsabile unico del procedimento del 13 novembre 2025 e dei verbali della commissione n. 7 in data 27 ottobre 2025 e n. 8 del 13 novembre 2025; c) della determinazione n. 6571 in data 16 dicembre 2025 di aggiudicazione in favore del raggruppamento controinteressato; d) dei verbali n. 9 in data 11 dicembre 2025 e n. 10 del 15 dicembre 2025 e la relazione istruttoria del responsabile unico del procedimento richiamata in occasione della disposta aggiudicazione; e) della determinazione n. 4847 in data 2 ottobre 2025 nella parte in cui è stata disposta la riapertura del procedimento di verifica.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2026 il dott. NI HE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
La ricorrente ha impugnato una serie di atti adottati dal Comune di Siracusa - nell’ambito della procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione di due asili nido comunali - con cui è stata disposta l'esclusione della società per incongruità dell’offerta e la risoluzione del contratto in corso, con aggiudicazione della gara al raggruppamento controinteressato.
In particolare, la società ha impugnato: a) la determinazione n. 5063 in data 28 novembre 2025 e la comunicazione in data 2 dicembre 2025; b) la relazione istruttoria del responsabile unico del procedimento del 13 novembre 2025 e i verbali della commissione n. 7 in data 27 ottobre 2025 e n. 8 del 13 novembre 2025; c) la determinazione n. 6571 in data 16 dicembre 2025 di aggiudicazione in favore del raggruppamento controinteressato; d) i verbali n. 9 in data 11 dicembre 2025 e n. 10 del 15 dicembre 2025 e la relazione istruttoria del responsabile unico del procedimento richiamata in occasione della disposta aggiudicazione; e) la determinazione n. 4847 in data 2 ottobre 2025 nella parte in cui è stata disposta la riapertura del procedimento di verifica.
Nel ricorso, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta quanto segue: a) la base d’asta era pari ad € 1.407.628,55, con costi della manodopera indicati in € 1.324.303,73, e l’aggiudicazione è avvenuta originariamente in favore della ricorrente, prima classificata con 98,63 punti, davanti al raggruppamento controinteressato (96,30 punti); b) il Comune ha disposto la consegna anticipata del servizio a far data dall'1 aprile 2025, con successiva stipula del contratto in data 10 giugno 2025, e il servizio è stato svolto senza contestazioni; c) si evidenzia la maggiore convenienza economica dell'offerta della ricorrente rispetto all’offerta del raggruppamento controinteressato, la quale comporta una maggiore spesa complessiva per € 170.163,18; d) il raggruppamento secondo graduato ha impugnato l'aggiudicazione e con sentenza n. 2671 in data 16 settembre 2025, il Tribunale ha accolto il ricorso, imponendo alla stazione appaltante di verificare l'anomalia dell'offerta con un’istruttoria più approfondita in ordine al monte-ore, alla copertura dei turni e al rispetto dei minimi retributivi; e) l'Amministrazione ha avviato il procedimento di verifica con determinazione n. 4847 in data 2 ottobre 2025, chiedendo ulteriori giustificazioni con nota del 9 ottobre 2025, riscontrata in data 20 ottobre 2025, e successivi chiarimenti con nota del 29 ottobre 2025, riscontrata in data 6 novembre 2025; f) nonostante tali interlocuzioni, il Comune, con determinazione n. 5063 del 28 novembre 2025, ha disposto l’esclusione della ricorrente e la risoluzione del contratto stipulato il 10 giugno 2025, fondando le proprie conclusioni anche sulle valutazioni della commissione contenute nei verbali n. 7 del 27 ottobre 2025 e n. 8 del 13 novembre 2025 e sulla relazione istruttoria del responsabile unico del procedimento in data 13 novembre 2025 e ritenendo sottostimati il monte-ore e il fabbisogno di personale e non corretta la valutazione complessiva, anziché autonoma, dei due asili nido; g) il Comune ha quindi adottato la determinazione n. 6571 del 16 dicembre 2025, aggiudicando la procedura in favore del raggruppamento controinteressato, richiamando i verbali n. 9 in data 11 dicembre 2025 e n. 10 del 15 dicembre 2025 e l'ulteriore relazione istruttoria del responsabile unico del procedimento.
Il contenuto dei motivi di gravame può sintetizzarsi come segue: a) la ricorrente ha fornito giustificazioni ulteriori e chiarimenti idonei a dimostrare la sostenibilità dell’offerta e l’efficiente organizzazione del servizio, richiamando i criteri regionali in tema di rapporti numerici tra personale e bambini indicati nel decreto del Presidente della Regione in data 16 maggio 2013; b) il calcolo del fabbisogno orario è stato effettuato applicando tali rapporti e sommando l’utenza dei due asili nido e, anche nell’ipotesi più prudente, tale fabbisogno risulta coperto, anche in virtù di un accantonamento economico che corrisponde a circa 6.000 ore aggiuntive, idonee a coprire le migliorie offerte; c) l'Amministrazione ha travisato i dati e ritenuto incongrua l'offerta sulla base di presupposti non desumibili dalla lex specialis , assumendo in particolare come fabbisogno un monte ore (64.977 ore) non indicato negli atti di gara e riferito a 78 settimane “a pieno regime” (parametro che la stessa Amministrazione ha poi ritenuto riducibile sino a 75,5 settimane); d) si contesta altresì la quantificazione del costo del personale e l’asserito “ammanco” economico rilevato dal Comune, in quanto le relative valutazioni sono incoerenti rispetto all’esito della verifica svolta; e) si deduce poi l’erroneità del rilievo secondo cui non sarebbe consentito considerare congiuntamente le due strutture ai fini del dimensionamento, venendo in rilievo una mera modalità di calcolo che non incide sul rispetto degli standard; f) si contesta ancora l’impostazione della stazione appaltante sulla questione dell’assenteismo dei bambini, evidenziandosi che l'offerta della ricorrente è adeguatamente giustificata prescindendo da tale circostanza, e si osserva che, in ogni caso, i dati gestionali (per il periodo aprile-luglio 2025) dimostrano un assenteismo del 27,86%, idoneo a consentire una gestione flessibile del personale senza incidere sugli standard; g) quanto al conteggio delle ore per le figure aggiuntive, il Comune ha moltiplicato erroneamente sei ore settimanali per ciascuna figura, mentre nell’offerta le sei ore sono complessive e riferite alle tre figure, da raddoppiare per la presenza di due strutture; h) sulla possibilità di giustificare scostamenti del costo del lavoro mediante statistiche relative all’assenteismo, si richiama la giurisprudenza del Consiglio di Stato (V, n. 8640/2023; V, n. 4353/2022; V, n. 9858/2022; VI, n. 4665/2020; III, n. 4898/2025); i) ulteriori elementi di flessibilità, tra cui la possibile assunzione di lavoratori svantaggiati, concorrono a rafforzare la sostenibilità economica dell'offerta; l) è stato violato il principio del risultato di cui all’art. 1 del decreto legislativo n. 36/2023 e il principio del legittimo affidamento, avendo l’Amministrazione irragionevolmente svalutato i dati relativi all’esecuzione in corso, i quali dimostrano la concreta sostenibilità dell’offerta, e sul punto si osserva che appare illogico qualificare come “insostenibile” un’offerta mentre il relativo servizio è regolarmente eseguito da tempo.
Il Comune di Siracusa si è costituito in giudizio e ha svolto, in sintesi, le seguenti difese: a) il sindacato giurisdizionale sulla verifica di anomalia è limitato ai casi di obiettiva irragionevolezza dell’operato della stazione appaltante; b) è stata resa una motivazione analitica e la richiesta di parte ricorrente mira a sostituire le valutazioni tecniche dell’Amministrazione con ricostruzioni di natura soggettiva; c) si contesta l’utilizzo di dati relativi all’assenteismo maturati nella fase esecutiva al fine di ricalibrare ex post l’offerta; d) si deduce anche l’inammissibilità della contestazione relativa all’aggiudicazione in favore del raggruppamento controinteressato per omessa proposizione di motivi aggiunti dopo l’ostensione della documentazione.
Anche il raggruppamento controinteressato si è costituito in giudizio e ha svolto, in sintesi, le seguenti difese: a) sono inammissibili le contestazioni relative all’esercizio della discrezionalità tecnica della stazione appaltante nell’ambito del giudizio sull’anomalia dell’offerta; b) l’offerta della ricorrente, ad ogni buon conto, presentava insufficienze strutturali sul monte-ore e sul costo del lavoro, anche in ragione di indebite modalità di calcolo del fabbisogno, mentre l’offerta del raggruppamento controinteressato è risultata intrinsecamente coerente e sufficiente a garantire la copertura simultanea dei turni nei due plessi e il rispetto dei rapporti numerici per ciascuna struttura; c) un operatore escluso dalla procedura non può dolersi, inoltre, del successivo operato della stazione appaltante.
Con memoria in data 10 febbraio 2026 la ricorrente ha rinviato alle difese già svolte.
Con altra memoria in data 13 febbraio 2026 la ricorrente, nel ribadire le proprie difese, ha osservato, in particolare, quanto segue: a) la sentenza n. 2671/2025 ha ritenuto ammissibile il sindacato giurisdizionale sul giudizio di anomalia e nel caso in esame la nuova valutazione appare viziata da macroscopica erroneità e illogicità; b) si contesta l’assunto secondo cui il fabbisogno orario fosse ricavabile dalla lex specialis ; c) la ricorrente ha esposto un calcolo del fabbisogno basato sul decreto del Presidente della Regione in data 16 maggio 2013 in tema di rapporti numerici tra educatori e bambini e ausiliari e bambini, sul numero massimo di utenti e sul numero di settimane di servizio; d) eventuali scostamenti sono coperti da accantonamenti e dall’offerta migliorativa; e) nella prassi il tasso di assenza dei bambini e le dinamiche gestionali consentono una certa flessibilità organizzativa; f) si invoca il principio del risultato ex art. 1 del decreto legislativo n. 36/2023, evidenziandosi la corretta esecuzione del servizio per il periodo precedente e i maggiori costi derivanti dal subentro del raggruppamento controinteressato.
Con memoria in data 16 febbraio 2026 il Comune di Siracusa, nel ribadire le proprie difese, ha osservato, in particolare, quanto segue: a) considerando 75,5 settimane effettive, il monte-ore necessario secondo il computo della ricorrente sarebbe pari a 56.058,75 ore, mentre il fabbisogno stimato dalla stazione appaltante è pari a 64.543,40 ore, con un deficit di 8.457,65 ore; b) applicando ai fabbisogni stimati i costi orari indicati dalla ricorrente, il costo della manodopera è superiore a quello dichiarato, con l’ulteriore incidenza delle figure aggiuntive offerte come migliorie; c) si contesta il metodo di calcolo utilizzato dalla ricorrente, basato sul numero complessivo dei posti, in quanto i due plessi (39 e 42 posti) sono strutture distinte che richiedono personale dedicato, e si contesta l’utilizzo di dati relativi all’assenteismo maturati nella fase esecutiva al fine di riformulare l’offerta.
Nella pubblica udienza in data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio osserva quanto segue.
La ricorrente, in occasione del primo riscontro alla richiesta di giustificazioni da parte della stazione appaltante: a) ha indicato 75 settimane di effettiva erogazione del servizio, a fronte delle 78 settimane considerate dalla stazione appaltante nei documenti di gara; b) ha rideterminato i costi orari del personale dimezzando il valore tabellare dell’assenteismo sulla base di una dichiarazione del consulente del lavoro non supportata da riscontri oggettivi; c) ha indicato un costo della manodopera pari ad € 1.159.814,23; d) ha dichiarato l’impiego di tutto il personale previsto dalla stazione appaltante nei documenti di gara (educatori, ausiliari, cuochi, coordinatori) per otto ore giornaliere e per sei giorni la settimana; e) ha formulato un’offerta migliorativa di nove ore settimanali aggiuntive per educatori e ausiliari e un’ulteriore miglioria consistente in dodici ore settimanali per le figure del mediatore culturale e del mediatore familiare, oltre sei ore settimanali per la figura dello psicologo.
Sulla base delle risorse e dei profili dichiarati e considerando 75,5 settimane effettive di servizio il monte-ore complessivo necessario per la piena copertura del servizio (educatori, ausiliari, cuochi, coordinatori), secondo i conteggi della ricorrente, risulta pari a 56.058,75 ore.
Il fabbisogno stimato dalla stazione per le medesime figure e per il medesimo periodo è pari a. 64.543,40 ore.
Applicando i fabbisogni stimati dalla stazione appaltante con i costi orari indicati dall’odierna ricorrente nell’ultimo riscontro, il costo complessivo della manodopera necessaria per dare esecuzione al servizio è pari a circa € 1.250.179,00. A tale importo deve sommarsi la spesa di circa € 27.528,81 per le figure aggiuntive (mediatori e psicologo) offerte a titolo di miglioria e premiate in sede di valutazione tecnica.
Pertanto, l’importo destinato dall’odierna ricorrente alla manodopera non era tale da coprire, alle condizioni dichiarate, il fabbisogno di personale necessario a garantire l’esecuzione del servizio a pieno regime, in conformità agli standard richiesti e all’offerta tecnica presentata.
In particolare, la ricorrente ha calcolato il fabbisogno sulla base del numero complessivo di posti (81) dei due nidi, anziché parametrarlo ai posti delle singole strutture (39 e 42), le quali sono fisicamente distinte e necessitano di personale ad esse esclusivamente dedicato. Le risorse, invero, non possono essere “spalmate” su due plessi non contigui (come ha fatto la ricorrente sul rilievo che il servizio pomeridiano era previsto come facoltativo).
Questo, invero, appare il punto cruciale della questione, atteso che nel disciplinare i due servizi sono considerati separatamente (anche se il lotto è unico) e il costo complessivo della manodopera è indicato in € 1.324.392.83.
Il ricorso a due lavoratori svantaggiati (con conseguenti esoneri contributivi per € 11.000) non è poi in grado di colmare il gap che è stato rilevato.
Quanto all’ assenteismo, la ricorrente ha fatto riferimento a dati relativi al periodo di esecuzione del servizio, ma non appare lecito riscrivere ex post i costi dichiarato in gara, in ossequio al principio che vieta di alterare in modo sostanziale la struttura dell’offerta economica in sede di giustificazioni rese nell’ambito del subprocedimento di verifica dell’anomalia.
Per le considerazioni che precedono il Collegio ritiene che il ricorso debba essere rigettato, ma, avuto riguardo al complessivo svolgimento della vicenda, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo rigetta e compensa fra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NI HE, Presidente, Estensore
Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Consigliere
Cristina Consoli, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| NI HE |
IL SEGRETARIO