TAR Catania, sez. II, sentenza 09/04/2026, n. 1060
TAR
Decreto cautelare 24 dicembre 2025
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TAR
Sentenza 9 aprile 2026

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  • Rigettato
    Vizi nella determinazione di esclusione e risoluzione del contratto

    Il Tribunale ha ritenuto che il calcolo del fabbisogno orario effettuato dalla ricorrente non fosse corretto, non considerando adeguatamente la distinzione tra i due plessi e il costo della manodopera necessario per garantire il servizio a pieno regime secondo gli standard richiesti e l'offerta tecnica presentata.

  • Rigettato
    Vizi nella valutazione dell'offerta da parte della commissione

    Il Tribunale ha ritenuto che il calcolo del fabbisogno orario effettuato dalla ricorrente non fosse corretto, non considerando adeguatamente la distinzione tra i due plessi e il costo della manodopera necessario per garantire il servizio a pieno regime secondo gli standard richiesti e l'offerta tecnica presentata.

  • Rigettato
    Vizi nell'aggiudicazione della gara

    Il Tribunale ha ritenuto che il calcolo del fabbisogno orario effettuato dalla ricorrente non fosse corretto, non considerando adeguatamente la distinzione tra i due plessi e il costo della manodopera necessario per garantire il servizio a pieno regime secondo gli standard richiesti e l'offerta tecnica presentata, determinando così la legittimità dell'esclusione e della conseguente aggiudicazione.

  • Rigettato
    Vizi nella fase conclusiva della procedura di gara

    Il Tribunale ha ritenuto che il calcolo del fabbisogno orario effettuato dalla ricorrente non fosse corretto, non considerando adeguatamente la distinzione tra i due plessi e il costo della manodopera necessario per garantire il servizio a pieno regime secondo gli standard richiesti e l'offerta tecnica presentata.

  • Rigettato
    Vizi nella riapertura del procedimento di verifica dell'anomalia

    Il Tribunale ha ritenuto che la riapertura del procedimento di verifica fosse necessaria a seguito della sentenza del primo grado che aveva imposto un'istruttoria più approfondita, e che le successive determinazioni fossero fondate su una corretta rivalutazione del fabbisogno orario e dei costi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. II, sentenza 09/04/2026, n. 1060
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 1060
    Data del deposito : 9 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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