Sentenza 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 03/03/2026, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00182/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01056/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 116 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1056 del 2025, proposto da Logica Informatica s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall’avv. Antonio Nicodemo, con domicilio eletto presso la segreteria del TAR del Lazio, sezione staccata di Latina, in Latina, via A. Doria 4 e domicilio digitale eletto presso l’indirizzo p.e.c. nicodemo.antonio@certavvocatilag.it;
contro
Comune di Latina, in persona del sindaco p.t. , rappresentato e difeso dall’avv. Cinzia Mentullo dell’avvocatura civica, presso i cui uffici è domiciliato in Latina, via IV novembre 25 e con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo p.e.c. mentullo.cinzia@pec.comune.latina.it;
per l’annullamento
l’annullamento del provvedimento tacito di diniego di accesso agli atti formatosi sull’istanza di ostensione inviata il 15 ottobre 2025 ed allibrata al prot. n. 211867 del 16 ottobre 2025, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, e per l’accertamento del diritto di accedere agli atti e ai documenti richiesti anche a titolo di accesso civico generalizzato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Latina;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 116 cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 il dott. RI AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Logica Informatica s.r.l., con preventivo acquisito al prot. n. 140466 del 18 dicembre 2020, ha proposto al Comune di Latina la fornitura del servizio di “ inventario hardware e software del patrimonio ICT del Comune, nonché la registrazione degli accessi al server”, il cui costo complessivo veniva quantificato in euro 4.990,00, oltre IVA, su base annua. L’amministrazione civica non ha accettato tale preventivo, contenendo una clausola di rinnovo automatico vietata dalla legge, e con nota prot. n. 144924 del 28 dicembre 2020 e con determinazione dirigenziale n. 2316 del 18 dicembre 2020 ha limitato l’acquisto del servizio de quo alla sola annualità 2021, ricevendo l’accettazione della società mediante controfirma del provvedimento di affidamento diretto, adottato in deroga all’obbligo di ricorso alla piattaforma MePA, avendo la commessa valore inferiore ad euro 5.000,00 (CIG Z332FE1D25).
Con nota prot. n. 83707 del 14 aprile 2025, Logica Informatica s.r.l., assumendo che il Comune di Latina avrebbe continuato ad utilizzare il servizio anche nelle annualità successive al 2021, ha domandato il pagamento della somma di euro 19.960,00 e con nota prot. n. 93757 del 30 aprile 2025 ha chiesto all’amministrazione l’avvio del procedimento di fatturazione per gli anni 2022-2025. A tali istanze l’ente locale ha replicato con nota prot. n. 134201 del 24 giugno 2025, con cui ha comunicato l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento di alcun corrispettivo, non essendo intercorso alcun rinnovo contrattuale né proroga dell’affidamento e non esistendo atti ulteriori rispetto alla già citata determinazione di affidamento del servizio per l’annualità 2021.
Con nota prot. n. 142060 del 3 luglio 2025, il procuratore di Logica Informatica s.r.l. ha insistito con la suddetta richiesta di pagamento, fondata su un presunto utilizzo continuativo del servizio oltre la data di scadenza del contratto.
Quindi, con nota allibrata al prot. n. 211867 del 16 ottobre 2025, il medesimo procuratore della società odierna ricorrente ha formulato richiesta di accesso, ai sensi degli artt. 22 e ss., l. 7 agosto 1990 n. 241 e del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, a tutti gli atti, i documenti, e le comunicazioni, ove esistenti, relativi all’utilizzo effettivo del servizio annuale finalizzato alla consultazione dell’ inventory hardware e software dei server e client con riferimento agli anni 2022, 2023, 2024 e 2025, nonché di ogni altro atto amministrativo, inclusa tutta la corrispondenza eventualmente intercorsa con gli uffici.
Non avendo ricevuto risposta, con il ricorso all’esame, notificato e depositato il 10 dicembre 2025, Logica Informatica s.r.l. ha domandato l’annullamento del provvedimento tacito di diniego di accesso agli atti formatosi sulla prefata istanza di ostensione, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, e l’accertamento del diritto di accedere a quanto richiesto, anche a titolo di accesso civico generalizzato.
Si è costituito in giudizio per resistere al ricorso il Comune di Latina, che ne ha rilevato l’irricevibilità per tardività, l’inammissibilità per la sua natura generica ed esplorativa e, in ogni modo, l’infondatezza nel merito, depositando in atti anche la nota municipale prot. n. 7829 del 16 gennaio 2026 medio tempore adottata. In particolare, con quest’ultimo atto, mai ricevuto dalla ricorrente per un disguido tecnico nel sistema comunale di gestione documentale, l’amministrazione si è limitata a ribadire che la pretesa conoscitiva azionata in questa sede è già stata riscontrata con la citata nota del 24 giugno 2025, ove si comunica che non è presente in atti alcuna documentazione ulteriore rispetto alla prefata determinazione dirigenziale del 18 dicembre 2020 ed ai relativi allegati, non essendovi alcun ulteriore atto che abbia formalizzato una volontà di proroga del servizio de quo . L’ente locale resistente, poi, ha tenuto a chiarire che la suddetta nota del 16 gennaio 2026 ha natura meramente confermativa della decisione già assunta, sì che non è autonomamente lesiva né direttamente impugnabile.
In vista della discussione del merito del ricorso, le parti si sono scambiate scritti difensivi volti a confermare le posizioni già assunte.
Alla camera di consiglio del 25 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. – Il ricorso è infondato.
Si premette che, in senso contrario a quanto eccepito dal Comune di Latina, il ricorso all’esame è pienamente ricevibile perché l’istanza di accesso è stata formulata da Logica Informatica s.r.l. il 15 ottobre 2025, sì che il diniego per silentium si è formato il 14 novembre 2025 ed è stato impugnato con atto notificato il 10 dicembre 2025, dunque entro il termine perentorio di trenta giorni previsto dall’art. 116 cod. proc. amm. Il ricorso è, altresì, ammissibile perché si riferisce alla documentazione concernente una vicenda amministrativa circoscritta e facilmente identificabile dagli uffici, venendo in questione l’esecuzione di uno specifico contratto pubblico, a prescindere dal fatto che la ricorrente non abbia ulteriormente precisato gli estremi identificativi dei documenti ricercati.
Nel merito, invece, la pretesa conoscitiva azionata da parte ricorrente è manifestamente infondata in quanto l’amministrazione ha confermato in corso di giudizio, depositando la prefata nota del 16 gennaio 2026, quanto già comunicato al privato con la menzionata nota del 24 giugno 2025 e cioè che il contratto che legava la società ricorrente al Comune di Latina ha spiegato i propri effetti soltanto per l’anno 2021 e che non v’è stato alcun provvedimento successivo volto a rinnovarlo o prorogarlo negli anni successivi. In effetti, dal fascicolo processuale consta che la fattura n. 85-FE del 16 marzo 2022, emessa a fronte dell’avvenuta erogazione del servizio nell’anno 2021, è stata saldata dall’amministrazione con atto di liquidazione n. 4408 del 2 dicembre 2022.
Ciò significa che, non esistendo ulteriore documentazione rispetto alla determinazione di affidamento del servizio de quo ed ai suoi allegati, essa neppure può essere ostesa in sede di accesso documentale o civico generalizzato, con susseguente infondatezza della pretesa azionata in questa sede. Del resto, parte ricorrente non ha offerto alcun supporto probatorio alle proprie affermazioni circa una prosecuzione del rapporto contrattuale negli anni successivi al 2021, tali non potendosi considerare le comunicazioni da essa inviate s.r.l. all’amministrazione resistente il 22 dicembre 2022 e il 16 marzo 2023, rimaste prive di riscontro, le quali non comprovano in alcun modo che vi sia stata un’ulteriore interlocuzione avente ad oggetto la perdurante vigenza del contratto de quo , interlocuzione che si sia espressa in documenti amministrativi suscettibili di essere resi accessibili in questa sede processuale.
3. – Le spese di giudizio seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo, tenuto conto della consistenza delle difese spiegate dall’amministrazione resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina (sezione I), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna Logica Informatica s.r.l. al pagamento delle spese di giudizio, che sono liquidate in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre agli accessori di legge applicabili per l’ipotesi di patrocinio della pubblica amministrazione da parte di professionisti suoi dipendenti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
NA SC, Presidente
Francesca Romano, Consigliere
RI AN, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI AN | NA SC |
IL SEGRETARIO