Ordinanza cautelare 16 aprile 2009
Sentenza breve 26 giugno 2009
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza breve 26/06/2009, n. 1890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 1890 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2009 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01890/2009 REG.SEN.
N. 00359/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
Sul ricorso numero di registro generale 359 del 2009, proposto da:
UK ET, rappresentato e difeso dagli avv.ti Domenico Anfossi e Gianluca Vitale, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Torino, via Moretta, 7;
contro
il Ministero dell'Interno (Questura di Cuneo), in persona del Ministro pro tempore;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del decreto del sig. Questore della Provincia di Cuneo (decreto n. Cat. A12/09 n. 43/2009/Imm.) emesso in data 20/02/2009 e notificato in data 2 marzo 2009, con il quale veniva decretato il rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno, inviata a mezzo posta dal sig. RU ET in data 05/10/2007, sul presupposto che il sig. RU ET, era stato autorizzato all'ingresso sul territorio nazionale con visto di ingresso per lavoro subordinato, in ragione dell'esistenza di un contratto di lavoro dallo stesso sottoscritto con la ditta individuale "T IS di OR ER, ditta che però medio tempore aveva cessato la propria attività e pertanto non poteva più assumere l'esponente, avendo ignorato la Questura stessa che il sig. RU ET era stato comunque assunto, con regolare contratto di lavoro a tempo indeterminato, presso la ditta "T VE il cui titolare è il sig. OR EN, padre del sig. OR ER, originario datore di lavoro dell'esponente, ed il cui coadiuvante è il sig. OR ER.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Dato atto della costituzione, nell’odierna camera di consiglio, del Ministero dell’Interno, in persona Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, presso la quale domicilia in corso Stati Uniti n. 45, giusta il relativo verbale;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27/05/2009 il dott. Antonino Masaracchia; comparso l’avvocato dello Stato Prinzivalli per il Ministero intimato; nessuno comparso per la parte ricorrente;
Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;
Rilevato che, con ricorso ritualmente notificato e depositato, il sig. RU ET, di cittadinanza albanese, ha impugnato il provvedimento Cat. A12/09 n. 43/2009/Imm., del 20 febbraio 2009, con il quale il Questore della Provincia di Cuneo ha decretato di respingere la sua istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, chiedendone l’annullamento previa sospensiva;
che il provvedimento impugnato – premesso che il richiedente aveva sottoscritto, in data 5 ottobre 2007, presso il locale Sportello Unico per l’Immigrazione, un contratto di soggiorno con la ditta individuale “OR ER” la cui attività “è cessata il 21/12/2007 e presso il quale non risulta essere stato assunto” e che lo stesso richiedente ha esibito all’amministrazione procedente una busta paga dalla quale si evinceva l’assunzione, in data 25 marzo 2008, presso la diversa ditta “OR EN” – dà atto che la memoria difensiva prodotta dall’interessato, a seguito della notifica del “preavviso di rigetto” ex art. 10-bis legge n. 241 del 1990, “non muta il parere di quest’Ufficio” nonostante che, in essa, il sig. RU ET avesse rappresentato che “la ditta che ha richiesto il nulla osta al lavoro ha cambiato denominazione prima del suo ingresso in Italia”;
che l’amministrazione resistente, altresì, ha verificato che OR ER e OR EN “sono rispettivamente figlio e padre, titolari fino al 21/12/07 di due ditte distinte” e che, a seguito della cessazione della propria ditta, il figlio “è stato inserito come collaboratore nell’impresa del padre e pertanto non nelle condizioni di poter assumere il UK ET”;
che, di conseguenza, “valutato che il UK ET non risulta in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa per il soggiorno sul Territorio Nazionale”, ed in “esecuzione degli artt. 9 co. 5 del D. L.vo 286/98 e successive modifiche e relative circolari ministeriali”, il Questore ha respinto la richiesta di permesso di soggiorno;
che avverso tale provvedimento il ricorrente ha dedotto “eccesso di potere per carenza dei presupposti del provvedimento. Violazione di legge e disattendimento della Circolare del Ministero dell’Interno n. 3836 del 20/08/2007”, nonché “inopportunità del provvedimento di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno. Difetto assoluto di motivazione”;
che, a seguito di ordinanza istruttoria di questo TAR, in data 13 maggio 2009 l’amministrazione resistente ha depositato una nota con la quale si dà notizia che, in sede di riesame, la Questura ha decretato “la revoca del provvedimento di diniego impugnato” chiedendosi, per l’effetto, “di considerare cessata la materia del contendere”;
Considerato che, più che di ipotesi idonea a configurare l’istituto della cessata materia del contendere, positivamente disciplinato all’art. 23, comma 7, della legge n. 1034 del 1971, nel caso di specie appare essersi verificata un’ipotesi di improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse;
che, infatti, il provvedimento di revoca, pur non essendo satisfattivo del bene della vita sotteso all’originaria istanza rivolta al Questore dal sig. RU ET, rende comunque inutile la decisione, in quanto, privando di effetti il provvedimento impugnato, determina la carenza d’interesse a coltivarne il gravame (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. V, n. 4855 del 2008; TAR Campania, Napoli, sez. IV, n. 3550 del 2008);
che, pertanto, il presente ricorso può essere deciso, essendo state sentite sul punto le parti costituite, con sentenza succintamente motivata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all’art. 21, comma 10, della legge n. 1034 del 1971;
che, in ogni caso, data la natura della presente controversia, è dato ravvisare giusti motivi per disporre la compensazione delle spese processuali;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, sez. II, definitivamente pronunciando con sentenza succintamente motivata, dichiara il ricorso in epigrafe improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 27/05/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Giuseppe Calvo, Presidente
Ofelia Fratamico, Referendario
Antonino Masaracchia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/06/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO