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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 09/12/2025, n. 1304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1304 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. ND Lo ST EM ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1293/2024 R.G.A.C.
TRA
NATO A LICATA IL 26/11/65 IN Parte_1
PROPRIO E NELLA QUALITA' DI LEGALE
RAPPRESENTANTE DELLA Controparte_1
[...] rapp. e dif. dall'Avv. Francesco Sanfilippo
OPPONENTE
CONTRO
Controparte_2
NELLA PERSONA DELL'ING. Controparte_3
DIRIGENTE DEL SERVIZIO XVI rapp. e dif. dal Dirigente Ing. Controparte_3
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione all'ordinanza-ingiunzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 06/06/2024 in proprio e Parte_1 quale rappresentante legale della Controparte_4 proponeva opposizione avverso l'ordinanza-
[...] ingiunzione n. 5726 emessa dal Dirigente Responsabile del Servizio XIX dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro
1 di in data 03/05/2024 in forza della quale gli CP_2 era stato ad iniziativa di quest'ultimo ingiunto il pagamento entro 30 gg della somma di euro 10.800,00 oltre spese di notifica per aver violato norme in materia di rapporti di lavoro con i propri dipendenti. Eccepiva a sostegno dell'azione oggi intrapresa l'opponente l'inefficacia giuridica della impugnata ingiunzione in quanto affetta da vizi di natura formale e sostanziale tali da renderla inadatta alla sua funzione. Pertanto concludeva chiedendo l'annullamento del provvedimento in avversione. L' Controparte_2
nel costituirsi in giudizio
[...] contestava il fondamento dell'avverso rimedio invocandone il rigetto. Celebrata l'istruttoria esclusivamente attraverso produzioni documentali la causa all'udienza del 03/12/2025 veniva posta decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione va accolta per i motivi che saranno di seguito illustrati. Piace preliminarmente ricordare come nell'ambito della legge 689/81 nel cui alveo appunto appare rientrare la vicenda che ci occupa il provvedimento d'ingiunzione di pagamento relativo ad una sanzione amministrativa costituisca l'atto conclusivo di un procedimento che si articola secondo le indicazioni ed i tempi indicati all'interno dell'art. 13 che contempla l'accertamento della violazione del successivo 14 che riguarda la contestazione
2 dell'addebito ed ancora dell'art. 17 relativo alla presentazione del rapporto ed infine dell'art. 18 stessa legge che regolamenta l'emanazione dell'ordinanza- ingiunzione. La ratio di tali norme appare ispirarsi al principio che i procedimenti sanzionatori debbano delinearsi assicurando agli interessati ogni utile elemento di difesa e ciò in quanto appartiene alla logica di un sistema di garanzie ritenere che i privati siano posti in condizione di esporre le loro ragioni. Il giudizio di opposizione previsto dalla disposizione legislativa in commento rappresenta infatti lo speciale strumento, per la tutela del privato avverso il provvedimento amministrativo per lui sfavorevole
(rappresentato dall'ordinanza-ingiunzione o dall'ordinanza che dispone la sola confisca amministrativa), a mezzo del quale egli chiede al giudice un riesame dell'accertamento compiuto dalla autorità amministrativa, per ottenere l'eliminazione del provvedimento sanzionatorio pur non determinando l'accertamento del giudice, in violazione del principio della divisione dei poteri, una sua sostituzione all'autorità amministrativa. Nell'ambito di questo giudizio, la qualità di parte va riconosciuta, da un lato, al soggetto destinatario dell'ordinanza-ingiunzione
(legittimato passivo del provvedimento e legittimato a ricorrere e quindi legittimato attivo sul piano processuale avverso lo stesso), dall'altro lato, all'autorità che l'ha emessa, (legittimata attiva
3 all'emissione del provvedimento sanzionatorio e unica legittimata a contraddire e quindi legittimata passiva sul piano processuale nel giudizio di opposizione), con l'esclusione dell'intervento dei terzi. Il dato normativo di riferimento, costituito dagli artt. 22 ss. della legge in commento, si caratterizza per il riconoscimento legislativo della giurisdizione del giudice ordinario, con competenza mista, per materia e per valore, ripartita tra il G.d.P. ed il Tribunale, secondo i criteri di cui all'art. 22 bis della legge. La questione processuale del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, risolta dal legislatore a favore del primo, si intreccia con quella sostanziale relativa alla definizione della situazione soggettiva di cui è titolare il privato nei confronti del provvedimento sanzionatorio della P.A.; la scelta del legislatore, osserva una parte della dottrina, tende ad escludere ogni rilievo pratico alla qualificazione della posizione soggettiva in termini di diritto soggettivo o interesse legittimo, dato che tale distinzione non si riflette sulla individuazione della giurisdizione competente. A fronte della scelta legislativa in favore della giurisdizione ordinaria, e che pertanto ipotizza la sussistenza, in subiecta materia, di diritti soggettivi del privato, la dottrina si è divisa. Una prima tesi, ravvisando la compresenza di interessi legittimi accanto ai diritti soggettivi, individua nella competenza del giudice ordinario una sorta di
“giurisdizione esclusiva” dello stesso, eccezionalmente
4 competente anche per questioni relative ad interessi legittimi;
una seconda posizione afferma l'esistenza di soli diritti soggettivi i quali non degradando di fronte al provvedimento sanzionatorio, fondano e giustificano la scelta legislativa nel senso della giurisdizione ordinaria;
altra tesi distinguendo nell'ambito della funzione sanzionatoria un momento dichiarativo (accertamento dei fatti e della responsabilità) ed uno costitutivo
(applicazione della sanzione), ravvisa la presenza di un diritto soggettivo solo nell'ipotesi in cui non sussista una “valutazione riservata” della P.A. in ordine al primo aspetto (intendendosi per valutazione riservata il riconoscimento alla P.A. del potere di realizzare un assetto di interessi innovativo rispetto a quanto previsto dalla norma attributiva del potere): costituendo il momento dichiarativo il risultato di una attività meramente ricognitiva di presupposti e condizioni previste dalla legge e dunque non essendo qualificabile come “valutazione riservata” nel senso di cui retro, tale dottrina conclude per la sussistenza del diritto soggettivo cui, almeno tendenzialmente, si ricollega la giurisdizione ordinaria. La questione del riparto di giurisdizione in materia di sanzioni amministrative riposerebbe dunque sul carattere riservato o meno delle valutazioni dei fatti per l'applicazione della sanzione. Si
è aggiunto che la configurazione della situazione soggettiva in termini di diritto soggettivo si spiega alla luce della funzione della sanzione amministrativa: se
5 l'esercizio del relativo potere non è direttamente rivolto alla cura di interessi pubblici, quanto piuttosto, analogamente a quanto si verifica nel processo penale, alla punizione del soggetto responsabile della violazione, esigenze di effettiva tutela giurisdizionale del cittadino hanno orientato il legislatore verso la scelta della giurisdizione ordinaria, caratterizzata da una maggiore idoneità quanto all'accertamento sui fatti, “rispetto alla tradizionale degli organi di giustizia amministrativa come giudici di atti” Nello schema disegnato dal legislatore, il giudizio di opposizione presenta elementi propri non solo del processo civile, ma anche di quello amministrativo e di quello penale.
Infatti se la struttura, nelle sue linee generali, richiama il modello del giudizio civile ordinario, con conseguente applicabilità dei medesimi principi (quali tra gli altri il principio della domanda, della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto della pronunzia d'ufficio su eccezioni rimesse esclusivamente all'iniziativa di parte), e da cui discende l'individuazione della causa pretendi sulla base dei motivi dell'opposizione, è stata riscontrata la presenza di caratteri propri del processo amministrativo
(tradizionalmente) eliminatorio di un atto, quali, tra gli altri, la previsione di un termine perentorio per introdurre il giudizio, il potere del giudice di annullare o modificare il provvedimento sanzionatorio;
una ulteriore osservazione ha riguardato l'oggetto del
6 giudizio, che si individua anche in relazione alla responsabilità dell'opponente, avvicinandosi per questo aspetto al processo penale: ne sarebbe conferma la lettera di cui all'art. 23, co. 11, della legge in commento, che testualmente prevede l'accoglimento dell'opposizione “quando non ci sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”, che ricorda le tradizionali formule assolutorie del processo penale.
Questa triplice anima del giudizio di opposizione, è stato sottolineato, andrebbe sempre tenuta presente dall'interprete nell'analisi delle singole disposizioni. In questo quadro generale, il procedimento di opposizione ad ordinanza di ingiunzione, disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, va ricondotto al rito del lavoro. Infatti, la disciplina speciale processuale inserita nella c.d. «legge di depenalizzazione», in cui si affiancava alla normativa procedimentale quest'ultima rimasta immutata viene interamente trasfusa nell'art. 6 del D.Lgs. n. 150/2011, posto in apertura del capo II, denominato «Delle controversie regolate dal rito del lavoro». Ne e' ulteriore riprova la sostituzione, operata sempre dal legislatore della riforma con l'art. 34, del testo originario dell'art. 22 della legge n. 689/1981, che rimane, nell'attuale versione, costituito da un solo comma, in cui si stabilisce quanto segue: «contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca gli interessati
7 possono proporre opposizione dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria. Non va dimenticato, infatti, che la riconduzione di un procedimento civile ad un particolare rito non investe di per se´ una questione di competenza del Giudice adito. Ne consegue, in riferimento alla materia in analisi, che applicare il «rito del lavoro» a tutti i procedimenti di opposizione non significa certo investire tout court di tali contenziosi gli organi giurisdizionali chiamati in base alla normativa gia' vigente ad applicare quel rito in altre, distinte materie. Esemplificando, mentre nei casi di opposizione avanti al Giudice di Pace, quest'ultimo rimane competente a trattare le relative cause, dovendo pero' applicare, il rito del lavoro, in tutti i casi in cui l'opposizione si propone davanti al Tribunale ordinario quest'ultimo non decidera' nella persona del «Giudice del Lavoro», ma semplicemente applicando il «rito del lavoro», ossia quelle norme processualcivilistiche caratteristiche di tale rito, con alcune parziali eccezioni ed adeguamenti. Piace a questo punto ricordare a commento generale dei fatti di causa come l'art. 35, commi 2° e 3°, della l. 24 novembre 1981, n 689, stabilisca che: “Per le violazioni consistenti nell'omissione totale o parziale del versamento di contributi e premi, l'ordinanza-ingiunzione è emessa, ai sensi dell'art. 18, dagli enti ed istituti gestori delle forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, che con lo stesso provvedimento ingiungono ai debitori anche il
8 pagamento dei contributi e dei premi non versati e delle somme aggiuntive previste dalle leggi vigenti a titolo di sanzione civile. Per le altre violazioni, quando viene accertato che da esse deriva l'omesso o parziale versamento di contributi e premi, la relativa sanzione amministrativa è applicata con la medesima ordinanza e dagli stessi enti ed istituti di cui al comma precedente”. Ai fini della competenza degli enti ed istituti gestori delle forme di previdenza ed assistenza obbligatoria ad emettere ordinanza-ingiunzione anche per violazioni diverse da quelle consistenti in omissioni contributive, è necessario che fra i due tipi di violazioni sussista una stretta correlazione, tale per cui le prime derivino direttamente ed inevitabilmente dalle seconde. Non sposta poi i termini della questione l'importanza che la più recente giurisprudenza di legittimità attribuisce all'accertamento, dal momento che la contestualità dell'accertamento delle violazioni costituisce requisito aggiuntivo e non sostitutivo di quello rappresentato dalla connessione sostanziale.
Orbene, un rapporto di questa natura non appare ravvisabile fra la violazione di norme sul collocamento e l'omissione contributiva, tant'è vero che ben può darsi il caso di un lavoratore assunto in violazione delle norme sul collocamento ma regolarmente assicurato a fini previdenziali ed assistenziali. E' vero che, in ipotesi di mancata formalizzazione del rapporto di lavoro è normale riscontrare l'uno e l'altro tipo di violazione,
9 ma la connessione fra essi ravvisabile è di natura soggettiva piuttosto che oggettiva: l'elemento che le unifica è infatti rappresentato dall'intento del datore di lavoro di occultare o dissimulare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato in sostanza, quel che in diritto penale si denomina “identità del disegno criminoso”. Sennonché, l'istituto della continuazione ha, nel campo dell'illecito amministrativo, un ambito di applicazione assai ristretto: una disposizione dal contenuto corrispondente all'art. 81, cpv., c.p., è contenuta nell'art. 8, comma 2°, della l. n. 689/81, ma riguarda le sole violazioni delle norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, mentre, per la generalità degli illeciti amministrativi, il cumulo giuridico delle sanzioni è previsto nella sola ipotesi di concorso formale di violazioni (v. art. 8, comma 1°, della l. n. 689/81). Queste considerazioni trovano del resto conferma nel disposto dell'art. 116 della l. 23 dicembre 2000, n. 388. Il comma 8° di tale articolo, nel ridefinire la disciplina delle conseguenze dell'omissione contributiva, considera espressamente, alla lett. b), il “caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere”, ma a tal fine fa riferimento ad evasioni connesse (solo) “a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero”. A sua volta il comma 12° dispone l'abolizione di tutte le sanzioni amministrative relative
10 “a violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie consistenti nell'omissione totale o parziale del versamento di contributi o premi o dalle quali comunque derivi l'omissione totale o parziale del versamento di contributi o premi ai sensi dell'art. 35, commi secondo e terzo, della legge 24 novembre 1981,
n. 689”, aggiungendo “nonché a violazioni di norme sul collocamento di carattere formale”. Pertanto le violazioni delle norme sul collocamento debbono considerarsi connesse all'omissione contributiva ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 35, comma 3°, della l. n.
689/81, quest'ultima specificazione risulterebbe del tutto superflua ed ultronea, dal momento che il comma
3° dell'art. 35 è già richiamato nella prima parte della disposizione. Le osservazioni sin qui svolte sono precipuamente riferite alle violazioni delle norme sul collocamento. Anche per le altre violazioni valgono peraltro analoghe considerazioni, restando parimenti ed anzi a maggior ragione esclusa la sussistenza di quella stretta correlazione con le omissioni contributive, che costituisce il necessario presupposto dell'applicazione dell'art. 35, comma 3°, della l. n. 689/81. Dell'art. 116, comma 12°, della l. 23 dicembre 2000, n. 388. La norma in esame pone un duplice ordine di problemi, concernenti, rispettivamente, la portata retroattiva o meno di tale disposizione e la definizione del suo ambito di applicazione. La prima di tali questioni si pone in quanto, com'è noto, nel campo dell'illecito
11 amministrativo non opera il principio della retroattività della legge più favorevole al reo, positivamente sancito invece dall'art. 2, comma 2° e 3°, c.p. Si tratta di opinione pacifica e consolidata, ribadita dalla
Cassazione, con riferimento alla generalità degli illeciti amministrativi, pur dopo che un recente intervento legislativo ha introdotto il principio in parola per le violazioni in materia tributaria. Ne deriva che, trovando sempre e comunque applicazione la legge in vigore al momento della commissione del fatto, il suo autore sarà chiamato a risponderne pur se sia successivamente intervenuta una normativa che escluda la configurabilità di quel fatto quale illecito. Orbene, se la disposizione dell'art. 116, comma 12°, della l. n.
388/00 dovesse interpretarsi in questa chiave, essa sarebbe destinata ad operare soltanto per il futuro, e rimarrebbe pertanto priva di ogni rilievo nel presente giudizio. Sussistono tuttavia due elementi che depongono in favore della portata retroattiva della disposizione de qua: la sua collocazione all'interno di un articolo recante la rubrica “Misure per favorire l'emersione del lavoro irregolare”, ed il dato testuale, dal momento che la norma non abroga le disposizioni di legge che prevedono violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie o di collocamento, ma abolisce le relative sanzioni. Quanto alla determinazione dell'ambito di applicazione della disposizione in esame, essa comporta l'individuazione,
12 in prima battuta, delle ”norme sul collocamento”, e, in seconda battuta, di quelle, fra esse, aventi “carattere formale”. Si può allora convenire circa il fatto che appartengono alla materia del collocamento le norme relative ai rapporti fra i datori di lavoro che intendono assumere personale e gli uffici pubblici (via via denominati uffici di collocamento, sezioni circoscrizionali per l'impiego, centri per l'impiego) o
(attualmente) i soggetti privati autorizzati allo svolgimento dell'attività di mediazione, all'attività di tali soggetti, pubblici e privati, alle quote riservate, nell'assunzione, a determinate categorie di lavoratori, alle cd. assunzioni obbligatorie. Si tratta di un complesso di norme caratterizzate da una funzione di gestione e controllo dei flussi di lavoro, finalizzata a scopi oltre che di rilevazione di dati di tutela, non tanto del singolo, quanto della generalità dei lavoratori, o, al più, di particolari categorie di lavoratori. Così stando le cose, rientra sicuramente nella materia del collocamento la norma di cui all'art. 9 bis, comma 2°, della l. n. 608/96, mentre non altrettanto può dirsi per quella contenuta nel comma successivo, che, postulando un'assunzione già avvenuta, si pone al di fuori del sistema di mediazione fra domanda ed offerta di lavoro, ed appare finalizzata alla tutela del singolo lavoratore in quanto diretta a dare contezza al neoassunto della regolare formalizzazione del suo rapporto di lavoro. Maggiori dubbi sorgono per quel
13 concerne la norma di cui all'art. 5 della l. 10 gennaio
1935, n. 112. L'istituto del libretto di lavoro presentava un certo collegamento con la materia del collocamento, dovuto al fatto che il possesso di tale libretto costituiva il presupposto indispensabile per l'iscrizione del lavoratore nelle liste di collocamento (cfr. art. 8 della l. n. 112/35); al tempo stesso, tuttavia, il libretto di lavoro assolveva (ed assolve) ad un'autonoma funzione, quella di certificare, nell'interesse sia del datore di lavoro che del lavoratore, le pregresse esperienze lavorative del secondo: l'istituto è rimasto, infatti, in vigore pur dopo che nel nostro ordinamento giuridico è venuto meno l'obbligo per i datori di lavoro di assumere per il tramite degli uffici pubblici (v. in particolare l'art. 7 del D.P.R. 7 luglio 2000, n. 442, che ha abrogato sia l'art. 8 della l. n. 112/35, sia l'art. 6, limitatamente agli obblighi concernenti la consegna del libretto di lavoro all'atto dell'assunzione, lasciando in vigore le altre disposizioni della legge). Resta a questo punto da dire dell'ultima questione, concernente l'individuazione delle norme sul collocamento di carattere formale. In precedente sentenza chi scrive aveva aderito alla soluzione ermeneutica adottata dal Ministero del Lavoro con circolare n. 12 del 22 gennaio 2001: individuando il bene giuridico tutelato dalle norme sul collocamento in una funzione di monitoraggio e controllo dei flussi di manodopera, si esclude il carattere formale di violazioni che, come l'omessa o tardiva comunicazione
14 di assunzione o cessazione del rapporto di lavoro, vengono ad incidere su quella funzione. La questione va tuttavia riesaminata, alla luce del contesto in cui la norma è inserita e dell'intento perseguito dal legislatore. L'art. 116 della l. n. 388/00 contiene una serie di “misure per favorire l'emersione del lavoro irregolare”. Da tale finalità sono chiaramente ispirati gli istituti contemplati nei primi sette commi i contratti di riallineamento, la figura del consulente per le aziende che intendono emergere dal sommerso stessa cosa può dirsi per la disciplina dettata in materia di omissione contributiva dai commi 8° e 12°: la riduzione delle sanzioni civili e l'abolizione di quelle amministrative costituiscono evidente incentivo alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro in tutto o in parte “in nero”. In questo quadro normativo, un'interpretazione della disposizione in esame che ne limiti l'applicazione a quelle violazioni che, come quelle consistenti in una comunicazione errata o incompleta, non sono affatto tipiche del lavoro irregolare (postulando al contrario l'avvenuta formalizzazione del rapporto), si pone in contrasto con quella finalità; sarebbe oltre tutto irragionevole prevedere l'abolizione delle sanzioni amministrative relative a violazioni consistenti in omissioni contributive ed a violazioni connesse ex art. 35, comma 3°, della l. n. 689/81, e non anche di quelle relative a violazioni di norme sul collocamento che, pur non essendo tecnicamente connesse all'omissione
15 contributiva, ai sensi e per gli effetti di cui al citato comma 3° dell'art. 35, ad essa solitamente si accompagnano in ipotesi di mancata formalizzazione del rapporto di lavoro subordinato. Del resto, accedendo ad un'interpretazione della disposizione de qua che consideri come norme sul collocamento di carattere formale quelle che impongono il rispetto di meri obblighi di comunicazione, resta ugualmente possibile individuare norme di carattere sostanziale: tali sono, ad esempio, quelle che prescrivono l'osservanza di quote di riserva in favore di determinate categorie di lavoratori. In tal modo, anzi, la scelta del legislatore di limitare l'ambito di applicazione della disposizione alle sole violazioni delle norme sul collocamento di carattere formale appare ragionevole e giustificata, venendo in considerazione, in materia di assunzioni cd. obbligatorie o comunque “preferenziali”,
l'interesse di lavoratori, meritevoli di particolare tutela, diversi da quelli assunti irregolarmente. Nel merito valgano le seguenti argomentazioni. Va premesso che nel giudizio in esame, di opposizione ad ordinanza di ingiunzione, l' Controparte_2
, pur formalmente convenuto, è da ritenersi
[...] ricorrente sostanziale e, quindi, parte sulla quale incombe l'onere processuale di provare i fatti posti a fondamento della pretesa avanzata con l'emissione dei provvedimenti ingiuntivi impugnati. Ancora in limine va precisato che la semplice produzione in Giudizio dei
16 verbali ispettivi, atti predisposti da pubblico ufficiale ed in quanto tali facenti piena prova, sino a querela di falso, esclusivamente di ciò che l'ispettore dichiara di aver accertato di persona, non esaurisce lo sforzo dimostrativo dell'attore in senso sostanziale. Invero, le dichiarazioni raccolte dal pubblico ufficiale, per poter assumere la dignità di piena prova devono essere confermate in corso di causa dai soggetti che le avevano rese, assumendo, invece, in mancanza della predetta conferma, il valore di semplici elementi di valutazione liberamente apprezzabili dal Giudice. Ciò evidenziato deve rilevarsi che parte resistente si è limitata, in origine, ad allegare tutte le dichiarazioni raccolte in sede di accertamenti ispettivi. Tutto ciò induce ad una valutazione estremamente rigorosa del verbale ispettivo concernente le dichiarazioni del
“dipendente”, il cui dictum andrà “incrociato” con le propalazioni raccolte in sede di verifica ispettiva.
Orbene, va evidenziato che la pretesa azionata dall' attiene un Controparte_2 provvedimento sanzionatorio adottato per l'utilizzazione di due lavoratori irregolari ovvero lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria. A sostegno dell'assunto, desunto dal richiamato verbale degli ispettori del lavoro, l'odierno opposto ha allegato, oltre al verbale medesimo, tutte le dichiarazioni assunte durante gli accertamenti. Se non che, va subito sottolineato che
17 tali propalazioni, oltre a risultare scarsamente coerenti fra loro, non danno adeguata contezza del presupposto da cui muove la pretesa azionata, e cioè di una vera e propria occupazione in nero dell'asserito dipendente, con tanto di orario di lavoro predefinito, di protrazione del rapporto nel tempo, di eterodirezione, e, in definitiva, dei caratteri fondanti la subordinazione. E tuttavia, anche sulla specificazione delle attività lavorative le persone sentite in sede di verifica ispettiva hanno veicolato dichiarazioni diverse. Il dato istruttorio, infatti, si inserisce in un contesto dimostrativo assolutamente carente, anche da un punto di vista meramente logico posto. La circostanza avrebbe infatti richiesto una prova molto più rigorosa e precisa rispetto a quella fornita al vaglio di questo decidente.
Né ciò basta. L'opposto è rimasto ulteriormente inerte rispetto all'onere di provare la posizione lavorativa
(professionale) dei soggetti asseritamente “irregolari”.
Ebbene, l'attore in senso sostanziale nulla ha prodotto portando in emersione una lacuna storico- rappresentativa ancora più evidente. Consegue
l'accoglimento dell'opposizione per mancanza di una valida piattaforma dimostrativa in grado di sostenere la fondatezza della pretesa sanzionatoria fatta valere dall'opposto con l'ordinanza impugnata. Sussistono alla luce dell'obiettiva controvertibilità delle questioni affrontate giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di lite.
18
P.Q.M.
definitivamente pronunciando;
dichiara priva di giuridica efficacia l'ordinanza impugnata;
dichiara compensate tra le parti le spese processuali.
AGRIGENTO 09/12/2025
IL GIUDICE
ND Lo ST EM
19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. ND Lo ST EM ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1293/2024 R.G.A.C.
TRA
NATO A LICATA IL 26/11/65 IN Parte_1
PROPRIO E NELLA QUALITA' DI LEGALE
RAPPRESENTANTE DELLA Controparte_1
[...] rapp. e dif. dall'Avv. Francesco Sanfilippo
OPPONENTE
CONTRO
Controparte_2
NELLA PERSONA DELL'ING. Controparte_3
DIRIGENTE DEL SERVIZIO XVI rapp. e dif. dal Dirigente Ing. Controparte_3
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione all'ordinanza-ingiunzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 06/06/2024 in proprio e Parte_1 quale rappresentante legale della Controparte_4 proponeva opposizione avverso l'ordinanza-
[...] ingiunzione n. 5726 emessa dal Dirigente Responsabile del Servizio XIX dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro
1 di in data 03/05/2024 in forza della quale gli CP_2 era stato ad iniziativa di quest'ultimo ingiunto il pagamento entro 30 gg della somma di euro 10.800,00 oltre spese di notifica per aver violato norme in materia di rapporti di lavoro con i propri dipendenti. Eccepiva a sostegno dell'azione oggi intrapresa l'opponente l'inefficacia giuridica della impugnata ingiunzione in quanto affetta da vizi di natura formale e sostanziale tali da renderla inadatta alla sua funzione. Pertanto concludeva chiedendo l'annullamento del provvedimento in avversione. L' Controparte_2
nel costituirsi in giudizio
[...] contestava il fondamento dell'avverso rimedio invocandone il rigetto. Celebrata l'istruttoria esclusivamente attraverso produzioni documentali la causa all'udienza del 03/12/2025 veniva posta decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione va accolta per i motivi che saranno di seguito illustrati. Piace preliminarmente ricordare come nell'ambito della legge 689/81 nel cui alveo appunto appare rientrare la vicenda che ci occupa il provvedimento d'ingiunzione di pagamento relativo ad una sanzione amministrativa costituisca l'atto conclusivo di un procedimento che si articola secondo le indicazioni ed i tempi indicati all'interno dell'art. 13 che contempla l'accertamento della violazione del successivo 14 che riguarda la contestazione
2 dell'addebito ed ancora dell'art. 17 relativo alla presentazione del rapporto ed infine dell'art. 18 stessa legge che regolamenta l'emanazione dell'ordinanza- ingiunzione. La ratio di tali norme appare ispirarsi al principio che i procedimenti sanzionatori debbano delinearsi assicurando agli interessati ogni utile elemento di difesa e ciò in quanto appartiene alla logica di un sistema di garanzie ritenere che i privati siano posti in condizione di esporre le loro ragioni. Il giudizio di opposizione previsto dalla disposizione legislativa in commento rappresenta infatti lo speciale strumento, per la tutela del privato avverso il provvedimento amministrativo per lui sfavorevole
(rappresentato dall'ordinanza-ingiunzione o dall'ordinanza che dispone la sola confisca amministrativa), a mezzo del quale egli chiede al giudice un riesame dell'accertamento compiuto dalla autorità amministrativa, per ottenere l'eliminazione del provvedimento sanzionatorio pur non determinando l'accertamento del giudice, in violazione del principio della divisione dei poteri, una sua sostituzione all'autorità amministrativa. Nell'ambito di questo giudizio, la qualità di parte va riconosciuta, da un lato, al soggetto destinatario dell'ordinanza-ingiunzione
(legittimato passivo del provvedimento e legittimato a ricorrere e quindi legittimato attivo sul piano processuale avverso lo stesso), dall'altro lato, all'autorità che l'ha emessa, (legittimata attiva
3 all'emissione del provvedimento sanzionatorio e unica legittimata a contraddire e quindi legittimata passiva sul piano processuale nel giudizio di opposizione), con l'esclusione dell'intervento dei terzi. Il dato normativo di riferimento, costituito dagli artt. 22 ss. della legge in commento, si caratterizza per il riconoscimento legislativo della giurisdizione del giudice ordinario, con competenza mista, per materia e per valore, ripartita tra il G.d.P. ed il Tribunale, secondo i criteri di cui all'art. 22 bis della legge. La questione processuale del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, risolta dal legislatore a favore del primo, si intreccia con quella sostanziale relativa alla definizione della situazione soggettiva di cui è titolare il privato nei confronti del provvedimento sanzionatorio della P.A.; la scelta del legislatore, osserva una parte della dottrina, tende ad escludere ogni rilievo pratico alla qualificazione della posizione soggettiva in termini di diritto soggettivo o interesse legittimo, dato che tale distinzione non si riflette sulla individuazione della giurisdizione competente. A fronte della scelta legislativa in favore della giurisdizione ordinaria, e che pertanto ipotizza la sussistenza, in subiecta materia, di diritti soggettivi del privato, la dottrina si è divisa. Una prima tesi, ravvisando la compresenza di interessi legittimi accanto ai diritti soggettivi, individua nella competenza del giudice ordinario una sorta di
“giurisdizione esclusiva” dello stesso, eccezionalmente
4 competente anche per questioni relative ad interessi legittimi;
una seconda posizione afferma l'esistenza di soli diritti soggettivi i quali non degradando di fronte al provvedimento sanzionatorio, fondano e giustificano la scelta legislativa nel senso della giurisdizione ordinaria;
altra tesi distinguendo nell'ambito della funzione sanzionatoria un momento dichiarativo (accertamento dei fatti e della responsabilità) ed uno costitutivo
(applicazione della sanzione), ravvisa la presenza di un diritto soggettivo solo nell'ipotesi in cui non sussista una “valutazione riservata” della P.A. in ordine al primo aspetto (intendendosi per valutazione riservata il riconoscimento alla P.A. del potere di realizzare un assetto di interessi innovativo rispetto a quanto previsto dalla norma attributiva del potere): costituendo il momento dichiarativo il risultato di una attività meramente ricognitiva di presupposti e condizioni previste dalla legge e dunque non essendo qualificabile come “valutazione riservata” nel senso di cui retro, tale dottrina conclude per la sussistenza del diritto soggettivo cui, almeno tendenzialmente, si ricollega la giurisdizione ordinaria. La questione del riparto di giurisdizione in materia di sanzioni amministrative riposerebbe dunque sul carattere riservato o meno delle valutazioni dei fatti per l'applicazione della sanzione. Si
è aggiunto che la configurazione della situazione soggettiva in termini di diritto soggettivo si spiega alla luce della funzione della sanzione amministrativa: se
5 l'esercizio del relativo potere non è direttamente rivolto alla cura di interessi pubblici, quanto piuttosto, analogamente a quanto si verifica nel processo penale, alla punizione del soggetto responsabile della violazione, esigenze di effettiva tutela giurisdizionale del cittadino hanno orientato il legislatore verso la scelta della giurisdizione ordinaria, caratterizzata da una maggiore idoneità quanto all'accertamento sui fatti, “rispetto alla tradizionale degli organi di giustizia amministrativa come giudici di atti” Nello schema disegnato dal legislatore, il giudizio di opposizione presenta elementi propri non solo del processo civile, ma anche di quello amministrativo e di quello penale.
Infatti se la struttura, nelle sue linee generali, richiama il modello del giudizio civile ordinario, con conseguente applicabilità dei medesimi principi (quali tra gli altri il principio della domanda, della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto della pronunzia d'ufficio su eccezioni rimesse esclusivamente all'iniziativa di parte), e da cui discende l'individuazione della causa pretendi sulla base dei motivi dell'opposizione, è stata riscontrata la presenza di caratteri propri del processo amministrativo
(tradizionalmente) eliminatorio di un atto, quali, tra gli altri, la previsione di un termine perentorio per introdurre il giudizio, il potere del giudice di annullare o modificare il provvedimento sanzionatorio;
una ulteriore osservazione ha riguardato l'oggetto del
6 giudizio, che si individua anche in relazione alla responsabilità dell'opponente, avvicinandosi per questo aspetto al processo penale: ne sarebbe conferma la lettera di cui all'art. 23, co. 11, della legge in commento, che testualmente prevede l'accoglimento dell'opposizione “quando non ci sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”, che ricorda le tradizionali formule assolutorie del processo penale.
Questa triplice anima del giudizio di opposizione, è stato sottolineato, andrebbe sempre tenuta presente dall'interprete nell'analisi delle singole disposizioni. In questo quadro generale, il procedimento di opposizione ad ordinanza di ingiunzione, disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, va ricondotto al rito del lavoro. Infatti, la disciplina speciale processuale inserita nella c.d. «legge di depenalizzazione», in cui si affiancava alla normativa procedimentale quest'ultima rimasta immutata viene interamente trasfusa nell'art. 6 del D.Lgs. n. 150/2011, posto in apertura del capo II, denominato «Delle controversie regolate dal rito del lavoro». Ne e' ulteriore riprova la sostituzione, operata sempre dal legislatore della riforma con l'art. 34, del testo originario dell'art. 22 della legge n. 689/1981, che rimane, nell'attuale versione, costituito da un solo comma, in cui si stabilisce quanto segue: «contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca gli interessati
7 possono proporre opposizione dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria. Non va dimenticato, infatti, che la riconduzione di un procedimento civile ad un particolare rito non investe di per se´ una questione di competenza del Giudice adito. Ne consegue, in riferimento alla materia in analisi, che applicare il «rito del lavoro» a tutti i procedimenti di opposizione non significa certo investire tout court di tali contenziosi gli organi giurisdizionali chiamati in base alla normativa gia' vigente ad applicare quel rito in altre, distinte materie. Esemplificando, mentre nei casi di opposizione avanti al Giudice di Pace, quest'ultimo rimane competente a trattare le relative cause, dovendo pero' applicare, il rito del lavoro, in tutti i casi in cui l'opposizione si propone davanti al Tribunale ordinario quest'ultimo non decidera' nella persona del «Giudice del Lavoro», ma semplicemente applicando il «rito del lavoro», ossia quelle norme processualcivilistiche caratteristiche di tale rito, con alcune parziali eccezioni ed adeguamenti. Piace a questo punto ricordare a commento generale dei fatti di causa come l'art. 35, commi 2° e 3°, della l. 24 novembre 1981, n 689, stabilisca che: “Per le violazioni consistenti nell'omissione totale o parziale del versamento di contributi e premi, l'ordinanza-ingiunzione è emessa, ai sensi dell'art. 18, dagli enti ed istituti gestori delle forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, che con lo stesso provvedimento ingiungono ai debitori anche il
8 pagamento dei contributi e dei premi non versati e delle somme aggiuntive previste dalle leggi vigenti a titolo di sanzione civile. Per le altre violazioni, quando viene accertato che da esse deriva l'omesso o parziale versamento di contributi e premi, la relativa sanzione amministrativa è applicata con la medesima ordinanza e dagli stessi enti ed istituti di cui al comma precedente”. Ai fini della competenza degli enti ed istituti gestori delle forme di previdenza ed assistenza obbligatoria ad emettere ordinanza-ingiunzione anche per violazioni diverse da quelle consistenti in omissioni contributive, è necessario che fra i due tipi di violazioni sussista una stretta correlazione, tale per cui le prime derivino direttamente ed inevitabilmente dalle seconde. Non sposta poi i termini della questione l'importanza che la più recente giurisprudenza di legittimità attribuisce all'accertamento, dal momento che la contestualità dell'accertamento delle violazioni costituisce requisito aggiuntivo e non sostitutivo di quello rappresentato dalla connessione sostanziale.
Orbene, un rapporto di questa natura non appare ravvisabile fra la violazione di norme sul collocamento e l'omissione contributiva, tant'è vero che ben può darsi il caso di un lavoratore assunto in violazione delle norme sul collocamento ma regolarmente assicurato a fini previdenziali ed assistenziali. E' vero che, in ipotesi di mancata formalizzazione del rapporto di lavoro è normale riscontrare l'uno e l'altro tipo di violazione,
9 ma la connessione fra essi ravvisabile è di natura soggettiva piuttosto che oggettiva: l'elemento che le unifica è infatti rappresentato dall'intento del datore di lavoro di occultare o dissimulare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato in sostanza, quel che in diritto penale si denomina “identità del disegno criminoso”. Sennonché, l'istituto della continuazione ha, nel campo dell'illecito amministrativo, un ambito di applicazione assai ristretto: una disposizione dal contenuto corrispondente all'art. 81, cpv., c.p., è contenuta nell'art. 8, comma 2°, della l. n. 689/81, ma riguarda le sole violazioni delle norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, mentre, per la generalità degli illeciti amministrativi, il cumulo giuridico delle sanzioni è previsto nella sola ipotesi di concorso formale di violazioni (v. art. 8, comma 1°, della l. n. 689/81). Queste considerazioni trovano del resto conferma nel disposto dell'art. 116 della l. 23 dicembre 2000, n. 388. Il comma 8° di tale articolo, nel ridefinire la disciplina delle conseguenze dell'omissione contributiva, considera espressamente, alla lett. b), il “caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere”, ma a tal fine fa riferimento ad evasioni connesse (solo) “a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero”. A sua volta il comma 12° dispone l'abolizione di tutte le sanzioni amministrative relative
10 “a violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie consistenti nell'omissione totale o parziale del versamento di contributi o premi o dalle quali comunque derivi l'omissione totale o parziale del versamento di contributi o premi ai sensi dell'art. 35, commi secondo e terzo, della legge 24 novembre 1981,
n. 689”, aggiungendo “nonché a violazioni di norme sul collocamento di carattere formale”. Pertanto le violazioni delle norme sul collocamento debbono considerarsi connesse all'omissione contributiva ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 35, comma 3°, della l. n.
689/81, quest'ultima specificazione risulterebbe del tutto superflua ed ultronea, dal momento che il comma
3° dell'art. 35 è già richiamato nella prima parte della disposizione. Le osservazioni sin qui svolte sono precipuamente riferite alle violazioni delle norme sul collocamento. Anche per le altre violazioni valgono peraltro analoghe considerazioni, restando parimenti ed anzi a maggior ragione esclusa la sussistenza di quella stretta correlazione con le omissioni contributive, che costituisce il necessario presupposto dell'applicazione dell'art. 35, comma 3°, della l. n. 689/81. Dell'art. 116, comma 12°, della l. 23 dicembre 2000, n. 388. La norma in esame pone un duplice ordine di problemi, concernenti, rispettivamente, la portata retroattiva o meno di tale disposizione e la definizione del suo ambito di applicazione. La prima di tali questioni si pone in quanto, com'è noto, nel campo dell'illecito
11 amministrativo non opera il principio della retroattività della legge più favorevole al reo, positivamente sancito invece dall'art. 2, comma 2° e 3°, c.p. Si tratta di opinione pacifica e consolidata, ribadita dalla
Cassazione, con riferimento alla generalità degli illeciti amministrativi, pur dopo che un recente intervento legislativo ha introdotto il principio in parola per le violazioni in materia tributaria. Ne deriva che, trovando sempre e comunque applicazione la legge in vigore al momento della commissione del fatto, il suo autore sarà chiamato a risponderne pur se sia successivamente intervenuta una normativa che escluda la configurabilità di quel fatto quale illecito. Orbene, se la disposizione dell'art. 116, comma 12°, della l. n.
388/00 dovesse interpretarsi in questa chiave, essa sarebbe destinata ad operare soltanto per il futuro, e rimarrebbe pertanto priva di ogni rilievo nel presente giudizio. Sussistono tuttavia due elementi che depongono in favore della portata retroattiva della disposizione de qua: la sua collocazione all'interno di un articolo recante la rubrica “Misure per favorire l'emersione del lavoro irregolare”, ed il dato testuale, dal momento che la norma non abroga le disposizioni di legge che prevedono violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie o di collocamento, ma abolisce le relative sanzioni. Quanto alla determinazione dell'ambito di applicazione della disposizione in esame, essa comporta l'individuazione,
12 in prima battuta, delle ”norme sul collocamento”, e, in seconda battuta, di quelle, fra esse, aventi “carattere formale”. Si può allora convenire circa il fatto che appartengono alla materia del collocamento le norme relative ai rapporti fra i datori di lavoro che intendono assumere personale e gli uffici pubblici (via via denominati uffici di collocamento, sezioni circoscrizionali per l'impiego, centri per l'impiego) o
(attualmente) i soggetti privati autorizzati allo svolgimento dell'attività di mediazione, all'attività di tali soggetti, pubblici e privati, alle quote riservate, nell'assunzione, a determinate categorie di lavoratori, alle cd. assunzioni obbligatorie. Si tratta di un complesso di norme caratterizzate da una funzione di gestione e controllo dei flussi di lavoro, finalizzata a scopi oltre che di rilevazione di dati di tutela, non tanto del singolo, quanto della generalità dei lavoratori, o, al più, di particolari categorie di lavoratori. Così stando le cose, rientra sicuramente nella materia del collocamento la norma di cui all'art. 9 bis, comma 2°, della l. n. 608/96, mentre non altrettanto può dirsi per quella contenuta nel comma successivo, che, postulando un'assunzione già avvenuta, si pone al di fuori del sistema di mediazione fra domanda ed offerta di lavoro, ed appare finalizzata alla tutela del singolo lavoratore in quanto diretta a dare contezza al neoassunto della regolare formalizzazione del suo rapporto di lavoro. Maggiori dubbi sorgono per quel
13 concerne la norma di cui all'art. 5 della l. 10 gennaio
1935, n. 112. L'istituto del libretto di lavoro presentava un certo collegamento con la materia del collocamento, dovuto al fatto che il possesso di tale libretto costituiva il presupposto indispensabile per l'iscrizione del lavoratore nelle liste di collocamento (cfr. art. 8 della l. n. 112/35); al tempo stesso, tuttavia, il libretto di lavoro assolveva (ed assolve) ad un'autonoma funzione, quella di certificare, nell'interesse sia del datore di lavoro che del lavoratore, le pregresse esperienze lavorative del secondo: l'istituto è rimasto, infatti, in vigore pur dopo che nel nostro ordinamento giuridico è venuto meno l'obbligo per i datori di lavoro di assumere per il tramite degli uffici pubblici (v. in particolare l'art. 7 del D.P.R. 7 luglio 2000, n. 442, che ha abrogato sia l'art. 8 della l. n. 112/35, sia l'art. 6, limitatamente agli obblighi concernenti la consegna del libretto di lavoro all'atto dell'assunzione, lasciando in vigore le altre disposizioni della legge). Resta a questo punto da dire dell'ultima questione, concernente l'individuazione delle norme sul collocamento di carattere formale. In precedente sentenza chi scrive aveva aderito alla soluzione ermeneutica adottata dal Ministero del Lavoro con circolare n. 12 del 22 gennaio 2001: individuando il bene giuridico tutelato dalle norme sul collocamento in una funzione di monitoraggio e controllo dei flussi di manodopera, si esclude il carattere formale di violazioni che, come l'omessa o tardiva comunicazione
14 di assunzione o cessazione del rapporto di lavoro, vengono ad incidere su quella funzione. La questione va tuttavia riesaminata, alla luce del contesto in cui la norma è inserita e dell'intento perseguito dal legislatore. L'art. 116 della l. n. 388/00 contiene una serie di “misure per favorire l'emersione del lavoro irregolare”. Da tale finalità sono chiaramente ispirati gli istituti contemplati nei primi sette commi i contratti di riallineamento, la figura del consulente per le aziende che intendono emergere dal sommerso stessa cosa può dirsi per la disciplina dettata in materia di omissione contributiva dai commi 8° e 12°: la riduzione delle sanzioni civili e l'abolizione di quelle amministrative costituiscono evidente incentivo alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro in tutto o in parte “in nero”. In questo quadro normativo, un'interpretazione della disposizione in esame che ne limiti l'applicazione a quelle violazioni che, come quelle consistenti in una comunicazione errata o incompleta, non sono affatto tipiche del lavoro irregolare (postulando al contrario l'avvenuta formalizzazione del rapporto), si pone in contrasto con quella finalità; sarebbe oltre tutto irragionevole prevedere l'abolizione delle sanzioni amministrative relative a violazioni consistenti in omissioni contributive ed a violazioni connesse ex art. 35, comma 3°, della l. n. 689/81, e non anche di quelle relative a violazioni di norme sul collocamento che, pur non essendo tecnicamente connesse all'omissione
15 contributiva, ai sensi e per gli effetti di cui al citato comma 3° dell'art. 35, ad essa solitamente si accompagnano in ipotesi di mancata formalizzazione del rapporto di lavoro subordinato. Del resto, accedendo ad un'interpretazione della disposizione de qua che consideri come norme sul collocamento di carattere formale quelle che impongono il rispetto di meri obblighi di comunicazione, resta ugualmente possibile individuare norme di carattere sostanziale: tali sono, ad esempio, quelle che prescrivono l'osservanza di quote di riserva in favore di determinate categorie di lavoratori. In tal modo, anzi, la scelta del legislatore di limitare l'ambito di applicazione della disposizione alle sole violazioni delle norme sul collocamento di carattere formale appare ragionevole e giustificata, venendo in considerazione, in materia di assunzioni cd. obbligatorie o comunque “preferenziali”,
l'interesse di lavoratori, meritevoli di particolare tutela, diversi da quelli assunti irregolarmente. Nel merito valgano le seguenti argomentazioni. Va premesso che nel giudizio in esame, di opposizione ad ordinanza di ingiunzione, l' Controparte_2
, pur formalmente convenuto, è da ritenersi
[...] ricorrente sostanziale e, quindi, parte sulla quale incombe l'onere processuale di provare i fatti posti a fondamento della pretesa avanzata con l'emissione dei provvedimenti ingiuntivi impugnati. Ancora in limine va precisato che la semplice produzione in Giudizio dei
16 verbali ispettivi, atti predisposti da pubblico ufficiale ed in quanto tali facenti piena prova, sino a querela di falso, esclusivamente di ciò che l'ispettore dichiara di aver accertato di persona, non esaurisce lo sforzo dimostrativo dell'attore in senso sostanziale. Invero, le dichiarazioni raccolte dal pubblico ufficiale, per poter assumere la dignità di piena prova devono essere confermate in corso di causa dai soggetti che le avevano rese, assumendo, invece, in mancanza della predetta conferma, il valore di semplici elementi di valutazione liberamente apprezzabili dal Giudice. Ciò evidenziato deve rilevarsi che parte resistente si è limitata, in origine, ad allegare tutte le dichiarazioni raccolte in sede di accertamenti ispettivi. Tutto ciò induce ad una valutazione estremamente rigorosa del verbale ispettivo concernente le dichiarazioni del
“dipendente”, il cui dictum andrà “incrociato” con le propalazioni raccolte in sede di verifica ispettiva.
Orbene, va evidenziato che la pretesa azionata dall' attiene un Controparte_2 provvedimento sanzionatorio adottato per l'utilizzazione di due lavoratori irregolari ovvero lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria. A sostegno dell'assunto, desunto dal richiamato verbale degli ispettori del lavoro, l'odierno opposto ha allegato, oltre al verbale medesimo, tutte le dichiarazioni assunte durante gli accertamenti. Se non che, va subito sottolineato che
17 tali propalazioni, oltre a risultare scarsamente coerenti fra loro, non danno adeguata contezza del presupposto da cui muove la pretesa azionata, e cioè di una vera e propria occupazione in nero dell'asserito dipendente, con tanto di orario di lavoro predefinito, di protrazione del rapporto nel tempo, di eterodirezione, e, in definitiva, dei caratteri fondanti la subordinazione. E tuttavia, anche sulla specificazione delle attività lavorative le persone sentite in sede di verifica ispettiva hanno veicolato dichiarazioni diverse. Il dato istruttorio, infatti, si inserisce in un contesto dimostrativo assolutamente carente, anche da un punto di vista meramente logico posto. La circostanza avrebbe infatti richiesto una prova molto più rigorosa e precisa rispetto a quella fornita al vaglio di questo decidente.
Né ciò basta. L'opposto è rimasto ulteriormente inerte rispetto all'onere di provare la posizione lavorativa
(professionale) dei soggetti asseritamente “irregolari”.
Ebbene, l'attore in senso sostanziale nulla ha prodotto portando in emersione una lacuna storico- rappresentativa ancora più evidente. Consegue
l'accoglimento dell'opposizione per mancanza di una valida piattaforma dimostrativa in grado di sostenere la fondatezza della pretesa sanzionatoria fatta valere dall'opposto con l'ordinanza impugnata. Sussistono alla luce dell'obiettiva controvertibilità delle questioni affrontate giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di lite.
18
P.Q.M.
definitivamente pronunciando;
dichiara priva di giuridica efficacia l'ordinanza impugnata;
dichiara compensate tra le parti le spese processuali.
AGRIGENTO 09/12/2025
IL GIUDICE
ND Lo ST EM
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