Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 25/06/2025, n. 604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 604 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
Nella procedura n. 274/2025 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di GG EM SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 274/2025 tra
(avv. FURIO ALESSANDRA) Parte_1
OPPONENTE e
DI GG EM (avv. Controparte_1
FURIA LORENZO) OPPOSTO
* Oggi, 25/06/2025, nella stanza virtuale del Giudice sono comparsi:
- per l'opponente l'Avv. Alessandra Furio;
- per l'opposto il Dott. Lorenzo Furia. I Procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi atti introduttivi e discutono oralmente la causa riportandosi a quanto già dedotto. Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione. All'esito della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza, dandone lettura e depositandola telematicamente.
Il Giudice Francesca Malgoni
1
(C.F.: ), in proprio e in qualità di titolare firmataria Parte_1 C.F._1 dell'omonima impresa individuale (P.I.: ), con il Patrocinio degli Avv.ti FURIO P.IVA_1
ALESSANDRA e CENNA PAOLO OPPONENTE contro
Controparte_2
(C.F. ), rappresentato e difeso dai funzionario Dott.ri FURIA
[...] P.IVA_2
LORENZO, PULVIRENTI FABIO ORAZIO e BARBOLINI GUIDO OPPOSTO
* Conclusioni delle parti All'udienza odierna le parti hanno concluso come da verbale. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Con ordinanza ingiunzione n. 208/24 l'
[...]
(d'ora innanzi Controparte_3 Con per brevità ) ha ingiunto a , in qualità di trasgressore, titolare dell'omonima Parte_1 impresa individuale esercente l'attività di commercio per il tramite di distributori automatici, di pagare l'importo di € 4.000,00 a titolo di sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 36 bis, comma 7, lett. a), D.L. 223/06, conv. dalla L. 248/06, così come modificato dalla L. 183/10 e successive modifiche di cui al D.Lgs. 151/05 e all'art. 1, comma 445 L. 145/18. Il provvedimento trae origine da un accertamento svolto dalla Guardia di Finanza di Cesena in data 9.02.2024, allorché, nell'ambito di una attività di controllo documenti di trasporto IVA, ha rinvenuto intento al lavoro, alla guida di un veicolo Ford Parte_2
Transit in proprietà dell'impresa individuale , quale destinataria della merce Parte_1 trasportata, consistente in “bevande varie” acquistate con fattura n. 001783 del 09 febbraio 2024 dal fornitore Aliati e Pedrazzini S.r.l., con sede in Dosolo (MN). A seguito di ciò, la Guardia di Finanza di Reggio Emilia – competente per territorio, trovandosi in Comune di Guastalla (RE) l'esercizio commerciale gestito dalla – Pt_1 verificato che detta impresa risultava formalmente priva di dipendenti, con verbale unico di
2 accertamento e notificazione n. 12/24, ha accertato la violazione dell'art. 3 D.L. 12/02 e successive modifiche, per avere impiegato un lavoratore subordinato senza regolare assunzione (tramite preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro all'Autorità competente), non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, irrogando la sanzione prevista dalla legge, nella misura minima di € 1.800,00. Avverso il verbale ha proposto ricorso amministrativo ex art. 16, D. lgs. n. Parte_1 Con 124/04 dinanzi all' , deducendo, in estrema sintesi:
- che l'oggetto dell'attività è dato da un negozio di distributori automatici, che dunque non necessita di occupare dipendenti;
- che è il suo compagno convivente;
Parte_2
- che costui solo in via del tutto eccezionale quel giorno (9.02.2024) si trovava alla guida del mezzo su cui era stata caricata la merce destinata al negozio, avendone avuta improvvisa necessità per ragioni personali, ma non stava svolgendo (così come mai aveva svolto) prestazioni lavorative in favore dell'impresa;
- che, infatti, egli è occupato, con contratto a tempo indeterminato, alle dipendenze dell' quale docente di scuola secondaria di II Controparte_5 grado ed è collaboratore di una associazione sportiva dilettantistica;
- che in ogni caso sussiste una presunzione di gratuità della prestazione d'opera personale resa da persone che convivono more uxorio. Con L' ha respinto il ricorso richiamando la prassi amministrativa secondo cui la posizione dei conviventi di fatto non è assimilabile dal punto di vista lavoristico/previdenziale a quella dei collaboratori familiari, difettando il requisito soggettivo dato dal legame di parentela o affinità rispetto al titolare dell'impresa. Ne è seguita l'emissione dell'ordinanza ingiunzione oggetto della presente impugnazione. A fondamento dell'opposizione, ha eccepito, in via preliminare, la nullità / Parte_1 inefficacia / illegittimità dell'ordinanza poiché notificata in assenza della preventiva audizione della ricorrente, nonostante la proposizione della relativa istanza ex art. 18 L. 681/89. Nel merito ha riproposto gli stessi motivi già svolti in sede amministrativa, evidenziando Con come l' , sul quale gravava il relativo onere, non ha provato la sussistenza, nel caso di specie, di tutti gli elementi costitutivi del rapporto di lavoro subordinato. Sulla base di quanto sopra, ha chiesto revocarsi o comunque annullarsi l'ordinanza ingiunzione, nonché gli atti presupposti, ossia il verbale di accertamento della G.d.F. di Guastalla e la diffida INAIL;
in subordine, ha chiesto ridursi al minimo la sanzione irrogata. Con L' ha resistito all'opposizione ribadendo quanto già espresso nel provvedimento di rigetto del ricorso amministrativo e deducendo, in estrema sintesi:
- che la mancata audizione dell'istante non comporta la nullità dell'ordinanza;
- che il era già stato rinvenuto, in data 16.12.2023, alla guida del medesimo veicolo;
PT
- che, se la specifica attività dell'impresa non richiede la collaborazione di dipendenti, non si vede la ragione dell'acquisto di un veicolo da parte della stessa;
- che è del tutto implausibile la versione fornita dalla ricorrente, essendo stata la vettura rinvenuta a ben 184 km dal luogo in cui ha sede il distributore automatico di bevande;
- che lo svolgimento di diverse attività lavorative da parte del non è incompatibile PT
3 con la prestazione di attività anche in favore dell'impresa della Pt_1
- che la sanzione è stata correttamente calcolata. Non è stata svolta attività istruttoria e la causa è stata rinviata all'udienza odierna per discussione. 2. Si osserva:
- ai sensi dell'art. 2094 c.c. “E' prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”;
- la subordinazione si manifesta quindi nella soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro e - per consolidato orientamento di legittimità e di merito - può essere ricostruita anche in via presuntiva attraverso elementi sintomatici quali la collaborazione, la continuità delle prestazioni, l'osservanza di un orario predeterminato, il versamento regolare della retribuzione, il coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo aziendale e l'assenza di una autonomia organizzativa del lavoratore;
- la relativa prova deve essere precisa e rigorosa ed è a carico della parte che faccia valere Con diritti e obblighi derivanti da tale rapporto, dunque nel caso di specie dell' ;
- quest'ultimo è tuttavia venuto meno all'onere che gli incombeva, posto che la dimostrazione della subordinazione non è stata fornita;
- il fatto da cui scaturisce la sanzione irrogata nei confronti dell'impresa individuale
- e, quindi, la successiva ordinanza ingiunzione - è dato dal rinvenimento di Parte_1
, in data 9.02.2024, alla guida dell'autoveicolo intestato all'impresa, sul quale era Parte_2 stata caricata una fornitura di bevande destinata all'esercizio commerciale gestito da quest'ultima, fatturata quello stesso giorno;
- a fronte delle specifiche contestazioni svolte dall'opponente e riassunte nel paragrafo che Con precede, l' non ha fornito alcun elemento, ulteriore rispetto al fatto in sé, idoneo a far presumere la sussistenza del vincolo di subordinazione e l'onerosità della prestazione;
- innanzitutto, non è stata allegata, né tantomeno provata alcuna circostanza dalla quale desumere la sottoposizione del alle direttive e al potere disciplinare della CARPI;
PT
- non vi è prova della continuità delle asserite prestazioni lavorative, dal momento che, al di là dell'episodio contestato, la Guardia di Finanza ha segnalato l'utilizzo da parte del PT del veicolo intestato all'impresa solamente in un unico altro frangente (peraltro non significativo): sicché l'impiego del mezzo, a quanto costa dagli atti di questa causa, è da ritenersi del tutto occasionale e sicuramente di per sé non indicativo della sussistenza di una regolare collaborazione con l'impresa;
- ciò a maggior ragione se si considera che il oltre a svolgere un'attività lavorativa a PT tempo pieno (docente di scuola secondaria), è – pacificamente – convivente more uxorio della titolare firmataria, il ché avvalora – anzi – la contraria tesi per cui il mezzo gli sarebbe stato concesso in uso a titolo di mera “cortesia”, nell'ambito del rapporto personale;
- non è stata provata poi l'onerosità della asserita prestazione che, anzi, deve presumersi gratuita proprio alla luce della incontestata sussistenza di tale rapporto personale fra e la PT
(sul punto cfr. C. 37938/22: “Nel rapporto di lavoro subordinato, ove la presunzione di gratuità Pt_1
4 delle prestazioni lavorative fra persone legate da vincoli di parentela o affinità debba essere esclusa per l'accertato difetto della convivenza degli interessati, l'onere della prova non opera "ipso iure" una presunzione di contrario contenuto, indicativa dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato. Conseguentemente, la parte che faccia valere diritti derivanti da tale rapporto ha l'onere di provare, precisamente e rigorosamente tutti gli elementi costitutivi e, in particolare, i requisiti indefettibili della onerosità e della subordinazione”);
- in realtà, a ben vedere, ciò che manca, a monte, è proprio la prova di una condotta definibile come “prestazione lavorativa”: la merce rinvenuta sull'autovettura dalla Guardia di Finanza è stata fornita da una impresa di Dosolo (MN) e destinata all'esercizio commerciale della (distributore automatico di bibite e altro) ubicato a Guastalla (RE); il controllo è Pt_1 stato effettuato a Cesena dunque a quasi 200 Km di distanza sia dal luogo in cui la merce sarebbe stata ritirata, sia da quello in cui avrebbe dovuto essere consegnata;
- tale elemento, lungi dal costituire un sintomo di “stranezza” – come rilevato dalla Guardia di Finanza di Guastalla – nel contesto sopra descritto conforta invece proprio la tesi dell'opponente (diverse conclusioni avrebbero potuto trarsi, in parte qua, laddove il controllo fosse stato effettuato nel tratto stradale fra Dosolo e Guastalla);
- sicché, in assenza di altri elementi, non è possibile sostenere che stesse Parte_2 trasportando le bevande in esecuzione di una ipotetica prestazione lavorativa, né, comunque ipotizzare che le stesse addirittura consegnando a terzi, per conto del datore di lavoro e in esecuzione delle sue direttive. In definitiva, alla luce di tutto quanto sopra, non sussistono i presupposti della violazione contestata alla e della relativa sanzione: l'ordinanza ingiunzione oggetto di questa Pt_1 opposizione va quindi revocata. Va dichiarata inammissibile la domanda di annullamento della diffida ex art. 16 DPR 1124/65 con la quale l'INAIL ha intimato alla di denunciare l'assunzione del Pt_1 dipendente posto che per la sua impugnazione l'ordinamento riconosce diversi mezzi di PT tutela. 3. Con La prevalente soccombenza dell' giustifica la condanna di questo alle spese di lite, che vengono liquidate come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 55/14 (come modificati dal D.M. 147/22), tenendo conto del valore della causa e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa, ACCOGLIE l'opposizione all'ordinanza ingiunzione sopra indicata e, per l'effetto, ne dispone la revoca;
DICHIARA inammissibile domanda di annullamento della diffida dell'INAIL; CONDANNA l'opponente a pagare all'opposta le spese di lite, che liquida in € 125,00 per anticipazioni, € 1.200,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA se dovute per legge. Così deciso a Reggio Emilia il 25/06/2025 Il Giudice Francesca Malgoni
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