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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 05/02/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Seconda Sezione Civile - composta dai magistrati:
1)Dott. Giuseppe Lupo Presidente
2)Dott. ssa Rossana Guzzo Consigliere relatore est.
3)Dott. Onofrio Maria Laudadio Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1145 del Registro Generale degli Affari Contenziosi
Civili dell'anno 2021
TRA
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
e nata a [...] il [...], C.F. Parte_2
, rappresentati e difesi dall'Avv. Angelo Balsamo;
C.F._2
appellanti
E
, nata a [...] il [...], C.F. CP_1 C.F._3
, rappresentata e difesa dall' Avv. Irene Mugnos;
[...]
appellata
Conclusioni degli appellanti: “reiectis adversiis,- ritenere e dichiarare, per le
ragioni espresse nel presente atto, la cessazione della materia del contendere in
relazione al presente giudizio di appello con compensazione delle spese di lite;
-
in subordine, rimettere la causa in istruttoria per ulteriori approfondimenti sul
punto; – in ulteriore subordine, si riporta integralmente il contenuto dell'atto di
citazione in appello contestando integralmente quanto affermato e dedotto dalla
controparte”.
Conclusioni della appellata: “Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello adita: 1. in via
principale, rigettare i gravami proposti da e Parte_1 [...]
poiché infondati in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui alle Parte_2
presenti note nonchè nella comparsa di costituzione e risposta e per l'effetto,
confermare in toto la sentenza di primo grado;
2. condannare gli appellanti alla
cancellazione delle frasi offensive presenti nell'atto di appello e, per l'effetto,
condannarli al risarcimento del danno;
3. con vittoria di spese competenze ed
onorari del presente grado di giudizio”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza n.ro 664 del 25 maggio 2021 il Tribunale di Agrigento, accogliendo la domanda avanzata da nei confronti dei suoi due figli, CP_1 Parte_1
e , riconosceva in capo all'attrice la titolarità del
[...] Parte_2
diritto di abitazione ed uso, ex art. 540, secondo comma, c.c. sull'immobile sito in
Licata (AG), Via Accursio Miraglia n. 9, a far data dall'apertura della successione del marito, , verificatasi in data 12.10.2015, e, per l'effetto, Persona_1 3
condannava i convenuti a rilasciare il bene e a rifondere alla controparte le spese di lite, che quantificava in euro 6.738,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali e accessori di legge.
Avverso tale decisione interponevano appello i soccombenti. Resisteva la
CP_1
Negli scritti conclusivi depositati dagli appellanti veniva prospettato un elemento nuovo costituito dalla adozione, nell'ambito dell'autonomo procedimento di divisione della massa ereditaria del prefato del Persona_1
provvedimento emesso dal Tribunale di Agrigento il 21.12.2023 con cui, col consenso dei tre eredi legittimi, era stato reso esecutivo il progetto divisionale predisposto dal c.t.u. che prevedeva, tra l'altro, la espressa attribuzione alla del diritto di uso sul prefato immobile. CP_1
Alla luce di tale circostanza sopravvenuta, in grado di potere dare luogo ad una cessazione della materia del contendere, la causa veniva rimessa sul ruolo onde consentire alle parti di dedurre in modo pieno.
Alla data del 17.7.2024 la causa veniva nuovamente trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c..
***
Sull'oggetto principale del giudizio va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Infatti, anche se la appellata ha insistito nelle proprie difese volte al rigetto nel merito della impugnazione, non ha tuttavia negato la sussistenza della circostanza fattuale sopravvenuta e la sua idoneità a fare venire meno l'interesse 4
alla decisione sulla questione principale nella misura in cui l'avvenuta definitiva attribuzione alla in forza del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 789 CP_1
c.p.c. sopra indicato, del diritto d'uso sull'immobile de quo, già residenza familiare, ricomprende anche le facoltà connesse alla titolarità del diritto di abitazione che di esso viene considerato una particolare sottospecie.
Va infatti ricordato che “la cessazione della materia del contendere – che, se si
verifichi in sede di impugnazione, giustifica non l'inammissibilità dell'appello o del
ricorso in cassazione, bensì la rimozione delle sentenze già emesse perché prive
di attualità – si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte
alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio
fatti tali da determinare il venir men delle ragioni del contrasto tra le parti e da
rendere incontestato l'effettivo venir meno l'interesse sottostante alla richiesta
pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo tra le parti
anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie del
giudizi, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere
alla soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese di lite, che
invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non
siano le stesse parti a chiedere congiuntamente la compensazione delle spese”
(Cass. sent, 10553/2009, conformi: Cass. S.U.8990/2018, Cass. 26299/2018,
Cass. 30251/2023).
Emerge piuttosto come la questione ancora controversa tra le parti sia proprio quella afferente alla regolamentazione delle spese di lite, atteso che gli appellanti 5
invocano la compensazione di quelle del presente grado e la appellata ne rivendica il riconoscimento in proprio favore.
Al riguardo, premesso che la statuizione resa sul punto nel provvedimento che ha chiuso il procedimento di divisione, consistita nel lasciare a carico di ogni condividente le spese rispettivamente sopportate, non appare destinata ad applicarsi per ciò solo al presente giudizio, come invece sostengono i , Pt_1
stante la diversa natura delle due cause e il diverso atteggiamento difensivo assunto dalle parti, sussistono i presupposti non solo per mantenere ferma la regolamentazione disposta in primo grado ma anche per condannare gli appellanti a rifondere alla appellata le spese di questo grado.
La sentenza impugnata, congruamente e analiticamente motivata, si presenta infatti immune dalle doglianze incentrate su questioni già da essa ampiamente sviscerate (in particolare con riferimento alla irrilevanza, ai fini del decidere sulla spettanza del prelegato ex lege di cui all'art.540 c.c., del comportamento asseritamente pregiudizievole tenuto dalla verso i figli dopo la morte del CP_1
marito, ivi compreso il dedotto abbandono della residenza familiare, e alla non configurabilità di una estinzione del diritto reale per “rinuncia tacita”), così come irrilevanti ai fini del ribaltamento del decisum si presentano le allegazioni, peraltro non adeguatamente supportate, in ordine ad una incapacità a stare in giudizio della appellata a causa di una condizione di incapacità naturale della medesima dipendente da problematiche di natura psicologico-psichiatrica.
In conclusione, gli appellanti vanno condannati a rifondere alla appellata anche le spese di lite di questo grado, che si liquidano per come in dispositivo, applicando 6
i parametri tariffari in base al valore della causa ma in importi prossimi ai minimi in considerazione della semplicità delle questioni controverse e della assenza, in questa fase della cognizione, di sostanziali elementi di novità nelle allegazioni delle parti rispetto al thema decidendum.
Non si ravvisano, invece, i presupposti per sanzionare i ai sensi Pt_1
dell'art.89 c.p.c., per come chiesto dalla controparte, dovendosi negare alle espressioni stigmatizzate, ove lette nel contesto degli scritti difensivi, carattere sconveniente od offensivo, essendo state usate esclusivamente al fine di esplicitare, senza alcun profilo gratuitamente denigratorio, le argomentazioni difensive sopra richiamate.
L'esito del giudizio preclude alla condanna degli appellanti ai sensi dell'art 13
comma 1 quater del D.P.R. n.115/2002 (v. Cass. 3542/2017, 15042/18).
PQM
La Corte, nel contradditorio delle parti, definitivamente pronunciando,
in parziale riforma della sentenza n.664/2021 emessa dal Tribunale di Agrigento
il 25.5.2021, appellata da e , Parte_1 Parte_2
dichiara la cessazione della materia del contendere sulla domanda originaria di accertamento della titolarità del diritto di abitazione in capo a CP_1
sull'immobile oggetto di causa;
conferma nel resto.
Condanna gli appellanti a rifondere alla appellata anche le spese del presente grado, che si liquidano nell'ammontare di euro 7.200,00, oltre spese generali ex art.2 D.M. n.55/14, c.p.a. e IVA come per legge. 7
Così deciso, in Palermo 30.1.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Rossana Guzzo Dott. Giuseppe Lupo