TRIB
Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 27/01/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Silvana D.Ferrentino, quale giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa iscritta al n.3541 /2023 RGAL
TRA
, rappresentato e difeso dall' avv.VELTRI MARIALUISA Parte_1
ricorrente
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
ADAMO
INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avv.ANNOVAZZI
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente proponeva opposizione all'iscrizione ipotecaria del
24.9.2018 da Controparte_1 relativamente alle cartelle esattoriali e agli avvisi di addebito meglio indicati nell'atto introduttivo.
Lamentava l'omessa notifica degli atti presupposti,la prescrizione dei crediti vantati anche considerando l'avvenuta notifica degli avvisi e delle cartelle
Si costituiva in giudizio l'ente impositore eccependo la propria carenza di legittimazione e nel merito, contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto per infondatezza .
Superflua ogni attività istruttoria, la causa veniva decisa all'esito del deposito delle note ex art.127 ter cpc.
Preliminarmente deve osservarsi che l'esame di questo giudice è limitato alle cartelle e gli avvisi di addebito indicati nel ricorso.
Dagli atti prodotti risultano sgravate le cartelle e gli avvisi ad eccezione della cartella 03420100037420469000 e all'avviso di addebito n. 33420120003256771000.
Relativamente a detti atti va osservato come provata l'avvenuta notifica degli stessi,non è maturata alcuna prescrizione quinquennale ove si consideri che sono intervenuti atti interruttivi e in particolare l'intimazione n.03420159001106302000 notificata il
4.2.2015,la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria 03476201600001107000 notificata il 15.3.2016 e l'intimazione n. 03420229004078935000 notificata in data
24.9.2023
Le spese di lite si compensano attesa la soccombenza reciproca.
PQM
Rigetta il ricorso relativamente alla cartella
03420100037420469000 e all'avviso di addebito n.
33420120003256771000. Dichiara cessata la materia del contendere nel resto.
Compensa le spese di lite
Cosenza,27.1.2025
Il giudice
Dott.ssa Silvana D.Ferrentino