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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 18/03/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1569 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 18/03/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da: cf. ), con sede in L'Aquila (AQ), in Loc. Boschetto Parte_1 P.IVA_1
di Pile snc, in persona del suo legale rappresentante p.t., signor (C.f. Controparte_1
), elettivamente domiciliato in Teramo, al Corso De' Michetti n. 64, C.F._1 presso e nello studio dell'Avv. Franco DI TEODORO (C.f. ) che lo C.F._2
rappresenta e difende in forza di procura in atti.
RICORRENTE
Contro
l' (CF Controparte_2
), in persona del legale Rappresentante pro tempore con sede in Roma, P.IVA_2
rappresentato e difeso dagli Avvocati Emanuela Capannolo (c.f.: ; C.F._3
pec: t) ed (c.f.: Email_1 Controparte_3
), giusta procura generale alle liti per atto dott. C.F._4 Persona_1
Notaio in Fiumicino, rep. n. 37875 del 22.03.2024, racc. n. 7313, con i quali elettivamente domicilia presso l'Avvocatura INPS della Sede di Teramo in C.so San Giorgio, 14- 16 CP_2
(fax: 0861 336419). Il sottoscritto Procuratore dichiara che le comunicazioni di cancelleria potranno essere effettuate all'indirizzo di posta elettronica t Email_1
RESISTENTE
1
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “Si chiede che l'On. Tribunale di Teramo - previa sospensione dell'avviso di addebito - voglia annullare, in tutto o in parte, l'avviso di addebito n. 354 2024 00004269 14 000 recante l'importo di € 424.257,00. Con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio. In subordine: previo annullamento e rideterminazione degli importi, per rideterminazione del regime sanzionatorio: da evasione a omissione ex art. 116, comma 8, della legge n. 388/200, anche in relazione alle singole contestazioni”.
Parte resistente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito - Giudice Unico del Lavoro, in via principale:
- Previo rigetto dell'istanza di sospensione dell'impugnato avviso di addebito n. 354 2024 00004269 14 000, rigettare l'avverso ricorso con conferma dell'opposto addebito;
- in subordine condannare la ricorrente società al diverso importo che dovesse risultare in corso di causa;
- con condanna della ricorrente società alle spese di lite”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato in data 05/08/2024, la società Pt_1 Pt_1
ha agito in giudizio al fine di ottenere, previa sospensione inaudita altera parte,
[...]
l'annullamento o, in subordine, la riforma dell'avviso di addebito n. 354 2024 00004269 14
000 dell'importo di € 424.257,00 emesso dalla sede di Teramo in data 8/06/2024 e CP_2 notificato a mezzo pec in data 11/07/2024, con cui l'Istituto ha preteso il pagamento di
“contributi accertati e dovuti a titolo di Gestione con lavoratori dipendenti”. Pt_2
A sostegno della domanda ha premesso che la pretesa contributiva traeva origine dal verbale unico di accertamento e notificazione n. 2022007097/DDL del 22/01/2024, con cui l' e l' di Teramo contestavano le seguenti Controparte_4 CP_2 violazioni: 1) l'applicazione del CCNL Multiservizi, anziché del CCNL Igiene Ambiente -
Nettezza Urbana (applicato dall'appaltante), ritenuto quest'ultimo, a dire degli ispettori, comparativamente più rappresentativo per la categoria di riferimento, con conseguente applicazione di un minimale contributo inferiore;
2) la corresponsione ad alcuni lavoratori di somme a titolo di “Trasferta Italia” esentandole ai fini fiscali e previdenziali, ma che avrebbero in realtà una natura retributiva.
In diritto, premessi cenni alla normativa nazionale e alla giurisprudenza di legittimità e amministrativa sul tema del rispetto del cd. “minimale contributivo” in rapporto all'osservanza del criterio della maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, ha sostenuto la
CP_ illegittimità delle pretese contributive vantate dall' e la tesi secondo cui, con riferimento
2 alla prima violazione, il minimale contributivo sarebbe fissato dalla legge (art. 1 D.L. n.
338/1989, art. 2 comma 25, L. n. 549/1995, con valore minimo determinato dall' , che CP_2 per l'anno 2024 era pari a euro 56.87 al giorno) e non dal contratto collettivo nazionale di lavoro, con la conseguenza che l'applicazione di un contratto collettivo anziché di un altro sarebbe irrilevante ai fini della determinazione del suddetto minimale.
Sul punto ha, inoltre, sostenuto la sostanziale uniformità tra il minimale contributivo previsto dal CCNL e quello fissato dal CCNL “Igiene Ambiente e Nettezza Parte_3
Urbana” (che per l'anno 2023 era pari a euro 53,95) nonché il rispetto del criterio della maggiore rappresentatività da parte del CCNL Multiservizi applicato, richiamando all'uopo il decreto n. 14280-ter del 4/07/2014 con cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nello stabilire quali fossero le organizzazioni datoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, ha precisato che la che ha sottoscritto il CCNL - CP_5 Parte_3
(applicato dalla ricorrente) risulta comparativamente più rappresentativa a livello nazionale per i lavoratori del settore privato, oltre ade essere rappresentata nel CNEL.
Quanto alla seconda violazione, ha eccepito che gli importi corrisposti dalla società ai propri dipendenti a titolo di indennità di trasferta venivano legittimamente erogati al fine di supplire ai continui spostamenti che i lavoratori dovevano effettuare verso i vari comuni serviti ogni giorno con varie distanze chilometriche non prestabilite e non identificabili forfettariamente e che, ad ogni modo, gli stessi non andavano assoggettati a contribuzione in quanto, per ogni trasferta effettivamente eseguita, non veniva mai superato il limite di euro
46,48 fissato dalla legge in caso di rimborso forfettario delle trasferte effettuate.
In via subordinata, con riferimento alle sanzioni amministrative applicate, ha chiesto la rideterminazione degli importi pretesi sull'assunto per cui, a suo dire, si sarebbe concretata una ipotesi di omissione contributiva, invece che di evasione, ex art. 116, comma 8, l. n.
388/2000, essendo il credito dell'Istituto previdenziale comunque evincibile dalla documentazione di provenienza dal soggetto obbligato (nella specie, dagli Uniemens inviati all' ) e non essendo, dunque, la volontà di occultamento dell'attività lavorativa e del CP_2
reddito percepito.
A sostegno dell'istanza di sospensiva ha, infine, dedotto il rilevantissimo importo richiesto con l'avviso di addebito (€ 424.257.00) rappresentando il grave rischio a cui si sarebbe esposta la società che privata del DURC non avrebbe più potuto proseguire nell'attività
d'impresa in quanto impossibilitata a ricevere i pagamenti dalla pubblica amministrazione, unica fonte di entrata e da cui dipendeva la sopravvivenza stessa della società.
3 1.2. Si è costituito in giudizio l' e ha resistito alla domanda della quale ha chiesto il CP_2
rigetto, siccome infondata in fatto e in diritto.
In particolare, ha sostenuto la legittimità dell'avviso di addebito impugnato e l'indebita fruizione da parte della società ricorrente dell'agevolazione contributiva ex art. 27 del D.L.
104/2020 non avendo, in sostanza, la applicato il CCNL Igiene Parte_1
Ambientale – Nettezza Urbana “comparativamente più rappresentativo” sul piano nazionale per la categoria di riferimento e la cui sfera di applicazione sarebbe, peraltro, coincidente con i servizi oggetto di sub affidamento, con conseguente applicazione ai rapporti di lavoro con i propri dipendenti di una base imponibile inferiore al c.d. “minimale contributivo”.
In altri termini, ha sostenuto la tesi secondo la quale sarebbe quella stabilita dal CCNL
Igiene Ambientale – Nettezza Urbana, comparativamente più rappresentativo per la categoria, la retribuzione che deve essere presa come parametro e base di calcolo per la determinazione della contribuzione previdenziale, in ossequio a quanto previsto dall'art. 1 del D.L. 338/89 ed ha richiamato all'uopo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, a mente del quale ai fini previdenziali (cioè ai fini del calcolo dei contributi) non è ammessa una deroga in peius della retribuzione prevista da un CCNL stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative nel medesimo settore merceologico.
Sul punto ha richiamato, inoltre, il Decreto del Ministero del Lavoro del 7 settembre 2020 che ha indicato le organizzazioni sindacali , e UIL e non, invece, la CP_6 CP_7 CP_5
quali organizzazioni comparativamente più rappresentative in relazione ai lavoratori dipendenti così come il Decreto del Ministero del Lavoro del 4 marzo 2020 il quale, pur avendo indicato, oltre a , e UIL, anche la tra i sindacati maggiormente CP_6 CP_7 CP_5
rappresentativi, non ha poi però ritenuto detta sigla sindacale tra quelle più rappresentative (a seguito di comparazione tra tutte le sigle).
Circa la seconda violazione relativa alle indennità corrisposte a titolo di “Trasferte Italia” ha ribadito la natura retributiva di detti emolumenti essendo state, invero, somme con le quali la società ha inteso compensare, anche se solo parzialmente, la perdita economica subita da quei lavoratori penalizzati dall'applicazione del CCNL Multiservizi anziché del CCNL Igiene
– Ambiente – Nettezza Urbana, come emergerebbe dal fatto che le somme a titolo di
“trasferta” sono state corrisposte per lo più a dipendenti che svolgevano la mansione di
“autista” e cioè a quei dipendenti che erano alla guida del mezzo quotidianamente per lo svolgimento di attività di raccolta ordinaria e non saltuariamente come nell'ipotesi della trasferta.
4 1.3. Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante produzione documentale e, concessa con provvedimento del 13/08/2024 la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito impugnato, è stata rinviata all'udienza del 18/03/2025 per discussione con termine per note.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato, le parti hanno depositato le proprie note, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate.
2. Come sopra esposto l'avviso di addebito n. 354 2024 00004269 14 000 recante l'importo di € 424.257,00 trae origine dal verbale unico di accertamento e notificazione n.
2022007097/DDL del 22 gennaio 2024, con cui l' di Controparte_4
Teramo e l' di Teramo hanno contestato le seguenti violazioni: CP_2
a) l'applicazione del CCNL Multiservizi, anziché del Controparte_8 ritenuto, quest'ultimo comparativamente più rappresentativo per la categoria di riferimento, con conseguente recupero della differenza di imponibile contributo omesso, per il periodo dal
1.2.2020 al 28.2.2023;
b) la corresponsione ad alcuni lavoratori di somme a titolo di “Trasferta Italia” esentandole ai fini fiscali e previdenziali, pur in assenza dei presupposti legittimanti. Nella determinazione dell'imponibile contributo, gli organi ispettivi hanno aggiunto gli importi corrispondenti a titolo di trasferta Italia, per i nominativi, gli importi ed i periodi riportati nella tabella A allegata al verbale di accertamento.
In conseguenza di tali contestazioni gli organi ispettivi hanno poi proceduto alla revoca dei benefici contributivi, facendo applicazione dell'articolo 1 commi 1175 e 1176 della legge n.
296/2006.
Quanto al regimento sanzionatorio risulta applicata la fattispecie di evasione contributiva ricadente nella previsione della lettera b) dell'art. 116, comma 8, della legge n. 388/2000.
Ebbene, considerata la diversità dei profili di contestazione, si procederà alla loro trattazione separata, per poi procedere alla valutazione dei risvolti conseguenti, sia in punto di benefici contributi, sia in punto di regime sanzionatorio.
5 Applicazione del CCNL Multiservizi, anziché del CCNL Igiene Ambiente-Nettezza.
3. Gli organi ispettivi, all'esito di una rilevante e complessa attività di indagine, hanno accertato che applicando il CCNL Multiservizi, anziché quello Igiene Ambientale e Nettezza
Urbana, la non ha applicato il CCNL “comparativamente più Parte_1 rappresentativo” per la categoria di riferimento, riconoscendo, di conseguenza, ai dipendenti una base imponibile inferiore al c.d. “minimale contributivo”.
Il fondamento giuridico della contestazione dell' muove da diverse prospettive di CP_2
valutazione.
Gli organi ispettivi hanno, infatti, in primo luogo ricostruito i rapporti negoziali esistenti tra la ricorrente la e la AB SE RL, sottolineando Parte_1 Controparte_9
come la sia una società mista pubblico privata, affidataria dei servizi di Controparte_9
raccolta differenziata, trasporto, smaltimento, recupero dei rifiuti urbani dei Comuni Parte_4
, giusto contratto di servizio del 15.9.2005 sottoscritto con l'Unione dei Comuni Città
[...]
Territorio Val Vibrata, la quale applicava ed applica ai suoi dipendenti il CCNL Igiene
Ambientale – Nettezza Urbana.
In forza di tale premessa, alla è stato contestato di aver applicato ai Parte_1
dipendenti il CCNL Multiservizi, vigente dal 1.5.2019, anziché il CCNL Igiene Ambientale –
Nettezza Urbana (più vantaggioso rispetto a quello , sempre applicato dalla Parte_3
ai propri dipendenti, e ciò sia alla luce della coincidenza tra l'oggetto del sub- Controparte_9
affidamento nei confronti della AB SE RL, e quindi della e Parte_1
l'oggetto dell'affidamento in house dell'Unione dei Comuni alla , sia alla luce Controparte_9 del fatto che nel settore “nettezza urbana” il contratto collettivo identitario risultava essere, appunto, il CCNL Igiene Ambientale – Nettezza Urbana.
E' bene sottolineare, al fine di delimitare compiutamente le ragioni della contestazione, che il fondamento giuridico della ritenuta applicazione del CCNL Igiene Ambientale – Nettezza
Urbana, non risiede solo nell'assunta maggiore rappresentatività soggettiva delle associazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo, ma anche nella maggiore aderenza dello stesso sotto il profilo oggettivo dell'ambito di applicazione. E tale ultimo aspetto viene valorizzato considerando, in particolare, la coincidenza tra l'oggetto del sub-affidamento del servizio nei confronti della e l'oggetto dell'affidamento in house alla . Parte_1 Controparte_9
La società ricorrente ha eccepito, in proposito, che il rispetto del minimale contributivo sarebbe una questione riguardante esclusivamente il rapporto tra lavoratore e datore di lavoro
6 e non il rapporto contributivo, che è autonomo rispetto al primo ed è regolato esclusivamente dalla legge e non dal contratto collettivo.
Secondo la – al fine del rispetto del minimale contributivo – non potrebbe Parte_1 invocarsi l'art. 36 Cost., che riguarderebbe soltanto il rapporto di lavoro, ma non anche quello previdenziale.
Assume poi che non vi sarebbe differenza tra i due CCNL in ordine al minimale contributivo, che sarebbe – per entrambi – per il 2023 pari ad € 53,95 (quello giornaliero).
Ritiene, inoltre, che la (sigla sindacale sottoscrittrice) sarebbe un sindacato più CP_5
rappresentativo dei lavoratori del settore privato, in quanto rappresentata nel CNEL e riconosciuta anche dal Ministero del Lavoro con decreto del 15 luglio 2014, prot. N. 14280.
Quanto al requisito della rappresentanza comparativa delle parti stipulanti, ha assunto che nella presente controversia tale aspetto è irrilevante in quanto troverebbe applicazione quanto previsto dall'art. 1, co. 1, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, che stabilisce quale soglia minima di retribuzione imponibile quella stabilita “da leggi, regolamenti o contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo” senza, quindi, fare riferimento al requisito della maggiore rappresentatività comparativa.
Per quanto concerne invece l'inerenza o la congruità del CCNL Multiservizi, la società ne rivendica la sussistenza, per come risultante dalle premesse del contratto collettivo, in cui viene fatto riferimento, nella determinazione del campo di applicazione, all'attività di
“nettezza urbana”.
Ad ogni modo, sostiene che il requisito della congruità del contratto collettivo sia eccentrico ai fini previdenziali, in quanto – ad esempio – il datore di lavoro potrebbe applicare un contratto collettivo incongruo rispetto all'attività esercitata, ma che preveda tuttavia un trattamento retributivo e contributivo superiore ai minimi dell'uno e dell'altro, o viceversa, potrebbe essere perfettamente congruo ma violare il minimale contributivo fissato dalla legge.
Aggiunge, inoltre, che l' non avrebbe tenuto conto che, se anche in ipotesi i minimali CP_2 contributivi versati da fossero inferiori a quelli previsti dal contratto “Igiene- Parte_1
Nettezza”, la retribuzione in concreto versata ai dipendenti dal datore di lavoro, su cui sono stati calcolati i contributi, supererebbe di molto quella soglia minima al di sotto del quale non
è possibile scendere di cui, appunto, all'art. 1, comma 1 del D.L. n. 338 del 1989.
7 Così ricostruite brevemente le posizioni delle parti, appare utile una preliminare disamina del contesto normativo di riferimento. premessa normativa
3.1. L'art. 1, comma 1, D.L. n. 338 del 1989 stabilisce quanto segue "La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo".
L'art. 2, comma 25, della l. n. 549 del 1995, ha precisato che "L'art. 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, si interpreta nel senso che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria".
Si tratta di norme, queste, che in passato sono state oggetto di divergenti letture interpretative, sulle quali è comunque intervenuto il chiarimento nomofilattico della Corte di
Cassazione che, nella sua composizione più autorevole e con statuizione poi seguita dalla maggioritaria giurisprudenza di legittimità, ha affermato il noto principio dell'autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell'obbligazione retributiva. In base a tale principio, invero, occorre quindi tenere distinte, dopo la Legge n. 389/1989, le regole per la determinazione dell'imponibile contributivo da quelle relative alla determinazione del minimale contributivo.
L'imponibile contributivo si determina, infatti, in base alle previsioni dell'art 12 della
Legge n. 153/69, come modificato dall'art. 6 del D.lgs. n. 314/1997, e si calcola, secondo un criterio di onnicomprensività, sulla retribuzione effettivamente dovuta al lavoratore nel periodo di riferimento.
Questa sarà stabilita dal contratto individuale di lavoro, anche in base al contratto collettivo eventualmente applicato al rapporto di lavoro, fermo restando il principio di giusta retribuzione di cui all'art 36 Cost..
Il minimale contributivo ora in discussione, invece, si determina su un criterio di
“retribuzione parametro” rilevante ai soli fini fissati del sunnominato art. 1 della Legge n.
389/1989, alla quale va commisurata la contribuzione minima comunque dovuta. (v., in tal
8 senso, appunto, Cass. civ. - Sez. U, Sentenza n. 11199 del 29/07/2002). Di talché, dopo la
Legge n. 389/1989, alle regole sulla determinazione dell'imponibile contributivo dianzi richiamate “si aggiunge il nuovo ed ulteriore criterio del «minimale» contributivo, tale per cui la retribuzione «dovuta» in sinallagma nel rapporto di lavoro risulta rilevante (ai fini dell'obbligazione contributiva) solo se «è superiore» ai minimi previsti dal contratto collettivo, mentre in caso contrario non rileva e vale la misura minima determinata dal contratto collettivo (di settore)” (v., così, Cass civ. cit., in motivazione). Il riferimento fatto dall'art 1 della Legge n. 389/89 ai contratti collettivi stipulati dalle confederazioni maggiormente rappresentative -chiariscono ancora le S.U.- ha incidenza solo sul rapporto previdenziale, ed è fatto “… senza le limitazioni derivanti dall'applicazione dei criteri di cui all'art 36 Cost., che sarebbero giustificate solo ove a detti contratti si dovesse ricorrere -con incidenza sul distinto rapporto di lavoro- ai fini della determinazione della giusta retribuzione …”
Né è d'ostacolo a questo indirizzo giurisprudenziale il possibile profilarsi “… di una divaricazione tra retribuzione rilevante nel concreto rapporto di lavoro e retribuzione virtuale, assunta come parametro ai fini contributivi …”, poiché la ratio della previsione normativa al vaglio -sempre a detta dell'organo di nomofilachia- è quella di assicurare “… il tendenziale conseguimento di una migliore tutela assicurativa dei lavoratori, di un equilibrio finanziario della gestione previdenziale e della parità delle condizioni tra le imprese, a prescindere dalla loro adesione alle organizzazioni sindacali più rappresentative…”
Quanto alle modalità di attuazione del principio in parola, la stessa giurisprudenza ha avuto modo di precisare, in altri contesti, che il datore di lavoro non conserva la piena discrezionalità nella scelta del contratto collettivo di riferimento, dovendo comunque applicare i contratti del settore di appartenenza, anche se non vincolanti nei suoi confronti (v.
Cass. civ. - Sez. L, Sentenza n. 12530 del 26/08/2002 in tema di fiscalizzazione degli oneri sociali), e che -laddove il settore produttivo sia eventualmente privo di contratti collettivi- devono prendersi a riferimento quelli applicabili per i dipendenti di imprese similari (v. Cass. civ. - Sez. L, n. 8177 del 16/06/2001).
Si è opportunamente notato, poi, come “… la norma fondante la regola del minimale, ossia il D.L. n. 338 del 1989, art. 1 convertito nella Legge n. 389 del 1989, sia oltremodo imprecisa sul punto, richiamando detto obbligo facendo riferimento «alle retribuzioni stabilite … dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale» senza però precisare che la contrattazione collettiva richiamata deve essere quella propria del settore in cui l'impresa datrice di lavoro opera. Il richiamo alla
9 categoria è contenuto, tuttavia, dalla successiva legge interpretativa, si tratta della Legge n.
549 del 1995, (all')art. 2, comma 25 … Invero, per «categoria» non si può che intendere come il settore produttivo in cui opera l'impresa, risultando altrimenti incongruo l'obbligo di applicazione, sia pure ai soli fini contributivi, di una contrattazione collettiva vigente in un settore diverso, stante il rilievo pubblicistico della materia, che non può consentire riserve a scelte soggettive, pena, diversamente, l'illogicità del sistema. Questi principi sono già stati enunciati dalla giurisprudenza (della corte di legittimità) … con varie sentenze, (si è affermato, sia pure con riguardo ad aspetti diversi, che «La classificazione delle imprese ai fini previdenziali e assistenziali (nonché ai fini del godimento di incentivi, della fiscalizzazione degli oneri sociali o dell'ammissione alla cassa integrazione guadagni) deve avvenire, atteso il rilievo pubblicistico delle previsioni in materia, alla stregua di criteri oggettivi e predeterminati che non lascino spazio a scelte discrezionali o a processi di autodeterminazione normativa, mentre, in relazione al trattamento economico e normativo dei lavoratori, è consentito alle parti sociali -sia pure nei limiti del rispetto dei diritti fondamentali garantiti al lavoratore dall'art. 36 Cost.- scegliere la contrattazione collettiva destinata a meglio regolare il rapporto, stante il principio di libertà sindacale e la non operatività dell'art. 2070 cod. proc. civ. nei riguardi della contrattazione collettiva di diritto comune.» (sentenza n. 12345 del 05/11/1999) …” (così, anche per il richiamo al menzionato precedente, Cass. civ. - Sez. L, Sentenza n. 801 del 20/01/2012).
Anche da ultimo la Corte di Cassazione ha confermato che l'inquadramento ai fini contributivi di cui all'art. 1 D.L. n. 338-1989, cit., per come autenticamente interpretato dall'art. 2, comma 25, L. n. 549-1995, va correlato all'attività effettivamente svolta dall'impresa, ex art. 2070 c.c., dovendo necessariamente farsi ricorso, in ragione del rilievo pubblicistico della materia, ad un criterio oggettivo e predeterminato che non lasci spazio a scelte discrezionali o a processi di autodeterminazione normativa, che restano viceversa possibili, stante il principio di libertà sindacale e la non operatività dell'art. 2070 cit. nei riguardi della contrattazione collettiva di diritto comune, solo in relazione al trattamento economico e normativo dei lavoratori, sia pure nei limiti del rispetto dei diritti fondamentali garantiti dall'art. 36 Cost. (così già Cass. n. 801 del 2012, in motivazione, sulla scorta di Cass.
S.U. n. 11199 del 2002, nonché da ult. Cass. n. 623 del 2024, sempre in motivazione,
Cassazione civile sez. lav., 17/07/2024, n.19759).
Per quanto riguarda, invece, il concetto di associazioni sindacali "comparativamente più rappresentative", l'individuazione del contratto leader avviene ai sensi dell'art. 2, co. 25 I.
10 n. 549/95, ossia considerando, ove vi siano più contratti siglati da organizzazioni sindacali nazionali entro la stessa categoria, il solo CCNL stipulato dall'organizzazione comparativamente più rappresentativa nella categoria.
È la stessa lettera della legge a istituire una valutazione "comparativa" delle organizzazioni sindacali, al fine di individuare quella, tra le più firmatarie di CCNL di categoria, maggiormente rappresentativa a livello nazionale.
È stato anche chiarito che tale valutazione non può limitarsi alla considerazione della rappresentatività in termini di effettività, ma è necessario selezionare, all'interno delle varie entità sindacali, attraverso un esame necessariamente comparativo, quelle che sono maggiormente rappresentative, al fine di scegliere quelle che, nel confronto con le altre esprimono una preponderante presenza nella categoria nell'ambito territoriale di competenza.
In tali casi, cioè in presenza di più contratti collettivi per la medesima categoria è, dunque, necessario fare riferimento, ai fini della determinazione della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi, a quel contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative della categoria, attraverso un giudizio comparativo fondato sugli indici rilevatori della rappresentatività delle organizzazioni sindacali.
Tale accertamento circa la maggiore o minore rappresentatività va riferita, ai sensi dell'art. 1 d.l. n. 338/89 cit., non al contratto collettivo ma alle OO.SS. che lo hanno stipulato ed a tal fine rilevano, quale indici rivelatori della maggiore rappresentatività:
1) la consistenza numerica delle OOSS;
2) l'ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;
3) la partecipazione alla formazione e stipulazione di contratti collettivi di lavoro;
4) la partecipazione alla risoluzione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro.
Al fine di completare l'analisi del contesto normativo di riferimento, si ritiene opportuno richiamare anche la disciplina in materia di appalti pubblici, che nonostante riguardi più il profilo retributivo ed economico che quello prettamente previdenziale, rappresenta un utile elemento di valutazione per individuare il contratto collettivo della categoria di riferimento.
Al riguardo, è opportuno sottolineare che il recupero contributivo attiene all'arco temporale che si estende dal 1.2.2020 al 28.2.2023, sicchè è necessario fare riferimento alla disciplina applicabile ratione temporis, dunque non il nuovo codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs n. 36 del 2023, ma la normativa contenuta nel D.lgs n. 50 del 2016.
11 Ebbene, l'articolo 30 co. 4 del D.lgs n. 50/2016, nella versione di applicazione successiva al 2017, prevede che “al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni e' applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attivita' oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente”.
Il comma 9 dell'articolo 105 (in materia di subappalto) prevede poi che “L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto….”, mentre il comma 14, come modificato dall'articolo 49, comma 1, lettera b), del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla
Legge 29 luglio 2021, n. 108, ha introdotto una disposizione di ulteriore garanzia, secondo cui: “Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale….”.
Valga, infine, richiamare l'articolo 19 del D..lgs n. 175 del 2016, in materia di gestione del personale di una società mista, secondo cui salvo quanto previsto dal suddetto decreto, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi.
L'ordinamento giuridico nazionale ed europeo conosce, infatti, tre modi per la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica: mediante il mercato (ossia individuando all'esito di una gara ad evidenza pubblica il soggetto affidatario), ovvero attraverso il c.d. partenariato pubblico-privato (ossia per mezzo di una società mista e, quindi, con una gara a doppio oggetto per la scelta del socio o, poi, per la gestione del servizio), ovvero con
12 l'affidamento diretto, in house, senza previa gara, ad un soggetto che solo formalmente è diverso dall'ente, ma che ne costituisce sostanzialmente un diretto strumento operativo, ricorrendo in capo ad esso i requisiti della totale partecipazione pubblica, del controllo (sulla società affidataria) analogo a quello che l'ente affidante esercita sui propri servizi e della realizzazione, da parte della società affidataria, della porzione più importante della sua attività con l'ente o gli enti che la controllano.
Così ricostruito il contesto normativo di riferimento è possibile passare ad analizzare il caso di specie. fattispecie concreta
3.2. Nell'analizzare il caso di specie è necessario partire dall'esame dei rapporti negoziali sussistenti tra la , la AB SE RL e la società . Parte_1 Controparte_9
Nel 2005 l'Unione dei Comuni Città Territorio Val Vibrata è entrata nel capitale della affidando anche il servizio integrato di igiene urbana (gestione rifiuti). Controparte_9
La AB SE RL è socio privato di maggioranza della;
sono soci di Controparte_9
AB SE RL la e la (sub art. 9 – sub. 4 fas. Controparte_10 Parte_1
). CP_2
All'art. 9 dell'Addendum n. 1, di cui all'accordo quadro del 12.10.2000 tra la CP_9
e la AB SE RL, è stato concordato che la AB SE RL e/o i soci della
[...]
stessa AB SE (cioè la TI soc. a coop. a r.l. e la si sarebbero Parte_1 assunti “segmenti del servizio pubblico” che la aveva ottenuto in affidamento CP_9 dall'Unione dei Comuni della val Vibrata, tra cui il servizio di gestione dei rifiuti.
All'articolo 7 dell'accordo quadro le parti suddette prevedevano che il personale dipendente dell'ente strumentale sarebbe stato assunto in servizio o licenziato dal consiglio di amministrazione, che ne avrebbe fissato i compensi e le mansioni nel rispetto dei contratti collettivi nazionali.
Nel caso concreto, gli organi ispettivi hanno accertato che i servizi pubblici locali di raccolta, trasporto etc. dei rifiuti urbani dei Comuni della Val Vibrata, che la Controparte_9 aveva ottenuto in affidamento dalla “Unione dei Comuni Città Territorio Val Vibrata” sono stati in concreto svolti dalla ricorrente vista l'assenza di personale in Parte_1
organico alla AB SE RL, alla quale quei servizi erano stati sub affidati dalla
. CP_9
Appare, inoltre, utile sottolineare che nell'ambito dell'attività ispettiva è stato accertato che molti dei lavoratori assunti dalla avevano precedentemente lavorato per la Parte_1
13 e che la maggiori parte degli stessi ha continuato a svolgere presso la Controparte_9 [...]
la stessa mansione svolta in , ma con un contratto collettivo diverso e Parte_1 CP_9 meno favorevole. E' risultato, inoltre, che alcuni lavoratori erano assunti presso la
[...]
e contemporaneamente distaccati presso la , come da relative Parte_1 CP_9 comunicazioni effettuate al competente centro per l'Impiego e accordi di distacco acquisiti.
Ebbene, non è in contestazione l'applicazione – da parte della ricorrente – del CCNL
Multiservizi, come risulta dalle comunicazioni Unilav.
Non risulta, altresì, in contestazione che la si sia occupata, nell'ambito Parte_1
degli accordi di sub affidamento con la , di espletare il servizio di raccolta CP_9
differenziata, trasporto, smaltimento, recupero dei rifiuti urbani dei Comuni , Parte_4
a quest'ultima affidato in forza del contratto di servizio del 15 settembre 2005 sottoscritto con l'Unione dei Comuni Città Territorio Val Vibrata.
Risulta, altresì, documentalmente che la , a dispetto della Controparte_9 Parte_1
applica ai propri dipendenti (molti dei quali poi assunti dalla il CCNL Igiene Parte_1
Ambientale-Nettezza Urbana.
E' infine incontestato che nella fattispecie concreta, tutti i lavoratori, indipendentemente dal contratto collettivo applicato, si occupavano della raccolta e del trasporto dei rifiuti, con mansioni di autista e/o raccoglitore.
Ciò posto, ritiene il Giudice che il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati rientri inequivocabilmente nel settore nettezza urbana ed igiene ambientale e che di conseguenza sia riconducibile al campo di applicazione del CCNL Igiene Ambientale –
CP_1 Nettezza Urbana, sottoscritto dalle con l'assistenza di , Parte_5
, , ( nel testo vigente dal 15.11.2012 al 31.12.2021) e CP_12 CP_13 CP_14
dalle , Parte_6 Parte_7 Pt_8
E Controparte_15 CP_16 Controparte_17
, , (nel testo vigente dal 01.01.2022). CP_13 CP_18 CP_14 CP_12
Il suddetto contratto collettivo risulta, infatti, identitario del settore inerente l'igiene ambientale, e quindi la raccolta e trasporti dei rifiuti, sia sotto il profilo oggettivo, e cioè afferente la categoria di riferimento, sia sotto il profilo soggettivo, in quanto sottoscritto dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Sotto il primo profilo, a dispetto di quanto assunto dalla società ricorrente, il requisito della congruità e aderenza del contratto collettivo rispetto all'oggetto dell'attività di impresa,
14 assume rilievo determinante nella individuazione del minimale contributivo, in quanto espressamente menzionato dall'articolo 2, comma 25 della Legge n. 549/1995 che fa appunto riferimento ai “contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria”.
Al riguardo, è possibile comparare i due contratti collettivi in esame per verificare come, sotto il profilo oggettivo e categoriale, il CCNL Igiene Ambientale – Nettezza Urbana sia quello a cui fare riferimento ai fini contributivi nel caso di specie.
Il CCNL Multiservizi prodotto in atti, sottoscritto in data 23.5.2019 da Parte_9
(per la parte datoriale) e (per la parte dei
[...] Parte_10
dipendenti), infatti, è volto a disciplinare una molteplicità differenziata di attività, tra cui i rapporti di lavoro posti in essere dalle imprese industriali, artigiane, cooperative, dai consorzi e dalle società consortili operanti nel settore pulizia e servizi integrati/multiservizi che svolgono, anche per conto terzi, le seguenti attività: servizi di pulimento, disinfezione, sanificazione, disinfestazione e derattizzazioni (civili, industriali, ospedaliere, domiciliari, pulitori, netturbini, spazzacamini, ecc.)…. nettezza urbana: spazzamento, raccolta anche differenziata, trasporto e trattamento, recupero e smaltimento rifiuti solidi e liquidi, con o senza recupero energetico, lavaggio cassonetti.
Nonostante il suddetto contratto collettivo estenda il suo campo di applicazione anche all'attività di nettezza urbana, poi, nella parte dedicata alla classificazione del personale
(articolo 101), non emerge alcuna specifica figura professionale ed alcun livello di inquadramento che possa astrattamente ricondursi alle mansioni specifiche degli operatori ecologici.
Il CCNL Multiservizi prevede, infatti, genericamente i requisiti professionali richiesti per ciascun livello, senza alcun riferimento analitico ai settori e/o ambiti operativi propri della nettezza urbana.
Di contro, le mansioni espletate dal personale impiegato dalla come Parte_1
emergenti dal Libro Unico, trovano specifico riscontro e collocazione nel CCNL Igiene
Ambientale – Nettezza Urbana, il quale specifica per ciascun livello professionale, le competenze del personale operante nell'ambito dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani, distinguendoli in cinque aree:
- area spazzamento, raccolta, tutela ed attività ambientali complementari;
- area conduzione;
- area impianti e laboratori;
- area tecnico amministrativa;
15 - area officine e servizi generali.
A fronte di tali considerazioni può, dunque, affermarsi che, nel caso di specie, ai fini della determinazione del minimale contributivo, da un punto di vista oggettivo, il CCNL Igiene
Ambientale – Nettezza Urbana risulta più aderente all'oggetto del sub affidamento conferito dalla , oltre ad essere più vantaggioso per i lavoratori. CP_9
La società ricorrente sostiene che il requisito di congruità del contratto collettivo sarebbe eccentrico all'oggetto del giudizio, in quanto il datore di lavoro potrebbe applicare un contratto collettivo incongruo rispetto all'attività esercitata, ma che prevede tuttavia un trattamento retributivo e contributivo superiore ai minimi dell'uno e dell'altro.
Si ritiene che tale considerazione non sia dirimente.
Ed infatti, la normativa sopra richiamata in materia di minimale contributo si applica nel caso in cui il trattamento economico e normativo utilizzato dal datore ai fini della determinazione del minimale contributivo, sia inferiore rispetto al parametro minimo di riferimento, facendo, dunque, salve le ipotesi in cui il datore di lavoro riconosca un trattamento favorevole e, dunque, superiore allo stesso.
Il riferimento alle previsioni del contratto collettivo applicato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative nella categoria serve, dunque, ad individuare la retribuzione-parametro minima su cui calcolare i contributi dovuti, ma non esclude previsioni di migliore favore.
Si tratta di un principio consolidato in giurisprudenza, ribadito dalla Cassazione anche nella recente pronuncia n. 3976 del 13.02.2024 nella quale, pronunciandosi proprio sulla violazione dell'art. 1 l. 389/89, il Collegio di legittimità ha affermato, tra l'altro, che “se il datore di lavoro sceglie l'applicazione di un CCNL più favorevole per il lavoratore … è a tale regime più favorevole, e ai relativi minimi retributivi, che va parametrato l'obbligo contributivo” e ciò in quanto – ha spiegato la S.C. in detta pronuncia - “invero l'art. 1 D.L. n.
338/89 ammette la deroga in melius dei minimi retributivi previsti dal CCNL ( v. Cass.
6966/10), essendo consentito che il contratto individuale, tramite l'applicazione in concreto da parte del datore di un CCNL diverso e più favorevole rechi regime più favorevole del
CCNL altrimenti di riferimento. Stesso discorso vale per gli sgravi contributivi …”.
Sempre sotto il profilo oggettivo rileva, in maniera sintomatica, la circostanza che il CCNL
Igiene Ambientale – Nettezza Urbana sia il contratto collettivo applicato ai propri dipendenti dalla società , affidataria diretta del servizio di raccolta, i cui lavoratori sono stati CP_9
in parte assunti dalla stessa . Parte_1
16 Il CCNL Igiene Ambientale – Nettezza Urbana appare, inoltre, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative rispetto a quelle che hanno siglato il CCNL Multiservizi.
Più in particolare, il CCNL Igiene Ambientale – Nettezza Urbana, ritenuto applicabile dagli ispettori per determinare l'imponibile contributivo, è stato stipulato: CP_1
- dalle con l'assistenza di , , , Parte_5 CP_12 CP_13
nel testo vigente dal 15.11.2012 al 31.12.2021) e CP_14
- dalle , , Parte_6 Parte_7 Pt_8
CP_1
ASSOAMBIENTE E Controparte_15 CP_16
, , (nel testo vigente dal 01.01.2022). CP_13 CP_18 CP_14 CP_12
Viceversa, il CCNL Multiservizi, applicato dalla ricorrente, è stato stipulato dal 1.5.2019 da (sindacato che rappresenta le piccole e medie imprese), per la Parte_11
parte datoriale, e da FESICA CONFSAL, per la parte relativa al CP_19
sindacato dei lavoratori.
Se è vero che la compare tra le organizzazioni sindacali rappresentate nel CP_5
CNEL, lo stesso non può dirsi per la Conflavoro – PMI che non figura neppure tra le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative nel Decreto del Ministero del
Lavoro del 4.7.2014 (richiamato dalla stessa parte opponente), confermato dal D.P.C.M. del
14.11.2017 e recepito dall' nel 2018. CP_2
Peraltro, il fatto che dalla parte datoriale compaia solo una organizzazione sindacale stipulante, vale a minarne fortemente la maggiore rappresentatività comparativa sul pianto nazionale.
Di contro, il suddetto DM del 2014 riconosce le OOSS firmatarie del CCNL Igiene
Ambientale – Nettezza Urbana, che gli ispettori ritengono che avrebbe dovuto applicarsi, tra quelle comparativamente più rappresentative dei datori di lavoro: si tratta della Confindustria,
Legacoop, Controparte_15
Per quanto riguarda la parte sindacale dei lavoratori dipendenti, come detto, il CCNL
Multiservizi applicato dalla società ricorrente è stato stipulato da un'unica associazione, la
CISAL, e già questo dato, nella valutazione comparativa, evidenzia la sua minore rappresentatività.
Di converso, il CCNL Igiene Ambientale – Nettezza Urbana è stato stipulato, sempre per la parte sindacale rappresentativa dei lavoratori dipendenti, da più (e quindi non solo una) organizzazioni sindacali, , , , tra cui , CP_20 CP_21 CP_14 CP_12 CP_6
e UIL, ritenute indiscutibilmente maggiormente rappresentative. CP_7
17 Si ritiene, quindi, che la circostanza che la sia stata menzionata nel DM del CP_5
Ministro del Lavoro del 15 luglio 2014 e che sia rappresentata nel CNEL, non sia determinante per poter affermare che il CCNL Multiservizi applicato dalla società sia quello stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e che quindi possa essere utilizzato ai fini della determinazione del minimale contributivo.
E ciò per la dirimente ragione, sopra esposta, che invece, per la parte datoriale, il contratto collettivo è stato stipulato da un'organizzazione sindacale, la che invece Parte_11
non risulta menzionata né nel decreto ministeriale, né nel CNEL.
A tale circostanza si aggiunge l'ulteriore considerazione che nella valutazione comparata tra la e , e UIL, queste ultime organizzazioni sindacali possono CP_5 CP_6 CP_7
ritenersi comparativamente più rappresentative della categoria, come dimostrato sia dalla pluralità di voci sindacali stipulanti il contratto collettivo Igiene Ambientale (a dispetto del
CCNL Multiservizi, stipulato solo dalla e sia dalla documentazione prodotta CP_5 dall' . Si tratta del Decreto del Ministero del Lavoro del 7 settembre 2020 (che si produce CP_2
– prod. n. 21) con il quale è stato ricostituito il Comitato Amministratore della gestione per le prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti presso l' , che ha indicato le CP_2
organizzazioni sindacali , e UIL e non, invece, la quali organizzazioni CP_6 CP_7 CP_5
comparativamente più rappresentative in relazione ai lavoratori dipendenti (valutazione effettuata sulla base dei requisiti sopra esposti: 1) la consistenza numerica delle OOSS;
2)
l'ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;
3) la partecipazione alla formazione e stipulazione di contratti collettivi di lavoro;
4) la partecipazione alla risoluzione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro).
Quanto alla giurisprudenza amministrativa richiamata dalla parte ricorrente a sostegno della propria tesi difensiva, si ritiene che la stessa non sia pertinente nel caso di specie, in quanto le pronunce del giudice amministrativo indagano la possibilità o meno della stazione appaltante di imporre nel bando di gara l'applicazione di un determinato contratto collettivo, escludendone la configurabilità, sul presupposto del principio di liberà di scelta organizzativa, ma con il solo limite di coerenza con l'oggetto dell'appalto. Mentre nel caso di specie viene in rilievo la disciplina speciale in materia di minimale contributivo sopra esposta.
Allo stesso modo, il precedente di merito pure richiamato trova fondamento giustificativo diverso da quello sotteso alla presente decisione e come tale non assume rilevanza determinante.
18 In definitiva sintesi, deve ritenersi sufficientemente dimostrato che, sotto il profilo contributivo, il risulti identitario del settore oggetto Controparte_22
del servizio affidato dalla alla sia sotto il profilo oggettivo CP_9 Parte_1 inerente l'ambito di applicazione, sia sotto il profilo soggettivo, in quanto sottoscritto dalle organizzazioni sindacali “comparativamente più rappresentative”.
Ai fini della determinazione dei contributi, perciò, costituisce violazione dell'art. 1 della
Legge n. 389/89 l'erogazione di un trattamento retributivo peggiorativo rispetto a quello previsto da un altro CCNL di riferimento nel settore merceologico.
Come già sottolineato, peraltro, molti dei dipendenti della erano stati Parte_1
previamente assunti dalla per lo svolgimento delle medesime mansioni, sicchè Controparte_9 rispetto agli stessi avrebbe dovuto operare la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 8 del
CCNL Igiene Ambientale, secondo cui: “qualora l'esternalizzazione di cui al comma 1 comporti il passaggio alla società appaltatrice di personale della società committente, allo stesso continuerà ad essere applicato il presente CCNL”.
Inoltre, come accertato dagli ispettori, il CCNL Multiservizi applicato dalla Parte_1
[... è risultato sotto il profilo retributivo e contributivo più conveniente per il datore di lavoro, rispetto al CCNL Igiene Ambientale-Nettezza Urbana, applicato invece dalla , Controparte_9 consentendo all'azienda un notevole risparmio del costo del lavoro, anche sotto il profilo contributo che qui rileva.
Le differenze retributive e contributive a danno dei lavoratori occupati sono state dettagliatamente evidenziate nei prospetti allegati al verbale di accertamento, dai quali risulta per ciascun lavoratore l'imponibile previdenziale totale ricostruito mensilmente, nonché quello omesso per differenza tra il totale dovuto ed il denunciato.
La circostanza trova conferma nel fatto che per alcuni lavoratori, il datore di lavoro ha denunciato mensilmente un imponibile contributivo superiore rispetto a quello derivante dall'applicazione del CCNL Multiservizi e dalla somma delle competenze risultanti in busta paga, senza ricondurre tale maggiorazione ad una competenza economica specifica. Per tale ragione gli organi ispettivi, per alcuni mesi, non hanno proceduto al recupero contributivo, sicchè non rileva, sotto tale profilo, la contestazione di parte opponente secondo cui l' CP_2
non avrebbe tenuto conto del trattamento migliorativo riconosciuto dalla società. Ed infatti, quando ciò è avvenuto, l'ente previdenziale non ha proceduto al recupero contributivo, procedendo, di converso, al recupero nel caso di violazione del minimale contributivo, per come sopra determinato.
19 In conclusione, il ricorso in opposizione non può trovare accoglimento, essendo stato dimostrato che i contributi dei lavoratori della sono stati versati sulla base Parte_1 delle retribuzioni parametrate ad un CCNL diverso da quello cui va parametrato il “minimale contributivo”.
Trasferte
4. A questo punto è necessario esaminare l'ulteriore profilo di contestazione attinente alle indennità di trasferta Italia.
In particolare, nell'esaminare le buste paga prodotte dalla società, gli organi ispettivi hanno riscontrato che la ha introdotto in busta paga la voce retributiva “trasferta Parte_1
Italia” che ha consentito ad alcuni lavoratori un parziale riallineamento delle retribuzioni, ma non anche dei contributi, non essendo stata tale voce economica soggetta a contribuzione.
Segnatamente, dall'esame del Libro Unico del Lavoro risulta che la ha Parte_1
corrisposto ad alcuni lavoratori, inquadrati prevalentemente con la qualifica di autisti raccoglitori, somme a titolo di trasferta Italia esentandole ai fini fiscali e previdenziali, come da prospetti di cui all'allegato A del verbale unico di accertamento.
La società ricorrente sostiene che gli importi corrisposti a titolo di indennità di trasferta ai dipendenti della società ricorrente indicate nel verbale non vanno assoggettati a contribuzione in quanto, per ogni trasferta effettivamente eseguita, non è mai stato superato il limite di euro
46,48 fissato dalla legge.
Quanto, invece, alla voce “Trasferta Italia” che il datore di lavoro ha indicato nei prospetti paga dei lavoratori, ha ritenuto che le indennità sono state corrisposte al fine di “supplire ai continui spostamenti che i lavoratori dovevano effettuare verso i vari comuni serviti ogni giorno con varie distanze chilometriche non prestabilite e non identificabili forfettariamente” per cui la stessa è stata legittimamente erogata e di conseguenza la società ha beneficiato degli sgravi fiscali e previdenziali di legge.
In punto di diritto, per il rimborso delle spese di trasferta il T.U.I.R, art. 51, comma 5, distingue due diverse modalità: a) il rimborso analitico (o piè di lista) in cui il rimborso avviene sulla base delle spese effettivamente sostenute per il vitto, l'alloggio ed il viaggio, adeguatamente documentate;
b) il rimborso forfettario, in forza del quale al dipendente viene data una provvista di denaro forfettaria con la quale sostiene le spese di vitto e alloggio;
è inoltre prevista anche una possibilità di rimborso "misto", ossia in parte analitico ed in parte forfettario.
20 In particolare, il citato art. 51, comma 5, T.U.I.R. dispone che “Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 90.000 al giorno, elevate a lire 150.000 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto;
in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo. Il limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte
o missioni, fino all' importo massimo giornaliero di lire 30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte all'estero. Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito”.
La Corte di Cassazione ha statuito, proprio rispetto all'art. 51 c. 5 T.U.I.R., che in tema di sgravi contributivi, che costituiscono una situazione di eccezione in senso riduttivo dell'obbligo contributivo, spetta al datore di lavoro, che pretenda di usufruire di quelli previsti per il caso di trasferta dei dipendenti o di rimborso per spese di viaggio, dimostrare il possesso dei requisiti legittimanti l'esonero (cfr. Cass. 18160/18).
Ciò posto, si osserva che nell'ordinamento italiano non si rinviene, all'interno di una fonte normativa, una definizione di trasferta, né una disciplina organica riguardante la trasferta, ma, appunto, l'unico riferimento legislativo è quello rinvenibile nell'art. 51, c. 5, TUIR, il quale, però, si limita a disciplinare il trattamento fiscale e contributivo della trasferta, ovvero l'impatto che tale indennità, laddove erogata dall'azienda, abbia con riferimento al prelievo contributivo e fiscale in capo al lavoratore. L'art. 51 in parola affronta altresì la disciplina dei rimborsi spese erogati a fronte dell'esecuzione della trasferta stessa, a copertura delle spese di vitto, viaggio, trasporto e pernottamento. In assenza di una specificazione di stampo legale, la disciplina delle trasferte è demandata alla contrattazione collettiva che, oltre a delineare diritti e doveri del lavoratore, disciplina i trattamenti economici e normativi ad essi spettanti per l'attività resa fuori dalla sede di lavoro.
La giurisprudenza di legittimità e di merito ha chiarito che “…l'istituto della trasferta presuppone che lo spostamento del lavoratore sia determinato da fatti occasionali e contingenti, implicanti di volta in volta singole decisioni del datore di lavoro;
la prolungata permanenza in varie sedi di cantiere ed i ripetuti spostamenti dall'una all'altra sede, quale
21 modalità immanente al lavoro, costituiscono invece un aspetto strutturale della prestazione connesso alla causa tipica del contratto, cosicché il compenso di questa specifica prestazione con somma fissa non costituisce mero rimborso spese, bensì rappresenta il corrispondente aspetto strutturale della retribuzione, in quanto diretto a compensare il particolare disagio e la gravosità connessi alla prestazione ..." (così ex multis Cass., 30 ottobre 2002, n. 15360, richiamata da Trib. Gorizia, 31 maggio 2023, n. 151, cfr. doc. 3 di parte resistente).
Ebbene, nel caso di specie, può affermarsi che l'indennità di trasferta (trasferta Italia) non è stata corrisposta per compensare lo spostamento momentaneo del luogo di lavoro dei dipendenti, essendo, di converso, insito nella stessa mansione di autista raccoglitore, quella del continuo spostamento nei vari ambiti di competenza del servizio di raccolta assegnato.
Attraverso la corresponsione di tali somme (esentate da contribuzione), la società ricorrente ha potuto compensare, anche se solo parzialmente, la perdita subìta da quei lavoratori che – quando lavoravano alle dipendenze della – ricevevano una CP_9
retribuzione superiore in conseguenza della applicazione del CCNL Igiene – Ambiente –
Nettezza Urbana, invece di quello (ad essi applicato, invece, dalla ). Parte_3 Parte_1
Tali somme, peraltro, sono state corrisposte per lo più a dipendenti che svolgevano la mansione di “autista”, attività, come detto, nella quale è insito lo spostamento del luogo di guida.
Si tratta, quindi, di trasferimenti connessi all'ordinaria attività aziendale e perciò incompatibili con l'istituto della trasferta, che presuppone, invece, come già detto, il carattere occasionale e contingente dello spostamento al di fuori della sede abituale di lavoro.
L'articolo 35 del CCNL Igiene Ambiente-Nettezza Urbana prevede, peraltro, quanto segue:
“1. Fatta eccezione per le fattispecie di cui all' art. 17, commi 10 e 11
, si considera in trasferta il dipendente inviato per esigenze di servizio a prestare la propria attività lavorativa fuori del Comune ove è stabilita la sede abituale di lavoro per un periodo non superiore a trenta giorni calendariali consecutivi.
2. In relazione alle specifiche condizioni e caratteristiche della trasferta, al dipendente inviato in trasferta compete il trattamento diseguito indicato, compensativo della prestazione resa fuori dalla propria abituale sede di lavoro.
3. In occasione di ogni invio in trasferta, qualunque ne sia la durata giornaliera, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per il viaggio utilizzando i normali mezzi di trasporto pubblico di persone nonché delle altre eventuali spese vive - documentate - necessarie all'espletamento della trasferta stessa.
4. In relazione alla specifica durata giornaliera della trasferta, l'azienda è tenuta a corrispondere altresì quanto segue: a) trasferta di durata superiore alle 7 ore e fino a 12 ore:
- in aggiunta a quanto previsto dal precedente comma 3, spetta al dipendente il rimborso delle spese effettivamente sostenute per ilvitto, nei limiti della normalità;
22 b) trasferta di durata superiore alle 12 ore e fino a 24 ore:
- in aggiunta a quanto previsto dal precedente comma 3, spetta al dipendente, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenuteper il vitto e l'alloggio, nei limiti della normalità» un'indennità giornaliera pari al 50% della retribuzione individuale.
5. In caso di trasferte caratterizzate da più di un ciclo consecutivo dì 24 ore, il diritto a ulteriori quote dell'indennità giornaliera dicui al comma 4, lettera b), matura a condizione che ogni ciclo successivo al primo abbia anch'esso una durata superiore alle 12 oree fino a 24 ore.
6. Al fine di determinare le quote di indennità giornaliera spettante ai sensi del comma 4, lettera b), il computo della complessivadurata della trasferta decorre dall'ora della partenza fino all'ora del termine del viaggio di rientro in sede, con riferimento agli oraridei normali mezzi di trasporto pubblico di persone effettivamente utilizzati.
7. La documentazione giustificativa del rimborso delle spese di trasporto è costituita: dal titolo di viaggio utilizzato sui mezzi ditrasporto pubblico di persone;
dalla ricevuta fiscale nel caso di noleggio di autovetture, se autorizzato dall'azienda; dalla ricevutanel caso di uso del taxi, se autorizzato dell'azienda. La documentazione giustificativa del rimborso delle spese di vitto e alloggio è costituita dalla ricevuta fiscale.
8. Al personale inviato in trasferta non compete il buono pasto di cui all'art. 36 per ogni giornata nella quale gli sia riconosciuto ilrimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto ovvero gli sia corrisposta l'indennità giornaliera di cui al comma 4,lettera b).
9. L'indennità di trasferta di cui al presente articolo è esclusa dal calcolo della retribuzione utile ai diversi fini contrattuali e legali.
10. Il trattamento per trasferte di durata superiore a trenta giorni calendariali consecutivi costituisce oggetto di contrattazioneaziendale a contenuto normativo dì cui all'art. 2, lettera D) del vigente CCNL
11. Al lavoratore inviato in trasferta ai sensi del comma 1 e seguenti l'azienda: a) per le spese di cui al comma 3 : consegna - ove possibile - i relativi titoli di viaggio e/o anticipa un importo pari all'80% delle spese presunte;
b) per le spese di cui al comma 4, lett. a): anticipa un importo pari all'80% delle spese presunte;
c) per le spese di cui al comma 4, lett. b): anticipa un importo pari all'80% delle spese presunte;
d) per le trasferte aventi la durata di cui al comma 4, lett. b) e al comma 5: anticipa un importo pari all'80% delle indennità giornaliere presunte. 12. Il conguaglio dei rimborsi spese e/o delle indennità giornaliere di cui al comma 11 è effettuato entro il 15 del mese successivo a quello in cui il lavoratore si è recato in trasferta.”
Le previsioni del contratto collettivo prevedono, dunque, che si considera in trasferta il dipendente inviato per esigenze di servizio a prestare la propria attività lavorativa fuori dal
Comune ove è stabilita la sede abituale di lavoro per un periodo non superiore a trenta giorni consecutivi di calendario.
In occasione di ogni trasferta, qualunque sia la durata giornaliera, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per il viaggio utilizzando i normali mezzi di trasporto pubblico di persone, nonché altre eventuali spese vive, documentate, necessarie per l'espletamento della trasferta stessa.
23 In relazione alla specifica durata giornaliera della trasferta, l'azienda è poi tenuta a corrispondere quanto segue:
a) trasferta di durata superiore alle 7 ore e fino a 12 ore:
- in aggiunta a quanto previsto dal comma 3, spetta al dipendente il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto, nei limiti della normalità;
b) trasferta di durata superiore alle 12 ore e fino a 24 ore:
- in aggiunta a quanto previsto dal precedente comma 3, spetta al dipendente, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto e l'alloggio, nei limiti della normalità un'indennità giornaliera pari al 50% della retribuzione individuale.
Ebbene, nel caso di specie le indennità di trasferta corrisposte ad alcuni dipendenti
(prevalentemente autisti raccoglitori) ed esclude dall'imponibile contributivo, hanno in realtà natura retributiva e non risultano conformi alla normativa ed alle previsioni del CCNL, in quanto manca il requisito della temporaneità, considerato che per gli autisti raccoglitori e spazzatori lo spostamento nell'ambito dei Comuni della Val Vibrata era insito nella mansione stessa, ed anche perchè nessun lavoratore ha usato il mezzo proprio, sicchè nessuno ha mai sostenuto spese da rimborsare.
Alla luce delle precedenti considerazioni può, dunque, ritenersi corretto il recupero effettuato dagli organi ispettivi, della differenza di imponibile contributivo omesso per mancata applicazione del CCNL Igiene Urbana-Nettezza Urbana, per il periodo dal 1.2.2020 al 28.2.2023, quantificata tenendo conto dei livelli retributivi previsti dal contratto collettivo suddetto, in relazione alle effettive mansioni svolte dai lavoratori, per come indicati nei prospetti (prospetti non oggetto di contestazione).
Nella determinazione dell'imponibile contributivo, sono stati correttamente aggiunti gli imponibili corrispondenti alle somme versate a titolo di “trasferta Italia”, per i nominativi, gli importi ed i periodi indicati nella tabella A allegata al verbale unico di accertamento.
Revoca benefici
5. In conseguenza del mancato rispetto del “minimale contributivo” gli ispettori hanno rilevato la indebita fruizione della agevolazione c.d. DECONTRIBUZIONE SUD ex DL
104/2020.
E' importante sottolineare che gli organi ispettivi hanno proceduto alla regolarizzazione contributiva, annullando le agevolazioni contributive riconosciute, solo per il periodo oggetto dell'accertamento ispettivo e, dunque, non per il periodo antecedente.
24 Nel merito del recupero contributivo, la società opponente sostiene che nel caso di specie non si discute di accordi di contratti collettivi, bensì – semmai - di violazione degli obblighi di legge, aggiungendo che anche se la società avesse erroneamente corrisposto l'indennità di trasferta, nel senso di non averla correttamente assoggettata a contribuzione entro i limiti previsti dalla legge, si tratterebbe comunque di una violazione di carattere formale, non grave in quanto sanabile, che non potrebbe mai determinare la revoca – gravosissima - dei benefici contributivi.
Ciò premesso, in punto di diritto è noto l'art. 1, comma 1175, della legge 27/12/2006, n.
296 (Finanziaria 2007) ha integrato le previsioni contenute nella legislazione vigente in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) disponendo quanto segue:
“A decorrere dal 1 luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale".
I contenuti del c.d. D.U.R.C. sono stati individuati dal D.M. 24 ottobre 2007 (emanato in attuazione della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 1176), il quale - dopo avere ribadito che esso "e' richiesto ai datori di lavoro ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale previsti dall'ordinamento nonché ai fini della fruizione dei benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria (...)" (art. 1) - stabilisce che la "regolarità contributiva" sussisteva in presenza di "correntezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici", di "corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli Istituti previdenziali come dovuti" e di "inesistenza di inadempienze in atto" (art. 5, comma 1), premurandosi, altresì, di chiarire, per un verso, che la regolarità contributiva non è compromessa da eventuali richieste di rateizzazione di pagamenti o da sospensione di essi previste da disposizioni di legge o ancora da documentate istanze di compensazione (art. 5, comma 2), e, per altro verso, che non integra causa ostativa al rilascio del D.U.R.C. "uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate", id est uno "scostamento inferiore o pari al 5% tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione o, comunque, uno scostamento inferiore ad Euro 100,00, fermo restando l'obbligo di versamento del predetto importo entro i trenta giorni successivi al rilascio del DURC" (art. 8, comma 3).
25 Il D.L. 20 marzo 2014, n. 34, art. 4 (convertito, con modificazioni, in L. 16 maggio 2014,
n. 78) ha, poi, previsto una semplificazione della verifica della regolarità contributiva nei confronti dell' dell' e delle Casse Edili. CP_2 CP_23
In attuazione della previsione di cui al sopracitato articolo, è stato emanato il D.M. 30 gennaio 2015 secondo cui: 1) la "regolarità sussiste, inoltre, in presenza di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale ed a ciascuna . Non si considera grave lo scostamento tra le somme Parte_12
dovute e quelle versate con riferimento a ciascuna Gestione nella quale l'omissione si è determinata che risulti pari o inferiore ad Euro 150,00 comprensivi di eventuali accessori di legge" (art. 3, comma 3), 2) "1. Qualora non sia possibile attestare la regolarità contributiva in tempo reale e fatte salve le ipotesi di esclusione di cui all'art. 9, l' l' e le Casse CP_2 CP_23
edili trasmettono tramite PEC, all'interessato o al soggetto da esso delegato ai sensi della L.
11 gennaio 1979, n. 12, art. 1, l'invito a regolarizzare con indicazione analitica delle cause di irregolarità rilevate da ciascuno degli Enti tenuti al controllo.
2. L'interessato, avvalendosi delle procedure in uso presso ciascun Ente, può regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica dell'invito di cui al comma 1. L'invito a regolarizzare (...) ha effetto per tutte le interrogazioni intervenute durante il predetto termine di 15 giorni e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni dall'interrogazione che lo ha originato.
(...).
4. Decorso inutilmente il termine di 15 giorni di cui al comma 2 la risultanza negativa della verifica è comunicata ai soggetti che hanno effettuato l'interrogazione con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità" (art. 4).”
La disposizione in questione si inserisce nell'ambito degli interventi normativi volti al contenimento delle forme di evasione/elusione.
Il legislatore, pertanto, attraverso l'introduzione di un elemento più cogente rappresentato dalla regolarità del versamento della contribuzione previdenziale ed assistenziale cui è subordinata la fruizione delle misure agevolative, vuole favorire la creazione di un sistema che concretamente premi i comportamenti regolari delle imprese.
Nel caso di specie, a dispetto di quanto assunto dalla società ricorrente, sono state accertate plurime irregolarità, non solo rispetto agli accordi e ai contratti collettivi, ma prima ancora rispetto a cogenti obblighi di legge. Al riguardo, basta rilevare che l'imponibile contributivo è stato calcolato dall'azienda prendendo a riferimento una retribuzione inferiore rispetto a
26 quella prevista dalla contrattazione collettiva sottoscritta dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, decurtando altresì dall'imponibile dovuto quelle somme di natura retributiva, corrisposte ai dipendenti a titolo di “trasferta Italia” , rispetto alle quali è risultata indimostrata la integrazione della fattispecie costitutiva di esonero.
Ne consegue che anche sotto tale profilo l'opposizione non è meritevole di accoglimento.
Regime sanzionatorio
6. L'ultimo aspetto da analizzare attiene al regime sanzionatorio.
La società ricorrente sostiene che sia configurabile nel caso di specie la fattispecie della omissione - e non già della evasione - contributiva, ricadente nella previsione della lettera a) dell'art. 116, comma 8, della legge n. 388/200011, sul presupposto che il credito dell'istituto previdenziale fosse evincibile dalla documentazione di provenienza dal soggetto obbligato
(nella specie, dagli Uniemens) inviati all' competente in materia di accertamento e CP_2
liquidazione dei contributi previdenziali - e dovendo dunque escludersi l'occultamento dell'attività lavorativa e del reddito percepito.
Anche sotto tale profilo l'opposizione non merita accoglimento.
Nell'interpretare il disposto della L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, lett. b), la Corte di
Cassazione - componendo con sentenza n. 28966 del 2011 un contrasto insorto all'interno della Sezione Lavoro - ha anzitutto chiarito che, mentre nella L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, lett. a), viene fatto riferimento al mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce "e/o" dalle registrazioni obbligatorie, la locuzione adoperata alla lettera b) del medesimo articolo ("in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero") si caratterizza per l'uso della disgiuntiva "o" fra le registrazioni e le denunce obbligatorie, il che, sotto il profilo strettamente letterale, indica una sostanziale parificazione della possibile connessione dell'evasione rispetto all'una o all'altra tipologia di adempimenti e comporta la conseguenza che l'omissione o l'infedeltà anche soltanto delle denunce obbligatorie non è di ostacolo a configurare l'ipotesi dell'evasione.
La sentenza citata ha quindi ricordato che, sulla scorta dell'interpretazione offerta da Cass.
S.U. n. 4808 del 2005 per la L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 217, lett. a), che disciplinava la fattispecie dell'omissione contributiva in modo sostanzialmente analogo a quanto adesso previsto dalla L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, lett. a), la meno grave ipotesi dell'omissione contributiva è configurabile sia nel mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce "e" registrazioni obbligatorie, sia nel mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il cui ammontare è rilevabile dalle
27 denunce "o" dalle registrazioni obbligatorie, precisando che l'apparente contraddittorietà della seconda ipotesi rispetto alla prima si spiega in relazione ai casi in cui, pur sussistendo obbligo di "denuncia", non vi è obbligo di "registrazioni". E, sulla scorta di tale configurazione della fattispecie dell'omissione, che sostanzialmente riposa sul mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce "e/o" dalle registrazioni obbligatorie, ha specularmente tracciato il campo di applicazione della fattispecie dell'evasione, che a mente dell'art. 116, comma 8, lett. b), è "connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè al caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate".
A tale riguardo, la sentenza suddetta ha anzitutto precisato che, ai fini della possibilità di configurare un occultamento della base contributiva, non è necessario che manchi qualsivoglia elemento documentale che renda possibile l'eventuale accertamento della posizione lavorativa o delle retribuzioni: è sufficiente a tal fine che la denuncia obbligatoria sia mancata o incompleta o non conforme al vero, dal momento che, così facendo viene nascosta all'ente previdenziale l'effettiva sussistenza dei presupposti fattuali dell'imposizione
(e ciò proprio mediante l'adempimento funzionalmente diretto a consentire all'ente l'agevole conoscenza, mese per mese, del proprio credito contributivo); né varrebbe obiettare che, qualora i rapporti e le effettive retribuzioni venissero comunque registrati, l'ente impositore potrebbe venire a conoscenza della situazione effettiva, dal momento che, in difetto di una denuncia periodica veritiera, tale conoscenza resterebbe meramente eventuale, ossia collegata ad un altrettanto eventuale accertamento condotto dall'ente.
In questo senso, l'omissione o l'infedeltà della denuncia, ove non meramente accidentale, episodica o strettamente marginale, deve considerarsi di per sé sintomatica della volontà di occultare i rapporti e le retribuzioni, stante l'ovvia possibilità che la mancanza di successivi accertamenti o riscontri nell'arco temporale dei termini prescrizionali consentano de facto ai soggetti obbligati di sottrarsi totalmente o parzialmente all'adempimento dell'obbligo contributivo.
E il fatto che l'inoltro di denunce infedeli o la loro omissione configuri un occultamento dei rapporti di lavoro o delle retribuzioni erogate (o di entrambe le cose), che di per sé fa presumere l'esistenza di una specifica volontà datoriale di sottrarsi al versamento dei contributi dovuti, non può dirsi irrispettoso della L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, lett.
b), dal momento che il rilievo da essa attribuito all'elemento intenzionale consente, anche in ipotesi di denunce omesse o non veritiere, di escludere l'ipotesi dell'evasione: si tratta infatti
28 di presunzione relativa, che può essere vinta mediante l'allegazione e prova (l'onere delle quali
è a carico del soggetto inadempiente) di circostanze dimostrative dell'assenza del fine fraudolento.
Nel caso di specie la società opponente ha trasmesso comunicazioni infedeli, nel momento in cui ha calcolato un imponibile contributo inferiore rispetto al dovuto, sia in relazione alla individuazione del minimale contributivo (applicando un contratto collettivo più favorevole, tale per cui la base retributiva di riferimento consentiva un risparmio nella determinazione della contribuzione dovuta, aspetti non accertabili sulla base degli Uniemens trasmessi), sia esentando da contribuzione poste economiche formalmente qualificate a titolo di “trasferta
Italia” (che hanno avuto l'effetto solo di innalzare la retribuzione netta dei dipendenti, ma non anche di riconoscergli copertura contributiva), ma prive dei presupposti costitutivi di legge.
Tale modalità operativa ha consentito alla parte opponente di ottenere indebiti risparmi nel pagamento dei contributi, integrandosi, così, non la meno grave ipotesi di omissione contributiva, configurabile nel mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce obbligatorie, ma la diversa ipotesi di evasione, realizzata nel caso di specie dalla trasmissione di dati non corretti e, dunque, infedeli.
In definitiva sintesi, i motivi di opposizione non meritano accoglimento con conseguente rigetto integrale della domanda.
7. La particolare complessità delle questioni poste ed anche la novità della questione
(quanto alla valutazione comparativa dei due contratti collettivi in rilievo nel caso di specie) giustificano una parziale compensazione delle spese di lite, per il resto poste a carico della parte ricorrente soccombente, secondo i valori tabellari di cui al d.m. 2022 n. 147 (scaglione
€ 260.000,01 a € 520.000,00, senza liquidazione fase istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 1569/2024 così provvede:
• Rigetta il ricorso;
• previa compensazione di un terzo, condanna la parte ricorrente a rifondere le spese del giudizio sostenute dall' che liquida in 6.305,33 per compensi, oltre rimborso CP_2
spese forfettario del 15%, IVA e CAP come per legge, già al netto della compensazione.
Teramo, 18.3.2025
29 Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
30
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 18/03/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da: cf. ), con sede in L'Aquila (AQ), in Loc. Boschetto Parte_1 P.IVA_1
di Pile snc, in persona del suo legale rappresentante p.t., signor (C.f. Controparte_1
), elettivamente domiciliato in Teramo, al Corso De' Michetti n. 64, C.F._1 presso e nello studio dell'Avv. Franco DI TEODORO (C.f. ) che lo C.F._2
rappresenta e difende in forza di procura in atti.
RICORRENTE
Contro
l' (CF Controparte_2
), in persona del legale Rappresentante pro tempore con sede in Roma, P.IVA_2
rappresentato e difeso dagli Avvocati Emanuela Capannolo (c.f.: ; C.F._3
pec: t) ed (c.f.: Email_1 Controparte_3
), giusta procura generale alle liti per atto dott. C.F._4 Persona_1
Notaio in Fiumicino, rep. n. 37875 del 22.03.2024, racc. n. 7313, con i quali elettivamente domicilia presso l'Avvocatura INPS della Sede di Teramo in C.so San Giorgio, 14- 16 CP_2
(fax: 0861 336419). Il sottoscritto Procuratore dichiara che le comunicazioni di cancelleria potranno essere effettuate all'indirizzo di posta elettronica t Email_1
RESISTENTE
1
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “Si chiede che l'On. Tribunale di Teramo - previa sospensione dell'avviso di addebito - voglia annullare, in tutto o in parte, l'avviso di addebito n. 354 2024 00004269 14 000 recante l'importo di € 424.257,00. Con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio. In subordine: previo annullamento e rideterminazione degli importi, per rideterminazione del regime sanzionatorio: da evasione a omissione ex art. 116, comma 8, della legge n. 388/200, anche in relazione alle singole contestazioni”.
Parte resistente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito - Giudice Unico del Lavoro, in via principale:
- Previo rigetto dell'istanza di sospensione dell'impugnato avviso di addebito n. 354 2024 00004269 14 000, rigettare l'avverso ricorso con conferma dell'opposto addebito;
- in subordine condannare la ricorrente società al diverso importo che dovesse risultare in corso di causa;
- con condanna della ricorrente società alle spese di lite”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato in data 05/08/2024, la società Pt_1 Pt_1
ha agito in giudizio al fine di ottenere, previa sospensione inaudita altera parte,
[...]
l'annullamento o, in subordine, la riforma dell'avviso di addebito n. 354 2024 00004269 14
000 dell'importo di € 424.257,00 emesso dalla sede di Teramo in data 8/06/2024 e CP_2 notificato a mezzo pec in data 11/07/2024, con cui l'Istituto ha preteso il pagamento di
“contributi accertati e dovuti a titolo di Gestione con lavoratori dipendenti”. Pt_2
A sostegno della domanda ha premesso che la pretesa contributiva traeva origine dal verbale unico di accertamento e notificazione n. 2022007097/DDL del 22/01/2024, con cui l' e l' di Teramo contestavano le seguenti Controparte_4 CP_2 violazioni: 1) l'applicazione del CCNL Multiservizi, anziché del CCNL Igiene Ambiente -
Nettezza Urbana (applicato dall'appaltante), ritenuto quest'ultimo, a dire degli ispettori, comparativamente più rappresentativo per la categoria di riferimento, con conseguente applicazione di un minimale contributo inferiore;
2) la corresponsione ad alcuni lavoratori di somme a titolo di “Trasferta Italia” esentandole ai fini fiscali e previdenziali, ma che avrebbero in realtà una natura retributiva.
In diritto, premessi cenni alla normativa nazionale e alla giurisprudenza di legittimità e amministrativa sul tema del rispetto del cd. “minimale contributivo” in rapporto all'osservanza del criterio della maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, ha sostenuto la
CP_ illegittimità delle pretese contributive vantate dall' e la tesi secondo cui, con riferimento
2 alla prima violazione, il minimale contributivo sarebbe fissato dalla legge (art. 1 D.L. n.
338/1989, art. 2 comma 25, L. n. 549/1995, con valore minimo determinato dall' , che CP_2 per l'anno 2024 era pari a euro 56.87 al giorno) e non dal contratto collettivo nazionale di lavoro, con la conseguenza che l'applicazione di un contratto collettivo anziché di un altro sarebbe irrilevante ai fini della determinazione del suddetto minimale.
Sul punto ha, inoltre, sostenuto la sostanziale uniformità tra il minimale contributivo previsto dal CCNL e quello fissato dal CCNL “Igiene Ambiente e Nettezza Parte_3
Urbana” (che per l'anno 2023 era pari a euro 53,95) nonché il rispetto del criterio della maggiore rappresentatività da parte del CCNL Multiservizi applicato, richiamando all'uopo il decreto n. 14280-ter del 4/07/2014 con cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nello stabilire quali fossero le organizzazioni datoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, ha precisato che la che ha sottoscritto il CCNL - CP_5 Parte_3
(applicato dalla ricorrente) risulta comparativamente più rappresentativa a livello nazionale per i lavoratori del settore privato, oltre ade essere rappresentata nel CNEL.
Quanto alla seconda violazione, ha eccepito che gli importi corrisposti dalla società ai propri dipendenti a titolo di indennità di trasferta venivano legittimamente erogati al fine di supplire ai continui spostamenti che i lavoratori dovevano effettuare verso i vari comuni serviti ogni giorno con varie distanze chilometriche non prestabilite e non identificabili forfettariamente e che, ad ogni modo, gli stessi non andavano assoggettati a contribuzione in quanto, per ogni trasferta effettivamente eseguita, non veniva mai superato il limite di euro
46,48 fissato dalla legge in caso di rimborso forfettario delle trasferte effettuate.
In via subordinata, con riferimento alle sanzioni amministrative applicate, ha chiesto la rideterminazione degli importi pretesi sull'assunto per cui, a suo dire, si sarebbe concretata una ipotesi di omissione contributiva, invece che di evasione, ex art. 116, comma 8, l. n.
388/2000, essendo il credito dell'Istituto previdenziale comunque evincibile dalla documentazione di provenienza dal soggetto obbligato (nella specie, dagli Uniemens inviati all' ) e non essendo, dunque, la volontà di occultamento dell'attività lavorativa e del CP_2
reddito percepito.
A sostegno dell'istanza di sospensiva ha, infine, dedotto il rilevantissimo importo richiesto con l'avviso di addebito (€ 424.257.00) rappresentando il grave rischio a cui si sarebbe esposta la società che privata del DURC non avrebbe più potuto proseguire nell'attività
d'impresa in quanto impossibilitata a ricevere i pagamenti dalla pubblica amministrazione, unica fonte di entrata e da cui dipendeva la sopravvivenza stessa della società.
3 1.2. Si è costituito in giudizio l' e ha resistito alla domanda della quale ha chiesto il CP_2
rigetto, siccome infondata in fatto e in diritto.
In particolare, ha sostenuto la legittimità dell'avviso di addebito impugnato e l'indebita fruizione da parte della società ricorrente dell'agevolazione contributiva ex art. 27 del D.L.
104/2020 non avendo, in sostanza, la applicato il CCNL Igiene Parte_1
Ambientale – Nettezza Urbana “comparativamente più rappresentativo” sul piano nazionale per la categoria di riferimento e la cui sfera di applicazione sarebbe, peraltro, coincidente con i servizi oggetto di sub affidamento, con conseguente applicazione ai rapporti di lavoro con i propri dipendenti di una base imponibile inferiore al c.d. “minimale contributivo”.
In altri termini, ha sostenuto la tesi secondo la quale sarebbe quella stabilita dal CCNL
Igiene Ambientale – Nettezza Urbana, comparativamente più rappresentativo per la categoria, la retribuzione che deve essere presa come parametro e base di calcolo per la determinazione della contribuzione previdenziale, in ossequio a quanto previsto dall'art. 1 del D.L. 338/89 ed ha richiamato all'uopo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, a mente del quale ai fini previdenziali (cioè ai fini del calcolo dei contributi) non è ammessa una deroga in peius della retribuzione prevista da un CCNL stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative nel medesimo settore merceologico.
Sul punto ha richiamato, inoltre, il Decreto del Ministero del Lavoro del 7 settembre 2020 che ha indicato le organizzazioni sindacali , e UIL e non, invece, la CP_6 CP_7 CP_5
quali organizzazioni comparativamente più rappresentative in relazione ai lavoratori dipendenti così come il Decreto del Ministero del Lavoro del 4 marzo 2020 il quale, pur avendo indicato, oltre a , e UIL, anche la tra i sindacati maggiormente CP_6 CP_7 CP_5
rappresentativi, non ha poi però ritenuto detta sigla sindacale tra quelle più rappresentative (a seguito di comparazione tra tutte le sigle).
Circa la seconda violazione relativa alle indennità corrisposte a titolo di “Trasferte Italia” ha ribadito la natura retributiva di detti emolumenti essendo state, invero, somme con le quali la società ha inteso compensare, anche se solo parzialmente, la perdita economica subita da quei lavoratori penalizzati dall'applicazione del CCNL Multiservizi anziché del CCNL Igiene
– Ambiente – Nettezza Urbana, come emergerebbe dal fatto che le somme a titolo di
“trasferta” sono state corrisposte per lo più a dipendenti che svolgevano la mansione di
“autista” e cioè a quei dipendenti che erano alla guida del mezzo quotidianamente per lo svolgimento di attività di raccolta ordinaria e non saltuariamente come nell'ipotesi della trasferta.
4 1.3. Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante produzione documentale e, concessa con provvedimento del 13/08/2024 la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito impugnato, è stata rinviata all'udienza del 18/03/2025 per discussione con termine per note.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato, le parti hanno depositato le proprie note, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate.
2. Come sopra esposto l'avviso di addebito n. 354 2024 00004269 14 000 recante l'importo di € 424.257,00 trae origine dal verbale unico di accertamento e notificazione n.
2022007097/DDL del 22 gennaio 2024, con cui l' di Controparte_4
Teramo e l' di Teramo hanno contestato le seguenti violazioni: CP_2
a) l'applicazione del CCNL Multiservizi, anziché del Controparte_8 ritenuto, quest'ultimo comparativamente più rappresentativo per la categoria di riferimento, con conseguente recupero della differenza di imponibile contributo omesso, per il periodo dal
1.2.2020 al 28.2.2023;
b) la corresponsione ad alcuni lavoratori di somme a titolo di “Trasferta Italia” esentandole ai fini fiscali e previdenziali, pur in assenza dei presupposti legittimanti. Nella determinazione dell'imponibile contributo, gli organi ispettivi hanno aggiunto gli importi corrispondenti a titolo di trasferta Italia, per i nominativi, gli importi ed i periodi riportati nella tabella A allegata al verbale di accertamento.
In conseguenza di tali contestazioni gli organi ispettivi hanno poi proceduto alla revoca dei benefici contributivi, facendo applicazione dell'articolo 1 commi 1175 e 1176 della legge n.
296/2006.
Quanto al regimento sanzionatorio risulta applicata la fattispecie di evasione contributiva ricadente nella previsione della lettera b) dell'art. 116, comma 8, della legge n. 388/2000.
Ebbene, considerata la diversità dei profili di contestazione, si procederà alla loro trattazione separata, per poi procedere alla valutazione dei risvolti conseguenti, sia in punto di benefici contributi, sia in punto di regime sanzionatorio.
5 Applicazione del CCNL Multiservizi, anziché del CCNL Igiene Ambiente-Nettezza.
3. Gli organi ispettivi, all'esito di una rilevante e complessa attività di indagine, hanno accertato che applicando il CCNL Multiservizi, anziché quello Igiene Ambientale e Nettezza
Urbana, la non ha applicato il CCNL “comparativamente più Parte_1 rappresentativo” per la categoria di riferimento, riconoscendo, di conseguenza, ai dipendenti una base imponibile inferiore al c.d. “minimale contributivo”.
Il fondamento giuridico della contestazione dell' muove da diverse prospettive di CP_2
valutazione.
Gli organi ispettivi hanno, infatti, in primo luogo ricostruito i rapporti negoziali esistenti tra la ricorrente la e la AB SE RL, sottolineando Parte_1 Controparte_9
come la sia una società mista pubblico privata, affidataria dei servizi di Controparte_9
raccolta differenziata, trasporto, smaltimento, recupero dei rifiuti urbani dei Comuni Parte_4
, giusto contratto di servizio del 15.9.2005 sottoscritto con l'Unione dei Comuni Città
[...]
Territorio Val Vibrata, la quale applicava ed applica ai suoi dipendenti il CCNL Igiene
Ambientale – Nettezza Urbana.
In forza di tale premessa, alla è stato contestato di aver applicato ai Parte_1
dipendenti il CCNL Multiservizi, vigente dal 1.5.2019, anziché il CCNL Igiene Ambientale –
Nettezza Urbana (più vantaggioso rispetto a quello , sempre applicato dalla Parte_3
ai propri dipendenti, e ciò sia alla luce della coincidenza tra l'oggetto del sub- Controparte_9
affidamento nei confronti della AB SE RL, e quindi della e Parte_1
l'oggetto dell'affidamento in house dell'Unione dei Comuni alla , sia alla luce Controparte_9 del fatto che nel settore “nettezza urbana” il contratto collettivo identitario risultava essere, appunto, il CCNL Igiene Ambientale – Nettezza Urbana.
E' bene sottolineare, al fine di delimitare compiutamente le ragioni della contestazione, che il fondamento giuridico della ritenuta applicazione del CCNL Igiene Ambientale – Nettezza
Urbana, non risiede solo nell'assunta maggiore rappresentatività soggettiva delle associazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo, ma anche nella maggiore aderenza dello stesso sotto il profilo oggettivo dell'ambito di applicazione. E tale ultimo aspetto viene valorizzato considerando, in particolare, la coincidenza tra l'oggetto del sub-affidamento del servizio nei confronti della e l'oggetto dell'affidamento in house alla . Parte_1 Controparte_9
La società ricorrente ha eccepito, in proposito, che il rispetto del minimale contributivo sarebbe una questione riguardante esclusivamente il rapporto tra lavoratore e datore di lavoro
6 e non il rapporto contributivo, che è autonomo rispetto al primo ed è regolato esclusivamente dalla legge e non dal contratto collettivo.
Secondo la – al fine del rispetto del minimale contributivo – non potrebbe Parte_1 invocarsi l'art. 36 Cost., che riguarderebbe soltanto il rapporto di lavoro, ma non anche quello previdenziale.
Assume poi che non vi sarebbe differenza tra i due CCNL in ordine al minimale contributivo, che sarebbe – per entrambi – per il 2023 pari ad € 53,95 (quello giornaliero).
Ritiene, inoltre, che la (sigla sindacale sottoscrittrice) sarebbe un sindacato più CP_5
rappresentativo dei lavoratori del settore privato, in quanto rappresentata nel CNEL e riconosciuta anche dal Ministero del Lavoro con decreto del 15 luglio 2014, prot. N. 14280.
Quanto al requisito della rappresentanza comparativa delle parti stipulanti, ha assunto che nella presente controversia tale aspetto è irrilevante in quanto troverebbe applicazione quanto previsto dall'art. 1, co. 1, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, che stabilisce quale soglia minima di retribuzione imponibile quella stabilita “da leggi, regolamenti o contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo” senza, quindi, fare riferimento al requisito della maggiore rappresentatività comparativa.
Per quanto concerne invece l'inerenza o la congruità del CCNL Multiservizi, la società ne rivendica la sussistenza, per come risultante dalle premesse del contratto collettivo, in cui viene fatto riferimento, nella determinazione del campo di applicazione, all'attività di
“nettezza urbana”.
Ad ogni modo, sostiene che il requisito della congruità del contratto collettivo sia eccentrico ai fini previdenziali, in quanto – ad esempio – il datore di lavoro potrebbe applicare un contratto collettivo incongruo rispetto all'attività esercitata, ma che preveda tuttavia un trattamento retributivo e contributivo superiore ai minimi dell'uno e dell'altro, o viceversa, potrebbe essere perfettamente congruo ma violare il minimale contributivo fissato dalla legge.
Aggiunge, inoltre, che l' non avrebbe tenuto conto che, se anche in ipotesi i minimali CP_2 contributivi versati da fossero inferiori a quelli previsti dal contratto “Igiene- Parte_1
Nettezza”, la retribuzione in concreto versata ai dipendenti dal datore di lavoro, su cui sono stati calcolati i contributi, supererebbe di molto quella soglia minima al di sotto del quale non
è possibile scendere di cui, appunto, all'art. 1, comma 1 del D.L. n. 338 del 1989.
7 Così ricostruite brevemente le posizioni delle parti, appare utile una preliminare disamina del contesto normativo di riferimento. premessa normativa
3.1. L'art. 1, comma 1, D.L. n. 338 del 1989 stabilisce quanto segue "La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo".
L'art. 2, comma 25, della l. n. 549 del 1995, ha precisato che "L'art. 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, si interpreta nel senso che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria".
Si tratta di norme, queste, che in passato sono state oggetto di divergenti letture interpretative, sulle quali è comunque intervenuto il chiarimento nomofilattico della Corte di
Cassazione che, nella sua composizione più autorevole e con statuizione poi seguita dalla maggioritaria giurisprudenza di legittimità, ha affermato il noto principio dell'autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell'obbligazione retributiva. In base a tale principio, invero, occorre quindi tenere distinte, dopo la Legge n. 389/1989, le regole per la determinazione dell'imponibile contributivo da quelle relative alla determinazione del minimale contributivo.
L'imponibile contributivo si determina, infatti, in base alle previsioni dell'art 12 della
Legge n. 153/69, come modificato dall'art. 6 del D.lgs. n. 314/1997, e si calcola, secondo un criterio di onnicomprensività, sulla retribuzione effettivamente dovuta al lavoratore nel periodo di riferimento.
Questa sarà stabilita dal contratto individuale di lavoro, anche in base al contratto collettivo eventualmente applicato al rapporto di lavoro, fermo restando il principio di giusta retribuzione di cui all'art 36 Cost..
Il minimale contributivo ora in discussione, invece, si determina su un criterio di
“retribuzione parametro” rilevante ai soli fini fissati del sunnominato art. 1 della Legge n.
389/1989, alla quale va commisurata la contribuzione minima comunque dovuta. (v., in tal
8 senso, appunto, Cass. civ. - Sez. U, Sentenza n. 11199 del 29/07/2002). Di talché, dopo la
Legge n. 389/1989, alle regole sulla determinazione dell'imponibile contributivo dianzi richiamate “si aggiunge il nuovo ed ulteriore criterio del «minimale» contributivo, tale per cui la retribuzione «dovuta» in sinallagma nel rapporto di lavoro risulta rilevante (ai fini dell'obbligazione contributiva) solo se «è superiore» ai minimi previsti dal contratto collettivo, mentre in caso contrario non rileva e vale la misura minima determinata dal contratto collettivo (di settore)” (v., così, Cass civ. cit., in motivazione). Il riferimento fatto dall'art 1 della Legge n. 389/89 ai contratti collettivi stipulati dalle confederazioni maggiormente rappresentative -chiariscono ancora le S.U.- ha incidenza solo sul rapporto previdenziale, ed è fatto “… senza le limitazioni derivanti dall'applicazione dei criteri di cui all'art 36 Cost., che sarebbero giustificate solo ove a detti contratti si dovesse ricorrere -con incidenza sul distinto rapporto di lavoro- ai fini della determinazione della giusta retribuzione …”
Né è d'ostacolo a questo indirizzo giurisprudenziale il possibile profilarsi “… di una divaricazione tra retribuzione rilevante nel concreto rapporto di lavoro e retribuzione virtuale, assunta come parametro ai fini contributivi …”, poiché la ratio della previsione normativa al vaglio -sempre a detta dell'organo di nomofilachia- è quella di assicurare “… il tendenziale conseguimento di una migliore tutela assicurativa dei lavoratori, di un equilibrio finanziario della gestione previdenziale e della parità delle condizioni tra le imprese, a prescindere dalla loro adesione alle organizzazioni sindacali più rappresentative…”
Quanto alle modalità di attuazione del principio in parola, la stessa giurisprudenza ha avuto modo di precisare, in altri contesti, che il datore di lavoro non conserva la piena discrezionalità nella scelta del contratto collettivo di riferimento, dovendo comunque applicare i contratti del settore di appartenenza, anche se non vincolanti nei suoi confronti (v.
Cass. civ. - Sez. L, Sentenza n. 12530 del 26/08/2002 in tema di fiscalizzazione degli oneri sociali), e che -laddove il settore produttivo sia eventualmente privo di contratti collettivi- devono prendersi a riferimento quelli applicabili per i dipendenti di imprese similari (v. Cass. civ. - Sez. L, n. 8177 del 16/06/2001).
Si è opportunamente notato, poi, come “… la norma fondante la regola del minimale, ossia il D.L. n. 338 del 1989, art. 1 convertito nella Legge n. 389 del 1989, sia oltremodo imprecisa sul punto, richiamando detto obbligo facendo riferimento «alle retribuzioni stabilite … dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale» senza però precisare che la contrattazione collettiva richiamata deve essere quella propria del settore in cui l'impresa datrice di lavoro opera. Il richiamo alla
9 categoria è contenuto, tuttavia, dalla successiva legge interpretativa, si tratta della Legge n.
549 del 1995, (all')art. 2, comma 25 … Invero, per «categoria» non si può che intendere come il settore produttivo in cui opera l'impresa, risultando altrimenti incongruo l'obbligo di applicazione, sia pure ai soli fini contributivi, di una contrattazione collettiva vigente in un settore diverso, stante il rilievo pubblicistico della materia, che non può consentire riserve a scelte soggettive, pena, diversamente, l'illogicità del sistema. Questi principi sono già stati enunciati dalla giurisprudenza (della corte di legittimità) … con varie sentenze, (si è affermato, sia pure con riguardo ad aspetti diversi, che «La classificazione delle imprese ai fini previdenziali e assistenziali (nonché ai fini del godimento di incentivi, della fiscalizzazione degli oneri sociali o dell'ammissione alla cassa integrazione guadagni) deve avvenire, atteso il rilievo pubblicistico delle previsioni in materia, alla stregua di criteri oggettivi e predeterminati che non lascino spazio a scelte discrezionali o a processi di autodeterminazione normativa, mentre, in relazione al trattamento economico e normativo dei lavoratori, è consentito alle parti sociali -sia pure nei limiti del rispetto dei diritti fondamentali garantiti al lavoratore dall'art. 36 Cost.- scegliere la contrattazione collettiva destinata a meglio regolare il rapporto, stante il principio di libertà sindacale e la non operatività dell'art. 2070 cod. proc. civ. nei riguardi della contrattazione collettiva di diritto comune.» (sentenza n. 12345 del 05/11/1999) …” (così, anche per il richiamo al menzionato precedente, Cass. civ. - Sez. L, Sentenza n. 801 del 20/01/2012).
Anche da ultimo la Corte di Cassazione ha confermato che l'inquadramento ai fini contributivi di cui all'art. 1 D.L. n. 338-1989, cit., per come autenticamente interpretato dall'art. 2, comma 25, L. n. 549-1995, va correlato all'attività effettivamente svolta dall'impresa, ex art. 2070 c.c., dovendo necessariamente farsi ricorso, in ragione del rilievo pubblicistico della materia, ad un criterio oggettivo e predeterminato che non lasci spazio a scelte discrezionali o a processi di autodeterminazione normativa, che restano viceversa possibili, stante il principio di libertà sindacale e la non operatività dell'art. 2070 cit. nei riguardi della contrattazione collettiva di diritto comune, solo in relazione al trattamento economico e normativo dei lavoratori, sia pure nei limiti del rispetto dei diritti fondamentali garantiti dall'art. 36 Cost. (così già Cass. n. 801 del 2012, in motivazione, sulla scorta di Cass.
S.U. n. 11199 del 2002, nonché da ult. Cass. n. 623 del 2024, sempre in motivazione,
Cassazione civile sez. lav., 17/07/2024, n.19759).
Per quanto riguarda, invece, il concetto di associazioni sindacali "comparativamente più rappresentative", l'individuazione del contratto leader avviene ai sensi dell'art. 2, co. 25 I.
10 n. 549/95, ossia considerando, ove vi siano più contratti siglati da organizzazioni sindacali nazionali entro la stessa categoria, il solo CCNL stipulato dall'organizzazione comparativamente più rappresentativa nella categoria.
È la stessa lettera della legge a istituire una valutazione "comparativa" delle organizzazioni sindacali, al fine di individuare quella, tra le più firmatarie di CCNL di categoria, maggiormente rappresentativa a livello nazionale.
È stato anche chiarito che tale valutazione non può limitarsi alla considerazione della rappresentatività in termini di effettività, ma è necessario selezionare, all'interno delle varie entità sindacali, attraverso un esame necessariamente comparativo, quelle che sono maggiormente rappresentative, al fine di scegliere quelle che, nel confronto con le altre esprimono una preponderante presenza nella categoria nell'ambito territoriale di competenza.
In tali casi, cioè in presenza di più contratti collettivi per la medesima categoria è, dunque, necessario fare riferimento, ai fini della determinazione della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi, a quel contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative della categoria, attraverso un giudizio comparativo fondato sugli indici rilevatori della rappresentatività delle organizzazioni sindacali.
Tale accertamento circa la maggiore o minore rappresentatività va riferita, ai sensi dell'art. 1 d.l. n. 338/89 cit., non al contratto collettivo ma alle OO.SS. che lo hanno stipulato ed a tal fine rilevano, quale indici rivelatori della maggiore rappresentatività:
1) la consistenza numerica delle OOSS;
2) l'ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;
3) la partecipazione alla formazione e stipulazione di contratti collettivi di lavoro;
4) la partecipazione alla risoluzione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro.
Al fine di completare l'analisi del contesto normativo di riferimento, si ritiene opportuno richiamare anche la disciplina in materia di appalti pubblici, che nonostante riguardi più il profilo retributivo ed economico che quello prettamente previdenziale, rappresenta un utile elemento di valutazione per individuare il contratto collettivo della categoria di riferimento.
Al riguardo, è opportuno sottolineare che il recupero contributivo attiene all'arco temporale che si estende dal 1.2.2020 al 28.2.2023, sicchè è necessario fare riferimento alla disciplina applicabile ratione temporis, dunque non il nuovo codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs n. 36 del 2023, ma la normativa contenuta nel D.lgs n. 50 del 2016.
11 Ebbene, l'articolo 30 co. 4 del D.lgs n. 50/2016, nella versione di applicazione successiva al 2017, prevede che “al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni e' applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attivita' oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente”.
Il comma 9 dell'articolo 105 (in materia di subappalto) prevede poi che “L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto….”, mentre il comma 14, come modificato dall'articolo 49, comma 1, lettera b), del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla
Legge 29 luglio 2021, n. 108, ha introdotto una disposizione di ulteriore garanzia, secondo cui: “Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale….”.
Valga, infine, richiamare l'articolo 19 del D..lgs n. 175 del 2016, in materia di gestione del personale di una società mista, secondo cui salvo quanto previsto dal suddetto decreto, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi.
L'ordinamento giuridico nazionale ed europeo conosce, infatti, tre modi per la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica: mediante il mercato (ossia individuando all'esito di una gara ad evidenza pubblica il soggetto affidatario), ovvero attraverso il c.d. partenariato pubblico-privato (ossia per mezzo di una società mista e, quindi, con una gara a doppio oggetto per la scelta del socio o, poi, per la gestione del servizio), ovvero con
12 l'affidamento diretto, in house, senza previa gara, ad un soggetto che solo formalmente è diverso dall'ente, ma che ne costituisce sostanzialmente un diretto strumento operativo, ricorrendo in capo ad esso i requisiti della totale partecipazione pubblica, del controllo (sulla società affidataria) analogo a quello che l'ente affidante esercita sui propri servizi e della realizzazione, da parte della società affidataria, della porzione più importante della sua attività con l'ente o gli enti che la controllano.
Così ricostruito il contesto normativo di riferimento è possibile passare ad analizzare il caso di specie. fattispecie concreta
3.2. Nell'analizzare il caso di specie è necessario partire dall'esame dei rapporti negoziali sussistenti tra la , la AB SE RL e la società . Parte_1 Controparte_9
Nel 2005 l'Unione dei Comuni Città Territorio Val Vibrata è entrata nel capitale della affidando anche il servizio integrato di igiene urbana (gestione rifiuti). Controparte_9
La AB SE RL è socio privato di maggioranza della;
sono soci di Controparte_9
AB SE RL la e la (sub art. 9 – sub. 4 fas. Controparte_10 Parte_1
). CP_2
All'art. 9 dell'Addendum n. 1, di cui all'accordo quadro del 12.10.2000 tra la CP_9
e la AB SE RL, è stato concordato che la AB SE RL e/o i soci della
[...]
stessa AB SE (cioè la TI soc. a coop. a r.l. e la si sarebbero Parte_1 assunti “segmenti del servizio pubblico” che la aveva ottenuto in affidamento CP_9 dall'Unione dei Comuni della val Vibrata, tra cui il servizio di gestione dei rifiuti.
All'articolo 7 dell'accordo quadro le parti suddette prevedevano che il personale dipendente dell'ente strumentale sarebbe stato assunto in servizio o licenziato dal consiglio di amministrazione, che ne avrebbe fissato i compensi e le mansioni nel rispetto dei contratti collettivi nazionali.
Nel caso concreto, gli organi ispettivi hanno accertato che i servizi pubblici locali di raccolta, trasporto etc. dei rifiuti urbani dei Comuni della Val Vibrata, che la Controparte_9 aveva ottenuto in affidamento dalla “Unione dei Comuni Città Territorio Val Vibrata” sono stati in concreto svolti dalla ricorrente vista l'assenza di personale in Parte_1
organico alla AB SE RL, alla quale quei servizi erano stati sub affidati dalla
. CP_9
Appare, inoltre, utile sottolineare che nell'ambito dell'attività ispettiva è stato accertato che molti dei lavoratori assunti dalla avevano precedentemente lavorato per la Parte_1
13 e che la maggiori parte degli stessi ha continuato a svolgere presso la Controparte_9 [...]
la stessa mansione svolta in , ma con un contratto collettivo diverso e Parte_1 CP_9 meno favorevole. E' risultato, inoltre, che alcuni lavoratori erano assunti presso la
[...]
e contemporaneamente distaccati presso la , come da relative Parte_1 CP_9 comunicazioni effettuate al competente centro per l'Impiego e accordi di distacco acquisiti.
Ebbene, non è in contestazione l'applicazione – da parte della ricorrente – del CCNL
Multiservizi, come risulta dalle comunicazioni Unilav.
Non risulta, altresì, in contestazione che la si sia occupata, nell'ambito Parte_1
degli accordi di sub affidamento con la , di espletare il servizio di raccolta CP_9
differenziata, trasporto, smaltimento, recupero dei rifiuti urbani dei Comuni , Parte_4
a quest'ultima affidato in forza del contratto di servizio del 15 settembre 2005 sottoscritto con l'Unione dei Comuni Città Territorio Val Vibrata.
Risulta, altresì, documentalmente che la , a dispetto della Controparte_9 Parte_1
applica ai propri dipendenti (molti dei quali poi assunti dalla il CCNL Igiene Parte_1
Ambientale-Nettezza Urbana.
E' infine incontestato che nella fattispecie concreta, tutti i lavoratori, indipendentemente dal contratto collettivo applicato, si occupavano della raccolta e del trasporto dei rifiuti, con mansioni di autista e/o raccoglitore.
Ciò posto, ritiene il Giudice che il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati rientri inequivocabilmente nel settore nettezza urbana ed igiene ambientale e che di conseguenza sia riconducibile al campo di applicazione del CCNL Igiene Ambientale –
CP_1 Nettezza Urbana, sottoscritto dalle con l'assistenza di , Parte_5
, , ( nel testo vigente dal 15.11.2012 al 31.12.2021) e CP_12 CP_13 CP_14
dalle , Parte_6 Parte_7 Pt_8
E Controparte_15 CP_16 Controparte_17
, , (nel testo vigente dal 01.01.2022). CP_13 CP_18 CP_14 CP_12
Il suddetto contratto collettivo risulta, infatti, identitario del settore inerente l'igiene ambientale, e quindi la raccolta e trasporti dei rifiuti, sia sotto il profilo oggettivo, e cioè afferente la categoria di riferimento, sia sotto il profilo soggettivo, in quanto sottoscritto dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Sotto il primo profilo, a dispetto di quanto assunto dalla società ricorrente, il requisito della congruità e aderenza del contratto collettivo rispetto all'oggetto dell'attività di impresa,
14 assume rilievo determinante nella individuazione del minimale contributivo, in quanto espressamente menzionato dall'articolo 2, comma 25 della Legge n. 549/1995 che fa appunto riferimento ai “contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria”.
Al riguardo, è possibile comparare i due contratti collettivi in esame per verificare come, sotto il profilo oggettivo e categoriale, il CCNL Igiene Ambientale – Nettezza Urbana sia quello a cui fare riferimento ai fini contributivi nel caso di specie.
Il CCNL Multiservizi prodotto in atti, sottoscritto in data 23.5.2019 da Parte_9
(per la parte datoriale) e (per la parte dei
[...] Parte_10
dipendenti), infatti, è volto a disciplinare una molteplicità differenziata di attività, tra cui i rapporti di lavoro posti in essere dalle imprese industriali, artigiane, cooperative, dai consorzi e dalle società consortili operanti nel settore pulizia e servizi integrati/multiservizi che svolgono, anche per conto terzi, le seguenti attività: servizi di pulimento, disinfezione, sanificazione, disinfestazione e derattizzazioni (civili, industriali, ospedaliere, domiciliari, pulitori, netturbini, spazzacamini, ecc.)…. nettezza urbana: spazzamento, raccolta anche differenziata, trasporto e trattamento, recupero e smaltimento rifiuti solidi e liquidi, con o senza recupero energetico, lavaggio cassonetti.
Nonostante il suddetto contratto collettivo estenda il suo campo di applicazione anche all'attività di nettezza urbana, poi, nella parte dedicata alla classificazione del personale
(articolo 101), non emerge alcuna specifica figura professionale ed alcun livello di inquadramento che possa astrattamente ricondursi alle mansioni specifiche degli operatori ecologici.
Il CCNL Multiservizi prevede, infatti, genericamente i requisiti professionali richiesti per ciascun livello, senza alcun riferimento analitico ai settori e/o ambiti operativi propri della nettezza urbana.
Di contro, le mansioni espletate dal personale impiegato dalla come Parte_1
emergenti dal Libro Unico, trovano specifico riscontro e collocazione nel CCNL Igiene
Ambientale – Nettezza Urbana, il quale specifica per ciascun livello professionale, le competenze del personale operante nell'ambito dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani, distinguendoli in cinque aree:
- area spazzamento, raccolta, tutela ed attività ambientali complementari;
- area conduzione;
- area impianti e laboratori;
- area tecnico amministrativa;
15 - area officine e servizi generali.
A fronte di tali considerazioni può, dunque, affermarsi che, nel caso di specie, ai fini della determinazione del minimale contributivo, da un punto di vista oggettivo, il CCNL Igiene
Ambientale – Nettezza Urbana risulta più aderente all'oggetto del sub affidamento conferito dalla , oltre ad essere più vantaggioso per i lavoratori. CP_9
La società ricorrente sostiene che il requisito di congruità del contratto collettivo sarebbe eccentrico all'oggetto del giudizio, in quanto il datore di lavoro potrebbe applicare un contratto collettivo incongruo rispetto all'attività esercitata, ma che prevede tuttavia un trattamento retributivo e contributivo superiore ai minimi dell'uno e dell'altro.
Si ritiene che tale considerazione non sia dirimente.
Ed infatti, la normativa sopra richiamata in materia di minimale contributo si applica nel caso in cui il trattamento economico e normativo utilizzato dal datore ai fini della determinazione del minimale contributivo, sia inferiore rispetto al parametro minimo di riferimento, facendo, dunque, salve le ipotesi in cui il datore di lavoro riconosca un trattamento favorevole e, dunque, superiore allo stesso.
Il riferimento alle previsioni del contratto collettivo applicato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative nella categoria serve, dunque, ad individuare la retribuzione-parametro minima su cui calcolare i contributi dovuti, ma non esclude previsioni di migliore favore.
Si tratta di un principio consolidato in giurisprudenza, ribadito dalla Cassazione anche nella recente pronuncia n. 3976 del 13.02.2024 nella quale, pronunciandosi proprio sulla violazione dell'art. 1 l. 389/89, il Collegio di legittimità ha affermato, tra l'altro, che “se il datore di lavoro sceglie l'applicazione di un CCNL più favorevole per il lavoratore … è a tale regime più favorevole, e ai relativi minimi retributivi, che va parametrato l'obbligo contributivo” e ciò in quanto – ha spiegato la S.C. in detta pronuncia - “invero l'art. 1 D.L. n.
338/89 ammette la deroga in melius dei minimi retributivi previsti dal CCNL ( v. Cass.
6966/10), essendo consentito che il contratto individuale, tramite l'applicazione in concreto da parte del datore di un CCNL diverso e più favorevole rechi regime più favorevole del
CCNL altrimenti di riferimento. Stesso discorso vale per gli sgravi contributivi …”.
Sempre sotto il profilo oggettivo rileva, in maniera sintomatica, la circostanza che il CCNL
Igiene Ambientale – Nettezza Urbana sia il contratto collettivo applicato ai propri dipendenti dalla società , affidataria diretta del servizio di raccolta, i cui lavoratori sono stati CP_9
in parte assunti dalla stessa . Parte_1
16 Il CCNL Igiene Ambientale – Nettezza Urbana appare, inoltre, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative rispetto a quelle che hanno siglato il CCNL Multiservizi.
Più in particolare, il CCNL Igiene Ambientale – Nettezza Urbana, ritenuto applicabile dagli ispettori per determinare l'imponibile contributivo, è stato stipulato: CP_1
- dalle con l'assistenza di , , , Parte_5 CP_12 CP_13
nel testo vigente dal 15.11.2012 al 31.12.2021) e CP_14
- dalle , , Parte_6 Parte_7 Pt_8
CP_1
ASSOAMBIENTE E Controparte_15 CP_16
, , (nel testo vigente dal 01.01.2022). CP_13 CP_18 CP_14 CP_12
Viceversa, il CCNL Multiservizi, applicato dalla ricorrente, è stato stipulato dal 1.5.2019 da (sindacato che rappresenta le piccole e medie imprese), per la Parte_11
parte datoriale, e da FESICA CONFSAL, per la parte relativa al CP_19
sindacato dei lavoratori.
Se è vero che la compare tra le organizzazioni sindacali rappresentate nel CP_5
CNEL, lo stesso non può dirsi per la Conflavoro – PMI che non figura neppure tra le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative nel Decreto del Ministero del
Lavoro del 4.7.2014 (richiamato dalla stessa parte opponente), confermato dal D.P.C.M. del
14.11.2017 e recepito dall' nel 2018. CP_2
Peraltro, il fatto che dalla parte datoriale compaia solo una organizzazione sindacale stipulante, vale a minarne fortemente la maggiore rappresentatività comparativa sul pianto nazionale.
Di contro, il suddetto DM del 2014 riconosce le OOSS firmatarie del CCNL Igiene
Ambientale – Nettezza Urbana, che gli ispettori ritengono che avrebbe dovuto applicarsi, tra quelle comparativamente più rappresentative dei datori di lavoro: si tratta della Confindustria,
Legacoop, Controparte_15
Per quanto riguarda la parte sindacale dei lavoratori dipendenti, come detto, il CCNL
Multiservizi applicato dalla società ricorrente è stato stipulato da un'unica associazione, la
CISAL, e già questo dato, nella valutazione comparativa, evidenzia la sua minore rappresentatività.
Di converso, il CCNL Igiene Ambientale – Nettezza Urbana è stato stipulato, sempre per la parte sindacale rappresentativa dei lavoratori dipendenti, da più (e quindi non solo una) organizzazioni sindacali, , , , tra cui , CP_20 CP_21 CP_14 CP_12 CP_6
e UIL, ritenute indiscutibilmente maggiormente rappresentative. CP_7
17 Si ritiene, quindi, che la circostanza che la sia stata menzionata nel DM del CP_5
Ministro del Lavoro del 15 luglio 2014 e che sia rappresentata nel CNEL, non sia determinante per poter affermare che il CCNL Multiservizi applicato dalla società sia quello stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e che quindi possa essere utilizzato ai fini della determinazione del minimale contributivo.
E ciò per la dirimente ragione, sopra esposta, che invece, per la parte datoriale, il contratto collettivo è stato stipulato da un'organizzazione sindacale, la che invece Parte_11
non risulta menzionata né nel decreto ministeriale, né nel CNEL.
A tale circostanza si aggiunge l'ulteriore considerazione che nella valutazione comparata tra la e , e UIL, queste ultime organizzazioni sindacali possono CP_5 CP_6 CP_7
ritenersi comparativamente più rappresentative della categoria, come dimostrato sia dalla pluralità di voci sindacali stipulanti il contratto collettivo Igiene Ambientale (a dispetto del
CCNL Multiservizi, stipulato solo dalla e sia dalla documentazione prodotta CP_5 dall' . Si tratta del Decreto del Ministero del Lavoro del 7 settembre 2020 (che si produce CP_2
– prod. n. 21) con il quale è stato ricostituito il Comitato Amministratore della gestione per le prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti presso l' , che ha indicato le CP_2
organizzazioni sindacali , e UIL e non, invece, la quali organizzazioni CP_6 CP_7 CP_5
comparativamente più rappresentative in relazione ai lavoratori dipendenti (valutazione effettuata sulla base dei requisiti sopra esposti: 1) la consistenza numerica delle OOSS;
2)
l'ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;
3) la partecipazione alla formazione e stipulazione di contratti collettivi di lavoro;
4) la partecipazione alla risoluzione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro).
Quanto alla giurisprudenza amministrativa richiamata dalla parte ricorrente a sostegno della propria tesi difensiva, si ritiene che la stessa non sia pertinente nel caso di specie, in quanto le pronunce del giudice amministrativo indagano la possibilità o meno della stazione appaltante di imporre nel bando di gara l'applicazione di un determinato contratto collettivo, escludendone la configurabilità, sul presupposto del principio di liberà di scelta organizzativa, ma con il solo limite di coerenza con l'oggetto dell'appalto. Mentre nel caso di specie viene in rilievo la disciplina speciale in materia di minimale contributivo sopra esposta.
Allo stesso modo, il precedente di merito pure richiamato trova fondamento giustificativo diverso da quello sotteso alla presente decisione e come tale non assume rilevanza determinante.
18 In definitiva sintesi, deve ritenersi sufficientemente dimostrato che, sotto il profilo contributivo, il risulti identitario del settore oggetto Controparte_22
del servizio affidato dalla alla sia sotto il profilo oggettivo CP_9 Parte_1 inerente l'ambito di applicazione, sia sotto il profilo soggettivo, in quanto sottoscritto dalle organizzazioni sindacali “comparativamente più rappresentative”.
Ai fini della determinazione dei contributi, perciò, costituisce violazione dell'art. 1 della
Legge n. 389/89 l'erogazione di un trattamento retributivo peggiorativo rispetto a quello previsto da un altro CCNL di riferimento nel settore merceologico.
Come già sottolineato, peraltro, molti dei dipendenti della erano stati Parte_1
previamente assunti dalla per lo svolgimento delle medesime mansioni, sicchè Controparte_9 rispetto agli stessi avrebbe dovuto operare la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 8 del
CCNL Igiene Ambientale, secondo cui: “qualora l'esternalizzazione di cui al comma 1 comporti il passaggio alla società appaltatrice di personale della società committente, allo stesso continuerà ad essere applicato il presente CCNL”.
Inoltre, come accertato dagli ispettori, il CCNL Multiservizi applicato dalla Parte_1
[... è risultato sotto il profilo retributivo e contributivo più conveniente per il datore di lavoro, rispetto al CCNL Igiene Ambientale-Nettezza Urbana, applicato invece dalla , Controparte_9 consentendo all'azienda un notevole risparmio del costo del lavoro, anche sotto il profilo contributo che qui rileva.
Le differenze retributive e contributive a danno dei lavoratori occupati sono state dettagliatamente evidenziate nei prospetti allegati al verbale di accertamento, dai quali risulta per ciascun lavoratore l'imponibile previdenziale totale ricostruito mensilmente, nonché quello omesso per differenza tra il totale dovuto ed il denunciato.
La circostanza trova conferma nel fatto che per alcuni lavoratori, il datore di lavoro ha denunciato mensilmente un imponibile contributivo superiore rispetto a quello derivante dall'applicazione del CCNL Multiservizi e dalla somma delle competenze risultanti in busta paga, senza ricondurre tale maggiorazione ad una competenza economica specifica. Per tale ragione gli organi ispettivi, per alcuni mesi, non hanno proceduto al recupero contributivo, sicchè non rileva, sotto tale profilo, la contestazione di parte opponente secondo cui l' CP_2
non avrebbe tenuto conto del trattamento migliorativo riconosciuto dalla società. Ed infatti, quando ciò è avvenuto, l'ente previdenziale non ha proceduto al recupero contributivo, procedendo, di converso, al recupero nel caso di violazione del minimale contributivo, per come sopra determinato.
19 In conclusione, il ricorso in opposizione non può trovare accoglimento, essendo stato dimostrato che i contributi dei lavoratori della sono stati versati sulla base Parte_1 delle retribuzioni parametrate ad un CCNL diverso da quello cui va parametrato il “minimale contributivo”.
Trasferte
4. A questo punto è necessario esaminare l'ulteriore profilo di contestazione attinente alle indennità di trasferta Italia.
In particolare, nell'esaminare le buste paga prodotte dalla società, gli organi ispettivi hanno riscontrato che la ha introdotto in busta paga la voce retributiva “trasferta Parte_1
Italia” che ha consentito ad alcuni lavoratori un parziale riallineamento delle retribuzioni, ma non anche dei contributi, non essendo stata tale voce economica soggetta a contribuzione.
Segnatamente, dall'esame del Libro Unico del Lavoro risulta che la ha Parte_1
corrisposto ad alcuni lavoratori, inquadrati prevalentemente con la qualifica di autisti raccoglitori, somme a titolo di trasferta Italia esentandole ai fini fiscali e previdenziali, come da prospetti di cui all'allegato A del verbale unico di accertamento.
La società ricorrente sostiene che gli importi corrisposti a titolo di indennità di trasferta ai dipendenti della società ricorrente indicate nel verbale non vanno assoggettati a contribuzione in quanto, per ogni trasferta effettivamente eseguita, non è mai stato superato il limite di euro
46,48 fissato dalla legge.
Quanto, invece, alla voce “Trasferta Italia” che il datore di lavoro ha indicato nei prospetti paga dei lavoratori, ha ritenuto che le indennità sono state corrisposte al fine di “supplire ai continui spostamenti che i lavoratori dovevano effettuare verso i vari comuni serviti ogni giorno con varie distanze chilometriche non prestabilite e non identificabili forfettariamente” per cui la stessa è stata legittimamente erogata e di conseguenza la società ha beneficiato degli sgravi fiscali e previdenziali di legge.
In punto di diritto, per il rimborso delle spese di trasferta il T.U.I.R, art. 51, comma 5, distingue due diverse modalità: a) il rimborso analitico (o piè di lista) in cui il rimborso avviene sulla base delle spese effettivamente sostenute per il vitto, l'alloggio ed il viaggio, adeguatamente documentate;
b) il rimborso forfettario, in forza del quale al dipendente viene data una provvista di denaro forfettaria con la quale sostiene le spese di vitto e alloggio;
è inoltre prevista anche una possibilità di rimborso "misto", ossia in parte analitico ed in parte forfettario.
20 In particolare, il citato art. 51, comma 5, T.U.I.R. dispone che “Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 90.000 al giorno, elevate a lire 150.000 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto;
in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo. Il limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte
o missioni, fino all' importo massimo giornaliero di lire 30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte all'estero. Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito”.
La Corte di Cassazione ha statuito, proprio rispetto all'art. 51 c. 5 T.U.I.R., che in tema di sgravi contributivi, che costituiscono una situazione di eccezione in senso riduttivo dell'obbligo contributivo, spetta al datore di lavoro, che pretenda di usufruire di quelli previsti per il caso di trasferta dei dipendenti o di rimborso per spese di viaggio, dimostrare il possesso dei requisiti legittimanti l'esonero (cfr. Cass. 18160/18).
Ciò posto, si osserva che nell'ordinamento italiano non si rinviene, all'interno di una fonte normativa, una definizione di trasferta, né una disciplina organica riguardante la trasferta, ma, appunto, l'unico riferimento legislativo è quello rinvenibile nell'art. 51, c. 5, TUIR, il quale, però, si limita a disciplinare il trattamento fiscale e contributivo della trasferta, ovvero l'impatto che tale indennità, laddove erogata dall'azienda, abbia con riferimento al prelievo contributivo e fiscale in capo al lavoratore. L'art. 51 in parola affronta altresì la disciplina dei rimborsi spese erogati a fronte dell'esecuzione della trasferta stessa, a copertura delle spese di vitto, viaggio, trasporto e pernottamento. In assenza di una specificazione di stampo legale, la disciplina delle trasferte è demandata alla contrattazione collettiva che, oltre a delineare diritti e doveri del lavoratore, disciplina i trattamenti economici e normativi ad essi spettanti per l'attività resa fuori dalla sede di lavoro.
La giurisprudenza di legittimità e di merito ha chiarito che “…l'istituto della trasferta presuppone che lo spostamento del lavoratore sia determinato da fatti occasionali e contingenti, implicanti di volta in volta singole decisioni del datore di lavoro;
la prolungata permanenza in varie sedi di cantiere ed i ripetuti spostamenti dall'una all'altra sede, quale
21 modalità immanente al lavoro, costituiscono invece un aspetto strutturale della prestazione connesso alla causa tipica del contratto, cosicché il compenso di questa specifica prestazione con somma fissa non costituisce mero rimborso spese, bensì rappresenta il corrispondente aspetto strutturale della retribuzione, in quanto diretto a compensare il particolare disagio e la gravosità connessi alla prestazione ..." (così ex multis Cass., 30 ottobre 2002, n. 15360, richiamata da Trib. Gorizia, 31 maggio 2023, n. 151, cfr. doc. 3 di parte resistente).
Ebbene, nel caso di specie, può affermarsi che l'indennità di trasferta (trasferta Italia) non è stata corrisposta per compensare lo spostamento momentaneo del luogo di lavoro dei dipendenti, essendo, di converso, insito nella stessa mansione di autista raccoglitore, quella del continuo spostamento nei vari ambiti di competenza del servizio di raccolta assegnato.
Attraverso la corresponsione di tali somme (esentate da contribuzione), la società ricorrente ha potuto compensare, anche se solo parzialmente, la perdita subìta da quei lavoratori che – quando lavoravano alle dipendenze della – ricevevano una CP_9
retribuzione superiore in conseguenza della applicazione del CCNL Igiene – Ambiente –
Nettezza Urbana, invece di quello (ad essi applicato, invece, dalla ). Parte_3 Parte_1
Tali somme, peraltro, sono state corrisposte per lo più a dipendenti che svolgevano la mansione di “autista”, attività, come detto, nella quale è insito lo spostamento del luogo di guida.
Si tratta, quindi, di trasferimenti connessi all'ordinaria attività aziendale e perciò incompatibili con l'istituto della trasferta, che presuppone, invece, come già detto, il carattere occasionale e contingente dello spostamento al di fuori della sede abituale di lavoro.
L'articolo 35 del CCNL Igiene Ambiente-Nettezza Urbana prevede, peraltro, quanto segue:
“1. Fatta eccezione per le fattispecie di cui all' art. 17, commi 10 e 11
, si considera in trasferta il dipendente inviato per esigenze di servizio a prestare la propria attività lavorativa fuori del Comune ove è stabilita la sede abituale di lavoro per un periodo non superiore a trenta giorni calendariali consecutivi.
2. In relazione alle specifiche condizioni e caratteristiche della trasferta, al dipendente inviato in trasferta compete il trattamento diseguito indicato, compensativo della prestazione resa fuori dalla propria abituale sede di lavoro.
3. In occasione di ogni invio in trasferta, qualunque ne sia la durata giornaliera, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per il viaggio utilizzando i normali mezzi di trasporto pubblico di persone nonché delle altre eventuali spese vive - documentate - necessarie all'espletamento della trasferta stessa.
4. In relazione alla specifica durata giornaliera della trasferta, l'azienda è tenuta a corrispondere altresì quanto segue: a) trasferta di durata superiore alle 7 ore e fino a 12 ore:
- in aggiunta a quanto previsto dal precedente comma 3, spetta al dipendente il rimborso delle spese effettivamente sostenute per ilvitto, nei limiti della normalità;
22 b) trasferta di durata superiore alle 12 ore e fino a 24 ore:
- in aggiunta a quanto previsto dal precedente comma 3, spetta al dipendente, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenuteper il vitto e l'alloggio, nei limiti della normalità» un'indennità giornaliera pari al 50% della retribuzione individuale.
5. In caso di trasferte caratterizzate da più di un ciclo consecutivo dì 24 ore, il diritto a ulteriori quote dell'indennità giornaliera dicui al comma 4, lettera b), matura a condizione che ogni ciclo successivo al primo abbia anch'esso una durata superiore alle 12 oree fino a 24 ore.
6. Al fine di determinare le quote di indennità giornaliera spettante ai sensi del comma 4, lettera b), il computo della complessivadurata della trasferta decorre dall'ora della partenza fino all'ora del termine del viaggio di rientro in sede, con riferimento agli oraridei normali mezzi di trasporto pubblico di persone effettivamente utilizzati.
7. La documentazione giustificativa del rimborso delle spese di trasporto è costituita: dal titolo di viaggio utilizzato sui mezzi ditrasporto pubblico di persone;
dalla ricevuta fiscale nel caso di noleggio di autovetture, se autorizzato dall'azienda; dalla ricevutanel caso di uso del taxi, se autorizzato dell'azienda. La documentazione giustificativa del rimborso delle spese di vitto e alloggio è costituita dalla ricevuta fiscale.
8. Al personale inviato in trasferta non compete il buono pasto di cui all'art. 36 per ogni giornata nella quale gli sia riconosciuto ilrimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto ovvero gli sia corrisposta l'indennità giornaliera di cui al comma 4,lettera b).
9. L'indennità di trasferta di cui al presente articolo è esclusa dal calcolo della retribuzione utile ai diversi fini contrattuali e legali.
10. Il trattamento per trasferte di durata superiore a trenta giorni calendariali consecutivi costituisce oggetto di contrattazioneaziendale a contenuto normativo dì cui all'art. 2, lettera D) del vigente CCNL
11. Al lavoratore inviato in trasferta ai sensi del comma 1 e seguenti l'azienda: a) per le spese di cui al comma 3 : consegna - ove possibile - i relativi titoli di viaggio e/o anticipa un importo pari all'80% delle spese presunte;
b) per le spese di cui al comma 4, lett. a): anticipa un importo pari all'80% delle spese presunte;
c) per le spese di cui al comma 4, lett. b): anticipa un importo pari all'80% delle spese presunte;
d) per le trasferte aventi la durata di cui al comma 4, lett. b) e al comma 5: anticipa un importo pari all'80% delle indennità giornaliere presunte. 12. Il conguaglio dei rimborsi spese e/o delle indennità giornaliere di cui al comma 11 è effettuato entro il 15 del mese successivo a quello in cui il lavoratore si è recato in trasferta.”
Le previsioni del contratto collettivo prevedono, dunque, che si considera in trasferta il dipendente inviato per esigenze di servizio a prestare la propria attività lavorativa fuori dal
Comune ove è stabilita la sede abituale di lavoro per un periodo non superiore a trenta giorni consecutivi di calendario.
In occasione di ogni trasferta, qualunque sia la durata giornaliera, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per il viaggio utilizzando i normali mezzi di trasporto pubblico di persone, nonché altre eventuali spese vive, documentate, necessarie per l'espletamento della trasferta stessa.
23 In relazione alla specifica durata giornaliera della trasferta, l'azienda è poi tenuta a corrispondere quanto segue:
a) trasferta di durata superiore alle 7 ore e fino a 12 ore:
- in aggiunta a quanto previsto dal comma 3, spetta al dipendente il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto, nei limiti della normalità;
b) trasferta di durata superiore alle 12 ore e fino a 24 ore:
- in aggiunta a quanto previsto dal precedente comma 3, spetta al dipendente, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto e l'alloggio, nei limiti della normalità un'indennità giornaliera pari al 50% della retribuzione individuale.
Ebbene, nel caso di specie le indennità di trasferta corrisposte ad alcuni dipendenti
(prevalentemente autisti raccoglitori) ed esclude dall'imponibile contributivo, hanno in realtà natura retributiva e non risultano conformi alla normativa ed alle previsioni del CCNL, in quanto manca il requisito della temporaneità, considerato che per gli autisti raccoglitori e spazzatori lo spostamento nell'ambito dei Comuni della Val Vibrata era insito nella mansione stessa, ed anche perchè nessun lavoratore ha usato il mezzo proprio, sicchè nessuno ha mai sostenuto spese da rimborsare.
Alla luce delle precedenti considerazioni può, dunque, ritenersi corretto il recupero effettuato dagli organi ispettivi, della differenza di imponibile contributivo omesso per mancata applicazione del CCNL Igiene Urbana-Nettezza Urbana, per il periodo dal 1.2.2020 al 28.2.2023, quantificata tenendo conto dei livelli retributivi previsti dal contratto collettivo suddetto, in relazione alle effettive mansioni svolte dai lavoratori, per come indicati nei prospetti (prospetti non oggetto di contestazione).
Nella determinazione dell'imponibile contributivo, sono stati correttamente aggiunti gli imponibili corrispondenti alle somme versate a titolo di “trasferta Italia”, per i nominativi, gli importi ed i periodi indicati nella tabella A allegata al verbale unico di accertamento.
Revoca benefici
5. In conseguenza del mancato rispetto del “minimale contributivo” gli ispettori hanno rilevato la indebita fruizione della agevolazione c.d. DECONTRIBUZIONE SUD ex DL
104/2020.
E' importante sottolineare che gli organi ispettivi hanno proceduto alla regolarizzazione contributiva, annullando le agevolazioni contributive riconosciute, solo per il periodo oggetto dell'accertamento ispettivo e, dunque, non per il periodo antecedente.
24 Nel merito del recupero contributivo, la società opponente sostiene che nel caso di specie non si discute di accordi di contratti collettivi, bensì – semmai - di violazione degli obblighi di legge, aggiungendo che anche se la società avesse erroneamente corrisposto l'indennità di trasferta, nel senso di non averla correttamente assoggettata a contribuzione entro i limiti previsti dalla legge, si tratterebbe comunque di una violazione di carattere formale, non grave in quanto sanabile, che non potrebbe mai determinare la revoca – gravosissima - dei benefici contributivi.
Ciò premesso, in punto di diritto è noto l'art. 1, comma 1175, della legge 27/12/2006, n.
296 (Finanziaria 2007) ha integrato le previsioni contenute nella legislazione vigente in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) disponendo quanto segue:
“A decorrere dal 1 luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale".
I contenuti del c.d. D.U.R.C. sono stati individuati dal D.M. 24 ottobre 2007 (emanato in attuazione della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 1176), il quale - dopo avere ribadito che esso "e' richiesto ai datori di lavoro ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale previsti dall'ordinamento nonché ai fini della fruizione dei benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria (...)" (art. 1) - stabilisce che la "regolarità contributiva" sussisteva in presenza di "correntezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici", di "corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli Istituti previdenziali come dovuti" e di "inesistenza di inadempienze in atto" (art. 5, comma 1), premurandosi, altresì, di chiarire, per un verso, che la regolarità contributiva non è compromessa da eventuali richieste di rateizzazione di pagamenti o da sospensione di essi previste da disposizioni di legge o ancora da documentate istanze di compensazione (art. 5, comma 2), e, per altro verso, che non integra causa ostativa al rilascio del D.U.R.C. "uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate", id est uno "scostamento inferiore o pari al 5% tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione o, comunque, uno scostamento inferiore ad Euro 100,00, fermo restando l'obbligo di versamento del predetto importo entro i trenta giorni successivi al rilascio del DURC" (art. 8, comma 3).
25 Il D.L. 20 marzo 2014, n. 34, art. 4 (convertito, con modificazioni, in L. 16 maggio 2014,
n. 78) ha, poi, previsto una semplificazione della verifica della regolarità contributiva nei confronti dell' dell' e delle Casse Edili. CP_2 CP_23
In attuazione della previsione di cui al sopracitato articolo, è stato emanato il D.M. 30 gennaio 2015 secondo cui: 1) la "regolarità sussiste, inoltre, in presenza di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale ed a ciascuna . Non si considera grave lo scostamento tra le somme Parte_12
dovute e quelle versate con riferimento a ciascuna Gestione nella quale l'omissione si è determinata che risulti pari o inferiore ad Euro 150,00 comprensivi di eventuali accessori di legge" (art. 3, comma 3), 2) "1. Qualora non sia possibile attestare la regolarità contributiva in tempo reale e fatte salve le ipotesi di esclusione di cui all'art. 9, l' l' e le Casse CP_2 CP_23
edili trasmettono tramite PEC, all'interessato o al soggetto da esso delegato ai sensi della L.
11 gennaio 1979, n. 12, art. 1, l'invito a regolarizzare con indicazione analitica delle cause di irregolarità rilevate da ciascuno degli Enti tenuti al controllo.
2. L'interessato, avvalendosi delle procedure in uso presso ciascun Ente, può regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica dell'invito di cui al comma 1. L'invito a regolarizzare (...) ha effetto per tutte le interrogazioni intervenute durante il predetto termine di 15 giorni e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni dall'interrogazione che lo ha originato.
(...).
4. Decorso inutilmente il termine di 15 giorni di cui al comma 2 la risultanza negativa della verifica è comunicata ai soggetti che hanno effettuato l'interrogazione con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità" (art. 4).”
La disposizione in questione si inserisce nell'ambito degli interventi normativi volti al contenimento delle forme di evasione/elusione.
Il legislatore, pertanto, attraverso l'introduzione di un elemento più cogente rappresentato dalla regolarità del versamento della contribuzione previdenziale ed assistenziale cui è subordinata la fruizione delle misure agevolative, vuole favorire la creazione di un sistema che concretamente premi i comportamenti regolari delle imprese.
Nel caso di specie, a dispetto di quanto assunto dalla società ricorrente, sono state accertate plurime irregolarità, non solo rispetto agli accordi e ai contratti collettivi, ma prima ancora rispetto a cogenti obblighi di legge. Al riguardo, basta rilevare che l'imponibile contributivo è stato calcolato dall'azienda prendendo a riferimento una retribuzione inferiore rispetto a
26 quella prevista dalla contrattazione collettiva sottoscritta dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, decurtando altresì dall'imponibile dovuto quelle somme di natura retributiva, corrisposte ai dipendenti a titolo di “trasferta Italia” , rispetto alle quali è risultata indimostrata la integrazione della fattispecie costitutiva di esonero.
Ne consegue che anche sotto tale profilo l'opposizione non è meritevole di accoglimento.
Regime sanzionatorio
6. L'ultimo aspetto da analizzare attiene al regime sanzionatorio.
La società ricorrente sostiene che sia configurabile nel caso di specie la fattispecie della omissione - e non già della evasione - contributiva, ricadente nella previsione della lettera a) dell'art. 116, comma 8, della legge n. 388/200011, sul presupposto che il credito dell'istituto previdenziale fosse evincibile dalla documentazione di provenienza dal soggetto obbligato
(nella specie, dagli Uniemens) inviati all' competente in materia di accertamento e CP_2
liquidazione dei contributi previdenziali - e dovendo dunque escludersi l'occultamento dell'attività lavorativa e del reddito percepito.
Anche sotto tale profilo l'opposizione non merita accoglimento.
Nell'interpretare il disposto della L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, lett. b), la Corte di
Cassazione - componendo con sentenza n. 28966 del 2011 un contrasto insorto all'interno della Sezione Lavoro - ha anzitutto chiarito che, mentre nella L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, lett. a), viene fatto riferimento al mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce "e/o" dalle registrazioni obbligatorie, la locuzione adoperata alla lettera b) del medesimo articolo ("in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero") si caratterizza per l'uso della disgiuntiva "o" fra le registrazioni e le denunce obbligatorie, il che, sotto il profilo strettamente letterale, indica una sostanziale parificazione della possibile connessione dell'evasione rispetto all'una o all'altra tipologia di adempimenti e comporta la conseguenza che l'omissione o l'infedeltà anche soltanto delle denunce obbligatorie non è di ostacolo a configurare l'ipotesi dell'evasione.
La sentenza citata ha quindi ricordato che, sulla scorta dell'interpretazione offerta da Cass.
S.U. n. 4808 del 2005 per la L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 217, lett. a), che disciplinava la fattispecie dell'omissione contributiva in modo sostanzialmente analogo a quanto adesso previsto dalla L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, lett. a), la meno grave ipotesi dell'omissione contributiva è configurabile sia nel mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce "e" registrazioni obbligatorie, sia nel mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il cui ammontare è rilevabile dalle
27 denunce "o" dalle registrazioni obbligatorie, precisando che l'apparente contraddittorietà della seconda ipotesi rispetto alla prima si spiega in relazione ai casi in cui, pur sussistendo obbligo di "denuncia", non vi è obbligo di "registrazioni". E, sulla scorta di tale configurazione della fattispecie dell'omissione, che sostanzialmente riposa sul mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce "e/o" dalle registrazioni obbligatorie, ha specularmente tracciato il campo di applicazione della fattispecie dell'evasione, che a mente dell'art. 116, comma 8, lett. b), è "connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè al caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate".
A tale riguardo, la sentenza suddetta ha anzitutto precisato che, ai fini della possibilità di configurare un occultamento della base contributiva, non è necessario che manchi qualsivoglia elemento documentale che renda possibile l'eventuale accertamento della posizione lavorativa o delle retribuzioni: è sufficiente a tal fine che la denuncia obbligatoria sia mancata o incompleta o non conforme al vero, dal momento che, così facendo viene nascosta all'ente previdenziale l'effettiva sussistenza dei presupposti fattuali dell'imposizione
(e ciò proprio mediante l'adempimento funzionalmente diretto a consentire all'ente l'agevole conoscenza, mese per mese, del proprio credito contributivo); né varrebbe obiettare che, qualora i rapporti e le effettive retribuzioni venissero comunque registrati, l'ente impositore potrebbe venire a conoscenza della situazione effettiva, dal momento che, in difetto di una denuncia periodica veritiera, tale conoscenza resterebbe meramente eventuale, ossia collegata ad un altrettanto eventuale accertamento condotto dall'ente.
In questo senso, l'omissione o l'infedeltà della denuncia, ove non meramente accidentale, episodica o strettamente marginale, deve considerarsi di per sé sintomatica della volontà di occultare i rapporti e le retribuzioni, stante l'ovvia possibilità che la mancanza di successivi accertamenti o riscontri nell'arco temporale dei termini prescrizionali consentano de facto ai soggetti obbligati di sottrarsi totalmente o parzialmente all'adempimento dell'obbligo contributivo.
E il fatto che l'inoltro di denunce infedeli o la loro omissione configuri un occultamento dei rapporti di lavoro o delle retribuzioni erogate (o di entrambe le cose), che di per sé fa presumere l'esistenza di una specifica volontà datoriale di sottrarsi al versamento dei contributi dovuti, non può dirsi irrispettoso della L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, lett.
b), dal momento che il rilievo da essa attribuito all'elemento intenzionale consente, anche in ipotesi di denunce omesse o non veritiere, di escludere l'ipotesi dell'evasione: si tratta infatti
28 di presunzione relativa, che può essere vinta mediante l'allegazione e prova (l'onere delle quali
è a carico del soggetto inadempiente) di circostanze dimostrative dell'assenza del fine fraudolento.
Nel caso di specie la società opponente ha trasmesso comunicazioni infedeli, nel momento in cui ha calcolato un imponibile contributo inferiore rispetto al dovuto, sia in relazione alla individuazione del minimale contributivo (applicando un contratto collettivo più favorevole, tale per cui la base retributiva di riferimento consentiva un risparmio nella determinazione della contribuzione dovuta, aspetti non accertabili sulla base degli Uniemens trasmessi), sia esentando da contribuzione poste economiche formalmente qualificate a titolo di “trasferta
Italia” (che hanno avuto l'effetto solo di innalzare la retribuzione netta dei dipendenti, ma non anche di riconoscergli copertura contributiva), ma prive dei presupposti costitutivi di legge.
Tale modalità operativa ha consentito alla parte opponente di ottenere indebiti risparmi nel pagamento dei contributi, integrandosi, così, non la meno grave ipotesi di omissione contributiva, configurabile nel mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce obbligatorie, ma la diversa ipotesi di evasione, realizzata nel caso di specie dalla trasmissione di dati non corretti e, dunque, infedeli.
In definitiva sintesi, i motivi di opposizione non meritano accoglimento con conseguente rigetto integrale della domanda.
7. La particolare complessità delle questioni poste ed anche la novità della questione
(quanto alla valutazione comparativa dei due contratti collettivi in rilievo nel caso di specie) giustificano una parziale compensazione delle spese di lite, per il resto poste a carico della parte ricorrente soccombente, secondo i valori tabellari di cui al d.m. 2022 n. 147 (scaglione
€ 260.000,01 a € 520.000,00, senza liquidazione fase istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 1569/2024 così provvede:
• Rigetta il ricorso;
• previa compensazione di un terzo, condanna la parte ricorrente a rifondere le spese del giudizio sostenute dall' che liquida in 6.305,33 per compensi, oltre rimborso CP_2
spese forfettario del 15%, IVA e CAP come per legge, già al netto della compensazione.
Teramo, 18.3.2025
29 Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
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