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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 28/12/2025, n. 1266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1266 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
OGGETTO Risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI
in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario
dott. Nicola Milillo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c. (come novellato l'art. 281 sexies c.p.c. dal d.l.vo n. 149/2022), lette le note di trattazione scritta con cui parte attrice, unicamente costituita in giudizio, a norma del combinato disposto degli artt. 128,
co. 1, c.p.c. (come integrato a decorrere dal 26.11.2024
dall'art. 3, co. 1, lett. l), d.l.vo n. 164/2024) e 127 ter c.p.c. ha acconsentito a discutere figurativamente la causa in sostituzione dell'udienza fino alla data del 9.6.2025,
emette la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 208 dell'anno
2024 del Registro Generale Affari Contenziosi
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Di Parte_1
Rella, con studio in Ruvo di Puglia, ed elettivamente domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
ATTORE E
Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE
sulle
CONCLUSIONI
come precisate da parte attrice con le predette note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio,
notificato il 15.1 – 2.2.2024, l'attore ha quivi convenuto la , deducendo quanto segue. CP_1
Il 13.12.2020 è deceduto ab intestato il padre Persona_1
, lasciando a sé eredi, oltre all'attore, la moglie
[...]
e madre dell'attore e le altre figlie e Parte_2
sorelle dell'attore e Parte_3 CP_2
. Anche la è poi deceduta, essa pure ab
[...] Pt_2
intestato, il 15.1.2023, di modo che l'attore e le germane sono da tale data comproprietari pro indiviso, per la quota di 1/3 per ciascuno, della eredità relitta prima dal padre e poi dalla madre, di cui è parte la <
posta al secondo piano di Via Saffi n. 26 - Ruvo di Puglia,
contraddistint[a] in catasto al fg. 27, p.lla 2538 sub. 25>>.
Pa Vivente tale < Persona_1
far tempo dal 1974 e sino alla data del suo decesso era [da lui] abitata>>. <
2 altra unità immobiliare con pertinenziale locale a piano terra posto nell'androne comune, in catasto al 27, p.lla
2538, sub. 23 ... di cui la convenuta è comproprietaria in ragione di 1\4 pro indiviso in forza di successione mortis causa del genitore che ivi abitava sino alla Persona_2
data del suo decesso>>. <
della introduzione del presente giudizio] i sopracitati defunti e al fine di Persona_1 Persona_2
assicurare alle rispettive unità immobiliari una adeguata pressione alla erogazione idrica e\o una riserva idrica aggiuntiva, istallarono di comune accordo, ripartendone la spesa in parti uguali, un autoclave e un serbatoio nel ridetto locale pertinenziale a piano terra del e un CP_1
altro serbatoio sul lastrico solare di proprietà del
[...]
[e] da allora ... l'autoclave ed annessi serbatoi Per_1
sono stati pacificamente al servizio delle sopracitate unità
immobiliari, con ripartizione in parti uguali di ogni spesa tra i proprietari delle stesse>>; e, quando si presentava la necessità di interventi manutentivi, < Persona_1
... chiedeva al le chiavi della porta di
[...] CP_1
accesso del locale in cui era installato l'autoclave e questi gliele consegnava senza alcun problema>>. In progresso di tempo, venuti a morte sia il padre sia anche la madre della convenuta, per cui <
disabitata>>, < , al fine di continuare Persona_1
a provvedere alla manutenzione dell'autoclave, chiedeva alla
3 ... [erede] ... di consegnargli la copia Controparte_1
delle chiavi della porta di accesso al locale ove lo stesso era collocato e quest'ultima, aderendo a tale richiesta, gli consegnava tali chiavi. Senonché, successivamente, in data
27/3/2020, la convenuta, ritenendo che il Persona_1
non avesse alcun titolo ad utilizzare l'autoclave
[...]
in argomento, incaricava [tale] ... di Persona_3
distaccare dall'autoclave comune la tubazione idrica servente la abitazione del , realizzando all'uopo Persona_1
un by pass con un tubo flessibile che collegasse tale tubazione direttamente al tubo in uscita dal contatore>>. Di
tanto si accorgeva il giorno stesso e Persona_1
quindi immediatamente < a ripristinare Per_3
la situazione preesistente>>. Tuttavia <
tornava nel locale e, anziché riallacciare la Per_3
tubazione all'autoclave, sostituiva il tubo flessibile del by pass precedentemente posto in opera con altro tubo flessibile - a suo dire di diametro più grande - senza però
ripristinare con tale intervento la corretta erogazione dell'acqua presso la sovrastante abitazione del
[...]
. Nel frangente rilevava che Per_1 Persona_1
<
accesso al locale a piano terra ove era[no] collocat[i] il serbatoio e l'autoclave>>. <
[...]
si vedeva costretto a rifornirsi di acqua dalla Per_1
fontana posta sulla pubblica via, riempiendo pesanti bidoni
4 che poi trasportava sulla sua abitazione, sino a quando non provvedeva a far installare dall'idraulico Persona_4
presso la propria abitazione una pompa aspirante, sostenendo una spesa di euro 400,00>>. Per tali fatti, il 19.5.2020
[...]
< Persona_1
della convenuta>>, a cui è seguita l'apertura presso il
Tribunale di Trani di un procedimento penale a suo carico,
n. 3035/2020 R.G.N.R. Nel corso delle relative indagini, è
stato sentito a sommarie informazioni il , il quale Per_3
ha confermato <>. Sicché il
G.I.P. del Tribunale di Trani, in accoglimento della conforme richiesta del P.M., ha definito detto procedimento con decreto penale di condanna n. 97 del 15.2.2021, con il quale
è stata condannata al pagamento di una multa Controparte_1
di € 200,00 per il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni previsto e punito dall'art. 392 c.p., per ciò che, <pur potendo ricorrere all'autorità giudiziaria,
al fine di esercitare il preteso diritto di escludere
[...]
dall'uso dell'autoclave collocato Persona_1
all'interno del locale sito nell'androne comune di accesso dello stabile di Via Aurelio Saffi n. 26, sostituiva il lucchetto della porta di accesso al detto locale [e], tramite idraulico di sua fiducia, facendo apporre un by pass con tubo flessibile sul tubo in uscita dal contatore, effettuava il distacco dell'autoclave>>. A seguito della mancata opposizione della imputata, tale condanna è divenuta
5 definitiva. Nella sua qualità di erede di Persona_1
, l'attore ha ora ragione di <
[...]
ripristino della tubazione arbitrariamente ed illecitamente manomessa dalla convenuta ed il ... risarcimento dei danni morali e materiali patiti dal suo dante causa in conseguenza della illecita condotta della medesima>>. I danni morali sono costituiti dal <grave disagio e patema d'animo del defunto conseguito alla improvvisa Persona_1
cessazione della erogazione dell'acqua presso la sua abitazione, che lo ha costretto, nonostante all'epoca dei fatti egli fosse già ottantacinquenne e in precarie condizioni di salute, a rifornirsi di acqua dalla fontana pubblica, riempiendo pesanti bidoni, che poi con gran fatica trasportava a piedi sulla sua abitazione posta al secondo piano, nonché a provvedere in via d'urgenza a reperire un idraulico per far installare una pompa aspiratrice che ovviasse all'inconveniente venutosi a creare>>; e sono quantificabili <
somma di euro 11.000,00>>. I danni materiali sono invece costituiti dalla spesa di € 400,00 che il de cuius dovette sostenere in vita per far <
abitazione una pompa aspirante necessaria a ripristinare una idonea erogazione idrica>>. Nessun esito ha dato il procedimento di mediazione di cui al d.l.vo n. 28/2010 che l'attore ha previamente promosso, sostenendo l'esborso di €
65,00, al quale la convenuta non ha inteso partecipare.
6 chiede pertanto condannarsi Parte_1 CP_1
al pagamento in suo favore della complessiva somma di
[...]
€ 11.400,00, o della diversa somma a ritenersi di giustizia, <da rivalutarsi all'attualità e con interessi legali successivi sino al soddisfo>>, per risarcimento di danni,
nonché <a riallacciare all'autoclave comune, collocato nel locale posto nell'androne comune di Via Saffi n. 26 - Ruvo
di Puglia, in catasto al fg. 27, p.lla 2538, sub. 23, a propria esclusiva cura e spese, la tubazione idrica servente la sovrastante unità immobiliare di secondo piano già di proprietà del defunto in catasto al Persona_1
fg. 27, p.lla 2538, sub. 25, ripristinando l'originario stato di tale tubazione>>
La convenuta ha omesso di costituirsi in giudizio ad onta della regolarità della notifica dell'atto di citazione,
sicché ne è stata dichiarata la contumacia col decreto ex art. 171 bis c.p.c. emesso il 15.5.2024.
L'attore agisce dunque nella qualità di coerede legittimo dei defunti genitori al fine di far valere: 1) la pretesa al ripristino di una situazione di servitù, del cui possesso in vita del padre questi è stato spogliato e della quale, in via di mero fatto, godeva un appartamento già in comproprietà
fra il padre e la moglie e madre dell'attore, poi, a seguito della morte anche di questa, pervenuto in comunione per uguali quote indivise all'attore medesimo e alle sorelle;
2)
un credito risarcitorio che l'attore assume essere maturato
7 in vita in capo al padre in conseguenza del predetto spoglio.
Per consolidata massima del Supremo Collegio, <
promuove l'azione (o specularmente vi contraddica)
nell'asserita qualità di erede di altro soggetto, indicato come originario titolare del diritto, deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art. 2697 c.c., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, perché
altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire (o a contraddire); per quanto concerne la delazione dell'eredità, tale onere - che non è assolto con la produzione della denuncia di successione - è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile,
dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss. c.c.>> (Cass. 18.4.2024 n. 10519,
che richiama Cass. 27.6.2005 n. 13738); e soltanto ove gli atti dello stato civile <
o smarriti ... la prova dei fatti oggetto di registrazione
- quali la nascita, la morte o il matrimonio – [può] essere data con ogni mezzo, ai sensi dell'art. 452 c.c.>> (Cass.
12.7.2024 n. 19254, che richiama Cass. 14.10.2020 n. 22192).
Ebbene, nella specie, nessuna certificazione anagrafica attestante il decesso del padre e della madre, la vocazione ereditaria sua e delle sorelle e la sua vantata qualità di
8 coerede l'attore si è peritato di produrre in giudizio;
né
tali fatti, che, quali elementi costitutivi primari delle domande in tale ipotesi proposte, incombe sull'attore l'onere prima di allegare e poi di provare a prescindere da ogni avversa obiezione, possono aversi per acquisiti ai sensi e per gli effetti dell'art. 115, co. 1, c.p.c., il principio della "non contestazione" sancito da tale disposizione, che presuppone la costituzione in giudizio dell'altra parte, non potendo nel caso operare a fronte della contumacia della convenuta.
Peraltro, anche a voler reputare provata la qualità di coerede in forza della quale l'attore agisce sulla scorta di quanto è dato ricavare dalle visure catastali, oltre che dalle dichiarazioni di successione versate in atti dal
[...]
, le domande da questi proposte sono comunque Parte_1
infondate nel merito.
Vero è infatti che:
- per un verso, <
c.c. qualora, nella situazione di comproprietà, uno dei soggetti compia un atto di ordinaria amministrazione ...
[quale nella specie può qualificarsi, in ragione del suo carattere puramente conservativo, l'azione per il ripristino della situazione di fatto manomessa dalla convenuta,] in quanto il consenso dei comproprietari si presume, salvo che venga data dimostrazione dell'esistenza del dissenso degli
9 altri comunisti>> (Cass. 28.2.2017 n. 5014);
- per altro verso, è risalente e mai più contraddetto insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte che <
crediti del "de cuius", a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, essendo la regola della ripartizione automatica dell'art. 752 c.c. prevista solo per i debiti,
mentre la diversa disciplina per i crediti risulta dal precedente art. 727, il quale, stabilendo che le porzioni debbano essere formate comprendendo anche i crediti,
presuppone che gli stessi facciano parte della comunione,
nonché dal successivo art. 757, il quale, prevedendo che il coerede al quale siano stati assegnati tutti o l'unico credito succede nel credito al momento dell'apertura della successione, rivela che i crediti ricadono nella comunione,
ed è, inoltre, confermata dall'art. 760, che escludendo la garanzia per insolvenza del debitore di un credito assegnato a un coerede, necessariamente presuppone che i crediti siano inclusi nella comunione;
né, in contrario, può argomentarsi dagli art. 1295 e 1314 dello stesso codice, concernendo il primo la diversa ipotesi del credito solidale tra il "de cuius" ed altri soggetti e il secondo la divisibilità del credito in generale. Conseguentemente, ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune, o la
10 sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità che il convenuto debitore chieda l'intervento di questi ultimi in presenza dell'interesse all'accertamento nei confronti di tutti della sussistenza o meno del credito>> (Cass., SS.UU.,
28.11.2007 n. 24657).
Senonché, tanto la pretesa di ripristino della situazione di fatto manomessa dalla quanto il credito CP_1
risarcitorio vantato, che da tale manomissione sarebbe derivato, avrebbero presupposto l'accertamento della corrispondenza di detta situazione al contenuto di un diritto, di servitù o per lo meno personale, di cui il padre dell'attore fosse titolare, che il ( non Persona_1 Pt_1
ha invece richiesto affatto, neppure incidenter tantum,
astenendosi comunque anche soltanto dall'offrire alcuna prova di detta corrispondenza.
Ed infatti le prove richieste hanno dato o avrebbero dovuto dare unicamente dimostrazione della esistenza della allegata servitù di fatto, dello spoglio del relativo possesso da parte della convenuta e dei pregiudizi conseguitine in capo al de cuius.
E nessun rilievo riveste l'invocato decreto penale di condanna emesso a carico della e da questa non CP_1
opposto, dacché non soltanto l'art. 460, co. 5, c.p.p.
11 dispone che il decreto penale di condanna <
esecutivo non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo>>, ma l'affermazione di una responsabilità
penale in capo alla convenuta per null'altro che per avere da sé rimosso una situazione di fatto che riteneva illegittima senza previamente promuovere l'accertamento della presunta illegittimità da parte dell'Autorità
Giudiziaria, comunque nulla dice della legittimità o meno del possesso oggetto di spoglio, che in ogni caso avrebbe dovuto essere accertata nel presente giudizio.
Le domande attoree vanno pertanto dichiarate inammissibili e comunque rigettate in quanto infondate.
Nulla va disposto per spese di causa attesa la contumacia della convenuta vittoriosa, la quale non ha quindi sostenuto spese di difesa.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando sulle domande come sopra proposte da nei confronti di Parte_1 CP_1
, così provvede:
[...]
- dichiara inammissibili le domande proposte e comunque le rigetta.
Trani, 28.12.2025 Il G.O.T.
dott. Nicola Milillo
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI
in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario
dott. Nicola Milillo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c. (come novellato l'art. 281 sexies c.p.c. dal d.l.vo n. 149/2022), lette le note di trattazione scritta con cui parte attrice, unicamente costituita in giudizio, a norma del combinato disposto degli artt. 128,
co. 1, c.p.c. (come integrato a decorrere dal 26.11.2024
dall'art. 3, co. 1, lett. l), d.l.vo n. 164/2024) e 127 ter c.p.c. ha acconsentito a discutere figurativamente la causa in sostituzione dell'udienza fino alla data del 9.6.2025,
emette la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 208 dell'anno
2024 del Registro Generale Affari Contenziosi
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Di Parte_1
Rella, con studio in Ruvo di Puglia, ed elettivamente domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
ATTORE E
Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE
sulle
CONCLUSIONI
come precisate da parte attrice con le predette note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio,
notificato il 15.1 – 2.2.2024, l'attore ha quivi convenuto la , deducendo quanto segue. CP_1
Il 13.12.2020 è deceduto ab intestato il padre Persona_1
, lasciando a sé eredi, oltre all'attore, la moglie
[...]
e madre dell'attore e le altre figlie e Parte_2
sorelle dell'attore e Parte_3 CP_2
. Anche la è poi deceduta, essa pure ab
[...] Pt_2
intestato, il 15.1.2023, di modo che l'attore e le germane sono da tale data comproprietari pro indiviso, per la quota di 1/3 per ciascuno, della eredità relitta prima dal padre e poi dalla madre, di cui è parte la <
posta al secondo piano di Via Saffi n. 26 - Ruvo di Puglia,
contraddistint[a] in catasto al fg. 27, p.lla 2538 sub. 25>>.
Pa Vivente tale < Persona_1
far tempo dal 1974 e sino alla data del suo decesso era [da lui] abitata>>. <
2 altra unità immobiliare con pertinenziale locale a piano terra posto nell'androne comune, in catasto al 27, p.lla
2538, sub. 23 ... di cui la convenuta è comproprietaria in ragione di 1\4 pro indiviso in forza di successione mortis causa del genitore che ivi abitava sino alla Persona_2
data del suo decesso>>. <
della introduzione del presente giudizio] i sopracitati defunti e al fine di Persona_1 Persona_2
assicurare alle rispettive unità immobiliari una adeguata pressione alla erogazione idrica e\o una riserva idrica aggiuntiva, istallarono di comune accordo, ripartendone la spesa in parti uguali, un autoclave e un serbatoio nel ridetto locale pertinenziale a piano terra del e un CP_1
altro serbatoio sul lastrico solare di proprietà del
[...]
[e] da allora ... l'autoclave ed annessi serbatoi Per_1
sono stati pacificamente al servizio delle sopracitate unità
immobiliari, con ripartizione in parti uguali di ogni spesa tra i proprietari delle stesse>>; e, quando si presentava la necessità di interventi manutentivi, < Persona_1
... chiedeva al le chiavi della porta di
[...] CP_1
accesso del locale in cui era installato l'autoclave e questi gliele consegnava senza alcun problema>>. In progresso di tempo, venuti a morte sia il padre sia anche la madre della convenuta, per cui <
disabitata>>, < , al fine di continuare Persona_1
a provvedere alla manutenzione dell'autoclave, chiedeva alla
3 ... [erede] ... di consegnargli la copia Controparte_1
delle chiavi della porta di accesso al locale ove lo stesso era collocato e quest'ultima, aderendo a tale richiesta, gli consegnava tali chiavi. Senonché, successivamente, in data
27/3/2020, la convenuta, ritenendo che il Persona_1
non avesse alcun titolo ad utilizzare l'autoclave
[...]
in argomento, incaricava [tale] ... di Persona_3
distaccare dall'autoclave comune la tubazione idrica servente la abitazione del , realizzando all'uopo Persona_1
un by pass con un tubo flessibile che collegasse tale tubazione direttamente al tubo in uscita dal contatore>>. Di
tanto si accorgeva il giorno stesso e Persona_1
quindi immediatamente < a ripristinare Per_3
la situazione preesistente>>. Tuttavia <
tornava nel locale e, anziché riallacciare la Per_3
tubazione all'autoclave, sostituiva il tubo flessibile del by pass precedentemente posto in opera con altro tubo flessibile - a suo dire di diametro più grande - senza però
ripristinare con tale intervento la corretta erogazione dell'acqua presso la sovrastante abitazione del
[...]
. Nel frangente rilevava che Per_1 Persona_1
<
accesso al locale a piano terra ove era[no] collocat[i] il serbatoio e l'autoclave>>. <
[...]
si vedeva costretto a rifornirsi di acqua dalla Per_1
fontana posta sulla pubblica via, riempiendo pesanti bidoni
4 che poi trasportava sulla sua abitazione, sino a quando non provvedeva a far installare dall'idraulico Persona_4
presso la propria abitazione una pompa aspirante, sostenendo una spesa di euro 400,00>>. Per tali fatti, il 19.5.2020
[...]
< Persona_1
della convenuta>>, a cui è seguita l'apertura presso il
Tribunale di Trani di un procedimento penale a suo carico,
n. 3035/2020 R.G.N.R. Nel corso delle relative indagini, è
stato sentito a sommarie informazioni il , il quale Per_3
ha confermato <>. Sicché il
G.I.P. del Tribunale di Trani, in accoglimento della conforme richiesta del P.M., ha definito detto procedimento con decreto penale di condanna n. 97 del 15.2.2021, con il quale
è stata condannata al pagamento di una multa Controparte_1
di € 200,00 per il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni previsto e punito dall'art. 392 c.p., per ciò che, <pur potendo ricorrere all'autorità giudiziaria,
al fine di esercitare il preteso diritto di escludere
[...]
dall'uso dell'autoclave collocato Persona_1
all'interno del locale sito nell'androne comune di accesso dello stabile di Via Aurelio Saffi n. 26, sostituiva il lucchetto della porta di accesso al detto locale [e], tramite idraulico di sua fiducia, facendo apporre un by pass con tubo flessibile sul tubo in uscita dal contatore, effettuava il distacco dell'autoclave>>. A seguito della mancata opposizione della imputata, tale condanna è divenuta
5 definitiva. Nella sua qualità di erede di Persona_1
, l'attore ha ora ragione di <
[...]
ripristino della tubazione arbitrariamente ed illecitamente manomessa dalla convenuta ed il ... risarcimento dei danni morali e materiali patiti dal suo dante causa in conseguenza della illecita condotta della medesima>>. I danni morali sono costituiti dal <grave disagio e patema d'animo del defunto conseguito alla improvvisa Persona_1
cessazione della erogazione dell'acqua presso la sua abitazione, che lo ha costretto, nonostante all'epoca dei fatti egli fosse già ottantacinquenne e in precarie condizioni di salute, a rifornirsi di acqua dalla fontana pubblica, riempiendo pesanti bidoni, che poi con gran fatica trasportava a piedi sulla sua abitazione posta al secondo piano, nonché a provvedere in via d'urgenza a reperire un idraulico per far installare una pompa aspiratrice che ovviasse all'inconveniente venutosi a creare>>; e sono quantificabili <
somma di euro 11.000,00>>. I danni materiali sono invece costituiti dalla spesa di € 400,00 che il de cuius dovette sostenere in vita per far <
abitazione una pompa aspirante necessaria a ripristinare una idonea erogazione idrica>>. Nessun esito ha dato il procedimento di mediazione di cui al d.l.vo n. 28/2010 che l'attore ha previamente promosso, sostenendo l'esborso di €
65,00, al quale la convenuta non ha inteso partecipare.
6 chiede pertanto condannarsi Parte_1 CP_1
al pagamento in suo favore della complessiva somma di
[...]
€ 11.400,00, o della diversa somma a ritenersi di giustizia, <da rivalutarsi all'attualità e con interessi legali successivi sino al soddisfo>>, per risarcimento di danni,
nonché <a riallacciare all'autoclave comune, collocato nel locale posto nell'androne comune di Via Saffi n. 26 - Ruvo
di Puglia, in catasto al fg. 27, p.lla 2538, sub. 23, a propria esclusiva cura e spese, la tubazione idrica servente la sovrastante unità immobiliare di secondo piano già di proprietà del defunto in catasto al Persona_1
fg. 27, p.lla 2538, sub. 25, ripristinando l'originario stato di tale tubazione>>
La convenuta ha omesso di costituirsi in giudizio ad onta della regolarità della notifica dell'atto di citazione,
sicché ne è stata dichiarata la contumacia col decreto ex art. 171 bis c.p.c. emesso il 15.5.2024.
L'attore agisce dunque nella qualità di coerede legittimo dei defunti genitori al fine di far valere: 1) la pretesa al ripristino di una situazione di servitù, del cui possesso in vita del padre questi è stato spogliato e della quale, in via di mero fatto, godeva un appartamento già in comproprietà
fra il padre e la moglie e madre dell'attore, poi, a seguito della morte anche di questa, pervenuto in comunione per uguali quote indivise all'attore medesimo e alle sorelle;
2)
un credito risarcitorio che l'attore assume essere maturato
7 in vita in capo al padre in conseguenza del predetto spoglio.
Per consolidata massima del Supremo Collegio, <
promuove l'azione (o specularmente vi contraddica)
nell'asserita qualità di erede di altro soggetto, indicato come originario titolare del diritto, deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art. 2697 c.c., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, perché
altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire (o a contraddire); per quanto concerne la delazione dell'eredità, tale onere - che non è assolto con la produzione della denuncia di successione - è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile,
dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss. c.c.>> (Cass. 18.4.2024 n. 10519,
che richiama Cass. 27.6.2005 n. 13738); e soltanto ove gli atti dello stato civile <
o smarriti ... la prova dei fatti oggetto di registrazione
- quali la nascita, la morte o il matrimonio – [può] essere data con ogni mezzo, ai sensi dell'art. 452 c.c.>> (Cass.
12.7.2024 n. 19254, che richiama Cass. 14.10.2020 n. 22192).
Ebbene, nella specie, nessuna certificazione anagrafica attestante il decesso del padre e della madre, la vocazione ereditaria sua e delle sorelle e la sua vantata qualità di
8 coerede l'attore si è peritato di produrre in giudizio;
né
tali fatti, che, quali elementi costitutivi primari delle domande in tale ipotesi proposte, incombe sull'attore l'onere prima di allegare e poi di provare a prescindere da ogni avversa obiezione, possono aversi per acquisiti ai sensi e per gli effetti dell'art. 115, co. 1, c.p.c., il principio della "non contestazione" sancito da tale disposizione, che presuppone la costituzione in giudizio dell'altra parte, non potendo nel caso operare a fronte della contumacia della convenuta.
Peraltro, anche a voler reputare provata la qualità di coerede in forza della quale l'attore agisce sulla scorta di quanto è dato ricavare dalle visure catastali, oltre che dalle dichiarazioni di successione versate in atti dal
[...]
, le domande da questi proposte sono comunque Parte_1
infondate nel merito.
Vero è infatti che:
- per un verso, <
c.c. qualora, nella situazione di comproprietà, uno dei soggetti compia un atto di ordinaria amministrazione ...
[quale nella specie può qualificarsi, in ragione del suo carattere puramente conservativo, l'azione per il ripristino della situazione di fatto manomessa dalla convenuta,] in quanto il consenso dei comproprietari si presume, salvo che venga data dimostrazione dell'esistenza del dissenso degli
9 altri comunisti>> (Cass. 28.2.2017 n. 5014);
- per altro verso, è risalente e mai più contraddetto insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte che <
crediti del "de cuius", a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, essendo la regola della ripartizione automatica dell'art. 752 c.c. prevista solo per i debiti,
mentre la diversa disciplina per i crediti risulta dal precedente art. 727, il quale, stabilendo che le porzioni debbano essere formate comprendendo anche i crediti,
presuppone che gli stessi facciano parte della comunione,
nonché dal successivo art. 757, il quale, prevedendo che il coerede al quale siano stati assegnati tutti o l'unico credito succede nel credito al momento dell'apertura della successione, rivela che i crediti ricadono nella comunione,
ed è, inoltre, confermata dall'art. 760, che escludendo la garanzia per insolvenza del debitore di un credito assegnato a un coerede, necessariamente presuppone che i crediti siano inclusi nella comunione;
né, in contrario, può argomentarsi dagli art. 1295 e 1314 dello stesso codice, concernendo il primo la diversa ipotesi del credito solidale tra il "de cuius" ed altri soggetti e il secondo la divisibilità del credito in generale. Conseguentemente, ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune, o la
10 sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità che il convenuto debitore chieda l'intervento di questi ultimi in presenza dell'interesse all'accertamento nei confronti di tutti della sussistenza o meno del credito>> (Cass., SS.UU.,
28.11.2007 n. 24657).
Senonché, tanto la pretesa di ripristino della situazione di fatto manomessa dalla quanto il credito CP_1
risarcitorio vantato, che da tale manomissione sarebbe derivato, avrebbero presupposto l'accertamento della corrispondenza di detta situazione al contenuto di un diritto, di servitù o per lo meno personale, di cui il padre dell'attore fosse titolare, che il ( non Persona_1 Pt_1
ha invece richiesto affatto, neppure incidenter tantum,
astenendosi comunque anche soltanto dall'offrire alcuna prova di detta corrispondenza.
Ed infatti le prove richieste hanno dato o avrebbero dovuto dare unicamente dimostrazione della esistenza della allegata servitù di fatto, dello spoglio del relativo possesso da parte della convenuta e dei pregiudizi conseguitine in capo al de cuius.
E nessun rilievo riveste l'invocato decreto penale di condanna emesso a carico della e da questa non CP_1
opposto, dacché non soltanto l'art. 460, co. 5, c.p.p.
11 dispone che il decreto penale di condanna <
esecutivo non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo>>, ma l'affermazione di una responsabilità
penale in capo alla convenuta per null'altro che per avere da sé rimosso una situazione di fatto che riteneva illegittima senza previamente promuovere l'accertamento della presunta illegittimità da parte dell'Autorità
Giudiziaria, comunque nulla dice della legittimità o meno del possesso oggetto di spoglio, che in ogni caso avrebbe dovuto essere accertata nel presente giudizio.
Le domande attoree vanno pertanto dichiarate inammissibili e comunque rigettate in quanto infondate.
Nulla va disposto per spese di causa attesa la contumacia della convenuta vittoriosa, la quale non ha quindi sostenuto spese di difesa.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando sulle domande come sopra proposte da nei confronti di Parte_1 CP_1
, così provvede:
[...]
- dichiara inammissibili le domande proposte e comunque le rigetta.
Trani, 28.12.2025 Il G.O.T.
dott. Nicola Milillo
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