TRIB
Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 20/02/2025, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4616/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott. Patrizia Cazzato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4616/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANGINI MARANA Parte_1 C.F._1
FALCONI FEDERICO, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. MANGINI MARANA
FALCONI FEDERICO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COSTANTINO Controparte_1 C.F._2
SALVATORE, elettivamente domiciliato in VIA CAPPUCCINI, 15 89028 SEMINARA presso il difensore avv. COSTANTINO SALVATORE
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, previo tentativo di negoziazione assistita con esito negativo, conveniva in giudizio affinché venisse accertato e dichiarato il Parte_1 Controparte_1 pagina 1 di 10 diritto dello stesso di percepire la somma pari ad euro 12.686,92 e, conseguentemente, che la convenuta venisse condannata a pagare la medesima somma, a titolo di restituzione di quanto corrisposto dall'attore per spese afferenti all'immobile di proprietà della convenuta.
A fondamento delle proprie pretese deduceva che in data 25.06.2002 la convenuta aveva acquistato l'immobile sito in Genova, Via Edera 18/4 e che per il saldo di detto acquisto veniva stipulato da entrambe le parti un contratto di mutuo per l'importo complessivo pari ad euro 113.000,00
(doc. 2). Precisava che tra le parti in causa era intercorso un rapporto di coniugio terminato con sentenza di divorzio n. 343/2019 del 03.01.2019 del Tribunale di Genova (doc. 6), preceduta da provvedimento di omologa della separazione personale del 10.05.2010 (docc. 3 e 4), in virtù dei cui accordi l'attore si era impegnato a provvedere al pagamento delle rate del mutuo, oltre che al versamento di euro 500,00 mensili a titolo di mantenimento dei figli.
Deduceva - essendosi la convenuta totalmente disinteressata alla manutenzione dell'immobile da lei acquistato - di aver eseguito molteplici pagamenti relativi alle spese di amministrazione dell'immobile dall'anno 2010 al maggio 2016 per un totale di euro 2.901,86 (doc. 8); alle spese IMU dall'anno 2012 al maggio 2016 per un totale di euro 2.350,99 (doc. 9), nonché alla TARI dall'anno
2010 al maggio 2016. Deduceva, altresì, di aver continuato a corrispondere l'intera rata del mutuo anche dopo la sentenza di divorzio - dal gennaio 2019 al marzo 2022 - per un totale di 14.868,13 euro, nonostante la sentenza di divorzio avesse fatto venire meno l'impegno assunto dall'attore nell'accordo di separazione omologato (cfr. estratti conto di cui al doc. 7).
Si costituiva la convenuta , chiedendo il rigetto della domanda attorea. In via Controparte_1
riconvenzionale chiedeva che la somma richiesta dall'attore venisse compensata ex art. 1243 c.c. con quanto alla stessa spettante a titolo di indennità di occupazione dell'immobile in Genova per l'uso operato dall'attore contro la sua volontà.
A sostegno delle proprie difese precisava che l'attore, senza alcun titolo, avesse abitato l'immobile in Genova di proprietà della convenuta e alla medesima assegnato in sede di separazione personale con conseguente diritto alla corresponsione di un'indennità di occupazione, commisurata ad un congruo canone mensile, utilizzando il valore locativo dell'immobile con il ricorso alle tabelle elaborate dall'Osservatorio Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate.
Il Giudice formulava una proposta conciliativa avente ad oggetto l'impegno dell'attore a rilasciare l'immobile nella detenzione della legittima proprietaria, il riconoscimento da parte della convenuta di quanto dall'attore versato a titolo di spese di amministrazione e fiscali, con rinuncia di entrambe le parti a tutte le reciproche domande e spese compensate. All'udienza del 19.5.2023 la convenuta manifestava la sua adesione alla proposta conciliativa avanzata dal Giudice, mentre l'attore pagina 2 di 10 controproponeva di accollarsi le rate del mutuo residuo a fronte del trasferimento dell'immobile in suo favore.
Concessi i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, VI comma, nn. 1), 2) e 3), veniva licenziata CTU tesa alla valutazione dei rapporti di debito e credito esistenti tra le parti, tenuto conto sia dell'indennità di indebita occupazione a far data dall'intervenuta separazione tra coniugi sia delle spese affrontate da relativamente all'immobile oggetto di causa. Pt_1
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, la rinviava per la precisazione delle conclusioni e quindi tratteneva in decisione con la concessione dei termini per il deposito di comparse e memorie.
***
Parte attrice chiede la condanna della convenuta alla restituzione della somma di euro
12.686,92, di cui euro 7.434,07 a titolo di metà di quanto corrisposto a titolo di mutuo (avendo l'attore pacificamente corrisposto anche le rate di spettanza della moglie); € 2.901,86 a titolo di spese di straordinaria amministrazione dell'immobile di proprietà della convenuta e 2.350,99 a titolo di IMU afferente al medesimo immobile.
Parte convenuta, costituitasi, chiede, in via riconvenzionale, la compensazione tra quanto preteso dall'attore e quanto alla stessa convenuta spettante per l'illegittima occupazione sine titulo dell'immobile di sua proprietà. Trattasi, pertanto, di domanda proposta riconvenzionalmente avente ad oggetto l'accertamento (e la conseguente compensazione) di un diverso credito scaturente da altro rapporto obbligatorio tra le medesime parti.
Se, come vedremo a breve, la domanda dell'attore di ripetizione dell'indebito può essere accolta, la domanda riconvenzionale della convenuta deve essere rigettata.
L'occupazione di un immobile sine titulo integra un fatto illecito extracontrattuale (art. 2043
c.c.) di natura permanente, che genera pertanto un diritto di credito risarcitorio in capo al proprietario danneggiato. Deve qui darsi brevemente conto dei diversi indirizzi giurisprudenziali in merito alla riconoscibilità del danno: elemento di evidente rilevanza nel presente caso.
Sul punto la giurisprudenza è stata, per lungo tempo, divisa. Infatti, secondo un primo orientamento, in caso di illegittima occupazione di immobile, il danno patito dal proprietario è da considerarsi in re ipsa, discendendo dalla natura fruttifera del bene, dalla perdita della sua disponibilità, nonché dall'impossibilità di conseguire l'utilità da esso ricavabile. Pertanto, nel caso di preclusione dell'uso, anche solo potenziale, della res da parte del proprietario, la liquidazione può essere operata dal giudice sulla base di presunzioni semplici, con riferimento al cd. danno figurativo, quale il valore locativo del bene usurpato (cfr. Cass. civ. n. 16670 del 09.08.2016). A mente, invece, di un diverso pagina 3 di 10 indirizzo giurisprudenziale, non potendosi il danno subito dal proprietario ritenere in re ipsa, sul danneggiato - che domandi in giudizio il risarcimento - incombe l'onere di provare di aver patito una concreta lesione della propria sfera patrimoniale per non aver, ad esempio, potuto locarlo, ovvero altrimenti disporre del bene (Cass. civ. n. 15111 del 17.06.2013).
A risolvere il contrasto esistente in materia sono di recente intervenute le Sezioni Unite della
Corte di Cassazione con la sentenza n. 33645/2022, le quali hanno adottato una soluzione mediana, chiarendo, dapprima che: “la questione posta dal contrasto è, al fondo, se la violazione del contenuto del diritto, in quanto integrante essa stessa un danno risarcibile, sia suscettibile di tutela non solo reale ma anche risarcitoria” e, dunque, ritenendo che: “al quesito debba darsi risposta positiva, nei termini emersi nella richiamata linea evolutiva della giurisprudenza della Seconda Sezione Civile, secondo cui la locuzione “danno in re ipsa” va sostituita con quella di “danno presunto” o “danno normale”, privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato (Cass. 7 gennaio 2021, n. 39; 20 gennaio 2022, n. 4936; 22 aprile 2022,
n. 12865). Tale esito interpretativo, per quanto riguarda la lesione della facoltà di godimento, resta coerente al significato di danno risarcibile quale perdita patrimoniale subita in conseguenza di un fatto illecito. La linea da perseguire è infatti, secondo le Sezioni Unite, quella del punto di mediazione fra la teoria normativa del danno, emersa nella giurisprudenza della Seconda Sezione Civile, e quella della teoria causale, sostenuta dalla Terza Sezione Civile. Al fine di salvaguardare tale punto di mediazione, l'estensione della tutela dal piano reale a quello risarcitorio, per l'ipotesi della violazione del contenuto del diritto, deve lasciare intatta la distinzione fra le due forme di tutela”.
Con la medesima pronuncia le Sezioni Unite hanno specificato che la tutela reale “è orientata al futuro e mira al ripristino dell'ordine formale violato”, mentre “la tutela risarcitoria è orientata al passato e costituisce il rimedio per la perdita subita a causa della violazione del diritto. Essa costituisce la misura riparatoria per la concreta lesione del bene della vita verificatasi in conseguenza della condotta abusiva dei terzi. Mentre la tutela reale costituisce il rimedio per l'alterazione dell'ordinamento formale, la tutela risarcitoria è compensativa del bene della vita perduto, secondo le modalità del danno emergente se la perdita patrimoniale (o non patrimoniale) è in uscita, del lucro cessante se la perdita è in entrata”.
La distinzione operata tra le due forme di tutela fa sì che il fatto costitutivo dell'azione risarcitoria non possa coincidere senza residui con quello dell'azione di rivendicazione, ma debba contenere l'ulteriore elemento costitutivo del danno risarcibile. Infatti, la sentenza prosegue statuendo che: “la domanda risarcitoria presuppone che, per la presenza di un danno risarcibile, l'azione lesiva del contenuto del diritto di proprietà sia valutabile non solo come violazione dell'ordine formale, ma
pagina 4 di 10 anche come evento di danno. In quest'ultimo caso il nesso di causalità materiale si stabilisce fra
l'occupazione senza titolo dell'immobile e direttamente la lesione del diritto di proprietà, senza passare per l'intermediazione del pregiudizio cagionato alla cosa oggetto del diritto di proprietà. L'evento di danno riguarda non la cosa, ma proprio il diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa. Il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione, cagionata dall'occupazione abusiva, del “diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo”. Il nesso di causalità giuridica si stabilisce così fra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire. Saldando il danno suscettibile di risarcimento alla concreta possibilità di godimento persa, per un verso si rende risarcibile il contenuto del diritto violato, in ossequio alla teoria normativa del danno, per l'altro si riconduce la violazione giuridica a una specifica perdita subita, in ossequio alla teoria causale. Il riferimento alla specifica circostanza di godimento perso stabilisce la discontinuità fra il fatto costitutivo dell'azione di rivendicazione e quello dell'azione risarcitoria, preservando la distinzione fra la tutela reale e quella risarcitoria”.
Le premesse sopra riportate comportano che, in caso di illegittima occupazione di immobile, sia necessaria “l'allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa. Ciò significa che il non uso, il quale è pure una caratteristica del contenuto del diritto, non è suscettibile di risarcimento. È pur vero che a fondamento dell'imprescrittibilità del diritto di proprietà vi è la circostanza che fra le facoltà riconosciute al proprietario vi è anche quella del non uso, ma
l'inerzia resta una manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, mentre il danno conseguenza riguarda il pregiudizio al bene della vita che, mediante la violazione del diritto, si sia verificato. Alla reintegrazione formale del diritto violato, anche nella sua esplicazione di non uso, provvede la tutela reale e non quella risarcitoria”.
Pertanto, si è affermato che, in caso di occupazione di un immobile sine titulo, il danno subito dal proprietario per l'indisponibilità del medesimo bene immobile non può far venir meno l'onere per l'attore quanto meno di allegare, e anche di provare, con l'ausilio delle presunzioni, il fatto da cui discende il lamentato pregiudizio, ossia che se egli avesse immediatamente recuperato la disponibilità dell'immobile, l'avrebbe subito impiegato per finalità produttive, quali il suo godimento diretto o la sua locazione.
Tenuto conto del caso concreto, avendo cura di non trascurare l'evoluzione giurisprudenziale di cui sopra si è dato atto, la domanda riconvenzionale di non merita accoglimento. CP_1
pagina 5 di 10 La parte, infatti, nel domandare la condanna di al pagamento di un'indennità di Pt_1
occupazione commisurata al valore locativo dell'immobile per aver parte attrice impedito alla proprietaria l'uso dell'immobile e il godimento dei frutti civili sullo stesso, si limita a far riferimento, da una parte, agli accordi presi in sede di separazione dai quali emergerebbe che la medesima dovesse tornare ad abitare nell'immobile per cui si discute entro e non oltre il 20 agosto 2010 e che il marito dovesse provvedere a portare via tutti i suoi effetti personali. Dall'altra parte richiama la statuizione della Cassazione penale (v. doc. 5 parte convenuta) - intervenuta nel processo penale avente ad oggetto la contestata responsabilità di in relazione al reato di cui all'art. 388, 2°comma, c.p. – ove CP_1 viene affermato che il mancato adempimento di al rilascio dell'immobile (così come concordato Pt_1 nelle condizioni di separazione) avrebbe indotto ad allontanarsi. CP_1
Non essendo stato aggiunto null'altro, tali elementi non sono sufficienti ad affermare la sussistenza di un danno, ravvisabile nella concreta possibilità di godimento perduta, a fronte della condotta omissiva dell'attore, che si sarebbe opposto alla riconsegna dell'immobile. Infatti, va considerato che la sentenza penale della Cassazione non può costituire prova in questo giudizio, avendo ad oggetto la valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi del reato là contestato che si fondono su presupposti giuridici diversi da quelli azionati in una causa civile quale la presente e che non ripercorrono fattualmente, mediante ad esempio la citazione testuale di eventuali testimonianze o annotazioni di servizio, le circostanze contestate e valutate. Si vuole qui intendere che la Cassazione ha escluso la volontarietà del reato contestato a (art. 388 c.p.), sulla base di un'errata ed CP_1
incompleta valutazione da parte del giudice del merito che non avrebbe considerato le diverse circostanze fattuali. Ed allora si ricorda come certamente può utilizzarsi nel corredo documentale altra sentenza pronunciata tra le stesse parti, ma non di certo nel suo relativo percorso argomentativo, ma nella esposizione di fatti che qui – in un giudizio civile rispondente ad altri criteri e logiche – potrebbero essere considerati, ma che non sono stati esposti.
Non sono emerse neppure circostanze specifiche di una concreta opposizione di Pt_1 all'utilizzo dell'immobile da parte di e peraltro la stessa convenuta non ha neppure prospettato CP_1
la sua concreta richiesta di utilizzo dell'immobile oggetto di causa o di uno specifico pregiudizio.
Infatti, non consta agli atti che ella avesse nel corso degli anni (dal 2010 alla data dell'instaurazione dell'odierno giudizio) richiesto la restituzione dell'immobile, ovvero intimato a il rilascio dello Pt_1
stesso. Ed anzi appare ravvisabile, a fronte delle contestazioni e allegazioni attoree, il disinteresse all'immobile, giacché, durante l'assenza dell'ex moglie, è stato a provvedere interamente – Pt_1
anche nella parte a lui non pertinente - al pagamento delle rate del mutuo, nonché alla corresponsione delle spese di amministrazione e di IMU.
pagina 6 di 10
Per questi motivi
la domanda riconvenzionale deve essere rigettata.
A fronte del rigetto della domanda riconvenzionale, va vagliata unicamente la domanda attorea.
Essa è invece fondata e va accolta.
L'attore propone un'azione di ripetizione, che costituisce il rimedio giuridico per tutte le situazioni in cui un'attribuzione patrimoniale a favore di taluno sia stata eseguita senza una giustificata ragione giuridica. Presupposto per l'esperibilità dell'azione di ripetizione per indebito è la mancanza di una causa giustificatrice del pagamento e chi agisce in ripetizione ha l'onere di dimostrare di aver eseguito un pagamento indebito.
Sul punto, è noto che: “Nella ripetizione di indebito opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore il quale, quindi, è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi” (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 30713 del 27/11/2018).
L'attore ha dimostrato i pagamenti effettuati versando in atti gli estratti conto trimestrali dai quali si evincono i movimenti in uscita a copertura delle rate periodiche del mutuo acceso per l'acquisto dell'immobile (doc. 7); una dichiarazione a firma dell'amministratore pro tempore del caseggiato cui insiste l'immobile ove si legge che “dal 2006 al 2009, il sig. ha sostenuto spese Parte_1 straordinarie relative all'immobile di Via Edera 18 interno 4, per euro 2.901,86” cui sono allegati vari versamenti (doc. 8); nonché le ricevute degli F24 pagati a titolo di IMU (doc. 9).
Tali importi sono stati versati dopo l'omologa della separazione interamente da (che era Pt_1
cointestatario del contratto di mutuo) in forza dello specifico accordo tra i due ex coniugi, ma dopo la sentenza di divorzio, che ha travolto le precedenti statuizioni, ha continuato, pur non essendo più Pt_1
tenuto, a versare interamente le rate di mutuo (v. docc. 4, 5 e 6). È così venuta meno la causa giustificatrice del versamento delle rate di mutuo, causa giustificatrice che non vi era ab origine per quanto riguarda il versamento delle imposte, certamente spettante alla proprietaria. Per tale motivo ha esercitato nei confronti dell'ex moglie l'azione di ripetizione. Infatti, lo stesso ha richiesto sia Pt_1
il pagamento delle rate di mutuo versate dopo la sentenza di divorzio, sia delle imposte e delle spese di amministrazione straordinaria pagate nel corso degli anni. Circa queste ultime deve infatti considerarsi che il relativo pagamento è certamente a carico del proprietario del bene e non di colui che lo utilizza.
Ed infatti l'accordo di omologazione della separazione poneva a carico di solo il pagamento Pt_1 dell'intero mutuo senza nulla indicare circa le spese di mantenimento dell'immobile, a carico secondo gli ordinari criteri, del proprietario dell'immobile.
Il CTU nominato, al quale veniva demandato sia il compito di valutare l'indennità locativa
(come visto però non riconoscibile) sia di valutare i rapporti di debito credito tra le parti, considerando pagina 7 di 10 gli importi versati dall'attore a titolo di rate del mutuo e spese affrontate, esaminando le spese documentate da parte attrice, conteggiava nel modo che segue le spese richieste in restituzione relative a:
1. amministrazione del caseggiato (ordinarie e straordinarie) 2. rate del mutuo (documentate dal 2019 al 2022) 3. versamenti effettuati per l'IMU tramite modello F24. Circa le spese di amministrazione, il perito conferma che le spese di amministrazione straordinaria corrispondono all'importo agli atti, pari ad € 2.901,86. Quanto alle rate del mutuo, il CTU osserva che “trattandosi di mutuo a tasso variabile, non può essere quantificata una rata fissa mensile, dalla sommatoria dei versamenti documentati la scrivente rileva un TOTALE di € 16.168,13 che sarà considerata quale somma su cui calcolare il rapporto di debito /credito tra le parti, stante l'evidenza degli estratti conto prodotti. Si precisa all'uopo che la documentazione attestante i pagamenti è limitata agli atti da gennaio 2019 a Marzo
2022 compresi, e che alla data odierna non sono stati riscontrati aggiornamenti”, mentre circa le spese sostenute a titolo di IMU, non risulta condivisibile quanto considerato dal perito. Quest'ultimo, infatti affermava che “visionati attentamente i moduli F24 prodotti in copia, è emersa all'attenzione la diversità dei pagamenti in base ai codici tributo dichiarati. Questa precisazione è ritenuta doverosa in quanto vi è distinzione tra i codici tributo referenti l'abitazione principale (Codice Tributo 3958 e
3912) da quelli referenti altri fabbricati diversi dall'abitazione principale (Codice Tributo 3918 e
3919) in evidenza anche della nota proprietà di altro alloggio in capo al procedente. Atteso che si riconosce che la materia in questione esula dalle competenze della scrivente, è altresì certo che dai soli codici tributo non è possibile estrapolare evidenza dell'immobile cui fanno riferimento i diversi pagamenti. A tal fine occorrerebbe infatti risalire alle tabelle redatte dal professionista incaricato dei conteggi. Per quanto sopra evidenziato, la scrivente non avendo evidenza degli occorrenti dettagli dei pagamenti che consentano di estrapolare l'identità dell'immobile cui fanno riferimento, non può tener conto dei citati versamenti nel computo dei rapporti di debito /credito tra le parti”. Tuttavia, detto rilievo va disatteso, in quanto il pagamento dell'imposta sull'immobile di cui si discute risulta sia allegato, sia provato in causa a mezzo ricevute di cui al doc. 9 e ancor più risulta pacifico poiché non contestato da parte convenuta.
Non può essere ammessa la richiesta attorea di pagamento anche delle rate “nel frattempo periodicamente maturate” poiché trattasi di richiesta di condanna futura che si basa su di un dato eventuale ed ipotetico, ossia la corresponsione delle rate di mutuo (ed anzi, da quanto dichiarato dalla difesa della convenuta non risulta che abbia continuato a versare la rate, tanto che risulterebbe Pt_1 essere in corso una procedura esecutiva).
In conclusione
pagina 8 di 10 La domanda restitutoria dell'attorea va accolta e parte convenuta va condannata al pagamento della somma di euro 13.336,91 corrispondente a quanto da versato a titolo della quota spettante Pt_1
alla convenuta delle rate del mutuo (come conteggiate dalla CTU), di spese di amministrazione straordinaria e di IMU. Deve in proposito evidenziarsi come l'attore abbia richiesto nelle proprie conclusioni il riconoscimento della somma di “Euro 12.686,92 ovvero le maggiori o minor somme che verranno accertate in corso di causa”. E tale maggior somma è stata per l'appunto riconosciuta nella
CTU.
Su tale somma non possono essere riconosciuti gli interessi poichè non richiesti dalla parte e quindi in applicazione del principio più volte affermato dalla giurisprudenza ("In tema di obbligazioni pecuniarie, gli interessi - contrariamente a quanto avviene nell'ipotesi di somma di danaro dovuta a titolo di risarcimento del danno di cui essi integrano una componente necessaria, hanno fondamento autonomo rispetto al debito al quale accedono, sicché gli stessi - siano corrispettivi, compensativi o moratori - possono essere attribuiti, in applicazione degli artt. 99 e 112 cod. proc. civ., soltanto su espressa domanda della parte”. Sez. 2, Sentenza n. 4423 del 04/03/2004, v. anche
Sez. 2, Sentenza n. 18292 del 19/09/2016)
La domanda riconvenzionale della convenuta va, come sopra visto, rigettata.
Tenuto conto dell'esito della lite, le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte convenuta. Le spese di CTU vanno definitivamente poste a carico di entrambe le parti nella misura del cinquanta per cento ciascuna, essendo stata la ctu svolta nell'interesse di entrambe.
Nel caso di specie in difetto di prova di pattuizioni intercorse tra la parte vittoriosa ed il suo difensore;
tenuto conto del valore determinabile del decisum e degli effetti della decisione;
della complessità della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, nonché del pregio dell'opera prestata e dei complessivi risultati dei giudizi, le spese del giudizio vengono liquidate in applicazione dei parametri sotto indicati:
Competenza: Giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della Causa: Da € 5.201 a € 26.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 919,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.680,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.701,00
Compenso tabellare (valori medi) € 5.077,00
P.Q.M.
pagina 9 di 10 Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Patrizia Cazzato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. In accoglimento della domanda svolta da , condanna al pagamento, in Parte_1 Controparte_1 favore di , della somma pari ad euro 13.336,91; Parte_1
2. Rigetta la domanda formulata in via riconvenzionale da parte convenuta.
3. Condanna a rifondere a le spese di lite che liquida in € 5.077,00 per Controparte_1 Parte_1 compenso, oltre contributo unificato, spese esenti, 15% spese generali, IVA e CPA.
4. Pone le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura del cinquanta per cento ciascuna.
Genova, 20 febbraio 2025
La Giudice
dott.ssa Patrizia Cazzato
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott. Patrizia Cazzato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4616/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANGINI MARANA Parte_1 C.F._1
FALCONI FEDERICO, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. MANGINI MARANA
FALCONI FEDERICO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COSTANTINO Controparte_1 C.F._2
SALVATORE, elettivamente domiciliato in VIA CAPPUCCINI, 15 89028 SEMINARA presso il difensore avv. COSTANTINO SALVATORE
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, previo tentativo di negoziazione assistita con esito negativo, conveniva in giudizio affinché venisse accertato e dichiarato il Parte_1 Controparte_1 pagina 1 di 10 diritto dello stesso di percepire la somma pari ad euro 12.686,92 e, conseguentemente, che la convenuta venisse condannata a pagare la medesima somma, a titolo di restituzione di quanto corrisposto dall'attore per spese afferenti all'immobile di proprietà della convenuta.
A fondamento delle proprie pretese deduceva che in data 25.06.2002 la convenuta aveva acquistato l'immobile sito in Genova, Via Edera 18/4 e che per il saldo di detto acquisto veniva stipulato da entrambe le parti un contratto di mutuo per l'importo complessivo pari ad euro 113.000,00
(doc. 2). Precisava che tra le parti in causa era intercorso un rapporto di coniugio terminato con sentenza di divorzio n. 343/2019 del 03.01.2019 del Tribunale di Genova (doc. 6), preceduta da provvedimento di omologa della separazione personale del 10.05.2010 (docc. 3 e 4), in virtù dei cui accordi l'attore si era impegnato a provvedere al pagamento delle rate del mutuo, oltre che al versamento di euro 500,00 mensili a titolo di mantenimento dei figli.
Deduceva - essendosi la convenuta totalmente disinteressata alla manutenzione dell'immobile da lei acquistato - di aver eseguito molteplici pagamenti relativi alle spese di amministrazione dell'immobile dall'anno 2010 al maggio 2016 per un totale di euro 2.901,86 (doc. 8); alle spese IMU dall'anno 2012 al maggio 2016 per un totale di euro 2.350,99 (doc. 9), nonché alla TARI dall'anno
2010 al maggio 2016. Deduceva, altresì, di aver continuato a corrispondere l'intera rata del mutuo anche dopo la sentenza di divorzio - dal gennaio 2019 al marzo 2022 - per un totale di 14.868,13 euro, nonostante la sentenza di divorzio avesse fatto venire meno l'impegno assunto dall'attore nell'accordo di separazione omologato (cfr. estratti conto di cui al doc. 7).
Si costituiva la convenuta , chiedendo il rigetto della domanda attorea. In via Controparte_1
riconvenzionale chiedeva che la somma richiesta dall'attore venisse compensata ex art. 1243 c.c. con quanto alla stessa spettante a titolo di indennità di occupazione dell'immobile in Genova per l'uso operato dall'attore contro la sua volontà.
A sostegno delle proprie difese precisava che l'attore, senza alcun titolo, avesse abitato l'immobile in Genova di proprietà della convenuta e alla medesima assegnato in sede di separazione personale con conseguente diritto alla corresponsione di un'indennità di occupazione, commisurata ad un congruo canone mensile, utilizzando il valore locativo dell'immobile con il ricorso alle tabelle elaborate dall'Osservatorio Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate.
Il Giudice formulava una proposta conciliativa avente ad oggetto l'impegno dell'attore a rilasciare l'immobile nella detenzione della legittima proprietaria, il riconoscimento da parte della convenuta di quanto dall'attore versato a titolo di spese di amministrazione e fiscali, con rinuncia di entrambe le parti a tutte le reciproche domande e spese compensate. All'udienza del 19.5.2023 la convenuta manifestava la sua adesione alla proposta conciliativa avanzata dal Giudice, mentre l'attore pagina 2 di 10 controproponeva di accollarsi le rate del mutuo residuo a fronte del trasferimento dell'immobile in suo favore.
Concessi i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, VI comma, nn. 1), 2) e 3), veniva licenziata CTU tesa alla valutazione dei rapporti di debito e credito esistenti tra le parti, tenuto conto sia dell'indennità di indebita occupazione a far data dall'intervenuta separazione tra coniugi sia delle spese affrontate da relativamente all'immobile oggetto di causa. Pt_1
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, la rinviava per la precisazione delle conclusioni e quindi tratteneva in decisione con la concessione dei termini per il deposito di comparse e memorie.
***
Parte attrice chiede la condanna della convenuta alla restituzione della somma di euro
12.686,92, di cui euro 7.434,07 a titolo di metà di quanto corrisposto a titolo di mutuo (avendo l'attore pacificamente corrisposto anche le rate di spettanza della moglie); € 2.901,86 a titolo di spese di straordinaria amministrazione dell'immobile di proprietà della convenuta e 2.350,99 a titolo di IMU afferente al medesimo immobile.
Parte convenuta, costituitasi, chiede, in via riconvenzionale, la compensazione tra quanto preteso dall'attore e quanto alla stessa convenuta spettante per l'illegittima occupazione sine titulo dell'immobile di sua proprietà. Trattasi, pertanto, di domanda proposta riconvenzionalmente avente ad oggetto l'accertamento (e la conseguente compensazione) di un diverso credito scaturente da altro rapporto obbligatorio tra le medesime parti.
Se, come vedremo a breve, la domanda dell'attore di ripetizione dell'indebito può essere accolta, la domanda riconvenzionale della convenuta deve essere rigettata.
L'occupazione di un immobile sine titulo integra un fatto illecito extracontrattuale (art. 2043
c.c.) di natura permanente, che genera pertanto un diritto di credito risarcitorio in capo al proprietario danneggiato. Deve qui darsi brevemente conto dei diversi indirizzi giurisprudenziali in merito alla riconoscibilità del danno: elemento di evidente rilevanza nel presente caso.
Sul punto la giurisprudenza è stata, per lungo tempo, divisa. Infatti, secondo un primo orientamento, in caso di illegittima occupazione di immobile, il danno patito dal proprietario è da considerarsi in re ipsa, discendendo dalla natura fruttifera del bene, dalla perdita della sua disponibilità, nonché dall'impossibilità di conseguire l'utilità da esso ricavabile. Pertanto, nel caso di preclusione dell'uso, anche solo potenziale, della res da parte del proprietario, la liquidazione può essere operata dal giudice sulla base di presunzioni semplici, con riferimento al cd. danno figurativo, quale il valore locativo del bene usurpato (cfr. Cass. civ. n. 16670 del 09.08.2016). A mente, invece, di un diverso pagina 3 di 10 indirizzo giurisprudenziale, non potendosi il danno subito dal proprietario ritenere in re ipsa, sul danneggiato - che domandi in giudizio il risarcimento - incombe l'onere di provare di aver patito una concreta lesione della propria sfera patrimoniale per non aver, ad esempio, potuto locarlo, ovvero altrimenti disporre del bene (Cass. civ. n. 15111 del 17.06.2013).
A risolvere il contrasto esistente in materia sono di recente intervenute le Sezioni Unite della
Corte di Cassazione con la sentenza n. 33645/2022, le quali hanno adottato una soluzione mediana, chiarendo, dapprima che: “la questione posta dal contrasto è, al fondo, se la violazione del contenuto del diritto, in quanto integrante essa stessa un danno risarcibile, sia suscettibile di tutela non solo reale ma anche risarcitoria” e, dunque, ritenendo che: “al quesito debba darsi risposta positiva, nei termini emersi nella richiamata linea evolutiva della giurisprudenza della Seconda Sezione Civile, secondo cui la locuzione “danno in re ipsa” va sostituita con quella di “danno presunto” o “danno normale”, privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato (Cass. 7 gennaio 2021, n. 39; 20 gennaio 2022, n. 4936; 22 aprile 2022,
n. 12865). Tale esito interpretativo, per quanto riguarda la lesione della facoltà di godimento, resta coerente al significato di danno risarcibile quale perdita patrimoniale subita in conseguenza di un fatto illecito. La linea da perseguire è infatti, secondo le Sezioni Unite, quella del punto di mediazione fra la teoria normativa del danno, emersa nella giurisprudenza della Seconda Sezione Civile, e quella della teoria causale, sostenuta dalla Terza Sezione Civile. Al fine di salvaguardare tale punto di mediazione, l'estensione della tutela dal piano reale a quello risarcitorio, per l'ipotesi della violazione del contenuto del diritto, deve lasciare intatta la distinzione fra le due forme di tutela”.
Con la medesima pronuncia le Sezioni Unite hanno specificato che la tutela reale “è orientata al futuro e mira al ripristino dell'ordine formale violato”, mentre “la tutela risarcitoria è orientata al passato e costituisce il rimedio per la perdita subita a causa della violazione del diritto. Essa costituisce la misura riparatoria per la concreta lesione del bene della vita verificatasi in conseguenza della condotta abusiva dei terzi. Mentre la tutela reale costituisce il rimedio per l'alterazione dell'ordinamento formale, la tutela risarcitoria è compensativa del bene della vita perduto, secondo le modalità del danno emergente se la perdita patrimoniale (o non patrimoniale) è in uscita, del lucro cessante se la perdita è in entrata”.
La distinzione operata tra le due forme di tutela fa sì che il fatto costitutivo dell'azione risarcitoria non possa coincidere senza residui con quello dell'azione di rivendicazione, ma debba contenere l'ulteriore elemento costitutivo del danno risarcibile. Infatti, la sentenza prosegue statuendo che: “la domanda risarcitoria presuppone che, per la presenza di un danno risarcibile, l'azione lesiva del contenuto del diritto di proprietà sia valutabile non solo come violazione dell'ordine formale, ma
pagina 4 di 10 anche come evento di danno. In quest'ultimo caso il nesso di causalità materiale si stabilisce fra
l'occupazione senza titolo dell'immobile e direttamente la lesione del diritto di proprietà, senza passare per l'intermediazione del pregiudizio cagionato alla cosa oggetto del diritto di proprietà. L'evento di danno riguarda non la cosa, ma proprio il diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa. Il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione, cagionata dall'occupazione abusiva, del “diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo”. Il nesso di causalità giuridica si stabilisce così fra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire. Saldando il danno suscettibile di risarcimento alla concreta possibilità di godimento persa, per un verso si rende risarcibile il contenuto del diritto violato, in ossequio alla teoria normativa del danno, per l'altro si riconduce la violazione giuridica a una specifica perdita subita, in ossequio alla teoria causale. Il riferimento alla specifica circostanza di godimento perso stabilisce la discontinuità fra il fatto costitutivo dell'azione di rivendicazione e quello dell'azione risarcitoria, preservando la distinzione fra la tutela reale e quella risarcitoria”.
Le premesse sopra riportate comportano che, in caso di illegittima occupazione di immobile, sia necessaria “l'allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa. Ciò significa che il non uso, il quale è pure una caratteristica del contenuto del diritto, non è suscettibile di risarcimento. È pur vero che a fondamento dell'imprescrittibilità del diritto di proprietà vi è la circostanza che fra le facoltà riconosciute al proprietario vi è anche quella del non uso, ma
l'inerzia resta una manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, mentre il danno conseguenza riguarda il pregiudizio al bene della vita che, mediante la violazione del diritto, si sia verificato. Alla reintegrazione formale del diritto violato, anche nella sua esplicazione di non uso, provvede la tutela reale e non quella risarcitoria”.
Pertanto, si è affermato che, in caso di occupazione di un immobile sine titulo, il danno subito dal proprietario per l'indisponibilità del medesimo bene immobile non può far venir meno l'onere per l'attore quanto meno di allegare, e anche di provare, con l'ausilio delle presunzioni, il fatto da cui discende il lamentato pregiudizio, ossia che se egli avesse immediatamente recuperato la disponibilità dell'immobile, l'avrebbe subito impiegato per finalità produttive, quali il suo godimento diretto o la sua locazione.
Tenuto conto del caso concreto, avendo cura di non trascurare l'evoluzione giurisprudenziale di cui sopra si è dato atto, la domanda riconvenzionale di non merita accoglimento. CP_1
pagina 5 di 10 La parte, infatti, nel domandare la condanna di al pagamento di un'indennità di Pt_1
occupazione commisurata al valore locativo dell'immobile per aver parte attrice impedito alla proprietaria l'uso dell'immobile e il godimento dei frutti civili sullo stesso, si limita a far riferimento, da una parte, agli accordi presi in sede di separazione dai quali emergerebbe che la medesima dovesse tornare ad abitare nell'immobile per cui si discute entro e non oltre il 20 agosto 2010 e che il marito dovesse provvedere a portare via tutti i suoi effetti personali. Dall'altra parte richiama la statuizione della Cassazione penale (v. doc. 5 parte convenuta) - intervenuta nel processo penale avente ad oggetto la contestata responsabilità di in relazione al reato di cui all'art. 388, 2°comma, c.p. – ove CP_1 viene affermato che il mancato adempimento di al rilascio dell'immobile (così come concordato Pt_1 nelle condizioni di separazione) avrebbe indotto ad allontanarsi. CP_1
Non essendo stato aggiunto null'altro, tali elementi non sono sufficienti ad affermare la sussistenza di un danno, ravvisabile nella concreta possibilità di godimento perduta, a fronte della condotta omissiva dell'attore, che si sarebbe opposto alla riconsegna dell'immobile. Infatti, va considerato che la sentenza penale della Cassazione non può costituire prova in questo giudizio, avendo ad oggetto la valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi del reato là contestato che si fondono su presupposti giuridici diversi da quelli azionati in una causa civile quale la presente e che non ripercorrono fattualmente, mediante ad esempio la citazione testuale di eventuali testimonianze o annotazioni di servizio, le circostanze contestate e valutate. Si vuole qui intendere che la Cassazione ha escluso la volontarietà del reato contestato a (art. 388 c.p.), sulla base di un'errata ed CP_1
incompleta valutazione da parte del giudice del merito che non avrebbe considerato le diverse circostanze fattuali. Ed allora si ricorda come certamente può utilizzarsi nel corredo documentale altra sentenza pronunciata tra le stesse parti, ma non di certo nel suo relativo percorso argomentativo, ma nella esposizione di fatti che qui – in un giudizio civile rispondente ad altri criteri e logiche – potrebbero essere considerati, ma che non sono stati esposti.
Non sono emerse neppure circostanze specifiche di una concreta opposizione di Pt_1 all'utilizzo dell'immobile da parte di e peraltro la stessa convenuta non ha neppure prospettato CP_1
la sua concreta richiesta di utilizzo dell'immobile oggetto di causa o di uno specifico pregiudizio.
Infatti, non consta agli atti che ella avesse nel corso degli anni (dal 2010 alla data dell'instaurazione dell'odierno giudizio) richiesto la restituzione dell'immobile, ovvero intimato a il rilascio dello Pt_1
stesso. Ed anzi appare ravvisabile, a fronte delle contestazioni e allegazioni attoree, il disinteresse all'immobile, giacché, durante l'assenza dell'ex moglie, è stato a provvedere interamente – Pt_1
anche nella parte a lui non pertinente - al pagamento delle rate del mutuo, nonché alla corresponsione delle spese di amministrazione e di IMU.
pagina 6 di 10
Per questi motivi
la domanda riconvenzionale deve essere rigettata.
A fronte del rigetto della domanda riconvenzionale, va vagliata unicamente la domanda attorea.
Essa è invece fondata e va accolta.
L'attore propone un'azione di ripetizione, che costituisce il rimedio giuridico per tutte le situazioni in cui un'attribuzione patrimoniale a favore di taluno sia stata eseguita senza una giustificata ragione giuridica. Presupposto per l'esperibilità dell'azione di ripetizione per indebito è la mancanza di una causa giustificatrice del pagamento e chi agisce in ripetizione ha l'onere di dimostrare di aver eseguito un pagamento indebito.
Sul punto, è noto che: “Nella ripetizione di indebito opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore il quale, quindi, è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi” (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 30713 del 27/11/2018).
L'attore ha dimostrato i pagamenti effettuati versando in atti gli estratti conto trimestrali dai quali si evincono i movimenti in uscita a copertura delle rate periodiche del mutuo acceso per l'acquisto dell'immobile (doc. 7); una dichiarazione a firma dell'amministratore pro tempore del caseggiato cui insiste l'immobile ove si legge che “dal 2006 al 2009, il sig. ha sostenuto spese Parte_1 straordinarie relative all'immobile di Via Edera 18 interno 4, per euro 2.901,86” cui sono allegati vari versamenti (doc. 8); nonché le ricevute degli F24 pagati a titolo di IMU (doc. 9).
Tali importi sono stati versati dopo l'omologa della separazione interamente da (che era Pt_1
cointestatario del contratto di mutuo) in forza dello specifico accordo tra i due ex coniugi, ma dopo la sentenza di divorzio, che ha travolto le precedenti statuizioni, ha continuato, pur non essendo più Pt_1
tenuto, a versare interamente le rate di mutuo (v. docc. 4, 5 e 6). È così venuta meno la causa giustificatrice del versamento delle rate di mutuo, causa giustificatrice che non vi era ab origine per quanto riguarda il versamento delle imposte, certamente spettante alla proprietaria. Per tale motivo ha esercitato nei confronti dell'ex moglie l'azione di ripetizione. Infatti, lo stesso ha richiesto sia Pt_1
il pagamento delle rate di mutuo versate dopo la sentenza di divorzio, sia delle imposte e delle spese di amministrazione straordinaria pagate nel corso degli anni. Circa queste ultime deve infatti considerarsi che il relativo pagamento è certamente a carico del proprietario del bene e non di colui che lo utilizza.
Ed infatti l'accordo di omologazione della separazione poneva a carico di solo il pagamento Pt_1 dell'intero mutuo senza nulla indicare circa le spese di mantenimento dell'immobile, a carico secondo gli ordinari criteri, del proprietario dell'immobile.
Il CTU nominato, al quale veniva demandato sia il compito di valutare l'indennità locativa
(come visto però non riconoscibile) sia di valutare i rapporti di debito credito tra le parti, considerando pagina 7 di 10 gli importi versati dall'attore a titolo di rate del mutuo e spese affrontate, esaminando le spese documentate da parte attrice, conteggiava nel modo che segue le spese richieste in restituzione relative a:
1. amministrazione del caseggiato (ordinarie e straordinarie) 2. rate del mutuo (documentate dal 2019 al 2022) 3. versamenti effettuati per l'IMU tramite modello F24. Circa le spese di amministrazione, il perito conferma che le spese di amministrazione straordinaria corrispondono all'importo agli atti, pari ad € 2.901,86. Quanto alle rate del mutuo, il CTU osserva che “trattandosi di mutuo a tasso variabile, non può essere quantificata una rata fissa mensile, dalla sommatoria dei versamenti documentati la scrivente rileva un TOTALE di € 16.168,13 che sarà considerata quale somma su cui calcolare il rapporto di debito /credito tra le parti, stante l'evidenza degli estratti conto prodotti. Si precisa all'uopo che la documentazione attestante i pagamenti è limitata agli atti da gennaio 2019 a Marzo
2022 compresi, e che alla data odierna non sono stati riscontrati aggiornamenti”, mentre circa le spese sostenute a titolo di IMU, non risulta condivisibile quanto considerato dal perito. Quest'ultimo, infatti affermava che “visionati attentamente i moduli F24 prodotti in copia, è emersa all'attenzione la diversità dei pagamenti in base ai codici tributo dichiarati. Questa precisazione è ritenuta doverosa in quanto vi è distinzione tra i codici tributo referenti l'abitazione principale (Codice Tributo 3958 e
3912) da quelli referenti altri fabbricati diversi dall'abitazione principale (Codice Tributo 3918 e
3919) in evidenza anche della nota proprietà di altro alloggio in capo al procedente. Atteso che si riconosce che la materia in questione esula dalle competenze della scrivente, è altresì certo che dai soli codici tributo non è possibile estrapolare evidenza dell'immobile cui fanno riferimento i diversi pagamenti. A tal fine occorrerebbe infatti risalire alle tabelle redatte dal professionista incaricato dei conteggi. Per quanto sopra evidenziato, la scrivente non avendo evidenza degli occorrenti dettagli dei pagamenti che consentano di estrapolare l'identità dell'immobile cui fanno riferimento, non può tener conto dei citati versamenti nel computo dei rapporti di debito /credito tra le parti”. Tuttavia, detto rilievo va disatteso, in quanto il pagamento dell'imposta sull'immobile di cui si discute risulta sia allegato, sia provato in causa a mezzo ricevute di cui al doc. 9 e ancor più risulta pacifico poiché non contestato da parte convenuta.
Non può essere ammessa la richiesta attorea di pagamento anche delle rate “nel frattempo periodicamente maturate” poiché trattasi di richiesta di condanna futura che si basa su di un dato eventuale ed ipotetico, ossia la corresponsione delle rate di mutuo (ed anzi, da quanto dichiarato dalla difesa della convenuta non risulta che abbia continuato a versare la rate, tanto che risulterebbe Pt_1 essere in corso una procedura esecutiva).
In conclusione
pagina 8 di 10 La domanda restitutoria dell'attorea va accolta e parte convenuta va condannata al pagamento della somma di euro 13.336,91 corrispondente a quanto da versato a titolo della quota spettante Pt_1
alla convenuta delle rate del mutuo (come conteggiate dalla CTU), di spese di amministrazione straordinaria e di IMU. Deve in proposito evidenziarsi come l'attore abbia richiesto nelle proprie conclusioni il riconoscimento della somma di “Euro 12.686,92 ovvero le maggiori o minor somme che verranno accertate in corso di causa”. E tale maggior somma è stata per l'appunto riconosciuta nella
CTU.
Su tale somma non possono essere riconosciuti gli interessi poichè non richiesti dalla parte e quindi in applicazione del principio più volte affermato dalla giurisprudenza ("In tema di obbligazioni pecuniarie, gli interessi - contrariamente a quanto avviene nell'ipotesi di somma di danaro dovuta a titolo di risarcimento del danno di cui essi integrano una componente necessaria, hanno fondamento autonomo rispetto al debito al quale accedono, sicché gli stessi - siano corrispettivi, compensativi o moratori - possono essere attribuiti, in applicazione degli artt. 99 e 112 cod. proc. civ., soltanto su espressa domanda della parte”. Sez. 2, Sentenza n. 4423 del 04/03/2004, v. anche
Sez. 2, Sentenza n. 18292 del 19/09/2016)
La domanda riconvenzionale della convenuta va, come sopra visto, rigettata.
Tenuto conto dell'esito della lite, le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte convenuta. Le spese di CTU vanno definitivamente poste a carico di entrambe le parti nella misura del cinquanta per cento ciascuna, essendo stata la ctu svolta nell'interesse di entrambe.
Nel caso di specie in difetto di prova di pattuizioni intercorse tra la parte vittoriosa ed il suo difensore;
tenuto conto del valore determinabile del decisum e degli effetti della decisione;
della complessità della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, nonché del pregio dell'opera prestata e dei complessivi risultati dei giudizi, le spese del giudizio vengono liquidate in applicazione dei parametri sotto indicati:
Competenza: Giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della Causa: Da € 5.201 a € 26.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 919,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.680,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.701,00
Compenso tabellare (valori medi) € 5.077,00
P.Q.M.
pagina 9 di 10 Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Patrizia Cazzato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. In accoglimento della domanda svolta da , condanna al pagamento, in Parte_1 Controparte_1 favore di , della somma pari ad euro 13.336,91; Parte_1
2. Rigetta la domanda formulata in via riconvenzionale da parte convenuta.
3. Condanna a rifondere a le spese di lite che liquida in € 5.077,00 per Controparte_1 Parte_1 compenso, oltre contributo unificato, spese esenti, 15% spese generali, IVA e CPA.
4. Pone le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura del cinquanta per cento ciascuna.
Genova, 20 febbraio 2025
La Giudice
dott.ssa Patrizia Cazzato
pagina 10 di 10