Sentenza 8 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/05/2025, n. 3587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3587 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Napoli, Dott. Maria Rosaria Elmino, a seguito dell'udienza di discussione dell'8.4.2025 ha emesso ai sensi dell'art. 429 cpc la seguente SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 23469/23 R.G.
TRA
C.F. rapp.ta e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Maria Afrodite Carotenuto, elett.te domiciliata presso il suo studio in Napoli alla Via G. Bonito n. 1
- Ricorrente – E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso, in virtù di CP_1 procura generale alle liti per atto notarile, dall'avv. Maria Sofia Lizzi elettivamente domiciliata in Napoli presso la sede di Via A. De CP_1
Gasperi ,55;
- Resistente – FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 23 giugno 2024 ha proposto, Parte_1 ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza per la nomina di consulente tecnico per la verifica preventiva della sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti le sue pretese alla totale e permanente inabilità insieme all'indennità di accompagnamento, come da domanda proposta in via amministrativa in data 16/06/2021 e conclusasi negativamente). Il CTU nominato in tale fase sommaria aveva concluso ritenendo che la ricorrente non era in possesso del requisito sanitario per l'accompagnamento. In seguito, l'istante aveva depositato dichiarazione di dissenso il 21/11/2023 contro le conclusioni del CTU, dott.ssa . Per_1
Con ricorso depositato il 13.12.2023 proponeva opposizione avverso le conclusioni negative del CTU circa la sussistenza del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento.
inoltre censurava la mancata considerazione, da parte del CTU, delle osservazioni medico legali svolte dal proprio CTP. Deduceva che, in ogni caso, la CTU di prime cure risultava errata e contraddittoria, poiché non aveva preso in considerazione l'intero quadro morboso dell'istante e chiedeva la rinnovazione delle operazioni peritali con nomina di un nuovo CTU. Si costituisce in giudizio l opponendosi alla chiesta rinnovazione e CP_1 concludendo per il rigetto della domanda. Veniva disposta nuova consulenza tecnica d'ufficio per l'approfondimento dei profili denunciati dalla ricorrente. All'esito del deposito dell'elaborato peritale, depositate altresì note di chiarimenti ed integrazione della CTU, la causa è stata decisa come da sentenza depositata in via telematica e letta in udienza.
Deve darsi atto del deposito di comunicazione di revoca del mandato al difensore costituito avv. Carotenuto in data 18.10.2024 (cfr. in atti); tuttavia nelle more non perveniva in cancelleria alcuna nomina in sostituzione del precedente procuratore, per cui ai sensi dell'art. 85 cpc, deve considerarsi sussistente proroga dello ius postulandi in capo al precedente difensore costituito.
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito enunciate. Il CTU nominato nella presente fase ha accertato che la ricorrente risulta affetta dalle seguenti patologie: “Broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) con insufficienza respiratoria, trattata con ossigenoterapia (OLT) al bisogno.- Epatopatia cronica da HCV con crioglobulinemia mista e poliartrite. -Glaucoma bilaterale, ipoacusia bilaterale protesizzata. - Insufficienza venosa cronica, osteoporosi diffusa e disturbo depressivo reattivo”. All'esito dell'esame della documentazione, alla raccolta dell'anamnesi ed alla visita della perizianda, l'ausiliare del Giudice ha così concluso: “.. avuto riguardo alle condizioni cliniche della in rapporto al Parte_1 riferimento normativo, mi sento di affermare - in tutta tranquillità ed in
Pag. 2 di 4 scienza e coscienza - che, nel caso di specie, non si ravvisano gli estremi per il riconoscimento del beneficio”. Tali conclusioni sono state giustificate dal rinvenimento, nella fattispecie, di un complessivo quadro clinico idoneo a determinare “difficoltà gravi, corrispondenti ad invalidità pari al 100%, come del resto riconosciuto dalla stessa Commissione medica ASL nella seduta del 3.12.2021”, senza tuttavia ricorrere le condizioni sanitarie per il riconoscimento della necessità di assistenza continua e/o della autonoma capacità deambulatoria, con la conseguente mancata ricorrenza dei requisiti clinici per l'indennità di accompagnamento.
Nelle note integrative depositate in data 30.1.2025, elaborate tenuto conto anche della ulteriore documentazione sanitaria depositata in corso di causa e formatasi in epoca successiva al deposito del ricorso, il consulente ha così concluso: “…Tale documentazione sanitaria non aggiunge nulla alle conclusioni già espresse: il quadro respiratorio è compensato e il quadro clinico nel suo insieme non condiziona in maniera significativa la vita relazionale e le capacità di svolgere gli atti quotidiani della vita della periziata, per cui, ribadisco, stando al dato clinico ed anche alla luce della ulteriore documentazione esaminata, che non si riconoscono gli estremi per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento” (cfr. in atti), confermando le conclusioni di cui all'elaborato peritale già depositato.
In definitiva il quadro patologico di cui risulta affetta la ricorrente, nel suo complesso comporta che sussistano i requisiti sanitari per considerare la stessa, soggetto ultrasessantacinquenne, affetta sicuramente da difficoltà gravi, senza tuttavia arrivare a delineare le condizioni sanitarie richieste dalla legge per l'erogazione della prestazione assistenziale (indennità di accompagnamento), non essendo tali condizioni tali da incidere sull'autonomia della stessa e da richiedere la continua, permanente necessità per l'istante di essere assistita da accompagnatore nello svolgimento della propria vita quotidiana. La valutazione globale circa il livello delle autonomie della perizianda risulta essere stata correttamente effettuata dal CTU, in quanto scrupolosa, dettagliata ed esaustiva e pienamente rispondente ai principi di scienza medica, comportando il mancato ricontro in capo alla stessa di una condizione continuativa di non autonomia nello svolgimento degli atti quotidiani di vita, e, di conseguenza, la mancanza delle condizioni di legge per il riconoscimento del diritto alla indennità di accompagnamento.
Pag. 3 di 4 Quanto alle spese del giudizio, si rileva che sia al ricorso per ATP che a quello in opposizione non è stata allegata la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. firmata dalla ricorrente. Per tale motivo le spese di lite vanno poste a carico della ricorrente, liquidando le stesse come da dispositivo, mentre quelle relative alla consulenza tecnica già sono state poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione reietta e/o disattesa, così provvede:
- Rigetta la domanda;
- Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 850,00 per compensi, oltre IVA CPA e rimborso spese forfettarie come per legge;
- pone le spese di consulenza, già liquidate come da separato decreto, a carico CP_ dell Napoli, 8 maggio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Maria Rosaria Elmino
Pag. 4 di 4