Ordinanza presidenziale 13 giugno 2023
Decreto cautelare 26 luglio 2023
Ordinanza cautelare 14 settembre 2023
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 23/02/2026, n. 3355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3355 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03355/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14162/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14162 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da Nacatur International Import Export S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Andrea Galvani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Ancona, piazza della Repubblica, 1/A;
contro
Ministero della Salute, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidenza del Consiglio dei Ministri – Conferenza Stato Regioni ed Unificata, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Regione Siciliana e Regione Abruzzo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Guido Locasciulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Tevere, 20;
Azienda Sanitaria Locale n. 1 Avezzano Sulmona L’Aquila, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Carlo Peretti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Alessandro Piccioli in Roma, via Pietro Tacchini, 7;
Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Giorgio Li Vigni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Palermo, via Pindemonte, 88;
Regione Friuli-Venezia Giulia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Daniela Iuri e Michela Delneri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’Avvocatura regionale in Trieste, piazza Unità d’Italia, 1;
Azienda USL Toscana Sud Est, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Gabriele Babbucci e Stefania Pianaccioli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’UOC Avvocatura in Arezzo, via Curtatone, 54;
Regione Emilia-Romagna, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Maria Rosaria Russo Valentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere Raffaello Sanzio, 5;
Regione Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Laura Simoncini e Antonella Rota, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Cristiano Bosin in Roma, viale delle Milizie, 34;
Regione Piemonte, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Gabriella Fusillo, Chiara Candiollo, Pier Carlo Maina, Giulietta Magliona e Maria Laura Piovano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Torino, corso Regina Margherita, 174;
Regione Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Sergio Fidanzia e Angelo Gigliola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Roma, piazzale delle Belle Arti, 6;
Regione Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Cristina Zampieri, Chiara Drago, Antonella Cusin, Bianca Peagno, Tito Munari, Francesco Zanlucchi, Luisa Londei e Giacomo Quarneti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Andrea Manzi in Roma, via Alberico II, 33;
Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, non costituita in giudizio;
nei confronti
Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania, Regione Lazio, Regione Liguria, Regione Lombardia, Regione Molise, Regione Puglia, Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato alla Salute della Regione Siciliana, Regione Umbria, Regione Autonoma Valle d’Aosta, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento, Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, Azienda Sanitaria Unica Regionale Marche e Syntesy S.r.l., non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
A) quanto al ricorso introduttivo
- del Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 06/07/2022 pubblicato in G.U. n. 216 del 15/09/2022, avente ad oggetto “ certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispostivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ” e relativi allegati;
- del Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 06/10/2022 avente ad oggetto “ adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei
provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ” pubblicato in G.U. 251 del 26/10/2022;
- della Circolare del Ministero della Salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413;
- degli atti delle Regioni e delle Province Autonome di ricognizione della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori, non conosciuti;
- dell’Accordo in sede di Conferenza Stato/Regioni/Provincie Autonome, relativo alla spesa per gli anni 2015-2016-2017-2018, Rep. 181/CSR del 7/11/2019;
- dell’intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 14/9/22 e dell’intesa raggiunta dalla Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome Rep. 213/CSR del 28/09/2022;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti;
B) quanto al ricorso per motivi aggiunti notificato in data 27 dicembre 2022 e depositato in data 29 dicembre 2022,
per l’annullamento
- del Decreto del Direttore del Dipartimento Salute della Regione Marche del 14/12/2022 n.52 avente ad oggetto “ Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216 ”, e dei relativi allegati;
- della nota della Regione Marche di avvio del procedimento del 14/11/2022 prot. 1407128 avente ad oggetto: “ comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 avente ad oggetto l'adozione del decreto del Direttore del Dipartimento Salute con il quale sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del d.l. 78/2015 ”;
- della nota della Regione Marche del 14/12/2022 prot. 14/12/2022 avente ad oggetto: “ Riscontro alla richiesta accesso Atti pay back Dispositivi Medici DM 6.7.2022. ” e dei relativi allegati;
- della Determina del Direttore Generale Asur n° 466 del 26 agosto 2019 avente ad oggetto: “ Decreto Legge 19 giugno 2015 n. 78, art. 9ter “razionalizzazione della spesa per beni e servizi dispositivi medici e farmaci commi 8 e 9 – ricognizione dispositivi medici anni 2015-2018”, con successiva rettifica n°706 del 14 novembre 2022 “Decreto Legge 19 giugno 2015 n. 78, art. 9ter “razionalizzazione della spesa per beni e servizi dispositivi medici e farmaci commi 8 e 9 – ricognizione dispositivi medici anni 2015- 2018-rettifica allegato determina DG 466/2019 ”, e dei relativi allegati;
- della Determina del Direttore Generale Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti delle Marche n° 708 del 21 agosto 2019 avente ad oggetto: “ Decreto Legge 19 giugno 2015 n. 78, art. 9ter “razionalizzazione della spesa per beni e servizi dispositivi medici e farmaci commi 8 e 9 – ricognizione dispositivi medici anni 2015-2018 ”, e dei relativi allegati;
- della Determina del Direttore Generale Azienda Ospedaliera Ospedali Riunti Marche Nord n° 481 del 22 agosto 2019 avente ad oggetto: “ ricognizione della spesa sostenuta per l'acquisto di dispositivi medici negli anni 2015-2018 ”, e dei relativi allegati;
- della Determina del Direttore Generale dell'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico INRCA Ancona n° 348 del 11 settembre 2019 avente ad oggetto: “ adempimento verifica ministeriale sull'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9ter commi 8 e 9 D.L. n. 78/2015 convertito con modificazioni dalla L. 125/2015- anni 2015, 2016, 2017, 2018 -Por Inrca Marche ” e dei relativi allegati;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti;
nonché per l’annullamento di tutti gli atti e provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo;
C) quanto al ricorso per motivi aggiunti presentato in data 10 gennaio 2023,
per l’annullamento
- della Determinazione Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dell’Igiene e Sanità dell'Assistenza Sociale n. 1356 prot. 26987 del 28/11/2022 e pubblicata sul portale istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna in data 29/11/2022 avente ad oggetto: “ Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015,
n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 21 ” e dei relativi allegati;
- della nota della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dell’Igiene e Sanità dell'Assistenza Sociale prot. n. 0027077 del 29/11/2022 comunicata a mezzo pec in pari data avente ad oggetto: “ Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute diconcerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. Modalità di pagamento ”;
- della Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda regionale della salute - ARES Sardegna n. 243 del 15/11/2022 avente ad oggetto “ Ripiano spesa dispositivi medici anni 2015-Legge 19 giugno 2015, n.78, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, come modificato 18, n. 145. Certificazione fatturato ” e dei relativi allegati;
- della Delibera NA TZ n. 1331 del 15/11/2022 e dei relativi allegati;
- della Delibera AOU Cagliari n. 1020 del 15/11/2022 e dei relativi allegati;
- della Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari – AOU Sassari n. 1044 del 15/11/2022 avente ad oggetto “ Certificazione del fatturato per singola azienda fornitrice di dispositivi medici per singolo anno 2015-2015-2017-2018 – Art. 9 ter, commi 8 e 9 del decreto legge 19 giugno 2015 n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015 n. 125 ” e dei relativi allegati;
- per quanto occorrer possa della Determinazione Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dell'Igiene e Sanità dell’Assistenza Sociale n. 1471 del 12/12/2022 di sospensione dell'efficacia della determina n. 1356 del 28/11/2022,
- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti;
nonché per l’annullamento degli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo;
D) quanto al ricorso per motivi aggiunti notificato in data 6 febbraio 2023 e depositato in data 20 febbraio 2023,
per l’annullamento
- dell’atto dirigenziale del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia n. 10 del 12/12/2022 pubblicato in data 12/12/2022, avente ad oggetto: “ art. 9 ter del DL 19/6/2015 n. 78 convertito in Legge con modificazioni dall'art. 1 co. 1 L. 6/8/2015 n. 125
– Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015 – 2016 – 2017 – 2018 ” e dei relativi allegati;
- della delibera ASL Bari DG n. 2188 del 14/11/2022;
- della delibera ASL Barletta – Andria – Trani DG n. 1586 DEL 14/11/2022;
- della delibera ASL Brindisi DG n. 2848 del 14/11/2022;
- della delibera ASL Foggia CS n. 680 del 14/11/2022;
- della delibera ASL Lecce CS n. 392 del 14/11/2022;
- della delibera ASL Taranto DG n. 2501 del 14/11/2022;
- della delibera dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti Foggia CS n. 596 del 14/11/2022;
- della delibera dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari DG n. 1148 del 14/11/2022;
- della delibera IRCCS De Bellis DG n. 565 del 14/11/2022;
- della delibera dell'Istituto Tumori Bari Giovanni Paolo II DG n. 619 del 14/11/2022;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti;
nonché per l’annullamento degli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo;
F) quanto al ricorso per motivi aggiunti notificato in data 7 febbraio 2023 e depositato in data 21 febbraio 2023,
per l’annullamento
- del decreto n. 24681 del 14/12/2022 pubblicato in data 14/12/2022 del Direttore Centrale della Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale della Regione Toscana avente ad oggetto “ Approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018, ai sensi dell’articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015 ” e dei relativi allegati;
- della deliberazione n. 1363 del 30/09/2019 del Direttore Generale dell'AUSL Toscana Centro;
- della deliberazione n. 769 del 05/09/2019 del Direttore Generale dell'AUSL Toscana Nord Ovest;
- della deliberazione n. 1020 del 16/09/2019 del direttore generale dell'AUSL Toscana Sud Est;
- della deliberazione n. 623 del 06/09/2019 del direttore generale dell'AOU Pisana;
- della deliberazione n. 740 del 30/08/2019 del direttore generale dell'AOU Senese;
- della deliberazione n. 643 del 16/09/2019 del direttore generale dell'AOU Careggi;
- della deliberazione n. 497 del 09/08/2019 del direttore generale dell'AOU Meyer;
- della deliberazione n. 386 del 27/09/2019 del direttore generale dell'ESTAR;
- della comunicazione di avvio del procedimento del 14/11/2022 del Direttore Centrale della Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale della Regione Toscana;
- della comunicazione del 18/11/2022 del Direttore Centrale della Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale della Regione Toscana di integrazione alla comunicazione di avvio;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti;
nonché per l’annullamento degli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo;
G) quanto al ricorso per motivi aggiunti notificato in data 7 febbraio 2023 e depositato in data 21 febbraio 2023,
per l’annullamento
- della determinazione n. DPF/121 del 13/12/2022 pubblicata il 14/12/2022 della Regione Abruzzo – Giunta Regionale – Dipartimento Sanità avente ad oggetto: “ DM 6/7/2022 “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015 – 2016 – 2017 – 2018 – Adempimenti Attuativi ” e dei relativi allegati;
- della determinazione direttoriale DPF/105 del 28/10/2022 del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo di istituzione di una Commissione per l’attuazione delle attività finalizzate al ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici;
- della comunicazione del 10/11/2022 del Dipartimento Sanità alle AASSLL della Regione Abruzzo;
- della relazione – nota prot. RA/0525691/22 del 12/12/2022 del Servizio programmazione economico – finanziaria e finanziamento del SSR del Dipartimento Sanità;
- della deliberazione del Direttore Generale della ASL 01 Avezzano – Sulmona – L’Aquila n. 1493 del 22/8/2019 recante: “ Certificazione costo dei dispositivi medici 2015-2016-2017-2018 ” - della deliberazione del Direttore Generale della ASL 01 Avezzano – Sulmona – L’Aquila n. 2110 del 14/11/2022 recante: “ Ricognizione fatturato dispositivi medici 2015 – 2018 art. 9 ter DL 78/15 modificato con L. 145/18 art. 1 co. 557 ”;
- della deliberazione del Direttore Generale della ASL 02 Lanciano – Vasto - Chieti n. 373 del 13/8/2019 recante: “ Adempimenti conseguenti all'art. 9 ter co. 8 e 9 del DL 78/15 convertito in L. 125/15 e s.m.i. - Certificazione del fatturato anni 2015-2016-2017-2018 per dispositivi medici ”;
- della deliberazione del Direttore Generale della ASL 02 Lanciano – Vasto – Chieti n. 1601 del 14/11/2022 recante: “ Ricognizione fatturato dispositivi medici 2015 – 2018 art. 9 ter DL 78/15 modificato con L. 145/18 art. 1 co. 557 ”;
- della deliberazione del Direttore Generale della ASL 03 Pescara n. 1043 del 22/8/2019 recante: “ Ricognizione fatturato dispositivi medici anni da 2015 – 2018 DL 78/2015 art. 9 co. 8 e 9 ” - della deliberazione del Direttore Generale della ASL 03 Pescara n. 1708 del 14/11/2022 recante: “ Ricognizione fatturato dispositivi medici 2015 – 2018 art. 9 ter DL 78/15 modificato con L. 145/18 art. 1 co. 557 ”;
- della deliberazione del Direttore Generale della ASL 04 Teramo n. 1513 del 22/8/2019 recante: “ Adempimenti conseguenti all'art. 9 ter co. 8 e 9 del DL 78/15 convertito in L. 125/15 e s.m.i. - Certificazione del fatturato anni 2015-2016-2017-2018 per dispositivi medici ”;
- della deliberazione del Direttore Generale della ASL 04 Teramo n. 1994 del 14/11/2022 recante: “ Ricognizione fatturato dispositivi medici 2015 – 2018 art. 9 ter DL 78/15 modificato con L. 145/18 art. 1 co. 557 ”;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti;
nonché per l’annullamento degli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo;
H) quanto al ricorso per motivi aggiunti notificato in data 7 febbraio 2023 e depositato in data 22 febbraio 2023,
per l’annullamento
- della determinazione n. 24300 del 12/12/2022 pubblicata in data 13/12/2022 della Direzione Generale Cura della Persona Salute e Welfare della Regione Emilia-Romagna avente ad oggetto l’individuazione delle aziende fornitrici di dispositivi medici e delle relative quote di ripiano dovute dalle medesime alla Regione Emilia-Romagna per ciascuno degli anni 2015-2016-2017-2018 ai sensi del co. 9 bis dell'art. 9 ter del DL 78/15 e dei relativi allegati;
- della nota della Regione Emilia-Romagna del 13/8/2019 prot. n. 0645107 di ricognizione per la verifica delle disposizioni di cui alla citata normativa;
- delle deliberazioni di individuazione e certificazione del fatturato relativo agli anni 2015-2016-2017-2018 per ogni singolo fornitore di dispositivi medici e precisamente: n. 284 del 06/09/2019 dell'Azienda Usl di Piacenza, n. 667 del 05/09/2019 dell’Azienda Usl di Parma, n. 334 del 20/09/2019 dell’Azienda Usl di Reggio Emilia, n. 267 del 06/09/2019 dell’Azienda Usl di Modena, n. 325 del 04/09/2019 dell’Azienda Usl di Bologna, n. 189 del 06/09/2019 dell’Azienda Usl di Imola, n. 183 del 06/09/2019 dell’Azienda Usl di Ferrara, n. 295 del 18/09/2019 dell’Azienda Usl della Romagna, n. 969 del 03/09/2019 dell’Azienda Ospedaliera di Parma, n. 333 del 19/09/2019 dell’Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia, n. 137 del 05/09/2019 dell’Azienda Ospedaliera di Modena, n. 212 del 04/09/2019 dell’Azienda Ospedaliera di Bologna, n. 202 del 05/09/2019 dell’Azienda Ospedaliera di Ferrara, n. 260 del 06/09/2019 dell’Istituto Ortopedico Rizzoli;
- della nota della Regione Emilia-Romagna del 25/9/2019 prot. 0722665 di trasmissione al Ministero della Salute;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti;
nonché per l’annullamento degli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo;
I) quanto al ricorso per motivi aggiunti notificato in data 7 febbraio 2023 e depositato in data 27 febbraio 2023,
per l’annullamento
- del decreto n. 29985 del 14/12/2022 del Direttore Centrale della Direzione Centrale Salute Politiche sociali e Disabilità della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia avente ad oggetto l’adozione del decreto di definizione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015-2016-2017-2018 ai sensi dell’art. 9 ter co. 9 bis del D.-L. 78/2015 e dei relativi allegati;
- dei decreti n. 634/19 e n. 696/19 dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (ASUITS) confluita in Azienda Sanitaria Universitaria IU NT (ASUGI);
- dei decreti n. 692/19 e nota prot. 18453/19 dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine (ASUIUD) confluita in Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC);
- dei decreti n. 441/19 e n. 187/19 dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 2 confluita per l’Area Bassa Friulana nell’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC) e per l’Area IU NT nell’Azienda Sanitaria Universitaria IU NT (ASUGI);
- del decreto n. 145/19 dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 trasformata in Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (ASFO);
- del decreto n. 376/19 dell’IRCCS Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (CRO);
- dei decreti n. 149/19, n. 130/19 e n. 101/19 dell’IRCCS Burlo Garofalo di Trieste (Burlo);
- delle note del 21/8/2019 prot. 16508 e del 13/9/2019 prot. 17827 dell’Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS);
- delle note del 17/9/2019 prot. 17999 e del 18/11/2019 prot. 22613 della Direzione Centrale Salute Politiche Sociali e Disabilità;
- della comunicazione di avvio del procedimento del 14/11/2022 prot. 239210 della Direzione Centrale Politiche Sociali e Disabilità della Regione Friuli;
- della nota della Regione Friuli-Venezia Giulia del 02/12/2022 prot. 309687 e nota del 12/12/2022 prot. 287466 e dei relativi prospetti;
- della nota della Regione Friuli-Venezia Giulia del 30/11/2022 prot. 280946;
- nota pec della Regione Friuli-Venezia Giulia del 19/12/2022 avente ad oggetto “Avviso pagoPA” e relativi allegati;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti;
nonché per l’annullamento degli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo;
J) quanto al ricorso per motivi aggiunti notificato in data 8 febbraio 2023 e depositato in data 28 febbraio 2023,
per l’annullamento
- del decreto del Direttore Generale - Dipartimento salute e servizi sociali della Regione Liguria – Giunta Regionale n. 7967/2022 del 14/12/2022 pubblicato in data 19/12/2022 avente ad oggetto: “ Ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015 – 2016 – 2017 – 2018 – Individuazione delle aziende fornitrici e dei relativi importi di ripiano ” e dei relativi allegati;
- della deliberazione del Direttore Generale della ASL 1 Sistema Sanitario Regione Liguria n. 719 del 14/8/2019;
- della deliberazione del Commissario Straordinario della ASL 2 Sistema Sanitario Regione Liguria n. 655 del 21/8/2019;
- della deliberazione del Direttore Generale della ASL 3 Sistema Sanitario Regione Liguria n. 397 del 23/8/2019;
- della deliberazione del Direttore Generale della ASL 4 Sistema Sanitario Regione Liguria n. 582 del 22/8/2019;
- della deliberazione del Commissario Straordinario della ASL 5 Sistema Sanitario Regione Liguria n. 45 del 22/8/2019;
- della deliberazione del Direttore Generale IRCCS Ospedale Policlinico San Martino n. 1338 del 29/8/2019;
- della deliberazione del Direttore Generale IRCCS G. Gaslini n. 672 del 26/8/2019;
- della nota a firma congiunta da parte del Direttore generale di A.Li.Sa. e del Direttore generale del Dipartimento Salute e Servizi Sociali, trasmessa all’Assessore alla Sanità con Prot. 2022-1426291 del 7/12/2022 ad oggetto “ Payback dispositivi medici. Ripiano anni 2015-2018 ”,
- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti;
nonché per l’annullamento degli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo;
K) quanto al ricorso per motivi aggiunti notificato in data 8 febbraio 2023 e depositato in data 28 febbraio 2023,
per l’annullamento
- della determina Dirigenziale Sanità e Welfare DD 2426/A1400A/2022 del 14/12/2022 pubblicata in data 15/12/2022 della Regione Piemonte avente ad oggetto “ Approvazione elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015 – 2016 – 2017 – 2018 ai sensi dell'art. 9 ter co. 9 bis del DL 78/15 convertito in L. 125/15 ” e dei relativi allegati;
- della comunicazione di avvio del procedimento del 24/11/2022 della Direzione Sanità;
- della comunicazione pec del 15/12/22 della Direzione Sanità;
- della deliberazione n. 596 del 28/08/2019 del direttore generale dell’AO Ordine Mauriziano di Torino e dei relativi allegati;
- deliberazione n. 404 del 27/08/2019 del direttore generale dell’AO S. Croce e Carle di Cuneo e dei relativi allegati;
- deliberazione n. 369 del 23/08/2019 del direttore generale dell’AO SS. Antonio e IA e SA IG di Alessandria e dei relativi allegati;
- deliberazione n. 1142 del 28/08/2019 del direttore generale dell’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino e dei relativi allegati;
- deliberazione n. 848 del 03/09/2019 del direttore generale dell’AOU Maggiore della Carità di Novara e dei relativi allegati;
- deliberazione n. 467 del 29/08/2019 del direttore generale dell’AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano e dei relativi allegati;
- deliberazione n. 586 del 30/08/2019 del direttore generale dell’ASL AL e dei relativi allegati;
-deliberazione n. 151 del 30/08/2019 del direttore generale dell’ASL AT e dei relativi allegati;
-deliberazione n. 388 del 26/08/2019 del direttore generale dell’ASL BI e dei relativi allegati;
-deliberazione n. 909 del 06/09/2019 del direttore generale dell’ASL Città di Torino e dei relativi allegati;
-deliberazione n. 361 del 29/08/2019 del direttore generale dell’ASL CN1 e dei relativi allegati;
-deliberazione n. 309 del 22/08/2019 del direttore generale dell’ASL CN2 e dei relativi allegati;
-deliberazione n. 320 del 28/08/2019 del direttore generale dell’ASL NO e dei relativi allegati;
-deliberazione n. 510 del 23/08/2019 del direttore generale dell’ASL TO3 e dei relativi allegati;
deliberazione n. 977 del 28/08/2019 del direttore generale dell’ASL TO4 e dei relativi allegati;
-deliberazione n. 806 del 28/08/2019 del direttore generale dell’ASL TO5 e dei relativi allegati;
-deliberazione n. 856 del 29/08/2019 del direttore generale dell'ASL VC e dei relativi allegati;
-deliberazione n. 701 del 04/09/2019 del direttore generale dell’ASL VCO e dei relativi allegati;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti;
nonché per l’annullamento degli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo;
L) quanto al ricorso per motivi aggiunti notificato in data 9 febbraio 2023 e depositato in data 1° marzo 2023,
per l’annullamento
- della Determinazione n. 13106 del 14/12/2022 pubblicata in data 14/12/2022 del Direttore della Direzione Regionale Salute e Welfare della Regione Umbria – Giunta Regionale, avente ad oggetto “ l’attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015-2016-2017-2018 ex art. 9 ter del D.L. 19/6/2015 n. 78 convertito in Legge dall'art. 1 co. 1 L. n. 125/2015, certificato ai sensi dell'art. 9 ter co. 8 D.L. cit ” e dei relativi allegati;
- della Delibera della Direzione Generale della ASL Umbria 1 n. 1118 del 14/11/2022;
- della Delibera della Direzione Generale della ASL Umbria 2 n. 1773 del 15/11/2022;
- della Delibera della Direzione Generale dell’Azienda Ospedaliera di Perugia n. 366 dell’11/11/2022;
- della Delibera della Direzione Generale dell'Azienda Ospedaliera di Terni n. 145 del 10/11/2022;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti;
nonché per l’annullamento degli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo;
M) quanto al ricorso per motivi aggiunti notificato in data 9 febbraio 2023 e depositato in data 2 marzo 2023,
per l’annullamento
- del provvedimento dirigenziale n. 8049 del 14/12/2022 pubblicata in data 15/12/2022 dell'Assessorato Sanità Salute e Politiche Sociali – Dipartimento Sanità e Salute della Regione Autonoma della Valle d’Aosta avente ad oggetto: “ Definizione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e attribuzione dei relativi importi da queste dovuti per il ripiano del superamento del tetto di spesa della Regione Autonoma Valle d’Aosta per gli anni 2015-2016-2017-2018 ” e dei relativi allegati;
- della deliberazione del Commissario dell’Azienda USL della Valle d’Aosta n. 313 del 26/8/2019;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti;
nonché per l’annullamento degli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo;
N) quanto al ricorso per motivi aggiunti notificato in data 9 febbraio 2023 e depositato in data 2 marzo 2023,
per l’annullamento
- del decreto del Direttore dell’Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto – Giunta Regionale n. 172 del 13/12/2022 pubblicato in data 14/12/2022 avente ad oggetto: “ articolo 9 ter co. 9 bis del D.L. 19/6/2015 n. 78 – ripartizione tra le aziende fornitrici di dispositivi medici degli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2016-2017-2018 certificato dal D.M. 6/7/2022 e dal D.M. 6/10/2022 – definizione dell'elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano e dei relativi importi ” e dei relativi allegati;
- della deliberazione dell’AZIENDA ULSS 1 DOLOMITI n.1398 del 13/12/2022;
- della deliberazione dell’AZIENDA ULSS 2 CA VI n. 2330 del 07/12/2022;
- della deliberazione dell’AZIENDA ULSS 3 SERENISSIMA n. 2076 del 12/12/2022;
- della deliberazione dell’AZIENDA ULSS 4 VENETO ORIENTALE N. 1138 del 9-12-2022;
- della deliberazione dell’AZIENDA ULSS 5 POLESANA n. 1488 del 07/12/2022;
- della deliberazione dell’AZIENDA ULSS 6 EUGANEA n. 826 del 12/12/2022;
- della deliberazione dell’AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA n. 2322 del 09/12/2022;
- della deliberazione dell’AZIENDA ULSS 8 BERICA n. 2001 del 07/12/2022;
- della deliberazione dell’AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA n. 1240 del 13/12/2022;
- della deliberazione dell’AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA n. 2560 del 09/12/2022;
- della deliberazione dell’AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA nr. 1176 del 12/12/2022;
- della deliberazione dell’ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO n. 1077 del 07/12/2022;
- della nota Area Sanità e Sociale prot. 544830 del 24/11/2022;
- della nota del 7/12/2022 della Azienda Zero prot. 34255;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti;
nonché per l’annullamento degli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo;
O) quanto al ricorso per motivi aggiunti notificato in data 9 febbraio 2023 e depositato in data 2 marzo 2023;
per l’annullamento
- del decreto dell’Assessorato della Salute - Dipartimento Pianificazione Strategica della Regione Siciliana n. 1247/22 del 13/12/2022 pubblicato in data 13/12/2022 avente ad oggetto “ Individuazione quota payback dei dispositivi medici per gli anni 2015 – 2016 – 2017 – 2018 ” e dei relativi allegati;
- delle note della Regione Sicilia del 16/9/2019 prot. n. 66228 e prot. n. 80494 del 23/12/2019 (non conosciute);
- delle deliberazioni adottate dalle Aziende del Sistema Sanitario Regionale di ricognizione della spesa sostenuta per l’acquisto di dispositivi medici negli anni 2015-2018 e di definizione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015-2018 e relative quantificazioni degli importi dovuti a titolo di payback (non conosciute);
- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti;
nonché per l’annullamento degli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo;
P) quanto al ricorso per motivi aggiunti notificato in data 6 aprile 2023 e depositato in data 3 maggio 2023,
per l’annullamento
- dell’atto dirigenziale del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia n. 1 del 08/02/2023 pubblicato in data 08/02/2023, avente ad oggetto: “ Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. – Presa d'atto degli aggiornamenti aziendali e ricalcolo degli oneri di riparto ” e dei relativi allegati;
- della Delibera D.G. ASL BRINDISI: n. 255 del 02/02/2023;
- della Delibera C.S. ASL LECCE n. 134 del 03/02/2023;
- della delibera ASL Bari DG n. 2188 del 14/11/2022;
- della delibera ASL Barletta – Andria – Trani DG n. 1586 DEL 14/11/2022;
- della delibera ASL Brindisi DG n. 2848 del 14/11/2022;
- della delibera ASL Foggia CS n. 680 del 14/11/2022;
- della delibera ASL Lecce CS n. 392 del 14/11/2022;
- della delibera ASL Taranto DG n. 2501 del 14/11/2022;
- della delibera dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti Foggia CS n. 596 del 14/11/2022;
- della delibera dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari DG n. 1148 del 14/11/2022;
- della delibera IRCCS De Bellis DG n. 565 del 14/11/2022;
- della delibera dell’Istituto Tumori Bari Giovanni Paolo II DG n. 619 del 14/11/2022;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti;
nonché per l’annullamento degli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo;
Q) quanto al ricorso per motivi aggiunti notificato in data 14 settembre 2023 e depositato in data 28 settembre 2023,
per l’annullamento
- della nota dell’Azienda Unitaria Sanitaria Locale di Reggio Emilia - USLRE Protocollo n. 2023/0076433 del 16/06/2023, avente ad oggetto: “ istanza di accesso agli atti in merito al Payback dispositivi medici – ns. prot. 61770/2023. Trasmissione documentazione ” e relativi allegati;
nonché per l’annullamento degli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo e con il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 22 febbraio 2023;
R) quanto al ricorso per motivi aggiunti notificato in data 19 ottobre 2023 e depositato in data 24 ottobre 2023,
per l’annullamento
- del decreto dell’Assessorato della Salute - Dipartimento Pianificazione Strategica della Regione Siciliana n. 741/2023 del 21/07/2023 avente ad oggetto “ Aggiornamento individuazione quota payback dei dispositivi medici per gli anni 2015 – 2016 – 2017 – 2018 ” e dei relativi allegati;
- della nota della Regione Sicilia del 12/06/2023 prot. n. 32784 (non conosciuta);
- dei dati certificati dalle singole Aziende ed Enti del SSR e relative note di trasmissione (non conosciute);
- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti;
nonché per l’annullamento degli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo e con il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 2 marzo 2023;
S) quanto al ricorso per motivi aggiunti notificato in data 23 ottobre 2023 e depositato in data 8 novembre 2023,
per l’annullamento
- della nota Prot. n 0023107/2023 dell’Istituto di Ricovero e Cura a carattere scientifico - INRCA del 25/07/2023, avente ad oggetto: “ Riscontro Vs PEC prot. C062-2023 -Payback dispositivi medici ” e relativi allegati;
nonché per l’annullamento degli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo e con il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 29 dicembre 2022;
T) quanto al ricorso per motivi aggiunti notificato in data 18 gennaio 2024 e depositato in data 29 gennaio 2024,
per l’annullamento
- della nota dell’Azienda Sanitaria Locale n. 4 di Teramo prot. n. 0095764/23 del 20/11/2023 avente ad oggetto “ Accoglimento istanza di revisione – Payback dispositivi medici (ex art. 9 ter, commi 9 e 9 bis, D.L. 78/2015) ” e relativi allegati;
nonché per l’annullamento degli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo e con il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 21 febbraio 2023;
U) quanto al ricorso per motivi aggiunti notificato in data 23 febbraio 2024 e depositato in data 6 marzo 2024,
per l’annullamento
- della nota della Regione Emilia-Romagna del 28/12/2023 prot. 1275676.U avente ad oggetto: “ Rideterminazione importo ripiano payback dispositivi medici – anni 2015/2018 ” in parte qua ;
- delle note delle Aziende Sanitarie: Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna IRCCS Istituto di Ricerca e di Cura a Carattere Scientifico, Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma, Azienda USL della Romagna, Azienda USL di Bologna, Azienda USL di Ferrara, Azienda USL di Reggio Emilia, di verifica e ricognizione del fatturato da considerare ai fini del calcolo delle somme dovute dalla ricorrente a titolo di payback , in parte qua (non conosciute);
nonché per l’annullamento degli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo, con il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 22 febbraio 2023 e con il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 28 settembre 2023;
V) quanto al ricorso per motivi aggiunti notificato 20 marzo 2025 e depositato in data 27 marzo 2025,
per l’annullamento
- della determinazione dirigenziale n. 25860 del 27/11/2024, conosciuta il 24/1/25, con la quale il Direttore della Direzione Generale Cura della Persona Salute e Welfare della Regione Emilia-Romagna ha deciso di ottemperare alla sentenza della Corte Costituzionale n. 139/24 del 22/07/2024 e di aggiornare, per le motivazioni riportate nel provvedimento, l'entità delle quote di ripiano che restano a carico delle singole aziende fornitrici di dispositivi medici a titolo di payback per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi della normativa attualmente vigente e dei relativi allegati e nella specie dell’allegato 1 recante l’elenco delle aziende fornitrici e le relative quote di ripiano dovute da quest’ultime alla Regione Emilia-Romagna;
- della nota prot. n. 73840 del 24/01/2025 con la quale la Direzione Generale Cura della Persona Salute e Welfare della Regione Emilia Romagna ha intimato ai singoli fornitori e tra questi alla Società Nacatur il pagamento degli importi di cui all’allegato 1 alla Determina n. 25860/24 nel termine di giorni trenta;
- della delibera n. 160 del 03/02/2025 della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna con la quale è stato differito al 31/12/2025 il termine ultimo per il pagamento delle quote payback in sostituzione del termine di trenta giorni di cui alle intimazioni già notificate alle imprese fornitrici in data 24/01/2025 e della relativa nota di trasmissione del 06/02/2025 prot.0121095.U;
nonché per l’annullamento degli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo, con il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 6 marzo 2024, con il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 22 febbraio 2023 e con il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 28 settembre 2023;
W) quanto al ricorso per motivi aggiunti notificato in data 26 giugno 2025 e depositato in data 10 luglio 2025,
per l’annullamento
- del Decreto del Direttore del Dipartimento Salute della Regione Marche n. 14 del 14/03/2025 avente ad oggetto: “ Ripiano superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale, anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ” e del relativo Allegato A avente ad oggetto “ Elenco Aziende Fornitrici di dispositivi medici e relativi importi di Ripiano ”, pubblicato per estremi sul BUR n. 38 del 28.4.2025;
nonché per l’annullamento degli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo e con il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 29 dicembre 2022.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Salute, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, della Regione Marche, della Regione Abruzzo, della Regione Piemonte, della Regione Toscana, della Regione Veneto, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Conferenza Stato Regioni ed Unificata, della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, della Regione Siciliana, della Regione Friuli-Venezia Giulia, della Regione Emilia-Romagna, della Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche, della ASL n. 1 Avezzano Sulmona L’Aquila, della Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo e della Azienda USL Toscana Sud Est;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 28 novembre 2025 il dott. LU FA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Premesso che con il ricorso introduttivo del presente giudizio la società ricorrente ha dato avvio a un complesso e articolato contenzioso avverso i provvedimenti con i quali è stata data attuazione al ripiano del superamento dei tetti regionali per la spesa dei dispositivi medici per gli anni dal 2015 al 2018, ai sensi dell’articolo 9- ter del d.-l. 19 giugno 2015, n. 78, recante “ Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali ”, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125;
Premesso, inoltre, che con ventidue ulteriori ricorsi per motivi aggiunti la società ricorrente ha impugnato gli atti e provvedimenti indicati in epigrafe, ossia i provvedimenti regionali applicativi di quelli impugnati con il ricorso introduttivo;
Rilevato che la società ricorrente, con memoria depositata in data 27 ottobre 2025 ha dedotto di aver “ provveduto, nel termine di legge, al versamento della quota di payback 2015-2018 da essa dovuta, nella percentuale ‘ridotta’ da ultimo definita del 25% come da L. 118/2025 ”, ritenendo che tale pagamento “ abbia fatto venir meno complessivamente l’interesse della ricorrente medesima alle impugnative proposte con il ricorso, e relativi motivi aggiunti […] che sono, pertanto, divenute improcedibili; ovvero rispetto ad essi si chiede che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere ”, con compensazione delle spese di lite;
Atteso che durante la discussione della causa tenutasi nel corso dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 28 novembre 2025, il patrono della società ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso e ciò è stato fatto debitamente constare nel verbale d’udienza;
Ritenuto, quindi, che alla luce di quanto dichiarato dalla società ricorrente nel corso dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 28 novembre 2025 e fatto constare nel relativo verbale, i ricorsi in esame debbano essere dichiarati improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi di quanto previsto dall’articolo 35, comma 1, lett. c) , c.p.a. Infatti, in caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del proposto gravame, il giudice amministrativo non può decidere la controversia nel merito, né procedere di ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, stante la vigenza del “ principio dispositivo in senso ampio, nel senso che parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d’atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere di ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso ” (cfr. Cons. Stato, sez. VII, sent. n. 4033 del 3 maggio 2024);
Ritenuto che le spese di lite possano essere integralmente compensate tra le parti, in ragione dell’avvenuta definizione in rito del giudizio e della complessità della vicenda contenziosa oggetto di trattazione,
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
LF EP RE, Presidente FF
LU FA, Referendario, Estensore
Caterina Luperto, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LU FA | LF EP RE |
IL SEGRETARIO