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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 26/09/2025, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1927/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice rel.
Dott.ssa Carla Venditti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1927/2025 promossa congiuntamente da:
rappresentato e difeso dagli Avvocati Parte_1 C.F._1
MORELLO LUISA e DI LUCCIA PAOLA MARIA
e da
, rappresentata e difesa dall'Avvocato BUGADA Parte_2 C.F._2
GIOVANNA
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. e , con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. personalmente Parte_1 Parte_2 sottoscritto e depositato in data 15/07/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione in ordine al figlio nato dalla loro unione in data Per_1
14.8.2021, alle seguenti condizioni:
1. Il minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 collocazione presso la residenza materna;
2. Il padre potrà tenere con sé il figlio andando a prenderlo presso la Per_1 residenza materna e ivi riaccompagnandolo:
2 - a fine settimana alternati dal venerdì: dall'uscita da scuola nel giorno di riposo del padre o;
entro le ore 20; alla domenica sera (da ottobre ad aprile lo riaccompagnerà entro le h.
19:00, da maggio a settembre entro le h. 21:00 e ciò in considerazione della stagione e delle giornate più lunghe. Si precisa che qualora il padre dovesse essere di turno la domenica pomeriggio le parti hanno concordato che: da ottobre ad aprile lo terrà a dormire anche la domenica per poi portarlo a scuola il lunedì mattina;
mentre da maggio a settembre lo riaccompagnerà entro le h. 22:00.
- fintantoché, il padre abiterà a Desio, un giorno infrasettimanale, coincidente con il giorno di riposo del Signor il padre prenderà il figlio all'uscita della scuola e lo Parte_1 riporterà a casa della madre entro le ore 21 del medesimo giorno;
- quando il padre si trasferirà in una località più vicina a San Giuliano Milanese, un giorno infrasettimanale, coincidente con il giorno di riposo dal lavoro del Signor lo Parte_1 stesso prenderà il minore la sera prima del giorno di riposo, pernotterà presso di lui e poi lo accompagnerà a scuola il giorno successivo e lo andrà a riprendere, per poi riportarlo a casa della madre in serata.
3. I genitori concordano che in caso di impegni lavorativi, gli stessi saranno liberi di affidare il minore alle cure dei nonni o di una baby-sitter di fiducia, il cui costo sarà ad esclusivo carico diretto del genitore che ne usufruirà. Concordano, inoltre, nel fatto che, qualora il minore fosse malato, lo stesso resterà presso il genitore ove si trova collocato, fino a completa guarigione. In tal caso l'altro genitore potrà in qualsiasi momento vedere e parlare in videochiamata con il figlio, salvo un minimo preavviso all'altro genitore.
4. Ciascun genitore si adopererà affinché venga sempre accolto in un ambiente Per_1 sereno e privo di tensioni o di rancore verso il genitore assente, affinché lo stesso non abbia ad assistere a litigi, commenti e/o valutazioni negative che abbiano oggetto la madre e/o il padre.
Le parti si impegnano, inoltre, a garantire che mantenga un rapporto e una Per_1 frequentazione stabile con i nonni e gli zii, paterni e materni, ed a permettere allo stesso, ogni volta che lui lo vorrà, di trascorrere del tempo con gli stessi.
5. I ricorrenti, riguardo alle vacanze scolastiche concordano quanto segue:
- VACANZE ESTIVE: nel mese di giugno, luglio e settembre, coincidenti con i periodi di chiusura della scuola, il minore potrà frequentare un campo estivo e/o oratorio estivo la cui scelta, ove non pubblica (che per Protocollo è a carico di entrambi per il 50% senza necessità di accordo), quanto alla struttura, verrà presa, di comune accordo, da entrambi i genitori, tenuto conto anche del costo del servizio. Fermo restando l'obbligo di corresponsione del mantenimento a carico del padre. Ciascun genitore terrà per un periodo di 2 Per_1
3 settimane consecutive presso la propria residenza, o presso altro luogo di vacanza, di cui il genitore sosterrà il costo di viaggio e soggiorno per . Tale periodo sarà concordato Per_1 tra i coniugi entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno, salvo diverso accordo.
Il padre durante le vacanze estive terrà con sé il figlio nel proprio giorno di riposo dalla sera prima del riposo, sino alla sera del giorno del riposo, curando il prelievo e l'accompagnamento presso la casa materna.
- VACANZE NATALIZIE E VACANZE PASQUALI:
- trascorrerà la sera della Vigilia di Natale e il giorno di Santo Stefano con il Per_1 papà; il giorno di Natale lo passerà con la mamma.
- Quanto alla festività di Capodanno, il minore trascorrerà il 31 dicembre con Per_1 un genitore e il primo gennaio con l'altro genitore, sempre ad anni alterni tra loro.
- trascorrerà il giorno di Pasqua con la mamma e il giorno di Pasquetta con il Per_1 papà. Fermo restando quanto sopra esposto, durante le predette vacanze scolastiche, il minore, starà presso ciascun genitore per un pari periodo, esemplificando dal 23 dicembre al 29 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro e così ad anni alterni
(parimenti per il periodo di vacanze scolastiche pasquali).
- RESTANTI FESTIVITÀ: Ognissanti, Immacolata, Carnevale, 25 Aprile, I° Maggio, 2
Giugno, e ogni altro giorno di festività nazionale, in cui è prevista la chiusura delle scuole, vigerà tra i genitori il principio dell'alternanza (se trascorrerà con il padre la festa Per_1 di Ognissanti, trascorrerà la successiva festività dell'Immacolata con la madre e così di seguito)
- I genitori, per i rispettivi periodi di permanenza con il minore, in concomitanza dei periodi di festività/vacanza scolastici potranno decidere di restare con il figlio presso le rispettive residenze, ovvero condurlo fuori, per visitare luoghi turistici, ovvero diverse città, altro. In tale ultima ipotesi, ciascun genitore, prima della partenza insieme al figlio, dovrà sempre comunicare all'altro, il luogo di destinazione e i recapiti telefonici, anche fissi, onde poter consentire all'altro genitore di poter rintracciare, in qualsiasi momento, il figlio o comunque dare la possibilità di effettuare una videochiamata. Le spese di viaggio e pernottamento fuori casa, oltre tutto il necessario, saranno a carico del genitore che condurrà con sé il minore. Le parti, inoltre, si impegnano, reciprocamente, nel caso in cui dovessero decidere di trascorrere, nei periodi di vacanza di rispettiva competenza, le ferie con il figlio e gli eventuali futuri nuovi compagni, di comunicarsi tale evenienza, con almeno un mese di preavviso e, in ogni caso, a tenere nella dovuta considerazione le osservazioni esposte dal figlio sulla questione. Nel caso in cui, infatti, dovesse riferire che non desidera la presenza Per_1 del nuovo e/o 4 della nuova compagna, il genitore in questione dovrà decidere di andare in vacanza solo con lui per poi organizzare liberamente un successivo viaggio con il rispettivo compagno e/o la compagna.
6. Il compleanno di , salvo diversa volontà, organizzazione ed impegni lavorativi Per_1 delle parti, verrà festeggiato ad anni alterni tra i genitori. In ogni caso è fatto salvo il diritto dell'altro di genitore di vedere il figlio in occasione del compleanno anche con una videochiamata. Per quanto riguarda eventuali altre ricorrenze (comunione, cresima, diciottesimo, laurea) i genitori si organizzeranno sentito il parere del minore, in maniera da garantire i festeggiamenti con ciascuna famiglia di origine.
7. Quanto a titolo di concorso al mantenimento ordinario di il Signor Per_1 corrisponderà la somma di € 200,00 a titolo di mantenimento. Si precisa che nel Parte_1 mantenimento diretto dovranno ritenersi comprese le seguenti voci di spesa:
- Vitto;
- mensa scolastica (in deroga, si rimanda al paragrafo che segue);
- Farmaci da banco;
- Contributi alle spese di abitazione (canoni di locazione, spese condominiali ordinarie, utenze, tributi)
- Materiale didattico e di cancelleria per la scuola, successivo al corredo di inizio anno;
- abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione;
Si precisa inoltre quanto segue:
- Il genitore non collocatario avrà cura di creare un minimo di corredo del cambio ordinario presso di sé; ma in ogni caso, qualora il minore pernotti con il padre per due o più notti consecutive, la madre consegnerà uno o due cambi ecc. (intesi come pantaloni maglietta e/o felpa, altro) in base al periodo di permanenza presso il padre. Cambi tutti che saranno restituiti alla madre puliti.
- Nel periodo di permanenza con il padre, qualora il minore stesse già assumendo una cura farmacologica, la madre consegnerà i medicinali in uso al padre
In deroga a quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Milano, le parti concordano che fintantoché il padre non avrà reperito un'abitazione (in locazione ovvero di proprietà) vicina all'abitazione del figlio, corrisponderà il 50% del costo della mensa scolastica. In punto la madre consentirà al padre l'accesso alla tessera per controllarne il relativo saldo.
8. Relativamente alle spese straordinarie, ciascun genitore si accollerà il 50% delle stesse, circa la tipologia e modalità di accordo si atterranno a quanto indicato dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Milano che si riporta.
5 SPESE STRAORDINARIE EROGABILI SENZA PREVENTIVO ACCORDO
Spese mediche da documentare a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc. se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale;
Spese scolastiche e di istruzione da documentare a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
Spese extrascolastiche da documentare a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
SPESE STRAORDINARIE EROGABILI CON IL PREVENTIVO ACCORDO
In via esemplificativa e non esaustiva.
Spese mediche da documentare
- a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
Spese scolastiche da documentare:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
Spese extrascolastiche da documentare:
a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia
6 e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
DOCUMENTAZIONE DELLA SPESA
Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità del consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo idonea documentazione.
MODALITÀ DI RICHIESTA E PRESTAZIONE DEL CONSENSO
La richiesta del consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno giorni 15 (quindici) –salvo urgenze- rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale deriva la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dall'attività.
Entro 7 (sette) giorni dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa s'intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni.
RICHIESTA DI RIMBORSO E MODALITÀ DI ADEMPIMENTO
I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza.
A tal fine, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta entro l'ultimo giorno del mese, anche con mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp) con i relativi giustificativi. Ciascun genitore dovrà poi rimborsare o conguagliare le eventuali differenze entro il giorno 15 del mese successivo. Il tutto salvo diverso accordo tra le parti.
In caso di spese superiori a euro 200,00 ciascuno dei genitori dovrà anticipare – e quindi a versare prima dell'erogazione – i relativi costi per la quota di sua spettanza.
BENEFICI FISCALI O ASSICURATIVI
L'assegno unico verrà percepito nella misura del 100% dalla GN . Parte_2
Le deduzioni per i figli a carico previste per legge (e spese di istruzione: mensa, scuola bus, gite scolastiche, corsi di lingua ecc;
le rette degli asili nido;
le spese universitarie;
le spese sanitarie;
le spese per attività sportive) saranno usufruite da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
Al fini della fruizione della deduzione le ricevute delle spese dovranno essere intestate al
7 minore e il pagamento diretto della spesa detraibile (e conseguente rimborso del 50% Per_1 dell'altro) avverrà con alternanza tra i genitori”.
9. I genitori si impegnano ad assumere, in accordo, le scelte relative all'istruzione ed alla vita sociale del figlio;
nonché le eventuali terapie di cure mediche specialistiche e non, a cui lo stesso necessiterà di essere sottoposto. Ognuno sarà libero di incontrare gli insegnanti del minore, e di riferire obbligatoriamente all'altro genitore l'esito dell'incontro. I genitori s'impegnano a fornire con solerzia alla scuola, tutte le autorizzazioni che l'Istituto richiederà nell'interesse del minore.
10. I genitori accordano il consenso al rilascio ed al rinnovo di tutti i documenti anche quelli validi per l'espatrio; tuttavia, i viaggi all'estero del figlio, dovranno essere decisi di comune accordo, di volta in volta.
11. Le parti si danno atto che le condizioni sopra esposte avranno efficacia fra di loro sin dalla firma del presente ricorso.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473-bis.51
III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
2. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
3. Compensa le spese di procedura tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura.
pagina 8 di 8 Così deciso in Lodi, il 26/09/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Dott.ssa Ada Cappello
pagina 9 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice rel.
Dott.ssa Carla Venditti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1927/2025 promossa congiuntamente da:
rappresentato e difeso dagli Avvocati Parte_1 C.F._1
MORELLO LUISA e DI LUCCIA PAOLA MARIA
e da
, rappresentata e difesa dall'Avvocato BUGADA Parte_2 C.F._2
GIOVANNA
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. e , con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. personalmente Parte_1 Parte_2 sottoscritto e depositato in data 15/07/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione in ordine al figlio nato dalla loro unione in data Per_1
14.8.2021, alle seguenti condizioni:
1. Il minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 collocazione presso la residenza materna;
2. Il padre potrà tenere con sé il figlio andando a prenderlo presso la Per_1 residenza materna e ivi riaccompagnandolo:
2 - a fine settimana alternati dal venerdì: dall'uscita da scuola nel giorno di riposo del padre o;
entro le ore 20; alla domenica sera (da ottobre ad aprile lo riaccompagnerà entro le h.
19:00, da maggio a settembre entro le h. 21:00 e ciò in considerazione della stagione e delle giornate più lunghe. Si precisa che qualora il padre dovesse essere di turno la domenica pomeriggio le parti hanno concordato che: da ottobre ad aprile lo terrà a dormire anche la domenica per poi portarlo a scuola il lunedì mattina;
mentre da maggio a settembre lo riaccompagnerà entro le h. 22:00.
- fintantoché, il padre abiterà a Desio, un giorno infrasettimanale, coincidente con il giorno di riposo del Signor il padre prenderà il figlio all'uscita della scuola e lo Parte_1 riporterà a casa della madre entro le ore 21 del medesimo giorno;
- quando il padre si trasferirà in una località più vicina a San Giuliano Milanese, un giorno infrasettimanale, coincidente con il giorno di riposo dal lavoro del Signor lo Parte_1 stesso prenderà il minore la sera prima del giorno di riposo, pernotterà presso di lui e poi lo accompagnerà a scuola il giorno successivo e lo andrà a riprendere, per poi riportarlo a casa della madre in serata.
3. I genitori concordano che in caso di impegni lavorativi, gli stessi saranno liberi di affidare il minore alle cure dei nonni o di una baby-sitter di fiducia, il cui costo sarà ad esclusivo carico diretto del genitore che ne usufruirà. Concordano, inoltre, nel fatto che, qualora il minore fosse malato, lo stesso resterà presso il genitore ove si trova collocato, fino a completa guarigione. In tal caso l'altro genitore potrà in qualsiasi momento vedere e parlare in videochiamata con il figlio, salvo un minimo preavviso all'altro genitore.
4. Ciascun genitore si adopererà affinché venga sempre accolto in un ambiente Per_1 sereno e privo di tensioni o di rancore verso il genitore assente, affinché lo stesso non abbia ad assistere a litigi, commenti e/o valutazioni negative che abbiano oggetto la madre e/o il padre.
Le parti si impegnano, inoltre, a garantire che mantenga un rapporto e una Per_1 frequentazione stabile con i nonni e gli zii, paterni e materni, ed a permettere allo stesso, ogni volta che lui lo vorrà, di trascorrere del tempo con gli stessi.
5. I ricorrenti, riguardo alle vacanze scolastiche concordano quanto segue:
- VACANZE ESTIVE: nel mese di giugno, luglio e settembre, coincidenti con i periodi di chiusura della scuola, il minore potrà frequentare un campo estivo e/o oratorio estivo la cui scelta, ove non pubblica (che per Protocollo è a carico di entrambi per il 50% senza necessità di accordo), quanto alla struttura, verrà presa, di comune accordo, da entrambi i genitori, tenuto conto anche del costo del servizio. Fermo restando l'obbligo di corresponsione del mantenimento a carico del padre. Ciascun genitore terrà per un periodo di 2 Per_1
3 settimane consecutive presso la propria residenza, o presso altro luogo di vacanza, di cui il genitore sosterrà il costo di viaggio e soggiorno per . Tale periodo sarà concordato Per_1 tra i coniugi entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno, salvo diverso accordo.
Il padre durante le vacanze estive terrà con sé il figlio nel proprio giorno di riposo dalla sera prima del riposo, sino alla sera del giorno del riposo, curando il prelievo e l'accompagnamento presso la casa materna.
- VACANZE NATALIZIE E VACANZE PASQUALI:
- trascorrerà la sera della Vigilia di Natale e il giorno di Santo Stefano con il Per_1 papà; il giorno di Natale lo passerà con la mamma.
- Quanto alla festività di Capodanno, il minore trascorrerà il 31 dicembre con Per_1 un genitore e il primo gennaio con l'altro genitore, sempre ad anni alterni tra loro.
- trascorrerà il giorno di Pasqua con la mamma e il giorno di Pasquetta con il Per_1 papà. Fermo restando quanto sopra esposto, durante le predette vacanze scolastiche, il minore, starà presso ciascun genitore per un pari periodo, esemplificando dal 23 dicembre al 29 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro e così ad anni alterni
(parimenti per il periodo di vacanze scolastiche pasquali).
- RESTANTI FESTIVITÀ: Ognissanti, Immacolata, Carnevale, 25 Aprile, I° Maggio, 2
Giugno, e ogni altro giorno di festività nazionale, in cui è prevista la chiusura delle scuole, vigerà tra i genitori il principio dell'alternanza (se trascorrerà con il padre la festa Per_1 di Ognissanti, trascorrerà la successiva festività dell'Immacolata con la madre e così di seguito)
- I genitori, per i rispettivi periodi di permanenza con il minore, in concomitanza dei periodi di festività/vacanza scolastici potranno decidere di restare con il figlio presso le rispettive residenze, ovvero condurlo fuori, per visitare luoghi turistici, ovvero diverse città, altro. In tale ultima ipotesi, ciascun genitore, prima della partenza insieme al figlio, dovrà sempre comunicare all'altro, il luogo di destinazione e i recapiti telefonici, anche fissi, onde poter consentire all'altro genitore di poter rintracciare, in qualsiasi momento, il figlio o comunque dare la possibilità di effettuare una videochiamata. Le spese di viaggio e pernottamento fuori casa, oltre tutto il necessario, saranno a carico del genitore che condurrà con sé il minore. Le parti, inoltre, si impegnano, reciprocamente, nel caso in cui dovessero decidere di trascorrere, nei periodi di vacanza di rispettiva competenza, le ferie con il figlio e gli eventuali futuri nuovi compagni, di comunicarsi tale evenienza, con almeno un mese di preavviso e, in ogni caso, a tenere nella dovuta considerazione le osservazioni esposte dal figlio sulla questione. Nel caso in cui, infatti, dovesse riferire che non desidera la presenza Per_1 del nuovo e/o 4 della nuova compagna, il genitore in questione dovrà decidere di andare in vacanza solo con lui per poi organizzare liberamente un successivo viaggio con il rispettivo compagno e/o la compagna.
6. Il compleanno di , salvo diversa volontà, organizzazione ed impegni lavorativi Per_1 delle parti, verrà festeggiato ad anni alterni tra i genitori. In ogni caso è fatto salvo il diritto dell'altro di genitore di vedere il figlio in occasione del compleanno anche con una videochiamata. Per quanto riguarda eventuali altre ricorrenze (comunione, cresima, diciottesimo, laurea) i genitori si organizzeranno sentito il parere del minore, in maniera da garantire i festeggiamenti con ciascuna famiglia di origine.
7. Quanto a titolo di concorso al mantenimento ordinario di il Signor Per_1 corrisponderà la somma di € 200,00 a titolo di mantenimento. Si precisa che nel Parte_1 mantenimento diretto dovranno ritenersi comprese le seguenti voci di spesa:
- Vitto;
- mensa scolastica (in deroga, si rimanda al paragrafo che segue);
- Farmaci da banco;
- Contributi alle spese di abitazione (canoni di locazione, spese condominiali ordinarie, utenze, tributi)
- Materiale didattico e di cancelleria per la scuola, successivo al corredo di inizio anno;
- abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione;
Si precisa inoltre quanto segue:
- Il genitore non collocatario avrà cura di creare un minimo di corredo del cambio ordinario presso di sé; ma in ogni caso, qualora il minore pernotti con il padre per due o più notti consecutive, la madre consegnerà uno o due cambi ecc. (intesi come pantaloni maglietta e/o felpa, altro) in base al periodo di permanenza presso il padre. Cambi tutti che saranno restituiti alla madre puliti.
- Nel periodo di permanenza con il padre, qualora il minore stesse già assumendo una cura farmacologica, la madre consegnerà i medicinali in uso al padre
In deroga a quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Milano, le parti concordano che fintantoché il padre non avrà reperito un'abitazione (in locazione ovvero di proprietà) vicina all'abitazione del figlio, corrisponderà il 50% del costo della mensa scolastica. In punto la madre consentirà al padre l'accesso alla tessera per controllarne il relativo saldo.
8. Relativamente alle spese straordinarie, ciascun genitore si accollerà il 50% delle stesse, circa la tipologia e modalità di accordo si atterranno a quanto indicato dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Milano che si riporta.
5 SPESE STRAORDINARIE EROGABILI SENZA PREVENTIVO ACCORDO
Spese mediche da documentare a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc. se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale;
Spese scolastiche e di istruzione da documentare a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
Spese extrascolastiche da documentare a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
SPESE STRAORDINARIE EROGABILI CON IL PREVENTIVO ACCORDO
In via esemplificativa e non esaustiva.
Spese mediche da documentare
- a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
Spese scolastiche da documentare:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
Spese extrascolastiche da documentare:
a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia
6 e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
DOCUMENTAZIONE DELLA SPESA
Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità del consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo idonea documentazione.
MODALITÀ DI RICHIESTA E PRESTAZIONE DEL CONSENSO
La richiesta del consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno giorni 15 (quindici) –salvo urgenze- rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale deriva la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dall'attività.
Entro 7 (sette) giorni dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa s'intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni.
RICHIESTA DI RIMBORSO E MODALITÀ DI ADEMPIMENTO
I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza.
A tal fine, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta entro l'ultimo giorno del mese, anche con mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp) con i relativi giustificativi. Ciascun genitore dovrà poi rimborsare o conguagliare le eventuali differenze entro il giorno 15 del mese successivo. Il tutto salvo diverso accordo tra le parti.
In caso di spese superiori a euro 200,00 ciascuno dei genitori dovrà anticipare – e quindi a versare prima dell'erogazione – i relativi costi per la quota di sua spettanza.
BENEFICI FISCALI O ASSICURATIVI
L'assegno unico verrà percepito nella misura del 100% dalla GN . Parte_2
Le deduzioni per i figli a carico previste per legge (e spese di istruzione: mensa, scuola bus, gite scolastiche, corsi di lingua ecc;
le rette degli asili nido;
le spese universitarie;
le spese sanitarie;
le spese per attività sportive) saranno usufruite da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
Al fini della fruizione della deduzione le ricevute delle spese dovranno essere intestate al
7 minore e il pagamento diretto della spesa detraibile (e conseguente rimborso del 50% Per_1 dell'altro) avverrà con alternanza tra i genitori”.
9. I genitori si impegnano ad assumere, in accordo, le scelte relative all'istruzione ed alla vita sociale del figlio;
nonché le eventuali terapie di cure mediche specialistiche e non, a cui lo stesso necessiterà di essere sottoposto. Ognuno sarà libero di incontrare gli insegnanti del minore, e di riferire obbligatoriamente all'altro genitore l'esito dell'incontro. I genitori s'impegnano a fornire con solerzia alla scuola, tutte le autorizzazioni che l'Istituto richiederà nell'interesse del minore.
10. I genitori accordano il consenso al rilascio ed al rinnovo di tutti i documenti anche quelli validi per l'espatrio; tuttavia, i viaggi all'estero del figlio, dovranno essere decisi di comune accordo, di volta in volta.
11. Le parti si danno atto che le condizioni sopra esposte avranno efficacia fra di loro sin dalla firma del presente ricorso.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473-bis.51
III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
2. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
3. Compensa le spese di procedura tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura.
pagina 8 di 8 Così deciso in Lodi, il 26/09/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Dott.ssa Ada Cappello
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