TRIB
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 23/12/2025, n. 1499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1499 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
RE A PU BBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario del Tribunale di Perugia Dott.ssa Alberta Balloni ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 508 del Ruolo Generale degli affari civili dell' anno 2025 promossa da:
Dott. Arch. Tes_1 , c.f. C.F._1
,nato il [...] a [...] ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Savina Caproni del Foro di Spoleto, c.f. con studio in 06034 Foligno (PG), Via dei Franceschi, n. 38, presso cuiC.F. 2 elegge domicilio e che autorizza a ricevere le comunicazioni ai seguenti indirizzi fax: P.IVA 1 e
PEC: Email_1
-RICORRENTE-
CONTRO
nato a [...] il [...], residente in [...](C.F.: C.F. 3 Dott. CP_1
rugia, alla Via Oberdan n. 27, rappresentato e difeso dall'Avv. AN AL (C.F.:
), presso lo studio del quale in Perugia, alla Via XX Settembre n. 86, elegge C.F._4
domicilio, giusta procura a margine della memoria di costituzione, il quale, ai sensi di legge, dichia- rava di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni al numero di fax 075.9372318, nonché all'in-
dirizzo di posta elettronica certificata Email_2
-RESISTENTE-
OGGETTO: Pagamento compensi professionali
CONCLUSIONI: Come all'udienza del 17.12.2025 ; riserva decisionale FATTO E DIRITTO
, c.f. nato il [...] a [...] ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv.
Con ricorso ex art.281 undecies c.p.c. del 11.2.2025, il Dott. Arch. Tes_1 C.F. 1
con studio in 06034 Foligno (PG), Via dei Savina Caproni del Foro di Spoleto, c.f.
Franceschi, n. 38, presso cui elegge domicilio e che autorizza a ricevere le comunicazioni ai seguenti indirizzi C.F._2 "
adiva l'intestata Giustizia nei confronti del fax: P.IVA 1 e PEC:
, c.f. nato il [...] a [...] ed ivi residente a[...]
Sig. C.F. 3CP_2
dan, n. 27 al fine di sentir "ACCERTARE E DICHIARARE che il resistente, c.f. CP_1
nato il [...] a [...] ed ivi residente a[...], risulta, ad oggi, C.F. 3
ancora debitore della somma pari ad Euro 23.726,09 € (oneri inclusi e già detratto l'acconto versato) per l'attività professionale svolta in suo favore da parte dell'Arch. Tes_1 c.f. C.F. 1 in و و
relazione all'immobile sito in Deruta, Località San Nicolò di Celle (PG), Via della Casaccia, n. 29, oltre le spese sostenute per la mediazione quantificate in Euro 190,32, ed oltre interessi dal dì del dovuto al saldo effettivo e rivalutazione come per Legge, ovvero, nella diversa somma minore e/o maggiore che il Giudice dovesse ritenere e, per l'effetto,
CP_1 , c.f. C.F. 3 nato il [...] a [...] ed 2) CONDANNARE, il resistente, ivi residente a[...], a versare, in favore del ricorrente, Arch. Tes_1 c.f.
, la somma pari ad Euro 23.726,09 € (oneri di Legge inclusi e già detratto l'acconto C.F. 1
versato), oltre le spese sostenute per la mediazione quantificate in Euro 190,32, (ex art. 91 c.p.c.; ex multis
Cass. Civ. 29 febbraio 2024 n. 5389) ed oltre interessi dal di del dovuto al saldo effettivo e rivalutazione come per Legge, ovvero, nella diversa somma minore e/o maggiore che il Giudice dovesse ritenere. Con vittoria di spese ed emolumenti di causa, ivi comprese le spese sostenute per la mediazione come su quantificate".
Asseriva il ricorrente che, dal 2005 al 2011, prestava attività professionale in favore di CP_1 relati- vamente all'edificio ad uso abitativo del complesso rurale di proprietà del resistente e sito in Deruta, Località
San Niccolò di Celle, Via della Casaccia, n. 29 (Perugia) e che il lavoro svolto dal ricorrente, in favore del
CP_1 era consistito nelle seguenti attività:
1) rilievo sul posto degli edifici esistenti non essendo disponibile una documentazione grafica preesistente;
2) restituzione grafica dello stato attuale comprensiva di planimetrie, piante, prospetti e sezioni;
3) elaborazione del primo progetto di ristrutturazione del fabbricato principale comprensivo di elaborati grafici e computo metrico estimativo per un importo lavori di € 500.000,00 circa;
4) elaborazione del progetto di recupero degli annessi comprensivo di elaborati grafici e computo metrico estimativo per un importo lavori di € 174.000,00 circa;
5) molteplici rielaborazioni del progetto relativo all'edificio principale con conseguente adeguamento del com- puto metrico estimativo (come da;
6) predisposizione della pratica per la richiesta del permesso di costruire compresa la redazione di relazioni tecniche, ulteriore computo metrico estimativo ad "hoc" per la determinazione del contributo di costruzione ecc...
All'esecuzione di tale progetto, asseriva il ricorrente, collaboravano anche altri professionisti, tutti incaricati dal CP_1 : l'Ing. per le verifiche e la progettazione termotecnica;
il Geometra CP_3Persona_1
, per l'ese-
[...], per le prestazioni topografiche e gli aggiornamenti catastali;
il Geometra Controparte_4 per l'otteni- cuzione dei rilievi e per la produzione degli elaborati grafici. il Geologo Dr. Controparte_5 mento del parere sullo scarico delle acque e per l'istruttoria della pratica edilizia relativa al rilascio del per- messo di costruire per la ristrutturazione e quindi, in applicazione del tariffario ex D.M. 17 giugno 2016, D.
Lgs 50/2016, D.M. 143 del 31 ottobre 2013, per la determinazione dei compensi degli Architetti ed Ingegneri, il compenso professionale spettante al ricorrente risultava così determinato: FASI PRESTAZIONALI Corri-
spettivo:a.I) DEFINIZIONE DELLE PREMESSE E FATTIBILITA' €1.209,39,a.II) STIME E VALUTA-
ZIONI €.4.837,58,al. PROGETTO DI FATTIBILITA' €.6.046,98, a2. PROGETTO AUTORIZZATIVO €
5.081,15,AMMONTARE COMPLESSIVO DEL COMPENSO € 17.175,10.
Considerate altre prestazioni dettagliatamente elencate nell'atto introduttivo e qui da intendersi riportate, l'im- porto complessivo asseritamente dovuto al ricorrente dal resistente ammontava ad €. 24.726,10, somma da cui occorreva detrarre euro 1.000,01 (oneri di Legge inclusi) versati, a titolo di acconto, dal secondo per l'at- tività professionale suddetta e come risultava dalla fattura n. 3/10 del 9/3/2010 così che, le spettanze maturate dal ricorrente risultavano pari ad euro 23.726,09 (24.726,10 – 1.000,01 = 23.726,09).
Continuava il ricorrente riferendo che, dopo aver versato l'acconto di cui sopra, il CP_1 ometteva di pagare la parcella del professionista, risultando vane e plurime richieste di pagamento per le vie brevi ed a mezzo Tes mails inviate in data 08/04/2013, 11/03/2014 e 07/05/2015, dall'Architetto al resistente per tentare di risolvere bonariamente la vicenda, come infruttuosa risultava la diffida e messa in mora trasmessa, a mezzo pec in data 07/12/2023 dal legale dello stesso. Il ricorrente tentava di addivenire ad una conciliazione instau- rando, giusta istanza del 14/03/2024, anche il procedimento di mediazione conclusosi, però, con esito negativo a seguito della mancata adesione della controparte e da qui l'instaurarsi del presente giudizio con le rassegnate conclusioni..
Con ordinanza del 14.2.2025 ex art. .281 undecies e art.281 duodecies c.p.c. il Giudice disponeva l'udienza del 7.5.2025 per la comparizione delle parti e concedeva termine al convenuto resistente per la sua costituzione e al ricorrente per la notifica del ricorso e decreto come da detto provvedimento.
(C.F.: C.F. 3Con comparsa del 18.4.2025 si costituiva in giudizio Il Dott. CP_1 nato a [...] il [...], residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv.
AN AL (C.F.: ), presso lo studio del quale in Perugia, alla Via XX SettembreC.F._4
n. 86, elegge domicilio, giusta procura a margine del detto atto il quale, ai sensi di legge, dichiarava di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni al numero di fax 075.9372318, nonché all'indirizzo di posta elettro- nica certificata il quale contestava quanto ex adverso asserito e richie-Email_2
sto ed affermava che il ricorrente, avendo ricevuto, nell'anno 2005 un incarico verbale dal proprio amico Sig. CP_1 per la predisposizione di un progetto per la ristrutturazione edilizia di un proprio immobile, ubicato in Deruta (PG), alla Loc. San Niccolò di Celle, Via della Casaccia n. 29, portava a compimento il proprio mandato professionale nel 2011, con presentazione di apposito permesso presso il Comune di Peru- gia, per cui riceveva dal committente il pagamento di ogni corrispettivo in quanto, sosteneva .il resistente, nello stesso anno di conclusione dell'incarico,2011,egli provvedeva ad estinguere ogni proprio debito corri- spettivo, versando all'Arch. Tes_1 l'importo di €.24.726,10, a titolo di compensi richiesti per tutta l'at- tività prestata dal professionista con riferimento al detto progetto di ristrutturazione, del quale non acquisiva ricevuta stante l'amicizia con il ricorrente. Dopo oltre 11 anni dal compimento delle prestazioni professionali e dal loro saldo, asseriva ancora il resistente,il ricorrente, per la prima volta con comunicazione via pec datata
07.12.2023, sosteneva, a mezzo procuratore, la sussistenza di non meglio precisati ed alquanto improbabili crediti professionali, per le suddette prestazioni professionali, peraltro già conclusesi nell'anno 2011 ed che il resistente affermava essere estinte per l'integrale pagamento delle stesse da parte sua;
seguiva apposito carteg- gio epistolare, all'esito del quale il resistente contestava la sussistenza di qualsivoglia debito nei confronti del ricorrente, per aver già corrisposto allo stesso ogni compenso al momento della conclusione del rapporto, così che concludeva come segue: "In via principale: Ai sensi e per gli effetti previsti dagli artt. 2956 n.
2. e 2957
c.c., previo accertamento circa l'avvenuta estinzione dell'azionato credito da prestazioni professionali, per avvenuto pagamento delle stesse al termine del relativo incarico avvenuto nel 2011, rigettare ogni avversa domanda;
In ogni caso: Rigettare ogni avversa domanda, in quanto palesemente infondata;
Dichiarare il Dott. non tenuto al versamento di alcun corrispettivo in favore dell'Arch.CP_1 Tes_1 per i titoli dedotti in giudizio, stante l'intervenuta prescrizione presuntiva del credito;
Condannare ex art. 96 c.p.c. l'Arch.
Tes_1 al ristoro di tutti i pregiudizi cagionati all'attrice a seguito della lite temerariamente promossa” con vittoria di anticipazioni, spese generali e compensi professionali.
All'udienza del 7.5.2025 il Giudice riservava la decisione in merito alle richieste delle parti, che assumeva con ordinanza del giorno 8.5.2025 ammettendo l'interrogatorio formale del resistente Dr. CP_1 e fissando per l'espletamento l'udienza del 23.7.2025, all'esito del quale fissava udienza di discussione per il giorno
5.11.2025 con termine di trenta giorni per il deposito di memorie conclusive e repliche, udienza da svolgersi in trattazione scritta.
Con ordinanza emessa in detta data, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta di entrambe le parti, il Giudice fissava per discussione l'udienza del 17.12.2025, svolta in trattazione scritta e quindi, preso atto del deposito delle note sostitutive di udienza con le quali le parti rassegnavano le rispettive conclusioni, riservava la decisione.
Con il presente giudizio parte ricorrente chiede il pagamento del compenso per l'attività professionale svolta in favore del resistente,come da questi affermato e confermato dal ricorrente, dal dal 2005 al 2011, relativa- mente all'edificio ad uso abitativo del complesso rurale di proprietà del resistente e sito in Deruta, Località
San Niccolò di Celle, Via della Casaccia, n. 29,attività professionale consistita in varie attività e alla quale hanno collaborato anche altri professionisti. Come sostenuto dal ricorrente e confermato dal resistente, anche in sede di interrogatorio formale allo stesso deferito, l'incarico, stante il rapporto di amicizia intercorrente da lunga data tra le parti,non era stato forma- lizzato in forma scritta, come non erano state rilasciate ricevute dell'asserito, dal resistente, pagamento dell'in- tero compenso preteso dal ricorrente per l'opera eseguita, ad esclusione della somma di €.1.000,00 portata dall'unica fattura prodotta in questa sede dal ricorrente, emessa nei confronti del resistente in data 9.3.2010 con la causale "Acconto sugli onorari e spese vive per rilievo architettonico edifici rurali posti in Loc. San
Nicolò di Celle Comune di Deruta(PG) posti su area distinta al NCT al Foglio 2 part. 153".
Come sancito ormai da costante giurisprudenza, nel giudizio attivato da un professionista per l'accertamento del compenso dovutogli per le prestazioni eseguite in favore del cliente, presupposto essenziale dell'esistenza di un rapporto di prestazione d'opera professionale è l'avvenuto conferimento dell'incarico, qualsiasi forma idonea a manifestare la volontà di avvalersi della sua opera. La prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico e dell'effettivo svolgimento delle attività incombe sul professionista e tale onere probatorio non può dirsi as- solto con la sola produzione della parcella unilateralmente predisposta, essendo questa priva di rilevanza pro- batoria nell'ordinario giudizio di cognizione. La dimostrazione dell'avvenuto conferimento dell'incarico può essere offerta dall'attore con ogni mezzo, anche mediante presunzioni e al giudicante del merito spetta valutare nel caso concreto se tale prova possa o meno ritenersi fornita, sottraendosi il risultato a sindacato di legittimità, nell'ipotesi in cui sia adeguatamente e coerentemente motivato ( Tribunale Grosseto, 21/01/2025, n. 71
Tribunale sez. II - Catanzaro, 19/01/2024, n. 107)
A fronte della domanda di pagamento del compenso per l'attività professionale prestata in favore del resistente introduttiva del presente giudizio con ricorso del 11.2.2025, parte resistente sostiene che “il Dott. Arch. Tes_1
[...] avendo nell'anno 2005 ricevuto un incarico verbale dal proprio amico Sig. CP_1 per la predi- sposizione di un progetto per la ristrutturazione edilizia di un proprio immobile, ubicato in Deruta (PG), alla
Loc. San Niccolò di Celle, Via della Casaccia n. 29, portava a compimento il proprio mandato professionale nel 2011, con la presentazione di apposito permesso presso il Comune di Perugia, per cui riceveva dal committente il pagamento di ogni corri- spettivo. Nello stesso anno di conclusione dell'incarico (2011), infatti, il resistente provvedeva ad estinguere ogni proprio debito corrispettivo, versando all'Arch. Tes_1 l'importo di € 24.726,10, a titolo di compensi richiesti per tutta l'attività prestata dal professionista con riferimento al sovra menzionato progetto di ristrut- turazione" ed ancora che “In considerazione della profonda amicizia che aveva sempre legato le parti, come il professionista si era fidato dell'amico senza necessità di formalizzare per iscritto il relativo in carico, così il cliente riponeva fiducia nell'attore senza mai conseguire alcuna ricevuta di pagamento” (v.memoria di costitu- zione), eccependo che alla fattispecie per cui è causa fossero applicabili gli 2956 n. 2, e 2957c.c...e che i documenti prodotti da controparte al n.6 delle proprie allegazioni non erano stati mai dallo stesso ricevuti, essendo stati inviati ad una casella di posta elettronica ormai dismessa da tempo dal resistente,
Va rilevato che, in effetti, dette e. mail, aventi data 16.6.2011,11.3,2014,8.4.2013 e 7.5.2015, hanno un contenuto generico, non contengono alcuna diffida di pagamento di prestazioni professionali riferibili alla ristrutturazione dell'immobile di parte resistente da parte del ricorrente ma solo accenni "al nostro discorso" nella mail del 7.5.2015 e sempre a tale "discorso" e alla richiesta di un acconto nella mail del 8.4.2013. La
Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 25131 del 19 settembre 2024 ha affermato che, in merito al valore da attribuire alle comunicazioni inviate mediante posta elettronica semplice, sottoscritto con firma "semplice", questa è un documento informatico ai sensi dell'art. 2712 c.c. e se ne sono contestati la provenienza od il contenuto, il Giudice non può espungere quel documento dal novero delle prove utilizzabili, ma deve valutarlo in una con tutti gli altri elementi disponibili e tenendo conto delle sue caratteristiche intrinseche di sicurezza, integrità, immodificabilità (da Cass. n. 14046 del 2024) e quindi la mail semplice è un documento informatico scritto che entra nel processo e che deve essere valutato dal Giudice. Quanto alla ricezione delle comunicazioni a mezzo mail, si è più volte affermato che il titolare dell'indirizzo mail ne è responsabile, nel senso che non può limitarsi a negare di aver mai ricevuto la comunicazione, ma deve controllare che la ricezione della posta non sia bloccata e che i messaggi non siano finiti nella spam, rimanendo nella sua responsabilità la mancata conoscenza di un messaggio che gli sia stato regolarmente inviato e del quale non abbia preso conoscenza per il malfunzionamento della sua casella di posta elettronica o perché finito nella spam o per altri motivi che è onere del ricevente dimostrare. A voler tutto concedere, nel presene caso, l'ultima data portata dalle mail prodotte da parte ricorrente è quella del 7.5.2015 nella quale si legge "Ciao CP_1 come va? Quando possiamo parlare del nostro discorso? Ciao a presto" e avendo fatto preliminare ed espresso riferimento, parte resistente, agli art.2956 e 2957 c.c,e quindi al fatto di aver interamente corrisposto l'intero dovuto al ricorrente per l'attività professionale svolta in suo favore affermando, rispondendo sul cap.n.3 dell'interrogatorio formale allo stesso deferito “In realtà nell'arco tem- porale di cui anche ai precedenti capitoli ho versato all'Arch. in contanti una serie di acconti e alla fine del Tes
2011 lo stesso mi disse che per il saldo finale mancavano circa 3 0 4 mila euro che io ho corrisposto prima
Tes_ della fine del 2011 e con tale somma ho corrisposto al circa €.25.000,00 "(v.verb.ud, 23.7.2025),lo stesso ha sollevato l'eccezione di intervenuta prescrizione presuntiva del compenso dovuto al professionista che è di tre anni, decorrenti dal compimento della prestazione della quale si chiede il pagamento(art.2956 n.2 c.c. e art.2957 1° comma c.c.).
Posto che la prescrizione estintiva fa estinguere completamente il diritto del creditore se non viene esercitato per un lungo periodo,10 anni per un credito contrattuale e che dopo quel tempo, il diritto non esiste più legal- mente, nel senso che non può essere più esercitato ed azionato, invece la prescrizione presuntiva non estingue il diritto del creditore, ma crea una presunzione legale che il debito sia stato pagato. In pratica, la legge, tra- scorso un breve periodo, presume che sia stato già pagato quel tipo specifico di debito, data la natura del rap- porto, così che la prescrizione presuntiva opera sul piano della prova: non cancella il diritto, ma rende estre- mamente difficile per il creditore dimostrare di non essere stato pagato dopo breve termine previsto dalla legge (Cass. Civ. S.U, n. 25442 del 29.8.2023).in quanto la prescrizione presuntiva presuppone l'estin- zione di determinati diritti dopo un periodo di tempo specifico, senza che ciò comporti necessariamente la loro effettiva estinzione e il creditore ha la possibilità di dimostrare che il debito non è stato effettiva- mente soddisfatto con un unico mezzo di prova che è il giuramento del debitore, il giuramento decisorio, allorchè il creditore chiede al Giudice di far giurare il debitore in merito se abbia pagato o meno quel debito specifico.
Ancora, la Giurisprudenza afferma che la dichiarazione di avvenuto pagamento del debito, anche senza spe- cificazione dei dettagli, è qualificabile come eccezione di prescrizione presuntiva ex art. 2956 c.c., posto che essa conferma l'avvenuto pagamento e non costituisce una contestazione dell'obbligazione. Al contrario la contestazione di avvenuto pagamento o la negazione dell'obbligazione non sono compatibili con la prescri- zione presuntiva, che poggia sulla presunzione legale dell'estinzione del debito con il decorrere del termine previsto. (Cassazione civile sez. II - 16/01/2025, n. 1057) e come già detto.il riparto dell'onere probatorio in tema di prescrizione presuntiva si atteggia in modo tale che il debitore deve provare il decorso del termine previsto dalla legge, laddove il creditore ha l'onere di dimostrare la mancata soddisfazione del credito, tale prova può essere fornita, come sopra evidenziato, soltanto con il deferimento del giuramento decisorio al debi- tore, o avvalendosi dell'ammissione, fatta in giudizio sempre dal debitore, che l'obbligazione non è stata estinta.
/Tribunale Termini Imerese, 14/03/2023, n. 290) e il dies a quo, ossia quello da cui inizia a calcolarsi il
-
termine triennale, di regola, è il giorno da quando il credito è esigibile che, per i professionisti, scatta da quando l'opera professionale viene ultimata, salvo diversa previsione nel contratto professionale, che potrebbe preve- dere pagamenti con termini diversi, ad esempio con anticipi o a stati di avanzamento dell'attività..
Nel caso di specie: non sussiste incarico professionale conferito dal resistente al ricorrente in forma scritta, non sussistono ricevute di pagamento delle prestazioni eseguite, non esistono formali e dettagliate richieste si pagamento delle stesse nei tre anni successivi il compimento della prestazione, 2011, da quanto affermato da CP parte ricorrente e dalla documentazione dallo stesso prodotta e confermato da resistente l'incarico pro- fessionale conferito è iniziato nel 2005-2007, anno di redazione del Computo Metrico relativo ai lavori di ristrutturazione e concluso in data 14.12.2010, in cui è stato emesso dal Comune di Deruta il "Permesso a
Costruire" relativo alla più volte citata ristrutturazione dell'immobile del resistente il quale, rispondendo a domanda in sede di interrogatorio formale ha asserito: "Preciso che dopo il ritiro del permesso a costruire non sono più andato avanti con i lavori ed ho restituito il documento al Comune".
A questo punto: parte resistente ha legittimamente sollevato l'eccezione di prescrizione presuntiva del credito fatto valere da parte ricorrente avendo sostenuto di aver interamente corrisposto quanto preteso per la presta- zione professionale da questi svolta in suo favore nel 2011, della quale il ricorrente non ha fornito né quietanze né fatture, né specifiche intimazioni di pagamento delle somme pretese per l'attività svolta dal 2010 al 2011 e ciò, per la prima volta, alla data della diffida inviata dal proprio legale al resistente a mezzo pec in data
07/12/2023 ed ancora sino all'istaurarsi del procedimento di mediazione e all'instaurarsi del presente giudizio, non ha prodotto documenti o prove indiziarie circa entità, tempi e modalità di pagamento dei professionisti che avrebbero collaborato all'espletamento dell'incarico professionale conferito al ricorrente dal resistente e soprattutto, non avendo, il ricorrente deferito al resistente il giuramento decisorio in merito all'asserito ed avvenuto pagamento, da parte dello stesso del corrispettivo preteso, sono decorsi i tre anni previsi dall'art. 2956
n.
2.c.c.per il compimento della prescrizione presuntiva decorrente,quale dies a quo,dal 2010-2011 (in sede di interrogatorio formale il resistente ha asserito, non sconfessato dal ricorrente "In realtà nell'arco temporale Tes_ di cui anche ai precedenti capitoli ho versato all'Arch in contanti una serie di acconti e alla fine del 2011 lo stesso mi disse che per il saldo finale mancavano circa 3 0 4 mila euro che io ho corrisposto prima della fine Tes del 2011 e con tale somma ho corrisposto al circa €.25.000,00" n.d.r) termine mai interrotto con atti utili allo scopo.
Il ricorso va quindi rigettato ed il ricorrente condannato alla refusione delle spese di lie in favore di parte resistemte, liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Perugia Dr.Alberta Balloni, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 17.12.2025 nel procedimento di cui in epigrafe promosso da: il Dott. Arch. Tes_1 nato il [...] a [...] ed ivi residente in [...]c.f.
, C.F. 1 و
GI AL, n. 39, rappresentato e difeso dall'Avv. Savina Caproni del Foro di Spoleto, c.f. con studio in 06034 Foligno (PG), Via dei Franceschi, n. 38, presso cui elegge domi- C.F._2 و
cilio e che autorizza a ricevere le comunicazioni ai seguenti indirizzi fax: 0742/718707 e PEC: Emai _ 3. -***
,nato a [...] il
contro
Dott. CP_1 (C.F.: C.F. 3 Email_4
20.05.1967, residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. AN AL
(C.F.: ), presso lo studio del quale in Perugia, alla Via XX Settembre n. 86, elegge C.F._4 domicilio, giusta procura a margine della memoria di costituzione il quale, ai sensi di legge, dichiarava di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni al numero di fax 075.9372318, nonché all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_2
disattesa ogni altra richiesta, rigetta il ricorso, ritentane l'infondatezza, accertata l'estinzione del credito van- tato da parte ricorrente nei confronti di parte resistente per intervenuto compimento della prescrizione presun- tiva del detto credito ai sensi dell'art. 2956 n.2 c.c.e dell'art.2957 primo comma c.c. decorrente, quale dies a quo, dall'anno 2011 in cui parte resistente afferma di aver corrisposto quanto richiesto dal ricorrente a titolo di prestazione professionale svolta in suo favore per l'incarico svolto dal 2005-2007, anno di redazione del
Computo Metrico relativo ai lavori di ristrutturazione, al 14.12.2010, anno in cui è stato emesso dal Comune di Deruta il "Permesso a Costruire" relativo alla ristrutturazione dell'immobile del resistente;
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore di pare esistente liquidate come se- gue:€.
5.077.00 per compenso professionale, oltre IVA, CAP e Rimborso Forfetario come per legge.
Perugia 23.12.2025 Il Giudice Onorario
Dr. Alberta Balloni
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario del Tribunale di Perugia Dott.ssa Alberta Balloni ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 508 del Ruolo Generale degli affari civili dell' anno 2025 promossa da:
Dott. Arch. Tes_1 , c.f. C.F._1
,nato il [...] a [...] ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Savina Caproni del Foro di Spoleto, c.f. con studio in 06034 Foligno (PG), Via dei Franceschi, n. 38, presso cuiC.F. 2 elegge domicilio e che autorizza a ricevere le comunicazioni ai seguenti indirizzi fax: P.IVA 1 e
PEC: Email_1
-RICORRENTE-
CONTRO
nato a [...] il [...], residente in [...](C.F.: C.F. 3 Dott. CP_1
rugia, alla Via Oberdan n. 27, rappresentato e difeso dall'Avv. AN AL (C.F.:
), presso lo studio del quale in Perugia, alla Via XX Settembre n. 86, elegge C.F._4
domicilio, giusta procura a margine della memoria di costituzione, il quale, ai sensi di legge, dichia- rava di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni al numero di fax 075.9372318, nonché all'in-
dirizzo di posta elettronica certificata Email_2
-RESISTENTE-
OGGETTO: Pagamento compensi professionali
CONCLUSIONI: Come all'udienza del 17.12.2025 ; riserva decisionale FATTO E DIRITTO
, c.f. nato il [...] a [...] ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv.
Con ricorso ex art.281 undecies c.p.c. del 11.2.2025, il Dott. Arch. Tes_1 C.F. 1
con studio in 06034 Foligno (PG), Via dei Savina Caproni del Foro di Spoleto, c.f.
Franceschi, n. 38, presso cui elegge domicilio e che autorizza a ricevere le comunicazioni ai seguenti indirizzi C.F._2 "
adiva l'intestata Giustizia nei confronti del fax: P.IVA 1 e PEC:
, c.f. nato il [...] a [...] ed ivi residente a[...]
Sig. C.F. 3CP_2
dan, n. 27 al fine di sentir "ACCERTARE E DICHIARARE che il resistente, c.f. CP_1
nato il [...] a [...] ed ivi residente a[...], risulta, ad oggi, C.F. 3
ancora debitore della somma pari ad Euro 23.726,09 € (oneri inclusi e già detratto l'acconto versato) per l'attività professionale svolta in suo favore da parte dell'Arch. Tes_1 c.f. C.F. 1 in و و
relazione all'immobile sito in Deruta, Località San Nicolò di Celle (PG), Via della Casaccia, n. 29, oltre le spese sostenute per la mediazione quantificate in Euro 190,32, ed oltre interessi dal dì del dovuto al saldo effettivo e rivalutazione come per Legge, ovvero, nella diversa somma minore e/o maggiore che il Giudice dovesse ritenere e, per l'effetto,
CP_1 , c.f. C.F. 3 nato il [...] a [...] ed 2) CONDANNARE, il resistente, ivi residente a[...], a versare, in favore del ricorrente, Arch. Tes_1 c.f.
, la somma pari ad Euro 23.726,09 € (oneri di Legge inclusi e già detratto l'acconto C.F. 1
versato), oltre le spese sostenute per la mediazione quantificate in Euro 190,32, (ex art. 91 c.p.c.; ex multis
Cass. Civ. 29 febbraio 2024 n. 5389) ed oltre interessi dal di del dovuto al saldo effettivo e rivalutazione come per Legge, ovvero, nella diversa somma minore e/o maggiore che il Giudice dovesse ritenere. Con vittoria di spese ed emolumenti di causa, ivi comprese le spese sostenute per la mediazione come su quantificate".
Asseriva il ricorrente che, dal 2005 al 2011, prestava attività professionale in favore di CP_1 relati- vamente all'edificio ad uso abitativo del complesso rurale di proprietà del resistente e sito in Deruta, Località
San Niccolò di Celle, Via della Casaccia, n. 29 (Perugia) e che il lavoro svolto dal ricorrente, in favore del
CP_1 era consistito nelle seguenti attività:
1) rilievo sul posto degli edifici esistenti non essendo disponibile una documentazione grafica preesistente;
2) restituzione grafica dello stato attuale comprensiva di planimetrie, piante, prospetti e sezioni;
3) elaborazione del primo progetto di ristrutturazione del fabbricato principale comprensivo di elaborati grafici e computo metrico estimativo per un importo lavori di € 500.000,00 circa;
4) elaborazione del progetto di recupero degli annessi comprensivo di elaborati grafici e computo metrico estimativo per un importo lavori di € 174.000,00 circa;
5) molteplici rielaborazioni del progetto relativo all'edificio principale con conseguente adeguamento del com- puto metrico estimativo (come da;
6) predisposizione della pratica per la richiesta del permesso di costruire compresa la redazione di relazioni tecniche, ulteriore computo metrico estimativo ad "hoc" per la determinazione del contributo di costruzione ecc...
All'esecuzione di tale progetto, asseriva il ricorrente, collaboravano anche altri professionisti, tutti incaricati dal CP_1 : l'Ing. per le verifiche e la progettazione termotecnica;
il Geometra CP_3Persona_1
, per l'ese-
[...], per le prestazioni topografiche e gli aggiornamenti catastali;
il Geometra Controparte_4 per l'otteni- cuzione dei rilievi e per la produzione degli elaborati grafici. il Geologo Dr. Controparte_5 mento del parere sullo scarico delle acque e per l'istruttoria della pratica edilizia relativa al rilascio del per- messo di costruire per la ristrutturazione e quindi, in applicazione del tariffario ex D.M. 17 giugno 2016, D.
Lgs 50/2016, D.M. 143 del 31 ottobre 2013, per la determinazione dei compensi degli Architetti ed Ingegneri, il compenso professionale spettante al ricorrente risultava così determinato: FASI PRESTAZIONALI Corri-
spettivo:a.I) DEFINIZIONE DELLE PREMESSE E FATTIBILITA' €1.209,39,a.II) STIME E VALUTA-
ZIONI €.4.837,58,al. PROGETTO DI FATTIBILITA' €.6.046,98, a2. PROGETTO AUTORIZZATIVO €
5.081,15,AMMONTARE COMPLESSIVO DEL COMPENSO € 17.175,10.
Considerate altre prestazioni dettagliatamente elencate nell'atto introduttivo e qui da intendersi riportate, l'im- porto complessivo asseritamente dovuto al ricorrente dal resistente ammontava ad €. 24.726,10, somma da cui occorreva detrarre euro 1.000,01 (oneri di Legge inclusi) versati, a titolo di acconto, dal secondo per l'at- tività professionale suddetta e come risultava dalla fattura n. 3/10 del 9/3/2010 così che, le spettanze maturate dal ricorrente risultavano pari ad euro 23.726,09 (24.726,10 – 1.000,01 = 23.726,09).
Continuava il ricorrente riferendo che, dopo aver versato l'acconto di cui sopra, il CP_1 ometteva di pagare la parcella del professionista, risultando vane e plurime richieste di pagamento per le vie brevi ed a mezzo Tes mails inviate in data 08/04/2013, 11/03/2014 e 07/05/2015, dall'Architetto al resistente per tentare di risolvere bonariamente la vicenda, come infruttuosa risultava la diffida e messa in mora trasmessa, a mezzo pec in data 07/12/2023 dal legale dello stesso. Il ricorrente tentava di addivenire ad una conciliazione instau- rando, giusta istanza del 14/03/2024, anche il procedimento di mediazione conclusosi, però, con esito negativo a seguito della mancata adesione della controparte e da qui l'instaurarsi del presente giudizio con le rassegnate conclusioni..
Con ordinanza del 14.2.2025 ex art. .281 undecies e art.281 duodecies c.p.c. il Giudice disponeva l'udienza del 7.5.2025 per la comparizione delle parti e concedeva termine al convenuto resistente per la sua costituzione e al ricorrente per la notifica del ricorso e decreto come da detto provvedimento.
(C.F.: C.F. 3Con comparsa del 18.4.2025 si costituiva in giudizio Il Dott. CP_1 nato a [...] il [...], residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv.
AN AL (C.F.: ), presso lo studio del quale in Perugia, alla Via XX SettembreC.F._4
n. 86, elegge domicilio, giusta procura a margine del detto atto il quale, ai sensi di legge, dichiarava di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni al numero di fax 075.9372318, nonché all'indirizzo di posta elettro- nica certificata il quale contestava quanto ex adverso asserito e richie-Email_2
sto ed affermava che il ricorrente, avendo ricevuto, nell'anno 2005 un incarico verbale dal proprio amico Sig. CP_1 per la predisposizione di un progetto per la ristrutturazione edilizia di un proprio immobile, ubicato in Deruta (PG), alla Loc. San Niccolò di Celle, Via della Casaccia n. 29, portava a compimento il proprio mandato professionale nel 2011, con presentazione di apposito permesso presso il Comune di Peru- gia, per cui riceveva dal committente il pagamento di ogni corrispettivo in quanto, sosteneva .il resistente, nello stesso anno di conclusione dell'incarico,2011,egli provvedeva ad estinguere ogni proprio debito corri- spettivo, versando all'Arch. Tes_1 l'importo di €.24.726,10, a titolo di compensi richiesti per tutta l'at- tività prestata dal professionista con riferimento al detto progetto di ristrutturazione, del quale non acquisiva ricevuta stante l'amicizia con il ricorrente. Dopo oltre 11 anni dal compimento delle prestazioni professionali e dal loro saldo, asseriva ancora il resistente,il ricorrente, per la prima volta con comunicazione via pec datata
07.12.2023, sosteneva, a mezzo procuratore, la sussistenza di non meglio precisati ed alquanto improbabili crediti professionali, per le suddette prestazioni professionali, peraltro già conclusesi nell'anno 2011 ed che il resistente affermava essere estinte per l'integrale pagamento delle stesse da parte sua;
seguiva apposito carteg- gio epistolare, all'esito del quale il resistente contestava la sussistenza di qualsivoglia debito nei confronti del ricorrente, per aver già corrisposto allo stesso ogni compenso al momento della conclusione del rapporto, così che concludeva come segue: "In via principale: Ai sensi e per gli effetti previsti dagli artt. 2956 n.
2. e 2957
c.c., previo accertamento circa l'avvenuta estinzione dell'azionato credito da prestazioni professionali, per avvenuto pagamento delle stesse al termine del relativo incarico avvenuto nel 2011, rigettare ogni avversa domanda;
In ogni caso: Rigettare ogni avversa domanda, in quanto palesemente infondata;
Dichiarare il Dott. non tenuto al versamento di alcun corrispettivo in favore dell'Arch.CP_1 Tes_1 per i titoli dedotti in giudizio, stante l'intervenuta prescrizione presuntiva del credito;
Condannare ex art. 96 c.p.c. l'Arch.
Tes_1 al ristoro di tutti i pregiudizi cagionati all'attrice a seguito della lite temerariamente promossa” con vittoria di anticipazioni, spese generali e compensi professionali.
All'udienza del 7.5.2025 il Giudice riservava la decisione in merito alle richieste delle parti, che assumeva con ordinanza del giorno 8.5.2025 ammettendo l'interrogatorio formale del resistente Dr. CP_1 e fissando per l'espletamento l'udienza del 23.7.2025, all'esito del quale fissava udienza di discussione per il giorno
5.11.2025 con termine di trenta giorni per il deposito di memorie conclusive e repliche, udienza da svolgersi in trattazione scritta.
Con ordinanza emessa in detta data, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta di entrambe le parti, il Giudice fissava per discussione l'udienza del 17.12.2025, svolta in trattazione scritta e quindi, preso atto del deposito delle note sostitutive di udienza con le quali le parti rassegnavano le rispettive conclusioni, riservava la decisione.
Con il presente giudizio parte ricorrente chiede il pagamento del compenso per l'attività professionale svolta in favore del resistente,come da questi affermato e confermato dal ricorrente, dal dal 2005 al 2011, relativa- mente all'edificio ad uso abitativo del complesso rurale di proprietà del resistente e sito in Deruta, Località
San Niccolò di Celle, Via della Casaccia, n. 29,attività professionale consistita in varie attività e alla quale hanno collaborato anche altri professionisti. Come sostenuto dal ricorrente e confermato dal resistente, anche in sede di interrogatorio formale allo stesso deferito, l'incarico, stante il rapporto di amicizia intercorrente da lunga data tra le parti,non era stato forma- lizzato in forma scritta, come non erano state rilasciate ricevute dell'asserito, dal resistente, pagamento dell'in- tero compenso preteso dal ricorrente per l'opera eseguita, ad esclusione della somma di €.1.000,00 portata dall'unica fattura prodotta in questa sede dal ricorrente, emessa nei confronti del resistente in data 9.3.2010 con la causale "Acconto sugli onorari e spese vive per rilievo architettonico edifici rurali posti in Loc. San
Nicolò di Celle Comune di Deruta(PG) posti su area distinta al NCT al Foglio 2 part. 153".
Come sancito ormai da costante giurisprudenza, nel giudizio attivato da un professionista per l'accertamento del compenso dovutogli per le prestazioni eseguite in favore del cliente, presupposto essenziale dell'esistenza di un rapporto di prestazione d'opera professionale è l'avvenuto conferimento dell'incarico, qualsiasi forma idonea a manifestare la volontà di avvalersi della sua opera. La prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico e dell'effettivo svolgimento delle attività incombe sul professionista e tale onere probatorio non può dirsi as- solto con la sola produzione della parcella unilateralmente predisposta, essendo questa priva di rilevanza pro- batoria nell'ordinario giudizio di cognizione. La dimostrazione dell'avvenuto conferimento dell'incarico può essere offerta dall'attore con ogni mezzo, anche mediante presunzioni e al giudicante del merito spetta valutare nel caso concreto se tale prova possa o meno ritenersi fornita, sottraendosi il risultato a sindacato di legittimità, nell'ipotesi in cui sia adeguatamente e coerentemente motivato ( Tribunale Grosseto, 21/01/2025, n. 71
Tribunale sez. II - Catanzaro, 19/01/2024, n. 107)
A fronte della domanda di pagamento del compenso per l'attività professionale prestata in favore del resistente introduttiva del presente giudizio con ricorso del 11.2.2025, parte resistente sostiene che “il Dott. Arch. Tes_1
[...] avendo nell'anno 2005 ricevuto un incarico verbale dal proprio amico Sig. CP_1 per la predi- sposizione di un progetto per la ristrutturazione edilizia di un proprio immobile, ubicato in Deruta (PG), alla
Loc. San Niccolò di Celle, Via della Casaccia n. 29, portava a compimento il proprio mandato professionale nel 2011, con la presentazione di apposito permesso presso il Comune di Perugia, per cui riceveva dal committente il pagamento di ogni corri- spettivo. Nello stesso anno di conclusione dell'incarico (2011), infatti, il resistente provvedeva ad estinguere ogni proprio debito corrispettivo, versando all'Arch. Tes_1 l'importo di € 24.726,10, a titolo di compensi richiesti per tutta l'attività prestata dal professionista con riferimento al sovra menzionato progetto di ristrut- turazione" ed ancora che “In considerazione della profonda amicizia che aveva sempre legato le parti, come il professionista si era fidato dell'amico senza necessità di formalizzare per iscritto il relativo in carico, così il cliente riponeva fiducia nell'attore senza mai conseguire alcuna ricevuta di pagamento” (v.memoria di costitu- zione), eccependo che alla fattispecie per cui è causa fossero applicabili gli 2956 n. 2, e 2957c.c...e che i documenti prodotti da controparte al n.6 delle proprie allegazioni non erano stati mai dallo stesso ricevuti, essendo stati inviati ad una casella di posta elettronica ormai dismessa da tempo dal resistente,
Va rilevato che, in effetti, dette e. mail, aventi data 16.6.2011,11.3,2014,8.4.2013 e 7.5.2015, hanno un contenuto generico, non contengono alcuna diffida di pagamento di prestazioni professionali riferibili alla ristrutturazione dell'immobile di parte resistente da parte del ricorrente ma solo accenni "al nostro discorso" nella mail del 7.5.2015 e sempre a tale "discorso" e alla richiesta di un acconto nella mail del 8.4.2013. La
Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 25131 del 19 settembre 2024 ha affermato che, in merito al valore da attribuire alle comunicazioni inviate mediante posta elettronica semplice, sottoscritto con firma "semplice", questa è un documento informatico ai sensi dell'art. 2712 c.c. e se ne sono contestati la provenienza od il contenuto, il Giudice non può espungere quel documento dal novero delle prove utilizzabili, ma deve valutarlo in una con tutti gli altri elementi disponibili e tenendo conto delle sue caratteristiche intrinseche di sicurezza, integrità, immodificabilità (da Cass. n. 14046 del 2024) e quindi la mail semplice è un documento informatico scritto che entra nel processo e che deve essere valutato dal Giudice. Quanto alla ricezione delle comunicazioni a mezzo mail, si è più volte affermato che il titolare dell'indirizzo mail ne è responsabile, nel senso che non può limitarsi a negare di aver mai ricevuto la comunicazione, ma deve controllare che la ricezione della posta non sia bloccata e che i messaggi non siano finiti nella spam, rimanendo nella sua responsabilità la mancata conoscenza di un messaggio che gli sia stato regolarmente inviato e del quale non abbia preso conoscenza per il malfunzionamento della sua casella di posta elettronica o perché finito nella spam o per altri motivi che è onere del ricevente dimostrare. A voler tutto concedere, nel presene caso, l'ultima data portata dalle mail prodotte da parte ricorrente è quella del 7.5.2015 nella quale si legge "Ciao CP_1 come va? Quando possiamo parlare del nostro discorso? Ciao a presto" e avendo fatto preliminare ed espresso riferimento, parte resistente, agli art.2956 e 2957 c.c,e quindi al fatto di aver interamente corrisposto l'intero dovuto al ricorrente per l'attività professionale svolta in suo favore affermando, rispondendo sul cap.n.3 dell'interrogatorio formale allo stesso deferito “In realtà nell'arco tem- porale di cui anche ai precedenti capitoli ho versato all'Arch. in contanti una serie di acconti e alla fine del Tes
2011 lo stesso mi disse che per il saldo finale mancavano circa 3 0 4 mila euro che io ho corrisposto prima
Tes_ della fine del 2011 e con tale somma ho corrisposto al circa €.25.000,00 "(v.verb.ud, 23.7.2025),lo stesso ha sollevato l'eccezione di intervenuta prescrizione presuntiva del compenso dovuto al professionista che è di tre anni, decorrenti dal compimento della prestazione della quale si chiede il pagamento(art.2956 n.2 c.c. e art.2957 1° comma c.c.).
Posto che la prescrizione estintiva fa estinguere completamente il diritto del creditore se non viene esercitato per un lungo periodo,10 anni per un credito contrattuale e che dopo quel tempo, il diritto non esiste più legal- mente, nel senso che non può essere più esercitato ed azionato, invece la prescrizione presuntiva non estingue il diritto del creditore, ma crea una presunzione legale che il debito sia stato pagato. In pratica, la legge, tra- scorso un breve periodo, presume che sia stato già pagato quel tipo specifico di debito, data la natura del rap- porto, così che la prescrizione presuntiva opera sul piano della prova: non cancella il diritto, ma rende estre- mamente difficile per il creditore dimostrare di non essere stato pagato dopo breve termine previsto dalla legge (Cass. Civ. S.U, n. 25442 del 29.8.2023).in quanto la prescrizione presuntiva presuppone l'estin- zione di determinati diritti dopo un periodo di tempo specifico, senza che ciò comporti necessariamente la loro effettiva estinzione e il creditore ha la possibilità di dimostrare che il debito non è stato effettiva- mente soddisfatto con un unico mezzo di prova che è il giuramento del debitore, il giuramento decisorio, allorchè il creditore chiede al Giudice di far giurare il debitore in merito se abbia pagato o meno quel debito specifico.
Ancora, la Giurisprudenza afferma che la dichiarazione di avvenuto pagamento del debito, anche senza spe- cificazione dei dettagli, è qualificabile come eccezione di prescrizione presuntiva ex art. 2956 c.c., posto che essa conferma l'avvenuto pagamento e non costituisce una contestazione dell'obbligazione. Al contrario la contestazione di avvenuto pagamento o la negazione dell'obbligazione non sono compatibili con la prescri- zione presuntiva, che poggia sulla presunzione legale dell'estinzione del debito con il decorrere del termine previsto. (Cassazione civile sez. II - 16/01/2025, n. 1057) e come già detto.il riparto dell'onere probatorio in tema di prescrizione presuntiva si atteggia in modo tale che il debitore deve provare il decorso del termine previsto dalla legge, laddove il creditore ha l'onere di dimostrare la mancata soddisfazione del credito, tale prova può essere fornita, come sopra evidenziato, soltanto con il deferimento del giuramento decisorio al debi- tore, o avvalendosi dell'ammissione, fatta in giudizio sempre dal debitore, che l'obbligazione non è stata estinta.
/Tribunale Termini Imerese, 14/03/2023, n. 290) e il dies a quo, ossia quello da cui inizia a calcolarsi il
-
termine triennale, di regola, è il giorno da quando il credito è esigibile che, per i professionisti, scatta da quando l'opera professionale viene ultimata, salvo diversa previsione nel contratto professionale, che potrebbe preve- dere pagamenti con termini diversi, ad esempio con anticipi o a stati di avanzamento dell'attività..
Nel caso di specie: non sussiste incarico professionale conferito dal resistente al ricorrente in forma scritta, non sussistono ricevute di pagamento delle prestazioni eseguite, non esistono formali e dettagliate richieste si pagamento delle stesse nei tre anni successivi il compimento della prestazione, 2011, da quanto affermato da CP parte ricorrente e dalla documentazione dallo stesso prodotta e confermato da resistente l'incarico pro- fessionale conferito è iniziato nel 2005-2007, anno di redazione del Computo Metrico relativo ai lavori di ristrutturazione e concluso in data 14.12.2010, in cui è stato emesso dal Comune di Deruta il "Permesso a
Costruire" relativo alla più volte citata ristrutturazione dell'immobile del resistente il quale, rispondendo a domanda in sede di interrogatorio formale ha asserito: "Preciso che dopo il ritiro del permesso a costruire non sono più andato avanti con i lavori ed ho restituito il documento al Comune".
A questo punto: parte resistente ha legittimamente sollevato l'eccezione di prescrizione presuntiva del credito fatto valere da parte ricorrente avendo sostenuto di aver interamente corrisposto quanto preteso per la presta- zione professionale da questi svolta in suo favore nel 2011, della quale il ricorrente non ha fornito né quietanze né fatture, né specifiche intimazioni di pagamento delle somme pretese per l'attività svolta dal 2010 al 2011 e ciò, per la prima volta, alla data della diffida inviata dal proprio legale al resistente a mezzo pec in data
07/12/2023 ed ancora sino all'istaurarsi del procedimento di mediazione e all'instaurarsi del presente giudizio, non ha prodotto documenti o prove indiziarie circa entità, tempi e modalità di pagamento dei professionisti che avrebbero collaborato all'espletamento dell'incarico professionale conferito al ricorrente dal resistente e soprattutto, non avendo, il ricorrente deferito al resistente il giuramento decisorio in merito all'asserito ed avvenuto pagamento, da parte dello stesso del corrispettivo preteso, sono decorsi i tre anni previsi dall'art. 2956
n.
2.c.c.per il compimento della prescrizione presuntiva decorrente,quale dies a quo,dal 2010-2011 (in sede di interrogatorio formale il resistente ha asserito, non sconfessato dal ricorrente "In realtà nell'arco temporale Tes_ di cui anche ai precedenti capitoli ho versato all'Arch in contanti una serie di acconti e alla fine del 2011 lo stesso mi disse che per il saldo finale mancavano circa 3 0 4 mila euro che io ho corrisposto prima della fine Tes del 2011 e con tale somma ho corrisposto al circa €.25.000,00" n.d.r) termine mai interrotto con atti utili allo scopo.
Il ricorso va quindi rigettato ed il ricorrente condannato alla refusione delle spese di lie in favore di parte resistemte, liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Perugia Dr.Alberta Balloni, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 17.12.2025 nel procedimento di cui in epigrafe promosso da: il Dott. Arch. Tes_1 nato il [...] a [...] ed ivi residente in [...]c.f.
, C.F. 1 و
GI AL, n. 39, rappresentato e difeso dall'Avv. Savina Caproni del Foro di Spoleto, c.f. con studio in 06034 Foligno (PG), Via dei Franceschi, n. 38, presso cui elegge domi- C.F._2 و
cilio e che autorizza a ricevere le comunicazioni ai seguenti indirizzi fax: 0742/718707 e PEC: Emai _ 3. -***
,nato a [...] il
contro
Dott. CP_1 (C.F.: C.F. 3 Email_4
20.05.1967, residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. AN AL
(C.F.: ), presso lo studio del quale in Perugia, alla Via XX Settembre n. 86, elegge C.F._4 domicilio, giusta procura a margine della memoria di costituzione il quale, ai sensi di legge, dichiarava di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni al numero di fax 075.9372318, nonché all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_2
disattesa ogni altra richiesta, rigetta il ricorso, ritentane l'infondatezza, accertata l'estinzione del credito van- tato da parte ricorrente nei confronti di parte resistente per intervenuto compimento della prescrizione presun- tiva del detto credito ai sensi dell'art. 2956 n.2 c.c.e dell'art.2957 primo comma c.c. decorrente, quale dies a quo, dall'anno 2011 in cui parte resistente afferma di aver corrisposto quanto richiesto dal ricorrente a titolo di prestazione professionale svolta in suo favore per l'incarico svolto dal 2005-2007, anno di redazione del
Computo Metrico relativo ai lavori di ristrutturazione, al 14.12.2010, anno in cui è stato emesso dal Comune di Deruta il "Permesso a Costruire" relativo alla ristrutturazione dell'immobile del resistente;
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore di pare esistente liquidate come se- gue:€.
5.077.00 per compenso professionale, oltre IVA, CAP e Rimborso Forfetario come per legge.
Perugia 23.12.2025 Il Giudice Onorario
Dr. Alberta Balloni