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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 12/03/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 599/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE RELATORE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Astori Anna del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e CP_1 C.F._2 residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Astori Anna del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 20/02/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito concordatario in Varallo (VC)
l'11/09/2004, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 12, Parte II
- Serie A, Anno 2004.
Dall'unione sono nate le figlie , oggi maggiorenne ma non ancora economicamente Per_1 autosufficiente, e in data 09/08/2008, , ancora minore. Per_2
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
pagina 1 di 4 Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire alla figlia minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire alla figlia minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, consenta di stimare non necessaria l'audizione diretta della figlia minore (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 CP_1 matrimonio celebrato con rito concordatario in Varallo (VC) l'11/09/2004, trascritto nei
Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 12, Parte II - Serie A, Anno 2004 alle seguenti CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
2. le figlie e vengono affidate ad entrambi i coniugi secondo il regime Per_1 Per_2 dell'affidamento condiviso, con collocamento abitativo prevalente presso la madre e con responsabilità genitoriale disgiunta per le questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di permanenza con l'uno o con l'altro genitore, con facoltà del padre di vederle e tenerle con sé, in accordo con la madre, compatibilmente con gli impegni anche scolastici, sportivi e ricreativi delle minori, ogni qualvolta il padre lo desideri e, comunque, a fine settimana alterni, dal venerdì pomeriggio alla domenica dopo cena e quindici giorni, anche non consecutivi, durante le ferie estive;
circa le festività natalizie e pasquali i genitori si accorderanno di volta in volta bonariamente tra loro;
3. i sigg. e si danno reciprocamente atto di aver già provveduto CP_1 Parte_1 alla divisione dei beni mobili contenuti nella casa coniugale, che viene assegnata alla moglie con tutto quanto in essa contenuto e che la occuperà con le figlie;
pagina 2 di 4 4. si dà atto che a regolamentazione dei rapporti patrimoniali dei coniugi, quale condizione indispensabile al fine di dirimere la crisi coniugale, il sig. si impegna alla Parte_1 cessione a favore della sig.ra della sua quota di proprietà corrispondente a CP_1
3/10 della casa coniugale acquistata con atto rogito Notaio dott. del Persona_3
23/3/2004, rep.166560 racc. 17151, in Quarona, via della Spinata n°1, al prezzo di
€60.000,00, con oneri, imposte e costi notarili suddivisi al 50% tra i coniugi. L'immobile risulta ora così censito al NCEU: Fg. 513 part. 967 sub 2 cat A7. Detta cessione si perfezionerà con separato atto notarile avanti al Notaio dott. entro e non Persona_4 oltre 30 (trenta) giorni dalla emanazione da parte del Tribunale di Vercelli di provvedimento di definizione della presente procedura. La sig.ra si impegna alla voltura a CP_1 suo favore di tutte le utenze/forniture relative all'immobile oggetto di cessione;
5. le spese straordinarie per le figlie (si veda sul punto il Protocollo d'intesa sulle spese del
Tribunale di Vercelli del 21/12/2018), concordate o necessitate e, comunque, documentate, saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno. Il genitore che anticipa la spesa è tenuto ad inviare il rendiconto con i relativi giustificativi entro il giorno
30 (trenta) di ogni mese all'altro genitore, il quale dovrà procedere al rimborso entro 15
(quindici) gg dalla richiesta;
nella predetta suddivisione al 50% delle spese straordinarie tra i genitori devono essere ricomprese anche le spese nell'interesse della figlia per il Per_2 cavallo, vale a dire retta maneggio, mantenimento cavallo, vestiario ed equipaggiamento, costo di iscrizione gara, trasporto del cavallo e accompagnamento dell'istruttrice mentre sono da considerarsi esclusi i costi e le spese delle trasferta/gare che sosterrà il singolo genitore, vale a dire, a titolo meramente esemplificativo, telepass, benzina, vitto e alloggio che resteranno a carico esclusivo di ciascun genitore che seguirà la figlia in trasferta;
i genitori convengono di suddividersi al 50% anche la spesa per la “paghetta” mensile per le figlie di €120,00 e n°2 cambi stagione abbigliamento per entrambe le figlie;
6. il sig. verserà alla sig.ra quale contributo al mantenimento delle figlie Pt_1 CP_1
l'assegno mensile dell'importo di €500,00 (€250,00 per cadauna) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
7. si dà atto che con l'esatto adempimento di quanto riportato al punto 4), i sigg. CP_1
e dichiarano di essere economicamente autosufficienti e indipendenti,
[...] Parte_1 per cui nulla viene stabilito per il mantenimento;
8. si dà atto che l'autovettura Crossland X tg. GB742VY resterà in proprietà esclusiva della moglie, che si accollerà il pagamento di tutti i relativi oneri, costi manutenzione e assicurazione;
l'autovettura Peugeot 3008 tg. GP771BK resterà in proprietà esclusiva del marito, che si accollerà il pagamento di tutti i relativi oneri, costi manutenzione e assicurazione;
l'autovettura Fiat Panda tg. GB039VM resterà in uso alla figlia e i Per_1 genitori suddivideranno al 50% tutti i relativi oneri, costi manutenzione e assicurazione;
lo scooter tg. X8NY7W in uso alle figlie verrà venduto e i genitori suddivideranno tra di loro al 50% il ricavato dalla vendita;
9. si dà atto che le parti si sono impegnate entro la data di deposito delle note scritte in sostituzione di udienza a chiudere il conto corrente n°7437 e con Controparte_2 riferimento al predetto conto “lato risparmio”, alla sig.ra andrà la somma di CP_1
€40.451,00 che verrà bonificata sul cc a lei intestato e da lei indicato, mentre il residuo del cc n°7437 verrà suddiviso in parti eguali tra i coniugi;
con riferimento alle somme di cui agli INVESTIMENTI FIDEURAM n°66870095 formalmente intestato al sig. ma con Pt_1 somme di entrambi i coniugi, i medesimi convengono che al sig. spetterà la somma di Pt_1
pagina 3 di 4 €160.000,00, mentre alla dott.ssa l'importo di €62.500,00, mentre l'eventuale CP_1 residuo rispetto alle predette cifre verrà suddiviso in parti eguali tra i coniugi;
10. si dà atto che i coniugi consentono reciprocamente ed a ogni effetto, sin d'ora, al rilascio ed al rinnovo sia del passaporto individuale per qualsiasi Stato estero, sia della carta d'identità con la facoltà di espatrio in relazione alle figlie.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 11/03/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Simona Francese
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 599/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE RELATORE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Astori Anna del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e CP_1 C.F._2 residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Astori Anna del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 20/02/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito concordatario in Varallo (VC)
l'11/09/2004, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 12, Parte II
- Serie A, Anno 2004.
Dall'unione sono nate le figlie , oggi maggiorenne ma non ancora economicamente Per_1 autosufficiente, e in data 09/08/2008, , ancora minore. Per_2
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
pagina 1 di 4 Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire alla figlia minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire alla figlia minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, consenta di stimare non necessaria l'audizione diretta della figlia minore (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 CP_1 matrimonio celebrato con rito concordatario in Varallo (VC) l'11/09/2004, trascritto nei
Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 12, Parte II - Serie A, Anno 2004 alle seguenti CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
2. le figlie e vengono affidate ad entrambi i coniugi secondo il regime Per_1 Per_2 dell'affidamento condiviso, con collocamento abitativo prevalente presso la madre e con responsabilità genitoriale disgiunta per le questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di permanenza con l'uno o con l'altro genitore, con facoltà del padre di vederle e tenerle con sé, in accordo con la madre, compatibilmente con gli impegni anche scolastici, sportivi e ricreativi delle minori, ogni qualvolta il padre lo desideri e, comunque, a fine settimana alterni, dal venerdì pomeriggio alla domenica dopo cena e quindici giorni, anche non consecutivi, durante le ferie estive;
circa le festività natalizie e pasquali i genitori si accorderanno di volta in volta bonariamente tra loro;
3. i sigg. e si danno reciprocamente atto di aver già provveduto CP_1 Parte_1 alla divisione dei beni mobili contenuti nella casa coniugale, che viene assegnata alla moglie con tutto quanto in essa contenuto e che la occuperà con le figlie;
pagina 2 di 4 4. si dà atto che a regolamentazione dei rapporti patrimoniali dei coniugi, quale condizione indispensabile al fine di dirimere la crisi coniugale, il sig. si impegna alla Parte_1 cessione a favore della sig.ra della sua quota di proprietà corrispondente a CP_1
3/10 della casa coniugale acquistata con atto rogito Notaio dott. del Persona_3
23/3/2004, rep.166560 racc. 17151, in Quarona, via della Spinata n°1, al prezzo di
€60.000,00, con oneri, imposte e costi notarili suddivisi al 50% tra i coniugi. L'immobile risulta ora così censito al NCEU: Fg. 513 part. 967 sub 2 cat A7. Detta cessione si perfezionerà con separato atto notarile avanti al Notaio dott. entro e non Persona_4 oltre 30 (trenta) giorni dalla emanazione da parte del Tribunale di Vercelli di provvedimento di definizione della presente procedura. La sig.ra si impegna alla voltura a CP_1 suo favore di tutte le utenze/forniture relative all'immobile oggetto di cessione;
5. le spese straordinarie per le figlie (si veda sul punto il Protocollo d'intesa sulle spese del
Tribunale di Vercelli del 21/12/2018), concordate o necessitate e, comunque, documentate, saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno. Il genitore che anticipa la spesa è tenuto ad inviare il rendiconto con i relativi giustificativi entro il giorno
30 (trenta) di ogni mese all'altro genitore, il quale dovrà procedere al rimborso entro 15
(quindici) gg dalla richiesta;
nella predetta suddivisione al 50% delle spese straordinarie tra i genitori devono essere ricomprese anche le spese nell'interesse della figlia per il Per_2 cavallo, vale a dire retta maneggio, mantenimento cavallo, vestiario ed equipaggiamento, costo di iscrizione gara, trasporto del cavallo e accompagnamento dell'istruttrice mentre sono da considerarsi esclusi i costi e le spese delle trasferta/gare che sosterrà il singolo genitore, vale a dire, a titolo meramente esemplificativo, telepass, benzina, vitto e alloggio che resteranno a carico esclusivo di ciascun genitore che seguirà la figlia in trasferta;
i genitori convengono di suddividersi al 50% anche la spesa per la “paghetta” mensile per le figlie di €120,00 e n°2 cambi stagione abbigliamento per entrambe le figlie;
6. il sig. verserà alla sig.ra quale contributo al mantenimento delle figlie Pt_1 CP_1
l'assegno mensile dell'importo di €500,00 (€250,00 per cadauna) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
7. si dà atto che con l'esatto adempimento di quanto riportato al punto 4), i sigg. CP_1
e dichiarano di essere economicamente autosufficienti e indipendenti,
[...] Parte_1 per cui nulla viene stabilito per il mantenimento;
8. si dà atto che l'autovettura Crossland X tg. GB742VY resterà in proprietà esclusiva della moglie, che si accollerà il pagamento di tutti i relativi oneri, costi manutenzione e assicurazione;
l'autovettura Peugeot 3008 tg. GP771BK resterà in proprietà esclusiva del marito, che si accollerà il pagamento di tutti i relativi oneri, costi manutenzione e assicurazione;
l'autovettura Fiat Panda tg. GB039VM resterà in uso alla figlia e i Per_1 genitori suddivideranno al 50% tutti i relativi oneri, costi manutenzione e assicurazione;
lo scooter tg. X8NY7W in uso alle figlie verrà venduto e i genitori suddivideranno tra di loro al 50% il ricavato dalla vendita;
9. si dà atto che le parti si sono impegnate entro la data di deposito delle note scritte in sostituzione di udienza a chiudere il conto corrente n°7437 e con Controparte_2 riferimento al predetto conto “lato risparmio”, alla sig.ra andrà la somma di CP_1
€40.451,00 che verrà bonificata sul cc a lei intestato e da lei indicato, mentre il residuo del cc n°7437 verrà suddiviso in parti eguali tra i coniugi;
con riferimento alle somme di cui agli INVESTIMENTI FIDEURAM n°66870095 formalmente intestato al sig. ma con Pt_1 somme di entrambi i coniugi, i medesimi convengono che al sig. spetterà la somma di Pt_1
pagina 3 di 4 €160.000,00, mentre alla dott.ssa l'importo di €62.500,00, mentre l'eventuale CP_1 residuo rispetto alle predette cifre verrà suddiviso in parti eguali tra i coniugi;
10. si dà atto che i coniugi consentono reciprocamente ed a ogni effetto, sin d'ora, al rilascio ed al rinnovo sia del passaporto individuale per qualsiasi Stato estero, sia della carta d'identità con la facoltà di espatrio in relazione alle figlie.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 11/03/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Simona Francese
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