Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 25/03/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 189-1/2024 – Procedimento unitario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Foggia
Terza Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Foggia, Terza Sezione Civile, composto dai magistrati dott.ssa Caterina Lazzara - Presidente dott.ssa Valentina Patti - Giudice dott. Antonio Lacatena - Giudice rel./est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 189-1/2024 r.g., promosso da presso il Tribunale di Foggia;
Parte_1 nei confronti di (p. iva. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede in Carapelle (FG) alla Via Gramsci 14/A, avente ad oggetto “SERVIZI LOGISTICI RELATIVI ALLA DISTRIBUZIONE DELLE MERCI” (v. visura camerale in atti); letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di , viste le risultanze delle informative acquisite e Controparte_1 sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 6/3/2025; verificata la rituale notifica di ricorso e del decreto di fissazione d'udienza (a mezzo pec del
6/2/2025); esaminati gli atti ed i documenti, e ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che la resistente ha sede nel circondario del medesimo Ufficio;
ritenuto che
la versi in stato di insolvenza non Controparte_1 essendo in grado di adempiere le obbligazioni assunte, come desumibile dai seguenti elementi:
a) la società resistente, non costituendosi nel procedimento, non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti dell'impresa minore di cui all'art. 2, CCII. La prova della sussistenza dei requisiti di non liquidabilità incombe, invero, sull'imprenditore debitore, alla stregua – tra l'altro
– dei bilanci degli ultimi tre esercizi (cfr., nella vigenza della legge fallimentare, Cass. n. 625 del 15/01/2016; Cass. n. 14790 del 30/06/2014) anteriori alla istanza di liquidazione giudiziale, residuando in capo al tribunale un potere di indagine officiosa finalizzato ad evitare la pronuncia di liquidazioni ingiustificate;
b) i debiti scaduti e non pagati sono superiori all'importo di €30.000,00 di cui all'art. 49, 5° co.,
CCII. Dagli atti della disposta istruttoria emerge:
- un debito erariale iscritto al ruolo (al netto dell'importo sospeso) di €8.217.029,62 (come da nota di del 2/1/2025); CP_2
- un debito nei confronti dell' di €187.640,78 per lavoratori dipendenti, e di €111.069,60 CP_3 per accertamenti da vigilanza documentale (come da informativa del 2/1/2025);
c) risulta, altresì, provato lo stato di insolvenza che si desume dall'ammontare complessivo dei debiti, dalla persistente e ingiustificata volontà del debitore di non adempiere, dalla mancata partecipazione al procedimento prefallimentare, dal mancato deposito dei bilanci relativi agli
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tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII;
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
(p. iva. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con
[...] P.IVA_1 sede in Carapelle (FG) alla Via Gramsci 14/A; nomina Giudice Delegato per la procedura il dott. Antonio Lacatena;
nomina curatore l'avv. Matteo Bruno, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
Pagina 2 di 3 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 03 luglio 2025, ore 10:00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al
G.D.; assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ex art. 146 d.P.R. 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ex art. 49, co.4, CCII.
Foggia, così deciso in data 12 marzo 2025 nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Antonio Lacatena dott.ssa Caterina Lazzara
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