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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 20/10/2025, n. 4206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4206 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del dott. AN SS, quale giudice dell'appello, all'esito dei termini ex art. 190 c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile ordinaria iscritta al n. 271/2018 R.G., avente ad oggetto: appello avverso la sentenza Giudice di Pace di Salerno n. 3092/2017, emessa il 15/05/2017 e depositata il
09/06/2017, vertente
TRA
(CF , rappresentato e difeso, giusto mandato in Parte_1 C.F._1
calce all'atto di appello, dall'Avv. Giuseppe Bisantis e con questi elettivamente domiciliato presso il suo Studio sito in Capaccio (SA) alla via Ermes n.21
APPELLANTE
E
(CF , rappresentata e difesa, giusta procura in calce Controparte_1 C.F._2
alla comparsa di costituzione e risposta avverso atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, dall'Avv. Alfredo Pellecchia, con il quale unitamente domicilia in Salerno, alla via San
Gregorio VII n.1.
APPELLATA
Conclusioni: come da note sostitutive dell'udienza del 28.05.2025
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, roponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 1860/2016, emesso il 28/07/2016 e notificato il 09/09/2016, con cui il Giudice di Pace di Salerno gli aveva intimato il pagamento, a favore dell'Avv. CP_1
, della somma di euro 910,00, oltre accessori e spese processuali, a titolo di compenso
[...]
1 spettante a quest'ultima per l'attività di sostituzione d'udienza ex art. 97. Comma 4 c.p.p., svolta nel procedimento penale n. 13906/2010 mod 21 – 2275/2012 dinnanzi al Tribunale di Salerno;
2. Deduceva l'infondatezza della pretesa creditoria azionata in monitorio dalla controparte, sostenendo che l'avv. ra stata nominata quale difensore d'ufficio in sostituzione per la CP_1
sola udienza del 10/03/2016, e che pertanto, l'importo ingiunto risultava sproporzionato rispetto all'attività effettivamente svolta ed al reato contestato.
3. Con comparsa di risposta si costituiva l'Avv. sistendo per il rigetto Controparte_1
dell'avversa opposizione per infondatezza, con vittoria di spese giudiziali.
4. Con sentenza n. 3092/2017 depositata il 15/05/2017 e pubblicata il 09/06/2017, il Giudice di
Pace di Salerno, così decideva: “
1-rigetta l'opposizione e per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1860/2016 reso dal Gdp di Salerno che va dichiarato esecutivo.
2- condanna
l'opponente alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in euro 650,00 di cui euro 50,00 per le spese ed euro 600,00 per compensi oltre spese generali, iva e cpa e con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario”.
5. Con citazione regolarmente notificata, proponeva appello avverso la Parte_2
predetta sentenza.
6. Con l'unico motivo di appello deduceva l'erronea valutazione, da parte del giudice di prime cure, dell'attività svolta dall'avv. enuto conto che l'udienza di discussione del processo CP_1
penale, in cui l'appellata aveva prestato la propria attività difensiva, era destinata alla mera presa d'atto dell'intervenuta depenalizzazione del reato contestato al Pt_1
7. Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “in via pregiudiziale e cautelare, sospendere
e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 3092/2017 emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Salerno, nell'ambito del giudizio RG N. 792/2017, emessa in data 15/05/2017 e depositata in cancelleria in data 09/06/2017, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “ nel merito revocare l'opposto decreto ingiuntivo
n.1860/2016 per infondatezza della pretesa creditoria avanzata dalla ricorrente per i suesposti motivi;
in subordine e nella denegata ipotesi di rigetto della presente opposizione, ridurre la pretesa creditoria vantata dalla ricorrente nei limiti del giusto e del provato per i motivi sovraesposti e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate
2 dall'appellata dinnanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
36) con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
8. Con comparsa di risposta si costituiva l'Avv. a quale in via preliminare Controparte_1
eccepiva l'inammissibilità dell'appello, poiché il quantum della sentenza impugnata non superava il valore di euro 1.100,00.
8.1. Nel merito, contestava l'unico motivo di appello ribadendo di aver svolto, in favore dell'imputato attività di assistenza sia nella la fase di studio (mediante l'esame del Pt_1
fascicolo) che nella fase della decisione (discussione orale conclusiva).
8.2. Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “In via principale e nel rito dichiarare inammissibile ed improcedibile l'appello proposto dal sig. er i motivi ex ante Parte_1
già esaustivamente rappresentati. Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto e diritto e conseguentemente confermare integralmente la sentenza n.3092/2017 del Giudice di
Pace di Salerno ed il decreto ingiuntivo opposto. Per l'effetto si chiede l'attivazione dei poteri
d'ufficio per lite temeraria ex art. 96 III comma c.p.c. nella misura ritenuta di giustizia. Con conseguente vittoria di spese e onorari di causa”.
9. Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 27/05/2025, sostituita mediante scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti rassegnavano le rispettive conclusioni ed il Tribunale tratteneva la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
****
1. Preliminarmente, deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità del gravame, eccepita dall'appellata, ai sensi dell'art. 339 comma 3 c.p.c., a norma del quale “la sentenza del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'art. 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitario ovvero dei principi regolatori della materia”.
1.1. L'eccezione è fondata.
1.2. Prevede l'art. 113 comma 2 c.p.c., che “il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 del codice civile 2”.
Tale principio è stato ribadito più volte dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui le sentenze rese dal giudice di pace in causa di valore non eccedente i millecento euro, salvo quelle
3 derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art. 1342 cod. civ., sono da considerare pronunciate sempre secondo equità, ai sensi dll'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ..
Non può essere, infatti, decisa dal Giudice di Pace secondo equità una causa che, pur avendo valore inferiore al limite previsto dall'art. 113, comma 2, c.p.c., verta in materia di diritti indisponibili (Cass. Civ., Sez. Lav. N. 8717/2004), dovendo tale disposizione essere letta in correlazione con quella di cui all'art. 114 c.p.c..
La controversia de qua non ricade in alcuno dei predetti limiti alla pronuncia secondo equità, "le sentenze rese dal giudice di pace in cause di valore non eccedente i millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art. 1342 c.c., sono da considerare sempre pronunciate secondo equità, ai sensi dell'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ.”(Cass.ord. n. 5257/2012).
Proprio valorizzando il dato letterale dell'art. 113 comma2 c.p.c., la sentenza del Giudice di Pace pronunciata in relazione a una domanda di condanna al pagamento di somma di denaro inferiore ad euro. 1.100,00, si presume juris et de jure adottata secondo equità, anche nel caso in cui l'organo giudicante non lo abbia espressamente richiamato.
A tal proposito, la giurisprudenza ha ulteriormente puntualizzato che: "per stabilire se una sentenza del giudice di pace sia stata pronunciata secondo equità, e sia quindi appellabile solo nei limiti di cui all' art. 339, comma 3 c.p.c., occorre avere riguardo non già al contenuto della decisione, ma al valore della causa, da determinarsi secondo i principi di cui agli artt. 10 e ss.
c.p.c., ossia avendo riguardo al valore della domanda;
per completezza, va osservato che "l'art.
339, comma terzo, c.p.c. trova applicazione anche con riferimento alle pronunce del giudice di pace rese secondo diritto, acquisendo rilevanza dirimente il valore della controversia. In tema
d'impugnazione di sentenze del giudice di pace, in base al combinato disposto dagli artt. 339, terzo comma, e 113, secondo comma, c.p.c. sono da ritenersi inappellabili (e perciò immediatamente ricorribili per Cassazione) tutte le sentenze pronunciate dal giudice di pace in controversie non eccedenti il valore di Euro 1.100,00, a prescindere dal fatto che esse siano pronunciate secondo diritto o secondo equità, a tal fine dovendo considerarsi non il contenuto della decisione ma, appunto, solamente il valore della controversia, da determinarsi applicando analogicamente le norme di cui agli art. 10 e ss. cod. proc. civ. in tema di competenza"(Cass. n.
19724/2011).
4 L'equità si relaziona all'entità della domanda decisa in giudizio, secondo i parametri dell'art. 10
c.p.c., con la conseguenza che l'appello è ammissibile solo nei casi tassativamente indicati dall'art. 339, comma 3 c.p.c.; sicché, nell'ipotesi in discussione, il rimedio si qualifica come un'impugnazione a critica vincolata (cfr. Trib. Foggia, Sez. II, 14 febbraio 2012).
1.3. Ciò premesso, dal punto di vista sistematico, in punto di operatività della giurisdizione equitativa necessaria del Giudice di Pace (e del correlato limite all'appellabilità delle relative sentenze ex art. 339, comma 3, c.p.c.), non vi è dubbio che la controversia oggetto del presente giudizio rientri nel campo applicativo della giurisdizione equitativa di cui all'art. 113, comma 2,
c.p.c..
Nella specie, la sentenza impugnata è stata certamente pronunciata nell'ambito della giurisprudenza equitativa necessaria del giudice di pace, trattandosi di causa di valore pari ad euro 1.087,00.
Difatti, la domanda introduttiva del ricorso monitorio conteneva espressamente la domanda entro i limiti di valore dei 1.1000,0 euro, questo valore risulta poi anche confermato nell'atto di citazione in opposizione e nell'atto di appello.
Ciò è evincibile dalle conclusioni rassegnate dall'appellante ove si fa riferimento ad un valore di
"euro 1.087,00, o comunque di una somma inferiore", così come risulta dalle conclusioni dell'atto di citazione in opposizione (in primo grado: "euro. 1.087,00, o di quella o comunque di una somma inferiore nei limiti del giusto e del provato"; cfr. conclusioni dell'atto di citazione dinanzi al Giudice di Pace di Salerno).
Quindi, esaminando (ricorso monitorio, domanda introduttiva del giudizio di primo grado e atto di citazione in appello) non vi è alcun chiaro ed evidente indice di riferimento ad una somma superiore a 1.100,00 euro, anzi vi sono espressi indici letterali per ritenere contenuta la domanda al di sotto di tale valore
Per quanto esposto, è evidente che la sentenza impugnata è stata certamente pronunciata nell'ambito della giurisdizione equitativa necessaria del giudice di pace, trattandosi di causa di valore pari ad euro 1.087,00.
1.4. Orbene, l'appellabilità della sentenza pronunciata secondo equità è circoscritta, in quanto limitata ai motivi tassativamente enucleati dal terzo comma dell'art. 339 c.p.c., il quale fa espresso richiamo alle norme costituzionali o comunitarie, alle norme sul procedimento e ai principi regolatori della materia (ovverosia le regole fondamentali, dal punto di vista sostanziale,
5 del rapporto dedotto in giudizio, ricavato dal complesso delle norme con le quali il legislatore lo ha disciplinato), lasciando dunque all'interprete, in queste ultime due ipotesi, l'individuazione in concreto delle fattispecie.
Occorre, pertanto, valutare se le doglianze formulate dall'appellante risultino, nel caso concreto, afferenti alla violazione di: 1) norme sul procedimento;
2) norme costituzionali o comunitarie;
3) principi regolatori della materia.
Pacifico che, nella specie, non si controverta neppure astrattamente della violazione di una norma costituzionale, va osservato, con riguardo alle "norme sul procedimento, che "per norme sul procedimento devono intendersi le regole che disciplinano il giudizio di cognizione dinanzi al giudice di pace, regolando l'attività processuale delle parti e del giudice nell'ambito di quel giudizio, e non anche quelle relative ad altri procedimenti, utilizzate dal giudice di pace per la formulazione del proprio giudizio sulla fondatezza della domanda" (Cass. n. 27384/2022).
Quanto, invece, alla violazione dei "principi regolatori della materia", la giurisprudenza di legittimità ha più volte rilevato che "grava sul ricorrente, il quale lamenti l'inosservanza da parte del giudice di pace, nel rendere una pronuncia secondo equità, dei principi regolatori della materia indicare i principi violati, senza che sia sufficiente, allo scopo, la mera deduzione della violazione di norme di diritto sostanziale alla cui osservanza, in caso di pronuncia secondo equità, quel giudice non è affatto tenuto" (cfr. Cass. Civ. n. 23963/2004; n. 4282/2011).
La Suprema Corte ha avuto modo di chiarire e definire i margini di appellabilità delle sentenze pronunciate dal Giudice di Pace secondo equità per violazione dei "principi regolatori della materia", affermando che essi "non corrispondono a singole norme regolatrici della specifica materia in questione, né alle regole accessorie e contingenti che non la qualificano nella sua essenza, ma costituiscono enunciati desumibili dalla disciplina positiva complessiva della materia stessa" e che l'applicazione del principio iura novit curia (art. 113 comma 1, c.p.c.), "fa salva la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ponendo a fondamento della sua decisione anche principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti, fermo restando, però, il divieto per il giudice di immutare gli elementi materiali che inverano il fatto costitutivo della pretesa, pronunciandosi su questioni non formanti oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio" (Cass. ord. n. 34432/2022).
6 Va rilevato anche che i principi regolatori non sono soltanto quelli ricavabili, per via di astrazione, dalla ratio sottesa alle singole norme ma sono quelli della materia, che non può identificarsi soltanto con gli istituti generali, bensì col singolo tipo di rapporto dedotto in giudizio;
la materia, dunque, è quella concreta della causa (ad esempio: responsabilità extracontrattuale), la configurazione essenziale del rapporto, delle norme costituenti le linee-guida della sua disciplina, senza le quali quel tipo di rapporto non sussiste, ovvero in forza delle quali il rapporto passa da una configurazione a un'altra.
1.5. Nel caso di specie, i motivi di impugnazione dedotti dall'appellante attengono all'errata valutazione delle risultanze istruttorie da parte del giudicante, il quale avrebbe proceduto ad un'eccessiva quantificazione dei compensi spettanti al difensore per l'attività di assistenza in udienza dell'imputato.
Come emerge chiaramente dal tenore dei predetti motivi di appello, la critica al giudizio di valutazione delle prove è stata effettuata al solo fine di evidenziare (attraverso una ricostruzione della quaestio facti del tutto diversa da quella operata dal Giudice di Pace), come approdo argomentativo finale in iure, l'erroneità della decisione del Giudice di primo grado.
L'appellante ha espresso dissenso nei confronti della valutazione delle emergenze istruttorie, così come effettuate dal Giudice di prime cure, e le doglianze attingono la decisione esclusivamente sul piano del merito.
Deve, in definitiva, ritenersi che il motivo di appello proposto esuli dalle ipotesi tassativamente enucleate dall'art. 339 c.p.c., con conseguente inammissibilità dell'impugnazione.
L'appello, pertanto, va dichiarato inammissibile.
2. Ad abundantiam il Tribunale evidenzia come - anche nel merito - l'appello si palesa infondato considerato che:
- A) non vi è contestazione sull'espletamento dell'attività difensiva svolta dall'avv. CP_1
favore dell'odierno appellante, quale difensore nominato ai sensi dell'art. 97 comma 4 c.p.p. nel procedimento penale n.13906/10 mod. 21 –2275/2012 (cft. verbale dell'udienza penale);
- B) il difensore nel processo penale, Avv. a seguito di nomina in quanto CP_1
immediatamente reperibile, ha partecipato all'udienza del 13/03/2016 e rassegnato le conclusioni a seguito di discussione: si rimanda alle risultanze del verbale di udienza.
7 2.1. Nello specifico, da un esame della documentazione prodotta afferente al giudizio penale suindicato, risulta che l'avv. stata nominata quale avvocato d'ufficio immediatamente CP_1
reperibile ai sensi dell'art. 97 .4 comma c.p.p., per l'udienza del 16/03/2016.
La sostituzione è avvenuta proprio nella fase di discussione, quindi seppur trattandosi di una sola udienza (di discussione), l'avvocato ha dovuto prendere cognizione dell'intero procedimento, studiare gli atti di causa al fine di approntare la difesa più idonea per l'imputato e discutere la causa.
Quindi, entrambe le fasi sono state trattate dall'avv. ia lo studio, mediante l'esame del CP_1
fascicolo processuale al fine poi di discutere la causa, sia la discussione (il difensore ha concluso in termini conformi al PM ossia per la declaratoria di non doversi procedere per sopraggiunta depenalizzazione del reato).
In definitiva, come correttamente evidenziato dal Giudice di Pace, all'av spetta il CP_1
compenso sia per la fase di studio che per la fase decisionale.
3. Sulla scorta di tutte le ragioni sin qui analizzate, deve concludersi per l'inammissibilità e l'infondatezza (anche nel merito) dell'appello proposto, con correlata conferma dell'impugnata sentenza.
4. Non resta che disciplinare le spese del presente grado di giudizio: le stesse seguono la soccombenza dell'appellante e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri compresi tra minimi e medi, stante l'attività istruttoria meramente documentale e l'assenza di particolari questioni in fatto e in diritto, ai sensi del D.M. n. 147/22.
4.1. Non sussistono, per contro, tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda ex art. 96
c.p.c..
5. Ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma
1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Salerno -in funzione di Giudice di Appello - disattesa ogni diversa istanza, così provvede:
8 A) dichiara inammissibile l'appello proposto da , per l'effetto, conferma Parte_1
l'impugnata sentenza;
B) condanna l pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1 CP_1
, che si liquidano in euro 500,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso
[...]
spese generali al 15%.
Dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo per la parte che ha proposto l'appello di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Salerno, in data 20.10.2025.
Il Giudice
AN SS
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del dott. AN SS, quale giudice dell'appello, all'esito dei termini ex art. 190 c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile ordinaria iscritta al n. 271/2018 R.G., avente ad oggetto: appello avverso la sentenza Giudice di Pace di Salerno n. 3092/2017, emessa il 15/05/2017 e depositata il
09/06/2017, vertente
TRA
(CF , rappresentato e difeso, giusto mandato in Parte_1 C.F._1
calce all'atto di appello, dall'Avv. Giuseppe Bisantis e con questi elettivamente domiciliato presso il suo Studio sito in Capaccio (SA) alla via Ermes n.21
APPELLANTE
E
(CF , rappresentata e difesa, giusta procura in calce Controparte_1 C.F._2
alla comparsa di costituzione e risposta avverso atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, dall'Avv. Alfredo Pellecchia, con il quale unitamente domicilia in Salerno, alla via San
Gregorio VII n.1.
APPELLATA
Conclusioni: come da note sostitutive dell'udienza del 28.05.2025
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, roponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 1860/2016, emesso il 28/07/2016 e notificato il 09/09/2016, con cui il Giudice di Pace di Salerno gli aveva intimato il pagamento, a favore dell'Avv. CP_1
, della somma di euro 910,00, oltre accessori e spese processuali, a titolo di compenso
[...]
1 spettante a quest'ultima per l'attività di sostituzione d'udienza ex art. 97. Comma 4 c.p.p., svolta nel procedimento penale n. 13906/2010 mod 21 – 2275/2012 dinnanzi al Tribunale di Salerno;
2. Deduceva l'infondatezza della pretesa creditoria azionata in monitorio dalla controparte, sostenendo che l'avv. ra stata nominata quale difensore d'ufficio in sostituzione per la CP_1
sola udienza del 10/03/2016, e che pertanto, l'importo ingiunto risultava sproporzionato rispetto all'attività effettivamente svolta ed al reato contestato.
3. Con comparsa di risposta si costituiva l'Avv. sistendo per il rigetto Controparte_1
dell'avversa opposizione per infondatezza, con vittoria di spese giudiziali.
4. Con sentenza n. 3092/2017 depositata il 15/05/2017 e pubblicata il 09/06/2017, il Giudice di
Pace di Salerno, così decideva: “
1-rigetta l'opposizione e per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1860/2016 reso dal Gdp di Salerno che va dichiarato esecutivo.
2- condanna
l'opponente alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in euro 650,00 di cui euro 50,00 per le spese ed euro 600,00 per compensi oltre spese generali, iva e cpa e con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario”.
5. Con citazione regolarmente notificata, proponeva appello avverso la Parte_2
predetta sentenza.
6. Con l'unico motivo di appello deduceva l'erronea valutazione, da parte del giudice di prime cure, dell'attività svolta dall'avv. enuto conto che l'udienza di discussione del processo CP_1
penale, in cui l'appellata aveva prestato la propria attività difensiva, era destinata alla mera presa d'atto dell'intervenuta depenalizzazione del reato contestato al Pt_1
7. Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “in via pregiudiziale e cautelare, sospendere
e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 3092/2017 emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Salerno, nell'ambito del giudizio RG N. 792/2017, emessa in data 15/05/2017 e depositata in cancelleria in data 09/06/2017, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “ nel merito revocare l'opposto decreto ingiuntivo
n.1860/2016 per infondatezza della pretesa creditoria avanzata dalla ricorrente per i suesposti motivi;
in subordine e nella denegata ipotesi di rigetto della presente opposizione, ridurre la pretesa creditoria vantata dalla ricorrente nei limiti del giusto e del provato per i motivi sovraesposti e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate
2 dall'appellata dinnanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
36) con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
8. Con comparsa di risposta si costituiva l'Avv. a quale in via preliminare Controparte_1
eccepiva l'inammissibilità dell'appello, poiché il quantum della sentenza impugnata non superava il valore di euro 1.100,00.
8.1. Nel merito, contestava l'unico motivo di appello ribadendo di aver svolto, in favore dell'imputato attività di assistenza sia nella la fase di studio (mediante l'esame del Pt_1
fascicolo) che nella fase della decisione (discussione orale conclusiva).
8.2. Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “In via principale e nel rito dichiarare inammissibile ed improcedibile l'appello proposto dal sig. er i motivi ex ante Parte_1
già esaustivamente rappresentati. Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto e diritto e conseguentemente confermare integralmente la sentenza n.3092/2017 del Giudice di
Pace di Salerno ed il decreto ingiuntivo opposto. Per l'effetto si chiede l'attivazione dei poteri
d'ufficio per lite temeraria ex art. 96 III comma c.p.c. nella misura ritenuta di giustizia. Con conseguente vittoria di spese e onorari di causa”.
9. Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 27/05/2025, sostituita mediante scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti rassegnavano le rispettive conclusioni ed il Tribunale tratteneva la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
****
1. Preliminarmente, deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità del gravame, eccepita dall'appellata, ai sensi dell'art. 339 comma 3 c.p.c., a norma del quale “la sentenza del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'art. 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitario ovvero dei principi regolatori della materia”.
1.1. L'eccezione è fondata.
1.2. Prevede l'art. 113 comma 2 c.p.c., che “il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 del codice civile 2”.
Tale principio è stato ribadito più volte dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui le sentenze rese dal giudice di pace in causa di valore non eccedente i millecento euro, salvo quelle
3 derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art. 1342 cod. civ., sono da considerare pronunciate sempre secondo equità, ai sensi dll'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ..
Non può essere, infatti, decisa dal Giudice di Pace secondo equità una causa che, pur avendo valore inferiore al limite previsto dall'art. 113, comma 2, c.p.c., verta in materia di diritti indisponibili (Cass. Civ., Sez. Lav. N. 8717/2004), dovendo tale disposizione essere letta in correlazione con quella di cui all'art. 114 c.p.c..
La controversia de qua non ricade in alcuno dei predetti limiti alla pronuncia secondo equità, "le sentenze rese dal giudice di pace in cause di valore non eccedente i millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art. 1342 c.c., sono da considerare sempre pronunciate secondo equità, ai sensi dell'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ.”(Cass.ord. n. 5257/2012).
Proprio valorizzando il dato letterale dell'art. 113 comma2 c.p.c., la sentenza del Giudice di Pace pronunciata in relazione a una domanda di condanna al pagamento di somma di denaro inferiore ad euro. 1.100,00, si presume juris et de jure adottata secondo equità, anche nel caso in cui l'organo giudicante non lo abbia espressamente richiamato.
A tal proposito, la giurisprudenza ha ulteriormente puntualizzato che: "per stabilire se una sentenza del giudice di pace sia stata pronunciata secondo equità, e sia quindi appellabile solo nei limiti di cui all' art. 339, comma 3 c.p.c., occorre avere riguardo non già al contenuto della decisione, ma al valore della causa, da determinarsi secondo i principi di cui agli artt. 10 e ss.
c.p.c., ossia avendo riguardo al valore della domanda;
per completezza, va osservato che "l'art.
339, comma terzo, c.p.c. trova applicazione anche con riferimento alle pronunce del giudice di pace rese secondo diritto, acquisendo rilevanza dirimente il valore della controversia. In tema
d'impugnazione di sentenze del giudice di pace, in base al combinato disposto dagli artt. 339, terzo comma, e 113, secondo comma, c.p.c. sono da ritenersi inappellabili (e perciò immediatamente ricorribili per Cassazione) tutte le sentenze pronunciate dal giudice di pace in controversie non eccedenti il valore di Euro 1.100,00, a prescindere dal fatto che esse siano pronunciate secondo diritto o secondo equità, a tal fine dovendo considerarsi non il contenuto della decisione ma, appunto, solamente il valore della controversia, da determinarsi applicando analogicamente le norme di cui agli art. 10 e ss. cod. proc. civ. in tema di competenza"(Cass. n.
19724/2011).
4 L'equità si relaziona all'entità della domanda decisa in giudizio, secondo i parametri dell'art. 10
c.p.c., con la conseguenza che l'appello è ammissibile solo nei casi tassativamente indicati dall'art. 339, comma 3 c.p.c.; sicché, nell'ipotesi in discussione, il rimedio si qualifica come un'impugnazione a critica vincolata (cfr. Trib. Foggia, Sez. II, 14 febbraio 2012).
1.3. Ciò premesso, dal punto di vista sistematico, in punto di operatività della giurisdizione equitativa necessaria del Giudice di Pace (e del correlato limite all'appellabilità delle relative sentenze ex art. 339, comma 3, c.p.c.), non vi è dubbio che la controversia oggetto del presente giudizio rientri nel campo applicativo della giurisdizione equitativa di cui all'art. 113, comma 2,
c.p.c..
Nella specie, la sentenza impugnata è stata certamente pronunciata nell'ambito della giurisprudenza equitativa necessaria del giudice di pace, trattandosi di causa di valore pari ad euro 1.087,00.
Difatti, la domanda introduttiva del ricorso monitorio conteneva espressamente la domanda entro i limiti di valore dei 1.1000,0 euro, questo valore risulta poi anche confermato nell'atto di citazione in opposizione e nell'atto di appello.
Ciò è evincibile dalle conclusioni rassegnate dall'appellante ove si fa riferimento ad un valore di
"euro 1.087,00, o comunque di una somma inferiore", così come risulta dalle conclusioni dell'atto di citazione in opposizione (in primo grado: "euro. 1.087,00, o di quella o comunque di una somma inferiore nei limiti del giusto e del provato"; cfr. conclusioni dell'atto di citazione dinanzi al Giudice di Pace di Salerno).
Quindi, esaminando (ricorso monitorio, domanda introduttiva del giudizio di primo grado e atto di citazione in appello) non vi è alcun chiaro ed evidente indice di riferimento ad una somma superiore a 1.100,00 euro, anzi vi sono espressi indici letterali per ritenere contenuta la domanda al di sotto di tale valore
Per quanto esposto, è evidente che la sentenza impugnata è stata certamente pronunciata nell'ambito della giurisdizione equitativa necessaria del giudice di pace, trattandosi di causa di valore pari ad euro 1.087,00.
1.4. Orbene, l'appellabilità della sentenza pronunciata secondo equità è circoscritta, in quanto limitata ai motivi tassativamente enucleati dal terzo comma dell'art. 339 c.p.c., il quale fa espresso richiamo alle norme costituzionali o comunitarie, alle norme sul procedimento e ai principi regolatori della materia (ovverosia le regole fondamentali, dal punto di vista sostanziale,
5 del rapporto dedotto in giudizio, ricavato dal complesso delle norme con le quali il legislatore lo ha disciplinato), lasciando dunque all'interprete, in queste ultime due ipotesi, l'individuazione in concreto delle fattispecie.
Occorre, pertanto, valutare se le doglianze formulate dall'appellante risultino, nel caso concreto, afferenti alla violazione di: 1) norme sul procedimento;
2) norme costituzionali o comunitarie;
3) principi regolatori della materia.
Pacifico che, nella specie, non si controverta neppure astrattamente della violazione di una norma costituzionale, va osservato, con riguardo alle "norme sul procedimento, che "per norme sul procedimento devono intendersi le regole che disciplinano il giudizio di cognizione dinanzi al giudice di pace, regolando l'attività processuale delle parti e del giudice nell'ambito di quel giudizio, e non anche quelle relative ad altri procedimenti, utilizzate dal giudice di pace per la formulazione del proprio giudizio sulla fondatezza della domanda" (Cass. n. 27384/2022).
Quanto, invece, alla violazione dei "principi regolatori della materia", la giurisprudenza di legittimità ha più volte rilevato che "grava sul ricorrente, il quale lamenti l'inosservanza da parte del giudice di pace, nel rendere una pronuncia secondo equità, dei principi regolatori della materia indicare i principi violati, senza che sia sufficiente, allo scopo, la mera deduzione della violazione di norme di diritto sostanziale alla cui osservanza, in caso di pronuncia secondo equità, quel giudice non è affatto tenuto" (cfr. Cass. Civ. n. 23963/2004; n. 4282/2011).
La Suprema Corte ha avuto modo di chiarire e definire i margini di appellabilità delle sentenze pronunciate dal Giudice di Pace secondo equità per violazione dei "principi regolatori della materia", affermando che essi "non corrispondono a singole norme regolatrici della specifica materia in questione, né alle regole accessorie e contingenti che non la qualificano nella sua essenza, ma costituiscono enunciati desumibili dalla disciplina positiva complessiva della materia stessa" e che l'applicazione del principio iura novit curia (art. 113 comma 1, c.p.c.), "fa salva la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ponendo a fondamento della sua decisione anche principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti, fermo restando, però, il divieto per il giudice di immutare gli elementi materiali che inverano il fatto costitutivo della pretesa, pronunciandosi su questioni non formanti oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio" (Cass. ord. n. 34432/2022).
6 Va rilevato anche che i principi regolatori non sono soltanto quelli ricavabili, per via di astrazione, dalla ratio sottesa alle singole norme ma sono quelli della materia, che non può identificarsi soltanto con gli istituti generali, bensì col singolo tipo di rapporto dedotto in giudizio;
la materia, dunque, è quella concreta della causa (ad esempio: responsabilità extracontrattuale), la configurazione essenziale del rapporto, delle norme costituenti le linee-guida della sua disciplina, senza le quali quel tipo di rapporto non sussiste, ovvero in forza delle quali il rapporto passa da una configurazione a un'altra.
1.5. Nel caso di specie, i motivi di impugnazione dedotti dall'appellante attengono all'errata valutazione delle risultanze istruttorie da parte del giudicante, il quale avrebbe proceduto ad un'eccessiva quantificazione dei compensi spettanti al difensore per l'attività di assistenza in udienza dell'imputato.
Come emerge chiaramente dal tenore dei predetti motivi di appello, la critica al giudizio di valutazione delle prove è stata effettuata al solo fine di evidenziare (attraverso una ricostruzione della quaestio facti del tutto diversa da quella operata dal Giudice di Pace), come approdo argomentativo finale in iure, l'erroneità della decisione del Giudice di primo grado.
L'appellante ha espresso dissenso nei confronti della valutazione delle emergenze istruttorie, così come effettuate dal Giudice di prime cure, e le doglianze attingono la decisione esclusivamente sul piano del merito.
Deve, in definitiva, ritenersi che il motivo di appello proposto esuli dalle ipotesi tassativamente enucleate dall'art. 339 c.p.c., con conseguente inammissibilità dell'impugnazione.
L'appello, pertanto, va dichiarato inammissibile.
2. Ad abundantiam il Tribunale evidenzia come - anche nel merito - l'appello si palesa infondato considerato che:
- A) non vi è contestazione sull'espletamento dell'attività difensiva svolta dall'avv. CP_1
favore dell'odierno appellante, quale difensore nominato ai sensi dell'art. 97 comma 4 c.p.p. nel procedimento penale n.13906/10 mod. 21 –2275/2012 (cft. verbale dell'udienza penale);
- B) il difensore nel processo penale, Avv. a seguito di nomina in quanto CP_1
immediatamente reperibile, ha partecipato all'udienza del 13/03/2016 e rassegnato le conclusioni a seguito di discussione: si rimanda alle risultanze del verbale di udienza.
7 2.1. Nello specifico, da un esame della documentazione prodotta afferente al giudizio penale suindicato, risulta che l'avv. stata nominata quale avvocato d'ufficio immediatamente CP_1
reperibile ai sensi dell'art. 97 .4 comma c.p.p., per l'udienza del 16/03/2016.
La sostituzione è avvenuta proprio nella fase di discussione, quindi seppur trattandosi di una sola udienza (di discussione), l'avvocato ha dovuto prendere cognizione dell'intero procedimento, studiare gli atti di causa al fine di approntare la difesa più idonea per l'imputato e discutere la causa.
Quindi, entrambe le fasi sono state trattate dall'avv. ia lo studio, mediante l'esame del CP_1
fascicolo processuale al fine poi di discutere la causa, sia la discussione (il difensore ha concluso in termini conformi al PM ossia per la declaratoria di non doversi procedere per sopraggiunta depenalizzazione del reato).
In definitiva, come correttamente evidenziato dal Giudice di Pace, all'av spetta il CP_1
compenso sia per la fase di studio che per la fase decisionale.
3. Sulla scorta di tutte le ragioni sin qui analizzate, deve concludersi per l'inammissibilità e l'infondatezza (anche nel merito) dell'appello proposto, con correlata conferma dell'impugnata sentenza.
4. Non resta che disciplinare le spese del presente grado di giudizio: le stesse seguono la soccombenza dell'appellante e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri compresi tra minimi e medi, stante l'attività istruttoria meramente documentale e l'assenza di particolari questioni in fatto e in diritto, ai sensi del D.M. n. 147/22.
4.1. Non sussistono, per contro, tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda ex art. 96
c.p.c..
5. Ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma
1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Salerno -in funzione di Giudice di Appello - disattesa ogni diversa istanza, così provvede:
8 A) dichiara inammissibile l'appello proposto da , per l'effetto, conferma Parte_1
l'impugnata sentenza;
B) condanna l pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1 CP_1
, che si liquidano in euro 500,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso
[...]
spese generali al 15%.
Dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo per la parte che ha proposto l'appello di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Salerno, in data 20.10.2025.
Il Giudice
AN SS
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