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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 06/06/2025, n. 741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 741 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. V.G. 1719/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott. Claudia BONOMI Presidente dott. Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel. dott. Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 12/03/2025, assunto in decisione in data 28/05/2025 e vertente tra
(c.f. nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], entrambi Parte_2 C.F._2 con l'Avvocato LODATO GIANMARCO ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore Della Repubblica presso la Procura Delle Repubblica di Monza
OGGETTO: separazione consensuale Causa trattenuta in decisione all'udienza del 28.05.2025 ove le parti hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e hanno congiuntamente chiesto l'accoglimento delle seguenti CONCLUSIONI
1) I coniugi vivranno separatamente con reciproco rispetto;
2) i figli minori e saranno affidati ad entrambi genitori (affidamento Persona_1 Persona_2 condiviso), con collocamento e residenza anagrafici presso la madre;
3) il padre, salvo diverso accordo tra i coniugi, potrà vedere e tenere con se i figli e Persona_1 Per_2 una volta a settimana e/o nei diversi giorni e orari che verranno di volta in volta concordati tra le
[...] parti, compatibilmente con i turni del padre (che svolge attività lavorativa su turni rotativi, notturni, festivi e anche nei week end) e con gli impegni scolastici e sportivi dei bambini;
4) i figli trascorreranno le festività ad anni alterni con ciascun genitore, compatibilmente con i turni di lavoro del padre;
5) ogni anno, durante le vacanze estive, i figli trascorreranno una settimana di ferie con il padre nel mese di giugno o luglio o agosto e due settimane di ferie con la madre nel mese di agosto;
6) i coniugi si obbligano a mettere subito in vendita la casa familiare, di comproprietà delle parti, affidando l'incarico ad una agenzia immobiliare scelta di comune accordo;
nel frattempo la Sig.ra Parte_2 si obbliga a trasferirsi non appena possibile in altra abitazione insieme ai figli, prelevando i suoi effetti personali, ed il Sig. potrà continuare ad abitare nella casa familiare fino al momento della Parte_1 vendita;
le rate di mutuo e le spese condominiali e delle utenze relative alla casa familiare verranno pagate al 50% da entrambi i coniugi fino a quando la Sig.ra non si trasferirà in altra abitazione e Parte_2 saranno pagate integralmente dal Sig. per il periodo in cui quest'ultimo abiterà da solo nella Parte_1 casa familiare;
con il prezzo della vendita del predetto immobile verrà estinto il mutuo in essere che le parti avevano contratto per l'acquisto della casa familiare e l'importo residuo verrà ripartito al 50% tra i coniugi;
al momento della vendita la Sig.ra si obbliga altresì ad estinguere il debito di Parte_2
€18.500,00 che ha nei confronti del marito per un prestito concesso da quest'ultimo durante il matrimonio;
relativamente all'arredo della casa familiare si precisa che qualora dovesse essere venduto insieme all'immobile, il prezzo della casa comprensivo dell'arredo verrà diviso in parti uguali tra i coniugi;
se invece l'arredo non dovesse essere venduto con la casa familiare, verrà diviso nel seguente modo: la cucina in parti uguali tra i coniugi e il resto dell'arredo verrà trattenuto dal Sig. , in quanto è Parte_1 stato acquistato da quest'ultimo; 7) il padre si obbliga a versare alla madre, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori
[...]
e l'importo mensile complessivo di €600,00, pari ad €300,00 per ogni figlio, (che Per_1 Persona_2 verrà rivalutato annualmente in base alle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati), da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, nonché a farsi carico del 50% delle spese per la mensa scolastica e per le attività sportive dei figli (incluse quelle per il ballo), nonché del 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, come dalle linee guida concernenti le spese per i figli del 07/05/2018 condivise dal Tribunale di Monza con l'Ordine degli Avvocati di Monza, che entrambi i coniugi si obbligano a rispettare, avendone a mani copia, fatte salve le suddette pattuizioni in deroga alle linee guida;
8) l'indennità di accompagnamento percepita per il figlio salvo eventuale diverso accordo Persona_2 delle parti, verrà utilizzata integralmente per pagare la terapia A.B.A. svolta dall'Associazione Family Care di Cesano Maderno (MB) in favore del predetto minore;
9) ciascun coniuge, essendo economicamente autosufficiente, provvederà al proprio mantenimento e pertanto non viene stabilito alcun reciproco assegno. Motivi della decisione Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 04.10.2014 a Nembro Parte_1 Parte_2
(BG);
- Dall'unione sono nati i figli (17.09.2015) e (31.10.2019); Per_1 Per_2
-l'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente per il tentativo di conciliazione si è svolta in data 28.05.2025 con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Parte_2
, con ricorso depositato in data 12/03/2025, così provvede:
[...]
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio a Nembro (BG) in data 04.10.2014 (Atto n. 31, Parte II, Serie C, del registro degli atti di matrimonio del Comune di Nembro (BG)), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Nembro (BG), affinché sia annotata ai sensi di legge. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 29 maggio 2025 Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott. Claudia BONOMI Presidente dott. Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel. dott. Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 12/03/2025, assunto in decisione in data 28/05/2025 e vertente tra
(c.f. nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], entrambi Parte_2 C.F._2 con l'Avvocato LODATO GIANMARCO ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore Della Repubblica presso la Procura Delle Repubblica di Monza
OGGETTO: separazione consensuale Causa trattenuta in decisione all'udienza del 28.05.2025 ove le parti hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e hanno congiuntamente chiesto l'accoglimento delle seguenti CONCLUSIONI
1) I coniugi vivranno separatamente con reciproco rispetto;
2) i figli minori e saranno affidati ad entrambi genitori (affidamento Persona_1 Persona_2 condiviso), con collocamento e residenza anagrafici presso la madre;
3) il padre, salvo diverso accordo tra i coniugi, potrà vedere e tenere con se i figli e Persona_1 Per_2 una volta a settimana e/o nei diversi giorni e orari che verranno di volta in volta concordati tra le
[...] parti, compatibilmente con i turni del padre (che svolge attività lavorativa su turni rotativi, notturni, festivi e anche nei week end) e con gli impegni scolastici e sportivi dei bambini;
4) i figli trascorreranno le festività ad anni alterni con ciascun genitore, compatibilmente con i turni di lavoro del padre;
5) ogni anno, durante le vacanze estive, i figli trascorreranno una settimana di ferie con il padre nel mese di giugno o luglio o agosto e due settimane di ferie con la madre nel mese di agosto;
6) i coniugi si obbligano a mettere subito in vendita la casa familiare, di comproprietà delle parti, affidando l'incarico ad una agenzia immobiliare scelta di comune accordo;
nel frattempo la Sig.ra Parte_2 si obbliga a trasferirsi non appena possibile in altra abitazione insieme ai figli, prelevando i suoi effetti personali, ed il Sig. potrà continuare ad abitare nella casa familiare fino al momento della Parte_1 vendita;
le rate di mutuo e le spese condominiali e delle utenze relative alla casa familiare verranno pagate al 50% da entrambi i coniugi fino a quando la Sig.ra non si trasferirà in altra abitazione e Parte_2 saranno pagate integralmente dal Sig. per il periodo in cui quest'ultimo abiterà da solo nella Parte_1 casa familiare;
con il prezzo della vendita del predetto immobile verrà estinto il mutuo in essere che le parti avevano contratto per l'acquisto della casa familiare e l'importo residuo verrà ripartito al 50% tra i coniugi;
al momento della vendita la Sig.ra si obbliga altresì ad estinguere il debito di Parte_2
€18.500,00 che ha nei confronti del marito per un prestito concesso da quest'ultimo durante il matrimonio;
relativamente all'arredo della casa familiare si precisa che qualora dovesse essere venduto insieme all'immobile, il prezzo della casa comprensivo dell'arredo verrà diviso in parti uguali tra i coniugi;
se invece l'arredo non dovesse essere venduto con la casa familiare, verrà diviso nel seguente modo: la cucina in parti uguali tra i coniugi e il resto dell'arredo verrà trattenuto dal Sig. , in quanto è Parte_1 stato acquistato da quest'ultimo; 7) il padre si obbliga a versare alla madre, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori
[...]
e l'importo mensile complessivo di €600,00, pari ad €300,00 per ogni figlio, (che Per_1 Persona_2 verrà rivalutato annualmente in base alle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati), da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, nonché a farsi carico del 50% delle spese per la mensa scolastica e per le attività sportive dei figli (incluse quelle per il ballo), nonché del 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, come dalle linee guida concernenti le spese per i figli del 07/05/2018 condivise dal Tribunale di Monza con l'Ordine degli Avvocati di Monza, che entrambi i coniugi si obbligano a rispettare, avendone a mani copia, fatte salve le suddette pattuizioni in deroga alle linee guida;
8) l'indennità di accompagnamento percepita per il figlio salvo eventuale diverso accordo Persona_2 delle parti, verrà utilizzata integralmente per pagare la terapia A.B.A. svolta dall'Associazione Family Care di Cesano Maderno (MB) in favore del predetto minore;
9) ciascun coniuge, essendo economicamente autosufficiente, provvederà al proprio mantenimento e pertanto non viene stabilito alcun reciproco assegno. Motivi della decisione Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 04.10.2014 a Nembro Parte_1 Parte_2
(BG);
- Dall'unione sono nati i figli (17.09.2015) e (31.10.2019); Per_1 Per_2
-l'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente per il tentativo di conciliazione si è svolta in data 28.05.2025 con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Parte_2
, con ricorso depositato in data 12/03/2025, così provvede:
[...]
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio a Nembro (BG) in data 04.10.2014 (Atto n. 31, Parte II, Serie C, del registro degli atti di matrimonio del Comune di Nembro (BG)), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Nembro (BG), affinché sia annotata ai sensi di legge. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 29 maggio 2025 Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona