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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 04/03/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
====== REPUBBLICA ITALIANA ======
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE di TRANI in composizione monocratica, nella persona del giudice
Dott.ssa Francesca Pastore, ha emesso la seguente
-============== SENTENZA ================ nella causa iscritta al n. 3033 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto: opposizione al precetto
-======================TRA=======================
rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Parte_1
Stella, giusta procura in atti----------------------opponente
===E===
in persona del legale rappresentate pro tempore, CP_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppe Carbonara e
Rosaria Berardi giusta procura in atti----------------opposta
CONCLUSIONI
Come da verbali in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. proponeva opposizione al precetto intimato Parte_1 dalla in virtù di assegno bancario n. 0935728393- CP_1
02, tratto su Banca Monte dei Paschi di Siena spa - Filiale di Andria, a firma del sig. in favore della Parte_1
e portante la somma di € 10.500,00 e sottoscritto CP_1 dal in favore della . Pt_1 CP_1
In particolare, l'opponente allegava che erano sospesi i termini di scadenza del titolo ex l.40/2020 e che era pagina 1 di 5 inesistente il rapporto causale sottostante al titolo perché le opere che dovevano essere pagate con quel titolo non erano state eseguite.
L'opposta contestava tali assunti e chiedeva rigettarsi l'opposizione, evidenziando anche che quel titolo era stato dato alla in occasione della sottoscrizione dell'accordo CP_1 del 13.12.2019 (che produceva), allorchè le parti convenivano su un pagamento rateale del credito della e veniva CP_1 versata immediatamente la somma di € 4.000,00 (con altro assegno poi incassato) ed era dato in consegna il titolo di cui oggi si controverte con l'intesa che esso sarebbe stato portato all'incasso “entro il 14.2.2020”.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, assegnati i termini ex art.183, co.6, c.p.c., mutato l'istruttore, la causa era poi riservata in decisione con termini ex art.190 c.p.c.
Quindi, essa era rimessa sul ruolo istruttorio per sottoporre al contraddittorio fra le parti ex art.101, co.2, c.p.c. la questione della nullità dell'assegno bancario posto a base del precetto, in quanto dalla difesa della stessa convenuta emergeva che il titolo era stato emesso o privo di data o postdatato.
Le parti depositavano memorie e la causa era nuovamente rimessa in decisione.
2. All'esito del rilievo officioso di questo Tribunale deve essere accolta l'opposizione.
È pacifico e documentato che il precetto della si fonda CP_1 sull'assegno bancario n. 0935728393-02, tratto su Banca Monte dei Paschi di Siena spa - Filiale di Andria, a firma del sig. in favore della , che reca la data del Parte_1 CP_1
14.2.2020.
pagina 2 di 5 Emerge dalle stesse allegazioni della convenuta opposta che questo assegno bancario è stato emesso o privo di data o postdatato, atteso che la ha spiegato e documentato che CP_1
v'è stato un accordo tra le parti in data 13.12.2019 del tenore come sopra descritto, nel quale si dava apertamente atto che in quella data (13.12.2019) era rilasciato l'assegno da portare all'incasso il 14.2.2020.
A fronte di una tale allegazione e documentazione dei fatti emerge ex actis che il titolo è nullo e non può valere come titolo di credito: l'art.1 r.d.1736/1933 dispone chiaramente che l'assegno bancario deve indicare, tra l'altro, la data di emissione e l'art.2 della medesima disciplina stabilisce che l'assegno mancante di uno dei requisiti richiesti dall'art.1 no vale come assegno bancario. Di conseguenza non è nemmeno titolo esecutivo.
Peraltro, il titolo in questione non è in regola con l'imposta di bollo, nel qual caso esso avrebbe potuto avere il valore di una promessa di pagamento ed una funzione equivalente a quella del vaglia cambiario (sempre che il titolo fosse stato in regola ab origine con la bollatura e sempre che tale imposta fosse proporzionale al valore, così come previsto dall'art. 6 della Tariffa allegata al d.P.R. n. 647 del 1972;
v. Cass.n. 35192/2022).
La difesa spesa in ultimo dalla con la memoria ex art.101 CP_1
c.p.c. non convince in senso diverso: essa conferma che era uso delle parti (come ben si evince dalla scrittura del
13.12.2019) rilasciare e prendere assegni in garanzia, secondo una pratica ben diffusa in ambito commerciale che, però, non toglie che si possa poi porre un problema di validità del titolo di credito e quindi di mancanza del titolo esecutivo.
pagina 3 di 5 Né può essere scriminante quanto affermato in extremis dalla nella predetta memoria, per cui non vi sarebbe prova che CP_1
l'assegno di cui si parla nella scrittura predetta, senza indicarne il numero, sia proprio quello posto a base del precetto: è la stessa difesa della che, prima che fosse CP_1 svolto il rilievo officioso, ha allegato espressamente che il rapporto causale che faceva da sfondo al titolo di credito era esattamente la predetta scrittura, ammettendo espressamente il collegamento tra la scrittura e l'assegno stesso;
il che, unitamente alla coincidenza della somma e della data indicata nella scrittura e quelle indicate nell'assegno bancario, è ampiamente probante che quello sia l'assegno cui si fa riferimento nell'accordo del 13.12.2019.
Emerge pertanto che la non ha il diritto di procedere CP_1 esecutivamente verso il in base a quel titolo. Pt_1
3. Le spese di lite possono essere compensate nella misura di metà tra le parti, atteso che la nullità del titolo è emersa per effetto della condotta processuale della stessa cui CP_1 ha fatto riscontro il rilievo officioso del Tribunale.
L'altra metà, come liquidata in dispositivo secondo d.m.55/2014, segue la soccombenza della CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulla domanda, ogni altra eccezione disattesa:
a)accoglie l'opposizione e dichiara insussistente il diritto di a procedere esecutivamente contro CP_1 [...]
in virtù dell'assegno bancario n. 0935728393-02, Parte_1 tratto su Banca Monte dei Paschi di Siena spa - Filiale di
Andria, a firma del sig. in favore della Parte_1
CP_1
b)compensa per metà le spese di lite;
pagina 4 di 5 c)condanna alla rifusione in favore di CP_1 [...]
delle spese di lite per metà, quota che liquida in Parte_1
€ 1.220,00 per compensi, oltre iva, cap se e come dovute e spese generali al 15%, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Trani, 4.3.2025
Il Giudice dott.ssa Francesca Pastore
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