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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 09/06/2025, n. 572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 572 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2268/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Il Collegio, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott. Paolo Sangiuolo Presidente
Dott.ssa Anna Ghedini Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Nel procedimento iscritto al n. 2268/2024 R.G. promosso da:
( ) nata a [...] il [...], ivi residente a[...] C.F._1
Ladino n. 254/a, rappresentata e difesa dall'Avv. Angela Natati ( ) con studio in C.F._2
ER alla Via Borgo dei Leoni n. 21 – PEC: – presso la quale Email_1
è elettivamente domiciliata, con dichiarazione di voler ivi ricevere le comunicazioni come da procura depositata nel fascicolo telematico in allegato al ricorso introduttivo
RICORRENTE nei confronti di
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...] Controparte_1
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Filippo Sabbatani (C.F.: C.F._3
) del Foro di ER, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in ER, C.F._4
Via Borgo dei Leoni n. 76, con dichiarazione di voler ricevere tutte le comunicazioni e le notificazioni al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: giusta procura Email_2
rilasciata ex art. 83 c.p.c. ed allegata alla busta di deposito della comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
Avente ad oggetto: Ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni:
Le conclusioni di parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di ER adito pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e , celebrato con Parte_1 Controparte_1
rito concordatario in data 20.09.09 a ER, trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del detto
pagina 1 di 11 Comune con atto n. 153 P. 2, S. A, anno 2009 alle seguenti CONDIZIONI 1) e P_ CP
vengono affidati in via esclusiva alla madre, che continuerà a vivere nella casa coniugale sita in
ER alla Via Ladino n. 254/a che, per l'effetto, continuerà ad esserle assegnata. 2) La figlia
potrà incontrare il padre solamente in modalità protetta con l'ausilio del Servizio Sociale P_ territorialmente competente che già segue il nucleo in persona dell'Assistente Gavagna Caterina, se da lei voluto, non essendo possibile allo stato regolamentare altrimenti il diritto di visita padre-figlia. 3) Il figlio , avrà diritto di vedere il padre, con pernotto se voluto, un giorno a settimana da CP
concordare con la madre. 4) Il padre contribuirà al mantenimento dei figli corrispondendo entro il giorno 5 di ogni mese alla GN la somma di € 500= (€ 250= a figlio), ovvero, diversa Pt_1
somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione ISTAT e il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso avanti l'Intestato Tribunale: Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante. Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari specialistici in libera professione compresi gli interventi chirurgici in strutture private. Spese scolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico. Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede Universitaria. Spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) tempo prolungato;
b) mensa scolastica;
c) attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di € 400= all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente. Spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) baby- sitter;
b) campi estivi. Con vittoria di spese.
Le conclusioni di parte resistente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di ER adito pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e , celebrato con Parte_1 Controparte_1
rito concordatario in data 20.09.09 a ER, trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del detto
Comune con atto n. 153 P. 2, S. A, anno 2009 alle seguenti CONDIZIONI:
1. Affidamento condiviso con collocazione dei figli minori presso la madre nella casa di proprietà esclusiva del padre che
pagina 2 di 11 rimarrà assegnata alla sig.ra .
2. Il figlio 1 giorno la settimana con il padre e week Pt_1 CP
end alterni con il padre ma non sempre dal venerdì alla domenica ma modulabile secondo le volontà ed i desideri del figlio.
3. Le telefonate sono solo per parlare con il figlio se e quando lo CP
vorrà e ne avrà voglia senza alcun obbligo quotidiano.
4. La figlia sempre e solo con la P_
madre con incontri con il padre in modalità protetta finché non diverrà maggiorenne.
5. Contributo al mantenimento come in separazione, fissato in € 400 per due figli oltre alle spese straordinarie così come documentate e stabilite dal protocollo del Tribunale di ER. Con vittoria di spese competenze ed onorari di causa”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex artt. 473 bis 40 e seguenti c.p.c. depositato in data 27 novembre 2024, Parte_1 adiva l'intestato Tribunale chiedendo la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con a ER il 20 settembre 2009, l'affidamento esclusivo dei figli e Controparte_1 P_
, nati dalla unione coniugale rispettivamente l'8 agosto 2010 ed il 28 gennaio 2013, con CP collocazione prevalente presso di sé e conseguente conferma dell'assegnazione della casa familiare sita a ER alla Via Ladino n. 254/a, visite col padre per la figlia minore solamente in modalità P_ protetta con l'ausilio del Servizio Sociale territorialmente competente e se dalla minore voluto, per il figlio a fine settimana alternati dal sabato mattina sino alla domenica alle ore 20,30 con CP
pernotto presso il padre se voluto, ovvero, presso la nonna paterna e un pomeriggio a settimana dall'uscita di scuola sino alle ore 20,30, nonché un aumento del contributo paterno dagli attuali 400,00 euro ad euro 500,00 da versare entro il giorno 5 di ogni mese, oltre alla rivalutazione Istat ed alla compartecipazione in ragione del 50% alle spese straordinarie per i minori.
A sostegno della domanda di affido esclusivo della prole la ricorrente deduceva che a seguito della separazione consensuale (omologata con decreto di questo Tribunale del 26-27/05/2020), dopo una brevissima fase iniziale di apparente quiete, il rapporto fra il padre e i figli era andato vieppiù peggiorando a causa della condotta irregolare del resistente, scostante ed inadempiente agli obblighi di curare, educare e mantenere la prole;
che la situazione era poi precipitata quando la figlia minore aveva confidato alle insegnanti di scuola di provare disagio verso il padre, perché questi fin da P_ quando era bambina ed aveva iniziato l'età dello sviluppo la toccava anche nelle parti intime, facendole apprezzamenti non graditi del seguente tenore “che bel culo, che bel seno, come sei diventata bella, che tette che hai messo su” dandole “manate” sul sedere e dichiarando, a fronte del suo manifesto disagio:
“io sono tuo padre faccio quello che voglio”; che al di là delle vicende penali che hanno interessato il resistente per le condotte anzidette, i minori manifestano disagio nel recarsi dal padre anche per via del suo presunto consumo di sostanze stupefacenti;
che è altresì inadempiente agli obblighi di CP_1
pagina 3 di 11 mantenimento dei figli, sia ordinari che straordinari, poiché dal mese di maggio 2022 sino al mese di dicembre 2022 e da dicembre 2023 a tutt'oggi non ha corrisposto il contributo per il mantenimento dei figli.
Con comparsa di costituzione depositata in data 25 gennaio 2025, si costituiva nel Controparte_1
presente giudizio senza nulla opporre alla domanda sul vincolo, purché accolta alle seguenti condizioni:
“diritto di visita/incontro il martedì e il giovedì di ogni settimana e a week-end alterni dal venerdì alla domenica sino alle ore 19,30 e senza modalità protetta;
affidamento congiunto dei figli minori P_
e , atteso che non vi sono i presupposti per l'affidamento esclusivo inoltre questo CP
pregiudicherebbe la genitorialità del Sig. - proseguire nel mantenimento di e CP_1 P_
corrispondendo il 5 di ogni mese alla Sig.ra la somma di € 400 (200 euro a figlio), CP Pt_1 oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso avanti all'Intestato Tribunale;
- non proseguire nel pagamento della retta del mutuo, considerata la situazione economica del e CP_1 gravando l'obbligo nei confronti della banca anche nei confronti della Sig.ra ”. Pt_1
Il resistete esponeva come il procedimento penale a suo carico non si fosse ancora concluso e dai primi risultati fosse emersa l'influenza della minore del contesto materno;
segnalava, altresì, come dalla perizia della TU Dr.ssa , fosse risultata inattendibile a testimoniare. Quanto al Per_1 P_
proprio inadempimento economico, il resistente eccepiva la precarietà della propria situazione reddituale, in quanto disoccupato dal gennaio 2023 a causa per lo più di problemi di salute invalidanti.
Esponeva, infine, di intrattenere un ottimo rapporto con il figlio e che, pertanto, la richiesta CP
della ricorrente di affido esclusivo della prole non era in alcun modo fondata.
Intervenuto il P.M., sentite separatamente le parti e disposto l'ascolto dei minori, il giudice delegato, all'esito dell'udienza in data 19 marzo 2025, ritenuta la causa matura per la decisione, si riservava di riferire al collegio per la decisione previa assegnazione die termini massimi di cui all'art. 473 bis 28
c.p.c.
***
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Dalla documentazione prodotta in atti emerge che le parti contraevano matrimonio concordatario a
ER il 20 settembre 2009, optando per il regime di separazione dei beni.
Dalla unione coniugale sono nati a ER IC e rispettivamente l'8 agosto 2010 ed il 28 CP
gennaio 2013.
La residenza familiare veniva fissata a ER, in Via Ladino n. 254/A.
I coniugi si sono separati consensualmente in forza di decreto di omologa n. 4133/2020 emesso da questo Tribunale in data 26 maggio 2020.
pagina 4 di 11 Da allora le parti non hanno più ripreso la loro vita coniugale.
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti con rito concordatario deve essere senz'altro pronunziata.
Ed invero, ricorre nel caso di specie una delle ipotesi previste dall'art. 3, 1° comma, n. 2 lett. b) della
Legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti, avvenuta in data 26 maggio 2020, innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
È inoltre da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere mantenuta o ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
***
Sul regime di affidamento della prole e sulla regolamentazione delle visite.
Il palese e manifesto disagio espresso, in più sedi, non solo giudiziarie, dai minori , prossima al P_
compimento dei 15 anni, e di anni 12, unitamente alla elevata conflittualità genitoriale e al CP
reiterato inadempimento da parte del padre al proprio obbligo di contribuire al mantenimento della prole, rende ad oggi quanto mai opportuno disporre l'affidamento esclusivo dei minori alla madre.
Ed invero, anche a voler prescindere dalla vicenda penale che ha interessato il resistente in ragione delle gravi accuse rivoltegli dalla figlia minore , le difficoltà che entrambi i minori hanno P_
evidenziato nel continuare a rapportarsi col padre appaiono serie e puntualmente motivate;
esse affondano le proprie radici in comportamenti che il padre avrebbe assunto anche al tempo della famiglia unita, quando, come narrato da (cfr. verbale udienza ascolto minori in data 19 marzo P_
2025), mentre la madre lavorava tutto il giorno, il padre, a casa dal lavoro, si riposava sul divano incurante delle necessità dei figli, delegando alla primogenita il compito di accudire il fratellino
, seguendolo nella preparazione dei pasti e nell'esecuzione dei compiti di scuola (“ … già da CP
prima della separazione mi lamentavo spesso con mia mamma dei comportamenti di mio papà, mia mamma lavorava molto prima del e dato che eravamo sempre in casa con lui anche per tutto il Pt_2
giorno ricordo che li passava tutta la giornata o in camera a dormire o al telefono o sul divano e spesso mi ritrovavo io a far da mangiare a me e a mio fratello. Non ci dava attenzioni. (…) Il non vederlo più e il non sentirlo mi fa stare meglio, io ora sto meglio. Anche dopo la separazione lui ci faceva vivere la situazione che ci aveva fatto vivere in casa che non faceva nulla. Io vedevo mia madre che lavorava e si faceva un mazzo così per me e mio fratello, facevo naturalmente un paragone fra i due e questo mi dava disagio … lui non ci dava attenzioni pur essendo presente in casa. Mio fratello
pagina 5 di 11 invece lo vede e lo sente ancora. La sera poco, ma lui è ancora obbligato a vederlo. Non credo che la sua mancanza mi peserà”).
Anche il minore in sede di ascolto, seppur in maniera più laconica rispetto alla sorella CP
, non ha celato il disagio che attualmente prova nel doversi recare dal padre per più volte alla P_
settimana. Il disagio pare doversi ricondurre all'atteggiamento impositivo del padre (che il ragazzo, ormai nel pieno dell'adolescenza, subisce malvolentieri) e trascuratezza dal medesimo assunto rispetto alle esigenze del figlio.
Quanto dedotto in ricorso sulle gravi carenze del padre tali da giustificare un affido esclusivo della prole alla madre ha, quindi, trovato riscontro, non solo nelle parole dei minori, ma anche nella loro stessa, motivata, sempre maggiore, difficoltà nel rapportarsi alla figura paterna, vissuta, sin da prima della separazione, come scarsamente presente, discontinua, poco responsabile ed accudente, portata ad imporre le proprie volontà piuttosto che ad ascoltare le esigenze degli altri.
All'inadempimento dei doveri di cura e di assistenza morale si accompagna poi la violazione dell'obbligo di assistenza materiale. Vi è prova documentale in atti, e la circostanza non è stata specificamente contestate dal convenuto, che questi ha ripetutamente, rectius sistematicamente omesso di versare il mantenimento per i figli, malgrado gli accordi di separazione in punto di provvidenze economiche per la prole.
Anziché domandare una modifica delle predette condizioni, il ha assunto determinazioni CP_1
unilaterali imponendole a moglie e figli: così con e-mail in data 07/10/24 e 08/11/2024 (doc.ti 9 e 10 di parte ricorrente), il legale del comunicava alla la decisione paterna di interrompere CP_1 Pt_1 il pagamento della rata di mutuo di € 350,00 gravante sulla casa coniugale, per destinare tali somme al di loro mantenimento;
da settembre 2024 il però nulla ha più corrisposto, neppure a tale CP_1
titolo; anzi con messaggio WhatsApp del 26/11/2024 egli “esortava” la moglie a recarsi in Banca per accollarsi il mutuo, poiché non lo avrebbe più corrisposto (cfr. doc. 10 bis di parte ricorrente).
Come correttamente evidenziato dalla difesa della ricorrente, poi, pur avendo eccepito difficoltà economiche e di salute, il convenuto ha omesso di depositare i documenti di cui all'art. 473 bis. 12
c.p.c.; a seguito dell'invito del giudice delegato, ha depositato i soli estratti conto relativi al CP_1
2023 e ad al 2024, omettendo quindi di depositare le dichiarazioni dei redditi relative agli ultimi tre anni, nonché la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati e quote sociali. Il convenuto, in sede di audizione, ha poi dichiarato di essere ancora
Cont disoccupato, di aver percepito una buona uscita da parte della il 31/12/2022, di essere quindi andato in disoccupazione Naspi e di aver percepito circa 53 mila euro di TFR. Analizzando l'estratto conto prodotto, si evince l'accredito in data 31.01.2023 di € 87.044,26 da parte della Fiat Chrysler
pagina 6 di 11 Finance spa. Da quel momento il Signor attraverso prelievi in contanti pressoché CP_1 quotidianamente (a titolo esemplificativo: € 250= il 06.02.23; € 250= ed € 250= il 07.02.23; € 500= il
09.02.23; € 200= ed € 400= il 10.02.23; € 120= ed € 3000= il 13.02.23) ha prelevato tutti i propri risparmi. Ed invero, il saldo al 31.03.2023 è pari ad € 63.407,14; il saldo al 30.06.2023 è di €
37.244,35; il saldo al 30.09.2023 è di € 6.470,47 e infine il saldo al 31.12.2023 di € 691,94. Si evidenzia altresì che per tutto il 2024 e in concomitanza con la percezione della Naspi, vi sono una lunga serie di versamenti di denaro – la cui provenienza non è dato sapere – anche pari a e 1.000=. Con la conseguenza che nonostante la somma di Naspi pari a circa € 700-800= e i versamenti in contanti ricorrenti tutti i mesi e di importo circa simile a quanto percepito a titolo Naspi per un totale di entrate mensili di circa € 1.500=, il Signor non ha mai contributo al mantenimento dei figli, anzi ha CP_1
minacciato la moglie di interrompere il pagamento del mutuo sulla casa familiare alla medesima assegnata in sede di separazione consensuale.
Deve quindi concludersi per un giudizio di attuale inadeguatezza genitoriale di il Controparte_1
quale ha assunto nel tempo comportamenti tali da ingenerare nei propri figli un autentico sentimento di rifiuto al rapporto, rifiuto/disagio che si protrae ormai da più di un anno ma che, come detto, ha verosimilmente avuto origini ancor prima della crisi separativa. Non da ultimo, indice negativamente sul giudizio di adeguatezza genitoriale il sistematico inadempimento degli obblighi di mantenimento della prole.
Nel riferito contesto si rende, pertanto, necessario disporre a favore della madre l'affidamento mono- genitoriale ai sensi dell'art. 337 quater c.c.
Quanto agli incontri, le parti concordano nel limitare per ora la frequentazione padre-figli con le seguenti modalità: potrà incontrare il padre solamente in modalità protetta con l'ausilio del P_
Servizio Sociale territorialmente competente, qualora da lei voluto;
vedrà il padre almeno un CP
giorno alla settimana, con pernottamento se voluto, e week end alternati dal venerdì alla domenica ma con possibilità di modulare i giorni ed il pernottamento secondo le volontà ed i desideri del medesimo.
Sull'assegnazione della casa familiare.
Quanto alla casa familiare, l'art. 337 sexies, 1° comma, c.c. dispone a riguardo che il relativo godimento va attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Si ritiene che la ratio ispiratrice della norma, ponendosi in sostanziale continuità rispetto alle previgenti disposizioni codicistiche sull'assegnazione della casa familiare, debba ravvisarsi nella esclusiva tutela della prole e dell'interesse di questa a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta (cfr. ex pluris Cass., sent. n. 10994 del 14.5.2007). Ne consegue che l'abitazione familiare va assegnata al genitore presso il quale sono collocati i figli minori (o col quale convivono i figli maggiorenni, purché non ancora pagina 7 di 11 economicamente indipendenti), in ragione dell'esigenza di garantire a questi ultimi, già turbati dalla rottura dell'unità familiare, la possibilità di permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, ivi acquisendo e consolidando abitudini di vita, interessi ed affetti.
Alla luce di tali principi, la collocazione privilegiata dei figli minori con la madre impone di confermare l'assegnazione alla medesima dell'abitazione familiare sita in ER, Via Ladino n. 254/a, unitamente ai relativi arredi.
L'assegnataria provvederà al pagamento delle utenze domestiche, eventuali spese condominiali ed alla manutenzione ordinaria.
Sul mantenimento della prole.
Per quanto concerne il contributo al mantenimento alla prole, si deve preliminarmente effettuare un rapido esame delle situazioni reddituali, patrimoniali e personali delle parti, quali risultano dalla documentazione versata in atti e dalle dichiarazioni rese in udienza.
dal 10/09/2024 lavora come addetta alle vendite, con contratto part-time, presso il Parte_1 negozio di casalinghi “Satur” con stipendio di € 900,00 (cfr. doc.ti 12, 13, 14 e 15 di parte ricorrente).
Vive nella casa coniugale di proprietà del marito È titolare di un conto corrente Controparte_1
presso Unicredit di cui sono stati allegati gli estratti degli ultimi tre anni (cfr. doc. 16) ed è proprietaria dell'automobile modello Renault Captur targata GK310EK (cfr. doc. 17). Risulta gravata del pagamento di tre finanziamenti, tutti stipulati con Unicredit, contratti per esigenze familiari e per l'acquisto dell'automobile di proprietà (cfr. doc.ti 18, 19, 20 e 21).
L'assegno Unico Universale di € 470,00 viene percepito interamente dalla predetta. ha dichiarato di essere ad oggi ancora disoccupato a causa di problematiche di Controparte_1
salute che gli impedirebbero di reperire un'occupazione lavorativa. Non ha spese alloggiative in quanto convive con la nuova compagna in un'abitazione di proprietà di quest'ultima. Sostiene il pagamento della rata mensile di mutuo (pari a 350,00 euro) contratto per l'acquisto della casa familiare già assegnata alla ricorrente. Come sopra riferito egli ha dichiarato di aver percepito una buona uscita da Cont parte della il 31/12/2022 di circa 53 mila euro;
analizzando l'estratto conto prodotto, si evince però l'accredito in data 31.01.2023 di € 87.044,26 da parte della Fiat Chrysler Finance S.p.A. Malgrado tale accredito il c/c per l'anno 2024 presentava una giacenza media di soli 606,99 euro. Il convenuto non ha in alcun modo indicato come possa aver impiegato tale importante somma. Ha tuttavia allegato difficoltà economiche tali da non poter più provvedere al pagamento del mutuo sulla casa familiare.
In sede di separazione consensuale risalente all'anno 2020, le parti avevano concordato un contributo a carico del padre di 200,00 euro al mese per ciascun figlio, oltre al pagamento del mutuo sulla casa familiare da parte del CP_1
pagina 8 di 11 Nel riferito contesto, tenuto conto:
a) dell'età dei minori che oggi hanno 15 e 12 anni, e delle loro certamente accresciute esigenze rispetto al tempo della separazione”;
b) dei tempi di permanenza presso ciascun genitore come sopra rideterminati rispetto alla separazione;
c) della situazione patrimoniale, reddituale e personale di entrambi i genitori come sopra rappresentata e riscontrata in atti;
d) della circostanza per cui ad oggi l'AUU è interamente percepito dalla madre nella misura di circa
470,00 euro al mese;
e) del valore economico dell'assegnazione della casa familiare;
f) di quanto era stato concordato dai coniugi in sede di separazione, risalente al 2020; tutto ciò considerato, si ritiene equo confermare a carico del padre il contributo al mantenimento dei figli minori e pari ad euro 200,00 ciascuno al mese, rivalutato all'attualità e da P_ CP
rivalutare annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie che si indicano come segue:
- Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) ticket per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante.
- Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
b) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici, in strutture private.
- Spese scolastiche (da documentare che non richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasporto pubblico.
- Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
b) rette asilo nido e scuola materna privata e relativo trasporto;
c) corsi di specializzazione;
d) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- Spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00 all'anno pagina 9 di 11 per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente;
b) tempo prolungato;
c) mensa scolastica.
- Spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) campi estivi;
b) baby- sitter.
Il contributo al mantenimento andrà versato entro il quinto giorno del mese.
Il rimborso della quota delle spese straordinarie andrà versato entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione da parte dell'obbligato.
***
L'esito complessivo del giudizio, tenuto conto che il convenuto nulla ha opposto al nuovo regime di incontri coi minori e che la domanda di aumento del contributo di mantenimento non è stata accolta, giustifica l'integrale compensazione fra le parti delle spese del presente procedimento.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, contrariis rejectis;
1. PRONUNZIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a ER il 20 settembre
2009 fra , nata il [...] a [...], e , nato il Parte_1 Controparte_1
25/11/1972 a ER.
2. ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ER di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2009 Atto n. 153 Parte II Serie A
3. DICHIARA che perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del Parte_1
coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
4. DISPONE l'affidamento esclusivo dei minori (n. ER il 08/08/2010) e Persona_2
(n. a ER 28/01/2013) alla madre ai sensi dell'art. 337 quater Persona_3 Parte_1
c.c.
5. DISPONE la regolamentazione degli incontri padre figli come in narrativa.
6. CONFERMA ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. l'assegnazione a della casa familiare Parte_1
sita a ER in Via Ladino n. 254/a unitamente ai relativi arredi.
7. CONFERMA a carico del padre il contributo mensile al mantenimento dei figli pari ad euro
200,00 (rivalutato all'attualità e da rivalutare annualmente sulla base degli indici ISTAT), da versare anticipatamente entro il 5 di ogni mese, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie sopra individuate.
8. RIGETTA ogni altra domanda proposta dalle parti.
9. COMPENSA integralmente fra le parti le spese di lite.
pagina 10 di 11 Così deciso in ER, nella camera di consiglio del 5 giugno 2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
Il Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Il Collegio, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott. Paolo Sangiuolo Presidente
Dott.ssa Anna Ghedini Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Nel procedimento iscritto al n. 2268/2024 R.G. promosso da:
( ) nata a [...] il [...], ivi residente a[...] C.F._1
Ladino n. 254/a, rappresentata e difesa dall'Avv. Angela Natati ( ) con studio in C.F._2
ER alla Via Borgo dei Leoni n. 21 – PEC: – presso la quale Email_1
è elettivamente domiciliata, con dichiarazione di voler ivi ricevere le comunicazioni come da procura depositata nel fascicolo telematico in allegato al ricorso introduttivo
RICORRENTE nei confronti di
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...] Controparte_1
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Filippo Sabbatani (C.F.: C.F._3
) del Foro di ER, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in ER, C.F._4
Via Borgo dei Leoni n. 76, con dichiarazione di voler ricevere tutte le comunicazioni e le notificazioni al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: giusta procura Email_2
rilasciata ex art. 83 c.p.c. ed allegata alla busta di deposito della comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
Avente ad oggetto: Ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni:
Le conclusioni di parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di ER adito pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e , celebrato con Parte_1 Controparte_1
rito concordatario in data 20.09.09 a ER, trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del detto
pagina 1 di 11 Comune con atto n. 153 P. 2, S. A, anno 2009 alle seguenti CONDIZIONI 1) e P_ CP
vengono affidati in via esclusiva alla madre, che continuerà a vivere nella casa coniugale sita in
ER alla Via Ladino n. 254/a che, per l'effetto, continuerà ad esserle assegnata. 2) La figlia
potrà incontrare il padre solamente in modalità protetta con l'ausilio del Servizio Sociale P_ territorialmente competente che già segue il nucleo in persona dell'Assistente Gavagna Caterina, se da lei voluto, non essendo possibile allo stato regolamentare altrimenti il diritto di visita padre-figlia. 3) Il figlio , avrà diritto di vedere il padre, con pernotto se voluto, un giorno a settimana da CP
concordare con la madre. 4) Il padre contribuirà al mantenimento dei figli corrispondendo entro il giorno 5 di ogni mese alla GN la somma di € 500= (€ 250= a figlio), ovvero, diversa Pt_1
somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione ISTAT e il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso avanti l'Intestato Tribunale: Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante. Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari specialistici in libera professione compresi gli interventi chirurgici in strutture private. Spese scolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico. Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede Universitaria. Spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) tempo prolungato;
b) mensa scolastica;
c) attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di € 400= all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente. Spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) baby- sitter;
b) campi estivi. Con vittoria di spese.
Le conclusioni di parte resistente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di ER adito pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e , celebrato con Parte_1 Controparte_1
rito concordatario in data 20.09.09 a ER, trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del detto
Comune con atto n. 153 P. 2, S. A, anno 2009 alle seguenti CONDIZIONI:
1. Affidamento condiviso con collocazione dei figli minori presso la madre nella casa di proprietà esclusiva del padre che
pagina 2 di 11 rimarrà assegnata alla sig.ra .
2. Il figlio 1 giorno la settimana con il padre e week Pt_1 CP
end alterni con il padre ma non sempre dal venerdì alla domenica ma modulabile secondo le volontà ed i desideri del figlio.
3. Le telefonate sono solo per parlare con il figlio se e quando lo CP
vorrà e ne avrà voglia senza alcun obbligo quotidiano.
4. La figlia sempre e solo con la P_
madre con incontri con il padre in modalità protetta finché non diverrà maggiorenne.
5. Contributo al mantenimento come in separazione, fissato in € 400 per due figli oltre alle spese straordinarie così come documentate e stabilite dal protocollo del Tribunale di ER. Con vittoria di spese competenze ed onorari di causa”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex artt. 473 bis 40 e seguenti c.p.c. depositato in data 27 novembre 2024, Parte_1 adiva l'intestato Tribunale chiedendo la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con a ER il 20 settembre 2009, l'affidamento esclusivo dei figli e Controparte_1 P_
, nati dalla unione coniugale rispettivamente l'8 agosto 2010 ed il 28 gennaio 2013, con CP collocazione prevalente presso di sé e conseguente conferma dell'assegnazione della casa familiare sita a ER alla Via Ladino n. 254/a, visite col padre per la figlia minore solamente in modalità P_ protetta con l'ausilio del Servizio Sociale territorialmente competente e se dalla minore voluto, per il figlio a fine settimana alternati dal sabato mattina sino alla domenica alle ore 20,30 con CP
pernotto presso il padre se voluto, ovvero, presso la nonna paterna e un pomeriggio a settimana dall'uscita di scuola sino alle ore 20,30, nonché un aumento del contributo paterno dagli attuali 400,00 euro ad euro 500,00 da versare entro il giorno 5 di ogni mese, oltre alla rivalutazione Istat ed alla compartecipazione in ragione del 50% alle spese straordinarie per i minori.
A sostegno della domanda di affido esclusivo della prole la ricorrente deduceva che a seguito della separazione consensuale (omologata con decreto di questo Tribunale del 26-27/05/2020), dopo una brevissima fase iniziale di apparente quiete, il rapporto fra il padre e i figli era andato vieppiù peggiorando a causa della condotta irregolare del resistente, scostante ed inadempiente agli obblighi di curare, educare e mantenere la prole;
che la situazione era poi precipitata quando la figlia minore aveva confidato alle insegnanti di scuola di provare disagio verso il padre, perché questi fin da P_ quando era bambina ed aveva iniziato l'età dello sviluppo la toccava anche nelle parti intime, facendole apprezzamenti non graditi del seguente tenore “che bel culo, che bel seno, come sei diventata bella, che tette che hai messo su” dandole “manate” sul sedere e dichiarando, a fronte del suo manifesto disagio:
“io sono tuo padre faccio quello che voglio”; che al di là delle vicende penali che hanno interessato il resistente per le condotte anzidette, i minori manifestano disagio nel recarsi dal padre anche per via del suo presunto consumo di sostanze stupefacenti;
che è altresì inadempiente agli obblighi di CP_1
pagina 3 di 11 mantenimento dei figli, sia ordinari che straordinari, poiché dal mese di maggio 2022 sino al mese di dicembre 2022 e da dicembre 2023 a tutt'oggi non ha corrisposto il contributo per il mantenimento dei figli.
Con comparsa di costituzione depositata in data 25 gennaio 2025, si costituiva nel Controparte_1
presente giudizio senza nulla opporre alla domanda sul vincolo, purché accolta alle seguenti condizioni:
“diritto di visita/incontro il martedì e il giovedì di ogni settimana e a week-end alterni dal venerdì alla domenica sino alle ore 19,30 e senza modalità protetta;
affidamento congiunto dei figli minori P_
e , atteso che non vi sono i presupposti per l'affidamento esclusivo inoltre questo CP
pregiudicherebbe la genitorialità del Sig. - proseguire nel mantenimento di e CP_1 P_
corrispondendo il 5 di ogni mese alla Sig.ra la somma di € 400 (200 euro a figlio), CP Pt_1 oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso avanti all'Intestato Tribunale;
- non proseguire nel pagamento della retta del mutuo, considerata la situazione economica del e CP_1 gravando l'obbligo nei confronti della banca anche nei confronti della Sig.ra ”. Pt_1
Il resistete esponeva come il procedimento penale a suo carico non si fosse ancora concluso e dai primi risultati fosse emersa l'influenza della minore del contesto materno;
segnalava, altresì, come dalla perizia della TU Dr.ssa , fosse risultata inattendibile a testimoniare. Quanto al Per_1 P_
proprio inadempimento economico, il resistente eccepiva la precarietà della propria situazione reddituale, in quanto disoccupato dal gennaio 2023 a causa per lo più di problemi di salute invalidanti.
Esponeva, infine, di intrattenere un ottimo rapporto con il figlio e che, pertanto, la richiesta CP
della ricorrente di affido esclusivo della prole non era in alcun modo fondata.
Intervenuto il P.M., sentite separatamente le parti e disposto l'ascolto dei minori, il giudice delegato, all'esito dell'udienza in data 19 marzo 2025, ritenuta la causa matura per la decisione, si riservava di riferire al collegio per la decisione previa assegnazione die termini massimi di cui all'art. 473 bis 28
c.p.c.
***
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Dalla documentazione prodotta in atti emerge che le parti contraevano matrimonio concordatario a
ER il 20 settembre 2009, optando per il regime di separazione dei beni.
Dalla unione coniugale sono nati a ER IC e rispettivamente l'8 agosto 2010 ed il 28 CP
gennaio 2013.
La residenza familiare veniva fissata a ER, in Via Ladino n. 254/A.
I coniugi si sono separati consensualmente in forza di decreto di omologa n. 4133/2020 emesso da questo Tribunale in data 26 maggio 2020.
pagina 4 di 11 Da allora le parti non hanno più ripreso la loro vita coniugale.
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti con rito concordatario deve essere senz'altro pronunziata.
Ed invero, ricorre nel caso di specie una delle ipotesi previste dall'art. 3, 1° comma, n. 2 lett. b) della
Legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti, avvenuta in data 26 maggio 2020, innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
È inoltre da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere mantenuta o ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
***
Sul regime di affidamento della prole e sulla regolamentazione delle visite.
Il palese e manifesto disagio espresso, in più sedi, non solo giudiziarie, dai minori , prossima al P_
compimento dei 15 anni, e di anni 12, unitamente alla elevata conflittualità genitoriale e al CP
reiterato inadempimento da parte del padre al proprio obbligo di contribuire al mantenimento della prole, rende ad oggi quanto mai opportuno disporre l'affidamento esclusivo dei minori alla madre.
Ed invero, anche a voler prescindere dalla vicenda penale che ha interessato il resistente in ragione delle gravi accuse rivoltegli dalla figlia minore , le difficoltà che entrambi i minori hanno P_
evidenziato nel continuare a rapportarsi col padre appaiono serie e puntualmente motivate;
esse affondano le proprie radici in comportamenti che il padre avrebbe assunto anche al tempo della famiglia unita, quando, come narrato da (cfr. verbale udienza ascolto minori in data 19 marzo P_
2025), mentre la madre lavorava tutto il giorno, il padre, a casa dal lavoro, si riposava sul divano incurante delle necessità dei figli, delegando alla primogenita il compito di accudire il fratellino
, seguendolo nella preparazione dei pasti e nell'esecuzione dei compiti di scuola (“ … già da CP
prima della separazione mi lamentavo spesso con mia mamma dei comportamenti di mio papà, mia mamma lavorava molto prima del e dato che eravamo sempre in casa con lui anche per tutto il Pt_2
giorno ricordo che li passava tutta la giornata o in camera a dormire o al telefono o sul divano e spesso mi ritrovavo io a far da mangiare a me e a mio fratello. Non ci dava attenzioni. (…) Il non vederlo più e il non sentirlo mi fa stare meglio, io ora sto meglio. Anche dopo la separazione lui ci faceva vivere la situazione che ci aveva fatto vivere in casa che non faceva nulla. Io vedevo mia madre che lavorava e si faceva un mazzo così per me e mio fratello, facevo naturalmente un paragone fra i due e questo mi dava disagio … lui non ci dava attenzioni pur essendo presente in casa. Mio fratello
pagina 5 di 11 invece lo vede e lo sente ancora. La sera poco, ma lui è ancora obbligato a vederlo. Non credo che la sua mancanza mi peserà”).
Anche il minore in sede di ascolto, seppur in maniera più laconica rispetto alla sorella CP
, non ha celato il disagio che attualmente prova nel doversi recare dal padre per più volte alla P_
settimana. Il disagio pare doversi ricondurre all'atteggiamento impositivo del padre (che il ragazzo, ormai nel pieno dell'adolescenza, subisce malvolentieri) e trascuratezza dal medesimo assunto rispetto alle esigenze del figlio.
Quanto dedotto in ricorso sulle gravi carenze del padre tali da giustificare un affido esclusivo della prole alla madre ha, quindi, trovato riscontro, non solo nelle parole dei minori, ma anche nella loro stessa, motivata, sempre maggiore, difficoltà nel rapportarsi alla figura paterna, vissuta, sin da prima della separazione, come scarsamente presente, discontinua, poco responsabile ed accudente, portata ad imporre le proprie volontà piuttosto che ad ascoltare le esigenze degli altri.
All'inadempimento dei doveri di cura e di assistenza morale si accompagna poi la violazione dell'obbligo di assistenza materiale. Vi è prova documentale in atti, e la circostanza non è stata specificamente contestate dal convenuto, che questi ha ripetutamente, rectius sistematicamente omesso di versare il mantenimento per i figli, malgrado gli accordi di separazione in punto di provvidenze economiche per la prole.
Anziché domandare una modifica delle predette condizioni, il ha assunto determinazioni CP_1
unilaterali imponendole a moglie e figli: così con e-mail in data 07/10/24 e 08/11/2024 (doc.ti 9 e 10 di parte ricorrente), il legale del comunicava alla la decisione paterna di interrompere CP_1 Pt_1 il pagamento della rata di mutuo di € 350,00 gravante sulla casa coniugale, per destinare tali somme al di loro mantenimento;
da settembre 2024 il però nulla ha più corrisposto, neppure a tale CP_1
titolo; anzi con messaggio WhatsApp del 26/11/2024 egli “esortava” la moglie a recarsi in Banca per accollarsi il mutuo, poiché non lo avrebbe più corrisposto (cfr. doc. 10 bis di parte ricorrente).
Come correttamente evidenziato dalla difesa della ricorrente, poi, pur avendo eccepito difficoltà economiche e di salute, il convenuto ha omesso di depositare i documenti di cui all'art. 473 bis. 12
c.p.c.; a seguito dell'invito del giudice delegato, ha depositato i soli estratti conto relativi al CP_1
2023 e ad al 2024, omettendo quindi di depositare le dichiarazioni dei redditi relative agli ultimi tre anni, nonché la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati e quote sociali. Il convenuto, in sede di audizione, ha poi dichiarato di essere ancora
Cont disoccupato, di aver percepito una buona uscita da parte della il 31/12/2022, di essere quindi andato in disoccupazione Naspi e di aver percepito circa 53 mila euro di TFR. Analizzando l'estratto conto prodotto, si evince l'accredito in data 31.01.2023 di € 87.044,26 da parte della Fiat Chrysler
pagina 6 di 11 Finance spa. Da quel momento il Signor attraverso prelievi in contanti pressoché CP_1 quotidianamente (a titolo esemplificativo: € 250= il 06.02.23; € 250= ed € 250= il 07.02.23; € 500= il
09.02.23; € 200= ed € 400= il 10.02.23; € 120= ed € 3000= il 13.02.23) ha prelevato tutti i propri risparmi. Ed invero, il saldo al 31.03.2023 è pari ad € 63.407,14; il saldo al 30.06.2023 è di €
37.244,35; il saldo al 30.09.2023 è di € 6.470,47 e infine il saldo al 31.12.2023 di € 691,94. Si evidenzia altresì che per tutto il 2024 e in concomitanza con la percezione della Naspi, vi sono una lunga serie di versamenti di denaro – la cui provenienza non è dato sapere – anche pari a e 1.000=. Con la conseguenza che nonostante la somma di Naspi pari a circa € 700-800= e i versamenti in contanti ricorrenti tutti i mesi e di importo circa simile a quanto percepito a titolo Naspi per un totale di entrate mensili di circa € 1.500=, il Signor non ha mai contributo al mantenimento dei figli, anzi ha CP_1
minacciato la moglie di interrompere il pagamento del mutuo sulla casa familiare alla medesima assegnata in sede di separazione consensuale.
Deve quindi concludersi per un giudizio di attuale inadeguatezza genitoriale di il Controparte_1
quale ha assunto nel tempo comportamenti tali da ingenerare nei propri figli un autentico sentimento di rifiuto al rapporto, rifiuto/disagio che si protrae ormai da più di un anno ma che, come detto, ha verosimilmente avuto origini ancor prima della crisi separativa. Non da ultimo, indice negativamente sul giudizio di adeguatezza genitoriale il sistematico inadempimento degli obblighi di mantenimento della prole.
Nel riferito contesto si rende, pertanto, necessario disporre a favore della madre l'affidamento mono- genitoriale ai sensi dell'art. 337 quater c.c.
Quanto agli incontri, le parti concordano nel limitare per ora la frequentazione padre-figli con le seguenti modalità: potrà incontrare il padre solamente in modalità protetta con l'ausilio del P_
Servizio Sociale territorialmente competente, qualora da lei voluto;
vedrà il padre almeno un CP
giorno alla settimana, con pernottamento se voluto, e week end alternati dal venerdì alla domenica ma con possibilità di modulare i giorni ed il pernottamento secondo le volontà ed i desideri del medesimo.
Sull'assegnazione della casa familiare.
Quanto alla casa familiare, l'art. 337 sexies, 1° comma, c.c. dispone a riguardo che il relativo godimento va attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Si ritiene che la ratio ispiratrice della norma, ponendosi in sostanziale continuità rispetto alle previgenti disposizioni codicistiche sull'assegnazione della casa familiare, debba ravvisarsi nella esclusiva tutela della prole e dell'interesse di questa a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta (cfr. ex pluris Cass., sent. n. 10994 del 14.5.2007). Ne consegue che l'abitazione familiare va assegnata al genitore presso il quale sono collocati i figli minori (o col quale convivono i figli maggiorenni, purché non ancora pagina 7 di 11 economicamente indipendenti), in ragione dell'esigenza di garantire a questi ultimi, già turbati dalla rottura dell'unità familiare, la possibilità di permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, ivi acquisendo e consolidando abitudini di vita, interessi ed affetti.
Alla luce di tali principi, la collocazione privilegiata dei figli minori con la madre impone di confermare l'assegnazione alla medesima dell'abitazione familiare sita in ER, Via Ladino n. 254/a, unitamente ai relativi arredi.
L'assegnataria provvederà al pagamento delle utenze domestiche, eventuali spese condominiali ed alla manutenzione ordinaria.
Sul mantenimento della prole.
Per quanto concerne il contributo al mantenimento alla prole, si deve preliminarmente effettuare un rapido esame delle situazioni reddituali, patrimoniali e personali delle parti, quali risultano dalla documentazione versata in atti e dalle dichiarazioni rese in udienza.
dal 10/09/2024 lavora come addetta alle vendite, con contratto part-time, presso il Parte_1 negozio di casalinghi “Satur” con stipendio di € 900,00 (cfr. doc.ti 12, 13, 14 e 15 di parte ricorrente).
Vive nella casa coniugale di proprietà del marito È titolare di un conto corrente Controparte_1
presso Unicredit di cui sono stati allegati gli estratti degli ultimi tre anni (cfr. doc. 16) ed è proprietaria dell'automobile modello Renault Captur targata GK310EK (cfr. doc. 17). Risulta gravata del pagamento di tre finanziamenti, tutti stipulati con Unicredit, contratti per esigenze familiari e per l'acquisto dell'automobile di proprietà (cfr. doc.ti 18, 19, 20 e 21).
L'assegno Unico Universale di € 470,00 viene percepito interamente dalla predetta. ha dichiarato di essere ad oggi ancora disoccupato a causa di problematiche di Controparte_1
salute che gli impedirebbero di reperire un'occupazione lavorativa. Non ha spese alloggiative in quanto convive con la nuova compagna in un'abitazione di proprietà di quest'ultima. Sostiene il pagamento della rata mensile di mutuo (pari a 350,00 euro) contratto per l'acquisto della casa familiare già assegnata alla ricorrente. Come sopra riferito egli ha dichiarato di aver percepito una buona uscita da Cont parte della il 31/12/2022 di circa 53 mila euro;
analizzando l'estratto conto prodotto, si evince però l'accredito in data 31.01.2023 di € 87.044,26 da parte della Fiat Chrysler Finance S.p.A. Malgrado tale accredito il c/c per l'anno 2024 presentava una giacenza media di soli 606,99 euro. Il convenuto non ha in alcun modo indicato come possa aver impiegato tale importante somma. Ha tuttavia allegato difficoltà economiche tali da non poter più provvedere al pagamento del mutuo sulla casa familiare.
In sede di separazione consensuale risalente all'anno 2020, le parti avevano concordato un contributo a carico del padre di 200,00 euro al mese per ciascun figlio, oltre al pagamento del mutuo sulla casa familiare da parte del CP_1
pagina 8 di 11 Nel riferito contesto, tenuto conto:
a) dell'età dei minori che oggi hanno 15 e 12 anni, e delle loro certamente accresciute esigenze rispetto al tempo della separazione”;
b) dei tempi di permanenza presso ciascun genitore come sopra rideterminati rispetto alla separazione;
c) della situazione patrimoniale, reddituale e personale di entrambi i genitori come sopra rappresentata e riscontrata in atti;
d) della circostanza per cui ad oggi l'AUU è interamente percepito dalla madre nella misura di circa
470,00 euro al mese;
e) del valore economico dell'assegnazione della casa familiare;
f) di quanto era stato concordato dai coniugi in sede di separazione, risalente al 2020; tutto ciò considerato, si ritiene equo confermare a carico del padre il contributo al mantenimento dei figli minori e pari ad euro 200,00 ciascuno al mese, rivalutato all'attualità e da P_ CP
rivalutare annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie che si indicano come segue:
- Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) ticket per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante.
- Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
b) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici, in strutture private.
- Spese scolastiche (da documentare che non richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasporto pubblico.
- Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
b) rette asilo nido e scuola materna privata e relativo trasporto;
c) corsi di specializzazione;
d) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- Spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00 all'anno pagina 9 di 11 per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente;
b) tempo prolungato;
c) mensa scolastica.
- Spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) campi estivi;
b) baby- sitter.
Il contributo al mantenimento andrà versato entro il quinto giorno del mese.
Il rimborso della quota delle spese straordinarie andrà versato entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione da parte dell'obbligato.
***
L'esito complessivo del giudizio, tenuto conto che il convenuto nulla ha opposto al nuovo regime di incontri coi minori e che la domanda di aumento del contributo di mantenimento non è stata accolta, giustifica l'integrale compensazione fra le parti delle spese del presente procedimento.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, contrariis rejectis;
1. PRONUNZIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a ER il 20 settembre
2009 fra , nata il [...] a [...], e , nato il Parte_1 Controparte_1
25/11/1972 a ER.
2. ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ER di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2009 Atto n. 153 Parte II Serie A
3. DICHIARA che perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del Parte_1
coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
4. DISPONE l'affidamento esclusivo dei minori (n. ER il 08/08/2010) e Persona_2
(n. a ER 28/01/2013) alla madre ai sensi dell'art. 337 quater Persona_3 Parte_1
c.c.
5. DISPONE la regolamentazione degli incontri padre figli come in narrativa.
6. CONFERMA ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. l'assegnazione a della casa familiare Parte_1
sita a ER in Via Ladino n. 254/a unitamente ai relativi arredi.
7. CONFERMA a carico del padre il contributo mensile al mantenimento dei figli pari ad euro
200,00 (rivalutato all'attualità e da rivalutare annualmente sulla base degli indici ISTAT), da versare anticipatamente entro il 5 di ogni mese, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie sopra individuate.
8. RIGETTA ogni altra domanda proposta dalle parti.
9. COMPENSA integralmente fra le parti le spese di lite.
pagina 10 di 11 Così deciso in ER, nella camera di consiglio del 5 giugno 2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
Il Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo
pagina 11 di 11