CA
Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 30/10/2025, n. 1068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1068 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. IA LL Presidente
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
Dott. IA AT Consigliere aus. rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 378/2024 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data e posta in decisione all'udienza collegiale del 11/06/2025
d a rappresentato e difeso dall'avv. OGGETTO: Parte_1
e dall'avv. BARTESAGHI MATTEO, elettivamente Altri contratti d'opera Parte_2
domiciliato in VIA BORGOVICO, 165 COMO presso il loro studio
APPELLANTE
c o n t r o
, rappresentata e difesa dall'avv. SPINETTI FEDERICO, CP_1
elettivamente domiciliata in VIA SAN TOMMASO 21BERGAMO presso il suo studio
APPELLATA
In punto: appello a sentenza n. 487/2024 del Tribunale di Bergamo terza sezione in pagina 1 di 9 data 23.02.2024
CONCLUSIONI
Dell'appellante: - in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti
in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del
TRIBUNALE DI BERGAMO n. 487/2024 del 23.2.24 pubbl. il 26/02/2024 del
26/02/2024 accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado, che
qui di seguito si riportano, e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le
istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti
nel presente atto:
IN VIA PRELIMINARE E/O PREGIUDIZIALE: Concedersi ex art. 648 c.p. la
provvisoria esecuzione decreto ingiuntivo opposto notificato in data 20.04.2022 alla
signora n. 1033/2022 del 08.04.2022 (n. 1697/2022 R.G.) emesso dal CP_1
Tribunale di Bergamo, nella persona del Giudice Dott. Luca Verzeni NON essendo
l'opposizione fondata su prova scritta né tantomeno di pronta soluzione
In subordine sempre in via preliminare emettere ordinanza di pagamento ex art 186
bis oppure ex art 186 ter cpc , per euro 9874,68 relativa alle voci di cui alla fattura
monitoriamente azionata
Nel merito In via principale, Rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto e in
diritto e in quanto non provata per tutte le ragioni di cui in narrativa e
conseguentemente, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto,
Nel merito in subordine nell'impugnata e denegata ipotesi di revoca del decreto
ingiuntivo opposto, sempre previo rigetto di ogni avversaria domanda ed eccezione,
accertato e dichiarato che il credito di è pari a euro 9874,68 oltre agli Pt_3
pagina 2 di 9 interessi computati in conformità al dlgs 231/2002 dalla scadenza della fattura
sopraindicata all'effettivo saldo, condannare a pagare A CP_1 [...]
con sede in Via Garibaldi 8 Brembate Sopra Parte_1 P.IVA_1
(BG) in persona del leg. rappr. la somma di CP_2 C.F._1
Euro 9.874,68, oltre gli interessi computati in conformità al dlgs 231/2002 o a quella
diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia o provata in
corso di causa oltre interessi ex Dlgs 231/2002 e rivalutazione monetaria respingersi
comunque ogni altra avversa domanda siccome infondata in fatto e diritto
Con vittoria delle spese di competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio. distratte
a favore degli avvocati matteo e antistatari Parte_2
In via istruttoria si chiede con 183 comma VI cpc cpc ammettersi prova per testi
anche contraria e interrogatorio formale dell'opponente sui capitoli di prova
ritrascritti nell'atto di appello.
Dell'appellato: In via principale nel merito rigettare perché inammissibili ed
infondati tutti i motivi di appello proposti dal Parte_1
confermando la sentenza n° 487/2024 emessa in data 23.02.2024 dal Tribunale di
Bergamo nella persona del Giudice Unico Dott.ssa Daniela Quartarone e pubblicata
in data 26.02.2024, oggetto del presente gravame e tutte le statuizioni nella
medesima contenute.
In ogni caso Con vittoria di spese e compensi da liquidarsi ai sensi del DM 55/2014,
oltre al rimborso forfettario per spese generali, nonché IVA e CPA come per legge,
relativi ad entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto
difensore antistatario.
pagina 3 di 9 Con condanna, infine, dell'odierna parte appellante, ai sensi e per gli effetti di cui
all'art. 96 c.p.c., essendo lo spiegato gravame frutto di contegno processuale
scientemente informato, con colpa grave o comunque con malafede, per aver
controparte agito in appello noncurante delle emergenze istruttorie del primo grado
di giudizio, disattendendo così, volutamente ed a soli fini dilatori, il chiaro percorso
logico argomentativo sotteso al provvedimento emesso dalla giudicante di prime
cure sulla scorta di compiuto ed approfondito vaglio in sede di giudizio, talché, la
sentenza risulta immotivatamente gravata in evidente assenza di fondate ragioni, in
fatto e in diritto, atte a sostenere con argomentazioni giuridicamente rilevanti
l'interposto appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione del 23.11.2020 chiedeva la CP_1
revoca del decreto ingiuntivo n. 1033/2022, emesso a favore del
[...]
per la somma di Euro 9.874,68, oltre interessi e spese, per Controparte_3
compensi relativi allo svolgimento di attività investigativa.
Eccepiva l'opponente il proprio difetto di legittimazione passiva deducendo:
la mancanza di qualsiasi rapporto contrattuale per la generica prestazione asseritamente svolta ed immediatamente contestata sia nell'an che nel quantum;
l'assoluta mancanza di riscontro probatorio della pretesa fondata su un sms a lei non riconducibile e comunque del tutto irrilevante contenente tra l'altro un indicazione temporale (5 marzo 2021) discordante ed incompatibile con la data (9 marzo 2022)
riportata, invece, sulla fattura azionata monitoriamente;
pagina 4 di 9 dava atto che l'opposta aveva già emesso una fattura, poi stornata, dello stesso importo (n. 01 del 31.01.2022 per € 9.874,68) nei confronti della Parte_4
Si costituiva l'opposta che chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Deduceva che:
aveva ricevuto incarico dall'attrice di svolgere attività di pedinamento a carico del marito;
Persona_1
a norma dell'art. 10 del codice deontologico, i dati personali trattati dall'investigatore privato possono essere conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per eseguire l'incarico ricevuto e alla sua conclusione devono essere distrutti;
conseguentemente si limitava a produrre la relazione investigativa e le trascrizioni delle conversazioni avvenute con via whatsapp, attestanti il conferimento CP_1
dell'incarico, richiamando l'unico screenshot disponibile relativo al suo impegno di saldare le spettanze maturate.
La causa era istruita con assunzione di prove orali.
Con la sentenza gravata il tribunale accoglieva l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo con condanna dell'opposta al rimborso delle spese di lite.
Riteneva il giudice che non poteva ritenersi nemmeno presuntivamente provato il conferimento dell'incarico da parte di CP_1
Evidenziava che:
pagina 5 di 9 dallo screenshot di messaggi prodotto (doc. 2) non era possibile rinvenirsi né la data di emissione né il nominativo dell'utente memorizzato;
del doc. 4 poi, afferente ad una trascrizione di messaggi, non era stata fornita alcuna riproduzione fotografica, necessaria in caso di contestazione, né risultavano disponibili i supporti informatici (smartphone o personal computer) contenenti tali conversazioni a dimostrazione della loro provenienza dall'utenza intestata all'attrice;
i testi sentiti poi non potevano confermare direttamente alcun conferimento di incarico da parte di ma solo un'attività di pedinamento nei confronti di CP_1
(che non è coniuge dell'attrice ma suo socio nella Tessitura Perego Persona_1
srl); circostanza questa che di per sè non dimostrava alcun diretto coinvolgimento dell'attrice, tenuto altresì conto che in un primo momento intestava ed Parte_3
inviava la medesima fattura (poi stornata) alla (doc. 2 opponente) di cui Parte_4
l'attrice non è né socia né legale rappresentante (doc. 7).
Avverso la sentenza il proponeva appello reiterando Parte_1
le domande già svolte in primo grado.
Si costituiva l'appellata che insisteva per il rigetto dell'appello e la CP_1
conferma della sentenza gravata.
All'udienza collegiale del 11/06/2025 la causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellate censura la sentenza per errata valutazione delle prove e violazione dell'art. 1328 c.c ove il giudice riteneva non provato neppure presuntivamente il conferimento dell'incarico da parte dell'appellata.
pagina 6 di 9 Rileva che il contratto non necessitava di forma scritta e poteva essere provato per testi e/o per presunzioni e lo svolgimento dell'attività di pedinamento, a suo avviso,
proverebbe di per sé l'esistenza del contratto, non potendo dopo la sua CP_1
esecuzione revocare, ex at. 1328 c.c, la proposta.
Sostiene che i testi avrebbero provato il conferimento dell'incarico ed inoltre che il giudice non avrebbe considerato che il disconoscimento del tutto generico compiuto da dello screenshot whatsapp (doc.2) non ne inficerebbe il valore di prova. CP_1
A tal proposito cita la giurisprudenza (sent. n. 486/2022 del 24/01/2022 del Tribunale
di Milano;
Cass n. 12794/2021, 19155/2019) secondo la quale, onde privare una riproduzione informatica del valore di piena prova e degradarla a presunzione semplice, occorre disconoscerla in modo “chiaro, circostanziato ed esplicito”
allegando “elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà
riprodotta” e quindi specificare in che modo il contenuto degli screenshot si discostava dalla realtà.
Con il secondo motivo ad ulteriore riprova dell'attività svolta e della richiesta fatta dall'appellata deposita in appello (doc. a) del 25.3.24 Parte_5
dell'Ing. , ritenendo che quale allegazione difensiva questa possa Persona_2
essere prodotta anche in grado di appello.
Con il terzo motivo infine censura la sua condanna alle spese che quantomeno avrebbero dovuto essere compensate, avendo comunque dato dimostrazione dell'esecuzione di un'attività di pedinamento nei confronti di . Persona_1
***
pagina 7 di 9 I motivi che possono essere trattati congiuntamente vanno rigettati.
La censura sollevata con il primo motivo in relazione alla valutazione delle prove è
infondata perchè non è pertinente alla ratio della decisione, dato che non entra nello specifico delle ragioni che hanno portato il primo giudice a ritenere non provato un conferimento di incarico da parte di e l'assunzione da parte sua di una CP_1
promessa di pagamento.
L'appellante infatti si limita genericamente a sostenere che i testi avrebbero confermato il conferimento dell'incarico, senza tuttavia né indicarne i nominativi, né
tantomeno le dichiarazioni da cui si evincerebbe tale assunto, senza peraltro prendere in considerazione e confutare in alcun modo le ragioni sottese alla decisione che evidenziava, (sul punto incarico), trattarsi di testimonianze de relato basate sulle dichiarazioni provenienti dallo stesso legale rappresentante di . Parte_6
Quanto alle prove documentali (prontamente disconosciute dall'appellata) la giurisprudenza citata dall'appellante non è conferente perché, come già evidenziato dal primo giudice, lo screenshot di whatsapp non presenta né la data, né il numero o il nominativo dell'utente (doc.2), mentre la trascrizione dei messaggi (doc.4) non è
accompagnata da alcuna riproduzione fotografica o supporto informatico utile a verificarne la conformità agli originali e la riferibilità a CP_1
Infine la consulenza tecnica di parte, prodotta solo in grado di appello, costituisce,
come riconosciuto dallo stesso appellante, una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico priva di valore probatorio in quanto predisposta unilateralmente e in assenza di contradditorio.
pagina 8 di 9 La censura sulle spese di lite non è ugualmente fondata, dato che, per il principio della soccombenza, il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sull'appellante in ordine al conferimento dell'incarico da parte di ne CP_1
giustifica la condanna.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare alla parte appellata le spese del grado, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con DM n. 147/22 (valore dichiarato da euro 9.874,68)
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia –Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione avverso la sentenza n. 487/2024 del Tribunale di
Bergamo terza sezione in data 23.02.2024 così dispone:
rigetta l'appello;
condanna la parte appellante a rimborsare a parte appellata le spese del grado, che liquida in euro 1.134 per la “fase di studio”, euro 921 per la “fase introduttiva” ed euro 1.911 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
dichiara l'appellante tenuta al versamento di un importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 28 ottobre 2025
IL CONSIGLIERE AUSILIARIO EST.
IA AT IL PRESIDENTE
IA LL
pagina 9 di 9
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. IA LL Presidente
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
Dott. IA AT Consigliere aus. rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 378/2024 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data e posta in decisione all'udienza collegiale del 11/06/2025
d a rappresentato e difeso dall'avv. OGGETTO: Parte_1
e dall'avv. BARTESAGHI MATTEO, elettivamente Altri contratti d'opera Parte_2
domiciliato in VIA BORGOVICO, 165 COMO presso il loro studio
APPELLANTE
c o n t r o
, rappresentata e difesa dall'avv. SPINETTI FEDERICO, CP_1
elettivamente domiciliata in VIA SAN TOMMASO 21BERGAMO presso il suo studio
APPELLATA
In punto: appello a sentenza n. 487/2024 del Tribunale di Bergamo terza sezione in pagina 1 di 9 data 23.02.2024
CONCLUSIONI
Dell'appellante: - in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti
in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del
TRIBUNALE DI BERGAMO n. 487/2024 del 23.2.24 pubbl. il 26/02/2024 del
26/02/2024 accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado, che
qui di seguito si riportano, e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le
istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti
nel presente atto:
IN VIA PRELIMINARE E/O PREGIUDIZIALE: Concedersi ex art. 648 c.p. la
provvisoria esecuzione decreto ingiuntivo opposto notificato in data 20.04.2022 alla
signora n. 1033/2022 del 08.04.2022 (n. 1697/2022 R.G.) emesso dal CP_1
Tribunale di Bergamo, nella persona del Giudice Dott. Luca Verzeni NON essendo
l'opposizione fondata su prova scritta né tantomeno di pronta soluzione
In subordine sempre in via preliminare emettere ordinanza di pagamento ex art 186
bis oppure ex art 186 ter cpc , per euro 9874,68 relativa alle voci di cui alla fattura
monitoriamente azionata
Nel merito In via principale, Rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto e in
diritto e in quanto non provata per tutte le ragioni di cui in narrativa e
conseguentemente, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto,
Nel merito in subordine nell'impugnata e denegata ipotesi di revoca del decreto
ingiuntivo opposto, sempre previo rigetto di ogni avversaria domanda ed eccezione,
accertato e dichiarato che il credito di è pari a euro 9874,68 oltre agli Pt_3
pagina 2 di 9 interessi computati in conformità al dlgs 231/2002 dalla scadenza della fattura
sopraindicata all'effettivo saldo, condannare a pagare A CP_1 [...]
con sede in Via Garibaldi 8 Brembate Sopra Parte_1 P.IVA_1
(BG) in persona del leg. rappr. la somma di CP_2 C.F._1
Euro 9.874,68, oltre gli interessi computati in conformità al dlgs 231/2002 o a quella
diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia o provata in
corso di causa oltre interessi ex Dlgs 231/2002 e rivalutazione monetaria respingersi
comunque ogni altra avversa domanda siccome infondata in fatto e diritto
Con vittoria delle spese di competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio. distratte
a favore degli avvocati matteo e antistatari Parte_2
In via istruttoria si chiede con 183 comma VI cpc cpc ammettersi prova per testi
anche contraria e interrogatorio formale dell'opponente sui capitoli di prova
ritrascritti nell'atto di appello.
Dell'appellato: In via principale nel merito rigettare perché inammissibili ed
infondati tutti i motivi di appello proposti dal Parte_1
confermando la sentenza n° 487/2024 emessa in data 23.02.2024 dal Tribunale di
Bergamo nella persona del Giudice Unico Dott.ssa Daniela Quartarone e pubblicata
in data 26.02.2024, oggetto del presente gravame e tutte le statuizioni nella
medesima contenute.
In ogni caso Con vittoria di spese e compensi da liquidarsi ai sensi del DM 55/2014,
oltre al rimborso forfettario per spese generali, nonché IVA e CPA come per legge,
relativi ad entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto
difensore antistatario.
pagina 3 di 9 Con condanna, infine, dell'odierna parte appellante, ai sensi e per gli effetti di cui
all'art. 96 c.p.c., essendo lo spiegato gravame frutto di contegno processuale
scientemente informato, con colpa grave o comunque con malafede, per aver
controparte agito in appello noncurante delle emergenze istruttorie del primo grado
di giudizio, disattendendo così, volutamente ed a soli fini dilatori, il chiaro percorso
logico argomentativo sotteso al provvedimento emesso dalla giudicante di prime
cure sulla scorta di compiuto ed approfondito vaglio in sede di giudizio, talché, la
sentenza risulta immotivatamente gravata in evidente assenza di fondate ragioni, in
fatto e in diritto, atte a sostenere con argomentazioni giuridicamente rilevanti
l'interposto appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione del 23.11.2020 chiedeva la CP_1
revoca del decreto ingiuntivo n. 1033/2022, emesso a favore del
[...]
per la somma di Euro 9.874,68, oltre interessi e spese, per Controparte_3
compensi relativi allo svolgimento di attività investigativa.
Eccepiva l'opponente il proprio difetto di legittimazione passiva deducendo:
la mancanza di qualsiasi rapporto contrattuale per la generica prestazione asseritamente svolta ed immediatamente contestata sia nell'an che nel quantum;
l'assoluta mancanza di riscontro probatorio della pretesa fondata su un sms a lei non riconducibile e comunque del tutto irrilevante contenente tra l'altro un indicazione temporale (5 marzo 2021) discordante ed incompatibile con la data (9 marzo 2022)
riportata, invece, sulla fattura azionata monitoriamente;
pagina 4 di 9 dava atto che l'opposta aveva già emesso una fattura, poi stornata, dello stesso importo (n. 01 del 31.01.2022 per € 9.874,68) nei confronti della Parte_4
Si costituiva l'opposta che chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Deduceva che:
aveva ricevuto incarico dall'attrice di svolgere attività di pedinamento a carico del marito;
Persona_1
a norma dell'art. 10 del codice deontologico, i dati personali trattati dall'investigatore privato possono essere conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per eseguire l'incarico ricevuto e alla sua conclusione devono essere distrutti;
conseguentemente si limitava a produrre la relazione investigativa e le trascrizioni delle conversazioni avvenute con via whatsapp, attestanti il conferimento CP_1
dell'incarico, richiamando l'unico screenshot disponibile relativo al suo impegno di saldare le spettanze maturate.
La causa era istruita con assunzione di prove orali.
Con la sentenza gravata il tribunale accoglieva l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo con condanna dell'opposta al rimborso delle spese di lite.
Riteneva il giudice che non poteva ritenersi nemmeno presuntivamente provato il conferimento dell'incarico da parte di CP_1
Evidenziava che:
pagina 5 di 9 dallo screenshot di messaggi prodotto (doc. 2) non era possibile rinvenirsi né la data di emissione né il nominativo dell'utente memorizzato;
del doc. 4 poi, afferente ad una trascrizione di messaggi, non era stata fornita alcuna riproduzione fotografica, necessaria in caso di contestazione, né risultavano disponibili i supporti informatici (smartphone o personal computer) contenenti tali conversazioni a dimostrazione della loro provenienza dall'utenza intestata all'attrice;
i testi sentiti poi non potevano confermare direttamente alcun conferimento di incarico da parte di ma solo un'attività di pedinamento nei confronti di CP_1
(che non è coniuge dell'attrice ma suo socio nella Tessitura Perego Persona_1
srl); circostanza questa che di per sè non dimostrava alcun diretto coinvolgimento dell'attrice, tenuto altresì conto che in un primo momento intestava ed Parte_3
inviava la medesima fattura (poi stornata) alla (doc. 2 opponente) di cui Parte_4
l'attrice non è né socia né legale rappresentante (doc. 7).
Avverso la sentenza il proponeva appello reiterando Parte_1
le domande già svolte in primo grado.
Si costituiva l'appellata che insisteva per il rigetto dell'appello e la CP_1
conferma della sentenza gravata.
All'udienza collegiale del 11/06/2025 la causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellate censura la sentenza per errata valutazione delle prove e violazione dell'art. 1328 c.c ove il giudice riteneva non provato neppure presuntivamente il conferimento dell'incarico da parte dell'appellata.
pagina 6 di 9 Rileva che il contratto non necessitava di forma scritta e poteva essere provato per testi e/o per presunzioni e lo svolgimento dell'attività di pedinamento, a suo avviso,
proverebbe di per sé l'esistenza del contratto, non potendo dopo la sua CP_1
esecuzione revocare, ex at. 1328 c.c, la proposta.
Sostiene che i testi avrebbero provato il conferimento dell'incarico ed inoltre che il giudice non avrebbe considerato che il disconoscimento del tutto generico compiuto da dello screenshot whatsapp (doc.2) non ne inficerebbe il valore di prova. CP_1
A tal proposito cita la giurisprudenza (sent. n. 486/2022 del 24/01/2022 del Tribunale
di Milano;
Cass n. 12794/2021, 19155/2019) secondo la quale, onde privare una riproduzione informatica del valore di piena prova e degradarla a presunzione semplice, occorre disconoscerla in modo “chiaro, circostanziato ed esplicito”
allegando “elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà
riprodotta” e quindi specificare in che modo il contenuto degli screenshot si discostava dalla realtà.
Con il secondo motivo ad ulteriore riprova dell'attività svolta e della richiesta fatta dall'appellata deposita in appello (doc. a) del 25.3.24 Parte_5
dell'Ing. , ritenendo che quale allegazione difensiva questa possa Persona_2
essere prodotta anche in grado di appello.
Con il terzo motivo infine censura la sua condanna alle spese che quantomeno avrebbero dovuto essere compensate, avendo comunque dato dimostrazione dell'esecuzione di un'attività di pedinamento nei confronti di . Persona_1
***
pagina 7 di 9 I motivi che possono essere trattati congiuntamente vanno rigettati.
La censura sollevata con il primo motivo in relazione alla valutazione delle prove è
infondata perchè non è pertinente alla ratio della decisione, dato che non entra nello specifico delle ragioni che hanno portato il primo giudice a ritenere non provato un conferimento di incarico da parte di e l'assunzione da parte sua di una CP_1
promessa di pagamento.
L'appellante infatti si limita genericamente a sostenere che i testi avrebbero confermato il conferimento dell'incarico, senza tuttavia né indicarne i nominativi, né
tantomeno le dichiarazioni da cui si evincerebbe tale assunto, senza peraltro prendere in considerazione e confutare in alcun modo le ragioni sottese alla decisione che evidenziava, (sul punto incarico), trattarsi di testimonianze de relato basate sulle dichiarazioni provenienti dallo stesso legale rappresentante di . Parte_6
Quanto alle prove documentali (prontamente disconosciute dall'appellata) la giurisprudenza citata dall'appellante non è conferente perché, come già evidenziato dal primo giudice, lo screenshot di whatsapp non presenta né la data, né il numero o il nominativo dell'utente (doc.2), mentre la trascrizione dei messaggi (doc.4) non è
accompagnata da alcuna riproduzione fotografica o supporto informatico utile a verificarne la conformità agli originali e la riferibilità a CP_1
Infine la consulenza tecnica di parte, prodotta solo in grado di appello, costituisce,
come riconosciuto dallo stesso appellante, una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico priva di valore probatorio in quanto predisposta unilateralmente e in assenza di contradditorio.
pagina 8 di 9 La censura sulle spese di lite non è ugualmente fondata, dato che, per il principio della soccombenza, il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sull'appellante in ordine al conferimento dell'incarico da parte di ne CP_1
giustifica la condanna.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare alla parte appellata le spese del grado, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con DM n. 147/22 (valore dichiarato da euro 9.874,68)
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia –Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione avverso la sentenza n. 487/2024 del Tribunale di
Bergamo terza sezione in data 23.02.2024 così dispone:
rigetta l'appello;
condanna la parte appellante a rimborsare a parte appellata le spese del grado, che liquida in euro 1.134 per la “fase di studio”, euro 921 per la “fase introduttiva” ed euro 1.911 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
dichiara l'appellante tenuta al versamento di un importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 28 ottobre 2025
IL CONSIGLIERE AUSILIARIO EST.
IA AT IL PRESIDENTE
IA LL
pagina 9 di 9