CA
Sentenza 20 luglio 2025
Sentenza 20 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 20/07/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati
Angelo Lucio Caredda PRESIDENTE RELATORE
Emanuela Cugusi CONSIGLIERA
Grazia Bagella CONSIGLIERA
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di previdenza iscritta al n. 235 di RACL dell'anno 2021, proposta da
, C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.
Maurizio Falqui Cao (C.F. PEC: CodiceFiscale_1
E
Fax: 070.6009229) con l'Avv. Stefania Email_1
Sotgia (PEC t, C.F. ), Email_3 CodiceFiscale_2 in virtù di procura generale alle liti plurima del 21.7.2015 a rogito dott. notaio Per_1 in Roma (Rep. 80974\21569 reg. 23.7.15), domiciliato in Cagliari, Via Delitala n°2 nell'Ufficio Legale della Sede provinciale 2,
APPELLANTE
CONTRO nato a [...] il [...], c. f. Controparte_1
, residente in [...], elettivamente domiciliato C.F._3 in Cagliari, nella via Einstein, 2, presso lo studio dell'Avv. Anna Grazia Grimaldi (c.f.
1 ) pec la quale lo rappresenta e C.F._4 Email_4 difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. Sara Zucca (c.f. ) C.F._5 fax 070/496373 – pec in virtù di procura speciale in calce Email_5 all'opposizione in data 23.02.2017.
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Lo svolgimento viene riportato nei limiti di quanto devoluto al Giudice di II grado ex art. 346 c.p.c. e 56 D.Lgs. 546-1992.
Con distinti ricorsi al Tribunale di Cagliari, ha proposto Controparte_1 tempestiva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 325 2016 0005903119000, notificatogli pacificamente in data 18 gennaio 2017, per contributi relativi alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, l. 8 agosto 1995, n. 335, per l'anno 2009, oltre accessori, per complessivi euro 3.013,36 ed avverso l'avviso di addebito n. 325 2017
0003963543000, notificatogli pacificamente in data 20 gennaio 2018, per contributi relativi alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, l. 8 agosto 1995, n. 335, per l'anno 2010, oltre accessori, per complessivi euro 577,33.
L'opponente contestato la pretesa dell'Istituto previdenziale nel merito esponendo:
- che con riferimento al 2009 e 2010 era ed è legato da rapporto di pubblico impiego con il Comune di Cagliari, con conseguente iscrizione alla gestione previdenziale ex Inpdap;
Pt_1
- che in quello stesso anno avrebbe esercitato attività libero professionale di ingegnere, come iscritto nell'Albo degli ingegneri della Provincia di Cagliari e titolare di partita iva, sarebbe stato tenuto al pagamento del contributo integrativo in favore di
, con conseguente esonero dall'obbligo di contribuzione presso la gestione CP_2 separata dell' costituita ai sensi della legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma Pt_1
26, come interpretato per effetto dell'art. 18, comma 12, d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, in legge 15 luglio 2011, n. 111.
L'opponente deduce, inoltre, la nullità dell'avviso di addebito per la mancata notifica degli atti prodromici e il decorso dei termini di prescrizione, con conseguente estinzione della pretesa contributiva.
2 L' in proprio e quale mandatario della ha resistito in giudizio. Pt_1 CP_3
Il Tribunale, con sentenza n. 534 del 12-5-2021, ha parzialmente accolta l'opposizione, ritenendo prescritto il credito relativo all'anno2009, emanando il seguente dispositivo:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accoglie per quanto di ragione i ricorsi riuniti e, per l'effetto: annulla l'avviso di addebito n. 325 2016 0005903119000, oggetto del ricorso contrassegnato al n. racl. 955/17, essendo prescritta la pretesa creditoria vantata dall' Pt_1 conferma e dichiara esecutivo l'avviso di addebito n. 325 2017 000396354300, oggetto del ricorso contrassegnato al n. racl. 841/18, per i motivi di cui alla parte espositiva;
compensa le spese di lite tra le parti.”
Propone appello l' , cui resiste l'appellato. Pt_1
La controversia è stata istruita con produzioni documentali ed è stata decisa sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
Affinché la Corte, respinta ogni contraria istanza ed in accoglimento del presente appello, voglia riformare parzialmente la sentenza emessa dal Tribunale di Cagliari in primo grado, nella parte in cui dichiara prescritto il credito contributivo per l'annualità
2009, respingendo ogni domanda di controparte acclarando la dovutezza (anche) della pretesa contributiva portata nell'AVA 325-2016-00059031-19-000. Con vittoria delle spese di lite dell'intero giudizio.
Per l'appellato:
“Piaccia all'Eccellentissima Corte d'Appello, contrariis rejectis, rigettare l'appello e confermare la sentenza impugnata, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 La controversia può essere decisa in applicazione del principio della ragione più liquida che, imponendo un nuovo approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello tradizionale della coerenza logico-sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni cui all'art. 276 c.p.c., con una soluzione pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzata ( in termini espressi, Cass. 23621/2011 e, indirettamente, sulle conseguenze di tale postulato in materia di giudicato implicito, Cass.SSUU 20932/2011,
24883/2008, 29523/2008).
Con un unico ed articolato motivo d'appello l' contesta la decisione sul Pt_1 punto dell'individuazione del termine della prescrizione, che la sentenza appellata colloca nel momento in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento delle corrispondenti imposte sui redditi, nello specifico il 16-6-2010 per i redditi 2009.
Afferma che si sarebbe dovuto tener conto della proroga dei termini stessi prevista dal
DPCM 10-6-2010, che aveva differito tale termine al 6-7-2010. Di seguito, ripropone pedissequamente le proprie argomentazioni riguardo al carattere di doloso occultamento del credito derivante dalla mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi.
La difesa dell'appellato, dal canto suo, ribadisce la prospettazione originaria, secondo cui non esisterebbe in radice l'obbligo di iscrizione alla gestione separata, per i noti motivi su cui si è discusso in materia. Tale prospettazione non tiene però conto che la sentenza, nel primo capoverso, la ha ritenuta infondata, prendendo atto del consolidarsi della giurisprudenza in senso opposto, con gli opportuni richiami. Da tale valutazione è derivato il rigetto esplicito della domanda relativa ai contributi per l'anno
2010 ed il rigetto implicito riguardo ai contributi del 2009, tanto che è passata all'esame della subordinata riguardante la prescrizione. L'appellato non ha proposto appello incidentale contro la sentenza, per cui tale prospettazione, riguardante il dovere di iscriversi alla gestione separata è già risolta con effetto di giudicato in senso favorevole all' e non deve essere ulteriormente esaminata. Pt_1
Per quanto riguarda il capo d'appello dell' , come detto, può essere assunta Pt_1 in base al principio della ragione più liquida, che sarebbe la soluzione della questione riguardante la prescrizione.
4 Come allegato dall' nell'appello e come affermato dalla Suprema Corte, Pt_1 cui questa Corte si uniforma:
“ Sez. L - , Ordinanza n. 24584 del 13/09/2024
“La prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla gestione separata Pt_1 decorre dal momento in cui scadono i termini per il loro pagamento e si applica anche il differimento previsto dall'art. 1, comma 1, d.P.C.M. del 10/06/2010 in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009, per il quale rileva il fattore oggettivo dello svolgimento di un'attività economica riconducibile a quelle per le quali sono stati elaborati studi di settore, non già la condizione soggettiva del singolo professionista di effettiva sottoposizione al relativo regime fiscale.”
Deve infatti essere considerato nella sua completezza l'orientamento di legittimità (v., per tutte, Cass. n.27538/2023) che si è andato consolidando in materia di termini di prescrizione segnatamente in punto di rilievo che va necessariamente attribuito, ai fini della decorrenza degli stessi, al differimento del termine iniziale di prescrizione ad opera dei Dd.PP.C.M. ratione temporis applicabili, in virtù del D.Lgs. n.
9 luglio 1997, n. 241, art. 12, comma 5.
La norma da ultimo richiamata devolve, infatti, a un decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri la possibilità di modificare i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d'imposta o delle esigenze organizzative dell'amministrazione. Per quanto concerne i redditi prodotti nel 2009 (periodo di causa), il D.P.C.M. 10 giugno 2010, ha differito i termini di pagamento dei contributi dal 16.6.2010 al 6.7.2010 senza maggiorazioni;
l' , dunque, può far valere i propri diritti a partire da tale termine, che rappresenta il Pt_1 dies a quo sul quale computare il quinquennio ai fini del decorso della prescrizione.
Quanto alle implicazioni soggettive del differimento, la Suprema Corte ha chiarito che ne beneficiano tutti i contribuenti, allorché esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati studi di settore;
il differimento non si applica, quindi, soltanto a coloro i quali in concreto alle risultanze di tali studi fossero fisicamente assoggettati per non avere scelto un diverso regime d'imposizione (Cfr. Cass. n. 10273 del 2021, richiamata dall' ). Pt_1
5 Quel che rileva, in definitiva, è l'elemento oggettivo dello svolgimento di un'attività economica riconducibile ad una di quelle per le quali sono stati elaborati studi di settore e non la condizione soggettiva del singolo professionista di effettiva sottoposizione al regime fiscale derivante dall'adesione alle risultanze degli studi medesimi (tra tante, cfr. Cass. n. 22336 del 2022; Cass. n. 23314 e n. 23309 del 2022;
Cass. n. 24668 del 2022).
In conclusione, fissato al 6-7-2015 il termine finale del decorso del termine prescrizionale quinquennale, il ricevimento dell'avviso bonario, avvenuto il 2-7-2015, ha interrotto il decorso del termine validamente. Il credito non era, pertanto, prescritto, ed anche per i contributi relativi all'anno 2009 si deve affermare il diritto dell' ad Pt_1 esigerne il pagamento, essendo tutte le altre questioni già risolte dalla sentenza di primo grado e non gravate da appello.
Le spese di causa possono essere interamente compensate, sia perché la giurisprudenza non si era ancora consolidata al momento della lite, sia perché entrambe le parti hanno insistito nel processo su questioni e prospettazioni già risolte dalla giurisprudenza dominante in senso a loro sfavorevole.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando
Accoglie l'appello proposto dall' e, in riforma parziale della sentenza Pt_1 impugnata, che conferma per il resto, rigetta il ricorso introduttivo in primo grado anche per quanto riguarda i contributi relativi all'anno 2009.
Compensa per intero tra le parti le spese del presente grado del giudizio.
Cagliari, 4-11-2023
Il Presidente
Angelo Lucio Caredda
6