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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/03/2025, n. 3599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3599 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Prima Sezione Lavoro
❖➢ in persona del giudice, dott. Antonio Maria LUNA all'udienza del 25 marzo 2025, all'esito della camera di consiglio (ore 19,36), assente il procuratore della ricorrente, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2316 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025, vertente
T R A
nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1
domiciliato in Roma, via Ennio Quirino Visconti, n. 20, presso lo studio degli avv.ti Maurizio RIOMMI e Daniele VERDUCHI, che lo rappresentano e di- fendono in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo
RICORRENTE
E
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: retribuzione - pubblico impiego - carta del docente
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Gli avv.ti M. Riommi e D. Verduchi, per il ricorrente: “- accertare e dichiara- re l'illegittimità del mancato riconoscimento alla parte ricorrente della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione professionale del docente, per tutte le ragioni esposte o per quelle che l'Ill.mo Giudice adito vorrà indicare e per l'effetto - accertare e dichiarare il diritto dell'odierna parte ricorrente a vedersi riconosciuta la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione
1 professionale del docente per i periodi di insegnamento prestato con contratti a tempo determinato negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024
o per il diverso periodo di giustizia - condannare il Controparte_1 all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per la complessiva somma di €.1.500,00 o per la diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. - in subordine, qualora non fosse pos- sibile l'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la forma- zione del docente, condannare il a corrispondere a Controparte_1
titolo di risarcimento del danno, in sostituzione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, la complessiva somma di
€.1.500,00 o la diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali dalla data del diritto all'accredito fino al saldo effettivo.
Con vittoria delle spese e del compenso professionale del presente giudizio, maggiorato del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis del D.M. n. 55/2014 co- me introdotto dall'art. 1 comma 1 lett. b del D.M. n. 37 del 2018 stante la re- dazione del presente atto con la presenza di collegamenti ipertestuali, con gli accessori di legge oltre al rimborso del contributo unificato versato”.
ESPOSIZIONE DEI FATTI
Con ricorso depositato il 22 gennaio 2025, ha esposto Parte_1
che ha lavorato e lavora per il e del merito come do- Controparte_1
cente in virtù di contratto a tempo determinato senza fruire della carta elettro- nica del docente;
che in particolare ha svolto attività lavorativa in forza di con- tratti di lavoro a tempo determinato efficaci nei periodi dal 22.09.2020 al
30.06.2021, dall'8.09.2021 al 30.06.2022 e dall'11.09.2023 al 30.06.2024; che con Legge 107/2015 è stata introdotta la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente del valore di €500,00 per ciascun anno scolastico;
che con il D.L. 69/2023 il legislatore ha previsto il riconoscimento della Carta
2 elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente anche per l'anno
2023, pure ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e di- sponibile;
e che egli non ha fruito del servizio.
Tanto premesso ha quindi dedotto che, a norma dei CCNL vigenti, il personale docente della scuola pubblica, senza distinzione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori assunti in ruolo, ha l'obbligo contrattuale della formazione e dell'aggiornamento professionale;
che la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente è stata introdotta dalla Legge 107 del 13.07.2015 e disciplinata in particolare dall'art. 1, commi 121, 122 e 124, che però avevano escluso tutti i docenti a tempo determinato dalla fruizione del diritto, riconosciuto dal D.L. 69/2023 solo per l'anno 2023/2024; che tale discriminazione risulta superata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia
Europea che ha equiparato i docenti assunti con contratto a tempo indetermi- nato a [...] assunti con contratto a termine;
che anche la Corte di Cassazione si è uniformata a tale orientamento (Cass. civ. sez. lav. n. 31149 del
28.11.2019; Cass. civ. sez. lav. n. 25613 del 12.11.2020); che il Consiglio di
Stato con la sentenza n. 1842/2022 e la Corte di giustizia europea con l'ordinanza emessa nella causa C 450/21 hanno ribadito tale illegittimità in quanto il sistema di esclusione collide con le disposizioni costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 oltre che con i principi dell'ordinamento comunitario;
che il ri- conoscimento del diritto alla fruizione della Carta docente al solo personale assunto con contratto a tempo indeterminato sarebbe illegittimo anche con ri- ferimento alla normativa contrattuale in tema formazione del personale docen- te di cui agli art. 63 e 64 del CCNL Scuola;
e che pertanto egli ha diritto di fruire della Carta docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e
2023/2024 per un totale di €1.500,00.
Il ricorrente ha pertanto rassegnato le conclusioni sopra trascritte.
Il , benché ritualmente citato con atto notificato il 30 gennaio CP_1
2025, è rimasto contumace.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - La Corte di Cassazione – pronunciando su rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile
2023 – con sentenza 27.10.2023, n. 29961, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termi- ne delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, com- ma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione,
a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in for- ma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema pro- prio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle do- cenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dal- le graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui
4 l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pre- giudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della
Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4
c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del confe- rimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della respon- sabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dal- la data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
2. - Sulla scorta della ratio decidendi individuata dalla S.C. nella citata sentenza n. 29961/2023 deve riconoscersi, per l'anno 2023/2024, il diritto di fruire della c.d. carta docenti anche ai titolari di contratto con scadenza fissata al termine delle attività didattiche, sebbene il legislatore, con recente interven- to, lo abbia espressamente attribuito “per l'anno 2023”, soltanto “ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile” (art. 15 d.l.
n. 69/2023 conv. in l. n. 103/2023).
Si riportano, di seguito, le parti della motivazione della sentenza della
S.C. che appaiono rilevanti:
«5.2 Da un lato, essa [la Carta] è destinata ai soli insegnanti di ruolo, manifestando un indirizzo che affonda le radici nella scelta di curare, attra- verso quello strumento, la formazione ed aggiornamento del personale che rappresenta, proprio per il trattarsi di dipendenti a tempo indeterminato, la struttura di fondo attraverso cui viene fornito il servizio educativo.
5 5.3 Per altro verso, la taratura di quell'importo di 500 Euro in una mi- sura “annua” e per “anno scolastico” evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima. D'altra parte, anche il recente intervento normativo di cui al D.L. n. 69 del 2023, art. 15, conv., con mod., in L. n. 103 del 2023, qui fuori gioco ratione temporis, sul piano sistematico conferma il riferimento annuale, essendo il beneficio esteso “per l'anno 2023” ai “docen- ti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
Il nesso tra la Carta Docente e la didattica è evidenziato altresì dall'incipit della norma istitutiva, ove si dice che la Carta è finalizzata a “so- stenere la formazione continua dei docenti”, ma vi si affianca l'aggiunta del fine di “valorizzarne le competenze professionali”, il che indirizza verso un obiettivo di migliore svolgimento del servizio nella sua interezza proprio at- traverso l'incremento di professionalità del personale e della didattica su base annua cui esso è stato rivolto.
[…]
Infine, la connessione con la didattica annua si coordina pianamente con i tempi della programmazione didattico educativa cui il singolo docente è te- nuto (d. lgs. 297-194, art. 128; D.P.R. n. 275 del 1999, art. 16), sulla scorta degli indirizzi del Collegio dei Docenti, ad individuare “annualmente” (d. lgs.
297 del 1994, art. 7, comma 9 e 10), anche in ragione dell'organizzazione de- gli assetti degli orari di lavoro (art. 29, comma 1 e comma 3, lett. A, del
CCNL 29.11.2007) ed in riferimento alle classi affidate.
Tale indirizzo del legislatore di sostegno alla didattica “annua” esprime chiaramente una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico.
[…]
L'impostazione della norma è stata invece diversa, nei termini appunto di sostegno alla didattica su un piano di durata almeno annuale, ritenendosi
6 (v. il collegamento con il PTOF) che fosse in tal modo da perseguire l'interesse ultimo all'educazione cui anche la formazione del docente è indub- biamente finalizzata (v. anche, sul nesso tra formazione attraverso Carta Do- cente e servizio scolastico, Cass. 31 ottobre 2022, n. 31104, con cui l'istituto è stato ritenuto da applicare anche ai c.d. “educatori”).
[…]
6. La destinazione della Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo, che si
è detto costituire uno dei profili di indirizzo del nuovo istituto, intercetta tutta- via il tema, più intrinseco alla disciplina dei rapporti di lavoro, del divieto di discriminazione dei lavoratori a termine.
Corte di Giustizia 18 maggio 2022, sulla premessa che il beneficio della
Carta Docenti attenga all'ambito delle “condizioni di impiego” (punti 35-38) ed escludendo che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire ra- gione obiettiva (punto 46), ha ritenuto che, in presenza di un “lavoro identico o simile” e quindi di comparabilità (punti 41-43), la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostino ad una normativa nazionale che riservi quel beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato.
[…]
7.6 Va dunque considerato il disposto dell'appena citato art. 4, commi 1
e 2, della L. 124 del 1999.
Il comma 1 di tale disposizione prevede che “alla copertura delle catte- dre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponi- bili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto, n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannume- ro, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi tito- lo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze an-
7 nuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo”.
Il richiamo all'“annualità” della supplenza, intesa in senso di annualità didattica è qui esplicito.
Ma, non diversamente, il comma 2 stabilisce che “alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto dispo- nibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche”, ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non con- corrono a costituire cattedre o posti orario. La relazione tra supplenze e di- dattica annua è dunque anche qui chiaramente enunciata.
Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento spe- cifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo.
Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo».
Alla luce delle riportate argomentazioni, non può persistere, anche per l'anno scolastico 2023/2024, discriminazione tra i docenti di ruolo ed i docenti con incarico fino al termine delle attività didattiche quanto alla fruizione della
Carta del docente.
3. - Pertanto, poiché dai documenti prodotti risulta la persistenza ad oggi del rapporto di lavoro e, quindi, l'attualità dell'interesse di entrambe le parti all'adempimento nella forma della attribuzione della Carta (v., anche su tale questione, Cass. n. 29961/2023, punto 16 della motivazione), deve affermarsi
8 che il ricorrente ha diritto di fruire del beneficio della c.d. Carta docente per gli anni 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024.
Deve quindi condannarsi il convenuto alla attribuzione, a favore del ri- corrente, della Carta docente per i detti anni scolastici, secondo il sistema pro- prio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
4. - Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccom- benza.
Si precisa che le stesse sono determinate tenuto conto 1) delle caratteri- stiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle al- legate al decreto del Ministro della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, come modi- ficato dal D.M. n. 147/2022, nel loro valore minimo (per cause di valore com- preso tra €1.100,00 ed €5.200,00), aumentato del 10% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis del D.M. n. 55/2014. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfe- tario delle spese generali pari al 15% degli stessi (art. 2 del D.M.), oltre I.V.A.,
C.P.A. e contributo unificato versato, come per legge.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato il 22 gennaio 2025, respinta ogni altra Parte_1
richiesta, così provvede:
1. - condanna il del alla attribuzione della Controparte_1 CP_1
Carta docente, a favore di per gli anni scolastici Parte_1
2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivaluta-
9 zione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito del beneficio;
2. - condanna il al pagamento, in favo- Controparte_1
re di delle spese di lite che liquida in complessivi Parte_1
€1.303,00#, di cui €170,00# per spese generali ed €1.133,00# per com- pensi, oltre IVA, CPA e contributo unificato versato di €49,00.
Roma, 25 marzo 2025
Il Giudice
dott. Antonio M. Luna
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